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Capitolo 1: Il diritto privato nel sistema giuridico

1.1: Di cosa si occupa il diritto privato

Organizzazione di beni: stabilendo chi può usarli e chi no, in che modo e in che limiti possono essere usati.

Crediti e debiti: rapporti tra debitore e creditore. È il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche, creando crediti e debiti.

Quando qualcuno subisce l'aggressione di un bene, il diritto stabilisce se questa perdita rimane a carico del danneggiato o se il danneggiato la può ribaltare su qualcun altro.

Attività economiche organizzate: contratti, famiglia, successioni per causa di morte.

1.2: Interessi e conflitto

Interesse: tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. L’interesse di uno può risultare incompatibile con l’interesse di un altro, generando un conflitto tra i portatori di interessi contrastanti. La funzione del diritto è quella di risolvere tali conflitti. Questa funzione è molto importante perché evita che i cittadini facciano ricorso alla violenza per farsi giustizia da sé. Tanto più le società sono popolate e complesse, tanto più hanno bisogno di essere regolate.

1.3: Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Diritto oggettivo: complesso/sistema di norme giuridiche.

Diritto soggettivo: potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro (es. diritto di proprietà). I diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo.

1.4: Le norme giuridiche

L’elemento base della struttura del diritto oggettivo sono le norme giuridiche. A differenza delle altre regole, le norme giuridiche sono caratterizzate da:

  • Prescrittività: sono vincolanti e tutti le devono rispettare.
  • Positività: sono scritte/poste.

La norma giuridica funziona attraverso la combinazione tra la regola e la sanzione. La norma è una regola di condotta indirizzata agli uomini per il lecito, la sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola (dall’illecito). La sanzione può avere vari ruoli:

  • Satisfattivo: serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto (es. mancato pagamento dei debiti).
  • Compensativo: compensa la vittima della violazione con qualcosa che non ripristina l’interesse leso, ma lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente.
  • Punitivo: punta a colpire un comportamento riprovevole.
  • Deterrente/preventivo: la paura indurrà a non violare quella regola (hanno tutte un ruolo preventivo).

Un sinonimo di diritto oggettivo sono le espressioni sistema giuridico e ordinamento giuridico, che indicano l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società.

Istituto giuridico: insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale (es. istituto del matrimonio).

1.5: La fattispecie

Le norme giuridiche hanno la caratteristica di essere:

  • Astratte: applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete, descrivono una fattispecie (caso) che può adattarsi a più eventi storici (fattispecie astratta). Se si emanassero norme ad hoc, si violerebbero i principi costituzionali dell’uguaglianza.

La fattispecie consente la:

  • Prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni.
  • Calcolabilità dei risultati delle proprie azioni.
  • Parità di trattamento.

Generali: si rivolgono a tutti i cittadini che sono sottoposti all’ordinamento giuridico italiano.

Questi due elementi permettono alla norma di rispettare i principi di uguaglianza e di non discriminazione.

1.6: L’interpretazione delle norme giuridiche

I principi generali rendono possibile una soluzione anche se non è presente nella fattispecie. Esempi includono principi costituzionali, universali e di sistema. Per applicare la norma, bisogna prima interpretarla attraverso un’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.

Uguaglianza (art. 3 Cost): trattare alla stessa maniera situazioni eguali e in maniera diversa situazioni diverse.

Alcune parole delle norme possono essere ambigue, possono avere significati diversi e contrastanti tra loro. La Corte di cassazione ha la funzione di nomofilachia: uniformare le interpretazioni della legge.

Interpretazione restrittiva: dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili.

Interpretazione estensiva: dà alle norme un significato più ampio rispetto ad altri possibili.

Una norma può significare due cose:

  • Norma come precetto: significato da attribuire al testo, definisce la regola effettivamente imposta.
  • Norma come testo: insieme delle formule linguistiche.

1.7: Criteri, limiti e spazi dell’interpretazione

Due fondamentali criteri di interpretazione delle norme: art. 12 c.c.

  • Criterio letterale: vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi hanno nella lingua italiana.
  • Criterio logico: scegliere il significato che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. Può intendersi in senso soggettivo e oggettivo:
    • In senso soggettivo: criterio psicologico, si riferisce alle opinioni e agli intenti concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma. Include l'esame dei lavori preparatori (es. discussioni in Parlamento).
    • In senso oggettivo: criterio teleologico, divisioni di ruoli fra chi fa le norme e chi le interpreta.
  • Criterio sistematico
  • Criterio della coerenza con gli interessi tutelati
  • Criterio evolutivo (adeguare il c.c. alla Cost)

Razionalità: criterio generale di scelta. Quando la norma contiene concetti ampi e generici (clausole generali), il grado di autonomia dell’interprete è maggiore. Queste clausole ricevono significato dal contesto in cui si trovano.

Certezza del diritto: possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze deriveranno, in base al diritto, da un determinato comportamento o fatto; certezza sul modo in cui il diritto viene interpretato.

1.8: Le lacune del diritto e l’analogia

Lacuna del diritto: situazione in cui nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina.

Analogia: applicare al caso, non direttamente previsto dalla norma, una norma che regola un caso simile o una materia analoga (es. leasing). Due strumenti di soluzione:

  • Analogia legis e ricerca del caso simile
  • Analogia iuris e ricerca del principio generale dell’ordinamento

Due categorie di norme che non possono applicarsi per analogia, il divieto di analogia vale per:

  • Norme penali: per la gravità delle sanzioni, deve essere delimitato in modo preciso.
  • Norme eccezionali/speciali: derogano a una qualche regola generale in nome di esigenze particolari e circoscritte.

Nel caso in cui non ci sia una norma che preveda casi simili o materie analoghe, il caso va regolato applicando i principi generali dell’ordinamento giuridico che si ricavano da complessi di norme che si ispirano a qualche obiettivo comune.

1.9: Gli interpreti delle norme e la giurisprudenza

Tipi di interpretazione delle norme:

  • Interpretazione autentica: fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari/superiore a quello della norma interpretata. La norma interpretativa ha efficacia retroattiva e viene considerata aver avuto significato fin dall’origine.
  • Interpretazione giudiziale: fatta dai giudici, parte della giurisprudenza.
  • Interpretazione amministrativa: fatta dagli organi della pubblica amministrazione.
  • Interpretazione dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto.

L'interpretazione autentica vincola tutti gli altri interpreti.

Nei sistemi giuridici di common law vale il principio del precedente vincolante, le interpretazioni dei giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore. Le decisioni giudiziarie sono fonti del diritto (judge made law).

Nei sistemi di civil law le decisioni giudiziarie non sono fonti del diritto.

1.10: Diritto privato e diritto pubblico

Il diritto privato si ispira ai principi dell’autonomia delle persone e della parità fra loro.

Il diritto pubblico si ispira a principi di soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro.

Diritto pubblico: complesso di norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizioni delle persone, anche contro la loro volontà (es. espropriazione).

Diritto privato: si basa sull’autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e agire nel proprio interesse (es. contratto). Il diritto privato è diritto comune, cioè può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici.

1.11: Stato liberale e stato sociale

Fino agli inizi del XX secolo, diritto privato e pubblico erano campi ben distinti. Gli istituti principali della società esaltavano la libertà dei privati, caratteristica del diritto privato dello Stato liberale.

All’inizio del '900, allo Stato liberale succede lo Stato sociale, che controlla e limita la libertà delle persone con strumenti del diritto pubblico.

1.12: Le principali aree del diritto privato

Il diritto civile è l’area più corposa e antica del diritto privato. Si occupa di: famiglia, successioni ereditarie, proprietà, uso dei beni, crediti/debiti, contratti, danni/risarcimenti.

Il diritto commerciale si occupa dell’esercizio professionale di attività economiche (imprese) e delle organizzazioni create a questo fine (società).

Il diritto industriale si occupa della concorrenza tra imprese e diritti sulle creazioni intellettuali.

Il diritto del lavoro si occupa dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori subordinati.

Il diritto di navigazione si occupa delle attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.

Capitolo 2: Le fonti del diritto privato

2.1: La statualità del diritto moderno

La statualità del diritto moderno si accompagna a due elementi tipici di questo modello (previsto dalla Costituzione):

  • Divisione dei poteri: legislativo (Parlamento), amministrativo (Governo) e giudiziale (giudici, soggetti solo alla legge).
  • Tipicità ed esclusività delle fonti del diritto.

2.2: Le fonti del diritto

Fonti del diritto: fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. Creando nuove norme giuridiche, esse permettono al diritto di rinnovarsi. Questo cambiamento deve avvenire in modo ordinato e controllabile. Le fonti del diritto rispondono anche all’esigenza di definire chi è abilitato a creare norme giuridiche e in che modo deve procedere per crearle. Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti: non esiste un solo tipo di fonte del diritto, ma ne esistono tanti tipi diversi. Ordinamento multilivello (norme nazionali e regolamenti UE).

  • Fonti costituzionali: costituzione, successive leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
  • Fonti primarie: legge ordinaria (Parlamento), atti aventi forza di legge (d.l. emanati con urgenza dal Governo, convertiti poi in legge dal Parlamento, d.lg. approvati dal Governo in base a una delega del Parlamento), leggi regionali (art. 117 Cost. sulla competenza), regolamenti dell’Unione europea.
  • Fonti secondarie: regolamenti del Governo o di altre autorità amministrative.
  • Consuetudini: fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale, tramite l’osservanza costante di comportamenti che non sono tenuti con l’intenzione di creare norme giuridiche. La consuetudine si fonda su due elementi:
    • Elemento oggettivo: ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento ad opera della grande parte dei consociati.
    • Elemento soggettivo: convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento.

È subordinata alle altre fonti scritte. Non sono ammesse consuetudini:

  • Contro la legge: contrarie a leggi o a regolamenti (contra legem).
  • Secondo la legge: che integrano la legge/regolamento, sono ammesse solo se siano richiamate da tali fonti scritte (secundum legem).
  • Oltre la legge: non richiamate da leggi/regolamenti, sono ammesse solo se riguardano materie non disciplinate da tali fonti (praeter legem).

2.3: Le fonti del diritto privato

  • Codice civile: principale fonte del diritto privato.
  • Costituzione
  • Legislazione speciale: sono fonti nazionali, ma sempre più l’Italia comprende norme create da fonti internazionali e sovranazionali.

2.4: Il codice civile: inquadramento storico

Codice: testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Il codice civile è il più antico dei codici. Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, i codici stanno sullo stesso piano delle altre fonti primarie.

Nei Paesi di common law non c’è codice civile, si basano non su fonti scritte ma su regole e principi elaborati dai giudici nelle loro sentenze.

Primo codice dell’Italia unita: codice civile del Regno d’Italia (1865). Oggi in vigore c’è il codice civile del 1942.

2.5: Abrogazione del codice di commercio e unificazione del diritto privato

Nel codice civile del 1942 c’è l’assorbimento delle materie che fino a quel momento erano contenute nel codice di commercio. Il codice di commercio regolava le attività degli operatori economici professionali (commercianti) con norme diverse da quelle che regolavano le stesse attività svolte dai cittadini. Si creava così una scissione del diritto privato in due: diritto privato delle obbligazioni e dei contratti civili (nel c.c.) e diritto privato delle obbligazioni e dei contratti commerciali (nel c. di commercio).

Nel 1942 viene abrogato il codice di commercio e le sue norme vengono incluse nel c.c., portando all’unificazione del diritto privato e alla commercializzazione del diritto privato.

Imprenditore: colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata.

Impresa: attività svolta dall’imprenditore.

2.6: Struttura e contenuti del codice civile

Il c.c. è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) che riguardano le fonti del diritto, l’efficacia delle norme e i criteri di interpretazione.

  1. Primo libro: Delle persone e della famiglia - regole sulla capacità e sulla posizione giuridica generale delle persone fisiche e sulle organizzazioni non profit.
  2. Secondo libro: Delle successioni - regole che disciplinano la sorte del patrimonio di una persona, dopo la sua morte.
  3. Terzo libro: Della proprietà - classificazione dei beni, disciplina del diritto di proprietà e di altri diritti reali.
  4. Quarto libro: Delle obbligazioni.
  5. Quinto libro: Del lavoro.
  6. Sesto libro: Della tutela dei diritti.

In appendice ci sono le disposizioni di attuazione e transitorie.

2.7: Costituzione come fonte del diritto privato

Costituzione italiana del 1948: norme significative per il diritto privato. Norme includono:

  • Libertà di associazione
  • Difesa in giudizio dei propri interessi e diritti
  • Famiglia
  • Tutela dei lavoratori
  • Iniziativa economica privata

Tre modi in cui le norme costituzionali incidono sul diritto privato:

  1. Le norme Cost. operano come criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie e non possono contraddirla.
  2. I principi Cost. sono uno stimolo e direttiva al legislatore ordinario affinché adegui a quei più avanzati principi la vecchia disciplina degli istituti privatistici.
  3. Gli articoli della Cost. esprimono principi-guida e norme giuridiche che possono trovare applicazione diretta ai rapporti fra privati.

2.8: La legislazione speciale

Al c.c. vengono affiancate leggi che ne modificano o integrano alcune discipline. Porzioni sempre più grandi del diritto privato si collocano al di fuori del c.c.. Mutamento qualitativo perché si tratta di complessi normativi che regolano compiutamente e in modo innovativo interi settori.

Decodificazione: crescente marginalità del c.c. di fronte all’avanzata della legislazione speciale, cresce l’area del diritto privato coperta da fonti secondarie. Le leggi speciali aggiornano i contenuti del c.c. adattandoli alle trasformazioni della realtà sociale.

2.9: Leggi regionali

Le leggi regionali sono valide limitatamente alla Regione interessata. Le Regioni non hanno competenza a fare norme di diritto privato (competenza legislativa esclusiva dello Stato art 117 Cost), ciò è giustificato dall’intento di non violare il principio di uguaglianza e quindi per avere un’uniformità nazionale.

2.10: Diritto internazionale privato

Diritto internazionale privato: serve a individuare quale, fra i diritti dei diversi Stati coinvolti, il giudice deve applicare alla fattispecie. Esigenza di armonizzazione internazionale del diritto privato in favore di un diritto uniforme. Ciò può realizzarsi con strumenti come le convenzioni internazionali (= testi normativi elaborati dagli Stati che vi partecipano), con la ratifica della convenzione, ciascuno degli Stati aderenti trasferisce al proprio diritto interno le norme della convenzione.

Gli strumenti internazionali dell’UE sono:

  • Regolamenti: norme direttamente vincolanti gli Stati membri, individui e organizzazioni presenti al loro interno.
  • Direttive: hanno effetti obbligatori solo per gli Stati, obbligati a recepire le direttive in norme del proprio diritto interno.

Il diritto comunitario prevale su quello nazionale.

2.11: Usi e la lex mercatoria

Usi: raccolti nelle Camere di commercio che compilano le raccolte degli usi.

Lex mercatoria: "diritto" internazionale uniforme, di fonte non statuale.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pinarr99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Camardi Carmela.
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