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LA POSIZIONE DELLE PARTI RISPETTO ALLA PRESCRIZIONE
Inderogabilità della disciplina legale della prescrizione per cui:
modifica dei termini
Non è ammessa la di durata della prescrizione (anche se c’è un
o accordo) la rinuncia alla prescrizione
Non è ammessa (fatta dalla parte passiva quando la
o prescrizione non è ancora maturata)
Una volta che la prescrizione è compiuta:
È ammessa la rinuncia successiva alla prescrizione già compiuta (la rinuncia può ricavarsi
anche implicitamente)
Se, dopo la prescrizione, il debitore paga spontaneamente, non può poi pentirsi e chiedere
la restituzione
Se la parte passiva vuole avvantaggiarsi della prescrizione compiuta, deve prendere
l’iniziativa di farla valere la prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice
LA PRESCRIZIONE PRESUNTA
A differenza della prescrizione estintiva, la prescrizione presuntiva non determina
l’estinzione del diritto, ma ha l’effetto meno radicale di creare una presunzione di estinzione.
Determinati crediti (es. per i soggiorni negli alberghi) vengono di regola pagati subito dopo la
prestazione. Trascorso un periodo di tempo breve (1-3 anni) senza che il creditore chieda il
pagamento, si presume che il debito sia stato regolarmente pagato.
Se in realtà non è stato pagato, il creditore conserva il diritto di credito anche dopo che sia
maturata la prescrizione presuntiva. La legge limita i mezzi di prova a disposizione del
creditore, stabilendo che egli ha solo 2 vie per dimostrare di non essere stato pagato: 1
contare sulla spontanea confessione giudiziale del debitore, 2 deferire giuramento al debito
stesso. È escluso il ricorso a mezzi di prova più comuni come la prova testimoniale.
LA DECADENZA a causa del decorso del tempo e
In comune con la prescrizione: perdita di un diritto
dell’inerzia del titolare.
Differenza con la prescrizione: per la ragione giustificativa e per le modalità della disciplina.
Ragione giustificativaesigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici. L’unico
modo per evitare la decadenza è esercitare il diritto secondo il suo contenuto tipico (2966).
Differenze di disciplina fra la prescrizione e la decadenza:
nella decadenza non ha senso parlare di interruzione: o il diritto viene esercitato entro il
termine (e la decadenza non opera più) o non viene esercitato (e allora il titolare ne decade).
Alla decadenza on si applicano nemmeno le cause di sospensione (salvo casi previsti dalla
legge). 13
La disciplina della decadenza può variare a seconda del tipo di diritti implicati:
Se la decadenza riguarda diritti indisponibili: la disciplina della decadenza è inderogabile
Se la decadenza riguarda diritti disponibili (es. compratore di una cosa difettosa):
l’interesse in gioco è individuale e la disciplina della decadenza segue regole diverse:
La decadenza può essere impedita anche dal riconoscimento del diritto, ad opera della
o parte passiva, contro cui il diritto deve farsi valere
Le parti possono modificarne la disciplina
o Il giudice non la può rilevare d’ufficio
o
Nel campo dei diritti disponibilile parti possono fissare termini di decadenza non previsti
dalla legge (decadenza convenzionale), limite: non devono rendere eccessivamente difficile
l’esercizio del diritto
LA CIRCOLAZIONE GIURIDICA E LA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO
Circolazione giuridica= fenomeno per cui i diritti, anziché rimanere fermi in capo ai titolari,
si trasferiscono continuamente ad altre persone, che li acquistano. Riflette l’andamento dei
sistemi economici, per questo gli ordinamenti moderni si preoccupano di avere norme capaci
di garantire che la circolazione giuridica si sviluppi con il massimo di dinamismo. esigenza
di garantire la sicurezza degli acquisti sicurezza non c’è dinamismo
senza
Principio fondamentaletutela dell’affidamento: proteggere la sicurezza degli acquisti
richiede di proteggere l’affidamento di chi acquista (affidamento che l’acquirente fa
sull’efficacia e sulla stabilità dell’acquisto)
LA PUBBLICITA’: FUNZIONE E TIPI
È utile che determinati fatti, i quali hanno conseguenze giuridiche rilevanti, sono conosciuti da
chi vi è interessato. (es. sapere se un ragazzo è minorenne o no).
Questa esigenza viene soddisfatta da mezzi di pubblicitàrendono determinati fatti
facilmente conoscibili da chiunque.
La legge stabilisce che determinati atti/fatti devono essere resi pubblici, stabilisce il modo in
cui devono esserlo e le conseguenze che derivano dal mancato rispetto di tali regole. I più
importanti mezzi di pubblicità hanno natura formale e documentale, altre volte si realizzano in
modo fattuale (es. pegno).
Nell’ambito dei mezzi pubblicitari di tipo formale-documentale, c’è una distinzione correlata ai
destinatari della pubblicità. I mezzi di pubblicità più importanti sono destinati alla generalità
dei soggetti resi pubblici mediante registri pubblici.
atti
A seconda degli effetti giuridici che conseguono all’osservanza o mancata osservanza delle
regole sulla pubblicità, si distinguono 3 tipi di pubblicità: pubblicità notizia, dichiarativa e
costitutiva.
PUBBLICITA’ NOTIZIA, PUBBLICITA’ DICHIARATIVA E PUBBLICITA’ COSTITUTIVA
Si ha pubblicità notizia quando la legge impone formalità pubblicitarie per determinati
non impedisce all’atto/fatto di esistere e produrre
atti/fatti, ma la mancanza della pubblicità
regolarmente i suoi effetti. Es. pubblicazioni matrimoniali.
Anche la mancanza di pubblicità dichiarativa non impedisce l’esistenza dell’atto: l’atto
diminuzione dei suoi effetti.
esiste ed è valido, ma subisce una effetti dell’atto
determinati
non si producono nei confronti dei terzi (non sono opponibili a terzi). La pubblicità dichiarativa
serve a fare sì che l’atto sia opponibile a chiunque, o sia efficace verso
È possibile una distinzione fondata sulla diversa rilevanza che può avere l’effettiva
conoscenza dell’atto stesso da parte dei terzi:
A volte, l’osservanza della pubblicità è sufficiente a rendere l’atto efficace e opponibile
verso chiunque ma non strettamente necessaria in vista di quel risultato, in mancanza
di pubblicità l’atto può risultare opponibile verso il terzo solo se si dimostra che il terzo
conosceva l’atto pur non essendo pubblico es. registro delle imprese
Altre volte, l’osservanza della pubblicità è necessaria per l’efficacia dell’atto (non è
sostituibile neppure provando che l’atto, pur non essendo pubblico, era in realtà
conosciuto dal terzo) es. registri immobiliari
è necessaria per l’esistenza dell’atto o della situazione giuridic
La pubblicità costitutiva a: in
mancanza della pubblicità costitutiva, l’atto è come se giuridicamente non esistesse e non
producesse nessun effetto nei confronti di nessuno es. ipoteca
14
L’APPARENZA
le conseguenze giuridiche della conoscenza o ignoranza di un soggetto rispetto a
riguarda
determinati fatti/ atti/ situazioni.
Normalmente se uno ha una conoscenza falsa e commette un errore, ne subisce le
conseguenze. Ma non sempre è così a due condizioni:
Che egli sia davvero soggettivamente in errorepensi davvero che le cose stiano in
o modo diverso da come realmente stanno (buona fede)
Che l’errore dipenda da un’apparenza cioè dall’esistenza di elementi tali da indurlo a
o commettere quell’errore
che tutelano l’affidamento: soggetti che si fidano e agiscono in buona fede.
norme
Il principio di apparenza ha un limite relativo alla pubblicità: non può darsi valore alla falsa
apparenza contrariata alla situazione reale, quando la situazione reale risulta conoscibile in
base a mezzi di pubblicità.
CAPITOLO 7: L’attuazione dei diritti: tutela giurisdizionale e prove
ESISTENZA DE IDIRITTI E ATTUAZIONE DEI DIRITTI
Norme sostanziali norme sull’attribuzione dei diritti
Principio del divieto di autotutela privata dei dirittigiustificato da un’esigenza di
mantenimento della pace e dell’ordine sociale. Vi corrisponde il principio della tutela
giurisdizionale dei diritti: chi ha un diritto e vuole attuarlo, deve rivolgersi allo Stato.
DIRITTI E RIMEDI
L’ordinamento giuridico predispone rimedi: cioè mezzi che servono per l’effettiva attuazione
dei diritti soggettivi. Senza i rimedi, i diritti rischierebbero di restare inattuati.
In senso ampio, il <<rimedio>> include meccanismi previsti dalle norme sostanziali per il
caso di violazione di un diritto. il rimedio è l’attribuzione di un nuovo diritto (risarcimento/
licenziamento) al titolare del diritto violato
In senso più ristrettorimedi giurisdizionali: regolati da norme che si definiscono norme
processuali
IL SESTO LIBRO DEL CODICE CIVILE
”della tutela dei diritti”. Principali materie trattate:
Principi generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti e prove
Garanzia dei crediti
Prescrizione e decadenza
Trascrizione e pubblicità
LA GIURISDIZIONE E IL PROCESSO CIVILE
I giudici devono operare in modo coerente alle norme che regolano le attività che i giudici e i
litiganti devono/possono svolgere, affinchè si giunga alla soluzione della lite. Processo=
insieme di queste attività, giuridicamente regolate, diritto processuale insieme delle norme
giuridiche che lo riguardano
Giurisdizione civile= attività giurisdizionale dedicata a risolvere le liti su situazioni e rapporti
regolati dal diritto privato (principalmente liti tra privati, casi di liti tra privati e pubblica
amministrazione quando il privato faccia valere un suo diritto soggettivo).
Giurisdizione penale= accerta se una persona abbia commesso un fatto previsto dalla legge
penale come reato.
Giurisdizione amministrativa= liti fra privati e la pubblica amministrazione.
Le liti civili possono essere decise anche fuori dall’ordinaria giurisdizione civile dei
giudiciarbitrati che conclude con una decisione chiamata lodo.
L’AZIONE
Nella giurisdizione civile vale il principio che un processo si apre solo se l’interessato prende
l’iniziativa, esercitando l’azione. L’azione si esercita presentando al giudice una domanda,
ovvero chiedendogli di emanare un provvedimento, idoneo a realizzare l’interesse di chi
agisce.
L’interesse ad agire è il presupposto dell’azione di chi la es