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“Nella vita esistono due cose certe: le tasse e la morte.”

(B. FRANKLYN)

Diritto Tributario

Diritto Tributario

INTRODUZIONE

Fra gli “strumenti” a disposizione di uno Stato (che si esercita all’interno

per affermare la propria sovranità

di un territorio ben definito e nei confronti di un popolo) vi è il Potere Impositivo, cioè il potere che ha lo

Stato di prelevare ricchezza attraverso il pagamento dei tributi (il cosiddetto prelievo fiscale).

Uno Stato esercita il suo potere di prelievo fiscale su un determinato territorio e lo fa in riferimento a coloro

che operano e che hanno un legame col territorio stesso (ad esempio i cittadini, i residenti, ecc.).

di “extraterritorialità”, cioè anche gli stranieri sono

A volte può succedere che il potere impositivo goda

tenuti a pagare le tasse ad un altro Stato, ad esempio un cittadino straniero, non residente, proprietario di un

immobile in Italia produce ricchezza per lo Stato italiano e quindi è soggetto a tassazione (per questo si dice

che ha un legame col territorio, anche se non è cittadino italiano).

Esistono dei Criteri di collegamento cioè dei criteri sui quali si basa uno Stato per il pagamento dei tributi.

I principali criteri di collegamento sono:

- la residenza (criterio prevalente);

- criteri di collegamento oggettivi (p. es.: il luogo in cui si trova la fonte della ricchezza oppure la

presenza all’interno dello stato di una stabile organizzazione).

Evoluzione dei sistemi tributari

Nel passato i confini erano considerati invalicabili quindi la sovranità era concepita in maniera molto rigida,

il diritto era fortemente ancorato al territorio ed il popolo insisteva stabilmente su quel territorio. Erano

per l’ingresso/uscita delle merci (tributi

previsti, ad esempio, dei tributi doganali), oppure dei tributi per le

persone che lasciavano il territorio (le cosiddette exit tax).

Attualmente vi è, invece, una certa concorrenza tra ordinamenti tributari allo scopo di avere maggiore appeal

nei confronti degli operatori economici. Succede, inoltre, che alcuni Stati hanno concesso porzioni di

ad “Enti (come

sovranità (esempio potere impositivo, potere di coniare moneta, ecc.) sovranazionali”

l’Unione Europea), pertanto alcuni tributi sono andati a scomparire oppure sono stati ridimensionati rispetto

ai confini (fra i paesi dell’Unione Europea vige la libera circolazione delle merci e delle persone, per questo

fra i paesi membri non è previsto il pagamento di tasse doganali).

Il diritto tributario è la manifestazione della sovranità che si esercita e si sviluppa attraverso i seguenti

strumenti:

- la legge (potere normativo);

l’amministrazione (il potere di riscuotere i tributi e di pretenderne il

- pagamento, anche da chi è

inadempiente e quindi il potere di applicare le leggi);

- la giurisdizione (organi tributari e di polizia).

Sovranità degli stati in materia finanziaria e tributaria

l’Italia,

In merito alle citate cessioni di sovranità, per esempio, ha dovuto cedere la propria sovranità

monetaria nell’ambito dei trattati europei. Non da ultimo, il Parlamento dovette modificare alcuni articoli

della Costituzione per poter aderire al Fiscal Compact (vincoli di natura finanziaria sulla stabilità economica

stabiliti dall’UE), Principio dell’equilibrio

modifiche che sanciscono il cioè le spese e le entrate devono

essere in equilibrio. Tale principio, prima della modifica della carta costituzionale, in Italia non era previsto.

Il sistema economico italiano prevedeva il Principio del bilancio dove il bilancio veniva approvato con

legge che ne garantiva anche la copertura (col sistema italiano, ante riforma, anche il debito poteva garantire

la copertura finanziaria). 2

Diritto Tributario

avendo l’Italia ceduto parte

Il sistema finanziario è una fetta molto importante della Sovranità di uno Stato,

della propria Sovranità in materia all’Unione Europea si ritrova a dover rispettare, oltre al Diritto Tributario

nazionale anche quello europeo che esercita una grande influenza sul nostro sistema interno.

Negli anni ’50 il trattato dell’Unione Europea è stato perché attraverso l’integrazione

voluto economica si

potesse scongiurare lo scoppio di ulteriori guerre in Europa (le più grandi guerre della storia si sono

combattute sul territorio europeo).

Fra i principi cardine dei trattati dell’Unione Europea abbiamo i principi di carattere economico-finanziario:

all’interno dei confini dell’U.E. sono state abolite le dogane e

- la libera circolazione delle merci:

quindi il pagamento dei tributi nell’esportazione delle merci fra i paesi membri. Nel 1993 è stato

creato il “Codice Doganale Comunitario”;

con l’abolizione dei controlli di polizia

- libera circolazione delle persone: i cittadini comunitari

all’interno degli Stati membri;

possono circolare liberamente

- divieto di aiuti di Stato: per non alterare il principio della concorrenza (principio su cui si basa il

tutti gli aiuti concessi dallo Stato devono essere autorizzati dall’U.E.;

mercato comune), è vietato sottoporre a tassazione l’operatore economico di un

- divieto di discriminazione fiscale:

altro Paese membro dell’Unione Europea. È consentita per le merci che provengono da fuori Europa.

Le fonti del bilancio comunitario sono quattro:

- i dazi doganali,

- i prelievi agricoli;

quota dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.);

- una

- una quota del Prodotto Interno Lordo (P.I.L.).

NORME DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Prima delle norme nazionali bisogna parlare delle norme europee che entrano a far parte del diritto interno

italiano.

Le principali fonti dell’Unione Europea sono:

- I Trattati;

- I Regolamenti Comunitari, fonti che vengono recepite in automatico dal diritto interno e in caso di

decade la norma interna. Nell’ambito del diritto tributario

contrasto tra questi e la legge nazionale,

sono fondamentali quei regolamenti che disciplinano i precetti dell’Unione Europea (libertà di

circolazioni delle merci, libertà di scambio, libertà di concorrenza, divieto di discriminazione e di

aiuti di Stato).

- Le Direttive Comunitarie non sono direttamente applicabili, ma devono essere recepite, entro un

L’U.E.

determinato periodo di tempo, dallo Stato. quindi, stabilisce dei principi dando la possibilità

agli stati, entro un determinato arco di tempo, di dare attuazione a quei principi secondo la modalità e

Nell’ambito delle direttive

la tempistica ritenuta più opportuna dallo Stato. la Corte Europea ha

stabilito che esistono delle direttive Self Executive, cioè delle direttive che se non opportunamente

recepite dallo Stato danno la possibilità al singolo cittadino, rivolgendosi ad un tribunale, di

chiederne la diretta ed immediata applicazione.

Nell’ambito delle norme interne le fonti principali sono:

- Principi costituzionali;

- Legge ordinaria (riserva di legge relativa);

- Leggi equiparate alle leggi ordinarie (decreti legge, decreti legislativi);

- I regolamenti (sia ministeriali, sia degli Enti locali);

Le circolari dell’Amministrazione finanziaria (non sono una vera e propria fonte, ma nel Diritto

- Tributario sono molto utilizzate). 3

Diritto Tributario

Principi Costituzionali

1.

Nell’ambito del Diritto Tributario gli articoli della Costituzione da dover ricordare sono:

- articolo 23 sul principio della riserva di legge;

- articolo 53 sul principio della capacità contributiva;

- articolo 75 che vieta i referendum abrogativi in materia tributaria;

l’impossibilità nella legge finanziaria di applicare nuovi tributi.

- articolo 81

L’articolo 23 (Principio della riserva di legge) stabilisce che:

“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Il cittadino non può pagare un tributo se non è stabilito dalla legge. Bisogna precisare che questa è una

riserva di legge relativa (e non assoluta come nel diritto penale, in quanto nel Diritto Tributario abbiamo

altre sub-fonti, oltre alla legge ordinaria, che sono: i decreti legge, i decreti legislativi e i vari regolamenti).

A questo punto occorre fare un’analisi più approfondita dell’articolo che ci possa aiutare a comprenderlo al

meglio, perché in questa frase vi è raccolto il Principio della tassazione.

Con la riserva di legge non si indicano soltanto le varie leggi che disciplinano i diversi tributi, ma anche

l’ordine. Ad esempio, quando un comune deve emettere una circolare in materia di tributi deve anche vedere

che cosa prevede la legge regionale in materia e la regione stessa deve vedere cosa prevede lo Stato.

Innanzitutto bisogna notare che in questo articolo vengono utilizzati diversi termini chiave, che sono:

prestazione, patrimoniale, imposta, in base, legge.

Andiamo ora ad analizzare cosa intendevano i Padri costituenti con questi termini ben precisi, visto che

hanno impiegato quasi due anni per scrivere questo articolo.

Prestazione che vuol dire prestare qualcosa agli altri. Nel nostro caso è il cittadino che, pagando le tasse,

presta i suoi soldi allo Stato e quest’ultimo deve dare in cambio un servizio (sicurezza, sanità, giustizia, il

cosiddetto Welfare) che vada a tutelarlo difronte ad un evento che può colpire il singolo, oppure la

collettività.

Storicamente, infatti, i romani si possono considerare gli inventori del sistema tributario, che noi oggi

abbiamo rimodulato.

Il termine tributo deriva dal latino “Tributum” (che vuol dire tribù), perché all’epoca i romani erano divisi

conferivano il proprio prestito al capo tribù che l’avrebbe poi portato a

in tribù. Gli appartenenti alle tribù

volta l’avrebbe investito per costruire nuovi armamenti.

Roma città, che a sua

Effettivamente, nel 470 a.C. il governo romano, durante la guerra contro gli Etruschi, per finanziare e

ammodernare il proprio esercito inventò la tassazione che consisteva in una specie di scommessa sulla

vittoria della guerra da parte di Roma. Praticamente il governo romano si faceva prestare i soldi dalla gente

più ricca con la promessa di restituzione con interessi.

deriva dal termine latino di “Patrimonium”

Patrimoniale, ovvero quello che ricade nella sfera

dell’economicamente apprezzabile, cioè quella prestazione che ha una valenza perché incide sulla nostra

ricchezza (patrimonio) personale. Incide perché viene imposta dalla legge.

Imposta perché è imposta dalla legge in quanto la tassazione adotta un meccanismo di coercizione

L’imposizione rientra

(obbligatoria) dove non esiste la possibilità di scegliere se aderire o meno.

nell’esercizio di diritto coattivo che esercita lo Stato.

Tale concetto si basa sul fatto che nella nostra Costituzione vige il Principio della solidarietà, cioè le tasse

che i cittadini pagano servono a tutti. Ad esempio se sono ricco e decido di pagare per avvalermi della sanità

che pago

privata, posso farlo, però devo pagare lo stesso le tasse previste dalle norme perché dall’I.R.Pe.F. 4

Diritto Tributario

una parte viene destinata per la sanità pubblica e quindi anche chi non è abbiente ha diritto alle cure sanitarie

(Principio solidale).

In base locuzione avverbiale che sta a significare che la legge costituisce il fondamento, cioè la base.

Legge, la legge è votata dal Parlamento (Potere legislativo) e siccome Camera e Senato sono votati dal

Popolo, i parlamentari sono i rappresentanti del Popolo e possiamo dire che la legge rappresenta la volontà

dei cittadini (Principio di rappresentanza).

Il normativismo può essere rappresentato come una piramide dove alla base c’è la legge e al vertice la

Costituzione dove man mano che scendiamo troviamo tutti quei percorsi logici argomentativi che hanno

appunto. Dove c’è la legge

portato alla formazione della legge, partendo dalla Costituzione (Grundnorm)

sotto vi può essere libertà (Hans Kelsen).

Dalla legge nasce la sanzione, chi non rispetta la legge va punito.

cioè dev’essere di prevenzione verso gli altri e

La sanzione è: generale preventiva, special repressiva, cioè

chi sbaglia deve essere punito. stabilito dall’articolo

Correlato a questo articolo vi è il Principio della capacità contributiva 53:

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Stabilisce il criterio della capacità contributiva, espressione della capacità impositiva dello Stato, ed è allo

all’esercizio del potere non esistesse l’art.

stesso modo il contro-limite dello Stato nel definire le imposte (se

53 lo Stato potrebbe, dall’oggi al domani, imporre tasse “assurde”, ad esempio potrebbe esistere una tassa

sulle persone che hanno i capelli rossi).

La capacità contributiva è una manifestazione di ricchezza che lo Stato prende in considerazione ai fini

della definizione di imposta. Lo Stato ha il potere di intimare ai suoi cittadini di pagare in quanto individua

qualcosa che può essere considerata una manifestazione di ricchezza.

Deve essere reale e soprattutto attuale, cioè deve basarsi su situazioni attuali perché ciò che non è più

attuale non è reale.

Il principio della capacità contributiva, insieme a quello della riserva di legge, sono i due principi

fondamentali del sistema contributivo italiano.

Ogni norma va a tutelare un principio costituzionalmente protetto, tuttavia, bisogna effettuare un

“bilanciamento” fra le norme poiché può succedere che il cittadino debba venir meno ad un proprio interesse

per un superiore interesse comune (es. l’accertamento del redditometro va a

costituzionalmente garantito

ledere la privacy del cittadino perché una norma di legge consente al fisco di effettuare dei controlli sui conti

bancari dei cittadini). È in questo bilanciamento di interessi che nascono le norme.

Analizzando questo articolo troviamo alcuni termini chiave che ci possono aiutare nella comprensione.

Tutti cioè tutti quelli che producono reddito devono concorrere alle spese dello Stato. Inizialmente, con il

termine tutti, ci si riferiva a tutti i cittadini italiani che producevano reddito in Italia dovevano concorrere alle

spese. In realtà in “tutti” rientra ogni cittadino che ha un rapporto con lo Stato, quindi non solo il cittadino

italiano ma anche i cittadini stranieri che producono reddito in Italia o i cittadini italiani all’estero che

producono reddito in un altro Stato ma che in base a norme particolari, dovranno concorrere alle spese

pubbliche in Italia.

Tenuti esprime un principio di doverosità perché tutti (come detto sopra) devono concorrere alle spese

pubbliche.

Concorrere esprime il concorso di tutti alle spese pubbliche. Esprime una coattività perché vi è un obbligo

codificato dalla norma di concorrere alle spese dello Stato. 5

Diritto Tributario

I principi indicati dall’art. 53 sono sostanzialmente due: Principio solidaristico e Principio garantistico.

Principio solidaristico tutti partecipano in ragione della propria capacità contributiva, cioè ognuno di noi

contribuisce come meglio può in base a quello che guadagna.

Principio garantistico se io non esprimo ricchezza o se non la esprimo come vuole la norma, non sono

tenuto al pagamento delle stesse. In sostanza non sono tenuto a pagare di più di quella che è la reale

manifestazione della capacità contributiva (cioè non sono tenuto a pagare di più di quello che devo).

La capacità contributiva è determinata dal legislatore con delle norme che individuano il cosiddetto

cioè l’individuazione di un fatto giuridico

presupposto di imposta, al ricorrere del quale il legislatore

collega quest’obbligo, e quindi tutte quelle regole che stabiliscono il presupposto di chi e di quanto (inteso in

che misura) deve pagare le tasse.

I contributi vanno a confluire in quei servizi che vengono resi dallo Stato per il bene della collettività e si

dividono in:

➢ servizi indivisibili (esempio sicurezza, sanità, infrastrutture, ecc.), finanziati con le imposte come ad

esempio l’I.R.Pe.F. o l’I.Re.S. cioè l’imposta sul reddito che

(Imposta sul Reddito delle Società,

pagano le società), che finiscono in un “calderone” unico e coprono una serie di servizi

Una percentuale dell’I.R.Pe.F.

indifferenziati e non strettamente collegati al contribuente. (o I.Re.S.)

che io verso confluiscono, ad esempio, nelle spese sanitarie anche se io non usufruisco del Servizio

Sanitario Nazionale perch&eacut

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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