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LE NUOVE PROPIETA’
Il contenuto della proprietà: godimento e disposizione dei beni
Il contenuto del diritto di proprietà è l’insieme delle facoltà che spettano al proprietario per
l’utilizzazione del bene.
Dalla definizione sancita dall’art. 832 “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose…”
risulta che tali facoltà possono riassumersi in due categorie:
- la facoltà di godimento ovvero qualsiasi modo di impiegare la cosa e ricavarne utilità (valore
d’uso)
- la facoltà di disposizione ovvero quella con cui il proprietario realizza il valore di scambio della
cosa: ne ricava utilità che può ottenere solo rinunciando alla piena proprietà della cosa
(es:usufrutto)
I poteri di esclusione
I poteri del proprietario possono essere esercitati da lui in modo pieno ed esclusivo.
Il proprietario ha quindi la facoltà di escludere ogni altro soggetto dal godimento della cosa e di
impedire interferenze altrui nel suo godimento c.d. poteri di esclusione.
I poteri di esclusione incontrano limiti:
- il proprietario non può impedire l’accesso al fondo a chi vuole entrarci per l’esercizio della
caccia, per recuperare oggetti o animali.
- inoltre in alcune zone vale la regola del libero accesso nel fon do altrui, senza preventivo
consenso del proprietario per svolgere attività come escursionismo, sci, raccolta di funghi…
In linea di principio la proprietà di un fondo si estende sia allo spazio aereo sovrastante sia al
sottosuolo.
Tuttavia il proprietario non può impedire che altri compiano, nel sottosuolo o nello spazio
sovrastante il suo fondo, attività le quali si svolgono a profondità o ad altezza tale che egli non
abbia interesse ad escluderle in quanto non gli arrecherebbero disturbo o danno (non posso
oppormi al passaggio di aeri o allo scavo di una galleria che passa a notevole profondità nel
sottosuolo…).
A un proprietario di un terreno e del rispettivo sottosuolo spetta anche la proprietà di tutto cui
che vi si contiene.
Tuttavia anche qui vi sono dei limiti ad esempio norme su cave, miniere, cose di interesse
archeologico….
I limiti della proprietà:
I limiti della proprietà si impartiscono in due categorie:
● i limiti nell’interesse pubblico sono quelli imposti dalla legge al proprietario per soddisfare
superiori interessi della collettività e per realizzare la funzione sociale della proprietà
● i limiti nell’interesse privato sono quelli imposti al proprietario per soddisfare interessi di altri
privati, generalmente proprietari di fondi vicini: divieto degli atti emulativi, disciplina delle
immissioni, rapporti di vicinato.
▪ In base al divieto degli atti emulativi il proprietario non può fare atti il cui scopo risulti quello di
nuocere o recare molestia ad altri.
Per ricadere nel divieto occorre:
- che l’atto rechi danno o disturbo ad un altro soggetto
- che l’atto non corrisponda a nessun apprezzabile interesse del proprietario che lo compie
- che l’atto miri esclusivamente a recare danno o disturbo ad altri
Un esempio di atto emulativo consiste nell’edificazione di un muro nel proprio fondo allo scopo di
togliere luce o vista al vicino.
▪ L’art. 844 disciplina le immissioni di fumo, di calore, le esalazioni i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni derivanti dal fondo del vicino.
Il proprietario è tenuto a sopportarle, ma solo finché esse non superano la normale tollerabilità.
Spetterà al giudice valutare se questa soglia è stata superata o meno.
La legge offre alcuni criteri:
- la condizione dei luoghi per cui un rumore tollerabile in una zona disabitata, può diventare
intollerabile nell’ambito di una zona abitata; oppure un rumore tollerabile in una zona
industriale può non esserlo in una zona residenziale.
- la priorità di un determinato uso per cui se costruisco una casa in prossimità di impianto
industriale, la lamentela per i fumi è meno fondata rispetto a quella mossa per un industria
insediata in una zona già abitativa
- l’esigenza di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà per cui
le immissioni, se superiori alla normale tollerabilità sono consentite, ma chi le produce deve
pagare un indennizzo a chi le subisce
Quando un’immissione risulta illecita chi la subisce ha due rimedi legali: l’inibitoria per ottenere
la cessazione e il risarcimento del danno già prodotto.
Questi sono rimedi individuali e successivi che risolvono il problema solo per il singolo
proprietario che li attiva.
Il problema dell’inquinamento richiede rimedi generali e preventivi capaci quindi di impedire il
fenomeno prima che si produca.
▪ Rapporti di vicinato
Distanze legali:
La legge vuole evitare che tra gli edifici costruiti su fondi confinanti ci siano intercapedini troppo
strette quindi gli edifici devono essere uniti e aderenti tra loro o separati da una distanza
minima di 3 metri ( i regolamenti edilizi dei comuni possono stabilire una distanza maggiore).
Nel caso in cui tra proprietari di fondi vicini uno abbia costruito a una distanza inferiore alla
metà di quella prescritta (es. 1 metro) e l’altro voglia costruire successivamente può tenere la
sua costruzione arretrata di almeno 2 metri dal confine oppure costruire in aderenza all’edificio
del vicino pagando il valore della parte di terreno del vicino e la metà del valore del muro del
vicino a cui poggia la propria costruzione.
Il muro diventa di proprietà comune.
Se c’è una violazione delle distanze legali il proprietario del fondo confinante ha due rimedi:
- la riduzione in pristino (rimozione di quanto fatto in violazione delle distanze)
- il risarcimento del danno
Sono previsti anche limiti ad esempio sull’altezza massima degli edifici, su forma e materiale dei
tetti (..) per cui chi risulta danneggiato può chiedere il risarcimento del danno, ma non la
riduzione in pristino.
Le luci sono quelle finestre o aperture che danno passaggio alla luce e all’aria, ma che non
permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.
Possono essere aperte solo ad un’altezza minima dal suolo e devono seguire particolari
accorgimenti costruttivi (inferriate, grate) per evitare l’affaccio sul fondo del vicino.
Le vedute sono quelle finestre o aperture che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte,
obliquamente o lateralmente, nel fondo del vicino.
Le regole su luci e vedute cercano di conciliare l’interesse di un proprietario ad avere luce, aria e
vista con l’interesse dell’altro proprietario di difendere la propria intimità da sguardi indiscreti.
Quanto alle acque piovane, il proprietario deve costruire i tetti in modo tale che queste acque
scolino nel suo terreno e non cadano nel fondo del vicino (stillicidio).
Quanto alle altre acque (di superficie o sotterranee) il codice si occupa delle acque private cioè
di quelle che non appartengono al demanio idrico.
Per cui:
- il proprietario può usare le acque che scorrono nel suo fondo o lo delimitano, ma deve farlo in
modo tale da non creare danno ad altri fondi
- la lite tra proprietari circa l’uso di acqua viene decisa e valutata dal giudice
- i proprietario devono provvedere alla costruzione i riparazione di sponde e argini
- possono essere istituiti consorzi volontari o coattivi per la gestione delle acque.
ACQUISTO E TUTELA DELLA PROPRIETA’
I modi di acquisto della proprietà:
Gli acquisti possono essere:
- acquisti a titolo derivativo che avvengono sulla base di un rapporto tra acquirente e precedente
titolare del diritto che lo trasmette
- acquisti a titolo originario che prescindono dal rapporto con il precedente titolare.
Gli acquisti a titolo originario
Chi acquista a titolo originario, acquista un diritto di proprietà pieno e libero da vincoli che in
ipotesi limitavano il diritto del proprietario precedente.
I modi di acquisto a titolo originario sono:
- occupazione
- invenzione
- accessione
- unione e commistione
- specificazione
- usucapione e regola possesso vale titolo
Il proprietario di una cosa fruttifera acquista a titolo originario i frutti naturali che questa produce.
▪ L’occupazione
L’occupazione è l’impossessamento di una cosa che attualmente non ha proprietario.
Può trattarsi solo di una cosa mobile in quanto gli immobili che non appartengono a nessuno
spettano allo Stato.
Cose mobili senza proprietario (beni vacanti) sono quelle cose volontariamente abbandonate da
chi ne era titolare il quale, così facendo, ha perso il suo diritto, ma sono anche quelle cose che non
sono mai appartenute a nessuno (fauna ittica).
Possono acquistarsi per occupazione anche cose che appartengono a qualcuno: gli animali
selvatici appartengono allo stato, ma i cacciatori possono catturarli e farli propri entro i limiti
imposti dalla caccia.
I funghi appartengono al proprietario del terreno dove nascono, ma se questo non vieta la raccolta
si ammette che colui che li raccoglie acquista la proprietà.
▪ L’invenzione
In questo caso invenzione significa ritrovamento.
E’ un modo di acquisto che riguarda le cose mobili smarrite dal proprietario.
Chi trova una cosa mobile smarrita, ha l’obbligo di restituirla al proprietario o consegnarla al
sindaco.
Se, consegnata la cosa al sindaco, passa un anno senza che il proprietario la reclami, il ritrovatore
ne acquista la proprietà.
Se il proprietario recupera la cosa, deve pagare un premio al ritrovatore che la legge fissa in una
percentuale del valore della cosa: un ventesimo del valore eccedente 5.16 euro.
Una disciplina particolare è prevista per il ritrovamento del tesoro, cioè di una cosa mobile di
pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.
In linea di massima, il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui giace.
Se viene trovata da una persona diversa dal proprietario del fondo, spetta per metà al ritrovatore
e per metà al proprietario del fondo.
Se il ritrovamento non è casuale (ricerche concordate con il proprietario) i diritti del ritrovatore
dipendono dagli accordi con il proprietario.
Se il ritrovamento riguarda oggetti d’interesse storico o artistico questi spettano allo stato e il
ritrovatore avrà solo diritto ad un premio.
Norme speciali valgono poi per il ritrovamento di cose gettate in mare, di relitti di imbarcazioni…
▪ L’accessione
Si ha accessione quando una cosa accessoria si incorpora o si unisce a una cosa principale.
Il proprietario della cosa principale acquista anche la proprietà della cosa accessoria.
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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