Nozioni generali di diritto privato
Il diritto è un insieme di comandi che regolano la convivenza ed organizzano l’attività. Il diritto privato si occupa degli aspetti e dei fenomeni importanti della vita economica e sociale. Indirizza i comportamenti degli uomini coinvolti in questi fenomeni in senso socialmente desiderabile.
Funzioni del diritto privato
- Relazioni e rapporti tra gli organi interni alle organizzazioni e tra l’organizzazione e l’esterno – relazioni interne alla famiglia sia per quanto riguarda gli aspetti personali che economici – rapporti tra debitore e creditore.
- Regola l’uso delle cose (cioè dei beni intesi come entità capaci di soddisfare interessi e bisogni) in particolare il loro utilizzo (chi, come e i limiti) – i contratti (strumento per movimentare le risorse e realizzare operazioni economiche) – successioni per causa di morte.
- Tutela dei danni subiti da un soggetto (aggressione di un suo bene) – attività economiche organizzate (operatori professionali che producono beni e servizi e li scambiano sul mercato).
- Sistemazione dell’interesse (tensione dell’uomo verso qualcosa) dei singoli.
- Previsione e risoluzione dei conflitti che nascono tra i soggetti quando l’interesse di uno va contro quello di un altro.
Diritto soggettivo e diritto oggettivo
Diritto soggettivo → potere di azione o pretesa che ha uno verso qualcun altro = insieme di norme.
Diritto oggettivo → stabilisce quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti soggettivi. Il diritto oggettivo è una realtà fatta di tanti elementi, l’elemento base è la norma giuridica. Il diritto oggettivo forma l’ordinamento giuridico = insieme di norme giuridiche che organizzano la vita di una società in un determinato periodo storico.
Istituto giuridico
Insieme delle norme che regolano un determinato ed importante fenomeno giuridico.
Norme giuridiche
La norma giuridica interviene sui comportamenti dei soggetti indirizzandoli nel verso socialmente desiderabile; perché funzioni, la norma giuridica deve essere composta da tre elementi.
- Regola = regola di condotta che indirizza i comportamenti.
- Sanzione = conseguenza che la norma fa derivare al mancato rispetto della regola → lesione della regola = lesione dell’interesse che la regola vuole proteggere ed affermare.
- Apparato = compito di verificare le violazioni e di applicare le sanzioni secondo i procedimenti stabiliti dal diritto → composto dai pubblici funzionari.
La norma giuridica presenta due caratteri = astrazione e generalità → astratte perché sono applicabili ad un numero indeterminato di situazioni concrete e generali perché sono applicabili ad un numero indeterminato di destinatari che si trovano in una determinata situazione.
Ad ogni evento (fattispecie concreta) corrisponde una descrizione contenuta in una norma (fattispecie astratta). La fattispecie astratta (descrizione del fatto) è definita sulla base di elementi che fanno sì che si possa assimilare alla stessa diverse situazioni che presentano quegli elementi descritti dalla norma. L’operazione logica con cui si verifica che ad una fattispecie concreta ne corrisponde una astratta si chiama qualificazione della fattispecie → nel momento in cui si compie la qualificazione della fattispecie si applica la legge, cioè si stabilisce se ad una fattispecie astratta ne corrisponde una concreta; il diritto si applica nel corso del processo.
Interpretazione delle norme
Prima di applicare le norme giuridiche occorre però interpretarle. L’interpretazione è l’identificazione del significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici usati nella fattispecie astratta. Il problema dell’interpretazione si ha quando le parole sono ambigue e si possono avere due tipi di interpretazione:
- Restrittiva = significato delle norme più limitato rispetto ad altri possibili (art. 30 Cost. famiglia).
- Estensiva = significato delle norme più ampio rispetto ad altri possibili (art. 230 famiglia).
I criteri di interpretazione che possono essere utilizzati sono regolati dal diritto e si trovano all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) secondo l’interprete nell’applicare le leggi deve attribuire alle norme il senso indicato dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l’intenzione del legislatore; se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione (lacuna del diritto) si usano disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e se il caso rimane ancora in dubbio si usano i principi generali dell’ordinamento. Tuttavia, si hanno diversi criteri di interpretazione e l’interprete ha dei margini di libertà, autonomia e discrezionalità potendo scegliere il criterio da utilizzare.
Il grado di autonomia dell’interprete dipende dalla formulazione delle norme, ci sono norme che si basano su concetti ampi ed elastici (clausole generali) che non hanno significati che valgono una volta per tutte ma acquisiscono significato in base al contesto.
Criteri di interpretazione:
- Criterio letterale = utilizzato il comune significato delle parole.
- Criterio logico = scegliere il significato che più corrisponde alle intenzioni del legislatore.
- Oggettivo = si riferisce allo scopo che la norma mira a realizzare = criterio teologico.
- Soggettivo = si riferisce alle opinioni ed intenti dei legislatori = criterio psicologico.
- Criterio sistematico = si tiene conto delle norme giuridiche collegate in qualche modo alla norma da interpretare.
- Criterio storico = confronta e collega la norma a quelle che l’hanno preceduta nel tempo.
Certezza del diritto = possibilità di prevedere razionalmente le conseguenze che derivano in base al diritto da un determinato comportamento → utilità sociale. Tutti possono interpretare le norme ma alcune categorie hanno una posizione particolarmente qualificata e la loro interpretazione assume un rilievo speciale.
Tipi di interpretazione:
- Interpretazione autentica = fatta da un’altra norma (norma interpretativa) che può avere pari grado o grado superiore di quella interpretata → efficacia retroattiva e vincola tutti gli interpreti.
- Interpretazione giudiziale = fatta dai giudici → fonti del diritto negli ordinamenti di common law, interpretazione di un giudice vincolante per gli altri.
- Interpretazione amministrativa = fatta dagli organi della pubblica amministrazione competenti ad occuparsi della materia a cui la norma si riferisce e può essere formale (documenti) o informale (comportamenti, prassi).
- Interpretazione dottrinale = fatta dagli studiosi.
Argomentazione giuridica
La complesso delle operazioni logiche con cui di fronte a un problema di applicazione delle norme si sostiene una tesi piuttosto che un’altra, si basa sull’analogia e l’interpretazione ma anche su altri meccanismi logici → argomenti.
- Argomento a contraris = se una norma vale per il caso A, non vale per gli altri diversi dall’A.
- Argomento a fortiori = se una norma vale per il caso A perché ha certe caratteristiche, vale per tutti i casi con quelle caratteristiche.
- Argomento ad absurdum = tra due soluzioni si sceglie una perché l’altra porterebbe a risultati assurdi o irragionevoli.
Particolare tecnica di argomentazione = analisi economica del diritto → per la scelta della soluzione si analizzano le eventuali conseguenze economiche di entrambe.
Argomentazione politica = persuadere che una scelta è la più opportuna anche se richiede la modifica di situazioni giuridiche.
Diritto privato e diritto pubblico
Le norme che compongono l’ordinamento giuridico si dividono in diritto privato e diritto pubblico.
Diritto privato = basato sull’autonomia delle persone che sono libere di scegliere e agire nel proprio interesse senza imposizioni esterne e si basa sull’idea che le persone si trovino su un piano di uguaglianza. È considerato diritto comune perché può essere applicato sia ai privati che agiscono con fini privati sia agli apparati pubblici che agiscono con fini pubblici; inoltre si applica in generale a tutti i rapporti e le situazioni tranne quelle per cui le norme stabiliscono una disciplina diversa → regola.
Diritto pubblico = si ispira ai principi di soggezione e subordinazione di qualcuno verso qualcun altro ed è formato da un complesso di norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di decidere sulle posizioni e sugli interessi delle persone anche contro la loro volontà. Appartengono al diritto pubblico anche le norme che regolano l’organizzazione, il funzionamento e i rapporti tra le pubbliche autorità.
Spesso accade che una medesima situazione possa essere regolata sia dal diritto pubblico che da quello privato poiché oggi la distinzione tra i due diritti è molto netta sul piano concettuale ma meno su quello pratico poiché tra essi vi sono interferenze continue, cosa che invece non avveniva nello stato liberale dove i privati operavano liberamente e in piena autonomia dallo Stato che si limitava a sorvegliare le attività. Con la nascita dello stato sociale la situazione è cambiata poiché la necessità di giustizia sociale si fa più forte e lo stato la raccoglie limitando la libertà e controllando l’azione delle persone con strumenti di diritto pubblico → equilibrio dei due settori corrisponde all’equilibrio tra valori e principi fondamentali difficili da conciliare.
All’interno della collettività gli individui non vivono isolati ma organizzati in gruppi o comunità particolari = comunità intermedie (tra stato e individuo), esse svolgono un ruolo molto importante per gli individui e sono riconosciute dall’art. 2 Cost. → fenomeno definito “privato-sociale” poiché ha carattere sociale ma privato = poiché esse svolgano il loro lavoro devono avere il massimo dell’autonomia, lo stato interviene solo quando vengono messi a rischio i valori fondamentali.
Principio di sussidiarietà = per la realizzazione di fini di interesse sociale bisogna puntare prima sul diritto privato basandosi sulle iniziative libere ed autonome dei soggetti e poi sul diritto pubblico cioè sugli interventi di pubbliche autorità in posizione di supremazia. Si ricorre al diritto pubblico solo quando i fini non sono raggiungibili con altrettanta efficacia con il diritto privato → principio in costituzione con l’art. 118 comma 4.
Libertà ed uguaglianza
Libertà ed uguaglianza sono due valori fondamentali che vanno tutelati ma a volte rischiano di entrare in conflitto. Contrasto tra libertà ed uguaglianza è al centro della riflessione politica del 1800 ed infatti i grandi orientamenti politici si dividono a seconda che la prevalenza venga data all’uguaglianza o alla libertà = liberismo e socialismo. Il nostro ordinamento cerca di trovare il giusto equilibrio tra essi, garantisce la libertà delle persone ma ammette che possano esserci dei limiti per raggiungere obiettivi di uguaglianza.
- Libertà formale = assenza di divieti ed impedimenti che derivano dal potere pubblico → libertà dallo stato ed era libertà teorica perché in realtà non sempre era rispettata (lavoratore e datore).
- Libertà sostanziale = possibilità effettiva di scegliere ed agire per soddisfare i propri bisogni, bisogna quindi avere i mezzi materiali che danno questa possibilità e questi mezzi devono essere messi a disposizione dallo stato → libertà per mezzo dello stato.
- Uguaglianza formale = Art. 3, comma 1 della Costituzione → uguaglianza davanti alla legge.
- Uguaglianza sostanziale = art. 3, comma 2; tutti abbiamo gli stessi diritti ma non tutti hanno i mezzi per far sì che tutti li utilizzino ed il potere pubblico deve eliminare le disuguaglianze facendo sì che tutti possano disporre dei diritti.
Fonti del diritto
- Costituzione e leggi costituzionale = organizzazione stato e apparati centrali + principi generali.
- Trattato comunità europea e legislazione comunitaria.
- Codice civile e leggi ordinarie.
- Leggi regionali = art. 117 Cost., comma 3.
- Regolamenti = completano e specificano le leggi.
- Usi e consuetudini.
Codice civile = fonte principale del diritto privato, scritto nel 1942. Il codice è un testo che raccoglie tutte le norme di una determinata materia. I codici moderni nascono in Europa a fine 700 (era delle codificazioni) quando viene a meno l’antico regime in cui si aveva una sovranità frammentata e diversi ordinamenti giuridici. Lo stato moderno si ha quando si riesce a concentrare in sé tutta la sovranità e a cancellare il particolarismo giuridico instaurando l’unità del diritto. Il primo codice civile in Italia si ha nel 1865 nel Regno di Italia e sia per struttura che per contenuti ideali si ispira al Codice di Napoleone che conteneva i principi fondamentali dello stato liberale (esaltazione dell’individuo e della sua autonomia, rispetto della proprietà privata, libertà di iniziativa economica e limitazioni dei poteri di intervento dello stato). Le trasformazioni dell’inizio del 900, il passaggio allo stato sociale portano nel 1942 alla formazione di un nuovo codice.
Codice di commercio = nel nuovo codice civile vengono assorbite le materie che fino a quel momento erano contenute nel codice di commercio che regolava l’attività dei commercianti e il codice di commercio venne abrogato.
Struttura del codice civile
- Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) = altre fonti del diritto – efficacia delle norme – criteri di interpretazione.
- Persone e famiglia = regole sulla capacità e posizione giuridica generale dei soggetti e delle organizzazioni no-profit + norme in materia di famiglia.
- Successioni = regole che disciplinano la sorte del patrimonio dopo la morte + donazione.
- Obbligazioni.
- Del lavoro = regole dell’impresa, del lavoro subordinato, organizzazione con scopo di profitto.
- Tutela dei diritti.
- In appendice = disposizioni di attuazione e transitorie che precisano le modalità applicative di alcune norme contenute nel codice.
Situazioni giuridiche
Il diritto ha la funzione di sistemare gli interessi umani alla luce dei valori e degli obiettivi prevalenti nella società e per svolgere questa funzione le norme stabiliscono una graduatoria fra i diversi interessi e ciò viene fatto attribuendo ai soggetti determinate situazioni giuridiche.
Situazione giuridica soggettiva = posizione giuridica di un soggetto nei confronti di un altro secondo la graduatoria stabilita, il soggetto a cui appartiene la situazione è il titolare.
Situazioni attive = prevalenza dell’interesse del titolare su quello degli altri soggetti.
- Diritto soggettivo → potere di agire nel proprio interesse o pretendere un determinato comportamento da un determinato soggetto = potere di agire o di pretesa verso un altro.
- Proprietà → il titolare ha potere esclusivo di utilizzo in diversi modi la sua cosa.
- Credito → potere del creditore di pretendere che il debitore paghi la somma dovuta.
- Diritto potestativo → potere di incidere su situazioni giuridiche altrui.
- Facoltà→ possibilità di tenere un determinato comportamento compreso nel diritto ma che non lo esaurisce.
- Aspettativa→ posizione di chi non ha ancora una situazione giuridica ma ha la prospettiva di ottenerla = di fatto (non garantita dal diritto) e di diritto (garantita dal diritto).
- Interesse legittimo→ situazione attiva del privato esposto all’esercizio al potere di pubblica amministrazione che tocca il suo interesse → pubblica amministrazione = autorità.
- Interesse collettivo→ situazione di un soggetto danneggiato da comportamenti altrui che nello stesso momento ledono anche altri soggetti.
Situazioni passive = subordinazione dell’interesse del titolare rispetto a quello di altri a cui si dà prevalenza.
- Dovere→ vieta di tenere comportamenti lesivi del diritto altrui, carattere generale e negativo.
- Obbligo→ impone al titolare un comportamento nell’interesse di chi ha il diritto, carattere individuale e sia positivo che negativo.
- Soggezione→ grava su chi è esposto al diritto potestativo altrui.
- Responsabilità→ situazione del soggetto che subisce conseguenze svantaggiose previste dalle norme in relazione ad un suo comportamento.
Situazioni sia attive che passive = caratteri sia attivi che passivi.
- Podestà → poteri attribuiti ad un soggetto che però deve esercitare nell’interesse collettivo.
- Scelte non autonome orientate solo dal suo interesse = differenza con situazioni attive.
- Scelte non vincolate e soggette a controlli = differenza con situazioni passive.
- Onere → situazione di chi deve tenere un determinato comportamento se vuole utilizzare una situazione attiva.
- Obbiettivo finale → interesse = situazione attiva.
- Posto un vincolo = situazione passiva.
Diritto soggettivo = la situazione giuridica attiva più importante, la caratteristica essenziale è lo spazio di autonomia che il titolare ha nello scegliere il modo di esercizio che più si avvicina al suo interesse. Vi sono diversi tipi di diritti soggettivi in base al tipo di interesse che soddisfa.
- Pubblici → potere di incidere sull’organizzazione politica o definiscono la posizione del soggetto titolare nell’organizzazione politica della società = diritto di voto. Diritti affermati soprattutto nella Costituzione e si dirigono nei confronti dello stato inteso come potere pubblico e sono disciplinati dal diritto pubblico.
- Privati → riguardano poteri ed interessi che non riguardano l’organizzazione politica ma interessi individuali (diritto di credito, di proprietà..). Può essere privato anche se riguarda Stato e poteri pubblici che svolgono un’attività giuridica di diritto privato.
- Patrimoniali → procurano al proprietario un’utilità di natura economica (diritto di credito).
- Non patrimoniali
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