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PAG 53 I 3 PILATRI PRINCIPALI POSSONO STARCI COSI SECONDO TE? A PAG 62 DA UNA
DEFINIZIONE LEGGERMENTE DIVERSA, VEDA LEI DOTTORE
Il trattato di Amsterdam ( 1997): 11
Tale trattato rafforzò, i tre pilastri su cui l'unione europea si era fondata ed il ruolo del
Parlamento europeo e diede inoltre la possibilità di dar luogo ad una "cooperazione
forzata" per i membri che intendevano avvalersene.
Intanto progressivamente l'unione economica e monetaria andava via via nel rafforzarsi, ci
fu un progressivo allargamento dell'integrazione comunitaria che comportò due esigenze
concrete quali:
- L'esigenza di superare il principio dell'unanimità nell'assunzione delle decisioni
(poichè questo avrebbe comportato una paralisi delle istituzioni comunitarie).
- L'esigenza di definire principi e diritti di carattere costituzionale superando il mero
approccio funzionalista.
In base a tali esigenze, con il Trattato di Nizza (2001) fu proclamata la Carta dei Diritti dell
Unione Europea, successivamente a Roma nel 2004 fu proposto un, Trattato di adozione
di una Costituzione per l'Europa che però, non andò in porto, motivato dall'intenzione,
degli stati membri, di continuare ad essere protagonisti del processo d'integrazione
secondo una prospettiva più confederale che federale.
Trattato di Lisbona (2007):
Tale trattato ha apportato miglioramenti quali,
- L'estinzione della comunità europea a favore dell'Unione Europea:
in tale modifica rimangono fissi gli obbiettivi comunitari e quelli della cooperazione
intergovernativa.
- L'introduzione di un articolo dedicato ai valori dell'Unione Europea
- Una migliore definizione di distribuzione delle competenze tra Unione e Stati
membri e del correlativo esercizio.
- L'attribuzione di piena efficacia giuridica alla carta dei diritti fondamentali
dell'Unione.
- Il rafforzamento del ruolo del Parlamento Europeo
- L'ampliamento delle decisioni del Consiglio per le quali vale la regola della
maggioranza qualificata anzichè dell'unanimità. (sempre per evitare la paralisi
decisionale, come prima accennato).
- Prevedere il diritto di recesso degli stati dall'Unione.
A seguito dell'entrata in vigore di tale trattato vi furono riforme sia, riguardanti il Trattato
sull'Unione Europea (TUE), sia del Trattato della Comunità Europea che, prese il nome di
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
1.3.2 Competenze e politiche dell'Unione Europea
Le competenze della Comunità Europea sono definite in base al principio di Attribuzione:
La comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obbiettivi che
le sono assegnati dal TCE. Inoltre, la Comunità Europea godeva (secondo quanto stabilito
dal TCE) di Poteri Impliciti quali: Agire, nel caso in cui si renda necessario un intervento
della Comunità, per il raggiungimento di scopi Comunitari; in tal caso, il Consiglio ed il
Parlamento Europeo, previa consultazione adottano le decisioni necessarie.
Inotre, per non conferire alla Comunità Europea eccessive competenze il TCE prevede
che:
Nei settori i quali non sono di esclusiva competenza di essa, la Comunità intervenga, in 12
adempimento del Principio di Sussidiarietà, solo se, e nel caso in cui gli obbiettivi che sono
stati previsti non sono sufficientemente realizzabili da parte degli stati membri e, dunque
possono essere meglio realizzati a livello Comunitario.
Da ricordare inoltre che, il principio di Sussidiarietà vincola l'intervento comunitario SOLO
se sussistono i seguenti presupposti:
- Che a materia rientri tra le competenze della Comunità (anche se, non di esclusiva
competenza)
- Che l'intervento non avvenga sul singolo stato membro ma, a livello Europeo.
- Che gli stati membri risultino insufficienti per la risoluzione del problema.
- Che l'intervento comnitario assicuri una soluzione migliore del problema specifico.
Il TCE prevedeva inoltre il Principio di Proporzionalità, affermando che, l'azione della
comunità non va oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obbiettivi.
Per assicurare infine, la corretta interpretazione ai Pricipi di Sussidiarietà e, di
Proporzionalità, la Corte di Giustizia della CE svolge dei controlli giurisdizionali.
Il TCE, stabilisce inoltre, che vi sono competenze della comunità Esclusive e, Concorrenti:
Le competenze Esclusive possono essere esercitate solo dall'Unione, con esclusione di
qualsiasi intervento degli stati membri, senza alcuna necessità di dimostrare la necessità
dell'azione; gli stati membri possono intervenire autonomamente solo se autorizzati o, per
dare attuazione ad atti dell'Unione.
Per la precisione, il TFUE Art 3 elenca i settori di competenza esclusiva dell'unione quali:
- L'unione doganale
- La definizione di regole necessarie al funzionamento del mercato interno
- La politica monetaria per gli stati membri
- La politica commerciale comune, ecc.
Le competenze Concorrenti, a differenza, possono essere esercitate dagli stati membri in
caso di "non intervento " o, "intervento cessato" della comunità europea.I settori nei quali
l'Unione ha competenza concorrente sono specificati dal TFUE Art 4.
Per concludere, vi sono settori (specificati dall'Art 6 TFUE) come la tutela della salute,
l'industria e la cultura che possono essere sostenuti, coordinati o, in cui l'intervento
dell'Unione serve a completare l'azione degli stati membri.
La Comunità Europea è stata principalmente istituita per assicurare la fruizione di quattro
libertà , necessarie per l'ottenimento di un mercato unico:
1) La libertà di circolazione delle merci mediante:
- l'abolizione dei dazi doganali
- l'adozione di una tariffa doganale comune
- divieto di imposizioni fiscali discriminatorie
- divieto di restrinzioni quantitative all'importazione e all'esportazione
2) La libertà di circolazione delle persone:
- libera circolazione dei lavoratori
- abolizione di qualsiasi discriminazione (nazionalità – impiego - retribuzione)
- libera circolazione di tutti i cittadini comunitari 13
3) La libertà di circolazione dei servizi:
- diritto di svolgimento (in qualsiasi stato membro) di attività economiche salariate
- divieto di discriminazione di attività prestate da persone fisiche o giuridiche di altro
stato membro.
4) La libertà di circolazione dei capitali:
- divieto di restrinzioni a movimenti di capitali tra stati membri e tra stati membri e
paesi terzi.
L'Unione Europea si assume anche la responsabilità di assicurare la concorrenza nel
mercato europeo, svolgendo attività di controllo e sanzionatorie relative a intese, abusi di
posizione dominante, concentrazioni di imprese lesive della concorrenza e divieto di aiuti
dello stato alle imprese
Riassumendo dunque, attualmente, le principali politiche dell'Unione Europea possono
essere sintetizzate come:
1) Politica economica e monetaria
2) Fiscalità comunitaria, politica commerciale comune, cooperazione doganale
3) Politiche sociali e ispirate al principio di Coesione Sociale (distaccandosi dall'idea di
un unione con scopi prettamente economici)
4) Politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria
A PAG 62- 63 RIPETE PER LA 100a VOLTA CONCETTI Già ESPRESSI E SINTETIZZATI, DAI UN
OCCHIATINA VELOCE, MAGARI BUTTA Giù QUALCOSINA SE RITIENI OPPORTUNO
I doveri costituzionali:
La Costituzione italiana prevede, oltre che ai diritti, alcuni doveri considerandoli come
inderogabili, è il caso dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale di cui la
Repubblica richiede l'adempimento.
La costituzione individua specifici doveri, tra i più rilevanti:
- Dovere al lavoro (Art 4 Comma 2 Cost): consistente nel dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, attività o funzioni che concorrano
al progresso materiale o spirituale della società.
- Dovere di difesa della Patria (Art 52 Cost): originariamente si trattava di rispettare
l'obbligo della leva ma tale concezione, subì uno sviluppo consistente nello
svolgere ogni attività utile a salvaguardare la sicurezza del territorio rispetto alle
aggressioni esterne. Oggi né la leva né il servizio civile sono obbligatori, ma
rispettivamente professionali o, volontari.
- Dovere di concorrere alle spese pubbliche (Art 53 Cost): Le imposte devono essere
sostenute dal cittadino italiano e, vanno a colpire i redditi, i consumi ed il
patrimonio; l'aliquota di tali imposte non è mai mantenuta fissa.
- Dovere di fedeltà alla Repubblica e di esercizio delle funzioni pubbliche con
disciplina e onore (Art 54 Cost).
1.3.3 Le istituzioni dell'Unione Europea (2/3 pt) 14
La critica principale mossa all’Unione europea era quella di soffrire di un deficit
democratico delle sue istituzioni. In effetti fino a Maastricht (1992) i motori della Comunità
Europea sono stai il Consiglio e la Commissione rispettivamente organo rappresentativo
dei governi degli Stati membri ed organo esecutivo espressione della Comunità. Il
parlamento era un organo tutt’altro che centrale nella vita dell’europa poiché organo
consultivo e composto da membri eletti dai parlamenti nazionali, perciò senza nemmeno
essere eletti direttamente dai cittadini.
Questa era la situazione iniziale in cui si trovava il Parlamento europeo e la sua storia
successiva rappresenta il percorso che si ha iniziato verso una maggiore democraticità.
Il 1976 sigla infatti l’inizio di questo percorso con una decisione molto importante:
l’elezione dei membri del parlamento a suffragio universale e diretto, che avvenne per la
prima volta nel 1979. Ciò fu di grande innovazione poiché i membri del parlamento, così
eletti, non erano divisi per Stato di provenienza, bensì per gruppi politici, espressione di
partiti politici a livello europeo.
Questo primo passo verso una maggiore democraticità fu seguito da altri incentrati sul
rafforzamento e ampliamento dei poteri parlamentari. A partire da Maastricht, infatti il
parlamento si è visto attribuire più ampie competenze relativamente all’adozione degli atti
normativi dell’Unione; mentre con Amsterdam (1997) il parlamento acquisisce
l’importantissima facoltà di legittimare la Commissione ed il suo presidente.
Oggi i poteri del parlamento si sono ampliati ulteriormente. Il Trattato sull’Unione Europea
(TUE) stabilisce infatti che “Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio,
la funzione legislativa e la fu