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Istituzioni di diritto privato

Introduzione

Società e diritto: Regole giuridiche sono quei comportamenti che ciascuna società, in modo variabile nel tempo e nello spazio, ritiene essenziali o almeno importanti per il perseguimento dei propri fini. Il mancato adempimento comporta sanzioni variabili predeterminate da appositi organi. Appare corretta quindi la definizione di norme giuridiche - o diritto in senso oggettivo - come l’insieme delle regole di condotta garantite da una organizzazione sociale che insieme formano “l’ordinamento giuridico”.

Regole sociali: Prescrizioni morali, religiose e sociali che, se non rispettate, portano a riprovazione sociale più o meno intensa in base alla sensibilità del gruppo preso in considerazione.

Diritto naturale: Ordinamento o insieme di principi non arbitrari, legato alla natura e alla ragione umana di là dalle contingenze storiche e dal volere dei principi, nella aspirazione a fondare una convivenza umana basata sulla forza della ragione, piuttosto che sulle ragioni della forza.

Diritto positivo: Insieme delle norme che compongono l’ordinamento giuridico di una data collettività in un certo momento storico; si dice positivo in quanto formalmente posto dagli organi competenti in base alle regole specificamente dettate in proposito.

Fonti del diritto positivo

La norma giuridica è:

  • Generale in quanto indirizzata alla generalità dei consociati o appartenenti a una categoria;
  • Astratta in quanto una regola destinata a disciplinare tutti i rapporti e le situazioni che rientrano dello schema prefigurato;
  • Imperativa in quanto impone di attenersi ad un certo comportamento, pena l’irrogazione di una sanzione o il risarcimento di un danno.

Fonti del diritto: Fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Ogni ordinamento ha regole apposite che disciplinano tali “fatti”: stabiliscono cioè chi ha la potestà normativa, ossia il potere di introdurre, modificare e abrogare le norme giuridiche. Nel nostro ordinamento le regole al riguardo sono dettate nelle “disposizioni sulla legge in generale” (dette anche preleggi) che sono premesse al testo del codice civile con una numerazione distinta dei relativi articoli.

Fonte di cognizione: L’enunciato linguistico o comunicativo nel quale è formulata la regola giuridica a cui occorre fare riferimento per conoscere il comportamento comandato o vietato.

Fonte di produzione: Ad esempio la legge, in quanto atto emanato dall’autorità competente (il Parlamento), dal quale promana la regola giuridica, il comando in essa contenuto. Le fonti di produzione si caratterizzano per la diversa efficacia o forza normativa, nel senso che alcune hanno la prevalenza sulle altre. In caso di contrasto fra le relative previsioni, prevale la norma di grado superiore: ciò è il concetto di gerarchia delle fonti.

Un contrasto tra discipline può emergere da fonti alla pari e viene affidato al criterio cronologico e al criterio di specialità. L’ordine delle fonti è indicato dall’art. 1 delle “disposizioni sulla legge in generale”, tutt’oggi incompleto. Sono oggi fonti del diritto, nell’ordine:

  • La Costituzione e le altre leggi costituzionali;
  • I regolamenti comunitari;
  • Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge;
  • Le leggi regionali;
  • I regolamenti governativi;
  • Gli usi.

La costituzione italiana

È un atto normativo generale approvato da un organo legislativo apposito (l’Assemblea costituente), entrato in vigore il 01/01/1948, che contiene le regole fondamentali sull’assetto politico e istituzionale dello stato italiano. In particolare, contiene le principali norme organizzative dei poteri pubblici - Parlamento, Governo, Magistratura - e i principi fondamentali di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili della persona:

  • Libertà di religione;
  • Libertà di pensiero;
  • Libertà di associazione;
  • Eguaglianza formale e sostanziale;
  • Diritto al lavoro;
  • Tutela della famiglia;
  • Libertà di iniziativa economica;
  • Etc.

Può essere abrogata o modificata solo tramite un’altra legge costituzionale. Le leggi in contrasto con le prevalenti norme costituzionali sono dette costituzionalmente illegittime. Il compito di giudicare l’illegittimità spetta alla Corte costituzionale, l’esito viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dal giorno successivo.

Regolamenti comunitari

Sono atti normativi dell’Unione europea che hanno diretta efficacia nel territorio dei paesi membri e vincolano i cittadini dei singoli stati al pari delle leggi di fonte statuale. Il Consiglio, composto da rappresentanti degli stati membri, è il principale organo legislativo della Comunità e i suoi regolamenti comunitari costituiscono veri e propri atti normativi di portata generale paragonabili alle leggi. Le direttive e le raccomandazioni comunitarie, viceversa, non hanno di norma efficacia normativa diretta e immediata, svolgendo piuttosto la funzione di orientare l’attività dei singoli stati al fine di realizzare una progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Leggi ordinarie dello stato

Sono le fonti di diritto più numerose e di contenuto più ampio, atti normativi emanati dal Parlamento secondo le regole dettate per la loro formazione e ad esse sono equiparati i decreti legge e i decreti legislativi.

Decreti legge

Atti aventi forza di legge emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza e devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la loro decadenza.

Decreti legislativi

O leggi delegate, sono invece emanati dal Governo in forza di una apposita legge-delega delle Camere che gli conferisce il potere legislativo su materie determinate, specificando i principi e i criteri direttivi cui esso dovrà attenersi.

Il codice civile

Formalmente, è un atto avente forza di legge al pari dei codici di procedura civile, penale, di procedura penale e della navigazione.

Leggi regionali

Atti normativi emanati dalle Regioni nell’ambito della potestà legislativa ad esse attribuita a tenore degli art. 117 ss. Cost., distinta in relazione al tipo di competenza - esclusiva e concorrente - che viene di volta in volta in considerazione. Oltre alla restrizione territoriale regionale sono subordinate ai principi fondamentali fissati dalle leggi statali nelle materie di legislazione concorrente. La Corte costituzionale ne giudica l’illegittimità attraverso un procedimento sollevato da un Commissario regionale.

Regolamenti

Atti normativi emanati da autorità amministrative per disciplinare la pratica applicazione delle leggi, ovvero, in casi determinati, per dettare senz’altro la disciplina di singole materie. La potestà normativa spetta al Governo. Questa fonte normativa è stata disciplinata dalla legge n. 400/1988, la quale prevede i seguenti tipi di regolamento:

  • Regolamenti esecutivi: Disciplinano la pratica applicazione della legge, determinandone le modalità di esecuzione e i concreti adempimenti;
  • Regolamenti integrativi (o di attuazione): Non sono meramente esecutivi della legge, ma sono diretti a completarla dettando una vera e propria disciplina sostanziale della materia, anche abrogando precedenti disposizioni legislative;
  • Regolamenti indipendenti: Emanati in materie disciplinate da una legge che viene appositamente abrogata per consentire una nuova disciplina tramite tali regolamenti;
  • Regolamenti organizzativi: Emanati da autorità diverse nei limiti delle rispettive competenze e in conformità delle leggi particolari che li riguardano, per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e l’esercizio delle relative funzioni. Tale potere spetta ai prefetti, consigli comunali e provinciali etc. Hanno natura non omogenea e solo impropriamente possono essere considerati tra le fonti normative vere e proprie.

Le fonti non scritte - Gli usi

L’uso normativo o consuetudine è la norma non scritta che nasce per effetto della costante osservanza nel tempo di una certa condotta, che richiede generalmente due requisiti. Il primo requisito, oggettivo, è l’uniforme e ripetuta osservanza di un determinato comportamento in un certo ambito economico o territoriale. Il secondo, soggettivo o psicologico, è la convinzione della obbligatorietà di tale comportamento in quanto conforme a una regola giuridica (ad esempio la mancia non è uso giuridico ma solo sociale). L’uso negoziale, o clausola d’uso, ha natura negoziale e si fonda sulla presunta volontà delle parti.

Giurisprudenza

Attività d’interpretazione e applicazione delle norme giuridiche svolta istituzionalmente dai giudici. Non si trova compresa fra le fonti del diritto elencate dall’art. 1, ma è un importante fattore non solo di conoscenza e di interpretazione delle norme, ma anche di creazione del diritto: questo infatti, visto nel suo momento dinamico di concreta regolazione dei rapporti, non ha soltanto il contenuto emergente dal testo delle norme ma anche quello che in concreto gli conferisce l’applicazione costante dei giudici e il comune modo di intenderne il significato.

Equità

Non è prevista una regola generale che attribuisca rilevanza decisiva alle specificità del singolo caso e all’esigenza di realizzare un’effettiva giustizia, un equilibrato contemperamento degli interessi. Il giudice pertanto è tenuto a risolvere le controversie con l’applicazione del diritto positivo. La legge prevede che l’equità operi solo in ipotesi predeterminate come criterio di valutazione (quando il giudice è chiamato a esprimere un giudizio sul contenuto di un contratto) e di decisione delle controversie (quando in alcuni casi il giudice debba decidere con equità se si tratta di controversie di competenza del giudice di pace di valore non superiore a €1.100, oppure quando, trattandosi di diritti disponibili, le parti ne facciano concorde richiesta).

Atti di autonomia privata

Atti di cui ciascuno dispone dei propri interessi nella vita di relazione.

Applicazione della legge

Attività con cui si individua e assegna a un caso concreto la disciplina che gli compete tramite l’individuazione e l’interpretazione.

Interpretazione della legge - Criterio letterale

“Non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole”. L’interpretazione deve essere globale, dovendosi intendere le parole non isolatamente ma secondo la connessione di esse. L’interpretazione deve essere sistematica poiché nessuna norma vive da sola ma si inserisce in un complesso sistema col quale occorre coordinarla dovendosi preferire, nel dubbio, il significato che la renda coerente alle altre.

Interpretazione della legge - Criterio funzionale

L’interpretazione si presenta come naturalmente evolutiva, nel senso che tende per forza propria a evolvere, a modificare nel tempo il significato e la portata delle disposizioni, conformemente al mutare delle condizioni complessive della società e dei suoi valori.

Le norme cessano di avere efficacia in seguito ad alcuni fatti: abrogazione, dichiarazione di incostituzionalità, referendum abrogativo, scadenza del termine eventualmente previsto nello stesso testo normativo.

La successione delle norme pone il problema della disciplina di situazioni che perdurano nel tempo, che si sono verificate sotto il vigore della legge precedente e che prolungano i loro effetti nella vigenza della nuova regolamentazione: di solito interviene la stessa legge dettando norme di diritto transitorio per il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. In mancanza, si ritiene che la soluzione stia nella teoria dei diritti quesiti: la nuova legge non toccherebbe i diritti ormai acquisiti in capo ai singoli in base alle vecchie disposizioni. Maggior seguito ha la teoria del fatto compiuto: la nuova norma non tocca gli effetti già prodotti in base a fattispecie perfezionatesi sotto la vecchia normativa, che rimangono valide ed efficaci insieme ai nuovi o ulteriori effetti che ne derivano.

Applicazione della legge nello spazio

I cittadini comunitari godono di diritti civili spettanti ai cittadini dello Stato ospite e alcuni diritti politici, mentre gli extracomunitari godono di diritti civili in base al principio di reciprocità (ne gode solo se un italiano ne godrebbe nel paese di provenienza dell’extracomunitario). In secondo luogo, la legge riconosce allo straniero regolarmente soggiornante dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, assicurando parità di trattamento in ordine alla tutela giurisdizionale, ai rapporti con la pubblica amministrazione e all’accesso ai pubblici servizi. Per risolvere conflitti fra legislazioni di paesi diversi, in Italia si applica la legge riguardo le relazioni interpersonali, per cui può essere applicata una legge italiana ad uno straniero oppure una legge straniera ad un italiano. Le norme che risolvono tali conflitti sono dette “diritto internazionale privato”.

In ogni caso, “la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico” (art. 16 legge n. 218/1995), quando cioè la legge straniera sia in contrasto con i principi fondamentali che regolano la convivenza sociale.

Il diritto privato

Il diritto privato disciplina i rapporti fra soggetti privati, cioè fra comuni cittadini, mentre il diritto pubblico contiene le norme che regolano gli aspetti organizzativi e istituzionali della società politica nonché i rapporti tra i pubblici poteri e i cittadini.

È diritto privato ciò che disciplina i rapporti sulla base di una reciproca posizione di eguaglianza dei soggetti, siano essi cittadini privati o enti pubblici. Si può anche definire diritto comune in quanto è la disciplina comune applicabile alla generalità dei soggetti di diritto.

È diritto pubblico quello che attribuisce a uno dei soggetti del rapporto una posizione di supremazia o autorità sull’altro, costretto a subire le altrui determinazioni, conferendo poteri autoritativi speciali.

Principio di uguaglianza formale: Sancisce la regola della parità nei diritti e doveri e vieta ogni tipo di privilegio e discriminazione e si applica in tutta la sua estensione ai pubblici poteri, vietando trattamenti di favore per singole persone o categorie di soggetti e vietando trattamenti discriminatori in danno in alcuni. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo degli individui e la piena partecipazione all’organizzazione politica, sociale ed economica del paese.

Principio di uguaglianza sostanziale: Richiede di trattare in modo diverso situazioni diseguali in modo da riequilibrare le disparità o almeno ristabilire l’uguaglianza dei punti di partenza.

Norme dispositive o derogabili: Norme che prevedono una certa disciplina ma consentono agli interessati di stabilire essi stessi una diversa specifica regola per il loro rapporto.

Norme imperative o inderogabili o cogenti: Norme che si impongono all’osservanza dei destinatari, i quali non possono dunque derogarvi.

Partizioni del diritto privato

  • Diritto civile - stato personale, rapporti familiari, beni, atti giuridici, obbligazioni;
  • Diritto commerciale - attività d’impresa, società, titoli di credito, fallimento;
  • Diritto del lavoro - regola la prestazione di lavoro subordinato, attività sindacale, tutela previdenziale del lavoratore;
  • Diritto della navigazione - disciplina i rapporti privati connessi all’esercizio della navigazione marittima e aerea.

Il rapporto giuridico

È rapporto giuridico ogni relazione fra gli uomini disciplinata dal diritto. Le persone fra le quali intercorre il rapporto giuridico sono dette soggetti e sono titolari delle posizioni giuridiche in cui si articola tale rapporto.

Situazioni giuridiche di vantaggio o pretesa (attive): Diritti soggettivi, potestà, facoltà, aspettative, interessi legittimi.

Situazioni giuridiche di svantaggio o vincolo (passive): Doveri, obblighi, oneri.

Il diritto soggettivo è un potere (libero) attribuito a un soggetto per la tutela diretta di un suo interesse. Consiste nel potere di svolgere alcune attività, e/o di esigere da altri l’osservanza di una determinata condotta, al fine di soddisfare un interesse individuale. È un potere di agire per la soddisfazione di un proprio interesse.

Col termine diritto soggettivo si designa la posizione di vantaggio o pretesa, la facoltà di agire attribuita a un soggetto nell’ambito di un rapporto. La potestà è il potere attribuito a un soggetto per la tutela di un interesse altrui, costituisce quindi a un tempo un diritto e un dovere. L’interesse legittimo è un potere attribuito a un soggetto al fine di tutelare interessi individuali e della collettività. Le facoltà non sono autonome posizioni giuridiche ma aspetti o manifestazioni del diritto soggettivo: sono quegli specifici, concreti poteri in cui si intrinseca un diritto. L’aspettativa è una situazione giuridica provvisoria e strumentale tutelata cioè temporaneamente al fine di garantire la possibilità del sorgere di un diritto.

I diritti soggettivi sono suddivisi in categorie

  • Assoluti: Attribuiscono una pretesa nei confronti di tutti i consociati;
  • Relativi: Attribuiscono una pretesa specifica nei confronti di un soggetto determinato;
  • Personali di godimento: Come il diritto dell’inquilino e dell’affittuario;
  • Potestativi: Potere di produrre unilateralmente effetti nella sfera giuridica di un altro tenuto a subire tali conseguenze.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianluvillo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pardini Stefano.
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