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CONTRATTI PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

La transazione

E’ un particolare tipo di contratto che svolge la funzione di porre fine a una lite già incominciata fra le parti o di

prevenire una lite che può sorgere tra loro, tramite reciproche concessioni. E’ necessario quindi che le parti sostengano

un reciproco sacrificio per appianare la controversia. Non può transigere un minore e i genitori che devono chiedere

l’autorizzazione a del giudice tutelare. E’ nulla una transazione che abbia ad oggetto diritti indisponibili (relativi allo

stato delle persone, diritti tutelati da norme inderogabili – lavoratore) o che riguardi un contratto illecito. La

transazione richiede la forma scritta se riguarda diritti reali su beni immobili o se deve essere usata come prova in

giudizio. Chiusa la transazione le parti non possono riaprire la controversia davanti al giudice, ma può essere annullata

per errori di fatto sulla questione come la nullità del titolo a cui si riferisce, la falsità di documenti, l’esistenza di una

sentenza passata, l’esistenza di documenti scoperti a posteriori ecc..

Compromesso

Accordo con cui le parti di una controversia si obbligano a far decidere da arbitri la lite tra loro insorta. Deve

riguardare diritti disponibili e controversie già insorte (anche se nei contratti può essere inserita la clausola

compromissoria che riguarda le eventuali controversie che potrebbero sorgere).

ATTI E FATTI DIVERSI DAL CONTRATTO

Promesse unilaterali

La promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge. Promessa di pagamento e

ricognizione del debito sono due dichiarazioni unilaterali, fonti di obbligazioni (anche se l’obbligazione in realtà

preesisteva) con cui il dichiarante promette di pagare o si riconosce debitore di una determinata somma. La

dichiarazione ha la funzione di dispensare il creditore dall’onere di provare il diritto di credito.

La promessa al pubblico è una fonte di obbligazione ed è una dichiarazione unilaterale rivolta al pubblico con cui

una persona promette una prestazione a favore di chi si trova in una determinata situazione o compia una certa azione

(ricompensa per chi dà notizie di uno scomparso, bando per il premio letterario ecc..) La promessa è vincolante non

appena è resa pubblica (giornali, annunci, manifesti ecc..). E’ possibile una revoca per giusta causa (che deve essere

resa pubblica nella stessa modalità della promessa), ma non se situazione o azione previste si sono verificate.

Gestione di affari

L’art. 2028 prevede che una persona, senza esservi obbligata, assuma la gestione di un affare altrui, e dispone che

questa persona sia tenuta a continuare a condurre a termine la gestione finchè l’interessato non sia in grado di

provvedervi da se stesso. Un requisito è quindi l’impossibilità dell’interessato a provvedere (lontananza, malattia,

incapacità temporanea di intendere o di volere), oltre al fatto che la gestione deve utilmente iniziare e non contro il

divieto dell’interessato. Il gestore è praticamente soggetto alle obbligazioni del mandato, con attenuazione della

responsabilità per danni, in considerazione alle circostanze che lo hanno indotto a ingerirsi (2030). L’interessato dovrà

rimborsare le spese necessarie o utili.

Pagamento dell’indebito

Ogni spostamento di ricchezza deve essere giustificato, la giusta causa dell’attribuzione patrimoniale. Se questa

manca si ha arricchimento a spese altrui, che il diritto non ammette. Pagamento dell’indebito si riferisce

genericamente a quei casi in cui viene eseguita una prestazione non dovuta. L’art. 2033 e ss. Distinguono:

- indebito oggettivo: eseguo un pagamento non dovuto da nessuno

- indebito oggettivo: eseguo un pagamento dovuto da altri

Si ha indebito oggettivo se avviene un pagamento a favore di chi non ha il diritto di riceverlo (pago un debito già

estinto, o derivante da un contratto nullo, pago Tizio quando il creditore è Caio – se Tizio è creditore apparente dovrà

restituire i soldi a Caio) Si ha indebito soggettivo se si paga per errore un debito altrui. Se l’errore è inescusabile

prevale la tutela dell’affidamento del creditore e il debito si ritiene estinto. Il creditore non deve restituire e chi ha

pagato subentra nei diritti del creditore. In entrambi i casi nasce per il percepente l’obbligo di restituzione

dell’equivalente che ha ricevuto o la stessa cosa che ha ricevuto se determinata.

La restituzione non è prevista nei seguenti casi:

- quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali, salvo che la

prestazione sia stata eseguita da un incapace ( obbligazioni naturali)

- tutte le prestazioni avvenute all’interno di una famiglia di fatto

- prestazione contraria al buon costume ( come pagare un funzionario comunale per far passare avanti la mia pratica

Arricchimento ingiustificato

Se una persona, senza una causa che lo giustifichi, si arricchisce a spese di un’altra, è tenuta a indennizzare chi si è

impoverito, nei limiti dell’arricchimento. Arricchimento e impoverimento devono essere correlati affinché nasca

l’obbligazione, che ha ad oggetto un indennizzo e non un risarcimento, poiché la fattispecie non costituisce un illecito

(fidanzato in previsione del matrimonio compie lavori a sue spese sulla casa di proprietà della fidanzata. Se si rompe il

fidanzamento può chiedere un indennizzo pari alla minor somma tra le spese e l’aumento di valore dell’immobile).

FATTI ILLECITI E RESPONSABILITA’

Problemi e funzioni della responsabilità civile

I problemi maggiori in tema di responsabilità civile sono:

• determinazione del danno risarcibile, danno ingiusto

• criteri di imputazione dell’illecito, responsabilità oggettiva e soggettiva

• causalità e valutazione del danno

La funzione principale del risarcimento del danno è quella riparatoria che via via è andata a prevalere su quella

sanzionatoria. La responsabilità civile, se ben organizzata, può inoltre avere una funzione preventiva, di dissuasione

dai comportamenti nocivi.

Le fonti di responsabilità

La fonte primaria di responsabilità è l’illecito civile, ovvero un atto o fatto lesivo di un interesse protetto da una norma

giuridica, e dal quale derivi un pregiudizio per il soggetto leso. Si distinguono due fattispecie fondamentali di illecito:

1) inadempimento dell’obbligazione

2) il fatto illecito, e cioè qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Tradizionalmente le due fattispecie si distinguono come illecito contrattuale e illecito extracontrattuale. Da

considerare anche l’illecito precontrattuale, ovvero la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede

nelle trattative contrattuali.

La regola dell’art. 2043

E’ risarcibile il danno che sia ingiusto e legato al fato commesso da un nesso di causalità. La responsabilità del danno

è accollata a chi ha commesso il fato con dolo (consapevolezza e volontà) o con colpa (negligenza), a condizione che

fosse capace di intendere e di volere. I tradizionali elementi dell’illecito sono:

- danno ingiusto e nesso di causalità (elementi oggettivi)

- imputabilità e colpevolezza (elementi soggettivi)

Gli elementi oggettivi dell’illecito: il danno ingiusto e il nesso causale

La definizione che si può dare di danno ingiusto – lesione di un interesse protetto dalla legge – non è che un sintetico

rinvio alle concretizzazioni della giurisprudenza. Non solo la violazione di diritti soggettivi assoluti (protetti nei

confronti della generalità) porta ad un danno ingiusto. Anche la violazione dei diritti relativi, come il credito, può

portare ad un danno ingiusto (oltre alla disciplina dell’inadempimento). Si ha danno ingiusto in situazioni

extracontrattuali (o aquiliane) come:

- la lesione di un interesse legittimo nei rapporti tra privati (violazione dei limiti di edificabilità ecc…)

- la lesione di interessi diffusi, come un danno ambientale (abuso edilizio)

- la lesione delle c.d. aspettative legittime dove il danno non consiste nella perdita di una prestazione dovuta, ma di

una prestazione a cui il soggetto potesse legittimamente confidare (mancanza di sovvenzioni da parte dei genitori)

- la lesione del possesso (richiesta danni del possessore derivanti da immissioni)

In tutti i casi occorre un confronto tra i due interessi, cioè del danneggiante e del danneggiato, poiché risultano

entrambi protetti. E’ il caso della legittima difesa (comportamento lesivo tenuto per difendere sé o altri da

un’aggressione obbiettivamente ingiusta) la cui reazione deve essere proporzionata all’offesa, o dello stato di

necessità. In quest’ultimo caso il comportamento lesivo ha lo scopo di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un

danno grave alla persona, non determinato dall’altrui aggressione (rubare una macchina per portare un ferito

all’ospedale). E’ necessario un nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno cagionato. Nel caso in cui il danno sia

procurato da più soggetti (concausalità) siamo in una situazione di solidarietà del debito: il danneggiato può chiedere

l’intero risarcimento a uno dei danneggianti, saranno poi loro a ridistribuire le responsabilità .

Gli elementi soggettivi: imputabilità

Per poter addossare delle responsabilità all’autore di un danno ingiusto sono necessari dei requisiti minimi di

coscienza e volontà, tali per cui è possibile imputare al soggetto le conseguenze delle sue azioni (imputabilità del

soggetto). Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso l’incapace di intendere o di volere, salvo che l’incapacità

non derivi sa sua colpa. La legge prevede la responsabilità indiretta di chi è tenuto a sorvegliare l’incapace. Se il

danneggiato non riesce ad ottenere il risarcimento (il responsabile non può pagare o nessuno era tenuto a sorveglianza)

può almeno richiedere un’equa indennità.

Responsabilità oggettiva

Responsabilità oggettiva: la colpa in varia misura è irrilevante; ci sono altri criteri di imputazione della responsabilità

oltre al comportamento doloso o colposo: ad esempio si collega alla potestà la responsabilità per i danni provocati da

minori o interdetti; chi trae vantaggio da un’attività ne sostiene i rischi; si accollano i danni derivanti dalle cose ai

proprietari ecc…

La responsabilità per fatto altrui

Il danneggiato può chiedere risarcimento per i danni derivanti da un fatto illecito non solo all&rsquo

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Publisher
A.A. 2017-2018
30 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 95_Sara di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Gaudino Luigi.