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3. DAI LETTERATI AI GIURISTI, DALL’ITALIA ALLA FRANCIA. I GRANDI GIURISTI
DELL’UMANESIMO: pag. 177
Sulla base dei princìpi diffusi dell'umanesimo giuridico si sviluppò la scuola culta
➔ che propugnava la necessità di uno studio filologico e storicizzante del diritto
giustinianeo:
▪ FILOLOGICO= è la disciplina che studia ed interpreta documenti scritti appartenenti ad
una determinata civiltà, cultura ed epoca storica.
STORICIZZANTE= significa contestualizzare ossia leggere un testo nel rapporto
▪ del periodo storico in cui è nato, in cui era vigente se si tratta di diritto.
La scuola culta nasce in Italia dove si è vissuto il rinascimento, non quello giuridico ma
quello quattrocentesco.
Gli umanisti guardano il diritto romano con metodo storico e filologico quindi questo diritto
romano sarà sempre esaltato ma non sarà più considerato come un diritto universale
comune a tutti i popoli ma si dirà che il diritto romano è un diritto del popolo romano di una
certa epoca storica.
Quindi gli umanisti determinato la crisi del sistema del diritto comune.
➔
Il vero fondatore della scuola culta sviluppatasi in Francia risulta essere un italiano
(milanese) di nome ANDREA ALCIATO, pur formatosi alla scuola del commento è perfetto
padrone del mos Italicus, a causa del suo metodo storico-filologico decide di trasferirsi in
Francia. Andrea Alciato si rende conto che il metodo storico-filologico degli umanisti in Italia
non può avere successo in quanto il metodo del mos Italicus è troppo radicato/è difficile da
contraddire quindi capisce che in Italia pensare diversamente dal conformismo della scuola
del commento e dal bartolismo non può avere successo e quindi se ne va in Francia, a
Bourges.
Con la presenza di Andrea Alciato all'università di Bourges si segnerà la nascita della scuola
culta e l'esplosione dell'umanesimo giuridico dove si darà vita a un metodo contrapposto al
Mos Italicus definito come mos gallicus iure docendi.
Si formerà il c.d. ‘grande triumvirato’ a Bourges in quanto sono tre i grandi giuristi che
➔ danno vita alla scuola culta: Andrea Alciato, il francese Guglielmo Budè e il
tedesco Ulrico Zasio.
Tra i giuristi più esponenti della scuola culta ci sono Jacopo Cuiacio e Ugo Donello.
4. LA STORICIZZAZIONE DEL DIRITTO ROMANO. L’ ‘ANTITRIBONIANUS’ DI
FRANCESCO HOTMAN: pag. 179
Il nuovo metodo sviluppatosi in Francia definito come mos gallicus si svolge: da un lato,
attraverso l’analisi filologica, esso tende ad una storicizzazione del diritto romano; dall'altro
lato si procedeva alla costruzione sistematica del diritto, inteso come un edificio di principi,
di norme e di istituti da coordinarsi secondo un metodo razionale. Elementi completamente
assenti nel mos Italicus, non a caso i giuristi medievali vengono definiti ‘‘asini’’.
E d’altronde, come disse ironicamente, Guglielmo Budè: “che cos'altro potevano
▪ essere questi uomini che consideravano le leggi giustinianee non come scritte e
concepite da un uomo ma come caduto dal cielo?”.
Le condanne dei culti giungevano poi alla radice aggredendo gli stessi Giustiniano e
Triboniano definiti come “l'imperatore bizantino e il suo architetto”.
La principale critica all'opera giustinianea è contenuta nell'ANTITRIBONIANUS di
▪ Hotman.
Stiamo parlando di una critica che Hotman farà al corpus iuris, prima ancora di prendersela
con i giuristi del medioevo, con i glossatori e i commentatori, dirà che un gran errore è stato
fatto proprio da Triboniano (giurista posto da Giustiniano della commissione incaricata della
redazione del corpus iuris) nell’elaborazione del corpus iuris quando è stato messo insieme
materiale di diverse epoche storiche e provenienza che stanno insieme senza nessuna
logica. E dunque, secondo Hotman, è fonte di incertezza del diritto.
Sempre Hotman in un'altra opera intitolata “LA FRANCOGALLIA”, di carattere
➢ politico, che è un opera contro la monarchia; quest’opera mette in luce che forse
sarebbe preferibile/auspicabile che il diritto vigente venisse raccolto in un piccolo
corpo di norme/ a un piccolo codice. Hotman sarà il primo a parlare di codice.
La Francia sotto questo aspetto ci indica delle strade; non a caso il primo codice realizzato
nell’età moderna sarà il codice napoleonico redato in Francia, perché proprio in Francia?
La Francia ha avuto uno schema politico diverso già dalla metà del 200, e perché
➢ anche sul piano del diritto ha avviato una serie di operazioni e di idee di rotture dalla
precedente mentalità.
Ovviamente questo non ci deve far pensare che la scuola culta sia una scuola fatta solo di
veleni nel confronto del passato ma è una scuola che ha anche degli aspetti positivi
segnando un inizio di una nuova era in cui c‘è bisogno di un diritto nazionale.
5. LA DIFESA DEL ‘MOS ITALICUS’ E I ‘DIALOGI’ DI ALBERICO GENTILI: I ‘BARBARI’
RISPONDONO ALLE ACCUSE UMANISTICHE: pag. 182
È da considerare che il mos Italicus continuò, anche nel corso del XVI secolo in Italia ed in
Germania, ad essere prevalente e, sul piano teorico, ad essere difeso da alcuni giuristi che si
dimostrarono fedeli alla tradizione.
Un importante difensore del mos Italicus fu il giurista italiano Alberico Gentili, docente
➢ ad Oxford. Il giurista italiano pubblicò la sua opera De iuris interpretibus dialogi sex:
sei dialoghi a proposito dell’interpretazione del diritto.
Nei suoi Dialogi, Gentili riconosceva la validità di diverse accuse lanciate dai Culti alle mancate
conoscenze dei giuristi medievali, ma, nonostante ciò, confermava la sua piena adesione al
mos Italicus riconoscendone la bontà. Secondo il difensore del mos Italicus, l’impostazione
metodologica da seguire doveva restare quella tradizionale ma bisognava vedere quelle dei
culti non come critiche ma bensì come sollecitazioni e consigli per migliorare quel metodo.
1. In primo luogo era necessario che la preparazione dei giuristi medievali si arricchisse
dello studio della filologia e della storia.
Ciò che Gentili proprio non condivideva della giurisprudenza culta era la sua lontananza
➢ dall’attività pratico-forense. L’esatta comprensione del significato delle norme
giuridiche romane non poteva esaurirsi nel solo studio. Per quanto elegante e raffinato
potesse essere quello studio, esso non aveva alcun significato se destinato a restare
improduttivo. Diversamente, il giurista doveva usare quel suo studio come utile
accessorio nella pratica della vita giuridica quotidiana.
! Insomma, lo studio colto del corpus era soltanto un accessorio, a restare principale secondo
Gentili doveva essere l’utilizzazione pratica del diritto !
I Culti, invece, volevano trasformare in principale un elemento solo accessorio: lo studio
filologico ed colto era un ornamentum e tale, secondo Gentili, doveva restare.
Era una posizione fortemente condizionata da uno spiccato pragmatismo giuridico. Il
➢ diritto viveva nei tribunali e lì non era necessario l’ornamentum, bensì la capacità del
giurista di individuare nella norma la soluzione giusta e adeguata al caso concreto. Sotto
questo profilo, il metodo dei Culti era secondo Gentili addirittura pericoloso perché lo
studio filologico ed colto compiuto dai francesi finiva per mettere in luce le antinomie e
le contraddizioni presenti nel Corpus determinando così delle derive.
In altri termini, come è stato indicato dallo storico Cavanna, il senso pratico presente nel mos
Italicus impediva di accogliere lo studio storico-filologico degli umanisti. E fu proprio a causa
di questa scarsa attenzione verso la pratica che il mos gallicus non riuscì mai a sostituire in
tutto il mos Italicus, e ciò infatti non avvenne neppure in Francia.
6. IL FILONE SISTEMATICO DELL’UMANESIMO GIURIDICO: pag. 187
Oltre che per l’analisi filologica e la storicizzazione del diritto, l'umanesimo giuridico si
caratterizza anche per un filone sistematico, il cui obiettivo era quello di fornire un quadro
sintetico del diritto, dei suoi istituti e delle sue norme coordinati tra loro secondo un metodo
razionale e differente rispetto agli schemi troppo dispersivi del mos Italicus iura docenti.
Il miglior rappresentante dell’attività sistematica degli umanisti è il francese Ugo Donello:
Ugo Donello è una figura intermedia tra il bartolismo e l’umanesimo. Pubblicò un
➢ commentario di diritto civile da 28 libri in cui cerca una mediazione tra il bartolismo
(considerato con il passato) e l’umanesimo (presente/futuro). Propone una sintesi
schematica e unificante sul piano legale, partendo dallo schema Gaiano, basato sulla
centralità della persona e dei diritti oggettivi.
Schema Gaiano: personae, res e actiones.
Personae= si intende il soggetto del diritto che vi è al centro dell’attenzione;
res= si intende la cosa contesa;
actiones= si intende l’attività processuale.
PARTE SECONDA
IL DIRITTO COMUNE NELL’ETÀ DELL’ASSOLUTISMO
LA SITUAZIONE DELLE FONTI DEL DIRITTO POSITIVO
CAPITOLO 1>>> LA CRISI DEL DIRITTO COMUNE E LA SITUAZIONE DI
PARTICOLARISMO GIURIDICO NELL’EUROPA MODERNA (SECOLI XVI-XVIII):
1. L’ACCENTRAMENTO ASSOLUTISTICO DEL POTERE STATUALE E LA CRISI DI
CERTEZZA DEL DIRITTO COMUNE: pag. 193
Nell’esperienza giuridica europea, il diritto romano, costituì un elemento di centrale
importanza che diede alla luce a quel sistema di diritto comune.
Tuttavia, fu proprio con lo sviluppo dello Stato moderno e con l’accentrarsi di una
➢ politica assolutistica del Sovrano, che il concetto di diritto comune cominciò a
conoscere il suo declino entrando in crisi.
Ad esso cominciò a contrapporsi:
Sia il nuovo concetto di diritto, inteso quale volontà espressa direttamente dal Sovrano;
➔ Sia l’immagine di uno Stato inteso come produttore esclusivo del diritto anziché come
➔ conservatore di un variegato e molteplice diritto ad esso prestabilito. Prese così corpo il
fenomeno della statualizzazione del diritto, ragion per cui lo Stato si pone come unica
ed esclusiva fonte del diritto.
A tal proposito, è necessario sottolineare che, proprio sulla base di questi principi, poté
maturare il processo di codificazione del diritto.
Per comprendere come siano state poste le basi della codificazione, è necessario essere a
conoscenza della situazione delle fonti del diritto:
Da un lato, vi era il diritto comune, ossia il diritto elaborato dalla scienza giuridica
▪ medievale sulla ba