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SAFETY NET
Sono presidi istituzionali e operativi volti a gestire situazioni di crisi e a sostenere i relativi costi. Il
safety net si compone fondamentalmente di:
8) Un prestatore di ultima istanza (lender of last resort), gestito dalla bce
9) Uno schema di assicurazione dei depositi (differenze a livello territoriale)
Il safety net è tendenzialmente esclusivo delle banche e non copre l’operatività degli altri
intermediari. Si possono creare problemi di coordinamento tra le autorità e di intervento nella
gestione di situazioni di crisi. L’obiettivo è mantenere la fiducia dei depositanti.
IL PRESTATORE DI ULTIMA ISTANZA
È un’attività spartiacque tra PM e vigilanza. È rappresentato dalla banca centrale che ha la funzione
di regolare la liquidità del sistema bancario e di supplire ad eventuali malfunzionamenti del mercato
monetario assorbendo shock di liquidità. La BCE interviene costantemente nei mercati monetari
attraverso operazioni di regolazione della liquidità aggregata, cioè operazioni di mercato aperto.
Garanzie di mercato aperto possono assumere il carattere di prestito di ultima istanza in situazioni
eccezionali. La BCE può intervenire a supporto del sistema finanziario offrendo liquidità per
volumi elevatissimi allo scopo di assorbire lo shock e assicurare il graduale ristabilirsi di condizioni
di normale operatività del mercato monetario.
SCHEMI DI ASSICURAZIONE DEI DEPOSITI
Sono intesi a o preservare la fiducia dei depositanti tutelando i risparmiatori nell’ipotesi di dissesto
di un intermediario bancario che la regolamentazione e la vigilanza prudenziali non fossero riusciti
a prevenire. Nel caso di fallimento il valore corrente dell’attivo bancario è inferiore alle passività
determinando una perdita in capo ai depositanti pari all’ammontare di tale differenza. Gli schemi di
assicurazione intervengono a copertura della perdita ovvero del disavanzo patrimoniale
dell’intermediario insolvente rimborsando i depositanti.
Sotto il profilo istituzionale operativo, gli schemi di garanzia hanno frequente natura di fondo
consortile, di matrice pubblica o semipubblica, ad adesione obbligatoria. La contribuzione è
generalmente funzione crescente del profilo di rischio dell’intermediario partecipante al fine di
parametrare il premio assicurativo alla probabilità di insolvenza. L’effettivo versamento del
contributo può avvenire a richiesta del fondo in base alla necessità di finanziamento degli effettivi
interventi di salvataggio ovvero avvenire annualmente in contanti a prescindere dall’ammontare
degli esborsi da finanziare. Nel primo caso si parla di impegni all’intervento, nel secondo di schemi
a contribuzione periodica.
Per quanto riguarda la dimensione degli intermediari e al grado di concentrazione del mercato
bancario, in presenza di gruppi bancari d dimensioni particolarmente rilevante o di mercati del
credito caratterizzati da quote di mercato dei primi intermediari molto concentrate, il fallimento dei
maggiori intermediari, rispettivamente too big to fail e too important to fail, comprometterebbe
l’efficacia del sistema di assicurazione non essendo gli altri intermediari in grado di sostenere il
costo di salvataggio dei primi. Il fallimento di grandi banche comporterebbe il probabile dissesto di
altri intermediari di minori dimensioni.
Queste situazioni di potenziale fallimento degli schemi di assicurazione possono giustificare
eventuali interventi di garanzia pubblica degli impegni di pagamento prestati dai fondi di tutela dei
depositi piuttosto che interventi di salvataggio diretti da parte dello stato al fine di preservare la
stabilità del sistema finanziario come superiore interesse della collettività. In questo senso si parla
di garanzia di secondo livello, in quanto sovraordinata agli schemi di assicurazione di primo livello.
Il rischio di comportamenti opportunistici si risolve in due modi: coordinando strettamente
l’organizzazione degli schemi di assicurazione con la regolamentazione prudenziale; introducendo
delle limitazioni all’estensione della copertura assicurativa e correggendo le contribuzioni in
funzione del rischio.
Per quanto ottiene il primo aspetto, la regolamentazione prudenziale limita le attività esercitabili
dagli intermediari e definisce il capitale minimo che le banche devono detenere in funzione della
qualità e del profilo di rischio dell’attivo di bilancio. La previsione di adeguati mezzi propri è intesa
a minimizzare il rischio di fallimento considerato e ad incrementare l’ammontare di capitale di
rischio degli azionisti e l’ammontare di perdita accollato agli stessi, disincentivando i
comportamenti opportunistici.
Nel caso delle limitazioni della copertura di norma sono tutelati i depositanti al dettaglio, mentre
sono esclusi dalla garanzia i depositi di investitori istituzionali e professionali a motivo della
supposta superiore capacità di questi ultimi di giudicare il merito di credito dell’intermediario
debitore. Non beneficiano della protezione assicurativa e neanche di forme di deposito al portatore.
La garanzia è solitamente circoscritta alle passività aventi natura bancaria con esclusione delle
passività di mercato, in quanto rappresentate da strumenti finanziari idealmente assimilabili a
passività cartolarizzate di imprese commerciali.
3)IL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
E’ un fondo consortile con adesione obbligatoria (tranne per BCC - fondo di garanzia dei
depositanti del credito cooperativo) per le banche italiane, le banche europee su base volontaria,
banche extra europee se non esiste nel loro paese.
La garanzia viene attribuita al depositante e non al deposito, infatti il depositante deve essere
chiaramente identificato e i depositi al portatore non sono assoggettati a tutela, perché la tutela
aspetta al depositante. C’è un massimo di 100.000 euro entro 20 giorni dalla data di liquidazione
coatta amministrativa.
Sono esclusi dalla tutela (art. 4 FITD):
a) I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore ( fissati a 2500 euro)
b) Le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni
c) Il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca
d) I depositi delle amministrazioni dello stato, degli enti regionali, provinciali, comunali
OBIETTIVI DELLA REGOLAMENTAZIONE
Tre sono le finalità essenziali che devono informare tutta ‘attività dei regulators:
1) Stabilità = l’azione regolamentare di dettaglio nei confronti dell’intermediario è volta ad
assicurare liquidità e solvibilità, attraverso la definizione dei vincoli all’assunzione dei
rischi: si vuole evitare che la crisi di un soggetto danneggi non solo coloro con i quali
intrattiene rapporti ma soprattutto si propaghi all’intero sistema originando una crisi
generalizzata di sfiducia creando un effetto domino. Questo era dal punto di vista
microeconomico, invece in un’ottica macroeconomica la stabilità viene perseguita
creando meccanismi di prevenzione idonei a fronteggiare situazioni di crisi che
potrebbero manifestarsi
2) Efficienza = può essere allocativa (le risorse giungono dove riescono ad ottenere risultati
efficaci) e tecnico-operativa (la vigilanza deve agire realizzando il minor costo possibile
per coloro che hanno accesso a servizi finanziari)
3) Trasparenza delle informazioni e correttezza del comportamento degli operatori = equità
nella distribuzione delle risorse (l’informazione diventa una risorsa a disposizione degli
operatori)
4)COME SI ARTICOLA LA VIGILANZA
L’attività di regolamentazione può basarsi su un modello di tipo accentrato e decentrato.
Nel primo caso ad un'unica autorità (single regulator) è attribuito il compito di regolamentare e
vigilare tutti i comparti del sistema finanziario sia sulle tipologie attività in esso svolte sia per gli
intermediari presenti, sia per le finalità. Gli obiettivi fissati dalla politica monetaria e la stabilità del
sistema a livello macro continuano a permanere in capo alla BCE, mentre le competenze in materia
di concorrenza vengono affidate ad un’autorità specifica in materia.
L’accentramento dei poteri regolamentari garantisce maggiore efficacia nel perseguimento e
consente di realizzare economie di scala e di scopo poiché evita inutili duplicazioni nei controlli e
riduce i costi ad essi collegati. La presenza di un regolatore unico contribuisce ad una maggiore
chiarezza nell’individuazione delle responsabilità di controllo di fronte al potere legislativo e nei
confronti del potere di mercato. Però, si può venire a generare un appesantimento burocratico, con
una complessità degli assetti organizzativi interni.
Nel secondo caso, il modello prevede la presenza di più autorità, la cui suddivisione di competenze
può venire operata sulla base della tipologia degli intermediari (vigilanza per soggetti o per
istituzioni), delle attività da questi esercitate (vigilanza per attività) oppure degli obiettivi assegnati
alle singole autorità (vigilanza per finalità).
La vigilanza istituzionale prevede la presenza di un’autorità normativa per ciascuna categoria di
operatore finanziario e per le attività da questo svolte: ci sono tre organismi regolamentari per gli
intermediari bancari, il mercato finanziario e le assicurazioni, a queste si aggiunge l’autorità anti-
trust.I vantaggi di questo modello sono: la marcata specializzazione agevola la definizione
dell’impianto normativo, semplifica l’esercizio dei controlli, consente all’autorità di controllo la
realizzazione di economie di specializzazione. Il venir meno della riserva di attività (svantaggi) da
luogo all’applicazione di regole non uniformi per operazioni che presentano la stessa natura ma
vengono svolte da soggetti differenti e producono fenomeni di arbitraggio regolamentare ( gli
intermediari possono essere incentivati ad assumere configurazioni giuridico-organizzative
sottoposte a norme meno cogenti e a controlli meno pressanti
Per risolvere le criticità che si vengono a creare con il modello precedente si ricorre alla vigilanza
per attività, dove ciascuna attività di intermediazione corrisponde un’autorità regolamentare e di
controllo a prescindere dalla forma giuridica – organizzativa dell’intermediario che la esercita,
garantendo condizioni di parità concorrenziale (level the playing field). È molto elevato il livello di
specializzazione che le diverse autorità riescono a conseguire, con evidenti riduzioni di costi
nell’attività di controllo. Esistono anche numerose problematiche: la sovrapposizione di più
organismi regolame