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Diritto privato: 30.4.2018

Teoria del diritto

Il diritto nella sua unicità comprende diversi ambiti come diritto pubblico, privato, tributario, ecc. Le caratteristiche della norma includono consociati, e la norma è la regola imposta dallo Stato a tutti sotto la minaccia di una sanzione.

Caratteristiche della norma giuridica

Generalità: La norma si rivolge a tutti gli individui della comunità (es: legge regionale si rivolge ai consociati sul territorio regionale, legge statale si rivolge a tutti i consociati presenti sul territorio nazionale).

Astrattezza: La norma disciplina una situazione astratta, al fine di poter essere applicata al caso concreto (es: reato di omicidio “Chiunque cagiona la morte di un uomo…”).

Imperatività o coercibilità: In caso di trasgressione della norma, i consociati sono sottoposti a una sanzione (es: multa, condanna penale, ecc.).

Nota Bene: In ciò, la norma giuridica si distingue da altre fonti dell’ordinamento:

  • Provvedimento amministrativo: È imperativo per il soggetto che lo subisce, ma generalmente non è generale (es: provvedimento di esproprio del terreno trova il proprio destinatario nel proprietario del terreno).
  • La sentenza: Ha efficacia tra le parti del procedimento ed è specifica, non astratta.
  • Il contratto: Ha efficacia tra le parti e non è né astratto né di diretta coercibilità (in caso di violazione di obblighi contrattuali, l’altra parte potrà utilizzare gli strumenti processuali previsti).

La norma nel tempo

La norma entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. Il principio di irretroattività della norma stabilisce che si applica solo sui fatti successivi, dal momento della sua entrata in vigore e non prima, per esigenze di certezza del diritto. In casi particolari è possibile derogare a tale principio grazie al controllo di costituzionalità della norma.

La norma nello spazio

Il principio di territorialità afferma che la norma ha efficacia nel territorio di competenza (leggi regionali hanno efficacia nella relativa regione, leggi statali hanno efficacia nel relativo Stato).

Le fonti del diritto

Fonti-atto: Caratterizzate dal testo normativo (Costituzione e leggi costituzionali, leggi, decreti, regolamenti comunitari, leggi regionali, e i regolamenti).

Fonti-fatto: Fonti del diritto non riconducibili al testo ma a comportamenti (usi e consuetudini).

Il principio di gerarchia afferma che le fonti gerarchicamente superiori prevalgono sulle fonti inferiori in caso di contrasto (es: Costituzione prevale su legge/decreto legge/ decreto legislativo, tramite intervento della Corte Costituzionale, oppure la consuetudine non può contrastare con il diritto scritto).

Fonti indirette del diritto, che lo integrano in via sussidiaria ma non vincolanti, includono:

  • Giurisprudenza: I principi derivanti dalle sentenze, in particolare della Cassazione.
  • Dottrina: Studio del diritto degli accademici.
  • Equità: Giustizia del caso concreto in base al contemperamento degli interessi coinvolti.

Diritto pubblico e diritto privato

Diritto pubblico: Norme che disciplinano il funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici, il rapporto tra loro e degli stessi con i privati.

Diritto privato: Norme che disciplinano i rapporti tra i privati, la cui fonte principale è il Codice Civile del 1942 e leggi complementari (es: legge sul divorzio, sull’adozione).

Oggetto del diritto privato

  • Diritto di famiglia: Matrimonio, filiazione.
  • Diritto delle successioni: Eredità/testamento.
  • Proprietà e altri diritti reali: Opponibili verso tutti i consociati.
  • Le obbligazioni: Rapporto di diritto di credito tra i privati, ad esempio, da contratto.
  • Diritto del lavoro: Rapporti di lavoro disciplinati ad hoc, stante l’interesse al diritto al lavoro (art. 1 Cost.) e libertà di iniziativa economica tutelato dall’art. 41 Cost.

I soggetti di diritto

Il soggetto del diritto presenta un centro unitario a cui imputare situazioni giuridiche, ossia di rilevanza per il diritto (gli si possono imputare diritti e doveri).

Persona fisica

Essere umano nato vivo (ad esempio, anche il neonato può essere beneficiario di eredità nel caso di morte di un genitore, tuttavia, non potrà direttamente disporne fino alla maggiore età).

Persona giuridica

Complesso organizzato di persone e di beni rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce personalità giuridica (Imprese, società, ecc.).

Persona fisica

Capacità giuridica

La capacità giuridica è l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici (diritti/obblighi). Si acquista con la nascita (art. 1 c.c.) ed è necessario che sia nato vivo affinchè gli si possa attribuire capacità giuridica.

Nota Bene: È possibile tuttavia prevedere che un nascituro, concepito o meno, possa essere beneficiario di una donazione e di un’eredità per testamento. Tuttavia, l’acquisto, limitato a quanto previsto dalla disposizione testamentaria o donativa, è subordinato all’evento nascita.

La perdita della capacità giuridica avviene a seguito dell’evento della morte del soggetto. Con l’estinzione della capacità giuridica, si avrà l’apertura della successione (eredità).

In caso di incertezza (ad esempio, in caso di scomparsa del soggetto) sono previste delle discipline specifiche:

  • Scomparsa: Nomina di un curatore da parte del Tribunale che amministri il suo patrimonio, non può acquisire diritti, neanche ereditari.
  • Assenza: Il soggetto è scomparso da almeno due anni, accertata da sentenza del Tribunale, apertura del testamento laddove esista, e gli eredi prendono solo possesso temporaneo dei beni del soggetto.
  • Morte presunta: Il soggetto è scomparso da almeno 10 anni o in conseguenza di avvenimenti che fanno ritenere probabile la morte, viene accertata con sentenza del Tribunale e produce gli effetti della morte; il possesso si trasforma in eredità, e gli eredi potranno disporre liberamente dei beni. In caso di ritorno del presunto morto o prova della sua esistenza, gli effetti cessano da quel momento (efficacia ex nunc).

Capacità di agire

Attitudine del soggetto a gestire i propri diritti e doveri, ovvero a compiere atti idonei a costituire, modificare, estinguere la propria situazione giuridica (es: stipulare un contratto), e avviene col raggiungimento della maggiore età (art. 2 c.c.), perché si presume che al raggiungimento dei 18 anni il soggetto sia pienamente capace di intendere e di volere (capacità naturale).

Limitazione della capacità di agire

Tuttavia, la capacità di agire può essere limitata o esclusa, laddove il soggetto presenti delle particolari condizioni psico-fisiche.

Incapacità legale assoluta (totale)

  • Minorenne: È rappresentato dai genitori, in mancanza da un tutore.
  • Interdizione: Il soggetto che presenta uno stato di infermità mentale tale da non poter provvedere ai propri interessi, è dichiarato con sentenza del tribunale Interdetto, perdendo la capacità di agire con contestuale nomina di un tutore.

Incapacità legale relativa (parziale)

  • Inabilitazione: Limitazione della capacità di agire, dichiarata con sentenza, per infermità non grave menomazioni fisiche (es. sordomutismo), abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il soggetto può compiere atti di ordinaria amministrazione (atti di conservazione del patrimonio) e presenta l’assistenza di un curatore, in particolare per gli atti di straordinaria amministrazione (es. una compravendita, atti che diminuiscono il patrimonio).
  • Minore emancipato: Si conferisce limitata capacità di agire al minorenne di 16 anni ammesso a contrarre matrimonio; ha una limitata capacità di agire simile a quella dell’inabilitato (nomina di un curatore).
  • Beneficiario di amministrazione di sostegno: È la forma più lieve. Il soggetto presenta una limitata autonomia, a causa di infermità anche parziale e temporanea e necessita di un sostegno. Il Tribunale nomina un amministratore di sostegno che è obbligato a tenere conto dei bisogni e degli interessi del soggetto.

Persona giuridica

Con tale espressione si intende un complesso organizzato di persone e beni preordinato ad uno scopo lecito, socialmente rilevante (es. Società, associazioni, fondazioni, ecc.) e anche le persone giuridiche sono soggetti di diritto.

Tipologie di persone giuridiche

  • Associazioni: Scopo di natura ideale (es. scientifico, culturale, sportivo, ecc.) e non scopo di lucro, ma caratterizzate dalla compresenza di più persone fisiche.
  • Fondazioni: Scopo di natura ideale e non di lucro, ma caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato, dunque di beni, al perseguimento dello scopo.
  • Società: Perseguono uno scopo di lucro, ossia la divisione degli utili conseguiti con l’esercizio di un’attività economica.

Elementi comuni

Comprendono una pluralità di soggetti (salvo per le fondazioni, in quanto può essere anche un solo soggetto a mettere a disposizione il proprio patrimonio), uno scopo comune lecito, e un patrimonio sufficiente per la realizzazione dello scopo.

Costituzione, riconoscimento ed estinzione

Costituzione

L'atto costitutivo è un negozio di natura contrattuale che vincola i soggetti (es. atto costitutivo di società), salvo per la fondazione, in quanto può essere costituita da un soggetto singolo. In tal caso non è un contratto, ma un negozio unilaterale come donazione o testamento. L’atto costitutivo si accompagna allo statuto, che rappresenta il regolamento dell’ente.

Riconoscimento

La personalità giuridica si acquista con il riconoscimento formale, di competenza dell’Autorità Prefettizia o Regionale e si ottiene mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Tale iscrizione ha effetto costitutivo: la personalità giuridica si acquista da quel momento.

Estinzione

  • Per volontà degli associati o del fondatore.
  • Venir meno dello scopo (es. viene meno un’associazione volta alla raccolta fondi contro una malattia che è stata debellata).
  • Scioglimento disposto dall’autorità competente (perseguimento di uno scopo illecito, contrario all’ordinamento) liquidazione.

A seguito dell’estinzione si aprirà la fase della liquidazione del patrimonio. Si seguono le disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto, ma laddove non vi siano disposizioni provvederà l’Autorità competente (Prefettura o Regione) che assegna i beni ad altro ente che abbia scopo analogo all’ente estinto.

Autonomia delle persone giuridiche

Le persone giuridiche hanno piena capacità giuridica e piena capacità di agire, esprimono la propria volontà attraverso gli amministratori che li rappresentano, o attraverso le delibere dell’assemblea (es. delibere del cda societario). Particolarità dei soggetti giuridici è l’autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell’ente è diverso e autonomo rispetto ai patrimoni dei soggetti partecipanti. Il creditore dell’ente non può aggredire (es. espropriare) i beni di un soggetto partecipante all’ente, e un creditore del soggetto non può aggredire beni dell’ente.

Il caso delle associazioni non riconosciute

Tali enti sono dotati degli stessi elementi comuni (persone, scopo, patrimonio) ma non hanno richiesto il formale riconoscimento. Le associazioni non riconosciute godono di capacità giuridica, ma hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta: pur esistendo il fondo comune su cui i creditori dell’ente possono far valere i propri diritti in via principale, essi possono aggredire anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive

Il rapporto giuridico è una relazione tra parti che assume rilevanza per l’ordinamento e ne fa oggetto di apposita disciplina, stante la funzione economico-sociale. Quindi il rapporto giuridico è una relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto (es: il rapporto tra creditore e debitore).

Esempi di rapporti giuridici

A titolo di esempio si riporta il caso del contratto di trasporto, laddove ci sia il rapporto contrattuale, come l’ipotesi di contratto di NCC, il trasporto è oggetto del rapporto contrattuale, e dunque, in caso di inadempimento l’ordinamento prevede gli strumenti di tutela processuali ed extraprocessuali. Invece, il trasporto può discendere anche da meri rapporti di cortesia, e dunque, in caso di “inadempimento” non sarà applicabile la relativa disciplina prevista dall’ordinamento, in quanto ritenuto irrilevante.

I soggetti e le parti nel rapporto giuridico

I soggetti tra i quali intercorre il rapporto giuridico sono detti parti, mentre tutti coloro che restano estranei al rapporto si definiscono terzi. La parte può essere costituita da una pluralità di persone: si pensi all’ipotesi di vendita in comunione (es. coniugi) che costituiscono la parte acquirente.

Situazioni giuridiche soggettive

Le situazioni giuridiche soggettive sono le posizioni che un soggetto assume nel determinato rapporto giuridico (es: diritto/dovere). Sono attive quando attribuiscono una posizione favorevole al soggetto titolare.

Situazioni attive

  • Diritto soggettivo: È la categoria più importante, è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, potere riconosciuto e protetto dall’ordinamento in maniera piena e diretta (es: il diritto di credito).
  • Potestà: Rappresenta un potere attribuito ad un soggetto per interessi che non sono i propri, e quindi non può esercitare tali poteri liberamente come il diritto soggettivo, in quanto è vincolato dalla tutela che deve prestare nei confronti del soggetto (es.: potestà genitoriale).
  • Aspettativa: È la posizione di attesa in cui si trova il soggetto a favore del quale si sta maturando un diritto soggettivo e potrà compiere atti volti alla conservazione e l’attitudine a trasformarsi in un diritto soggettivo (es: eredità sottoposta a condizione, finché non c’è l’avveramento della condizione è aspettativa, con l’avveramento della condizione l’aspettativa si espande e diviene diritto soggettivo).
  • Interesse legittimo: Pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa riconosciuta al soggetto che si trovi in una posizione differenziata rispetto ad altri nel rapporto con la Pubblica amministrazione (es: soggetti che partecipano ad un concorso pubblico, soggetti che si vedono espropriare un terreno di proprietà per la costruzione di un’autostrada).
  • Diritto potestativo: Potere di modificare a proprio vantaggio, con un atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto che, rispetto a tale diritto, è in posizione di soggezione (es: il diritto di recesso, diritto del lavoratore di presentare le dimissioni).

Situazioni passive

Le situazioni giuridiche soggettive sono passive quando attribuiscono una posizione sfavorevole al soggetto.

  • Obbligo giuridico: Dovere di tenere un determinato comportamento in base al contenuto del rapporto giuridico soggettivo (es: pagare un debito).
  • Dovere generico di astensione: Dovere di non ledere i diritti altrui, astenendosi da condotte pregiudizievoli (es: rispettare il diritto di proprietà altrui).
  • Soggezione: Si esplica nell’esercizio del diritto potestativo del soggetto attivo, il soggetto passivo subirà conseguenze dell’esercizio del diritto potestativo senza possibilità di sottrarsi (es: il datore di lavoro che riceve le dimissioni del soggetto).
  • Onere: È il sacrificio di un proprio interesse imposto ad un soggetto affinché possa conservare un vantaggio giuridico (es: onere della prova in giudizio).

Classificazione dei diritti soggettivi

Diritti assoluti e diritti relativi

  • I diritti sono assoluti quando il titolare vanta una posizione di diritto verso tutti (erga omnes), e, pertanto, questi sono tenuti al generico dovere di astensione. Il diritto assoluto per eccellenza è la proprietà.
  • I diritti sono relativi quando il titolare vanta una posizione di diritto verso soggetti determinati o determinabili (inter partes). Il diritto relativo per eccellenza è il diritto di credito.

Diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali

  • I diritti patrimoniali sono diritti che tutelano interessi economici dei soggetti e suscettibili di una valutazione economica (es. diritto di credito).
  • I diritti non patrimoniali sono diritti che realizzano interessi di natura morale (es: diritto all’assistenza morale da parte del coniuge, e contestuale obbligo di fedeltà).

Diritti trasmissibili e diritti intrasmissibili

  • Diritti trasmissibili sono trasferibili ad altri soggetti (es. la proprietà).
  • Diritti intrasmissibili non possono essere trasferiti ad altri soggetti (es: diritto all’onore, alla vita, diritti di famiglia).

Diritti della personalità

Tra i diritti soggettivi, esistono i diritti della personalità, che appartengono a ciascun individuo, in quanto attributi essenziali della persona umana, considerati inviolabili dall’ordinamento (art. 2 Cost.).

  • Diritto alla vita e all’integrità fisica (art. 5 c.c., derogato solo dalla disciplina dei trapianti).
  • Diritto all’identità sessuale.
  • Diritto all’immagine.
  • Diritto al nome.
  • Diritto all’onore e all’integrità morale (protetto mediante la disciplina della tutela della privacy).

Sono personalissimi, non patrimoniali, intrasmissibili e indisponibili (sono inalienabili ed irrinunciabili), assoluti.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartinaSpena di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Alpa Guido.
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