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La rappresentanza: Caratteri e fonti del potere di rappresentanza
ART 1388: il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
La rappresentanza è l'istituto con il quale una parte è legittimata a compiere atti di autonomia privata in nome e per conto di un'altra parte, nei cui confronti l'atto produce direttamente i suoi effetti. Essa, dunque, consente ad una parte di collaborare con un'altra nel compimento di atti giuridici. Tale collaborazione si realizza attraverso un'attività non puramente esecutiva, ma con un'attività autonoma, sia pure nei limiti dell'incarico conferito e nel rispetto del soddisfacimento prioritario dell'interesse del rappresentato. La rappresentanza presuppone una dualità di parti, per cui si distingue dalla c.d. IMMEDIATIZZAZIONE ORGANICA.
L’IMMEDESIMAZIONE ORGANICA è l’istituto in virtù del quale l’entecollettivo agisce attraverso i propri organi e l’attività giuridica svolta dall’organo viene riferita automaticamente alla dimensione soggettiva dell’ente. La legittimazione può avere varie fonti:- rispondeLEGGE: rappresentanza legale alla necessità di consentire a taluni soggetti, privi della capacità legale di agire, di compiere alcuni atti giuridici attraverso l’intervento di una parte capace d’agire che li rappresenta
- COMPIMENTO DI ATTI CHE INTEGRANO I PRESUPPOSTI PREVISTI DA UNA FATTISPECIE LEGALE: gestione di affari meccanismo legale con il quale l’iniziativa utilmente e volontariamente assunta da un soggetto nella gestione dell’affare di un altre, che non è in grado di provvedervi e non ha vietato la gestione, vincolando l’interessato a adempiere alle obbligazioni che il gestore ha
assuntoin suo nome• →consente
AUTONOMIA PRIVATA: rappresentanza volontaria al rappresentato di realizzare contestualmente una varietà di affari, che producono effetti direttamente nella sua sfera giuridica
Rappresentanza ed interposizione reale di persona
Per attuare una collaborazione giuridica è necessario che:
- IL RAPPRESENTATO ABBIA CONFERITO AL RAPPRESENTANTE UN INCARICO AD AGIRE PER SUO CONTO E NEL SUO INTERESSE: l’incarico può essere attribuito con:
- Mandato: una parte obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra
- Contratto di società
- Contratto di lavoro subordinato
- IL RAPPRESENTATO ABBIA LEGITTIMATO IL RAPPRESENTANTE A SPENDERE IL SUO NOME: il rapporto gestorio non consente di spendere il nome del rappresentato, poiché la legittimazione deve derivare da un atto unilaterale (procura) o da una specifica clausola
- IL RAPPRESENTANTE ABBIA DICHIARATO DI AGIRE IN NOME DEL RAPPRESENTATO:
Obblighi derivanti dal contratto che conclude, ma ha poi l'obbligo di trasferire i diritti acquistati al mandante. Tuttavia, quando oggetto del mandato sono:
- BENI MOBILI NON REGISTRATI: consente al mandante di rivendicare direttamente dal terzo le cose mobili comprate per suo conto dal mandatario e la norma prospetta implicitamente un meccanismo di trasferimento automatico dal mandatario al mandante non appena il primo acquista il diritto
- BENI MOBILI REGISTRATI E BENI IMMOBILI: persiste un atto di autonomia privata con cui il mandatario adempie all'obbligo di trasferire il diritto nei confronti del mandante.
La procura
La procura è l'atto unilaterale di autonomia privata, con il quale il rappresentato conferisce alla persona legittimazione a spendere il suo nome nella conclusione di un contratto, manifestando, dunque, la volontà di essere destinatario di effetti dell'attività giuridica compiuta nel suo nome dal rappresentante.
L'incidenza dell'atto nella sfera giuridica del dichiarante giustifica la sua unilateralità, ma anche la sua non recettività nei confronti dei terzi, i quali hanno semplicemente interesse e diritto di esigere dal rappresentante la giustificazione dei suoi poteri. La procura è, inoltre, un atto formale strumentale (per relationem) e deve rivestire la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere. La procura può essere:
- GENERALE: atti di ordinaria amministrazione
- SPECIALE: atti di straordinaria amministrazione
Il rappresentato può sempre modificare o revocare la legittimazione attribuita, ma tali vicende potrebbero compromettere l'affidamento dei terzi.
ART 1396: le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del
contratto.Le altre cause del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorateSe tale onere non viene rispettato l’affidamento dei terzi viene protetto comunque (anche se colpevole). Laseconda parte del primo comma prevede, infatti, che se manca la pubblicità di fatto, la modifica e la revoca della procura non sono opponibili ai terzi, salvo il caso che queste le conoscevano al momento del contratto. Viceversa, se la procura si estingue per altre cause, il dichiarante non ha alcun onere di pubblicità di fatto rispetto ai terzi, i quali sono invece protetti solo se il loro affidamento era incolpevole.
ART 1397: il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati
Infine, il legislatore prevede uno strumento diretto a prevenire che si possa ingenerare un affidamento rispetto ad una procura ormai estinta, in quanto impone al
rappresentante il dovere di restituire al rappresentato il documento da cui risultano i suoi poteri. Fra le cause di estinzione della procura vanno menzionate:- Morte, interdizione, inabilitazione e fallimento del rappresentato
- Morte, interdizione, inabilitazione e fallimento del rappresentante
- Fisiologico compimento dell'affare
- Avverarsi di condizione risolutiva
- Scadenza termine finale di efficacia
Nel contratto concluso dal rappresentante, la dissociazione tra la parte che conclude il contratto e la parte destinataria degli effetti giustifica la disciplina dettata in materia di capacità di agire, per cui il destinatario deve avere la capacità di agire, in quanto su di lui ricadono gli effetti del contratto, mentre per il rappresentante è necessaria e sufficiente la capacità di intendere e di volere. Altra caratteristica del contratto concluso dal rappresentante è che
questi compie l'atto, esercitando un potere di autonomia privata, sia pure con i condizionamenti dettati dall'interesse del rappresentato e con i limiti imposti dal potere conferito. Tale caratteristica si riflette nella disciplina dei vizi del volere e degli stati soggettivi rilevanti, come la buona o la mala fede.
ART 1391: nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
La rilevanza dello stato soggettivo del rappresentante non può essere strumentalizzata, permettendo al rappresentato di avvalersi della buona fede del rappresentante per conseguire risultati che egli stesso, in quanto mala fede, non potrebbe ottenere.
Il conflitto di interessi tra
rappresentante persegue un interesse proprio o di terzi in conflitto con l'interesse del rappresentato, si realizza un ABUSO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA. Il conflitto di interessi autorizza il rappresentato a chiedere l'annullamento del contratto, purché non venga sacrificato l'affidamento incolpevole del terzo che ha concluso il contratto con il rappresentante. In definitiva, per ottenere l'annullamento del contratto il rappresentato deve dimostrare: - IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO IN CONFLITTO CON IL SUO INTERESSE - IL CONFLITTO ERA NOTO O RICONOSCIBILE AL TERZO Tuttavia, se ilrappresentante conclude egli stesso l'affare rivestendo il duplice ruolo di parte formale e dicontroparte (CONTRATTO CON SÉ STESSO) non si pone neppure l'esigenza di tutelare l'affidamento di unterzo e la legge presume il conflitto di interessi. Il rappresentato può chiedere l'annullamento del contrattoprovando semplicemente che il rappresentante ha concluso il contratto con sé stesso, mentre quest'ultimo può intervenire nelle ipotesi in cui:
- SUSSISTA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL RAPPRESENTATO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
- DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CONTRATTUALE TALE DA ESCLUDERE POSSIBILITA' DELCONFLITTO DI INTERESSI
Il difetto e l'eccesso di rappresentanza
Il rappresentante, in tal caso, spende il nome di un soggetto senza avere la relativa legittimazione, poiché il potere di rappresentanza:
- NON È MAI STATO ATTRIBUITO O CON UHNA PROCURA INVALIDA
- CONCESSO PER IL COMPIMENTO DI UN