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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’

Acquisto a titolo derivativo: il diritto di proprietà spettava già ad un precedente proprietario ed è

trasferito ad un nuovo tramite un contratto o successione. Il dante causa è chi trasferisce il diritto,

l’avente causa chi lo acquista.

Acquisto a titolo originario: il diritto di proprietà su una cosa è indipendente dal diritto di un

precedente proprietario. Accade quando non c’è un precedente proprietario della cosa o il precedente

proprietario l’ha abbandonata. Si distinguono qui occupazione, invenzione, accessione, specificazione,

unione, commistione, usucapione.

Occupazione: è il modo con cui si acquista la proprietà delle cose mobili che non appartengono a

nessuno. Sono le cose abbandonate di cui il proprietario si è liberato volontariamente e gli animali

oggetto di caccia o pesca alcune volte però visti come patrimonio indisponibile dello stato. Le cose

smarrite non sono oggetto di occupazione e vanno restituite. Se entro un anno il proprietario non le

reclama il ritrovatore ne diventa proprietario per invenzione.

Accessione: una cosa principale fa acquistare la proprietà anche delle cose ad essa accessorie. Si

distinguono: accessione di mobile a immobile, di immobile a immobile e di mobile a mobile.

Specificazione: modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi l’adopera.

Usucapione: acquisto della proprietà a titolo originario mediante il processo prolungato nel tempo. E’

irrilevante che il possesso sia avvenuto in buona o mala fede. Occorre però che il possesso avvenga

alla luce del sole.

- vent’anni per gli immobili e le universalità di mobili e se il possesso è in mala fede

- dieci anni per i mobili registrati e se manca il titolo idoneo ma c’è possesso in buona fede

Diritti reali: sono 7. Cioè proprietà, superficie, usofrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù. Sono diritti

sulla cosa, ma eccetto il diritto di proprietà essi sono diritti su cosa altrui.

Azione confessoria: azione in giudizio a difesa dei diritti reali su cosa altrui.

Superficie : il diritto di edificare e mantenere sul suolo o sottosuolo altrui una propria costruzione.

Usufrutto: comprende la facoltà di godere della cosa e utilizzarla per il proprio vantaggio e la facoltà

di fare propri i frutti della cosa. Si estingue alla morte dell’usufruttuario e non passa agli eredi. La cosa

in usufrutto va restituita nelle condizioni in cui si trovava al momento della consegna.

Uso: differisce dall’usufrutto poiché l’usuario può far propri i frutti limitatamente ai bisogni suoi e

della sua famiglia. Al proprietario spettano i frutti che eccedono.

Abitazione: ha per oggetto una casa e consente il diritto di abitarla limitatamente in base ai bisogni

della famiglia.

Enfiteusi: è il diritto reale più esteso al punto da essere considerato una forma di proprietà. E’ un

diritto perpetuo o se è previsto un termine di durata non è inferiore a vent’anni. Può essere ceduto o

trasmesso agli eredi. Ha per oggetto generalmente fondi rustici ma anche urbani. L’enfiteuta ha sul

fondo le stesse facoltà del proprietario con gli obblighi di migliorare il fondo e pagare un canone

periodico. Se l’enfiteuta non adempie queste due cariche il concedente può chiedere al giudice la

devoluzione del fondo.

Diritto di affrancazione: l’enfiteuta può acquistare la proprietà pagando al concedente la

capitalizzazione del canone annuo (canone x 15).

Servitù prediali: è una limitazione alla facoltà di godimento di un immobile detto fondo servente alla

quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile detto fondo dominante. Le servitù

possono essere:

- positive o negative: positive se il proprietario del fondo dominente permette una dirette utilizzazione

a quello del fondo servente; negative sono quelle che consistono in un obbligo di non fare del

proprietario del fondo servente

- continue e discontinue: per le prime non è necessario il fatto dell’uomo per le seconde è necessario il

comportamento attivo del titolare della servitù.

- apparenti e non apparenti: a seconda che sul fondo esistano o meno opere visibili destinate al servizio

del fondo dominante

Servitù coattive: possono essere costruite indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo

servente. Sono costruite con sentenza dell’autorità giudiziaria. Una servitù di passaggio può essere

coattivamente costruita se:

- Un fondo è intercluso, cioè non ha un’uscita sulla via pubblica

- Dal fondo alla strada pubblica c’è un accesso che non basta ai bisogni del fondo

- Dal fondo alla strada c’è già un accesso, insufficiente al transito dei veicoli

Acquedotto coattivo: è la servitù di far passare acque attraverso il fondo o fondi altrui.

Servitù reciproche: un fondo è sia dominante che servente, come le aree edificabili.

Comunione: la medesima cosa forma oggetto del diritto di proprietà o del diritto reale di più persone,

che hanno uguali diritti. Può essere volontaria, incidentale (non dipende dalla volontà ma può essere

sciolta) o forzosa. Vi è un’ideale scomposizione in QUOTE.

Compossesso: comunione riguardante la situazione di fatto sulla cosa.

Uso della cosa comune: spetta a ciascun partecipante, che non deve però alterare la destinazione

economica e deve agire in modo che non si impedisca l’uso agli altri. L’amministrazione spetta a tutti,

che deliberano a maggioranza di quote. Ogni partecipante può alienare la propria quota.

Condominio negli edifici: riguarda edifici composti da una pluralità di appartamenti di diversi

proprietari. I singoli appartamenti sono oggetto di proprietà solitaria, le cose destinate all’uso comune

sono oggetto di comproprietà. E’ forzosa. Le deliberazioni sull’amministrazione sono prese da

un’ASSEMBLEA dei condomini: se non più di 4 persone è obbligatoria la nomina di un

amministratore, se sono più di 10 serve un regolamento per l’uso delle cose comuni.

Multiproprietà: più persone godono a turno. Non è regolata dalla legge ed è diffusa nel turismo.

I diritti di obbligazione sono diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini e sono

anche detti diritti di credito o personali. Sono:

- diritti ad una prestazione personale

- diritti relativi

- diritti che fruiscono di una difesa relativa, solo nei confronti della persona dell'obbligato

4. diritti che non possono essere acquistati a titolo originario (i diritti reali invece lo sono), ossia

non sono suscettibili di possesso.

Obbligazione: rapporto o vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l'esecuzione di una

data prestazione. Nella sua struttura elementare, l'obbligazione è formata da:

- il soggetto attivo dell'obbligazione, detto creditore

- il soggetto passivo dell'obbligazione, detto debitore

- l'oggetto dell'obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore; deve avere carattere

patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica, e deve corrispondere a un

interesse, anche non economico, del creditore.

Il patrimonio è l'insieme di tutti i diritti patrimoniali, reali e di obbligazione, di un individuo (si parla

di patrimonio netto quando si detrae l'ammontare dei debiti).

La prestazione che forma l'oggetto dell'obbligazione può essere classificata:

- prestazione di dare o consegnare. Una sottospecie è la prestazione di restituzione, come un mutuo.

- prestazione di fare, la quale può dare origine a due tipi di obbligazione: quella di mezzi (in cui il

rischio per la mancata realizzazione del risultato grava sul creditore) e di risultato (in cui il suddetto

rischio grava sul debitore)

- prestazione di non-fare (detta anche negativa), che obbliga il soggetto passivo a non compiere una

determinata prestazione

- prestazione di contrarre, come la prestazione che forma oggetto del contratto preliminare

- prestazione di garanzia, è l'unica prestazione non di comportamento.

Solidarietà attiva: ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere

da lui l'intera prestazione; si ha la solidarietà passiva quando ciascuno dei debitori del medesimo

creditore può essere costretto da questo ad eseguire l'intera prestazione. Nei rapporti tra concreditori o

condebitori l'obbligazione si divide: il creditore che ha riscosso dovrà corrispondere agli altri la parte

di loro spettanza e il condebitore che ha adempiuto avrà azione di regresso verso gli altri.

Anche l'obbligazione parziaria può essere sia da lato attivo sia da lato passivo. Si ha la parziarietà

attiva quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo una parte

della prestazione; si ha la parziarietà passiva quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore

può essere costretto a pagare solo la sua parte.

Fonti delle obbligazioni:

- contratto

- fatto illecito

- ogni altro atto o fatto, che l'ordinamento giuridico consideri idoneo a produrre delle obbligazioni.

Adempimento: l'esatta esecuzione da parte del debitore della prestazione che forma oggetto

dell'obbligazione. Ad esso consegue l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore.

L'esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a:

- modalità di esecuzione: diligenza del buon padre di famiglia

- tempo di esecuzione; la prestazione deve essere eseguita a richiesta del creditore o, se è fissato un

termine, alla scadenza del termine

- luogo di esecuzione; la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e, in caso

contrario, si seguono tre regole:

- l'obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuto nel luogo in cui la cosa si trovava

quando è sorta l'obbligazione.

- l'obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo

dell'adempimento.

- ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell'adempimento.

- persona che esegue; il debitore è, in linea di principio, tenuto ad eseguire la prestazione. Nel caso

della consegna di cose fungibili o di somme di denaro, per il creditore è irrilevante l'identità di chi

procede all'adempimento.

- destinatario dell'adempimento; la capacità di intendere e di volere è rilevante per il creditore. Può,

inoltre, accadere che si paghi a chi sia solo apparentemente legittimato a ricevere il pagamen

Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
23 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emanuel6985 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Costanza Maria.