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Istituzioni di diritto privato

Danni extracontrattuali e responsabilità civile

Il problema del danno extracontrattuale

Si possono verificare danni anche al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio fra danneggiante e danneggiato, cioè in situazioni nelle quali queste parti sono fra loro giuridicamente estranei. Anche questi danni determinano una responsabilità del danneggiante e mettono a suo carico un obbligo di risarcimento. Proprio in ragione di questa conseguenza sono annoverate tra le fonti di obbligazioni ART 1173.

Questa responsabilità viene chiamata:

  • Responsabilità extracontrattuale che si oppone così a quella contrattuale, segnalando che, a differenza di questa, fra danneggiante e danneggiato non esisteva alcun rapporto contrattuale.
  • Responsabilità per fatto illecito sul presupposto che il danneggiante violi qualche norma giuridica.
  • Responsabilità aquilana, con terminologia ricavata dal diritto romano da “lex aquilia”.
  • Responsabilità civile per distinguerla da altri tipi di responsabilità (soprattutto quella penale).

Nella vita sociale è inevitabile che le persone vengano in contatto fra di loro e che tali contatti causino un danneggiamento a qualcuno; ma non è detto che ogniqualvolta che un soggetto patisce un danno, necessariamente scatti la responsabilità di un altro soggetto e l’obbligo a risarcirlo.

Esempio: l’imprenditore di successo che con la migliore qualità del suo prodotto sottrae la clientela ai concorrenti meno abili. Sono danni ma non sono illeciti: anzi sono comportamenti socialmente utili che vanno incoraggiati e non colpiti. Ma ci sono anche danni che in modo altrettanto sicuro ed evidente chiamano in causa un responsabile che li deve risarcire: chi distrugge volontariamente la proprietà di una persona.

E qui la situazione è abbastanza chiara. Ma ci sono dei casi in cui la situazione non è così chiara e intuitiva (es. giornalista che indaga sulla vita di un personaggio e pubblica notizie ad esso relative): il problema della responsabilità civile sta essenzialmente in questo: selezionare fra atti dannosi che danno luogo a responsabilità e atti dannosi che lasciano l’autore immune da responsabilità.

Danni, illeciti e responsabilità

“Responsabilità per fatto illecito”: questa formula sembra suggerire che la responsabilità di un soggetto sorge solo se egli commette un illecito (cioè viola una norma). Ma in realtà ci sono dei danni che si producono senza che nessuno violi nessuna norma, e che tuttavia obbligano qualcuno a risarcirli (es. raffineria di petrolio ed esplosione).

Per sostenere che la responsabilità discende sempre e necessariamente da un illecito bisogna immaginare l’esistenza di una norma generalissima (tipo “è vietato danneggiare gli altri”): molti giuristi affermano che una norma del genere esiste nel nostro sistema giuridico e si riassume nel precetto “neminem laedere” (“non danneggiare nessuno”).

Individuazione casi di responsabilità

Abbiamo parlato di quello che è il problema principale della responsabilità civile. Questo problema può risolversi in due modi diversi che corrispondono a due diversi sistemi di responsabilità civile:

  • Il sistema di tipicità: preventiva descrizione da parte delle norme di tutti i casi in cui un danno deve essere risarcito da qualcuno, che ne è il responsabile. Qualsiasi danno fuori dalle voci di questo elenco non genera responsabilità e resta su chi lo ha subito: sistema dei danni risarcibili a “numero chiuso”.
  • Con il sistema della atipicità dei danni risarcibili le norme non elencano analiticamente i casi in cui un danno genera responsabilità e obblighi di risarcimento ma individuano formule ampie e generiche sulla cui base spetta al giudice identificare in concreto i singoli casi di danno risarcibile aperta di danni risarcibili.

Il sistema italiano accoglie il principio di atipicità dei danni risarcibili e ciò risulta dall’art 2043 “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. È vero che gli articoli successivi prevedono singole e ben definite ipotesi di danno risarcibile ma anche un danno non compreso fra esse può essere risarcibile: infatti “qualunque fatto” che presenti le caratteristiche indicate dalla norma può creare responsabilità. Contrapposto a questo principio che vale per la responsabilità civile è quello della tipicità degli illeciti penali, fissato dalla costituzione (ART 25 c. 2, C.).

Le questioni della responsabilità civile

Le norme sulla responsabilità civile affrontano e risolvono 3 questioni:

  1. La questione del “se” consiste nello stabilire se il danno verificatosi deve essere risarcito o no (vedi selezione danni risarcibili e danni non risarcibili).
  2. La questione del “chi” si apre sul presupposto che la prima abbia avuto risposta affermativa, a questo punto bisogna definire chi è obbligato a risarcire.
  3. La questione del “quanto” (o del “come”) consiste nello stabilire quale somma di denaro il responsabile deve pagare al danneggiato o in qual altro modo deve riparare il danno verificatosi.

Le funzioni della responsabilità civile

Cioè gli obiettivi che essa mira a realizzare, ne individuiamo 3:

  1. La funzione compensativa che è la più immediata: occorre compensare il danneggiato per la perdita subita, reintegrare il suo patrimonio ingiustamente diminuito, riportandolo alla consistenza che aveva prima del fatto dannoso. Questa funzione realizza la piena soddisfazione individuale del danneggiato ma non è mai pienamente soddisfacente da punto di vista sociale.
  2. La funzione preventiva entra in gioco proprio per permettere alle responsabilità di essere soddisfacente anche dal punto di vista sociale. Anziché limitarsi ad intervenire dopo che il danno si è verificato qui l’obiettivo è intervenire prima che i danni si verifichino, allo scopo di impedire che si producano o almeno ridurne il numero, con il risultato di evitare o ridurre la distruzione della ricchezza. Si realizza questo obiettivo con l’efficacia deterrente della minaccia del risarcimento. La funzione preventiva mette al centro non i (potenziali) danneggiati bensì i (potenziali) responsabili che sono poi tutti quanti i soggetti.
  3. Funzione sanzionatoria che come quella precedente concentra la propria attenzione soprattutto sul potenziale responsabile: l’obiettivo qua è punire il responsabile per un suo comportamento riprovevole. Questa funzione ha senso, perciò, solo se la responsabilità deriva da un illecito consistente nella violazione di qualche norma giuridica. Concezione pratica della responsabilità civile: essenziale è che chi ha patito un danno riceva un adeguato risarcimento (si sposta l’attenzione dal danneggiante al danneggiato, prima concezione etica).

Responsabilità e assicurazione

La concezione pratica della responsabilità civile trova conferma nel crescente ricorso all’assicurazione, come strumento per affrontare il fenomeno dei danni.

  • Settore degli infortuni sul lavoro: si afferma il sistema dell’assicurazione obbligatori già all’inizio del Novecento, gestito da un’organizzazione pubblica.
  • Dal 1969 vige il sistema dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica: la vittima dell’indicente ottiene il risarcimento dalla compagnia assicuratrice presso la quale il responsabile del danno si è obbligatoriamente assicurato.
  • Anche al di fuori di obblighi legali si ricorre alla pratica di assicurarsi contro danni; per esempio, contro l’incendio della propria abitazione.

Sempre più si valorizza l’obiettivo di compensare il danneggiato e sempre meno ci si preoccupa di individuare e colpire il responsabile. E la tendenza trova espressione lampante nell’istituto del “fondo di garanzia per le vittime della strada”: la vittima di un incidente causato da un automobilista ignoto o non assicurato viene risarcita in parte da un apposito fondo alimentato con una quota di premi assicurativi pagati dagli automobilisti assicurati. Sempre più spesso il responsabile di un danno non lo risarcisce personalmente e sempre più spesso il danneggiato cerca il risarcimento non dal responsabile ma dal suo assicuratore.

Presupposti della responsabilità civile

La responsabilità e l’obbligo di risarcimento sono a carico di un soggetto (responsabile) solo in presenza di una serie di presupposti:

  • Occorre che ci sia un danno, subito da un altro soggetto.
  • Che questo danno possa qualificarsi come “ingiusto”.
  • Che ci sia un nesso di causalità tra il fatto e il danno.
  • Che l’autore del fatto sia capace di intendere e di volere.
  • Che il fatto da cui il danno deriva sia stato compiuto senza una causa di giustificazione.
  • Che il danno sia addebitabile al soggetto di cui si afferma la responsabilità, in base a due criteri:
    • Danno causato per colpa;
    • Danno causato con dolo;
    • Danno che rientri in un rischio che la legge addossa al soggetto.

Il danno: patrimoniale e non patrimoniale

Il danno è una diminuzione di valore che il patrimonio del danneggiato subisce.

Danno patrimoniale: consistente in una perdita di valori economici, e l’art 1223 individua due componenti del danno:

  • Danno emergente, cioè la perdita subita dal danneggiato;
  • Lucro cessante cioè il mancato guadagno.

Danno non patrimoniale, che sono le conseguenze negative che il soggetto patisce per la lesione recata a un valore della sua persona, come tale non suscettibile di diretta valutazione economica: es. lesione dell’integrità fisica o offesa all’onore. Ne derivano conseguenze spiacevoli come la sofferenza, paura, umiliazione ecc. Esse costituiscono il danno morale soggettivo. Nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale è dichiarato risarcibile solo nei casi determinati dalla legge: sono quindi casi tipici, previsti in numero chiuso, mentre i danni patrimoniali rispondono al principio dell’atipicità.

Il caso più importante in cui danni non patrimoniali risultano risarcibili è quello in cui tali danni derivano da un reato: art 185 c.p. Al di fuori di questa previsione la risarcibilità del danno è normativamente disposta solo in casi molto particolari e marginali (es. espressioni offensive rivolte all’avversario in un processo civile o trattamento illecito dei dati personali). Quindi: se il danno non patrimoniale deriva da reato è risarcibile; se non deriva da un reato la vittima non ha diritto al risarcimento. Con il tempo ciò è parso sempre meno tollerabile e si sono cercate vie per allargare la risarcibilità del danno non patrimoniale. Si era pensato addirittura di cancellare l’art 2059 sostenendone l’incostituzionalità. La Corte Costituzionale ha rifiutato pensando che il problema potesse risolversi con l’interpretazione. E così è stato: un modo è consistito nel sostenere che certi tipi di danno, anche se a prima vista risultano non patrimoniali, in realtà hanno natura patrimoniale (es. danno estetico che può tradursi in un danno alla vita di relazione suscettibile di sottrargli chances di carriera, e quindi è un danno patrimoniale); si è affermata la natura patrimoniale del danno biologico.

Oggi il trattamento del danno non patrimoniale si basa su tre punti:

  • Quel particolare tipo di danno non patrimoniale che corrisponde al danno morale soggettivo è risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge.
  • Il danno non patrimoniale diverso dal danno morale soggettivo è risarcibile anche se non deriva da reato quando consiste nella lesione di un interesse costituzionalmente protetto.
  • Oltre che pregiudizi non patrimoniali la lesione di valori della persona può infliggere alla vittima anche danni economici.

Ingiustizia del danno

L’art 2043 ci dice che un danno è risarcibile se è ingiusto. Il primo criterio porta a qualificare come ingiusto il danno causato da un comportamento che viola una norma (principio coerente con la funzione sanzionatoria della responsabilità). Occorre quindi un secondo criterio che sia orientato alla funzione compensativa della responsabilità: è ingiusto il danno che corrisponde alla lesione di un interesse protetto dal diritto. E questo criterio sposta l’attenzione dal danneggiante al danneggiato, e la cui applicazione si presenta più difficile: infatti accertare che il danno lamentato corrisponde a un interesse protetto dal diritto può non essere sufficiente per concludere che chi lo ha subito può ottenerne un risarcimento da chi lo ha causato (caso del giornalista). Per accertare se il danno sia ingiusto occorre svolgere un giudizio comparativo fra i due interessi in gioco, che consenta di verificare quale dei due è prevalente. Protagonista di questa valutazione comparativa è il giudice chiamato a decidere sulle pretese di risarcimento; egli deve collocarsi dal punto di vista dell’interesse generale più che da quello individuale dei litiganti.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vect39 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Savorani Giovanna.
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