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Capitolo secondo: i soggetti giuridici

Sezione prima: i soggetti individuali

Esistenza della persona fisica

La persona fisica è il soggetto giuridico per eccellenza. Il progetto preliminare del Libro I del Codice civile del 1942 si apriva affermando che "l’uomo è soggetto di diritti dalla nascita alla morte", ma in sede di redazione del progetto definitivo, il riferimento alla morte fu eliminato in quanto "puramente didascalico".

La nascita

La nascita, intesa come separazione del concepito dal corpo materno, richiede la vita, ma non è necessario il requisito della vitalità, cioè l’attitudine a sopravvivere dopo la nascita. Un rilievo specifico assume tuttavia il riconoscimento, a favore del nascituro, di una particolare tutela di natura personale.

  • Art 254: Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

Il concepito, anche prima della nascita, può essere riconosciuto, sia congiuntamente che separatamente, come figlio naturale dai genitori, che assumono immediatamente tutti gli obblighi e tutti i diritti che derivano dal riconoscimento (art 261 cc-abrogato dall’art 106 del d.lgs. 28 dicembre 2013 ed in vigore dal 7 gennaio 2014). Se concepito prima del matrimonio, il riconoscimento deve essere eseguito secondo le modalità dell’art 254 cc.

La l. 29 luglio 1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari, fa esplicito riferimento alla tutela della salute del “prodotto del concepimento”, attribuendo al nascituro la garanzia del fondamentale “diritto dell’individuo”, sancita dall’art 32 Cost.

  • L. 22 maggio 1978, n.194, art 1: Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

La l. 22 maggio 1978, n.194, sull’interruzione volontaria della gravidanza, afferma in apertura il principio della tutela della vita umana “dal suo inizio” e specifica che l’interruzione volontaria della gravidanza non è un mezzo per il controllo e la limitazione delle nascite, ma una garanzia per la salute psico-fisica della donna. Il percorso del legislatore speciale culmina nella recente, categorica affermazione della soggettività del concepito contenuta nella l. 19 febbraio 2004, n.40, che ha introdotto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. In coerenza con questa evoluzione successiva al Codice civile, si può ormai configurare la soggettività della persona umana prima della nascita, pur in assenza dell’ulteriore attributo della capacità giuridica.

La morte

La morte è la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Il legislatore del Codice civile, che aveva omesso il riferimento alla morte come momento finale della soggettività dell’uomo, aveva anche evitato di fornire una definizione di morte: era considerato naturale affidare il compito all’opera del medico. Poi, con il diffondersi delle operazioni di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico ha imposto, accanto all’esigenza di certezza della morte, una diversa e contrapposta esigenza di tempestività di accertamento della morte. Il legislatore speciale è intervenuto nella complessa materia con la previsione di due diverse modalità di accertamento della morte:

  • Metodo tradizionale: affidato al medico necroscopo il compito di accertare la morte “non prima di quindici ore dal decesso”.
  • Metodo di accertamento precoce: accertamento effettuato mediante il rilievo continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti e l’accertamento dell’assenza di respirazione spontanea dopo sospensione per due minuti, di quella artificiale e di assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea o provocata (l. 2 dicembre 1975, n. 644).

La morte produce la fine dell’esistenza della persona umana e, dunque, provoca l’estinzione del soggetto giuridico.

  • Art 456: La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse (art 587, 1 comma cc). Non è, dunque, propriamente testamento il cd. Testamento biologico, atto con il quale la persona decide preventivamente della propria sorte per il tempo in cui non avrà la capacità di scegliere consapevolmente il proprio destino; si tratta di manifestazioni di volontà destinate a regolare, ora per allora, i trattamenti sanitari voluti o esclusi in caso di malattie allo stato terminale. Il Codice civile vigente ha adottato il principio della commorienza ossia:

  • Art 4: Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non costa quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Accertamento indiretto della morte, scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta

Non sempre la morte di una persona può essere direttamente accertata. Una prima ipotesi può verificarsi quando non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, ma tuttavia la morte della persona appare ragionevolmente certa, in virtù delle circostanze del caso concreto: si procede quindi a un accertamento indiretto della morte, fondato sulla redazione, da parte di un pubblico ufficiale, di un processo verbale contenente l’esatta descrizione degli avvenimenti che escludono la sopravvivenza della persona. Diverso è il caso in cui sussista uno stato di incertezza circa l’esistenza in vita della persona, la quale può assumere diverse gradazioni di presupposti e trattamenti normativi:

  • Scomparsa: situazione di fatto che si verifica quando non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima residenza e non se ne hanno più notizie (art 48 cc). Il tribunale, a questo proposito, può nominare un curatore dello scomparso, ai fini della conservazione del patrimonio dello scomparso a tutela dei suoi futuri successori. Se vi è rappresentanza legale, non si fa luogo alla nomina del curatore.
  • Assenza: quando dalla scomparsa sono trascorsi due anni, che decorrono dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda ragionevolmente di avere diritti sul patrimonio dello scomparso possono richiedere al Tribunale competente di emettere, con sentenza, una dichiarazione di assenza. Gli effetti della sentenza hanno carattere patrimoniale, poiché risulta probabile che la persona sia morta. Coloro ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dello scomparso, possono essere ammessi all’esercizio temporaneo dei diritti e temporaneamente esonerati dall’adempimento delle obbligazioni. A tutela dell’assente sono previste alcune cautele (cauzioni, inventario e limiti alla disponibilità dei beni, riserva di un terzo delle rendite). Se l’assente ritorna può chiedere la restituzione dei beni, ma perde il diritto alla riserva delle rendite se risulta che l’assenza è stata volontaria e ingiustificata (art 56 cc). Finché dura l’assenza, il nuovo matrimonio del coniuge dell’assente non può essere impugnato (art 117 comma 3 cc).
  • Morte presunta: la dichiarazione di morte presunta si ha quando siano trascorsi dieci anni dalla scomparsa: produce effetti giuridici sia patrimoniali che personali, in quanto i soggetti che avevano ottenuto l’esercizio temporaneo dei diritti ne acquistano l’esercizio pieno e definitivo; sul piano personale, è previsto che il coniuge del presunto morto possa contrarre nuovo matrimonio, ma il nuovo matrimonio è destinato a essere dichiarato nullo qualora il presunto morto ritorni. Si è parlato di quiescenza, con eccezionale allentamento del vincolo, per descrivere la condizione del matrimonio del presunto morto. Manca, infatti, il carattere definitivo degli effetti che la morte produce.
  • Esempio: caso Ylenia Carrisi, presunta morta il 31 dicembre 1993 a New Orleans.

Capacità giuridica e capacità di agire

Capacità giuridica

  • Art 1: la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge conferisce al concepito sono subordinati all’evento della nascita.

La capacità giuridica viene tradizionalmente definita come la generale attitudine di un soggetto a essere titolare di diritti e obblighi o di situazioni giuridiche soggettive. L’ordinamento giuridico riferisce alla persona umana due attributi: soggettività e capacità giuridica. La soggettività descrive in sintesi il modo in cui il diritto considera l’uomo (e le altre realtà cui è attribuita la condizione di soggetti) e si estende fino a comprendere la condizione del concepito, mentre la capacità giuridica è attributo strettamente legato dal Codice civile al momento della nascita. Un ulteriore elemento di distinzione tra soggettività e capacità giuridica è stato individuato nel fatto che, mentre la soggettività è un quid semplice (qualitativo), la capacità giuridica rappresenterebbe un quantum che può essere misurato e compresso dall’ordinamento. L’idea di possibili limitazioni alla capacità giuridica deve tuttavia essere accuratamente verificata alla luce dei principi costituzionali. Non costituiscono ipotesi di incapacità giuridica, ma di incapacità legale di agire i casi in cui l’età non consente al soggetto il compimento di determinati atti personalissimi (matrimonio, riconoscimento di un figlio naturale, testamento).

La condizione dello straniero e la cittadinanza

Unica ipotesi di incapacità giuridica speciale viene considerata quella dello straniero il quale “è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini a condizione di reciprocità” (art 16 disp. Prel cc), cioè a condizione che altrettanto faccia lo Stato di appartenenza dello straniero nei confronti del cittadino italiano. Per un verso, dunque, allo straniero spetta comunque il riconoscimento dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali. Per altro verso, l’esigenza di far fronte ai recenti fenomeni di immigrazione ha sovrapposto al dettato dell’art 16 delle disp. Prel. una ricca legislazione speciale che sembra confermare un’interpretazione restrittiva della norma. In particolare, lo straniero è escluso dai diritti politici in senso stretto, cioè dai diritti di elettorato attivo e passivo. I diritti e i doveri dai quali lo straniero è escluso hanno come punto di riferimento la particolare condizione di cittadino. Per descrivere tale condizione, si suole utilizzare la nozione di stato giuridico o STATUS che vale a qualificare i soggetti in funzione della loro appartenenza, tendenzialmente permanente, a determinate collettività o gruppi sociali. La disciplina dei modi in cui si acquista lo status di cittadino italiano è contenuta in una legge speciale, l. 5 febbraio 1992, n.9:

  • Nascita: se si è figli di padre o madre cittadina (ius sanguinis) o se si nasce nel territorio della Repubblica, nel caso di genitori stranieri o apolidi (ius soli).
  • Adozione o matrimonio.

La cittadinanza italiana può essere acquistata anche con una volontaria opzione da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto fino alla maggiore età e da parte dello straniero che abbia o abbia avuto ascendenti in linea retta cittadini per nascita (art 4, 1° comma). Accanto a queste ipotesi, sono previsti casi particolari per concessione con decreto del Presidente della Repubblica (art 9). La concessione può avvenire a favore:

  • Dello straniero che abbia accendenti in linea retta cittadini per nascita o che sia nato nel territorio dello Stato e, in entrambi i casi, vi risieda da almeno tre anni.
  • Straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano e che risieda nel territorio dello Stato da almeno cinque anni dall’adozione.
  • Straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni, anche all’estero.
  • Cittadino di uno Stato membro UE che risieda in Italia da almeno tre anni.
  • Apolide che vi risieda da almeno cinque anni.
  • Straniero che vi risieda da almeno dieci anni.

La legge speciale disciplina anche i casi di perdita della cittadinanza (art 2, comma 3° e art 12) e di riacquisto della cittadinanza perduta (art 13, 1° comma e art 17) e prevede la possibilità di rinuncia alla cittadinanza italiana. La perdita è legata a condotte che appaiono contrarie all’interesse dello Stato, ma è possibile anche in caso di revoca dell’adozione per fatto dell’adottato (non è permesso riacquisto). La rinuncia può avvenire in caso di:

  • Riacquisto di una cittadinanza straniera.
  • Revoca adozione.
  • Raggiungimento maggiore età quando la cittadinanza sia stata acquistata o riacquistata dai genitori.

Capacità legale di agire

La capacità legale di agire, a differenza della capacità giuridica, offre un ruolo un’indicazione esplicita del ruolo e del significato dell’istituto nell’ambito della condizione giuridica della persona umana.

  • Art 2: la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità di prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. La capacità legale di agire è dunque l’attitudine a compiere gli atti giuridici e, cioè, l’idoneità a porre in essere un’attività giuridicamente rilevante. Il compimento del diciottesimo anno di età individua, dunque, per tutti i soggetti dell’ordinamento, una linea di confine tra una precedente condizione di incapacità legale assoluta di agire e una successiva condizione di piena capacità legale di agire, cioè di compiere tutti gli atti per i quali, eccezionalmente, la legge non stabilisca un’età diversa. Le ragioni dell’istituto sono chiare: impedendo l’attività giuridica a chi non è considerato capace di svolgerla adeguatamente, si offre una doppia garanzia:

  • Protezione dell’incapace, escludendolo dallo svolgimento dell’attività dei privati giuridicamente rilevante e produttiva di effetti giuridici che, non adeguatamente conosciuti e voluti, potrebbero rivelarsi pregiudizievoli al soggetto immaturo.
  • La protezione degli altri soggetti dell’ordinamento, che sono posti in grado di sapere prima, e con certezza, con chi possono validamente avere relazioni giuridicamente rilevanti.

L’incapacità legale di agire. I soggetti incapaci

Sono legalmente incapaci di agire:

  • I minori.
  • Interdetti giudiziali: coloro che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (art 414 cc). L’infermità di mente, oltre che abituale, deve essere grave.
  • Inabilitati: il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da fare luogo ad interdizione, può essere inabilitato (art 415, 1° comma). Possono essere inabilitati anche:
    • Coloro che per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o stupefacenti espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici (art 415, 2° comma).
    • Sordo e cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente (art 415, 3° comma).

Può essere interdetto o inabilitato anche il minore, nell’ultimo anno della sua minore età (art 416 cc). I procedimenti diretti all’interdizione o all’inabilitazione possono essere promossi dalle persone indicate dal nuovo art 417 cc: oltre alle persone legittimate dalla disciplina previgente (coniugi, genitori, parenti e affini nel grado indicato dalla legge) sono legittimanti lo stesso interdicendo o inabilitando e la persona con loro “stabilmente convivente”. I procedimenti di interdizione e inabilitazione possono essere revocati o convertibili. La differenza di effetti che le due sentenze di interdizione e inabilitazione rispettivamente producono viene tracciata delineando per l’interdetto giudiziale una incapacità assoluta di agire e per l’inabilitato una capacità relativa. Anche per il minore, considerato alla pari dell’interdetto, è prevista la possibilità eccezionale di acquistare una incapacità relativa che si avvicina, negli effetti, all’inabilitazione.

ART 390: il minore è di diritto emancipato con il matrimonio. Si tratta dell’emancipazione che è ormai possibile solo di diritto, cioè esclusivamente come effetto automatico del matrimonio che il minore abbia contratto, in via del tutto eccezionale, non prima del compimento del sedicesimo anno di età e dietro autorizzazione del giudice, in presenza dei presupposti previsti dall’art 84 cc (maturità psico-fisica del minore e gravi motivi).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luigidicenso2570 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.
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