Istituzioni di diritto privato
Diritti sulle cose
Diritto di proprietà nel sistema giuridico
La proprietà come diritto soggettivo
Il diritto di proprietà è un particolare diritto soggettivo e si qualifica quindi come un diritto di natura privata, patrimoniale, assoluto e disponibile. Nell’universo dei diritti soggettivi ha una posizione di straordinaria importanza: è il prototipo del diritto soggettivo, in particolare lo è dei diritti sulle cose, e più precisamente di quella categoria di diritti sulle cose che sono i diritti reali.
La definizione della proprietà
Il codice civile all’articolo 832 dice che: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Da ciò ricaviamo che:
- Il proprietario ha dei poteri sulle cose, che si riassumono in due facoltà: godimento e disposizione.
- Tali poteri sono in linea di principio molto forti (“pieno” ed “esclusivo”).
- Ma sono, i poteri, limitati dalla legge.
Questa definizione pone sullo stesso piano i poteri del proprietario e i limiti a cui questi poteri possono essere sottoposti senza dirci se prevalgono pienezza ed esclusività dei poteri del proprietario, e dunque il suo interesse privato; o invece i vincoli giuridici che comprimono tali poteri, in considerazione dei più generali interessi della collettività.
La proprietà negli ordinamenti liberali
Nelle società liberali dell’Ottocento la proprietà era concepita come potere pieno ed esclusivo del proprietario, che la legge riconosceva e garantiva contro gli attacchi esterni, senza limitarlo e interferire nel suo esercizio, lasciato alla discrezione del privato. Questa concezione era enunciata con grande chiarezza nelle “dichiarazioni dei diritti” coeve alle grandi rivoluzioni borghesi e poi nelle costituzioni degli stati ottocenteschi: per esempio lo Statuto Albertino qualificava la proprietà con l’aggettivo “inviolabile”.
Così concepito il diritto di proprietà esprimeva un principio di organizzazione politica ed economica della società liberale:
- Sul piano politico affermare l’intangibilità della proprietà privata da parte del potere pubblico significava garantire i cittadini contro l’arbitrio del sovrano.
- Sul piano economico la rivendicazione di assolutezza dei poteri del proprietario aveva due bersagli:
- Da un lato si rivolgeva contro l’organizzazione feudale e corporativa che gravava di vincoli la proprietà, impedendo l’utilizzazione efficiente delle risorse.
- Dall’altro lato costituiva un baluardo elevato dal diritto, nell’interesse dei proprietari dei mezzi di produzione, contro le pretese delle classi non proprietarie.
Le trasformazioni della proprietà
La concezione della proprietà come potere assoluto e illimitato entra in crisi per effetto delle profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche verificatesi tra il XIX e il XX secolo. Si affermano processi economici che tolgono alla proprietà la posizione centrale che prima occupava, mordicandone il ruolo all’interno del sistema produttivo:
- Mobilizzazione della ricchezza. Con l’affermarsi delle attività industriali e dei servizi la terra diventa meno importante come risorsa produttiva: acquistano importanza altri tipi di beni che hanno la caratteristica di essere beni immobili (merci, macchina o titoli di credito). Questo processo di mobilizzazione ebbe poi un ulteriore grande impulso con l’affermarsi delle attività finanziarie accanto a quelle industriali: i beni finanziari si definiscono anche “valori mobiliari” e “mercati mobiliari”.
- Smaterializzazione della ricchezza. Con lo sviluppo economico, i processi produttivi dipendono sempre di più dalla conoscenza e dall’uso delle tecnologie o dall’impiego di altre creazioni dell’ingegno umano (slogan o formula pubblicitaria). È un nuovo tipo di ricchezza economica che ha la caratteristica di non consistere in cose materiali: infatti i beni che vi corrispondono sono beni immateriali. Si parla riguardo ad essi di “proprietà industriale” o “proprietà intellettuale”.
- Separazione fra proprietà e controllo della ricchezza. Esso si manifesta soprattutto nelle grandissime società per azioni caratterizzate dall’estrema polverizzazione del capitale sociale in un enorme numero di azioni, a loro volta distribuite fra un enorme numero di piccoli azionisti. Dalla loro proprietà azionaria questi si aspettano di ricavare dividendi, e non già di influire sulla gestione della società.
Il fenomeno si presenta anche come scissione fra il ruolo del proprietario e dell’imprenditore: il proprietario (capitalista) mette a disposizione ma di solito non è lui che li organizza e li valorizza direttamente; a questo provvede l’imprenditore che sempre più spesso gestisce e fa fruttare i capitali non suoi attraverso competenze tecnologiche e manageriali che nell’economia moderna tendono a sostituire il diritto di proprietà come principale fattore di impulso del processo produttivo.
La proprietà nella Costituzione
Disciplinare la proprietà in un modo oppur in un altro significa organizzare in un modo oppure in un altro la produzione, la distribuzione e il consumo dei beni, ossia l’intero sistema economico e i connessi rapporti sociali. Nella Costituzione la proprietà è contemplata all’articolo 42, che si trova nella parte relativa ai “rapporti economici” (collocazione significativa). La disciplina costituzionale della proprietà comprende una serie di norme che per un verso garantiscono la posizione dei proprietari, tutelando i loro interessi privati, ma per l’altro verso limitano quella posizione in nome dell’interesse generale. Da qui risulta già la volontà di trovare un equilibrio fra garanzie e limiti, fra interesse privato e interesse della collettività, si stabilisce infatti che la proprietà è pubblica o privata. Una formula che qualifica il nostro sistema come sistema di economia mista.
- La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge.
- Stabilisce una prima garanzia a favore dei proprietari: sarebbe anticostituzionale l’abolizione della proprietà privata.
- Che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
- Alla garanzia segue subito il limite: la stessa legge che riconosce e garantisce la proprietà deve determinare i modi di acquisto e di godimento, ma soprattutto i limiti.
- La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
Espropriazione e indennizzo
La possibilità di espropriare i proprietari è accompagnata da tre garanzie a favore degli stessi:
- L’espropriazione può avvenire non per capriccio o arbitrio dell’autorità pubblica ma solo se si fonda su motivi di interesse generale (es. esigenza di realizzare qualche opera pubblica).
- L’espropriazione può avvenire solo nei casi previsti dalla legge: non è possibile espropriare una proprietà privata se tale espropriazione non rientra in una categoria di espropriazioni prevista da qualche legge o atto con forza di legge. Un atto amministrativo non sarebbe sufficiente principio della riserva di legge (una certa materia può essere regolata solo con legge e non con una fonte secondaria).
- Al proprietario spetta una contropartita economica in denaro, che lo ripaghi dell’indennizzo della perdita subita: un’espropriazione che violi una sola di queste tre garanzie è illegittima e il proprietario vi si può legalmente opporre.
Misura dell’indennizzo
La Costituzione afferma che un indennizzo deve esserci ma non precisa il suo ammontare o i criteri per calcolarlo. Dalla Corte Costituzionale sono venute importanti precisazioni: non è necessario che l’indennizzo sia pari al valore di mercato del bene espropriato, può anche essere inferiore purché resti comunque qualcosa di “serio”, “congruo” e “adeguato” rispetto al sacrificio imposto al proprietario e non si riduca ad una somma puramente simbolica o irrisoria.
Funzione sociale della proprietà
La proprietà dev’essere regolata dalla legge (anche con vincoli, limiti e controlli) in modo che il suo esercizio non contrasti con l’interesse generale della collettività o comunque con interessi sociali meritevoli di tutela. Esso costituisce applicazione di un altro principio costituzionale: principio di solidarietà per cui la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art 2 C.).
La funzione sociale, ossia la ragione per cui la legge limita la proprietà, può riferirsi a esigenze e obiettivi di tipo diverso:
- Obiettivi di efficienza economica: es. divieto di frazionare beni produttivi quando le frazioni risultanti non sarebbero suscettibili di un’utilizzazione economicamente efficiente.
- Obiettivi di giustizia sociale che richiedono di comprimere i poteri di determinate categorie di proprietari sacrificando i loro interessi agli interessi di ceti non proprietari.
Talvolta i due tipi di obiettivi si presentano congiunti come accade con le misure di riforma agraria previste dall’articolo 44 C., secondo cui la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, infatti le misura li prefigurate sono rivolte sia al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo sia quello di stabilire equi rapporti sociali.
Dagli esempi emergono tre dati:
- Soggetti coinvolti nell’uso dei beni rispetto ai beni stessi: spesso le restrizioni del diritto di proprietà intervengono in presenza di un conflitto di interessi fra il proprietario che non utilizza la propria cosa e un soggetto non proprietario che la utilizza e la fa fruttare. La legge favorisce quest’ultimo, il cui interesse coincide con l’interesse dalla collettività a che i beni siano impiegati in modo produttivo.
- Tecniche di disciplina con cui si realizza la funzione sociale dei beni. Uno dei modi principali con cui il proprietario utilizza i suoi beni consiste nello svolgere attività giuridica sui beni stessi: es. da un appartamento un proprietario ne ricava utilità dandolo in locazione. Ecco perché la funzione sociale della proprietà può realizzarsi anche con norme che riguardano non direttamente la proprietà dei beni, ma i contratti che si fanno su quei beni.
- Tipo di beni interessati: la funzione sociale riguarda la proprietà di alcune categorie di beni. Riguarda beni produttivi, necessari per il funzionamento del sistema economico; riguarda beni dalle cui modalità di utilizzazione dipende il soddisfacimento di importanti bisogni sociali: dalle esigenze abitative (case), al razionale assetto del territorio (aree urbane), alla salvaguardia dell’equilibrio ecologico (beni ambientali), alla conservazione di testimonianze di arte, storia e civiltà (beni culturali) beni privati di interesse pubblico.
La proprietà di beni diversi, i c.d. beni personali, ha scarsa rilevanza sociale e non richiede perciò di essere sottoposta a particolari limiti o vincoli. Le norme che limitano la proprietà in nome della funzione sociale sono contenute per lo più in leggi speciali, ma le possiamo ritrovare anche nel codice civile: es. art 722 o art 838. Le norme che limitano la proprietà di una determinata categoria di beni non possono considerarsi di natura eccezionale e derogatoria; devono invece considerarsi applicazione di un principio generale, quello appunto della funzione sociale: con la conseguenza che si possono applicare per analogia.
La proprietà conformata per legge, e il “contenuto minimo essenziale della proprietà”
I poteri del proprietario sono quelli che la legge riconosce, e siccome i poteri del proprietario sono il contenuto del diritto di proprietà, si può dire che questo è definito dalle norme che disciplinano l’uso dei beni. Il contenuto del diritto è conformato dal legislatore. Il legislatore, in quest’opera, è completamente libero o incontra dei limiti? Vi sono due tesi opposte:
- Secondo una teoria, il legislatore non incontra nessun limite, se non quello della funzione sociale: per es. è libero di sottrarre ai proprietari di determinati beni alcune facoltà purché ciò sia giustificato da qualche ragione qualificabile come “funzione sociale”.
- Secondo un’altra teoria, invece, il legislatore non è libero di definire il contenuto del diritto di proprietà giustificato dalla funzione sociale: il contenuto è definito prima di tutto dalla “natura” o “essenza” intrinseca nel diritto stesso, o meglio dalla naturale destinazione economica del bene, a cui corrisponde un contenuto minimo del diritto, di cui il legislatore deve prendere atto (teoria del contenuto minimo essenziale della proprietà). Da questa teoria – secondo cui esistono poteri e modalità di uso dei beni che fanno parte del diritto di proprietà (es. facoltà di usare un’area edificabile a scopo edilizio) - deriva una conseguenza dal grande peso pratico: quando il legislatore sottrae al proprietario una di queste facoltà appartenenti al “contenuto minimo essenziale” della proprietà, è come se cancellasse il diritto medesimo. E quindi fa qualcosa che nella sostanza si identifica con un’espropriazione con la conclusione che al proprietario cui la legge impone queste limitazioni del suo diritto è dovuto un indennizzo in base all’art 42 C.
La contrapposizione fra le due teorie si manifesta con particolare rilevanza a proposito di quel particolare tipo di bene rappresentato dalle aree edificabili. Il loro uso è regolato dalle norme urbanistiche (contenute in varie fonti), esse hanno lo scopo di garantire la crescita equilibrata delle città, evitando fenomeni socialmente negativi come la costruzione di edifici di aspetto estetico sgradevole o tali da pregiudicare i valori del paesaggio, o come la realizzazione di quartieri eccessivamente densi e privi delle necessarie dotazioni di infrastrutture e servizi, o come la commistione fra insediamenti residenziali e insediamenti industriali.
Le norme urbanistiche conformano il diritto di proprietà delle aree edificabili, limitando in vario modo le possibilità di azione dei loro proprietari. Esse incidono sulla facoltà di costruire (ius aedificandi), definendo se, quanto e come il proprietario di un’area può utilizzarla per realizzarvi degli edifici. La complessa legislazione che regola l’uso della proprietà dei terreni a scopo edilizio è stata riordinata con il d.P.R. 380/2001, che approva il c.d. testo unico dell’edilizia.
I diversi usi del termine “proprietà”, e le “nuove proprietà”
Nel suo senso tradizionale e tecnicamente più preciso la proprietà è un diritto che ha per oggetto solo “cose”, cioè beni materiali. Ma oggi di proprietà si parla anche in senso più ampio: se dico che una persona “ha molte proprietà” non mi riferisco solo ai suoi appartamenti, gioielli e macchine, ma anche ai suoi conti bancari e ai suoi investimenti finanziari, che sono oggetto di diritto di credito. E così si parla di “proprietà artistica” e “proprietà industriale” per indicare il diritto d’autore e i diritti sulle invenzioni industriali e sui marchi. Formule del genere sono il riflesso linguistico del fenomeno economico della smaterializzazione della ricchezza. Con esse, il termine “proprietà” designa anche diritti su quelli che abbiamo chiamato beni immateriali: si identifica con l’intero patrimonio del soggetto, considerato nei suoi valori attivi.
Quest’uso del termine può avere anche però anche un significato giuridico, consistente nell’equiparare questi diritti su beni immateriali al diritto di proprietà, per ciò che riguarda il loro trattamento giuridico: anche per essi valgono le garanzie costituzionali della proprietà.
Ragionamento analogo deve farsi per capire cosa si intende quando si parla di “nuove proprietà”. Con questa formula si allude alle nuove risorse, ai nuovi valori economici che emergono dallo sviluppo delle tecnologie e del sistema produttivo: idee o slogan pubblicitari. Ma anche beni di tipo collettivo. Le “nuove proprietà” sono le proprietà dei “nuovi beni”.
Esercizio della proprietà
Il contenuto della proprietà: godimento e disposizione dei beni
Il contenuto del diritto di proprietà è l’insieme delle facoltà che spettano al proprietario per l’utilizzazione del bene e tali facoltà possono classificarsi in due categorie:
- Facoltà di godimento è qualsiasi modo di impiegare la cosa e ricavarne utilità, che il proprietario possa attuare senza rinunziare alla piena proprietà della cosa valore d’uso.
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