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3. DAI LETTERATI AI GIURISTI, DALL’ITALIA ALLA FRANCIA. I GRANDI GIURISTI

DELL’UMANESIMO: pag. 177

Sulla base dei princìpi diffusi dell'umanesimo giuridico si sviluppò la scuola culta

➔ che propugnava la necessità di uno studio filologico e storicizzante del diritto

giustinianeo:

▪ FILOLOGICO= è la disciplina che studia ed interpreta documenti scritti appartenenti ad

una determinata civiltà, cultura ed epoca storica.

STORICIZZANTE= significa contestualizzare ossia leggere un testo nel rapporto

▪ del periodo storico in cui è nato, in cui era vigente se si tratta di diritto.

La scuola culta nasce in Italia dove si è vissuto il rinascimento, non quello giuridico ma

quello quattrocentesco.

Gli umanisti guardano il diritto romano con metodo storico e filologico quindi questo diritto

romano sarà sempre esaltato ma non sarà più considerato come un diritto universale

comune a tutti i popoli ma si dirà che il diritto romano è un diritto del popolo romano di una

certa epoca storica.

Quindi gli umanisti determinato la crisi del sistema del diritto comune.

Il vero fondatore della scuola culta sviluppatasi in Francia risulta essere un italiano

(milanese) di nome ANDREA ALCIATO, pur formatosi alla scuola del commento è perfetto

padrone del mos Italicus, a causa del suo metodo storico-filologico decide di trasferirsi in

Francia. Andrea Alciato si rende conto che il metodo storico-filologico degli umanisti in Italia

non può avere successo in quanto il metodo del mos Italicus è troppo radicato/è difficile da

contraddire quindi capisce che in Italia pensare diversamente dal conformismo della scuola

del commento e dal bartolismo non può avere successo e quindi se ne va in Francia, a

Bourges.

Con la presenza di Andrea Alciato all'università di Bourges si segnerà la nascita della scuola

culta e l'esplosione dell'umanesimo giuridico dove si darà vita a un metodo contrapposto al

Mos Italicus definito come mos gallicus iure docendi.

Si formerà il c.d. ‘grande triumvirato’ a Bourges in quanto sono tre i grandi giuristi che

➔ danno vita alla scuola culta: Andrea Alciato, il francese Guglielmo Budè e il

tedesco Ulrico Zasio.

Tra i giuristi più esponenti della scuola culta ci sono Jacopo Cuiacio e Ugo Donello.

4. LA STORICIZZAZIONE DEL DIRITTO ROMANO. L’ ‘ANTITRIBONIANUS’ DI

FRANCESCO HOTMAN: pag. 179

Il nuovo metodo sviluppatosi in Francia definito come mos gallicus si svolge: da un lato,

attraverso l’analisi filologica, esso tende ad una storicizzazione del diritto romano; dall'altro

lato si procedeva alla costruzione sistematica del diritto, inteso come un edificio di principi,

di norme e di istituti da coordinarsi secondo un metodo razionale. Elementi completamente

assenti nel mos Italicus, non a caso i giuristi medievali vengono definiti ‘‘asini’’.

E d’altronde, come disse ironicamente, Guglielmo Budè: “che cos'altro potevano

▪ essere questi uomini che consideravano le leggi giustinianee non come scritte e

concepite da un uomo ma come caduto dal cielo?”.

Le condanne dei culti giungevano poi alla radice aggredendo gli stessi Giustiniano e

Triboniano definiti come “l'imperatore bizantino e il suo architetto”.

La principale critica all'opera giustinianea è contenuta nell'ANTITRIBONIANUS di

▪ Hotman.

Stiamo parlando di una critica che Hotman farà al corpus iuris, prima ancora di prendersela

con i giuristi del medioevo, con i glossatori e i commentatori, dirà che un gran errore è stato

fatto proprio da Triboniano (giurista posto da Giustiniano della commissione incaricata della

redazione del corpus iuris) nell’elaborazione del corpus iuris quando è stato messo insieme

materiale di diverse epoche storiche e provenienza che stanno insieme senza nessuna

logica. E dunque, secondo Hotman, è fonte di incertezza del diritto.

Sempre Hotman in un'altra opera intitolata “LA FRANCOGALLIA”, di carattere

➢ politico, che è un opera contro la monarchia; quest’opera mette in luce che forse

sarebbe preferibile/auspicabile che il diritto vigente venisse raccolto in un piccolo

corpo di norme/ a un piccolo codice. Hotman sarà il primo a parlare di codice.

La Francia sotto questo aspetto ci indica delle strade; non a caso il primo codice realizzato

nell’età moderna sarà il codice napoleonico redato in Francia, perché proprio in Francia?

La Francia ha avuto uno schema politico diverso già dalla metà del 200, e perché

➢ anche sul piano del diritto ha avviato una serie di operazioni e di idee di rotture dalla

precedente mentalità.

Ovviamente questo non ci deve far pensare che la scuola culta sia una scuola fatta solo di

veleni nel confronto del passato ma è una scuola che ha anche degli aspetti positivi

segnando un inizio di una nuova era in cui c‘è bisogno di un diritto nazionale.

5. LA DIFESA DEL ‘MOS ITALICUS’ E I ‘DIALOGI’ DI ALBERICO GENTILI: I ‘BARBARI’

RISPONDONO ALLE ACCUSE UMANISTICHE: pag. 182

È da considerare che il mos Italicus continuò, anche nel corso del XVI secolo in Italia ed in

Germania, ad essere prevalente e, sul piano teorico, ad essere difeso da alcuni giuristi che si

dimostrarono fedeli alla tradizione.

Un importante difensore del mos Italicus fu il giurista italiano Alberico Gentili, docente

➢ ad Oxford. Il giurista italiano pubblicò la sua opera De iuris interpretibus dialogi sex:

sei dialoghi a proposito dell’interpretazione del diritto.

Nei suoi Dialogi, Gentili riconosceva la validità di diverse accuse lanciate dai Culti alle mancate

conoscenze dei giuristi medievali, ma, nonostante ciò, confermava la sua piena adesione al

mos Italicus riconoscendone la bontà. Secondo il difensore del mos Italicus, l’impostazione

metodologica da seguire doveva restare quella tradizionale ma bisognava vedere quelle dei

culti non come critiche ma bensì come sollecitazioni e consigli per migliorare quel metodo.

1. In primo luogo era necessario che la preparazione dei giuristi medievali si arricchisse

dello studio della filologia e della storia.

Ciò che Gentili proprio non condivideva della giurisprudenza culta era la sua lontananza

➢ dall’attività pratico-forense. L’esatta comprensione del significato delle norme

giuridiche romane non poteva esaurirsi nel solo studio. Per quanto elegante e raffinato

potesse essere quello studio, esso non aveva alcun significato se destinato a restare

improduttivo. Diversamente, il giurista doveva usare quel suo studio come utile

accessorio nella pratica della vita giuridica quotidiana.

! Insomma, lo studio colto del corpus era soltanto un accessorio, a restare principale secondo

Gentili doveva essere l’utilizzazione pratica del diritto !

I Culti, invece, volevano trasformare in principale un elemento solo accessorio: lo studio

filologico ed colto era un ornamentum e tale, secondo Gentili, doveva restare.

Era una posizione fortemente condizionata da uno spiccato pragmatismo giuridico. Il

➢ diritto viveva nei tribunali e lì non era necessario l’ornamentum, bensì la capacità del

giurista di individuare nella norma la soluzione giusta e adeguata al caso concreto. Sotto

questo profilo, il metodo dei Culti era secondo Gentili addirittura pericoloso perché lo

studio filologico ed colto compiuto dai francesi finiva per mettere in luce le antinomie e

le contraddizioni presenti nel Corpus determinando così delle derive.

In altri termini, come è stato indicato dallo storico Cavanna, il senso pratico presente nel mos

Italicus impediva di accogliere lo studio storico-filologico degli umanisti. E fu proprio a causa

di questa scarsa attenzione verso la pratica che il mos gallicus non riuscì mai a sostituire in

tutto il mos Italicus, e ciò infatti non avvenne neppure in Francia.

6. IL FILONE SISTEMATICO DELL’UMANESIMO GIURIDICO: pag. 187

Oltre che per l’analisi filologica e la storicizzazione del diritto, l'umanesimo giuridico si

caratterizza anche per un filone sistematico, il cui obiettivo era quello di fornire un quadro

sintetico del diritto, dei suoi istituti e delle sue norme coordinati tra loro secondo un metodo

razionale e differente rispetto agli schemi troppo dispersivi del mos Italicus iura docenti.

Il miglior rappresentante dell’attività sistematica degli umanisti è il francese Ugo Donello:

Ugo Donello è una figura intermedia tra il bartolismo e l’umanesimo. Pubblicò un

➢ commentario di diritto civile da 28 libri in cui cerca una mediazione tra il bartolismo

(considerato con il passato) e l’umanesimo (presente/futuro). Propone una sintesi

schematica e unificante sul piano legale, partendo dallo schema Gaiano, basato sulla

centralità della persona e dei diritti oggettivi.

Schema Gaiano: personae, res e actiones.

Personae= si intende il soggetto del diritto che vi è al centro dell’attenzione;

res= si intende la cosa contesa;

actiones= si intende l’attività processuale.

PARTE SECONDA

IL DIRITTO COMUNE NELL’ETÀ DELL’ASSOLUTISMO

LA SITUAZIONE DELLE FONTI DEL DIRITTO POSITIVO

CAPITOLO 1>>> LA CRISI DEL DIRITTO COMUNE E LA SITUAZIONE DI

PARTICOLARISMO GIURIDICO NELL’EUROPA MODERNA (SECOLI XVI-XVIII):

1. L’ACCENTRAMENTO ASSOLUTISTICO DEL POTERE STATUALE E LA CRISI DI

CERTEZZA DEL DIRITTO COMUNE: pag. 193

Nell’esperienza giuridica europea, il diritto romano, costituì un elemento di centrale

importanza che diede alla luce a quel sistema di diritto comune.

Tuttavia, fu proprio con lo sviluppo dello Stato moderno e con l’accentrarsi di una

➢ politica assolutistica del Sovrano, che il concetto di diritto comune cominciò a

conoscere il suo declino entrando in crisi.

Ad esso cominciò a contrapporsi:

Sia il nuovo concetto di diritto, inteso quale volontà espressa direttamente dal Sovrano;

➔ Sia l’immagine di uno Stato inteso come produttore esclusivo del diritto anziché come

➔ conservatore di un variegato e molteplice diritto ad esso prestabilito. Prese così corpo il

fenomeno della statualizzazione del diritto, ragion per cui lo Stato si pone come unica

ed esclusiva fonte del diritto.

A tal proposito, è necessario sottolineare che, proprio sulla base di questi principi, poté

maturare il processo di codificazione del diritto.

Per comprendere come siano state poste le basi della codificazione, è necessario essere a

conoscenza della situazione delle fonti del diritto:

Da un lato, vi era il diritto comune, ossia il diritto elaborato dalla scienza giuridica

▪ medievale sulla ba

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Publisher
A.A. 2024-2025
73 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marilisa044 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Del Bagno Ileana.