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IV DIRITTI SULLE COSE
14. DIRITTO DI PROPRIETA’ NEL SISTEMA GIURIDICO
La proprietà come diritto soggettivo
Il diritto di proprietà è un particolare diritto soggettivo e si qualifica quindi come un
diritto di natura privata, patrimoniale, assoluto e disponibile. Nell’universo sei
diritti soggettivi ha una posizione di straordinaria importanza: è il prototipo del diritto
diritti <<sulle cose>>,
soggettivo, in particolare lo è dei e più precisamente di quella
categoria di diritti sulle cose che sono i diritti reali.
La definizione della proprietà il proprietario ha diritto di godere e disporre
Il codice civile all’art 832 dice che:
delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli
obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Da ciò ricaviamo che:
Il proprietario ha dei poteri sulla cose, che si riassumono in due facoltà:
godimento e disposizione .
Tali poteri sono in linea di principio molto forti (“pieno” ed “esclusivo”).
Ma sono, i poteri, limitati dalla legge.
Questa definizione pone sullo stesso piano i poteri del proprietario e i limiti a cui questi
poteri possono essere sottoposti senza dirci se prevalgono pienezza ed esclusività dei
poteri del proprietario, e dunque il suo interesse privato; o invece i vincoli giuridici che
comprimono tali poteri, in considerazione dei più generali interessi della collettività.
La proprietà negli ordinamenti liberali
Nelle società liberali dell’Ottocento la proprietà era concepita come potere pieno ed
esclusivo del proprietario, che la legge riconosceva e garantiva contro gli attacchi
esterni, senza limitarlo e interferire nel suo esercizio, lasciato alla discrezione del
privato. Questa concezione era enunciata con grande chiarezza nelle “dichiarazioni dei
diritti” coeve alle grandi rivoluzioni borghesi e poi nelle costituzioni degli stati
ottocenteschi: per esempio lo Statuto Albertino qualificava la proprietà con l’aggettivo
“inviolabile”. Così concepito il diritto di proprietà esprimeva un principio di
organizzazione politica ed economica della società liberale:
Sul piano politico affermare l’intangibilità della proprietà privata da parte del
potere pubblico significava garantire i cittadini contro l’arbitrio del sovrano.
Sul piano economico la rivendicazione di assolutezza dei poteri del proprietario
aveva due bersagli:
Da un lato si rivolgeva contro l’organizzazione feudale e corporativa che
o gravava di vincoli l la proprietà, impedendo l’utilizzazione efficiente delle
risorse.
Dall’altro lato costituiva un baluardo elevato dal diritto, nell’interesse dei
o proprietari dei mezzi di produzione, contro le pretese delle classi non
proprietarie.
Le trasformazioni della proprietà
La concezione della proprietà come potere assoluto e illimitato entra in crisi per effetto
delle profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche verificatesi tra il XIX e il
XX secolo.
Si affermano processi economici che tolgono alla proprietà la posizione centrale che
prima occupava, mordicandone il ruolo all’interno del sistema produttivo:
Mobilizzazione della ricchezza.
Con l’affermarsi delle attività industriali e dei servizi la terra diventa meno
importante come risorsa produttiva: acquistano importanza altri tipi di beni che
hanno la caratteristica di essere beni immobili (merci, macchina o titoli di
credito). Questo processo di mobilizzazione ebbe poi un ulteriore grande
impulso con l’affermarsi delle attività finanziarie accanto a quelle industriali: i
beni finanziari si definiscono anche “valori mobiliari” e “mercati mobiliari”.
Smaterializzazione della ricchezza.
con lo sviluppo economico, i processi produttivi difendono sempre di più dalla
conoscenza e dall’uso delle tecnologie o dall’impego di altre creazioni
dell’ingegno umano (slogan o formula pubblicitaria). È un nuovo tipo di
ricchezza economica che ha la caratteristica di non consistere in cose materiali:
e infatti i beni che vi corrispondono sono beni immateriali. Si parla riguardo ad
“proprietà industriale” “proprietà intellettuale”.
essi di o
Separazione fra proprietà e controllo della ricchezza.
Esso si manifesta soprattutto nelle grandissime società per azioni caratterizzate
dall’estrema polverizzazioni del capitale sociale in un enorme numero di azioni,
a loro volta distribuite fra un enorme numero di piccoli azionisti. Dalla loro
proprietà azionaria questi si aspettano di ricavare dividendi, e non già di influire
sulla gestione della società.
Il fenomeno si presenta anche come scissione fra il ruolo del proprietario e
dell’imprenditore: il proprietario (capitalista) mette a disposizione ma di solito
non è lui che li organizza e li valorizza direttamente; a questo provvede
l’imprenditore che sempre più spesso gestisce e fa fruttare i capitali non suoi
attraverso competenze tecnologiche e manageriali che nell’economia moderna
tendono a sostituire il diritto di proprietà come principale fattore di impulso del
processo produttivo.
La proprietà nella Costituzione
Disciplinare la proprietà in un modo oppur in un altro significa organizzare in un modo
oppure in un altro la produzione, la distribuzione e il consumo dei beni, ossia l’intero
sistema economico e i connessi rapporti sociali.
Nella Costituzione la proprietà è contemplata all’art 42, che si trova nella parte relativa
ai “rapporti economici” (collocazione significativa). La disciplina costituzionale della
proprietà comprende una serie di norme che per un verso garantiscono la posizione
dei proprietari, tutelando i loro interessi privati, ma per l’altro verso limitano quella
posizione in nome dell’interesse generale. Da qui risulta già la volontà di trovare un
equilibrio fra garanzie e limiti, fra
La proprietà è pubblica o privata. I beni interesse privato e interesse della
economici appartengono allo Stato, ad collettività, si stabilisce infatti che la
enti o a privati. proprietà è pubblica o privata. Una
formula che qualifica il nostro sistema
come sistema di economia mista.
La proprietà privata è riconosciuta e Stabilisce una prima garanzia a favore
garantita dalla legge.. dei proprietari: sarebbe
anticostituzionale l’abolizione della
proprietà privata.
..che ne determina i modi di acquisto, di Alla garanzia segue subito il limite: la
godimento e i limiti allo scopo di stessa legge che riconosce e garantisce
assicurarne la funzione sociale e di la proprietà deve determinare i modi di
renderla accessibile a tutti. acquisto e di godimento, ma soprattutto i
limiti.
La proprietà privata può essere, nei casi Cioè tolta al proprietario anche contro
preveduti dalla legge, e salvo sua volontà, e trasferita a un ente
indennizzo, espropriata per motivi pubblico interessato ad averla.
d'interesse generale.
Espropriazione e indennizzo
La possibilità di espropriare i proprietari è accompagnata da tre garanzie a favore degli
stessi:
1. L’espropriazione può avvenire non per capriccio o arbitrio dell’autorità pubblica
ma solo se si fonda su motivi di interesse generale (es. esigenza di realizzare
qualche opera pubblica).
2. L’espropriazione può avvenire solo nei casi previsti dalla legge: non è possibile
espropriare una proprietà privata se tale espropriazione non rientra in una
categoria di espropriazioni prevista da qualche legge o atto con forza di legge.
Un atto amministrativo non sarebbe sufficiente principio della riserva di legge
(una certa materia può essere regolata solo con legge e non con una fonte
secondaria).
3. Al proprietario spetta una contropartita economica in denaro, che lo ripaghi
indennizzo
della perdita subita: . illegittima
Un espropriazione che violi una sola di queste tre garanzie è e il proprietario
vi si può legalmente opporre.
Misura dell’indennizzo
La Costituzione afferma che un indennizzo deve esserci ma non precisa il suo
ammontare o i criteri per calcolarlo. Dalla Corte Costituzionale sono venute importanti
precisazioni: non è necessario che l’indennizzo sia pari al valore di mercato del bene
espropriato, può anche essere inferiore purché resti comunque qualcosa di “serio”,
“congruo” e “adeguato” rispetto al sacrificio imposto al proprietario e non si riduca ad
una somma puramente simbolica o irrisoria.
Funzione sociale della proprietà
La proprietà dev’essere regolata dalla legge (anche con vincoli, limiti e controlli) in
modo che il suo esercizio non contrasti con l’interesse generale della collettività o
comunque con interessi sociali meritevoli di tutela. Esso costituisce applicazione di un
altro principio costituzionale: principio di solidarietà per cui la Repubblica richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art 2
C.).
La funzione sociale, ossia la ragione per cui la legge limita la proprietà, può riferirsi a
esigenze e obiettivi di tipo diverso:
Obiettivi di efficienza economica: es. divieto di frazionare beni produttivi
quando le frazioni risultanti non sarebbero suscettibili di un’utilizzazione
economicamente efficiente.
Obiettivi di giustizia sociale che richiedono di comprimere i poteri di
determinate categorie di proprietari sacrificando i loro interessi agli
interessi di ceti non proprietari.
Talvolta i due tipi di obiettivi si presentano congiunti come accade con le misure di
riforma agraria previste dall’articolo 44 C., secondo cui la legge impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera privata, infatti le misura li prefigurate sono rivolte sia al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo sia quello di stabilire equi rapporti
sociali.
Dagli esempi emergono tre dati:
1. Soggetti coinvolti nell’uso dei beni rispetto ai beni stessi: spesso le restrizioni
del diritto di proprietà intervengono in presenza di un conflitto di interessi fra
il proprietario che non utilizza la propria cosa e un soggetto non proprietario
che la utilizza e la fa fruttare. La legge favorisce quest’ultimo, il cui interesse
coincide con l’interesse dalla collettività a che i beni siano impiegati in modo
produttivo.
2. Tecniche di disciplina con cui si realizza la funzione sociale dei beni. Uno dei
modi