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SAFETY NET

Sono presidi istituzionali e operativi volti a gestire situazioni di crisi e a sostenere i relativi costi. Il

safety net si compone fondamentalmente di:

8) Un prestatore di ultima istanza (lender of last resort), gestito dalla bce

9) Uno schema di assicurazione dei depositi (differenze a livello territoriale)

Il safety net è tendenzialmente esclusivo delle banche e non copre l’operatività degli altri

intermediari. Si possono creare problemi di coordinamento tra le autorità e di intervento nella

gestione di situazioni di crisi. L’obiettivo è mantenere la fiducia dei depositanti.

IL PRESTATORE DI ULTIMA ISTANZA

È un’attività spartiacque tra PM e vigilanza. È rappresentato dalla banca centrale che ha la funzione

di regolare la liquidità del sistema bancario e di supplire ad eventuali malfunzionamenti del mercato

monetario assorbendo shock di liquidità. La BCE interviene costantemente nei mercati monetari

attraverso operazioni di regolazione della liquidità aggregata, cioè operazioni di mercato aperto.

Garanzie di mercato aperto possono assumere il carattere di prestito di ultima istanza in situazioni

eccezionali. La BCE può intervenire a supporto del sistema finanziario offrendo liquidità per

volumi elevatissimi allo scopo di assorbire lo shock e assicurare il graduale ristabilirsi di condizioni

di normale operatività del mercato monetario.

SCHEMI DI ASSICURAZIONE DEI DEPOSITI

Sono intesi a o preservare la fiducia dei depositanti tutelando i risparmiatori nell’ipotesi di dissesto

di un intermediario bancario che la regolamentazione e la vigilanza prudenziali non fossero riusciti

a prevenire. Nel caso di fallimento il valore corrente dell’attivo bancario è inferiore alle passività

determinando una perdita in capo ai depositanti pari all’ammontare di tale differenza. Gli schemi di

assicurazione intervengono a copertura della perdita ovvero del disavanzo patrimoniale

dell’intermediario insolvente rimborsando i depositanti.

Sotto il profilo istituzionale operativo, gli schemi di garanzia hanno frequente natura di fondo

consortile, di matrice pubblica o semipubblica, ad adesione obbligatoria. La contribuzione è

generalmente funzione crescente del profilo di rischio dell’intermediario partecipante al fine di

parametrare il premio assicurativo alla probabilità di insolvenza. L’effettivo versamento del

contributo può avvenire a richiesta del fondo in base alla necessità di finanziamento degli effettivi

interventi di salvataggio ovvero avvenire annualmente in contanti a prescindere dall’ammontare

degli esborsi da finanziare. Nel primo caso si parla di impegni all’intervento, nel secondo di schemi

a contribuzione periodica.

Per quanto riguarda la dimensione degli intermediari e al grado di concentrazione del mercato

bancario, in presenza di gruppi bancari d dimensioni particolarmente rilevante o di mercati del

credito caratterizzati da quote di mercato dei primi intermediari molto concentrate, il fallimento dei

maggiori intermediari, rispettivamente too big to fail e too important to fail, comprometterebbe

l’efficacia del sistema di assicurazione non essendo gli altri intermediari in grado di sostenere il

costo di salvataggio dei primi. Il fallimento di grandi banche comporterebbe il probabile dissesto di

altri intermediari di minori dimensioni.

Queste situazioni di potenziale fallimento degli schemi di assicurazione possono giustificare

eventuali interventi di garanzia pubblica degli impegni di pagamento prestati dai fondi di tutela dei

depositi piuttosto che interventi di salvataggio diretti da parte dello stato al fine di preservare la

stabilità del sistema finanziario come superiore interesse della collettività. In questo senso si parla

di garanzia di secondo livello, in quanto sovraordinata agli schemi di assicurazione di primo livello.

Il rischio di comportamenti opportunistici si risolve in due modi: coordinando strettamente

l’organizzazione degli schemi di assicurazione con la regolamentazione prudenziale; introducendo

delle limitazioni all’estensione della copertura assicurativa e correggendo le contribuzioni in

funzione del rischio.

Per quanto ottiene il primo aspetto, la regolamentazione prudenziale limita le attività esercitabili

dagli intermediari e definisce il capitale minimo che le banche devono detenere in funzione della

qualità e del profilo di rischio dell’attivo di bilancio. La previsione di adeguati mezzi propri è intesa

a minimizzare il rischio di fallimento considerato e ad incrementare l’ammontare di capitale di

rischio degli azionisti e l’ammontare di perdita accollato agli stessi, disincentivando i

comportamenti opportunistici.

Nel caso delle limitazioni della copertura di norma sono tutelati i depositanti al dettaglio, mentre

sono esclusi dalla garanzia i depositi di investitori istituzionali e professionali a motivo della

supposta superiore capacità di questi ultimi di giudicare il merito di credito dell’intermediario

debitore. Non beneficiano della protezione assicurativa e neanche di forme di deposito al portatore.

La garanzia è solitamente circoscritta alle passività aventi natura bancaria con esclusione delle

passività di mercato, in quanto rappresentate da strumenti finanziari idealmente assimilabili a

passività cartolarizzate di imprese commerciali.

3)IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

E’ un fondo consortile con adesione obbligatoria (tranne per BCC - fondo di garanzia dei

depositanti del credito cooperativo) per le banche italiane, le banche europee su base volontaria,

banche extra europee se non esiste nel loro paese.

La garanzia viene attribuita al depositante e non al deposito, infatti il depositante deve essere

chiaramente identificato e i depositi al portatore non sono assoggettati a tutela, perché la tutela

aspetta al depositante. C’è un massimo di 100.000 euro entro 20 giorni dalla data di liquidazione

coatta amministrativa.

Sono esclusi dalla tutela (art. 4 FITD):

a) I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore ( fissati a 2500 euro)

b) Le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni

c) Il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca

d) I depositi delle amministrazioni dello stato, degli enti regionali, provinciali, comunali

OBIETTIVI DELLA REGOLAMENTAZIONE

Tre sono le finalità essenziali che devono informare tutta ‘attività dei regulators:

1) Stabilità = l’azione regolamentare di dettaglio nei confronti dell’intermediario è volta ad

assicurare liquidità e solvibilità, attraverso la definizione dei vincoli all’assunzione dei

rischi: si vuole evitare che la crisi di un soggetto danneggi non solo coloro con i quali

intrattiene rapporti ma soprattutto si propaghi all’intero sistema originando una crisi

generalizzata di sfiducia creando un effetto domino. Questo era dal punto di vista

microeconomico, invece in un’ottica macroeconomica la stabilità viene perseguita

creando meccanismi di prevenzione idonei a fronteggiare situazioni di crisi che

potrebbero manifestarsi

2) Efficienza = può essere allocativa (le risorse giungono dove riescono ad ottenere risultati

efficaci) e tecnico-operativa (la vigilanza deve agire realizzando il minor costo possibile

per coloro che hanno accesso a servizi finanziari)

3) Trasparenza delle informazioni e correttezza del comportamento degli operatori = equità

nella distribuzione delle risorse (l’informazione diventa una risorsa a disposizione degli

operatori)

4)COME SI ARTICOLA LA VIGILANZA

L’attività di regolamentazione può basarsi su un modello di tipo accentrato e decentrato.

Nel primo caso ad un'unica autorità (single regulator) è attribuito il compito di regolamentare e

vigilare tutti i comparti del sistema finanziario sia sulle tipologie attività in esso svolte sia per gli

intermediari presenti, sia per le finalità. Gli obiettivi fissati dalla politica monetaria e la stabilità del

sistema a livello macro continuano a permanere in capo alla BCE, mentre le competenze in materia

di concorrenza vengono affidate ad un’autorità specifica in materia.

L’accentramento dei poteri regolamentari garantisce maggiore efficacia nel perseguimento e

consente di realizzare economie di scala e di scopo poiché evita inutili duplicazioni nei controlli e

riduce i costi ad essi collegati. La presenza di un regolatore unico contribuisce ad una maggiore

chiarezza nell’individuazione delle responsabilità di controllo di fronte al potere legislativo e nei

confronti del potere di mercato. Però, si può venire a generare un appesantimento burocratico, con

una complessità degli assetti organizzativi interni.

Nel secondo caso, il modello prevede la presenza di più autorità, la cui suddivisione di competenze

può venire operata sulla base della tipologia degli intermediari (vigilanza per soggetti o per

istituzioni), delle attività da questi esercitate (vigilanza per attività) oppure degli obiettivi assegnati

alle singole autorità (vigilanza per finalità).

La vigilanza istituzionale prevede la presenza di un’autorità normativa per ciascuna categoria di

operatore finanziario e per le attività da questo svolte: ci sono tre organismi regolamentari per gli

intermediari bancari, il mercato finanziario e le assicurazioni, a queste si aggiunge l’autorità anti-

trust.I vantaggi di questo modello sono: la marcata specializzazione agevola la definizione

dell’impianto normativo, semplifica l’esercizio dei controlli, consente all’autorità di controllo la

realizzazione di economie di specializzazione. Il venir meno della riserva di attività (svantaggi) da

luogo all’applicazione di regole non uniformi per operazioni che presentano la stessa natura ma

vengono svolte da soggetti differenti e producono fenomeni di arbitraggio regolamentare ( gli

intermediari possono essere incentivati ad assumere configurazioni giuridico-organizzative

sottoposte a norme meno cogenti e a controlli meno pressanti

Per risolvere le criticità che si vengono a creare con il modello precedente si ricorre alla vigilanza

per attività, dove ciascuna attività di intermediazione corrisponde un’autorità regolamentare e di

controllo a prescindere dalla forma giuridica – organizzativa dell’intermediario che la esercita,

garantendo condizioni di parità concorrenziale (level the playing field). È molto elevato il livello di

specializzazione che le diverse autorità riescono a conseguire, con evidenti riduzioni di costi

nell’attività di controllo. Esistono anche numerose problematiche: la sovrapposizione di più

organismi regolame

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
82 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jordyfox di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santoboni Fabrizio.