Estratto del documento

Diritto e sistema di regole

Diritto: sistema di regole per la soluzione dei conflitti tra gli uomini. La sua funzione è quella di proibire l'utilizzo della violenza.

Sistema: insieme di regole.

Norma: unità elementare del sistema del diritto.

Istituto: più norme tra loro coordinate per assolvere a una funzione unitaria.

Ordinamento giuridico: l'insieme delle norme che compongono il sistema.

Norme e classificazione

Norma di condotta: regola autonoma che il soggetto si dà.

Norma giuridica: regola eteronoma che l'ordinamento giuridico impone.

Norma giuridica primaria: ordina la condotta.

Norma giuridica secondaria: sanziona una condotta errata.

Le norme che provengono dal potere legislativo sono dette leggi. Il potere legislativo è il Parlamento, mentre quello esecutivo è esercitato dal Governo.

Ciascuna norma consiste in un comando o un precetto formulato in termini generali e astratti:

  • Generali: perché non si rivolgono ai singoli, ma a una serie di persone.
  • Astratti: perché non riguardano fatti concreti, ma una serie ipotetica di fatti.

Si tratta di regole precostituite.

Sentenza e giurisdizione

Sentenza: provvedimento con il quale il giudice applica le norme generali e astratte al singolo caso.

Gli organi giurisdizionali sono ordinati in 3 gradi: Tribunale, Corte d'appello, Corte di Cassazione.

Ordinamenti giuridici e codici

Area della common law: nei paesi anglosassoni vige il principio del precedente giudiziario vincolante.

Nell’ordinamento italiano sono presenti 4 codici:

  • Codice civile
  • Codice penale
  • Codice di diritto processuale civile
  • Codice di diritto processuale penale

Tipologie di diritto

Diritto privato: diritto senza ulteriore qualificazione, ovvero il diritto comune.

Diritto pubblico: diritto che riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico, in qualità di enti dotati di sovranità.

Il diritto pubblico si articola in sotto-sistemi:

  • Diritto costituzionale: attiene alle regole fondamentali di organizzazione dello Stato-comunità.
  • Diritto amministrativo: riguarda i compiti e l'attività del potere esecutivo.
  • Diritto penale: regola la potestà punitiva dello Stato.
  • Diritto processuale: attiene all'esercizio della giurisdizione e si distingue in diritto processuale civile, penale ed amministrativo.

Quelli Stati in cui gli atti autoritativi dell'apparato pubblico sono più diffusi sono detti "a diritto amministrativo" (civil law), mentre quelli in cui la pubblica amministrazione agisce secondo i modelli del diritto privato sono detti "a diritto comune".

Diritto naturale e categorie di diritti

Diritto naturale: nasce dalla casistica, coincide sostanzialmente con il buonsenso.

Diritto oggettivo: prevede norme generali ed astratte, imponendo una serie di doveri.

Diritto soggettivo: l'interesse del singolo protetto dal diritto oggettivo.

Diritti soggettivi

Soggetto attivo: il titolare del diritto soggettivo.

Soggetto passivo: quello a cui una norma impone un dovere nell'interesse di un altro soggetto.

I diritti soggettivi sono ripartiti in due categorie:

  • Diritti assoluti: riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti; tra questi vi sono i diritti reali ed i diritti della personalità.
  • Diritti relativi: spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili; tra questi vi sono i diritti di credito ed i diritti di famiglia.

Rapporti giuridici e obblighi

Rapporto obbligatorio: quello che lega, tramite un'obbligazione, creditore e debitore.

Obblighi: doveri correlativi al diritto di famiglia.

Soggezione: una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui; la situazione attiva si definisce potere.

Se si tratta di un potere riconosciuto dal diritto pubblico, si parla di potere sovrano. Se si tratta di un potere riconosciuto da diritto privato, si parla di diritto potestativo.

Onere: il comportamento che si deve osservare se si vuole ottenere un risultato.

Potestà e ufficio

Il portatore dell'interesse protetto può non coincidere con il soggetto titolare del diritto, è il caso di:

  • Potestà: un diritto oggettivo attribuisce ad un soggetto una pretesa a protezione dell'interesse altrui.
  • Ufficio: un soggetto è abilitato ad agire nell'interesse altrui per incarico.

Fatti e atti giuridici

Fatti giuridici: ogni accadimento, naturale od umano, al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Producono effetti nei confronti di chi li ha compiuti solo su chi è capace di intendere e di volere (art. 2047).

Atti giuridici: sottocategoria dei fatti giuridici, sono gli atti destinati a produrre effetti giuridici. Occorre la capacità legale. Essi sono suddivisi in 2 categorie:

  • Dichiarazioni di volontà
  • Dichiarazioni di scienza; il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. Servono per provare l'esistenza di fatti giuridici costitutivi, modificativi od estintivi di un rapporto giuridico.

Concetto, estraneo al legislatore, di negozio giuridico per indicare gli atti di volontà, ossia quelli che nel Codice Civile rientrano tra gli atti giuridici (contratti ed atti unilaterali).

Fonti del diritto

Delle fonti del diritto (atti mediante cui nasce una norma) si può parlare in due sensi:

  • Fonti di produzione: sono i modi di formazione delle norme giuridiche.
  • Fonti di cognizione: sono i testi che contengono le norme giuridiche già formate.

Le fonti del diritto che interessano il nostro paese sono di due ordini: sovranazionale, a livello di Unione Europea, e nazionale, basate sulla sovranità dello Stato italiano.

All'indicazione della gerarchia delle fonti è dedicato l'art. 1 delle Preleggi (cioè le “Disposizioni sulla legge in generale”):

  • Trattato della Comunità europea e regolamenti comunitari.
  • Costituzione e leggi costituzionali
  • Leggi ordinarie dello Stato
  • Leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi

La costituzione della Repubblica italiana è stata emanata nel 1948, è rigida: le norme costituzionali non possono essere modificate se non tramite delle specifiche procedure previste all'interno della costituzione stessa. Non tutte le norme costituzionali sono modificabili: quelle relative ai diritti del cittadino e quella relativa alla forma repubblicana dello stato non lo sono. Non può esservi alcuna norma o legge dello stato in contrasto con la costituzione: la Corte Costituzionale controlla che le leggi siano conformi ai principi della costituzione.

Leggi e regolamenti

Le leggi ordinarie sono quel procedimento di formazione delle norme giuridiche che è regolato dall'art. 70 e seguenti della Costituzione. Equiparati alle leggi ordinarie sono i decreti-legge emanati dal governo per delega del parlamento.

Le leggi regionali sono il portato dell'autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni nelle materie indicate dall'art. 117. Giudica la Corte costituzionale.

I regolamenti sono una fonte normativa sottordinata alla legge. Sulla loro legittimità giudica un giudice ordinario; a poter emanare i regolamenti sono: governo, regioni, province, comuni, Banca d'Italia e Consob.

Gli usi, o consuetudini, hanno nel nostro ordinamento rilevanza solo quando una norma vi si richiama espressamente (usi secundum legem). Usi praeter legem: nelle materie non regolate da leggi o regolamenti le consuetudini hanno piena efficacia.

Le leggi cessano di avere effetto per disposizione di una legge successiva (art. 15 preleggi), per referendum popolare (art. 75 Cost.) o per sentenza di illegittimità costituzionale (art. 136 Cost.). In questi casi si parla di abrogazione espressa; quando invece una legge perde efficacia per incompatibilità con una nuova disposizione di legge oppure perché una nuova legge regola l'intera materia (art. 15 preleggi) si dice che è stata tacitamente abrogata.

Gazzetta ufficiale: giornaliero in cui si possono trovare leggi e atti normativi modificati o promulgati. Dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, avviene la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e dopo 15 giorni avviene l'entrata in vigore.

Codice civile

Il codice civile si compone di 6 libri:

  • Delle persone e della famiglia (definisce la capacità giuridica e di agire dei soggetti)
  • Delle successioni (disciplina la morte del soggetto e ciò che riguarda il suo patrimonio dopo)
  • Delle proprietà (e degli altri diritti di godimento)
  • Delle obbligazioni (tutto ciò che comporta per il soggetto un qualche sacrificio patrimoniale)
  • Del lavoro (e delle società)
  • Della tutela dei diritti (tutto quanto non ha trovato posto nelle 5 parti precedenti)

Interpretazione delle leggi

La traduzione dei principi astratti e generali delle leggi in comandi concreti delle sentenze deriva da un lavoro di interpretazione del giudice. Esistono due tipi di interpretazione:

  • Interpretazione letterale: derivata dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
  • Interpretazione teleologica: tiene conto delle intenzioni del legislatore.

Inoltre:

  • Interpretazione estensiva: con la quale si attribuiscono alle parole della legge un significato più ampio di quello letterale.
  • Contrapposta esiste l'interpretazione restrittiva.

Di ogni norma di legge si può pertanto fare due tipi di applicazione: l'applicazione diretta, ovvero ad un caso da essa previsto, e l'applicazione analogica, ovvero ad un caso analogo a quello da essa previsto. Vi sono tuttavia delle limitazioni all'applicazione analogica; essa non può essere fatta per norme penali e per norme eccezionali. Quanto un giudice non trova norme adatte all'applicazione deve decidere secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Rinvio alla legge straniera

La materia è regolata dalle “Norme di diritto internazionale privato”, che risolvono i problemi stabilendo quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando di altri stati. Vengono stipulate convenzioni internazionali con cui gli stati si impegnano ad adottare norme omogenee di diritto internazionale privato.

Criteri di applicazione delle leggi

  • Criterio della legge nazionale: il giudice italiano applica il diritto italiano o straniero a seconda che si tratti di regolare rapporti relativi a cittadini o stranieri.
  • Criterio della legge del luogo: vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano.
  • Condizione di reciprocità: lo straniero può avere proprietà in Italia, protette dal diritto italiano, solo se lo stato a cui appartiene consente al cittadino italiano di avere proprietà sul suo territorio.

Capacità e legittimità

Legittimità: idoneità dei soggetti di essere parte del rapporto giuridico che si sta componendo.

Capacità giuridica: idoneità dell'uomo ad essere titolare di diritti e doveri, di rapporti giuridici. In Italia non esistono limitazioni dalla capacità giuridica (esistono tuttavia norme), essa si acquista con la nascita e perdura fino al momento della morte. Il nascituro può essere intestatario di eredità e donazioni, ma solo se nasce vivo.

Capacità di agire: l'attitudine a compiere atti giuridicamente validi mediante proprie manifestazioni di volontà. Essa si acquista al compimento del 18º anno di età, salvo per quegli atti per cui la legge stabilisce un'età diversa. Nel nostro ordinamento esiste una figura particolare, quella dell'emancipato di diritto: si tratta di un minorenne maggiore di 16 anni che si sposa, previa autorizzazione del giudice. Al minorenne viene affiancato un curatore (il coniuge se maggiorenne) fino alla maggiore età.

Atti e limitazioni della capacità di agire

Atti di ordinaria amministrazione: non comportano una rilevante diminuzione del patrimonio.

Atti di straordinaria amministrazione: comportano una rilevante diminuzione del patrimonio.

Limitazione della capacità di agire:

  • Incapace assoluto:
    • Il minore di 18 anni; per lui, i genitori sono i rappresentanti legali o, se il minore non ha i genitori, verrà nominato un tutore. Il minore non può compiere alcun tipo di atto amministrativo.
    • Il soggetto diventato interdetto giudiziale, dopo essere comparso davanti ad un giudice che ne abbia accertato la grave infermità mentale. All'interdetto viene affiancato un tutore che si occupa di tutti gli atti giuridici.
  • Incapace relativo:
    • Il soggetto diventato inabilitato, dopo essere comparso davanti ad un giudice, che ne abbia accertato l'infermità mentale, ma non tanto grave da precludergli la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Viene nominato dal giudice un curatore, per atti di straordinaria amministrazione.
  • Interdetto legale:
    • Il soggetto condannato ad una pena che preveda la reclusione, a cui viene affiancata la pena accessoria della momentanea perdita della possibilità di compiere atti ordinari ed alcuni atti straordinari, chiamata interdizione. I curatori ed i tutori non sono dotati di assoluta discrezionalità: prima di autorizzare atti di straordinaria amministrazione devono ottenere l'assenso del giudice.

Prodigo: chi sperpera il proprio patrimonio, beve o si droga.

Amministrazione di sostegno: in caso di infermità o menomazione fisica o psichica che provochi l’impossibilità anche temporanea, di provvedere ai propri interessi. La nomina avviene con un decreto del giudice tutelare: vengono indicati gli atti che l’amministrazione di sostegno può compiere in nome del beneficiario.

Residenza, domicilio e assenza

Articolo 43

Residenza: luogo dove il soggetto dimora abitualmente.

Domicilio: luogo dove il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Dimora: luogo dove il soggetto si trova attualmente.

Domicilio volontario: il soggetto ha liberamente scelto il proprio centro di interesse.

Domicilio legale: quello di chi è interdetto.

Assenza o presunta morte: se una persona scompare si può nominare un curatore. Trascorsi 2 anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia, il tribunale può dichiarare l’assenza della persona e immettere nel possesso temporaneo dei beni dell’assente coloro che ne sarebbero eredi se fosse morto. Se lui torna, dovranno essere restituiti i beni ma non le rendite percepite nel frattempo. Trascorsi 10 anni il tribunale può dichiarare morte presunta, e si apre la successione ereditaria. Se lui torna vanno restituiti i beni, ma nello stato in cui si trovano.

Persone fisiche e giuridiche

Persona fisica: uomo in quanto soggetto di diritto.

Persona giuridica: organizzazione collettiva in quanto soggetto di diritto. Si dividono in:

  • Persone giuridiche pubbliche, anche chiamate enti; sono lo Stato, gli enti pubblici con compiti speciali (esempi: economia, previdenza, università) e gli enti autonomi (o territoriali), ovvero le Regioni, le Province, i Comuni. Ciò che distingue lo Stato e gli enti autonomi è la potestà d'imperio, in espressione diretta della sovranità popolare. Un altro criterio di classificazione degli enti pubblici distingue tra enti territoriali e strumentali: i primi delegano a questi ultimi compiti specifici, affinché vengano svolti con maggior efficienza da enti sottratti alla dipendenza gerarchica dell'esecutivo, che tuttavia mantiene il controllo con nomina degli amministratori ed emanazione di direttive.
  • Persone giuridiche private, associazioni, fondazioni e società; sono a diritto comune, regolamentate dal codice civile.

Un'altra differenza importante nell'ambito degli enti è quella tra enti con personalità giuridica (esempi: fondazioni, società) ed enti senza personalità giuridica (esempio: comitati). Nel primo caso l'ente diventa qualcosa di autonomo, dotato di completa autonomia rispetto agli associati. Un ente privato, per essere riconosciuto deve ottenere il riconoscimento dello Stato, da parte del Presidente della Repubblica o di un Prefetto. Uno dei requisiti fondamentali per ottenere l'iscrizione delle persone giuridiche nell'apposito registro della Prefettura della Provincia di residenza è la capienza delle casse. Gli enti riconosciuti come persone giuridiche godono di autonomia patrimoniale perfetta, ovvero ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione compete esclusivamente le casse dell'ente. Per quanto concerne gli enti privi di personalità giuridica, si parla di autonomia patrimoniale imperfetta: quando un ente non riconosciuto deve compiere degli atti economici, a rispondere in prima battuta degli oneri è la cassa comune, ma qualora essa non fosse abbastanza, a rispondere dei debiti sono coloro che hanno agito per nome e conto dell'ente.

Autonomia e contratti

Autonomia: possibilità per il soggetto di darsi da sé una legge, una norma di comportamento; libertà di scelta non solo del sistema da adottare ma anche di formarlo alla propria volontà.

Contratto (articolo 1321): accordo diretto a regolare le modalità di un rapporto giuridico patrimoniale.

I contratti di scambio, se nascono con 2 parti, rimangono di 2 parti.

I contratti associativi sono di adesione aperta.

L'associazione si costituisce per contratto plurilaterale con comunione di scopo (lo scopo comune è sempre ideale). Requisiti di base: nell'accordo devono essere espressamente specificati denominazione, durata, indicazioni relative allo scopo, condizioni di ammissione degli associati. L'atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico, ovvero in presenza di un pubblico ufficiale (notaio). Nell'atto costitutivo deve essere riaffermato il concetto di parità fra tutti gli associati. Alla base dell'atto costitutivo c'è lo statuto. Organi dell'associazione: assemblea e amministratori.

Organi dell'associazione

  • Assemblea: insieme degli associati, costituisce l'organo deliberativo dell'associazione, ha potere decisionale ed è l'unico organo a poter modificare il contratto associativo.
  • Amministratori: si occupano di gestire l'associazione, in linea con quanto deliberato dall'assemblea. Sono i rappresentanti legali dell'ente e possono agire per conto di esso.
Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 23
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Costanza Pag. 1 Riassunto esame Diritto Privato, prof. Costanza Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Costanza Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Costanza Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Costanza Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Privato, prof. Costanza Pag. 21
1 su 23
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emanuel6985 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Costanza Maria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community