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Famiglia e matrimonio

La famiglia e il diritto di famiglia

La famiglia è una realtà pre-giuridica che esiste indipendentemente dal diritto. La Costituzione, all'art.29, definisce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio.

Quanto all’autonomia della famiglia, si sono sviluppate tre diverse concezioni:

  • La concezione statalista che cancella l’autonomia della famiglia.
  • La concezione giusnaturalista che esalta al massimo l’autonomia della famiglia.
  • La concezione, rappresentante il giusto compromesso, per cui la famiglia è una realtà sociale e lo stato può e deve occuparsene, ma non può superare i limiti dell’autonomia famigliare.

I principi costituzionali in materia di famiglia sono:

  • Principio dell’autonomia della famiglia.
  • Principio di uguaglianza tra marito e moglie.
  • Principio di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio.
  • Principio dell’autonomia educativa.
  • Principio del sostegno pubblico ai fini educativi della famiglia.
  • Principio dell’intervento pubblico sussidiario.

Il matrimonio: atto e rapporto

Il matrimonio è l’atto con cui un uomo e una donna costituiscono una famiglia. Il matrimonio dà luogo alla famiglia legittima (la famiglia naturale o di fatto non è fondata sul matrimonio). Nel nostro ordinamento, il matrimonio implica la diversità dei sessi.

Il fatto che l’Italia preveda come presupposto del matrimonio la diversità dei sessi è considerato, da qualche tempo a questa parte, discriminatorio. Tanto che si diffondono iniziative a favore del matrimonio omosessuale.

Il matrimonio inteso come atto (fattispecie) è:

  • Un negozio giuridico: la volontà di chi compie questo atto corrisponde alla volontà di determinarne gli effetti giuridici.
  • Un negozio bilaterale: si fonda sul consenso degli sposi.
  • Un negozio non patrimoniale.

Il matrimonio inteso come rapporto è il complesso di effetti giuridici che l’atto fa nascere tra i coniugi stessi.

Matrimonio civile e matrimonio religioso: i sistemi matrimoniali

Il matrimonio è regolato dal diritto, ma nello stesso tempo appartiene alla sfera della religione. È quindi esposto all’influenza normativa di due ordinamenti:

  • Lo Stato che prevede e disciplina il matrimonio civile.
  • La Chiesa che prevede e disciplina il matrimonio religioso.

I sistemi matrimoniali vanno a risolvere il conflitto di interessi che potrebbe nascere dalla distinzione tra matrimonio civile e matrimonio religioso:

  • Il sistema separatista è basato sull’assenza di collegamenti tra i due tipi di matrimonio. Il matrimonio civile produce effetti solo nell’ordinamento dello stato e il matrimonio religioso produce effetti solo nell’ordinamento della chiesa (se due coniugi decidono di sposarsi con matrimonio civile, essi sono marito e moglie per lo stato, ma non per la chiesa).
  • Nel 1929 il concordato tra stato e chiesa ha introdotto il sistema concordatario che stabilisce un collegamento tra i due matrimoni. Il matrimonio religioso, celebrato e regolato secondo le norme del diritto della chiesa, a certe condizioni produce effetti anche per l’ordinamento dello stato (matrimonio concordatario). Il matrimonio civile continua ad avere efficacia solo nell’ordinamento dello stato.

Il matrimonio concordatario

Il matrimonio religioso con effetti civili (concordatario) è disciplinato dalla legge matrimoniale 847/1929. Il matrimonio concordatario richiede che:

  • Le pubblicazioni devono essere fatte presso la parrocchia degli sposi e presso il comune di residenza.
  • Durante la cerimonia religiosa il sacerdote deve leggere alcuni articoli del codice civile.
  • La trascrizione del matrimonio deve essere fatta dall’ufficiale dello stato civile.
  • Il sacerdote deve inviare all’ufficiale dello stato civile l’originale dell’atto entro 5 giorni dalla celebrazione.
  • La trascrizione opera retroattivamente quindi dal giorno della celebrazione del matrimonio.
  • Si ha trascrizione tardiva se non è rispettato il termine dei 5 giorni; in tal caso, l’ufficiale può farla su richiesta degli sposi.
  • La trascrizione dà effetti civili al matrimonio religioso.

Vige il divieto di trascrizione del matrimonio religioso quando vi è:

  • Interdizione giudiziale di uno degli sposi.
  • Difetto di età minima.
  • Difetto di libertà di stato (vincolo di precedente matrimonio civile).
  • Impedimenti matrimoniali inderogabili secondo la legge dello stato.

Il matrimonio concordatario come atto è regolato dalla chiesa, mentre come rapporto è soggetto alla disciplina dello stato il quale si occupa di diritti e doveri dei coniugi, di separazione e divorzio.

Il matrimonio degli acattolici

Anche ai cittadini di religione non cattolica è permesso di sposarsi e di ottenere che il matrimonio abbia effetti civili mediante la trascrizione nei registri dello stato civile. Il matrimonio degli acattolici è soggetto esclusivamente alla disciplina dello stato. È quindi un matrimonio civile, caratterizzato da particolari modalità della celebrazione.

Il matrimonio civile

Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni che vanno affisse per otto giorni consecutivi presso il comune di residenza degli sposi. Il matrimonio deve essere celebrato nei 180 giorni successivi, in caso contrario occorre ripetere le pubblicazioni. La funzione principale delle pubblicazioni è quella di portare alla conoscenza generale il matrimonio per permettere alle persone legittimate di fare eventuale opposizione al matrimonio. Le pubblicazioni sono quindi pubblicità notizia.

La celebrazione del matrimonio si compie pubblicamente in comune e davanti al sindaco (o a un suo delegato) e a due testimoni. Il sindaco:

  • Legge agli sposi gli articoli 143 – 144 e 147 del codice civile.
  • Riceve le dichiarazioni degli sposi.
  • Dichiara gli sposi uniti in matrimonio.

Il matrimonio è un atto complesso risultante dalle dichiarazioni di volontà degli sposi e dalla conseguente attestazione da parte del pubblico ufficiale. Nel caso in cui il matrimonio venisse celebrato da un ufficiale apparente resta valido soltanto se almeno uno degli sposi era in buona fede. Il matrimonio, essendo un atto personale, va compiuto personalmente dagli sposi. Il matrimonio per procura, ammesso in casi eccezionali per i militari in guerra e per i residenti all’estero, non dà luogo a rappresentazione poiché il sostituto è semplicemente un nuncius.

L’atto di matrimonio si materializza in un documento che il sindaco deve formare e inserire nei registri dello stato civile. Questo documento fornisce l’unico mezzo di prova. Se l’atto è distrutto o smarrito oppure se non risulta essere stato inserito nei registri dello stato civile per dolo o colpa del pubblico ufficiale è ammesso ogni mezzo di prova. Se l’atto presenta difetti di forma questi sono sanati dal possesso di stato.

Gli impedimenti matrimoniali

Gli impedimenti matrimoniali sono determinate condizioni soggettive che la legge considera incompatibili con l’assunzione del vincolo matrimoniale.

Gli impedimenti matrimoniali assoluti impediscono al soggetto di sposarsi con chiunque e sono:

  • L’età (ci si può sposare al compimento del 18esimo anno di età con eccezione dei minori emancipati).
  • L’interdizione giudiziale per infermità di mente (interdizione legale e inabilitazione non impediscono il matrimonio).
  • La non libertà di stato (non può sposarsi chi è vincolato da matrimonio precedente civile o concordatario, ma chi è sposato solo con matrimonio religioso, può contrarre quello civile).
  • Lutto vedovile (colpisce solo le donne che possono risposarsi trascorsi 300 giorni dalla fine del matrimonio).

Gli impedimenti matrimoniali relativi impediscono al soggetto di sposarsi con una determinata persona e sono di due ordini:

  • Impedimenti derivanti da rapporti famigliari:
    • Ascendenti e discendenti in linea retta (genitori e figli, nonni e nipoti).
    • Fratelli e sorelle.
    • Zii e nipoti.
    • Affini in linea retta (suocero e nuora, suocera e genero).
    • Affini in linea collaterale di secondo grado (cognati).
    • Persone legate tra loro da adozione.
  • Impedimenti derivanti da delitto per cui chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato non può sposare il coniuge della sua vittima.

L'invalidità del matrimonio: le cause

Il matrimonio è invalido per:

  • Impedimenti matrimoniali relativi o assoluti che siano.
  • Incapacità naturale se un soggetto è incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione.
  • Vizi della volontà: violenza cioè la minaccia esercitata su uno sposo per indurlo al matrimonio; timore di eccezionale gravità cioè pressioni indirette dell’ambiente famigliare; l’errore che è rilevante solo quando riguarda l’identità della persona dell’altro coniuge o riguarda determinate qualità personali dell’altro coniuge o è determinante nel consenso.
  • Simulazione che si verifica quando i coniugi fanno un accordo simulatorio con cui stabiliscono di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che nascono dal matrimonio. La simulazione ricorre solo quando le parti escludono completamente gli effetti del matrimonio: infatti, se ne escludessero solo alcuni il matrimonio sarebbe valido.

L’invalidità del matrimonio è qualificata dalla legge come nullità. In base al criterio della legittimazione a far valere l’invalidità distinguiamo:

  • Le invalidità assolute per cui l’iniziativa di impugnare il matrimonio può essere presa dal pubblico ministero e da tutti coloro che ne abbiano interesse.
  • Le invalidità relative per cui l’iniziativa di impugnare il matrimonio spetta ai coniugi e più spesso a uno dei coniugi.

In base al criterio della possibilità di recuperare l’atto invalido distinguiamo:

  • Le invalidità insanabili in cui la possibilità di impugnare il matrimonio resta sempre valida.
  • Le invalidità sanabili in cui la possibilità di impugnare il matrimonio è esclusa quando ci sia stata coabitazione tra i coniugi per un anno a partire dalla cessazione del vizio (interdizione, incapacità naturale, simulazione, violenza, timore ed errore).

Il matrimonio viziato da minore età non può essere impugnato dall’interessato se è trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Il matrimonio putativo

Il matrimonio putativo si verifica quando in un matrimonio nulla, almeno uno dei due coniugi era in buona fede al momento della celebrazione. Per cui:

  • Il coniuge in buona fede gode degli effetti del matrimonio fino alla dichiarazione di nullità (che opera ex nunc).
  • I figli sono riconosciuti come figli legittimi.
  • Il coniuge ha diritto, nel caso di imputabilità all’altro coniuge o a un terzo, a un’indennità per 3 anni.

La libertà matrimoniale e la promessa di matrimonio

La libertà matrimoniale, ovvero decidere se sposarsi o no, ha valore di ordine pubblico. In caso di rottura della promessa di matrimonio gli effetti sono:

  • La reciproca restituzione dei doni fatti a causa della promessa.
  • Il risarcimento del danno è dovuto da chi rompe la promessa all’altra parte solo se la promessa era ufficiale (fatta per atto pubblico o scrittura privata) e se la rottura sia avvenuta senza giusto motivo.

I rapporti famigliari: coniugio, parentela e affinità

  • Il rapporto di coniugio è quello che nasce tra marito e moglie per effetto del matrimonio.
  • Il rapporto di parentela si crea in base alle persone che discendono da uno stesso stipite:
    • I parenti in linea retta sono persone che discendono l’una dall’altra (ascendenti e discendenti).
    • I parenti in linea collaterale sono persone che hanno un ascendente comune (fratelli, cugini, zii, nipoti).
  • Il rapporto di affinità lega un soggetto ai parenti del suo coniuge (suoceri e nuora, suoceri e genero).

Gli alimenti

Sul presupposto che tra i famigliari debba esistere un particolare vincolo di solidarietà, si stabilisce che, a certe condizioni, un famigliare è tenuto a prestare gli alimenti ad un altro famigliare. La condizione perché nasca l’obbligo degli alimenti è che chi li chiede si trovi in uno stato di bisogno e che quindi non sia in grado di fare fronte alle proprie esigenze materiali di vita.

L’obbligo nasce a carico dei famigliari elencati dalla legge:

  • Coniuge
  • Figli o discendenti
  • Genitori o ascendenti
  • Affini in linea retta
  • Fratelli

L’ordine è importante perché l’obbligo degli alimenti scatta a carico di un famigliare, solo se non esistono o non sono in grado di provvedere, famigliari collocati in un gradino anteriore nella scala degli obbligati. Se ci sono più obbligati dello stesso grado, ciascuno deve concorre in proporzione alle proprie condizioni economiche.

Nella lista degli obbligati può figurare anche un non famigliare: ad esempio chi ha ricevuto donazioni remuneratorie e obnuziali. Il donatario è il primo obbligato in ordine di priorità: chi ha bisogno può chiedere gli alimenti a qualche famigliare solo se non può ottenerli dal donatario.

Gli alimenti consistono nell’erogazione di un assegno periodico. La misura è proporzionata allo stato di bisogno del beneficiario, ma anche alle condizioni economiche dell’obbligato. Gli alimenti sono un qualcosa di più di quanto occorrerebbe alla sussistenza fisica, ma qualcosa di meno del mantenimento. In alternativa all’assegno periodico, c’è la possibilità di accogliere e mantenere nella propria casa l’avente diritto. Il credito alimentare è strettamente personale: il beneficiario non può trasferirlo a terzi e la morte dell’obbligato estingue l’obbligo che non passa quindi agli eredi. Il diritto agli alimenti decorre dal giorno della domanda giudiziale.

La famiglia di fatto

La famiglia di fatto è l’unione stabile di un uomo e una donna, non sposati tra loro, e dei loro eventuali figli. I due che non sono coniugi davanti alla legge, non costituiscono una famiglia legittima.

I rapporti fra coniugi

Rapporti tra coniugi e principio di uguaglianza

L’atto di matrimonio genera il rapporto matrimoniale fatto a sua volta da diversi ordini:

  • Rapporti personali fra coniugi formati da posizioni soggettive di contenuto non economico.
  • Rapporti patrimoniali tra i coniugi relativi a diritti e obblighi di natura economica.
  • Rapporti tra i coniugi collegati all’esercizio della potestà sui figli minori.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (principio di uguaglianza).

Nome e cittadinanza dei coniugi

Prima della riforma del 1975 la moglie perdeva il proprio cognome che veniva sostituito da quello del marito. Oggi la moglie conserva il proprio cognome e lo aggiunge a quello del marito. La moglie manterrà il cognome del marito anche durante la vedovanza fino a che non si risposi. Quanto alla cittadinanza, il cittadino italiano che sposa uno straniero conserva la cittadinanza italiana e la trasmette al coniuge straniero. Il coniuge straniero diventa cittadino italiano quando risiede da almeno 6 mesi in Italia o quando sono passati tre mesi dal matrimonio.

Diritti e doveri personali dei coniugi

Dal matrimonio derivano per i coniugi obblighi reciproci:

  • Fedeltà
  • Assistenza morale e materiale
  • Collaborazione nell’interesse della famiglia
  • Coabitazione

Questi obblighi sono diretti a rafforzare la comunità famigliare e a promuovere la solidarietà tra i suoi membri. La legge prevede sanzioni in caso di violazione del dovere di coabitazione: se un coniuge si allontana senza giusta causa dalla residenza famigliare e rifiuta di tornarci, perde il diritto all’assistenza morale e materiale dell’altro coniuge, ma non è sciolto dall’obbligo di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia. Quanto agli altri obblighi la sanzione si manifesta in caso di separazione: questa può essere infatti addebitata al coniuge che abbia tenuto qualche comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

La regola dell’accordo

La legge prevede che i coniugi concordino tra di loro l’indirizzo della vita famigliare e fissino la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle pertinenti alla famiglia stessa. Le decisioni famigliari devono essere prese insieme, per accordo, da marito e moglie. Nel caso in cui le parti non riescano a trovare un accordo vi è la possibilità di un intervento del giudice. Il giudice può procedere tramite:

  • Un intervento conciliativo che può essere richiesto anche solo da uno dei coniugi e attraverso il quale il giudice cerca di aiutare i coniugi a raggiungere un accordo.
  • Un intervento decisorio nel caso in cui con l’intervento conciliativo non venga raggiunto l’accordo.

Con l’intervento decisorio il giudice stabilisce qual è la decisione da prendersi nell’interesse della famiglia. L’intervento decisorio deve essere richiesto al giudice da entrambi i coniugi. Nel caso in cui il disaccordo fosse passeggero i coniugi generalmente preferiscono cercare di risolverlo da sé. Se non riescono a superarlo da sé vuol dire che il disaccordo è talmente grave da portare alla crisi della famiglia per cui il rimedio è la separazione. Nel caso in cui il conflitto tra i coniugi degeneri in maniera violenta il giudice può ordinare.

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