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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

Il DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO trova oggi una sua puntuale disciplina, invece per quanto riguarda il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO la sua situazione è più complessa. Il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO si può definire come una sequenza di atti amministrativi che portano all'emanazione di un atto finale (il provvedimento). Pertanto il procedimento amministrativo rappresenta la forma esteriore attraverso la quale si dispiega l'azione amministrativa, ovvero quel particolare iter procedurale che rende l'atto efficace e perfetto, nel pieno rispetto della Costituzione e della disciplina in materia. Per quanto riguarda il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO va sottolineato che non esiste una definizione normativa né una sua puntuale disciplina all'interno di un unico testo legislativo.

La Legge n.241/1990 che disciplina il procedimento amministrativo è stata ideata e scritta con obiettivi essenzialmente "analogici" per poi essere integrata nel tempo in senso "digitale". L'impianto di fondo della Legge 241/1990 rimane comunque "analogico", motivo per il quale la dottrina ha sottolineato come il modello del "procedimento sequenziale" di tale legge, quindi ripartito per rigide fasi, sia in realtà in fase di totale superamento a causa del processo di informatizzazione pubblico con un PASSAGGIO AL "PROCEDIMENTO A STELLA": il concetto di procedimento a stella, alternativo al classico procedimento sequenziale deriva dalla scomparsa del fascicolo cartaceo che imponeva una sequenzialità legata alla necessità di disporre della documentazione cartacea per ogni intervento. La DISPONIBILITÀ IN RETE del FASCICOLO INFORMATICO, contenente tutti gli elementi, consente di compiere le

attività necessarie contemporaneamente; da questa riflessione scaturisce la convinzione di un“impoverimento applicativo” della Legge n.241/1990 che nonostante sia ancora vigente, disciplina modelliprocedimentali inadatti alla realtà digitale e il diritto di accesso documentale, già superato dal nuovodiritto di accesso generalizzato di cui al D.lgs. n.33/2013.Anche il Consiglio di Stato nel 2005 ha richiamato l’attenzione del Legislatore sulla necessità di unariforma del CAD con riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo.Ad oggi non esiste non esiste un testo unico che contenga una disciplina unica e puntuale sulprocedimento amministrativo informatico, è fondata però la posizione in dottrina secondo cui in base aidiversi testi di settore sia possibile ricostruire una disciplina compiuta del procedimento amministrativoinformatico.Il CAD poteva essere il luogo ideale per ricostruire un’unica disciplina sul procedimento amministrativo informatico, ma ad oggi non è stato ancora realizzato.

Procedimento amministrativo informatico, è comunque auspicabile che esso avvenga in futuro.

Riassunto dispense Andrea De Dominicis

FASCICOLO INFORMATICO E SISTEMA PUBBLICO DI RICERCA DOCUMENTALE

Come già studiato, le PA sono obbligate a formare gli originali dei propri atti come documenti informatici, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche, quindi ogni documento amministrativo deve non solo nascere informaticamente ma anche essere gestito con le stesse modalità, infatti l'art.41 del CAD dispone che per la gestione amministrativa dei documenti occorre utilizzare le tecnologie dell'informazione e inoltre occorre raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati di ogni procedimento amministrativo, da chiunque formati.

Quindi, L'UNICO FASCICOLO CHE L'UFFICIO DEVE CREARE È QUELLO INFORMATICO AVENDO CURA DI INSERIRE NELLO STESSO SIA I DOCUMENTI DIGITALI SIA I DOCUMENTI ANALOGICI ACQUISITI AL

SISTEMA INFORMATICO (ad es. tramite scansione). Il FASCICOLO INFORMATICO deve essere realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le PA coinvolte nel procedimento.

Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo devono essere conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione, interoperabilità, cooperazione applicativa e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività.

In base al CAD, il fascicolo informatico deve recare l'indicazione:

  • Dell'Amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo;
  • Delle altre Amministrazioni partecipanti;
  • Del responsabile del procedimento;
  • Dell'oggetto del procedimento;
  • Dell'elenco dei documenti.
i fascicoli informatici sono strutturati in modo da includere i seguenti elementi: - Indicativo del fascicolo: viene apposto in modo da consentire l'indicizzazione e la ricerca attraverso il Sistema pubblico di ricerca documentale, seguendo le Linee Guida Agid. - Aree con accesso limitato: alcune aree del fascicolo possono essere accessibili solo dall'Amministrazione titolare e da altri soggetti da essa individuati. - Garanzia di corretta collocazione: il fascicolo è organizzato in modo da garantire la corretta collocazione dei documenti al suo interno. - Facile reperibilità e collegabilità: i documenti all'interno del fascicolo sono facilmente reperibili e collegabili in base al loro contenuto e alle finalità. - Esercizio dei diritti telematici: il fascicolo permette l'esercizio dei diritti previsti dalla Legge n. 241/1990, in particolare il diritto di accesso ai documenti, in via telematica. - Consultazione e alimentazione da parte delle PA e degli interessati: il fascicolo può essere consultato e alimentato direttamente da tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, utilizzando il Sistema pubblico di accesso documentale e il Punto di accesso telematico dei servizi in rete delle Amministrazioni (64-bis). In generale, i fascicoli informatici sono strutturati in modo da favorire la gestione e la consultazione dei documenti da parte delle diverse parti coinvolte.

le PA utilizzano le seguenti tipologie di fascicolo:

  • PER PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: nel momento in cui occorra conservare una pluralità di documenti che rappresentano azioni amministrative omogenee e destinate a concludersi con un provvedimento finale; Riassunto dispense Andrea De Dominicis
  • PER AFFARE: nel momento in cui occorra conservare i documenti relativi ad una competenza generalmente non proceduralizzata, per la quale, dunque, non è prevista l'adozione di un provvedimento finale, inteso come atto dotato di capacità di incidere nella sfera giuridica di terzi;
  • PER ATTIVITÀ: nel momento in cui occorra conservare i documenti relativi ad una competenza proceduralizzata, per la quale esistono documenti vincolanti o attività di aggiornamento procedurale e per la quale non è comunque prevista l'adozione di un provvedimento finale (la differenza essenziale con il fascicolo di affare è che mentre

Quell'ultimo conserva in modo organico documenti relativi a un medesimo argomento e di norma non prende avvio con un'istanza di parte, il fascicolo di attività conserva documenti relativi ad argomenti diversi pressoché privi di organicità);

  • PER PERSONA, fisica o giuridica, nel momento in cui occorra conservare documenti relativi a diversi procedimenti amministrativi, distinti affari o diverse attività, ma legati da un vincolo archivistico interno, relativo ad una persona (fisica o giuridica che sia).

SISTEMA PUBBLICO DI RICERCA DOCUMENTALE

Il è un sistema volto a facilitare la ricerca da parte dei cittadini e imprese dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo e dei fascicoli dei procedimenti, nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente. Questo sistema dovrebbe costituire una STRUTTURA DI LIVELLO

NAZIONALE in grado di dialogare con i singoli sistemi delle Amministrazioni attraverso standard di interoperabilità con l’obiettivo di consentire ai soggetti autorizzati il reperimento generalizzato di documenti e fascicoli procedimentali, ovunque prodotti.

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA E CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI L’IDENTIFICAZIONE ELETRONICA può avvenire con diverse modalità: carte elettroniche, sistema per l’identità digitale (SPID) e anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Per quanto riguarda le CARTE ELETTRONICHE, il CAD le distingue in due tipologie:

  • CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ovvero il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle Amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del titolare;
  • CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)
ovvero il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle PA. Il CAD disciplina anche l'applicazione dei suddetti strumenti, in queste disposizioni del CAD sono contenute le tecniche che le carte elettroniche devono possedere e la funzione peculiare delle stelle. Già dal correttivo del 2016 la CIE e la CNS costituivano gli strumenti cardine previsti dal Legislatore per consentire l'accesso dei cittadini ai servizi erogati in Rete dalle PA, con specifica delimitazione alle attività per le quali era richiesta l'autenticazione informatica; oggi ad essere è stato affiancato lo SPID, il quale costituisce, insieme alle carte elettroniche, l'unico sistema di accesso ai servizi in Rete erogati da una Pubblica Amministrazione. L'elemento che rende le suddette carte non sovrapponibili è dato dalla maggiore sicurezza garantita dalla CIE rispetto alla CNS: la Carta Nazionale

dei Servizi non possiede alcune caratteristiche tecnicheRiassunto dispense Andrea De Dominicispossedute dalla CIE come per esempio la foto del soggetto, che fanno sì da una parte che la CNS dia menogaranzie sull’identificazione del suo possessore, ma che, per converso, permettono una più agevoledistribuzione dello strumento, indipendentemente dai canali istituzionali abilitati a rilasciare la CIE.

La CIE ha la funzione di sostituire il classico documento di riconoscimento cartaceo.

La CNS, inserita in un apposito lettore collegato ad un PC, permette di fruire di numerosi servizi messi adisposizione delle PA, quali la firma digitale, la tessera sanitaria, il codice fiscale, i pagamenti online,accedendo da remoto agli uffici pubblici in rete.

Prima del dicembre 2018 il cittadino italiano aveva la facoltà di scegliere il rilascio di una carta d’identitàcartacea o di una carta di identità digitale, ad oggi questo non è più.

Possibile farlo come previsto nel Pianotriennale per l’informatica nella PA 2017-2019 e da una circolare del Ministero dell’Interno del 2016.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze matematiche e informatiche INF/01 Informatica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher deddu01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informatica giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Mancarella Marco.