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I SINGOLI CONTRATTI
1. LA VENDITA
Art. 1470: la vendita puo avere oggetto sia il trasferimento della proprieta di una cosa, mobile o
immobile, sia il trasferimento di un altro diritto, reale o di credito.
La vendita e un contratto a titolo oneroso e la sua causa consiste nello scambio tra un diritto e una
somma di denaro. La vendita ha dunque una duplice funzione economica:
- circolazione dei beni e dei diritti
- circolazione del denaro la vendita dalla donazione
Il prezzo in denaro e l’elemento che distingue (trasferimento di diritti
dalla permuta
senza corrispettivo) e (il trasferimento del diritto ha per corrispettivo il trasferimento
di un altro diritto).
Il contratto di vendita produce due ordini di effetti:
1) effetti reali la proprieta o l’altro diritto si trasferisce dal venditore al compratore per effetto del
solo consenso
2) effetti obbligatori la vendita e fonte di obbligazioni per il compratore e per il venditore. Sul
compratore incombe l’obbligazione di pagare il prezzo; sul venditore incombe l’obbligazione di:
a) consegnare la cosa al compratore
b) fargli acquistare la proprieta della cosa o del diritto, quando l’acquisto non e effetto immediato
del contratto (nei contratti con oggetto cose indicate solo nel genere)
c) garantire il compratore dall’evizione garantire il compratore di essere proprietario di cio che
vende, altrimenti il venditore deve rimborsargli il prezzo e risarcirgli il danno
Evizione: dopo la vendita un terzo rivendica con successo la proprieta della cosa e il compratore ne
perde la proprieta.
d) garantire il compratore dai vizi occulti della cosa i vizi materiali rendono la cosa non idonea
all’uso cui e destinata o ne diminuiscono il valore; sono occulti se il compratore non li conosceva al
momento del contratto.
I vizi occulti equivalgono alla mancanza delle qualita promesse o delle qualita essenziali della cosa.
La garanzia per i vizi occulti puo essere esclusa o limitata dal contratto a meno che il venditore non
li abbia taciuti in mala fede.
Il compratore deve denunciare i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta e poi ha un termine di
prescrizione di un anno dalla consegna per far valere la garanzia.
VENDITA OBBLIGATORIA: caso in cui il trasferimento della proprieta della cosa venduta non e
effetto immediato del contratto e sul venditore incombe pertanto l’obbligazione di far acquistare al
compratore la proprieta del bene venduto. Si tratta comunque di un effetto reale solo che si produce
in un momento successivo.
Casi di vendita obbligatoria:
la vendita di cose determinate solo nel genere
1) la proprieta passa solo al momento
dell’individuazione
vendita di cose future
2) la proprieta passa solo nel momento in cui la cosa viene ad esistenza
vendita di cosa altrui
3) e valida la vendita di cose che, al momento del contratto, non
appartengono al venditore. La vendita pero non trasferisce la proprieta ma e fonte di obbligazione
per il venditore di procurarsi la proprieta della cosa e il compratore ne acquista la proprieta nel
momento stesso in cui il venditore e diventato proprietario e non sara necessario un nuovo atto di
trasferimento dal venditore al compratore
vendita a rate con riserva di proprieta
4) la vendita a rate di cose mobili si basa su tre
principi:
a) il venditore e obbligato a consegnare immediatamente la cosa al compratore che ne acquista
subito la facolta di godimento
b) il compratore diventa proprietario della cosa solo quando ha pagato l’ultima rata del prezzo
c) i rischi relativi alla cosa venduta passano al compratore al momento della consegna
Locazione: contratto mediante il quale una parte(locatore) si obbliga a far godere all’altra parte
(locatario) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, con un determinato corrispettivo. E un
contratto consensuale (si perfeziona solo con il consenso delle parti) ed ha effetti solo obbligatori: il
locatario non consegue nessun diritto reale sulla cosa ma solo diritto di credito. E inoltre un
contratto a titolo oneroso: perche si abbia locazione e essenziale la pattuizione di un corrispettivo.
Con il contratto di locazione il proprietario concede ad altri il godimento della propria cosa ma solo
per un dato tempo e solo per un determinato uso e continua a godere della cosa percependo il frutto
civile che e il corrispettivo della locazione.
La causa della locazione e dunque lo scambio tra concessione del godimento di un bene dietro il
pagamento di un corrispettivo.
Temporaneita del godimento: non puo essere superiore a trent’anni. La locazione puo essere:
- a tempo determinato la locazione cessa con la fine del termine. E suscettibile di rinnovazione
tacita
- a tempo indeterminato la locazione cessa per effetto della disdetta: dichiarazione di recesso di
una delle parti
La locazione puo avere per oggetto qualsiasi ma se si tratta di cosa produttiva la locazione prende il
nome specifico di affitto (es. fondo rustico, azienda, capannone industriale). L’affittuario ha pero
l’ulteriore obbligazione di curare la gestione della cosa produttiva secondo la sua destinazione
economica ma ha il diritto di fare propri i frutti della cosa.
Il Comodato: è un contratto reale con il quale una parte (comodante) consegna all’altra parte
(comodatario) una determinata cosa affinche se ne serva per un uso determinato con l’obbligazione
di restituire la stessa cosa ricevuta.
la gratuita
E un contratto a titolo gratuito e e l’unico elemento distintivo del comodato dalla
locazione.
La cosa deve essere restituita alla scadenza del termine pattuito o quando il comodatario se n’e
servito per l’uso pattuito.
IL MANDATO: si basa sulla fiducia del mandante nel mandatario. È un contratto con il quale un
soggetto (mandatario) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (mandante) a compiere uno o piu
atti giuridici per conto di questo. Il contratto si presume oneroso: il mandatario ha diritto, salvo
patto contrario, a un compenso. Il mandato puo essere:
- con rappresentanza il mandatario agisce in nome del mandante
- senza rappresentanza il mandatario agisce per conto del mandante ma nome in proprio
- specialeriguarda il compimento di specifici atti giuridici
- generale riguarda la cura di tutti gli interessi del mandante
MUTUO: E il prestito di determinate quantita di denaro o alter cose fungibili. Le cose consegnate
dal mutuante passano in proprieta al mutuatario il quale e obbligato a restituire altrettante cose della
stessa specie e quantita. Di regola, il mutuo e un contratto a titolo oneroso: il corrispettivo che il
mutuatario deve al mutuante consiste nel pagamento degli interessi, dovuti secondo il tasso legale o
secondo il piu alto tasso pattuito, che deve essere per iscritto.
L’APPALTO : contratto mediante il quale l’appaltatore si obbliga verso il committente, dietro
corrispettivo in denaro, a compiere un’opera o un servizio con propria organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio.
L’obbligazione assunta dall’appaltatore e un’obbligazione di risultato: l’appaltatore e inadempiente
se non realizza l’opera ma ha diritto a un compenso per la parte gia compiuta se l’impossibilita della
prestazione non sia imputabile a nessuna delle due parti.
L’appaltatore e inadempiente anche se realizza l’opera in modo difforme dal progetto convenuto: in
tal caso il committente puo invocare la garanzia dell’appaltatore chiedendo che le difformita siano
eliminate o che sia ridotto il corrispettivo.
Il committente puo recedere dal contratto anche se e gia iniziata l’opera ma deve rimborsare
l’appaltatore per le spese sostenute e per il mancato guadagno.
Appalto-somministrazione: l’appalto puo avere per oggetto prestazioni continuative o periodiche di
servizi (es. manutenzione degli impianti industriali).
IL CONTRATTO D’OPERA: Ha la medesima struttura dell’appalto: il prestatore d’opera si
obbliga verso il committente a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio: prestatore
d’opera differisce dall’appaltatore perche esegue l’opera o il servizio con il lavoro prevalentemente
proprio.
L’appalto e il contratto del grande medio imprenditore, il contratto d’opera è il contratto del piccolo
’
imprenditore e dell artigiano .
Il lavoro deve essere autonomo, cioe senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente
circa le modalita di esecuzione della prestazione.
Il contratto d’opera e il contratto mediante il quale il lavoratore autonomo (l’artigiano) si procura il
sostentamento. Il corrispettivo si determina, quando non e convenuto dalle parti, in relazione al
risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Il contratto d’opera puo essere:
- un contratto d’opera manuale il lavoro dell’artigiano
- un contratto d’opera intellettuale il lavoro dell’ingegnere, avvocato
L’obbligazione del prestatore d’opera manuale e un’obbligazione di risultato: l’oggetto del contratto
e il risultato del lavoro. L’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale e, invece,
un’obbligazione di mezzi: l’oggetto del contratto e il comportamento diligente ed esperto.
IL TRASPORTO : servizio di trasferimento di persone o cose da un luogo all’altro. Il
committente e il viaggiatore nel trasporto di persone e il mittente nel trasporto di cose; chi si
obbliga al trasporto e il vettore.
L’obbligazione del vettore e un’obbligazione di risultato: egli si obbliga a portare incolumi le
persone e intatte le cose.
DEPOSITO:
IL contratto che consiste nella custodia di una cosa mobile con l’obbligo:
- per il depositario di restituire la cosa in natura a richiesta del depositante
- per il depositante di riprenderla al termine convenuto o a richiesta del depositario
Il deposito, a differenza del trasporto, e un contratto reale, cioe si perfeziona con la consegna della
cosa.
Generalmente il deposito e gratuito a meno che il depositario non esercita professionalmente
l’attivita, es. custodi dei parcheggi.
Il deposito ha come oggetto cose infungibili delle quali il depositario non puo servirsi e che deve
restituire.
Il depositario deve custodire la cosa con la media diligenza. Egli e liberato dall’obbligazione di
restituire la cosa se la detenzione gli e tolta in conseguenza a un fatto a lui non imputabile ma e
inadempiente se non da la prova dello specifico fatto che gli ha fatto perdere la detenzione della
cosa.
I CONTRATTI NELLE LITI: Transazione:
contratti volti a dirimere liti giudiziarie. contratto
con il quale le parti con reciproche concessioni pongono fine a una lite gia insorta o che puo
insorgere. E un contratto largamente diffuso: i litiganti eliminano cosi l’inc