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Art.42 - RESPONSABILITÀ PER DOLO O PER COLPA O PER DELITTO PRETERINTENZIONALE. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La VOLONTÀ si concretizza in un essere umano. È tutto quello che serve a correggere anche l'istinto. È un fatto che si deve concretizzare. La RAZIONALITÀ è il confine fra la coscienza e la volontà. Ha bisogno di due fattori: il concepimento di un'idea e l'altro di poterla comunicare in qualsiasi modo (es. disabile può difettare di razionalità). La razionalità è l'ideazione, ciò che differenzia l'uomo dagli altri esseri viventi.
animali. Per le contravvenzioni ci vuole presupposto e la colpa ma senza dolo. Il dolo è la specifica coscienza e volontà di commettere un fatto, di determinare un evento. La COSCIENZA è uno stato del nostro essere che prevede un concetto di vigilanza sulle azioni e quindi volontà e prevede uno stato psicologico lucido. Quando manca quello che viene poi ad essere realizzato con la volontà potrebbe non essere conforme a quello che un soggetto vuole fare (es. delitto sotto farmaci o sostanze alcoliche). Es. se uno cracka il sistema dopo esser stato drogato quella persona non aveva la perfetta conoscenza, la volontà era automatica; chi ne risponde è chi lo ha drogato. Coscienza e volontà devono andare insieme e devono essere libere e non condizionate altrimenti non è possibile dimostrare corretta correlazione. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della.sua azione o omissione. Es. obbligo di un determinato ordine e non viene eseguito o es. capoufficio deve conoscere cose dei suoi sottoposti e quindi potrebbe rispondere per loro: "non posso non sapere". Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa. Es. involontariamente passo con il rosso perché ero in condizioni di non averlo visto il rosso incolpevolmente: non posso portare questa giustificazione ma una giustificazione oggettiva. VOLONTÀ è il volere di un fatto. Si concretizza, solo chi è umano la può fare. Es. il cane morde per istinto. Quindi la volontà è tutto quello che serve a correggere l'istinto ed è una caratteristica umana, è un fatto. La volontà si concretizza. Non la può concretizzare un essere senza RAZIONALITÀ (confine tra la coscienza e la volontà). È la capacità di operare unragionamento di qualunque tipo e ha bisogno di due fattori: concepire qualche idea e di poterla comunicare. È ciò che differenzia l'uomo dalle altre specie. COSCIENZA è uno stato del nostro essere che prevede un concetto di vigilanza sulle azioni quindi sulle volontà, quindi prevede uno stato psicologico lucido. Es. se io prendo una persona e la drogo e gli faccio violare un sistema, quella persona non aveva perfetta conoscenza, era una volontà automatica e chi ne risponde sono io, la persona era incapace di intendere e volere. Coscienza e volontà vanno insieme e devono essere libere che se condizionate non è possibile dimostrare correlazione tra esse. Nelle contravvenzioni il presupposto è la colpa. Il dolo è la specifica coscienza e volontà di commettere un fatto, di determinare un evento. Art.603 - PLAGIO Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, èPunito con la reclusione da cinque a quindici anni. È stato dichiarato incostituzionale nell'81. In quanto la prova della schiavitù psicologica era impossibile ed era rimessa non alle conoscenze di un giudice bensì di un medico, psichiatra, ecc. quindi tramite questo articolo non si poteva ritenere confacente in quanto eccedeva di genericità.
La riduzione in schiavitù psicologica presupponeva sempre qualcosa che era in contrasto con il comune modo di pensare: il soggetto plagiato poteva fare tutto ciò che voleva, era stato plagiato prima; poi diceva ho subito pressione psicologica di un soggetto. Molte volte è un fatto che si concretizza NON in comportamenti criminali ma comportamenti sociali.
La costrizione di un altro a compiere qualcosa e l'altro non lucido in realtà non è assolutamente che si faccia un comportamento penale ma anche sociale (es. nelle banche, o capobanda di ragazzini).
Il plagio esiste come reato.
Nelle forme artistiche: consiste nella copiatura e utilizzabilità (uno che ha utilizzato l'opera di un altro).
Art. 43. Elemento psicologico del reato.
Il codice distingue tre elementi psicologici:
- DOLO: piena coscienza e volontà, conseguenza diretta e immediata di quello che ha pensato con coscienza e volontà.
- COLPA: non prevede coscienza e volontà.
- PRETERINTENZIONE: un soggetto risponde di un reato anche se va oltre la sua intenzione ma ne risponde nel limite delle sue possibilità.
Es. Al delitto in università di Roma quando due ragazzi spararono Marta Russo. Non era un delitto voluto (non era colposo perché hanno sempre portato un fucile e avevano sparato), era un delitto preterintenzionale. Uno era un esperto di armi e preciso, solo che è passata involontariamente una persona uccidendola ma non era sua intenzione, l'evento verificatosi era andato aldilà delle sue intenzioni, non era stato voluto con coscienza.
volontà. Il delitto: è DOLOSO, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione; es. io voglio uccidere, voglio rubare, voglio rapinare, voglio leggere i sms del cellulare. Esistono due tipi di dolo:
- Dolo generico, quando l'evento determinato perché voluto dalla gente è di per sé frutto della volontà del soggetto (omocidio)
- Dolo specifico, quando la volontà di commettere quel fatto avendo delle conoscenze specifiche: ci deve essere volontà ma anche sapere esattamente cosa si sta concretizzando che non deve essere qualcosa di generico.
I REATI INFORMATICI SONO A DOLO SPECIFICO, ad eccezione della frode informatica. È PRETERINTENZIONALE, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione
informatici possono essere intenzionali o colposi. Nel caso di un reato informatico intenzionale, l'agente agisce con l'intenzione di commettere un determinato atto, ad esempio accedere illegalmente a un sistema informatico. L'agente è responsabile solo dell'atto che ha commesso e non dell'evento successivo che può derivarne. Nel caso di un reato informatico colposo, l'evento dannoso o pericoloso si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia dell'agente. Ad esempio, se un individuo investe un pedone mentre sta guidando a una velocità eccessiva, può essere considerato colpevole di omicidio colposo. Anche se l'agente poteva prevedere l'evento, non lo ha voluto. È importante sottolineare che i reati informatici possono essere sia intenzionali che colposi, a seconda delle circostanze e delle azioni dell'agente.informatici NON sono colposi. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Ci sono dei delitti che non possono essere colposi perché è necessario sia dolo perché ci vogliono dei requisiti. Le norme del codice penale devono essere conosciute. I meccanismi poi sono rimessi ai competenti. Tutto ciò che deve fare la legge è quello di cercare di individuare le fattispecie penalmente perseguibili.
Art. 44. Condizione obiettiva di punibilità. Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Es. uno mi taglia all'incrocio e lo insulto, questo si ferma e mi dice "sono"
Il generale Tizio”; per il reato di oltraggio la condizione oggettiva di punibilità è che esso sia un pubblico ufficiale, non lo sapevo e quindi non posso essere collegato a questo.
Es. se io offendo al prof. Potrebbe essere oltraggio.
Es. un imputato si arrabbia e riempie di parolacce il giudice che lui sta nell’esercizio delle sue funzioni, non può dire di non saperlo.
Art. 600-ter. Pornografia minorile.È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con
Qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
La regola principe è che se l'utilizzo di qualsiasi materiale non consentito dalla legge (es. droga) è ad esclusivo uso personale quindi non diffuso o commerciale è consentito. Non è consentito quando se ne vuole trovare un giovamento che tecnicamente si chiama sfruttamento.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Se faccio copie, diffondo o vendo, è crimine.
Tali reati per essere scoperti devono avere delle fonti. Vale per cessione quindi. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia diingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque as