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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
Acquisto a titolo derivativo: il diritto di proprietà spettava già ad un precedente proprietario ed è
trasferito ad un nuovo tramite un contratto o successione. Il dante causa è chi trasferisce il diritto,
l’avente causa chi lo acquista.
Acquisto a titolo originario: il diritto di proprietà su una cosa è indipendente dal diritto di un
precedente proprietario. Accade quando non c’è un precedente proprietario della cosa o il precedente
proprietario l’ha abbandonata. Si distinguono qui occupazione, invenzione, accessione, specificazione,
unione, commistione, usucapione.
Occupazione: è il modo con cui si acquista la proprietà delle cose mobili che non appartengono a
nessuno. Sono le cose abbandonate di cui il proprietario si è liberato volontariamente e gli animali
oggetto di caccia o pesca alcune volte però visti come patrimonio indisponibile dello stato. Le cose
smarrite non sono oggetto di occupazione e vanno restituite. Se entro un anno il proprietario non le
reclama il ritrovatore ne diventa proprietario per invenzione.
Accessione: una cosa principale fa acquistare la proprietà anche delle cose ad essa accessorie. Si
distinguono: accessione di mobile a immobile, di immobile a immobile e di mobile a mobile.
Specificazione: modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi l’adopera.
Usucapione: acquisto della proprietà a titolo originario mediante il processo prolungato nel tempo. E’
irrilevante che il possesso sia avvenuto in buona o mala fede. Occorre però che il possesso avvenga
alla luce del sole.
- vent’anni per gli immobili e le universalità di mobili e se il possesso è in mala fede
- dieci anni per i mobili registrati e se manca il titolo idoneo ma c’è possesso in buona fede
Diritti reali: sono 7. Cioè proprietà, superficie, usofrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù. Sono diritti
sulla cosa, ma eccetto il diritto di proprietà essi sono diritti su cosa altrui.
Azione confessoria: azione in giudizio a difesa dei diritti reali su cosa altrui.
Superficie : il diritto di edificare e mantenere sul suolo o sottosuolo altrui una propria costruzione.
Usufrutto: comprende la facoltà di godere della cosa e utilizzarla per il proprio vantaggio e la facoltà
di fare propri i frutti della cosa. Si estingue alla morte dell’usufruttuario e non passa agli eredi. La cosa
in usufrutto va restituita nelle condizioni in cui si trovava al momento della consegna.
Uso: differisce dall’usufrutto poiché l’usuario può far propri i frutti limitatamente ai bisogni suoi e
della sua famiglia. Al proprietario spettano i frutti che eccedono.
Abitazione: ha per oggetto una casa e consente il diritto di abitarla limitatamente in base ai bisogni
della famiglia.
Enfiteusi: è il diritto reale più esteso al punto da essere considerato una forma di proprietà. E’ un
diritto perpetuo o se è previsto un termine di durata non è inferiore a vent’anni. Può essere ceduto o
trasmesso agli eredi. Ha per oggetto generalmente fondi rustici ma anche urbani. L’enfiteuta ha sul
fondo le stesse facoltà del proprietario con gli obblighi di migliorare il fondo e pagare un canone
periodico. Se l’enfiteuta non adempie queste due cariche il concedente può chiedere al giudice la
devoluzione del fondo.
Diritto di affrancazione: l’enfiteuta può acquistare la proprietà pagando al concedente la
capitalizzazione del canone annuo (canone x 15).
Servitù prediali: è una limitazione alla facoltà di godimento di un immobile detto fondo servente alla
quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile detto fondo dominante. Le servitù
possono essere:
- positive o negative: positive se il proprietario del fondo dominente permette una dirette utilizzazione
a quello del fondo servente; negative sono quelle che consistono in un obbligo di non fare del
proprietario del fondo servente
- continue e discontinue: per le prime non è necessario il fatto dell’uomo per le seconde è necessario il
comportamento attivo del titolare della servitù.
- apparenti e non apparenti: a seconda che sul fondo esistano o meno opere visibili destinate al servizio
del fondo dominante
Servitù coattive: possono essere costruite indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo
servente. Sono costruite con sentenza dell’autorità giudiziaria. Una servitù di passaggio può essere
coattivamente costruita se:
- Un fondo è intercluso, cioè non ha un’uscita sulla via pubblica
- Dal fondo alla strada pubblica c’è un accesso che non basta ai bisogni del fondo
- Dal fondo alla strada c’è già un accesso, insufficiente al transito dei veicoli
Acquedotto coattivo: è la servitù di far passare acque attraverso il fondo o fondi altrui.
Servitù reciproche: un fondo è sia dominante che servente, come le aree edificabili.
Comunione: la medesima cosa forma oggetto del diritto di proprietà o del diritto reale di più persone,
che hanno uguali diritti. Può essere volontaria, incidentale (non dipende dalla volontà ma può essere
sciolta) o forzosa. Vi è un’ideale scomposizione in QUOTE.
Compossesso: comunione riguardante la situazione di fatto sulla cosa.
Uso della cosa comune: spetta a ciascun partecipante, che non deve però alterare la destinazione
economica e deve agire in modo che non si impedisca l’uso agli altri. L’amministrazione spetta a tutti,
che deliberano a maggioranza di quote. Ogni partecipante può alienare la propria quota.
Condominio negli edifici: riguarda edifici composti da una pluralità di appartamenti di diversi
proprietari. I singoli appartamenti sono oggetto di proprietà solitaria, le cose destinate all’uso comune
sono oggetto di comproprietà. E’ forzosa. Le deliberazioni sull’amministrazione sono prese da
un’ASSEMBLEA dei condomini: se non più di 4 persone è obbligatoria la nomina di un
amministratore, se sono più di 10 serve un regolamento per l’uso delle cose comuni.
Multiproprietà: più persone godono a turno. Non è regolata dalla legge ed è diffusa nel turismo.
I diritti di obbligazione sono diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini e sono
anche detti diritti di credito o personali. Sono:
- diritti ad una prestazione personale
- diritti relativi
- diritti che fruiscono di una difesa relativa, solo nei confronti della persona dell'obbligato
4. diritti che non possono essere acquistati a titolo originario (i diritti reali invece lo sono), ossia
non sono suscettibili di possesso.
Obbligazione: rapporto o vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l'esecuzione di una
data prestazione. Nella sua struttura elementare, l'obbligazione è formata da:
- il soggetto attivo dell'obbligazione, detto creditore
- il soggetto passivo dell'obbligazione, detto debitore
- l'oggetto dell'obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore; deve avere carattere
patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica, e deve corrispondere a un
interesse, anche non economico, del creditore.
Il patrimonio è l'insieme di tutti i diritti patrimoniali, reali e di obbligazione, di un individuo (si parla
di patrimonio netto quando si detrae l'ammontare dei debiti).
La prestazione che forma l'oggetto dell'obbligazione può essere classificata:
- prestazione di dare o consegnare. Una sottospecie è la prestazione di restituzione, come un mutuo.
- prestazione di fare, la quale può dare origine a due tipi di obbligazione: quella di mezzi (in cui il
rischio per la mancata realizzazione del risultato grava sul creditore) e di risultato (in cui il suddetto
rischio grava sul debitore)
- prestazione di non-fare (detta anche negativa), che obbliga il soggetto passivo a non compiere una
determinata prestazione
- prestazione di contrarre, come la prestazione che forma oggetto del contratto preliminare
- prestazione di garanzia, è l'unica prestazione non di comportamento.
Solidarietà attiva: ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere
da lui l'intera prestazione; si ha la solidarietà passiva quando ciascuno dei debitori del medesimo
creditore può essere costretto da questo ad eseguire l'intera prestazione. Nei rapporti tra concreditori o
condebitori l'obbligazione si divide: il creditore che ha riscosso dovrà corrispondere agli altri la parte
di loro spettanza e il condebitore che ha adempiuto avrà azione di regresso verso gli altri.
Anche l'obbligazione parziaria può essere sia da lato attivo sia da lato passivo. Si ha la parziarietà
attiva quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo una parte
della prestazione; si ha la parziarietà passiva quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore
può essere costretto a pagare solo la sua parte.
Fonti delle obbligazioni:
- contratto
- fatto illecito
- ogni altro atto o fatto, che l'ordinamento giuridico consideri idoneo a produrre delle obbligazioni.
Adempimento: l'esatta esecuzione da parte del debitore della prestazione che forma oggetto
dell'obbligazione. Ad esso consegue l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore.
L'esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a:
- modalità di esecuzione: diligenza del buon padre di famiglia
- tempo di esecuzione; la prestazione deve essere eseguita a richiesta del creditore o, se è fissato un
termine, alla scadenza del termine
- luogo di esecuzione; la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e, in caso
contrario, si seguono tre regole:
- l'obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuto nel luogo in cui la cosa si trovava
quando è sorta l'obbligazione.
- l'obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo
dell'adempimento.
- ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell'adempimento.
- persona che esegue; il debitore è, in linea di principio, tenuto ad eseguire la prestazione. Nel caso
della consegna di cose fungibili o di somme di denaro, per il creditore è irrilevante l'identità di chi
procede all'adempimento.
- destinatario dell'adempimento; la capacità di intendere e di volere è rilevante per il creditore. Può,
inoltre, accadere che si paghi a chi sia solo apparentemente legittimato a ricevere il pagamen