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L’ ICAAP
Non sarà più la Banca d’ Italia ad attivarsi per il controllo delle banche, mediante
la richiesta di informazioni e la eventuale successiva adozione di provvedimenti in
caso di non conformità dell’operato bancario a leggi, regolamenti e principi di sana
amministrazione, sarà la banca stessa a definire i suoi rischi e ad approntare
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conseguentemente un’organizzazione ed un sistema di processi in grado di ridurli ai
minimi termini, individuando nel contempo un patrimonio di entità tale da assicurare
la loro copertura.
Le autorità competenti dovrebbero valutare le misurazioni dell’ICAAP valutando se
esse siano:
• granulari: le misurazioni / le metodologie dovrebbero consentire una ripartizione
delle misurazioni per tipologia di rischio, anziché presentare una singola
misurazione (capitale economico) che copra tutti i rischi.
Possono essere fornite stime, attraverso misurazioni del contributo marginale, ad
esempio per i rischi che non possono essere misurati in maniera indipendente (ad
esempio il rischio di concentrazione del credito);
• credibili: le misurazioni/le metodologie utilizzate dovrebbero coprire chiaramente il
rischio che stanno cercando di fronteggiare e dovrebbero essere basate su modelli
riconosciuti o appropriati, e su ipotesi prudenti;
• comprensibili: i fattori sottostanti le misurazioni / le metodologie dovrebbero
essere chiaramente specificati;
• comparabili: le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i
periodi di detenzione/l’orizzonte di rischio e i livelli di fiducia delle
misurazioni dell’ICAAP, aggiustando o richiedendo all’ente di aggiustare queste
variabili per facilitare la comparabilità con i pari e le stime dei benchmark di vigilanza
Terzo pilastro
Si integrano i primi due obiettivi: requisiti patrimoniali minimi (presenti nel primo) e
controlli prudenziali (presenti nel secondo) con il terzo che è fondato
sull’informativa.
Sono riportati gli obblighi di informativa verso il pubblico, regole di trasparenza del
mercato e politiche di rischio. Il rispetto degli obblighi di informativa è un presupposto
per ottenere l’autorizzazione da parte della vigilanza per l’adozione dei modelli interni.
La vigilanza regolamentare
1. VIGILANZA PRUDENZIALE
2. VIGILANZA FAIR PLAY
3. VIGILANZA STRUTTURALE
condizioni di accesso al mercato
autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria
o regolamentazione delle succursali bancarie italiane all’estero
o regolamentazione delle succursali bancarie comunitarie in Italia
o regolamentazione delle succursali bancarie extracomunitarie in Italia
o
vincoli all’operatività, per evitare concentrazione di rischi su un unico prenditore
vengono stabiliti:
Limiti di affidamento su singoli o gruppi di clienti, se di valore nominale
o superiori al 10% del patrimonio di vigilanza della banca (disciplina grandi
fidi).
Nessuna banca può concedere a singolo cliente o gruppi cliente fidi il cui
o valore supera il 25% del patrimonio di vigilanza della banca.
I gruppi bancari o le singole banche devono contenere l’ammontare
o complessivo dei grandi rischi entro il limite di 8 volte il patrimonio di
vigilanza e ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio
di vigilanza
Contenimento dei rischi
77 Detenibili solo gli immobili a uso funzionale o quelli finalizzati al recupero
o crediti
Partecipazioni azionarie non possono superare il valore del patrimonio di
o vigilanza individuale e consolidato
La banca non può possedere in una società non finanziaria una
o partecipazione superiore al 15% del proprio patrimonio di vigilanza
(concentrazione) né partecipazioni nel settore industriale superiori al
60% del patrimonio di vigilanza
condizioni su specifiche operazioni
o
VIGILANZA PROTETTIVA: sistemi di garanzia dei depositanti
Fondo interbancario di tutela dei depositi
Vi partecipano obbligatoriamente tutte le banche italiane
o Rimborsa i depositanti in caso di liquidazione coatta della banca fino a un
o massimo di €100.000
Interviene in operazioni di cessioni di attività e passività
o Può fornire finanziamenti quando sussistano prospettive di risanamento per
o la banca in crisi
Fondo nazionale di garanzia per gli investitori
Partecipano tutti i soggetti abilitati a offrire servizi di investimento
o Indennizza gli investitori (fino a €20.000) che si sono rivolti a intermediari
o successivamente sottoposti a procedure concorsuali
________________________________________________
Bilancio degli intermediari finanziari: alcuni
cenni
Capitolo 12
Le banche hanno una diversa rappresentazioni in bilancio rispetto ad una società non
finanziaria, hanno un controllo diverso e tutti i rapporti che andiamo a desumere
devono essere letti in chiave diversa a causa della tipicità. Le banche sono peculiari in
termini di tipo di servizi che svolgono (ad es. trasmissione della politica monetaria) e
del livello di controllo al quale sono sottoposte da parte di BCE e Bankitalia che
esercitano la vigilanza.
L’indicatore di performance deve essere misurato al netto dei rischi e deve essere
coerente con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio
(Risk Appetite Framework-RFA)
La valutazione da parte dell’autorità di vigilanza o la necessità di un’attribuzione di
rating
scaturisce della
valutazione di 6
elementi chiamati
C.A.M.E.L.S. C Capital adequacy -> adeguatezza patrimoniale
A Asset quality -> qualità dell’attivo
M Management quality -> qualità del manangement
E Earnings -> redditività e come è ottenuta
L Liquidity -> grado di liquidità
S Sensitivity to market risk -> esposizione al rischio di
mercato
Le informazioni finanziarie sono desumibili da diversi documenti rilasciati ai fini della
corretta informativa, dati l’elevato livello di regolamentazione e gli obblighi di
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pubblicità delle informazioni finanziarie che da essa scaturiscono. I documenti che
vengono analizzati sono:
Stato patrimoniale
Conto economico
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto (che riguarda la redditività
complessiva del periodo, effetto variazioni principi contabili, movimenti voci
patrimonio netto)
Rendiconto finanziario (si desume la capacità della banca di generare di generare
flussi di cassa e il loro impiego nella gestione operativa, finanziaria e di
investimento)
Nota integrativa
Relazione sulla gestione fatta dagli amministratori
Relazione collegio sindacale – controllo interno
Relazione società di revisione - controllo esterno
IAS – international financial reporting standards
Sono applicati sui bilanci delle società quotate e delle banche. Vengono
confermati i poteri di Banca d’Italia ai sensi del d.lgs n. 87/1992 e circolare n. 262 del
22/12/2005 e aggiornata il 18/11/2009 disciplina forme tecniche dei bilanci in
conformità agli IAS/IFRS secondo la documentazione precedentemente illustrata. La
finalità bilancio è quella di offrire ai soci e ai soggetti interessati: informazione
chiara, veritiera e corretta. Si impone poi il principio dell’invarianza: i criteri adottati
per la definizione dei valori di bilancio non possono essere modificati.
I principi hanno introdotto delle novità sui criteri di iscrizione, classificazione e
misurazione dei valori contabili, ponendo come principio generale la prevalenza
della sostanza economica sulla forma
Ciò ha portato le seguenti conseguenze:
Posta rilevata in bilancio solo se è avvenuto un reale trasferimento dei rischi e
benefici held
Strumenti finanziari classificati per finalità ovvero detenuti per: negoziazione (
for trading) held to maturity)
detenzione fino a scadenza ( generica disponibilità alla
(available for sale)
vendita
Investimenti in titoli di capitale rientrano le partecipazioni solo se detenuti con
finalità di controllo o di interesse nella partecipata
Gli accantonamenti ai fondi rischi non possono essere generici, ma il risultato di
una stima attendibile di un esborso collegato a un evento futuro e quindi motivato
È più restrittiva la possibilità di capitalizzare i costi fra le immobilizzazioni
immateriali
Costi e ricavi connessi a operazioni di acquisto di strumenti finanziari devono
essere capitalizzati sul valore dello strumento se gli importi incidano in maniera
significativa sul rendimento a scadenza dell’operazione
I nuovi principi impongono la registrazione sopra la riga e non fra i conti di
memoria (sia per operazioni speculative che di copertura)
La rilevazione viene fatta al fair value l’effettivo prezzo al quale potrebbe essere
scambiata l’attività 0 la passività in una transazione ordinaria tra i partecipanti al
misurazione.
mercato alla data di Il fair value è una misura market based. È quindi
necessario ricorrere a stime in caso di mercato non regolamentato o che non è in
grado di esprimerlo in un valore corretto.
Nel caso delle banche esiste una gerarchia di livelli per la valutazione al fair value:
Livello 1: quotazioni rilevate su mercato attivo per
attività e passività oggetto di valutazione
Livello 2: input diversi dai prezzi quotati che sono osservabili direttamente (prezzi) o
indirettamente sul mercato
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Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili
La struttura dello Stato patrimoniale. espone le voci in ordine di liquidità decrescente,
al fine di valutare la condizione finanziaria della banca e i rischi insisti in ciascuna delle
poste considerate. Le attività sono iscritte direttamente al valore netto, decurtando
immediatamente la valutazione per ammortamenti.
Il conto economico è in forma scalare per individuare l’aggregazione delle diverse voci:
margine di interesse, di intermediazione, risultato netto gestione finanziaria, costi
operativi, utile al lordo e al netto delle imposte. Prospetto variazioni patrimonio
netto dettagliato nelle componenti di capitale, riserve e movimentazioni relative a
strumenti propri di capitale
È stato poi introdotto il rendiconto finanziario, che può essere redatto in due modi:
metodo diretto: ricostruzione dei flussi generati o assorbiti dalla gestione voce per
voce
metodo indiretto: somma algebrica al risultato di esercizio delle componenti non
produttive di flussi finanziari
Prospetto della redditività complessiva, ove vi sono le voci al dettaglio della redditivi