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LE NUOVE PROPIETA’

Il contenuto della proprietà: godimento e disposizione dei beni

Il contenuto del diritto di proprietà è l’insieme delle facoltà che spettano al proprietario per

l’utilizzazione del bene.

Dalla definizione sancita dall’art. 832 “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose…”

risulta che tali facoltà possono riassumersi in due categorie:

- la facoltà di godimento ovvero qualsiasi modo di impiegare la cosa e ricavarne utilità (valore

d’uso)

- la facoltà di disposizione ovvero quella con cui il proprietario realizza il valore di scambio della

cosa: ne ricava utilità che può ottenere solo rinunciando alla piena proprietà della cosa

(es:usufrutto)

I poteri di esclusione

I poteri del proprietario possono essere esercitati da lui in modo pieno ed esclusivo.

Il proprietario ha quindi la facoltà di escludere ogni altro soggetto dal godimento della cosa e di

impedire interferenze altrui nel suo godimento c.d. poteri di esclusione.

I poteri di esclusione incontrano limiti:

- il proprietario non può impedire l’accesso al fondo a chi vuole entrarci per l’esercizio della

caccia, per recuperare oggetti o animali.

- inoltre in alcune zone vale la regola del libero accesso nel fon do altrui, senza preventivo

consenso del proprietario per svolgere attività come escursionismo, sci, raccolta di funghi…

In linea di principio la proprietà di un fondo si estende sia allo spazio aereo sovrastante sia al

sottosuolo.

Tuttavia il proprietario non può impedire che altri compiano, nel sottosuolo o nello spazio

sovrastante il suo fondo, attività le quali si svolgono a profondità o ad altezza tale che egli non

abbia interesse ad escluderle in quanto non gli arrecherebbero disturbo o danno (non posso

oppormi al passaggio di aeri o allo scavo di una galleria che passa a notevole profondità nel

sottosuolo…).

A un proprietario di un terreno e del rispettivo sottosuolo spetta anche la proprietà di tutto cui

che vi si contiene.

Tuttavia anche qui vi sono dei limiti ad esempio norme su cave, miniere, cose di interesse

archeologico….

I limiti della proprietà:

I limiti della proprietà si impartiscono in due categorie:

● i limiti nell’interesse pubblico sono quelli imposti dalla legge al proprietario per soddisfare

superiori interessi della collettività e per realizzare la funzione sociale della proprietà

● i limiti nell’interesse privato sono quelli imposti al proprietario per soddisfare interessi di altri

privati, generalmente proprietari di fondi vicini: divieto degli atti emulativi, disciplina delle

immissioni, rapporti di vicinato.

▪ In base al divieto degli atti emulativi il proprietario non può fare atti il cui scopo risulti quello di

nuocere o recare molestia ad altri.

Per ricadere nel divieto occorre:

- che l’atto rechi danno o disturbo ad un altro soggetto

- che l’atto non corrisponda a nessun apprezzabile interesse del proprietario che lo compie

- che l’atto miri esclusivamente a recare danno o disturbo ad altri

Un esempio di atto emulativo consiste nell’edificazione di un muro nel proprio fondo allo scopo di

togliere luce o vista al vicino.

▪ L’art. 844 disciplina le immissioni di fumo, di calore, le esalazioni i rumori, gli scuotimenti e simili

propagazioni derivanti dal fondo del vicino.

Il proprietario è tenuto a sopportarle, ma solo finché esse non superano la normale tollerabilità.

Spetterà al giudice valutare se questa soglia è stata superata o meno.

La legge offre alcuni criteri:

- la condizione dei luoghi per cui un rumore tollerabile in una zona disabitata, può diventare

intollerabile nell’ambito di una zona abitata; oppure un rumore tollerabile in una zona

industriale può non esserlo in una zona residenziale.

- la priorità di un determinato uso per cui se costruisco una casa in prossimità di impianto

industriale, la lamentela per i fumi è meno fondata rispetto a quella mossa per un industria

insediata in una zona già abitativa

- l’esigenza di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà per cui

le immissioni, se superiori alla normale tollerabilità sono consentite, ma chi le produce deve

pagare un indennizzo a chi le subisce

Quando un’immissione risulta illecita chi la subisce ha due rimedi legali: l’inibitoria per ottenere

la cessazione e il risarcimento del danno già prodotto.

Questi sono rimedi individuali e successivi che risolvono il problema solo per il singolo

proprietario che li attiva.

Il problema dell’inquinamento richiede rimedi generali e preventivi capaci quindi di impedire il

fenomeno prima che si produca.

▪ Rapporti di vicinato

Distanze legali:

La legge vuole evitare che tra gli edifici costruiti su fondi confinanti ci siano intercapedini troppo

strette quindi gli edifici devono essere uniti e aderenti tra loro o separati da una distanza

minima di 3 metri ( i regolamenti edilizi dei comuni possono stabilire una distanza maggiore).

Nel caso in cui tra proprietari di fondi vicini uno abbia costruito a una distanza inferiore alla

metà di quella prescritta (es. 1 metro) e l’altro voglia costruire successivamente può tenere la

sua costruzione arretrata di almeno 2 metri dal confine oppure costruire in aderenza all’edificio

del vicino pagando il valore della parte di terreno del vicino e la metà del valore del muro del

vicino a cui poggia la propria costruzione.

Il muro diventa di proprietà comune.

Se c’è una violazione delle distanze legali il proprietario del fondo confinante ha due rimedi:

- la riduzione in pristino (rimozione di quanto fatto in violazione delle distanze)

- il risarcimento del danno

Sono previsti anche limiti ad esempio sull’altezza massima degli edifici, su forma e materiale dei

tetti (..) per cui chi risulta danneggiato può chiedere il risarcimento del danno, ma non la

riduzione in pristino.

 Le luci sono quelle finestre o aperture che danno passaggio alla luce e all’aria, ma che non

permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.

Possono essere aperte solo ad un’altezza minima dal suolo e devono seguire particolari

accorgimenti costruttivi (inferriate, grate) per evitare l’affaccio sul fondo del vicino.

Le vedute sono quelle finestre o aperture che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte,

obliquamente o lateralmente, nel fondo del vicino.

Le regole su luci e vedute cercano di conciliare l’interesse di un proprietario ad avere luce, aria e

vista con l’interesse dell’altro proprietario di difendere la propria intimità da sguardi indiscreti.

 Quanto alle acque piovane, il proprietario deve costruire i tetti in modo tale che queste acque

scolino nel suo terreno e non cadano nel fondo del vicino (stillicidio).

Quanto alle altre acque (di superficie o sotterranee) il codice si occupa delle acque private cioè

di quelle che non appartengono al demanio idrico.

Per cui:

- il proprietario può usare le acque che scorrono nel suo fondo o lo delimitano, ma deve farlo in

modo tale da non creare danno ad altri fondi

- la lite tra proprietari circa l’uso di acqua viene decisa e valutata dal giudice

- i proprietario devono provvedere alla costruzione i riparazione di sponde e argini

- possono essere istituiti consorzi volontari o coattivi per la gestione delle acque.

ACQUISTO E TUTELA DELLA PROPRIETA’

I modi di acquisto della proprietà:

Gli acquisti possono essere:

- acquisti a titolo derivativo che avvengono sulla base di un rapporto tra acquirente e precedente

titolare del diritto che lo trasmette

- acquisti a titolo originario che prescindono dal rapporto con il precedente titolare.

Gli acquisti a titolo originario

Chi acquista a titolo originario, acquista un diritto di proprietà pieno e libero da vincoli che in

ipotesi limitavano il diritto del proprietario precedente.

I modi di acquisto a titolo originario sono:

- occupazione

- invenzione

- accessione

- unione e commistione

- specificazione

- usucapione e regola possesso vale titolo

Il proprietario di una cosa fruttifera acquista a titolo originario i frutti naturali che questa produce.

▪ L’occupazione

L’occupazione è l’impossessamento di una cosa che attualmente non ha proprietario.

Può trattarsi solo di una cosa mobile in quanto gli immobili che non appartengono a nessuno

spettano allo Stato.

Cose mobili senza proprietario (beni vacanti) sono quelle cose volontariamente abbandonate da

chi ne era titolare il quale, così facendo, ha perso il suo diritto, ma sono anche quelle cose che non

sono mai appartenute a nessuno (fauna ittica).

Possono acquistarsi per occupazione anche cose che appartengono a qualcuno: gli animali

selvatici appartengono allo stato, ma i cacciatori possono catturarli e farli propri entro i limiti

imposti dalla caccia.

I funghi appartengono al proprietario del terreno dove nascono, ma se questo non vieta la raccolta

si ammette che colui che li raccoglie acquista la proprietà.

▪ L’invenzione

In questo caso invenzione significa ritrovamento.

E’ un modo di acquisto che riguarda le cose mobili smarrite dal proprietario.

Chi trova una cosa mobile smarrita, ha l’obbligo di restituirla al proprietario o consegnarla al

sindaco.

Se, consegnata la cosa al sindaco, passa un anno senza che il proprietario la reclami, il ritrovatore

ne acquista la proprietà.

Se il proprietario recupera la cosa, deve pagare un premio al ritrovatore che la legge fissa in una

percentuale del valore della cosa: un ventesimo del valore eccedente 5.16 euro.

Una disciplina particolare è prevista per il ritrovamento del tesoro, cioè di una cosa mobile di

pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.

In linea di massima, il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui giace.

Se viene trovata da una persona diversa dal proprietario del fondo, spetta per metà al ritrovatore

e per metà al proprietario del fondo.

Se il ritrovamento non è casuale (ricerche concordate con il proprietario) i diritti del ritrovatore

dipendono dagli accordi con il proprietario.

Se il ritrovamento riguarda oggetti d’interesse storico o artistico questi spettano allo stato e il

ritrovatore avrà solo diritto ad un premio.

Norme speciali valgono poi per il ritrovamento di cose gettate in mare, di relitti di imbarcazioni…

▪ L’accessione

Si ha accessione quando una cosa accessoria si incorpora o si unisce a una cosa principale.

Il proprietario della cosa principale acquista anche la proprietà della cosa accessoria.

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
142 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valespo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Roppo Vincenzo.