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RADICI TEORICHE DEL NUOVO ORDINE GIURIDICO
4 orientamenti dottrinali: crisi del mondo giuridico medievale (mondo giuridico che da un’eredità resistente ma che progressivamente entra in crisi insieme ai suoi strumenti, la crisi riguarda il quadro geopolitico dell’Europa che è sconvolta dall’età moderna, cambiano quindi anche i soggetti giuridici); crisi degli strumenti speculativi medievali; nuovi fondamenti culturali e metodologici (mettiamo a confronto le concezioni nello ius comune e quelle in età moderna: nello ius commune parte tutto dall’osservazione dei fatti normativi, l’attività del giurista è un’attività di riconoscimento, l’interpretazione viene vista come attività pratico valutativa, le regole giuridiche sono il risultato di opinioni della realtà (verisimilitudo); se noi invece parliamo delle nuove concezioni in età moderna non abbiamo un fondamento argomentativo ma un fondamento assiomatico.
non è più uno sguardo sui fatti storici ma è un esercizio dellalogica deduttiva che da assiomi poi deriva le sue conseguenze, non abbiamo più la ricerca dell'intelligere ma abbiamo l'obbiettivo di dimostrazione dellaverità, le regole sono viste come conseguenza ...Capovolgimenti moderni il sapere giuridico moderno: ricavava da fatti normativi l'aequitas che orientava alla costruzione (verosimile, giurisprudenziale) degli schemi ordinanti e dell'ordine giuridico. il sapere giuridico moderno: ricava da alcuni postulati assiomaticamente assunti come veri gli schemi ordinanti e l'ordine giuridico sussume la realtà di essi. Processo induttivo vs. processo deduttivo. Relativizzazione delle regole vs ipostatizzazione delle regole. Evoluzione del diritto vs stabilizzazione del diritto. Ritorniamo ai 4 orientamenti dottrinali innovativi: umanesimo giuridico (scuola culta) (sec. XV – XVI) [elementoimportante, riferimento alla ricerca dei canoni di razionalità pura, è possibile riscoprire nella storia momenti nei quali la razionalità ha avuto maggiore espressione, l'umanesimo giuridico si distingue con il modo in cui di allontana dalla tradizione del diritto romano, gli umanesimi giuridici si approcciano al diritto romano in modo inedito
- usus modernus pandectarum (se. XVI- XVII) [molto diverso dal primo, qui viene rappresentato un altro modo di superare lo ius commune]
- il giusnaturalismo (se. XVI-XVII) [movimento di pensiero che ridiscute il fondamento del diritto, entra dentro un punto che non era mai stato discusso, le fonti del diritto, di come è nato il sistema giuridico, il giusnaturalismo si concentra su questo, e arriva alla conclusione che partendo dalla nascita dell'ordinamento non si ha realmente bisogno dello ius commune]
- l'illuminismo (sec. XVIII) [movimento settecentesco]
Umanesimo giuridico
Approccio
metodologico - approccio di tipo panzofico, vuol dire che alla base dell'umanesimo c'è un'idea del sapere come unità coordinata delle conoscenze; approfondimento di una disciplina grazie al concorso di altre discipline; ciò permette di conseguire una fondazione indiscutibilmente scientifica. Quindi capire det. Discipline attraverso altre discipline. Nasce la filologia, i primi approcci filologici rispetto alla lettura dei testi. Rilettura storico-filologica dei testi giuridici romani: nel ius commune il corpus iuris civilis era un campo di azione per lo svolgimento libero della giurisprudenza; ora si fa unosforzo di storicizzazione di esso. Dietro abbiamo un campo anche di paradigma filosofico inizia a prevalere il movimento platonico, si valorizza il potere libero della ragione e la sua capacità di concepire forme reali e pure, si vuole fare proprio questo e si pensa che la forma romana possa aiutare ad individuare queste forme pure e reali.
filologia è utile perché aiuta a guardare su un altro versante il diritto romano
Lineamenti storici -> l'interesse è rivolto all'antichità classica. Ripensamento del metodo di interpretazione del diritto romano: mos gallicus vs mos italicus.
L'umanesimo giuridico è anche chiamato mos gallicus perché gli esponenti maggiori di queste nuove tecniche vengono dalla Francia, nuovo approccio di mettere appunto in discussione la tradizione e l'ordinale approccio al diritto romano, ergo il mos italicus. Profilo razionalistico e profilo storicistico (la storia fino ad adesso era considerata come base dell'evoluzione, si era messa in discussione soltanto la coerenza del presente rispetto al passato.
Le novità del giusnaturalismo
Giusnaturalismo -> rispetto ai primi due, questo ci pone di fronte a una teoria che è effettivamente capace di tagliare i ponti rispetto alla tradizione precedente. Questo prende forma a partire
Dal tardo 500. Necessità di individuare un nuovo fondamento universalistico della realtà, lo ius commune si basava su un fondamento universalistico che però si basava sui fatti storici. Novità del giusnaturalismo: la nuova cifra metodologica (carattere astratto dei modelli di ordine giuridico, dimostrazione contro accertamento, ricerca delle regole auto evidenti di giustizia); comunità come società di individui; laicità del diritto (etsi deus non daretur, come se dio non ci fosse, il diritto naturale è pensabile in modo indipendente rispetto alla presenza o mancanza di dio); nuovo fondamento per l'ordine giuridico (punto di partenza è l'uomo in una condizione non sociale, prima della società, l'uomo è la componente base. È qui che nascono i primi elementi del diritto individuali dell'uomo, questo fa anche da punto di avvio per la creazione dell'ordinamento giuridico).Profiliricorrenti nelle teorie giusnaturaliste: lo stato di natura, il pactum societas (passaggio che descrive l'abbandono dello stato di natura alla creazione della società, un patto che gli individui creano tra loro. La condizione associata dell'uomo è una condizione artificiale, perché è frutto di una volontà, la condizione reale dell'uomo è quella nello stato di natura.), libertà individuale (problema della libertà individuale, è uno dei problemi che colpiscono l'ordinamento giuridico. la libertà individuale è uno dei problemi che nasce dal patto), volontarismo giuridico (altro problema che emerge grazie al patto). Giusnaturalismo nuova cifra metodologica -> Ugo Grozio "de iure pacis" 1625. "dichiaro apertamente che come i matematici considerano le figure facendo astrazione dai corpi, così io, nel trattare del diritto, ho distolto il pensiero da qualsiasi fatto.particolare” anche il giurista fa un’attività di astrazione, secondoGrozio, come i matematici.
Hugo Grotius (1583-1645)
L’opera più famosa è un trattato sulla guerra “iure belli ac pacis”
Il metodo di Grozio è una descrizione razionale del sistema giuridico, vuoleindividuare regole autoevidenti della giustizia,
Ci sono tre figure importanti nel giusnaturalismo: locke, Hobbes, Grozio,
Iniziamo a parlare di Grozio
Nasce nel 1583 e muore nel 1645. L’opera più famosa che scrisse fu un trattatosulla guerra “iure belli ac pacis”. Ci interessa vedere come egli declina ilparadigma del giusnaturalismo. Grozio vuole individuare dei principi basilariche sono fuori dalla storia e derivano dal genere umano. La costruzione di treprincipi che ruotano intorno all’individuo, questi principi sono principi naturali digiustizia. Ciascun individuo secondo Grozio è egoista, ma nella sua visione distato di natura
c'è anche un riconoscimento di appetitus societatis, quindi appetito di legarsi agli altri. questa propensione non è regolata giuridicamente perché appunto siamo nello stato di natura, esso si solidifica quando si passa allo stato sociale. ... Questa dottrina lui la applica nel diritto internazionale e permette di affrontare un capo in cui non esistono punti di partenza. Per cui da un lato egli continua a riconoscere l'idea che c'è un nucleo contrattuale tra gli enti che formulano un diritto, il diritto delle genti; affianco a questo c'è anche il nucleo del diritto naturale.
Hobbes
Altro importante giurista. Ad Hobbes dobbiamo l'idea dell'assolutismo politico. (1588-1645) L'assioma di riconoscimento è: mentre Grozio riteneva che ci fosse un'attitudine all'appetitus societatis, Hobbes ritiene che nello stato di natura ci sia sempre la competizione, lui afferma che ci possono essere delle leggi di
natura che inducono a cerare la pace, ma nella sua costruzione questenon sono mai regole giuridiche nel suo pensiero le regole giuridiche sonoinesistenti e sotto questo aspetto c'è libertà assoluta. La condizione dello statodi natura è una condizione di conflitto. Il pactum societatis nella sua dottrina èun patto di associamento vuol dire che è fondamentale nella sua idea lasottomissione al potere, tramite questo conferimento che ciascuno individuo faegli è in grado di garantire sicurezza agli individui.Hobbes scrive il leviatano, il potere viene rappresentato come la somma degliindividui, proprio perché il potere nasce dal fatto che gli individui conferisconoall'autorità parte della loro libertà. Il pactum rappresenta questo nuovo tipo distato che non giustifica il potere con corpi intermedi, ma solo individui eautorità. Gli individui singoli che operano in forza dell'uguaglianza fra loro.Il diritto di cui Hobbes parla è solo il diritto legale, il diritto del sovrano; Hobbes è considerato il più grande giusnaturalista positivista di tutti. Applicazioni di questo tipo ci proiettano in una concezione modernissima del diritto. Alcuni esiti giuspositivi: Il principio di legalità e la certezza del diritto. Comunque, nonostante queste caratteristiche, in Hobbes non abbiamo la concezione liberalistica, la concezione liberalistica la vediamo invece in Locke. Locke -> generazione successiva di Hobbes. La sua concezione giusnaturalistica si basa sull'immagine di un individuo nello stato di natura, per lui i diritti naturali, che sostanzialmente sono la proprietà e la libertà, sono un'espressione della soggettività dell'uomo. La proprietà e la libertà sono considerati consustanziali alla soggettività stessa, non è possibile pensare ad un individuo che non ha questi elementi. Industriosità e
Lavoro e godimento dei diritti sono due concetti che si abbinano strettamente. Il lavoro rappresenta l'attività svolta da una persona per produrre beni o servizi, mentre il godimento dei diritti riguarda la possibilità di fruire delle libertà e delle garanzie previste dalla legge.