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IV DIRITTI SULLE COSE

14. DIRITTO DI PROPRIETA’ NEL SISTEMA GIURIDICO

La proprietà come diritto soggettivo

Il diritto di proprietà è un particolare diritto soggettivo e si qualifica quindi come un

diritto di natura privata, patrimoniale, assoluto e disponibile. Nell’universo sei

diritti soggettivi ha una posizione di straordinaria importanza: è il prototipo del diritto

diritti <<sulle cose>>,

soggettivo, in particolare lo è dei e più precisamente di quella

categoria di diritti sulle cose che sono i diritti reali.

La definizione della proprietà il proprietario ha diritto di godere e disporre

Il codice civile all’art 832 dice che:

delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli

obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Da ciò ricaviamo che:

 Il proprietario ha dei poteri sulla cose, che si riassumono in due facoltà:

godimento e disposizione .

 Tali poteri sono in linea di principio molto forti (“pieno” ed “esclusivo”).

 Ma sono, i poteri, limitati dalla legge.

Questa definizione pone sullo stesso piano i poteri del proprietario e i limiti a cui questi

poteri possono essere sottoposti senza dirci se prevalgono pienezza ed esclusività dei

poteri del proprietario, e dunque il suo interesse privato; o invece i vincoli giuridici che

comprimono tali poteri, in considerazione dei più generali interessi della collettività.

La proprietà negli ordinamenti liberali

Nelle società liberali dell’Ottocento la proprietà era concepita come potere pieno ed

esclusivo del proprietario, che la legge riconosceva e garantiva contro gli attacchi

esterni, senza limitarlo e interferire nel suo esercizio, lasciato alla discrezione del

privato. Questa concezione era enunciata con grande chiarezza nelle “dichiarazioni dei

diritti” coeve alle grandi rivoluzioni borghesi e poi nelle costituzioni degli stati

ottocenteschi: per esempio lo Statuto Albertino qualificava la proprietà con l’aggettivo

“inviolabile”. Così concepito il diritto di proprietà esprimeva un principio di

organizzazione politica ed economica della società liberale:

Sul piano politico affermare l’intangibilità della proprietà privata da parte del

 potere pubblico significava garantire i cittadini contro l’arbitrio del sovrano.

Sul piano economico la rivendicazione di assolutezza dei poteri del proprietario

 aveva due bersagli:

Da un lato si rivolgeva contro l’organizzazione feudale e corporativa che

o gravava di vincoli l la proprietà, impedendo l’utilizzazione efficiente delle

risorse.

Dall’altro lato costituiva un baluardo elevato dal diritto, nell’interesse dei

o proprietari dei mezzi di produzione, contro le pretese delle classi non

proprietarie.

Le trasformazioni della proprietà

La concezione della proprietà come potere assoluto e illimitato entra in crisi per effetto

delle profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche verificatesi tra il XIX e il

XX secolo.

Si affermano processi economici che tolgono alla proprietà la posizione centrale che

prima occupava, mordicandone il ruolo all’interno del sistema produttivo:

 Mobilizzazione della ricchezza.

Con l’affermarsi delle attività industriali e dei servizi la terra diventa meno

importante come risorsa produttiva: acquistano importanza altri tipi di beni che

hanno la caratteristica di essere beni immobili (merci, macchina o titoli di

credito). Questo processo di mobilizzazione ebbe poi un ulteriore grande

impulso con l’affermarsi delle attività finanziarie accanto a quelle industriali: i

beni finanziari si definiscono anche “valori mobiliari” e “mercati mobiliari”.

 Smaterializzazione della ricchezza.

con lo sviluppo economico, i processi produttivi difendono sempre di più dalla

conoscenza e dall’uso delle tecnologie o dall’impego di altre creazioni

dell’ingegno umano (slogan o formula pubblicitaria). È un nuovo tipo di

ricchezza economica che ha la caratteristica di non consistere in cose materiali:

e infatti i beni che vi corrispondono sono beni immateriali. Si parla riguardo ad

“proprietà industriale” “proprietà intellettuale”.

essi di o

 Separazione fra proprietà e controllo della ricchezza.

Esso si manifesta soprattutto nelle grandissime società per azioni caratterizzate

dall’estrema polverizzazioni del capitale sociale in un enorme numero di azioni,

a loro volta distribuite fra un enorme numero di piccoli azionisti. Dalla loro

proprietà azionaria questi si aspettano di ricavare dividendi, e non già di influire

sulla gestione della società.

Il fenomeno si presenta anche come scissione fra il ruolo del proprietario e

dell’imprenditore: il proprietario (capitalista) mette a disposizione ma di solito

non è lui che li organizza e li valorizza direttamente; a questo provvede

l’imprenditore che sempre più spesso gestisce e fa fruttare i capitali non suoi

attraverso competenze tecnologiche e manageriali che nell’economia moderna

tendono a sostituire il diritto di proprietà come principale fattore di impulso del

processo produttivo.

La proprietà nella Costituzione

Disciplinare la proprietà in un modo oppur in un altro significa organizzare in un modo

oppure in un altro la produzione, la distribuzione e il consumo dei beni, ossia l’intero

sistema economico e i connessi rapporti sociali.

Nella Costituzione la proprietà è contemplata all’art 42, che si trova nella parte relativa

ai “rapporti economici” (collocazione significativa). La disciplina costituzionale della

proprietà comprende una serie di norme che per un verso garantiscono la posizione

dei proprietari, tutelando i loro interessi privati, ma per l’altro verso limitano quella

posizione in nome dell’interesse generale. Da qui risulta già la volontà di trovare un

equilibrio fra garanzie e limiti, fra

La proprietà è pubblica o privata. I beni interesse privato e interesse della

economici appartengono allo Stato, ad collettività, si stabilisce infatti che la

enti o a privati. proprietà è pubblica o privata. Una

formula che qualifica il nostro sistema

come sistema di economia mista.

La proprietà privata è riconosciuta e Stabilisce una prima garanzia a favore

garantita dalla legge.. dei proprietari: sarebbe

anticostituzionale l’abolizione della

proprietà privata.

..che ne determina i modi di acquisto, di Alla garanzia segue subito il limite: la

godimento e i limiti allo scopo di stessa legge che riconosce e garantisce

assicurarne la funzione sociale e di la proprietà deve determinare i modi di

renderla accessibile a tutti. acquisto e di godimento, ma soprattutto i

limiti.

La proprietà privata può essere, nei casi Cioè tolta al proprietario anche contro

preveduti dalla legge, e salvo sua volontà, e trasferita a un ente

indennizzo, espropriata per motivi pubblico interessato ad averla.

d'interesse generale.

Espropriazione e indennizzo

La possibilità di espropriare i proprietari è accompagnata da tre garanzie a favore degli

stessi:

1. L’espropriazione può avvenire non per capriccio o arbitrio dell’autorità pubblica

ma solo se si fonda su motivi di interesse generale (es. esigenza di realizzare

qualche opera pubblica).

2. L’espropriazione può avvenire solo nei casi previsti dalla legge: non è possibile

espropriare una proprietà privata se tale espropriazione non rientra in una

categoria di espropriazioni prevista da qualche legge o atto con forza di legge.

Un atto amministrativo non sarebbe sufficiente principio della riserva di legge

(una certa materia può essere regolata solo con legge e non con una fonte

secondaria).

3. Al proprietario spetta una contropartita economica in denaro, che lo ripaghi

indennizzo

della perdita subita: . illegittima

Un espropriazione che violi una sola di queste tre garanzie è e il proprietario

vi si può legalmente opporre.

Misura dell’indennizzo

La Costituzione afferma che un indennizzo deve esserci ma non precisa il suo

ammontare o i criteri per calcolarlo. Dalla Corte Costituzionale sono venute importanti

precisazioni: non è necessario che l’indennizzo sia pari al valore di mercato del bene

espropriato, può anche essere inferiore purché resti comunque qualcosa di “serio”,

“congruo” e “adeguato” rispetto al sacrificio imposto al proprietario e non si riduca ad

una somma puramente simbolica o irrisoria.

Funzione sociale della proprietà

La proprietà dev’essere regolata dalla legge (anche con vincoli, limiti e controlli) in

modo che il suo esercizio non contrasti con l’interesse generale della collettività o

comunque con interessi sociali meritevoli di tutela. Esso costituisce applicazione di un

altro principio costituzionale: principio di solidarietà per cui la Repubblica richiede

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art 2

C.).

La funzione sociale, ossia la ragione per cui la legge limita la proprietà, può riferirsi a

esigenze e obiettivi di tipo diverso:

 Obiettivi di efficienza economica: es. divieto di frazionare beni produttivi

quando le frazioni risultanti non sarebbero suscettibili di un’utilizzazione

economicamente efficiente.

 Obiettivi di giustizia sociale che richiedono di comprimere i poteri di

determinate categorie di proprietari sacrificando i loro interessi agli

interessi di ceti non proprietari.

Talvolta i due tipi di obiettivi si presentano congiunti come accade con le misure di

riforma agraria previste dall’articolo 44 C., secondo cui la legge impone obblighi e

vincoli alla proprietà terriera privata, infatti le misura li prefigurate sono rivolte sia al

fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo sia quello di stabilire equi rapporti

sociali.

Dagli esempi emergono tre dati:

1. Soggetti coinvolti nell’uso dei beni rispetto ai beni stessi: spesso le restrizioni

del diritto di proprietà intervengono in presenza di un conflitto di interessi fra

il proprietario che non utilizza la propria cosa e un soggetto non proprietario

che la utilizza e la fa fruttare. La legge favorisce quest’ultimo, il cui interesse

coincide con l’interesse dalla collettività a che i beni siano impiegati in modo

produttivo.

2. Tecniche di disciplina con cui si realizza la funzione sociale dei beni. Uno dei

modi

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A.A. 2014-2015
36 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vect39 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Savorani Giovanna.