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La comunione

Norme sulla comunione regolano situazioni in cui la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone. Comunione = con-titolarità di un diritto reale o di un diritto di credito o di diritti di beni immateriali.

Tipi di comunione

  • Volontaria
  • Incidentale: si attua indipendentemente dalla volontà delle parti (tra gli eredi)
  • Forzosa: imposta dalla legge (comunione del muro, nel condominio delle parti comuni)
  • Legale fra coniugi: beni acquistati dopo il matrimonio

Tutti i partecipanti possono servirsi della cosa allo stesso modo e non devono alterarne la destinazione. Il singolo partecipante può disporre della sua quota e chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione. Non si può chiedere lo scioglimento quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero la loro utilità. Per poter disporre sulla cosa comune è necessario il consenso di tutti i partecipanti all’unanimità. Per l’amministrazione del bene comune prevale invece il principio della maggioranza: per l’ordinaria amministrazione a maggioranza semplice calcolata in base al valore delle quote, per la straordinaria amministrazione con la maggioranza dei due terzi.

Il condominio degli edifici

Condominio: particolare forma di proprietà degli edifici, comunione forzosa delle parti comuni.

  • Parti comuni = parti edificio necessarie all’uso comune: scale, ascensore, impianti, muri maestri, suolo, ecc.

La quota di parte comune può essere ceduta solo insieme alla proprietà esclusiva del piano o della porzione di piano.

L’amministrazione è regolata da:

  • Atti di ordinaria amministrazione: voto, vince la maggioranza (almeno la metà)
  • Atti di straordinaria amministrazione: due terzi dei condomini per la validità dell’assemblea e la maggioranza per l’approvazione degli atti
  • Innovazioni: due terzi dei condomini per la validità dell’assemblea e una maggioranza qualificata (oltre la metà dei condomini, ma i due terzi del valore) per l’approvazione degli atti. Se i condomini sono più di 4 si deve nominare un amministratore; se sono più di 10 si deve formare un regolamento.

La multiproprietà

Immobile venduto con atti separati ad una pluralità di acquirenti.

Contratto: ciascun acquirente ha il diritto di usare esclusivamente l’unità prescelta per un determinato periodo.

  • Multiproprietà azionaria: l’immobile è di proprietà di una S.p.A. e il multiproprietario acquista solo la posizione di socio azionista nella società.
  • Multiproprietà alberghiera: godimento turnario del bene (stanza, cottage, ecc.) assicurato con la cooperazione di un gestore cui l’acquirente si lega con un contratto misto.

Nozione di possesso

Possesso: potere sulla cosa, si manifesta in un’attività che corrisponde all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, la comunione, la servitù); indica il controllo che il possessore ha sulla cosa.

I requisiti del possesso

Per aver possesso di una cosa ci devono essere due elementi:

  • Elemento materiale: avere la disponibilità materiale della cosa
  • Elemento psicologico: intenzione di tenere la cosa quale titolare del diritto

La mancanza dell’elemento psicologico dà luogo alla detenzione (semplice disponibilità materiale della cosa).

Possesso riferito all’elemento psicologico: possesso di buona fede, quando il possessore ignora senza colpa grave di ledere il diritto altrui e possesso di mala fede quando il possessore sa di ledere l’altrui diritto oppure ignora per colpa grave. La buona fede del possesso viene presunta dalla legge, il possessore è sempre considerato in buona fede. Starà a chi vi ha interesse l’onere di dimostrare la mala fede.

L'acquisto del possesso

Il possesso si acquista in modo originario per apprensione (impossessamento d’iniziativa di chi diviene possessore) e in modo traslativo per consegna, che può essere anche simbolica (consegna delle chiavi, ecc.). Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore; il possesso remoto fa presumere il possesso intermedio; in base ad un titolo (compravendita) si presume il possesso dalla data del titolo.

Gli effetti sostanziali del possesso

Persona a cui è alienato un bene mobile non registrato diventa proprietaria anche se l’alienante non era proprietario della cosa, purché vi sia stato acquisto del possesso in buona fede. La regola non si applica alle universalità e ai beni mobili registrati. Effetto del possesso prolungato nel tempo è l’usucapione, che vede premiata l’attiva utilizzazione delle cose facendo poi coincidere una situazione di diritto con una situazione di fatto consolidata nel tempo. È sufficiente che il possesso sia pacifico e pubblico (non acquistato in modo violento o clandestino); deve essere continuato e non deve essere stato interrotto dal proprietario o da terzi che ne abbiano privato il possesso per oltre un anno. Tutti i diritti reali a titolo di cui si può esercitare il possesso possono essere acquistati per usucapione. L’usucapione è di 20 anni sia per gli immobili, sia per l’universalità di mobili, sia per i beni mobili. Il termine si riduce a 10 anni per i beni mobili se c’è buona fede, la trascrizione dell’atto e un titolo idoneo a trasferire la proprietà. Con gli stessi requisiti si riduce a 3 anni per i beni mobili registrati. Termini più brevi valgono per la piccola proprietà rurale. Il decorso del termine può essere sospeso o interrotto per le stesse cause che valgono per la prescrizione.

Tutela della proprietà e del possesso

Ha diritto di esercitarla chiunque si pretenda proprietario, e non sia in possesso del bene.

Azioni a difesa della proprietà

  • Rivendicazione: si chiede la consegna o la restituzione del possesso che il proprietario ha perduto o non ha mai avuto. L’azione si rivolge contro chiunque tiene presso di sé la cosa. Chi agisce in rivendicazione deve dare prova di essere proprietario.
  • Prova della proprietà: risalire a tutti i passaggi di proprietà fino ad un titolo d’acquisto a titolo originario; se il proprietario ha interesse solo alla restituzione della cosa e non anche all’accertamento del suo diritto di proprietà, può ricorrere ad azioni dove non è richiesta la prova della proprietà: azioni possessorie o azione che deriva da un contratto per il quale egli abbia diritto alla restituzione (compravendita, comodato..). Come il diritto di proprietà, neanche l’azione di rivendicazione è prescrittibile.
  • Azione negatoria: diretta a far dichiarare l’inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa, quando il proprietario ha motivo di temerne pregiudizio.

Azione di regolamento dei confini

Si può chiedere che un confine sia stabilito giudizialmente nel caso questo sia incerto o contestato. L’azione spetta ad entrambi i proprietari e quindi i ruoli di attore e convenuto sono intercambiabili: per questo non valgono le regole sull’onere della prova. Se le prove fornite non sono sufficienti a fare chiarezza il giudice può decidere in base alle mappe catastali.

Apposizione di termini

Se le parti non si accordano per mettere i segni di delimitazione dei fondi (i confini sono quindi definiti), i proprietari possono richiedere che i termini siano collocati a spese comuni.

Azioni a difesa dei diritti limitati

Il titolare di una servitù può:

  • Far riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio (confessoria)
  • Far cessare le turbative e gli impedimenti
  • Chiedere la rimessione in pristino, cioè che sia ricostituito lo stato di cose preesistente alle turbative
  • Il risarcimento dei danni

Per gli altri diritti su cosa altrui si applica, per analogia, la norma relativa all’azione confessoria (= immagine speculare dell’azione negatoria, dove il proprietario vuole far dichiarare l’inesistenza di un diritto limitato, mentre in questo caso è il titolare di un diritto reale su cosa altrui a farne dichiarare l’esistenza).

Azioni possessorie

Si distinguono due gradi diversi di protezione del possesso:

  • Qualunque possessore (in buona o mala fede) è protetto contro lo spoglio: privazione violenta o clandestina del possesso; egli può chiedere al giudice, entro un anno dallo spoglio, di essere reintegrato nel possesso (reintegrazione). Se un ladro è entrato in possesso di una cosa mediante un furto, e il proprietario tollera la situazione per un anno, perde la possibilità di agire in reintegrazione; se decidesse di rubare a sua volta la cosa, il ladro a questo punto potrebbe agire chiedendo la reintegrazione perché ha subito lo spoglio. Nella situazione possessoria ha ragione il ladro, il proprietario dovrà fare un’azione petitoria per rivendicare la proprietà della cosa.
  • Azione di manutenzione: protegge il possessore dalle molestie e dalla privazione del possesso non violenta né clandestina (una persona a cui si è concesso gratuitamente l’uso di un appartamento e non se ne vuole andare). L’azione può essere esperita solo entro un anno dalla turbativa e il possesso deve avere i requisiti già visti per l’usucapione.

Azioni di nunciazione

Azioni che spettano sia al possessore che al proprietario, o titolare di altro diritto reale:

  • Denunzia di nuova opera: temere che una nuova opera (costruzione, scavo..) intrapresa sul fondo altrui, possa derivare come diretta conseguenza un danno alla propria cosa. L’opera non deve essere terminata.
  • Denunzia di danno temuto: pericolo di un danno grave e prossimo, derivante da uno stato di cose già esistente, cioè da un edificio, albero o altra cosa siti nel fondo altrui.

L'obbligazione

Il rapporto obbligatorio e le sue fonti

  • Obbligazione: rapporto tra un debitore ed un creditore; il primo obbligato verso il secondo a dare o fare o non fare qualcosa: in sintesi ad una prestazione suscettibile di valutazione economica.
  • Fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico (testamento, matrimonio, filiazione, provvedimenti del giudice).

Tutte le obbligazioni nascono da un titolo, cioè da un fatto o da un atto a ciò idoneo secondo la legge.

La prestazione

Prestazione che forma oggetto dell’obbligazione, deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Prestazione: obbligazioni di dare, di fare e di non fare.

  • Obbligazione di dare: il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica, il dare non va inteso solo in senso materiale, ma anche come trasferimento della proprietà.
  • Obbligazione di fare: il debitore è tenuto a svolgere un’attività che soddisfa un interesse del creditore. La stessa obbligazione di dare comprende un obbligazione di fare, cioè di custodire la cosa.
  • Obbligazioni di non fare: richiedono al debitore un’omissione, astenersi da un’attività = divieto.

La prestazione dev’essere suscettibile di valutazione economica, dev’essere possibile determinarne un corrispondente valore in denaro. La prestazione dev’essere caratterizzata da un indice di patrimonialità, anche se l’interesse da soddisfare può essere non patrimoniale.

Rapporto tra debitore e creditore

Il nostro sistema tende a tutelare il creditore perché un sistema dove il credito è sicuro permette una miglior circolazione delle ricchezze. Debitore e creditore hanno dovere di correttezza: il debitore deve usare una media diligenza nell’adempiere l’obbligazione; il creditore deve collaborare col debitore perché questi possa adempiere e usare ordinaria diligenza in caso di adempimento.

Correttezza e buona fede

I rapporti di obbligazione sono governati da una regola fondamentale: dovere di correttezza, strettamente collegato alla condotta di buona fede. Si distingue la buona fede soggettiva dalla buona fede oggettiva e consiste in un’ignoranza incolpevole, non dipendente da negligenza o leggerezza. Tutte le norme che fanno riferimento alla buona fede intendono un modello di persona onesta e leale.

  • Buona fede oggettiva – dovere di comportamento
  • Buona fede soggettiva – situazione psicologica

Obbligo e responsabilità

Assumendo un’obbligazione il debitore espone i suoi beni all’azione dei creditori e stabilisce così un generico vincolo sul suo patrimonio: e questo aspetto è così essenziale che, secondo un certo modo di vedere, l’obbligazione comprende due elementi, e cioè obbligo e responsabilità.

Adempimento e inadempimento

L'inadempimento

  • Adempimento: esatta esecuzione della prestazione dovuta, l’esatto adempimento richiede la produzione del risultato.
  • Inadempiente: debitore che non esegue esattamente la prestazione.

Nell’adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia: persona di buon senso, che non fa le cose male, ma che non è nemmeno votata alla perfezione. Negligenza ed imperizia costituiscono colpa del debitore.

  • Obbligazione di risultato: il creditore ha la pretesa dell’effettivo risultato della prestazione e può non dare importanza all’impegno del debitore.
  • Obbligazioni di diligenza o di mezzi: il creditore dà importanza all’impegno del debitore.

Modalità dell’adempimento

Se il debitore offre un adempimento parziale il creditore può rifiutarlo, anche se la prestazione è divisibile a meno che la legge o gli usi dispongano diversamente.

Luogo dell’adempimento, dice di guardare nell’ordine a:

  • Accordo tra le parti
  • Usi
  • Natura della prestazione
  • Altre circostanze dell’adempimento

Infine si può far ricorso a tre regole suppletive:

  • Consegna di cosa determinata: va fatta nel luogo in cui era la cosa quando è sorta l’obbligazione
  • Pagamento somma di denaro: al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza
  • Altre prestazioni: al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza

I debiti che devono essere pagati al domicilio del creditore si dicono portabili, quelli che devono essere pagati al domicilio del debitore si dicono chiedibili. In caso non si stabilisca un termine il debito deve essere pagato immediatamente. Se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie, il creditore può esigere immediatamente la prestazione, anche se il termine era fissato in tempi futuri.

Se un debitore ha più di un debito della stessa specie con lo stesso creditore, la legge dà al debitore la facoltà di dichiarare quale debito intende soddisfare al momento della prestazione, di imputare cioè il pagamento all’una o all’altra prestazione. Se il debitore non dichiara quale debito vuole estinguere si segue il seguente ordine:

  • Debito scaduto
  • Tra i debiti scaduti quello meno garantito
  • A parità di garanzie il più oneroso per il debitore
  • Il più vecchio

Il debitore non si libera dell’obbligazione con una prestazione diversa da quella dovuta, nemmeno se di valore uguale o maggiore. Il debitore che paga ha diritto di ricevere a sue spese una quietanza: dichiarazione del creditore con cui questo attesta l’avvenuto pagamento, e di vedere liberati i beni dalle garanzie reali date per il credito.

I soggetti dell’adempimento

Protagonisti: debitore e il creditore. Il debitore che ha eseguito la prestazione non può chiedere la restituzione di quanto pagato, a causa della propria incapacità legale o momentanea di intendere e di volere. Il creditore che riceve il pagamento deve essere capace di agire, di intendere e di volere, dev’essere in grado di accettare la prestazione (verificare che corrisponda a quella dovuta). Il creditore ha il diritto di rifiutare la prestazione nel caso questa venga eseguita da un terzo che non sia il debitore; di contro però il debitore si libera anche se paga al rappresentante del creditore o alla persona indicata dalla legge o dal creditore. Il debitore si libera anche in caso in cui paghi un creditore apparente, ma lo abbia fatto in buona fede, cioè convinto e senza colpa di aver pagato il vero creditore.

L’inadempimento

Non è detto che l’inadempienza dipenda da una condotta biasimevole del debitore. Possono accadere vari fatti, fuori dal controllo del debitore, che portano a non onorare un’obbligazione. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta deve risarcire il danno subito dal creditore se non prova che l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. La diligenza, anche se massima, non è sufficiente a liberare il debitore in caso di inadempimento. Mentre la negligenza è sufficiente a far rispondere il debitore. L’impossibilità deve essere oggettiva (non dipendente da una particolare situazione del debitore) e assoluta (tale da escludere la minima possibilità di eseguire la prestazione). Il debitore deve provare l’esistenza di una causa a lui esterna, cioè il caso fortuito o la forza maggiore. Per determinate categorie di obbligazioni la liberazione per impossibilità è esclusa. È il caso di obbligazioni che hanno per oggetto la consegna di denaro o di cose determinate solo nel genere (generiche).

Gli effetti dell’inadempimento

Conseguenze: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno; si parla di inadempimento sia in caso di ritardo, che di difetto che di mancata prestazione. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 95_Sara di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Gaudino Luigi.
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