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11.RISCHIO LECITO: FONDAMENTI E RAGIONI DELLA RESPONSABILITA’
OGGETTIVA
Al di fuori della responsabilità oggettiva, la responsabilità si fonda sulla colpa del
danneggiante. Quella oggettiva invece si fonda sul rischio: la ragione per cui si ritiene
giusto addossare il danno al responsabile, è che egli esercita un’attività rischiosa,
dunque espone la società ad un rischio, anche lecito. Siccome l’attività in questione è
un organizzazione economica organizzata e svolta in modo professionale, si può dire
che la responsabilità oggettiva si fonda sul rischio di impresa, in particolare ne
risponde il titolare dell’impresa, anche senza colpa. Questo trova diverse
giustificazioni:
Egli svolge l’attività nel proprio interesse per ricavarne un profitto: se questa
genera danno è giusto che egli risarcisca il danneggiato.
Può assorbire facilmente il peso del risarcimento attraverso l’assicurazione: il
danno causato viene risarcito dall’assicuratore a cui il titolare paga
periodicamente un premi in cambio di questa copertura.
È colui che organizza e controlla l’attività, quindi è colui che meglio di ogni altro
sa dove e come intervenire per minimizzare i danni prodotti dalla sua attività;
ed è colui che più di ogni altro ha interesse a farlo per ridurre il peso del
risarcimento o dei costi assicurativi che deve sopportare.
Il titolare non risponde se il danno dipende da caso fortuito (sia in campo
extracontrattuale che contrattuale), non è giusto infatti che risponda di un evento così
straordinario, anomale e imprevedibile da risultare estraneo al rischio tipico di quella
determinata attività e per la stessa ragione non assicurabile né evitabile con
ragionevoli misure di prevenzione.
Per la responsabilità per colpa (o dolo) vale il principio dell’atipicità: quindi un fatto
dannoso atipico non previsto come fonte di responsabilità da nessuna norma obbliga
al risarcimento solo se dipende da colpa o da dolo.
Invece le ipotesi di responsabilità oggettiva sono tipiche: se si produce un danno senza
colpa di A, A può essere obbligato a risarcirlo so se la fattispecie è prevista da una
norma che stabilisca la responsabilità del soggetto che si trovi nella posizione di A.
44.PARTICOLARI IPOTESI DI RESPNSABILITA’
Alcune di queste ipotesi sono previste dal codice civile, altre da leggi speciali, altre
ancora risultano invece definite dagli orientamenti della giurisprudenza. Alcune si
fondano sul criterio della colpa, altre sono invece ipotesi di responsabilità oggettiva.
Alcune si riferiscono a determinati ambiti di relazioni o settori di attività. Altre si
caratterizzano per il particolare tipi di danno.
2.LA RESPONSABILITA’ DEI GENITORI E DEGLI INSEGNANTI
I genitori sono responsabili del danno causato dal fatto illecito del figlio minore non
emancipato, a condizione che abiti con loro. La norma va coordinata con quella sulla
incapacità di intendere e di volere: se il minore è naturalmente incapace si applica
l’art 2047egli non risponde e risponde invece chi è tenuto alla sua sorveglianza.
L’art 2048 si applica quando il danno è stato compiuto da un minore capace di
intendere e di volere: del danno risponde direttamente egli e in solido con lui i genitori.
La stessa disciplina si applica ai tutori per gli illeciti commessi dagli interdetti affidati
alla loro tutela.
Il medesimo criterio di responsabilità vale anche per gli insegnanti per gli illeciti
compiuti da allievi e apprendisti nel periodo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Genitori, tutori e insegnanti hanno la possibilità di una prova liberatoria: dimostrare di
non aver potuto impedire il fatto. Occorre dimostrare di avere svolto un’attenta
vigilanza sull’autore del danno, e per i genitori anche di avere impartito al figlio
un0adeguata educazione.
3.RESPONSABILITA’ PER IL FATTO DEI COLLABORATORI
Per l’art 2049 il datore di lavoro è responsabile dei danni causati a terzi dal fatto
illecito dei suoi collaboratori, purché il fatto sdia stato compiuto nell’esercizio delle loro
incombenze.
I presupposti della responsabilità dunque sono:
Il rapporto di preposizione fra responsabile e autore del danno, che deve
risultare inserito nell’organizzazione del primo.
Illiceità del fatto compiuto dal preposto (il fatto deve essere doloso o colposo).
Il nesso tra fatto dannoso e incombenze di chi l’ha compiuto: è sufficiente che le
incombenze del dipendente abbiano agevolato il fatto.
Il datore di lavoro obbligato a risarcire può rivalersi in via di regresso sul dipendente
colpevole del danno.
4.RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSE
Chi esercita un attività pericolosa risponde del danno causato nello svolgimento di
essa. Può qualificarsi pericolosa sia per la sua natura intrinseca sia per la natura dei
mezzi utilizzati. È ammessa la prova liberatoria: dimostrare di aver adottato tutte le
La
misure idonee ad evitare il danno (prova estremamente difficile). responsabilità
del titolare dell’attività è oggettiva (senza colpa).
5.LE RESPONSABILITA’ PER IL DANNO DA COSE
Il danno prodotto da una cosa viene messo a carico di un soggetto in quando ha la
proprietà o il controllo di essa:
Il danno causato da cose in custodia: chi la ha custodia della cosa risponde dei
danni causati dalla medesima. La prova liberatoria è quella tipica delle ipotesi
di responsabilità oggettiva: per sfuggire al risarcimento il custode deve
provare il caso fortuito.
Responsabilità per il danno da animali: il proprietario o l’utilizzatore di un
animale risponde dei danni causati da questo sia che fosse sotto la sua
custodia sia che fosse smarrito o fuggito: può liberarsi provando solo il caso
fortuito.
Responsabilità per rovina di edificio: grava sul proprietario dell’edificio, per i
danni causati dalla sua rovina. La prova liberatoria ha contenuto negativo: il
proprietario deve dimostrare che la rovina non dipende né da difetto di
manutenzione né da vizio di costruzione. Se la rovina dipende da difetto di
manutenzione può identificarsi in questo una colpa del proprietario. Se invece
dipende da vizio di costruzione non è detto che tale colpa ci sia e in tal caso la
responsabilità è oggettiva.
6.RESPONSABILITA’ PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
In materia di danni prodotti dalla circolazione di automezzi l’art 2054 distingue fra
responsabilità del conducente e responsabilità del proprietario:
Il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente è responsabile dei danni
conseguenti. Può evitare la responsabilità dimostrando di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno. Una regola particolare è dettata per il caso di
scontro tra due veicoli: si presume fino a prova contraria che tutti i conducenti
abbiano concorso in misura uguale a causare lo scontro e il danno conseguente.
Per ottenere il risultato un risultato più favorevole a sé l’interessato deve
rovesciare la presunzione dimostrando che il contributo dell’altro conducente al
verificarsi dell’incidente supera il 50%.
Può accedere che l’auto coinvolta nell’incidente sia guidata da persona diversa
dal proprietario. Alla responsabilità del conducente si aggiunge la responsabilità
solidale del proprietario che può evitarla solo dimostrando che la circolazione
del mezzo è avvenuta contro sua volontà. Al proprietario non basta neppure
dimostrare che l’auto gli è stata rubata; deve dimostrare che aveva preso
misure idonee a evitare il furto. È chiaro che si tratta di responsabilità oggettiva:
se uno presta l’auto all’amico per l’incidente provocato non si può davvero
addossare la colpa al proprietario che eppure ne risponde.
Se il proprietario non coincide con il normale utilizzatore del veicolo al posto del
proprietario risponde l’utilizzatore: usufruttuario o acquirente con riserva della
proprietà; ma anche utilizzatore in leasing.
In goni caso il danno è messo a carico del conducente e del proprietario se risulta che
l’incidente dipende da due cause:
1. Vizio di costruzionedifficilmente implica sua colpa: altro caso di responsabilità
oggettiva.
2. Difetto di manutenzionepuò identificare un difetto di diligenza del
responsabile.
Responsabilità per i danni causati nella circolazione di altri mezzi di trasporto (navi e
Regolata
aerei) da norme diverse.
7.RESPONSABILITA’ INDIRETTA (PER FATTO ALTRUI)
Situazioni in cui un soggetto risponde del danno causato dal fatto di un altro soggetto:
si parla in questi casi di responsabilità indiretta o per fatto altrui.
8.RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE
Nei sistemi industriali caratterizzati da produzione e consumo di massa sono sempre
più frequenti i danni sofferti da consumatori che vengono a contatto con prodotti di
serie difettosi (es. cosmetico che provoca dermatiti). La tesi per cui si afferma la
responsabilità oggettiva del produttore per quel genere di danni, così da consentire al
consumatore di ottenere il risarcimento dei danni (anche in assenza delle prova di
colpa), ha ottenuto riconoscimento normativo. L’Italia ha recepito la direttiva europea
(374/1985) con norme che si trovano nel codice dei consumatori, e la disciplina si
fonda sui seguenti principi:
Il produttore è responsabile dei danni causati dal difetto del prodotto messo in
circolazione, con la precisazione che:
Prodotto è ogni bene mobile (compresi prodotti agricoli, allevamento,
o caccia e pesca).
Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente o
o della materia prima; oppure l’agricoltore, l’allevatore, il cacciatore, il
pescatore.
Prodotto difettoso è quello che non offre la sicurezza che ci si può
o legittimamente attendere.
Il danno risarcibile consiste nella morte o nella lesione dell’integrità fisica
o di una persona, o nella distruzione o deterioramento di qualche altro
oggetto.
Il produttore risponde anche senza colpa. La prova liberatoria a sua disposizione
gli impone di dimostrare che:
Il danno non dipende dal difetto del prodotto.
o Il prodotto non è stato da lui messo in circolazione
o Il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione.
o Il prodotto non poteva considerarsi difettoso.
o
Quando il produttore non è individuato la responsabi