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LA POSIZIONE DELLE PARTI RISPETTO ALLA PRESCRIZIONE

Inderogabilità della disciplina legale della prescrizione per cui:

modifica dei termini

Non è ammessa la di durata della prescrizione (anche se c’è un

o accordo) la rinuncia alla prescrizione

Non è ammessa (fatta dalla parte passiva quando la

o prescrizione non è ancora maturata)

Una volta che la prescrizione è compiuta:

È ammessa la rinuncia successiva alla prescrizione già compiuta (la rinuncia può ricavarsi

anche implicitamente)

Se, dopo la prescrizione, il debitore paga spontaneamente, non può poi pentirsi e chiedere

la restituzione

Se la parte passiva vuole avvantaggiarsi della prescrizione compiuta, deve prendere

l’iniziativa di farla valere la prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice

LA PRESCRIZIONE PRESUNTA

A differenza della prescrizione estintiva, la prescrizione presuntiva non determina

l’estinzione del diritto, ma ha l’effetto meno radicale di creare una presunzione di estinzione.

Determinati crediti (es. per i soggiorni negli alberghi) vengono di regola pagati subito dopo la

prestazione. Trascorso un periodo di tempo breve (1-3 anni) senza che il creditore chieda il

pagamento, si presume che il debito sia stato regolarmente pagato.

Se in realtà non è stato pagato, il creditore conserva il diritto di credito anche dopo che sia

maturata la prescrizione presuntiva. La legge limita i mezzi di prova a disposizione del

creditore, stabilendo che egli ha solo 2 vie per dimostrare di non essere stato pagato: 1

contare sulla spontanea confessione giudiziale del debitore, 2 deferire giuramento al debito

stesso. È escluso il ricorso a mezzi di prova più comuni come la prova testimoniale.

LA DECADENZA a causa del decorso del tempo e

In comune con la prescrizione: perdita di un diritto

dell’inerzia del titolare.

Differenza con la prescrizione: per la ragione giustificativa e per le modalità della disciplina.

Ragione giustificativaesigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici. L’unico

modo per evitare la decadenza è esercitare il diritto secondo il suo contenuto tipico (2966).

Differenze di disciplina fra la prescrizione e la decadenza:

nella decadenza non ha senso parlare di interruzione: o il diritto viene esercitato entro il

termine (e la decadenza non opera più) o non viene esercitato (e allora il titolare ne decade).

Alla decadenza on si applicano nemmeno le cause di sospensione (salvo casi previsti dalla

legge). 13

La disciplina della decadenza può variare a seconda del tipo di diritti implicati:

Se la decadenza riguarda diritti indisponibili: la disciplina della decadenza è inderogabile

 Se la decadenza riguarda diritti disponibili (es. compratore di una cosa difettosa):

 l’interesse in gioco è individuale e la disciplina della decadenza segue regole diverse:

La decadenza può essere impedita anche dal riconoscimento del diritto, ad opera della

o parte passiva, contro cui il diritto deve farsi valere

Le parti possono modificarne la disciplina

o Il giudice non la può rilevare d’ufficio

o

Nel campo dei diritti disponibilile parti possono fissare termini di decadenza non previsti

dalla legge (decadenza convenzionale), limite: non devono rendere eccessivamente difficile

l’esercizio del diritto

LA CIRCOLAZIONE GIURIDICA E LA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO

Circolazione giuridica= fenomeno per cui i diritti, anziché rimanere fermi in capo ai titolari,

si trasferiscono continuamente ad altre persone, che li acquistano. Riflette l’andamento dei

sistemi economici, per questo gli ordinamenti moderni si preoccupano di avere norme capaci

di garantire che la circolazione giuridica si sviluppi con il massimo di dinamismo. esigenza

di garantire la sicurezza degli acquisti sicurezza non c’è dinamismo

senza

Principio fondamentaletutela dell’affidamento: proteggere la sicurezza degli acquisti

richiede di proteggere l’affidamento di chi acquista (affidamento che l’acquirente fa

sull’efficacia e sulla stabilità dell’acquisto)

LA PUBBLICITA’: FUNZIONE E TIPI

È utile che determinati fatti, i quali hanno conseguenze giuridiche rilevanti, sono conosciuti da

chi vi è interessato. (es. sapere se un ragazzo è minorenne o no).

Questa esigenza viene soddisfatta da mezzi di pubblicitàrendono determinati fatti

facilmente conoscibili da chiunque.

La legge stabilisce che determinati atti/fatti devono essere resi pubblici, stabilisce il modo in

cui devono esserlo e le conseguenze che derivano dal mancato rispetto di tali regole. I più

importanti mezzi di pubblicità hanno natura formale e documentale, altre volte si realizzano in

modo fattuale (es. pegno).

Nell’ambito dei mezzi pubblicitari di tipo formale-documentale, c’è una distinzione correlata ai

destinatari della pubblicità. I mezzi di pubblicità più importanti sono destinati alla generalità

dei soggetti resi pubblici mediante registri pubblici.

atti

A seconda degli effetti giuridici che conseguono all’osservanza o mancata osservanza delle

regole sulla pubblicità, si distinguono 3 tipi di pubblicità: pubblicità notizia, dichiarativa e

costitutiva.

PUBBLICITA’ NOTIZIA, PUBBLICITA’ DICHIARATIVA E PUBBLICITA’ COSTITUTIVA

Si ha pubblicità notizia quando la legge impone formalità pubblicitarie per determinati

non impedisce all’atto/fatto di esistere e produrre

atti/fatti, ma la mancanza della pubblicità

regolarmente i suoi effetti. Es. pubblicazioni matrimoniali.

Anche la mancanza di pubblicità dichiarativa non impedisce l’esistenza dell’atto: l’atto

diminuzione dei suoi effetti.

esiste ed è valido, ma subisce una effetti dell’atto

determinati

non si producono nei confronti dei terzi (non sono opponibili a terzi). La pubblicità dichiarativa

serve a fare sì che l’atto sia opponibile a chiunque, o sia efficace verso

È possibile una distinzione fondata sulla diversa rilevanza che può avere l’effettiva

conoscenza dell’atto stesso da parte dei terzi:

A volte, l’osservanza della pubblicità è sufficiente a rendere l’atto efficace e opponibile

 verso chiunque ma non strettamente necessaria in vista di quel risultato, in mancanza

di pubblicità l’atto può risultare opponibile verso il terzo solo se si dimostra che il terzo

conosceva l’atto pur non essendo pubblico es. registro delle imprese

Altre volte, l’osservanza della pubblicità è necessaria per l’efficacia dell’atto (non è

 sostituibile neppure provando che l’atto, pur non essendo pubblico, era in realtà

conosciuto dal terzo) es. registri immobiliari

è necessaria per l’esistenza dell’atto o della situazione giuridic

La pubblicità costitutiva a: in

mancanza della pubblicità costitutiva, l’atto è come se giuridicamente non esistesse e non

producesse nessun effetto nei confronti di nessuno es. ipoteca

14

L’APPARENZA

le conseguenze giuridiche della conoscenza o ignoranza di un soggetto rispetto a

riguarda

determinati fatti/ atti/ situazioni.

Normalmente se uno ha una conoscenza falsa e commette un errore, ne subisce le

conseguenze. Ma non sempre è così a due condizioni:

Che egli sia davvero soggettivamente in errorepensi davvero che le cose stiano in

o modo diverso da come realmente stanno (buona fede)

Che l’errore dipenda da un’apparenza cioè dall’esistenza di elementi tali da indurlo a

o commettere quell’errore

che tutelano l’affidamento: soggetti che si fidano e agiscono in buona fede.

norme

Il principio di apparenza ha un limite relativo alla pubblicità: non può darsi valore alla falsa

apparenza contrariata alla situazione reale, quando la situazione reale risulta conoscibile in

base a mezzi di pubblicità.

CAPITOLO 7: L’attuazione dei diritti: tutela giurisdizionale e prove

ESISTENZA DE IDIRITTI E ATTUAZIONE DEI DIRITTI

Norme sostanziali norme sull’attribuzione dei diritti

Principio del divieto di autotutela privata dei dirittigiustificato da un’esigenza di

mantenimento della pace e dell’ordine sociale. Vi corrisponde il principio della tutela

giurisdizionale dei diritti: chi ha un diritto e vuole attuarlo, deve rivolgersi allo Stato.

DIRITTI E RIMEDI

L’ordinamento giuridico predispone rimedi: cioè mezzi che servono per l’effettiva attuazione

dei diritti soggettivi. Senza i rimedi, i diritti rischierebbero di restare inattuati.

In senso ampio, il <<rimedio>> include meccanismi previsti dalle norme sostanziali per il

caso di violazione di un diritto. il rimedio è l’attribuzione di un nuovo diritto (risarcimento/

licenziamento) al titolare del diritto violato

In senso più ristrettorimedi giurisdizionali: regolati da norme che si definiscono norme

processuali

IL SESTO LIBRO DEL CODICE CIVILE

”della tutela dei diritti”. Principali materie trattate:

Principi generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti e prove

 Garanzia dei crediti

 Prescrizione e decadenza

 Trascrizione e pubblicità

LA GIURISDIZIONE E IL PROCESSO CIVILE

I giudici devono operare in modo coerente alle norme che regolano le attività che i giudici e i

litiganti devono/possono svolgere, affinchè si giunga alla soluzione della lite. Processo=

insieme di queste attività, giuridicamente regolate, diritto processuale insieme delle norme

giuridiche che lo riguardano

Giurisdizione civile= attività giurisdizionale dedicata a risolvere le liti su situazioni e rapporti

regolati dal diritto privato (principalmente liti tra privati, casi di liti tra privati e pubblica

amministrazione quando il privato faccia valere un suo diritto soggettivo).

Giurisdizione penale= accerta se una persona abbia commesso un fatto previsto dalla legge

penale come reato.

Giurisdizione amministrativa= liti fra privati e la pubblica amministrazione.

Le liti civili possono essere decise anche fuori dall’ordinaria giurisdizione civile dei

giudiciarbitrati che conclude con una decisione chiamata lodo.

L’AZIONE

Nella giurisdizione civile vale il principio che un processo si apre solo se l’interessato prende

l’iniziativa, esercitando l’azione. L’azione si esercita presentando al giudice una domanda,

ovvero chiedendogli di emanare un provvedimento, idoneo a realizzare l’interesse di chi

agisce.

L’interesse ad agire è il presupposto dell’azione di chi la es

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pinarr99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Camardi Carmela.