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CONTRARRE
Si dice preliminare il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto
definitivo, di cui devono aver già determinato il contenuto essenziale. Il preliminare per essere
valido deve precisare in modo sufficiente il contenuto del contratto definitivo e deve avere la
medesima forma del contratto che sarà stipulato. Il contratto preliminare può vincolare ambedue le
parti o una sola (promessa o preliminare unilaterale). Nel caso di inadempimento della controparte,
si parla di responsabilità contrattuale poiché consegue all’inadempimento di un’obbligazione
derivante da un contratto perfetto e pienamente vincolante: si ha dunque diritto oltre che alla
prestazione anche al risarcimento del danno.
Alla proposta irrevocabile, la legge parifica l’opzione (art. 1331 c.c.), che si ha quando il vincolo
della irrevocabilità della proposta consegue non già ad un impegno assunto unilateralmente dal
proponente, ma ad un accordo stipulato tra le parti, accordo che può inerire o meno ad una più vasta
convenzione (es: ti vendo questo stabile, ma mi concedi un’opzione di riacquisto) e che può avere o
meno un corrispettivo.
L’opzione si distingue altresì dal patto di prelazione, con cui una parte si impegna a preferire il
beneficiario del patto, a parità di condizioni, qualora dovesse decidersi a stipulare un futuro
contratto. La prelazione può essere volontaria, quando venga concessa con un accordo tra privati; o
può essere legale, ossia accordata da una norma di legge, ricorrendo determinati presupposti per
finalità di interesse generale.
Capitolo 33: L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
L’interpretazione del negozio giuridico tende a determinare il significato giuridicamente rilevante
da riconoscere ad una “dichiarazione” negoziale: volta a determinare quali effetti il negozio sia
idoneo a produrre, valutandolo alla stregua dei criteri legali dettati dal legislatore in tema di
interpretazione (art. 1362-ss. c.c.). Secondo l’art. 1366 c.c. il contratto deve essere interpretato
secondo buona fede (criterio dell’affidamento), applicabile solo ai negozi inter vivos; bisogna tener
conto, non soltanto del significato delle partole usate, dà chi ha fatto dichiarazione, ma anche di
quello che può ragionevolmente dare ad esse, chi la riceve.
Capitolo 34: GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Finché il contratto non è perfezionato le parti conservano la loro libertà di addivenire o meno alla
sua stipulazione. Ma dal momento in cui l’accordo si perfeziona esse sono obbligate ad osservarlo
(“il contratto ha forza di legge tra le parti”); le parti sono però libere, con un contrario atto di
comune volontà, di sciogliere o modificare il contratto.
Il recesso unilaterale, ossia il diritto di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il
contratto è ammissibile soltanto quando specificamente attribuito dalla legge o da un apposito patto
(recesso convenzionale) e deve essere esercitato prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto.
Diversa dal recesso è la disdetta ossia il diniego di rinnovazione di un contratto di durata per il
quale sia previsto un automatico rinnovo alla scadenza.
Gli effetti del contratto, per quando riguarda le parti, corrispondono in linea di principio al
contenuto dei loro accordi (autonomia negoziale). La determinazione del significato di tali accordi
dipende dalla interpretazione della volontà delle parti.
I contratti possono essere ad effetti reali, quando determinano la trasmissione o la costituzione di un
diritto reale o di un altro diritto; o ad effetti obbligatori, quando danno luogo alla nascita di un
rapporto obbligatorio.
In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di essere risarcito dei danni subiti: ma ha l’onere di
provare il danno che assume essergli stato arrecato per effetto dell’inadempimento del debitore, e di
cui pretende risarcimento. Perciò le parti possono inserire nel contratto una clausola con cui
stabiliscono ex ante quanto il debitore dovrà pagare, a titolo di penale, ove dovesse rendersi
inadempiente. La clausola penale non va confusa con la caparra, la quale consiste nella consegna,
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da una parte all’altra, di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili. Mentre la penale è
fonte di un’obbligazione, la caparra implica l’effettiva consegna di un quantum.
L’art. 1411 c.c. ammette in via generale la figura del contratto con cui le parti attribuiscono ad un
terzo il diritto di pretendere in proprio l’adempimento di un contratto, benché stipulato da altri,
subordinandone la validità soltanto alla condizione che lo stipulante abbia un interesse, anche se
solamente morale, all’attribuzione di tale vantaggio al terzo. Figure particolare e frequenti di
contratti a favore del terzo sono costituite dal contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo,
dal contratto di trasporto di cose, dall’accollo, dalla rendita vitalizia a favore del terzo.
Si ha la cessione di un contratto (art. 1406 c.c.) allorquando una parte (cedente) di un contratto
originario, purché a prestazioni corrispettive, da ambo le parti non ancora eseguite, stipula con un
terzo (cessionario) un apposito contratto di cessione, con il quale il cedente e cessionario si
accordano per trasferire a quest’ultimo il contratto originario, ossia l’insieme di tutti i rapporti, attivi
e passivi, derivanti dal contratto ceduto. Nella cessione è indispensabile il consenso del ceduto.
Capitolo 35: GLI EFFETTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Gli elementi accidentali non sono indispensabili ai fini della validità del negozio giuridico, sono
piuttosto strumenti a disposizione delle parti per orientare gli effetti del negozio in modo da renderli
più vicini e meglio rispondenti ai loro specifici interessi. I più importanti sono:
• Condizione: avvenimento futuro e incerto, dal quale le parti fanno dipendere o la produzione
degli effetti del negozio, cui la condizione è apposta, o l’eliminazione degli effetti che il
negozio ha già prodotto (art. 1353 c.c.). Dalla definizione data risulta che la condizione può
essere di due specie: sospensiva, se da essa dipende il prodursi degli effetti del negozio;
risolutiva, se da essa dipende l’eliminazione degli effetti del negozio. Non tutti i negozi
tollerano l’apposizione della condizione: essa non può essere apposto al matrimonio, ai negozi
di diritti familiari, all’accettazione dell’eredità, alla cambiale, all’accettazione e alla girata
della cambiale. La condizione si distingue in causale se il suo avveramento dipende dal caso o
dalla volontà di terzi; potestativa se dipende dalla volontà di una delle parti; mista, se dipende
in parte dal caso o dalla volontà di terzi. La condizione è illecita quando è contraria a norme
imperative, all’ordine pubblico, al buon costume. La condizione impossibile è quella che
consiste in un avvenimento irrealizzabile, o dal punto di vista naturale o da quello giuridico. In
un negozio condizionato si debbono distinguere due momenti: la fase di pendenza della
condizione, in cui l’avvenimento non si è ancora verificato, ma può ancora verificarsi: perdura,
quindi, la situazione d’incertezza; e l’avveramento o la definitiva mancanza della condizione,
in tal caso l’incertezza è eliminata: l’avvenimento si è avverato o è certo che non si può più
verificare. La condizione si dice avverata quando si verifica l’evento dedotto. La retroattività
non è un elemento essenziale, ma costituisce un effetto naturale della condizione.
• Termine: avvenimento futuro e certo, dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine
finale) debbono prodursi gli effetti del negozio. I negozi che non ammetto apposizione di
termine sono il matrimonio, l’accettazione di eredità e la rinunzia all’eredità. Nel termine si
distinguono due momenti: pendenza (finché la data indicata non sia giunta o l’avvenimento
certo non si è verificato) e la scadenza (momento in cui l’obbligazione deve essere eseguita).
• Modo (onere modale): clausola accessoria che si oppone ad una liberalità (istituzione di erede,
legato, donazione) allo scopo di limitarla, imponendo un determinato dovere di condotta, o di
astensione, a carico del beneficiario della liberalità. Il modo si può apporre soltanto ai negozi a
titolo gratuito (istituzione di erede e legato, donazione, comodato, contratto gratuito di
rendita).
Capitolo 36: LA SIMULAZIONE
Gli art. 1414-ss c.c. sono dedicati alla figura della simulazione, si considera “simulato” un contratto
quando le parti pongono in essere l’esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla
invocare di fronte ai terzi, ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non
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sono voluti e non si devono verificare. Siamo dunque in presenza di una “finzione concordata” tra
le parti, che hanno voluto agire al fine di rappresentarla agli occhi dei terzi una determinata
situazione giuridica.
Capitolo 37: INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Il negozio giuridico è invalido quando è affetto da vizi che lo rendono inidoneo ad acquistare pieno
ed inattaccabile valore giuridico. L’invalidità può assumere due aspetti:
• Nullità: il negozio nullo è originariamente ed insanabilmente invalido ed inefficace. Le cause
di nullità del contratto, sono elencati nell’art. 1418 c.c.: nullità testuale (specifica
comminatoria di nullità di un determinato tipo di contratto o di patto contenuta in una norma di
legge); nullità strutturale (mancanza o vizio di uno degli elementi essenziali del negozio);
nullità virtuale (un atto è nullo quando è contrario a norme imperative); ed. infine, nullità di
protezione (un contratto nullo ai fini di tutela di una delle parti, come nei contratti del
consumatore).Il negozio nullo non produce alcun effetto giuridico, ma questo non significa che
non possa essere eseguito. Naturalmente, ciascuna delle parti ha diritto alla restituzione della
prestazione eseguita in attuazione di un contratto nullo, a meno che non si tratti di prestazioni
immorali. In tutto i casi, è necessario rivolgersi al giudice per far accertare e dichiarare la
nullità del negozio in questione. ’azione di nullità presenza alcune caratteristiche significative:
è imprescrittibile (art. 1422 c.c.: non è soggetto a prescrizione); è esclusa qualsiasi sanatoria
del negozio (art. 1423 c.c.: non può essere convalidato); è un’azione di mero accertamento (la
sentenza g