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b) PREGIUDIZIO PER IL CREDITORE;

c) CONOSCENZA DEL PREGIUDIZIO.

Sussistendo tali requisiti, il creditore può dunque ricorrere al giudice chiedendo che venga

dichiarata l’inefficacia dell’atto di disposizione. Effetto dell’azione revocatoria perciò è

l’inefficacia relativa all’atto revocato: l’atto cioè diviene inopponibile al creditore

revocante, ma per il resto conserva la sua efficacia, sia tra le parti, sia rispetto ai creditori

che non hanno partecipato al giudizio di revocazione;

• IL SEQUESTRO CONSERVATIVO: è un provvedimento preventivo e cautelare emesso dal

giudice su istanza del creditore. Per effetto del sequestro sorge un vincolo di indisponibilità

che, analogamente al pignoramento, rende automaticamente inefficaci verso il creditore

sequestrante le alienazioni e gli altri atti di disposizione dei beni sequestrati. 32

LE GARANZIE PATRIMONIALI SPECIFICHE

Forme di garanzia specifica in senso proprio sono i privilegi, il pegno e l’ipoteca, che garantiscono

in maniera puntuale un credito rispetto a tutti gli altri crediti. Attribuiscono a un creditore la

precedenza sugli altri: sono dette perciò cause legittime di prelazione, e cioè di preferenza nella

distribuzione del denaro ricavato dalla vendita forzata di alcuni beni.

PRIVILEGO: è la prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito. Il

privilegio generale cade su tutti i beni mobili del debitore, mentre quello speciale cade su beni

specifici, mobili o immobili. I crediti per spese di giustizia e per oneri di conservazione e

miglioramento hanno privilegio speciale sui mobili per i quali le spese stesse sono state fatte.

PEGNO E IPOTECA: i caratteri peculiari che danno luogo alla specificità sono:

• Cadono su beni determinati, del debitore o di un terzo, e non genericamente su tutto il

patrimonio del soggetto;

• Non son sono automaticamente collegati per legge all’esistenza di una obbligazione:

occorre piuttosto un titolo apposito per la loro costituzione;

• Attribuiscono un diritto ulteriore e specifico rispetto al generale ius distribuendi spettante

a tutti i creditori: il diritto di prelazione, e cioè di soddisfarsi con precedenza sul ricavato

della vendita forzata dei beni; gli altri creditori potranno far valere le loro ragioni solo

sull’eventuale residuo;

• Attribuiscono il diritto di seguito sul bene: il diritto segue il bene nei successivi

trasferimenti, mantenendo al creditore la facoltà di espropriarlo anche nei confronti dei

successivi acquirenti.

PEGNO: è un diritto reale che vincola un bene mobile a garanzia di un credito. Il diritto attribuisce

al creditore pignoratizio la facoltà di espropriare la cosa anche se essa sia stata alienata a terzi e di

soddisfarsi con prelazione su di essa. Oggetto di pegno possono essere i beni mobili, le universalità

di mobili e i crediti, del debitore o di un terzo.

IPOTECA: è un diritto reale che vincola un bene immobile o un mobile registrato a garanzia di un

credito. Il diritto attribuisce al creditore ipotecario la facoltà di espropriare il bene anche nei

confronti del terzo acquirente e di soddisfarsi con precedenza sul ricavato della vendita forzata. A

costituire l’ipoteca concorrono due elementi: il titolo (particolare forma di pubblicità costitutiva) e

l’iscrizione in pubblici registri. L’estinzione dell’ipoteca può conseguire a cause che riguardano

l’iscrizione ovvero il titolo dell’ipoteca.

SINGOLE FONTI DI OBBLIGAZIONE - IL CONTRATTO 33

Completata la disciplina delle obbligazioni in generale, il libro quarto del codice civile passa a

trattare delle singole fonti di obbligazione che, come si ricorderà, sono il contratto, il fatto illecito e

ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

IL CONTRATTO

Il contrato è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto

giuridico patrimoniale. Dalla definizione dell’art. 1321, emergono allora i due profili qualificanti del

contratto: la creazione di u rapporto giuridico e la sua derivazione dell’accordo, e cioè da un atto

di volontà degli interessati. Il termine contratto viene usato sia per designare l’atto posto in essere

dalle parti, sia per indicare il rapporto, e cioè la relazione giuridica che dall’atto stesso deriva. In

sintesi il contratto consiste nella definizione di un certo assetto di interessi giuridicamente

vincolante, e perciò nella creazione di una regola di comportamento derivante dalla volontà delle

parti, e si conferma perciò la qualificazione del contratto come negozio, di cui costituisce la figura

più importante.

L’autonomia contrattuale si colloca nel quadro della più ampia autonomia privata, come libertà dei

soggetti di autodeterminarsi, di decidere da sé circa i propri interessi, personali ed economici.

Questa libertà costituisce uno dei cardini del diritto privato: in particolare, nell’ambito degli

interessi economici, il contratto appare lo strumento generale offerto ai singoli per tale

regolamentazione e si articola in una serie di facoltà di segno e contenuto diversi:

• Primo e fondamentale aspetto dell’autonomia contrattuale è la facoltà di autodeterminarsi

in ordine alla opportunità di concludere o non u contratto e, altresì, in ordine alla libera

scelta dell’altro contraente;

• In senso positivo l’autonomia contrattuale si specifica anzitutto nella facoltà delle parti di

determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge;

• Infine, l’autonomia contrattuale attribuisce ai singoli la facoltà di concludere contratti che

non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare: possono cioè stipulare contratti

innominati o atipici.

Gli atti unilaterali sono tipici, sia nel tipo, sia negli effetti. Ciò non toglie comunque che la categoria

degli attui unilaterali ammessi dalla legge sia ricca di figure diverse. Mentre è ammessa la

stipulazione di contratti atipici, la volontà unilaterale di un soggetto, invece, non trova un analogo,

generale riconoscimento quale fonte di rapporti giuridici. Un atto unilaterale può:

• Incidere soltanto sul suo autore;

• Incidere favorevolmente su altri;

• Incidere sfavorevolmente su altri.

Tipico negozio unilaterale è la rinunzia, che è l’atto unilaterale con cui il titolare dismette un

diritto. È un modo di disporre dei propri diritti. A seguito della rinunzia il debito si estingue, senza

per ciò stesso trasferirsi ad altri.

CATEGORIE DI CONTRATTI: 34

• BILATERALI: contratti in cui intervengono due parti, intese come contrapposti centri di

interesse;

• COMMUTATIVI: di norma i contratti sono commutativi, nel senso che i contraenti

assumono su di sé solo i comuni rischi idi variazione nel valore delle prestazioni: quelle

variazioni cioè derivanti dalle ordinarie oscillazioni di mercato.

Il negozio per un verso si configura come categoria che comprende tutti gli atti di autonomia

riconducili alla libera volontà del soggetto.

Considerato che il contratto è la sottospecie più importante di negozio giuridico, ed è altresì

dettagliatamente disciplinato, le regole valevoli per il contratto saranno in linea di principio

applicabili a tutti gli altri atti classificabili come negozi, eccettuate soltanto le norme che

ineriscono alle caratteristiche peculiari del contratto.

Si parla di parti in senso formale per indicare i soggetti che emettono le dichiarazioni contrattuali e

formano il contratto-atto; sono invece parti in senso sostanziale coloro in capo ai quali si

producono gli effetti del negozio, i punti di riferimento soggetti del rapporto instauratosi in base

all’atto. Per solito le due qualità coincidono, ma non necessariamente. Parte sostanziale può

essere chiunque, persona fisica o ente giuridico, abbia la capacità giuridica. Parte formale può

essere solo chi ha la capacità di agire.

La legittimazione è il potere di disposizione in ordine ad un diritto o ad un interesse:

ordinariamente, essa spetta al titolare della situazione giuridica, ma ben può spettare ad altri, in

via esclusiva o concorrente. La legittimazione è perciò necessaria per poter disporre del diritto, ma

la sua carenza comporta la mera inefficacia dell’atto.

LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO - I RAPPORTI GIURIDICI PREPARATORI

La responsabilità pre-contrattuale, è la sanzione prevista per chi viola il dovere di buona fede nella

fase delle trattative, e obbliga a risarcire il danno arrecato alla controparte. In concreto, nella fase

delle trattative il dovere di buona fede si specifica in una serie di obblighi che possono essere così

sintetizzati:

• Ipotesi tipica di violazione della buona fede è anzitutto quella della rottura ingiustificata

delle trattative;

• La correttezza impone obblighi di formazione, in modo da rendere note all’altra parte le

circostanze di fatto e di diritto che incidono sull’affare, rendendolo pregiudizievole o

addirittura inutile;

• Uno specifico obbligo di informazione è previsto dall’art. 1338, che rende responsabile la

parte che, conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità del contratto, non ne

ha dato notizia all’altra parte.

La violazione dell’obbligo di correttezza, costituendo inadempimento di una obbligazione, è fonte

di responsabilità e comporta l’obbligo di risarcire tutto il danno arrecato.

È possibile che la stipulazione sia preceduta dalla creazione di speciali rapporti giuridici,

strumentali alla successiva conclusione del contratto, che si designano complessivamente come 35

rapporti giuridici preparatori: prenotazione, prelazione, proposta irrevocabile, opzione, contratto

preliminare.

OBBLIGO DI CONTRARRE: in alcune ipotesi la libertà di stipulare un contratto di un soggetto viene

meno ed è obbligato a contrarre:

a) OBBLIGO LEGALE DI CONTRARRE: trova la sua fonte nella legge ed è previsto in ipotesi

diverse e a tutela di interessi preminenti rispetto al principio generale, e pur fondamentale,

della libertà contrattuale;

b) OBBLIGO NEGOZIALE DI CONTRARRE: trova la sua fonte in una obbligazione

precedentemente assunta, come quella nascente dal contratto preliminare, un contratto

non dissimile per il resto dagli altri, che si caratterizza per il suo peculiare oggetto: l’obbligo

di stipulare un successivo contratto.

OBBLIGO DI PREFERIRE: la prelazione, che non vincola nessuna delle parti a concludere

necessariamente un contratto, significa preferenza e importa l’obbligo di preferire un certo

contr

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianluvillo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pardini Stefano.