::: LA NETIQUETTE :::
I NTRODUZIONE
Nell’ambito dell’informatica, da quando c’è stata la diffusione, i due principi che si sono sempre constrastati
sono stati quelli che in internet non ci debbano essere regole e che ci debbano essere regole. Nasono da
atteggiamenti prevalentemente di interesse economico, poi sono venuti gli interessi economico -giuridici, poi i
riflessi di natura psicologica.
Il problema era capire quale tipo di informazioni si poteva far veicolare. L’origine era determinata dalla banale
possibilità di mettere insieme le sentenze che vanno sotto il nome di Giurisprudenza.
All’epoca non si facevano dei grossi problemi perché la veicolazione delle informazioni su internet era quello
di avere accesso a determinati punti dove poter attingere determinate informazioni. Poi nacquero dei fenomeni
paralleli: la mail, gli sms, la tecnologia mutua e diventa non più al servizio di qualcosa ma di qualcuno e quindi
accade che cominciano a venir fuori determinate regole.
Regole economiche: L’economia era alla base di qualunque rapporto fra soggetti e quindi si cercava di capire
se era possibile sfruttare o meno questa possibilità di trovare un modo di poterci guadagnare.
Si usava prevalentemente il telefono. C’erano anche dei centri che memorizzavano dati .
Quindi ci sono alcuni soggetti che cominciano a pensare che possa esserci un mondo senza regole, libero, ove
non è possibile gestire le informazioni ma le informazioni devono essere di tutti: CONDIVISIONE. Il concetto di
CONDIVISIONE nasce con gli Hacker, che cercano di entrare nei sistemi informatici e attingere tutto ciò che è
possibile.
Se io posso attingere ad una informazione io la posso condividere con gli altri: questo era il successo del
pensiero degli Hacker, la libertà di condivisione, quindi nessun diritto di autore. Nascono quindi i primi
programmi liberi opensource ma al tempo stesso alcune società come Microsoft la pensano al contrario, che
brevettano tutto ciò che sia brevettabile con conseguente nascita di normative di diritto di autore con pericolo
di sanzioni penali.
Se passeggiando si fotografa una piazza non ci sono problemi, ma se per es. in zona della Basilica di S.Nicola e
faccio una foto, lì c’è il diritto d’autore in quanto si tratta di un bene privato. Quindi non è possibile fotografare
opere d’arte in un museo.
In America, dal punto di vista giuridico cosa accade… Se io riesco ad avere una certa fetta di mercato, io posso
fare soldi facendomi pagare i servizi: apparentemente dando gratuitamente dei servizi poi invec e mi faccio
pagare tutto quello che si può ricevere dalla rete (es. Microsoft è stata la prima a mettere copyright sul
programma, per ogni singola postazione). Se si violasse tale norma, attraverso la legge del diritto di autore ci
potrebbe essere sequestro immediato di tutta la struttura (privata o pubblica che sia).
Due filosofie di pensiero quindi: una sulla libertà ed una sul controllo del mercato e quindi della informazione.
Cominciano così a nascere delle normative di maggior controllo e rigore. La pr ima che abbiamo in Italia è quella
che nel 1993 comincia a prevedere l’esistenza dei cosiddetti reati informatici: cioè attraverso i sistemi
informatici è possibile compiere determinati reati. Ciò che era legale fino al 1992 diventa nel 1993 un illecito
sanzionabile penalmente (atti criminali attraverso Internet).
Questo fenomeno è l’inizio di quello che in realtà si chiama diritto dell’informatica: nel senso che nel momento
in cui entriamo in contatto con qualcuno con un sistema informatico, dobbiamo sapre che in Italia esistono
determinate regole che non possiamo evitare altrimenti potremmo avere una sanzione (controllo della
informazione).
Nel 1993 non nascono ancora i Social Network ma si usano i sistemi informatici, prevelantemente l’uso della
telefonia. Il problema allora era quello di capire se esiste la possibilità di dare delle regole di condotta da
seguire senza bisogno di alcuna sanzione.
Come chiamiamo queste regole di condotta all’interno di un sistema informatico? …La NETIQUETTE (dalla
Francia), una etica del comportamento nella rete, del buon uso di internet.
A quali principi ci dobbiamo rifare? A quelli contenuti in tutte le costituzioni delle leggi fondamentali dei Paesi
in riferimento a determinati principi che organizzino la vita dei soggetti e vedere che cosa accade.
L’obbligo delle netiquette cominciò a diffondersi quando cominciarono a nascere determinati siti, quando c’era
la possibilità di scambio di informazioni non solo commerciali (newsletter, gruppi) ed in qualunque rapporto
fra uno o più soggetti nella normalità della vita di Internet.
Nel frattempo in altri stati esistevano già i cybercrimes mentre in italia non ancora era molto diffusa le rete.
Subentrano le direttive europee, delle regole comuni che valgono per tutti. Quando vennero fuori queste regole
tutte le direttive europee partono dal termine consideranda, nel senso che tutte le direttive cominciano con
“considerato che…” e si emanano. Ci sono i principi generali che devono informare i cittadini.
Si parla di uno “stato costituzionale di diritto”, che garantisce i diritti dei soggetti. È la situazione statale media
di tutti gli stati europei. Il principio fondamentale è che vi debba essere un principio economico liberale e NON
statista: libertà in senso economico, la possibilità di essere liberi nel commercio; regole che regolano l’attività
economica dello stato. Stato costituzionale: ci deve essere una legge fondamentale che debba contenere dei
principi regolatori. Prevalentemente si tratta di costituzioni rigide. Rigida (norme possono essere cambiate con
iter parlamentari), Flessibili (costituzione nella quale le norme possono essere).
Viviamo in uno Stato di diritto: stato che garantisce i diritti dei soggetti.
Alla legge viene sovraordinata la costituzione che è RIGIDA (le norme non possono essere modificate). Lo stato
che fonda se stesso sul diritto e promuove i diritti. Il concetto diritto diventa dinamico: cominciano a nascere
dei nuovi diritti (es. diritto alla sicurezza, alla salute, ecc.); l’ultimo è il diritto al dato personale che viene
riconosciuto dalla legge, dal codice della privacy. La nostra riservatezza diventa un diritto. Cosa che prima non
c’era. Quindi nascono un insieme di nuove regolamentazioni, di nuovi diritti e nuovi doveri dall’altra.
Il dovere giuridico è superiore al diritto giuridico. Il dovere giuridico è basato su un obbligo di legg e; Il diritto è
basato sul riconoscimento da parte della legge. Non posso avere il diritto di manifestare il mio pensiero se non
in determinati limiti, regole che non devono ledere una persona per es.
Quando si parla di morale si parla di assolutamente soggettivo mentre di diritto qualcosa di oggettivo (valido
per tutti).
N
ETIQUETTE
Questa norma non è una norma che nasci in poi ma rileva e consiglia (es. galateo). L’etica è qualcosa di tipo
comportamentale ed il comportamento è frutto esclusivo della rivoluzione di una società. Il comportamento
doveva prevedere il modo di gestirsi ed è stranamente un’idea che doveva essere a compor tamento di tutti i
social network ma così non è stato, non vengono seguite. I social network nascono con l’idea dell’assoluta
libertà, di chi li gestisce (es. raccolta di informazioni dei vari utenti).
Il dato diventa violabile quando il soggetto interessato lo dica. Se uno dice questo è il mio numero allora è
pubblico ma se lo voglio mantenere riservato non lo do.
Il comportamento è frutto di una successiva esperienza.
Quando usiamo un sistema per scambiarci dei messaggi dobbiamo ricordare che sti amo usando un mezzo a
pagamento e chi gestisce i mezzi può cambiare le regole e non possiamo opporci perché vi abbiamo aderito.
Fra gli utenti dei servizi telematici di rete, prima fra tutte la rete Internet, ed in particolare fra i lettori dei servizi di
"news" Usenet, si sono sviluppati nel corso del tempo una serie di "tradizioni" e di "principi di buon comportamento"
(galateo) che vanno collettivamente sotto il nome di "netiquette". Tenendo ben a mente che la entità che fornisce
l'accesso ai servizi di rete (provider, istututuzione pubblica, datore di lavoro, etc.) può regolamentare in modo ancora
più preciso i doveri dei propri utente, riportiamo in questo documento un breve sunto dei principi fondamentali della
"netiquette", a cui tutti sono tenuti ad adeguarsi.
In sintesi, quando si entra in un newsgroup, devo capire dove sto, se mi possono interessare o meno. Nel 95
non era ancora molto diffusa la chat (sistema di comunicazione rapida). I computer erano usati per scambio di
informazioni, es. esistevano gruppi in cui si discuteva di un determinato argomento.
Le norme che vedremo cominciano a fare distinzione fra ciò che è amministrato (ha un responsabile,
l’amministratore che valuta una osservazione prima di pubblicarla) e ciò che non è amministrato (responsabilità
di colui che ha pubblicato un determinato testo).
Se c’è un controllo non c’è una libertà, non ci si fida dell’altro I principi della netiquette erano basati sul fatto
dell’educazione e la lealtà che è principio animatore dell’ amicizia. Ecco perché si parla di lealtà, perché
generalmente tra amici c’è lealtà ma la lealtà viene meno dove vi è controllo, quin di vi è sospetto.
La netiquette si basa sul principio del rispetto dell’altro.
Se inoltro una mail di un altro senza il suo consenso commetto un reato di diffusione di una corrispondenza.
Altri esempi: quello della inclusione del testo del messaggio cui si risponde, il non scrivere maiuscolo, il
problema della non presenza delle vocali nei testi dei messaggi.
I principi fondamentali della netiquette a cui tutti devono adeguarsi sono:
• Se si manda un messaggio, deve cercare di essere sintetico e deve descrivere in maniera chiara e diretta il
problema
• Non scrivere in maiuscolo in un intero messaggio perché equivale ad urlare all’interlocutore
• Non divagare rispetto l’argomento
• Se si risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del messaggio originario allo scopo di facilitare
la comprensione da parte di coloro che non lo hanno letto, ma non riportare mai sistemati camente l’intero
messaggio originale, se non quando necessario. (questa cosa più che altro valeva prima quando internet era
lenta e bisognava cercare di includere quanto meno caratteri possibili).
• Non condurre “guerre di opinione” sulla rete a colpi di messaggi e contromessaggi: se ci sono distribe personali,
è meglio risolverle via posta elettonica in corrispondenza privata tra gli interessati;
• Non pubblicare mai, SENZA L’ESPLICITO PERMESSO DELL’AUTORE, il contenuto dei messaggi di posta
elettronica; (diffusione di corrispondenza)
• Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono parti delll’uno o dell’altro fra i contendenti
una discussione. Leggere sempre le FAQ relative all’argomento trattato prima di inviare nuove domande;
• Non essere intolleranti con chi commette errori grammaticali o sintattici. Chi scrive comunque deve cercare di
migliorare il proprio linguaggio per una chiara comprensione alla colletività;
• Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano stati sollecitati in
modo esplicito. Questa norma non è un reato ma un confine fra l’illecito ed il lecito; l’Europa dice che sia lecito
fare pubblicità con il sistema informatico. In America un elenco di 50.000 indirizzi mail veniva facilmente venduto
da una società ad un’altra per fare spam, in quanto era un fenomeno in grande espansione ed alle volte
funzioanva.
Poi ci sono alcuni consigli che oggi hanno una valenza limitata come mandare la posta la notte per non aggravare la rete (solo che
ci potrebbero essere problemi di fuso orario, quindi vale per uno stesso paese) evitare la trasmissione di archivi e non inviare dati
in quanto la posta potrebbe essere intercettata da qualcuno.
• Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura. Leggere
sempre attentamente la documentazione di accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o redistribuirlo
in qualunque modo e sotto qualunque forma. Questa regola è perché dato che noi abbiamo una norma molto
rigida sul diritto di autore, potrebbe esserci qualcuno che viene a conoscenza che si sta trasmettendo qualcosa
coperta da copyright e si potrebbe incorrere in una sanzione (es. i film). Originariamente riguardava molto la
musica. Praticamente però per una eventuale sanzione dovrebbe capitare la flagranza di reato. In ogni caso è
vietato scaricare materiale protetto da diritti in maniera illegale.
Poi ci sono i comportamenti scorretti:
• Violare la sicurezza di archivi e computer della rete.
• Violare la privacy di altri utenti intercettando la posta.
• Compromettere il funzionamento della rete con programmi, virus, ecc. costruiti appositamente; costituiscono
dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono puniti dalla legge
Quindi la netiquette inizia con dei principi/regole; elenca i comportamenti da evitare e poi elenca quelli sanzionabili.
Comunque forse tutto questo non bastava. Cominciava ad affermarsi anche un’altra richiesta da parte degli
utenti, ossia quella della “non tracciabilità che va sotto il nome di ANONIMATO IN RETE.
Ci furono quindi due normative (Direttiva Anfov ed il primo codice sulla Privacy che poi è stato abro gato ed ora
c’è quello del codice della Privacy del 2003).
A NONIMATO IN RETE
Prima era possibile mantenere costantemente un anonimato in rete (non essere rintracciabili).
Il principio dell’anonimato nasce quando un gruppo di consumatori chiede di non avere il proprio nome inserito
negli elenchi telefonici. Prima negli elenchi vi erano inseriti tutti gli utenti; poi venne la prima legg e sulla privacy
675/96 in quanto c’erano state delle direttive europee che invitava tutti gli stati a fare una legge per garantire
un generale anonimato, un diritto alla riservatezza per non essere rintracciati nella rete (diritto al silenzio).
Vennero fuori diversi sistemi: es. tramite richiesta con lettera raccomandata solo per privati e non per società
o professionisti. Oppure anche la possibilità che non si comparisse nel display di chi stesse chiamando.
Allora si fece così: chi aveva diritto all’anonimato alla rete è giusto che rimanga anonimo anche nella chiamata.
MA c’era un problema: tutti i dati che venivano raccolti, quanto tempo dovevano stare a disposizione delle
società che gestivano il traffico?
Si trovò un compromesso. Esiste il diritto al silenzio, all’anonimato in rete, la non tracciabilità ma a due
condizioni:
• Che le società che gestiscono i servizi telefonici conservino per 5 anni tutto ciò che riguarda un
determinato numero telefonico (messaggi, e chiamate) e che a richiesta dell’autorità giudiziaria o da
un privato possano essere forniti tali dati. (oggi invece non sono cancellati più per antiterrorismo);
• In caso di bollette, se uno richiede l’elenco delle chiamata fatte e ricevute, devono essere omesse le
ultime tre cifre.
Ma come veniva gestita la tracciabilità delle telefonate di determinati numeri? Venne fuori direttiva che si
potevano bloccare questi numeri speciali o che avessero un prefisso particolare (es. i numeri 144 005 ecc.) in
quanto non era possibile sapere a dove erano indirizzate tali chiamate. Oppure fare un numero particolare per
accedee ad uno di questi numeri.
Nello stesso tempo nacque il sistema di individuazione delle targhe per la violazione delle norme stradali. Dato
che c’era la 675/96, molti soggetti chiesero di non avere più notificate in maniera esplicita notifiche di tali
violazioni, per motivi di privacy (es. cose personali, per non essere violata la riservatezza). La modifica della
normativa prevedeva l’invio solo della diretta sanzione citando la targa però con l’obbligo di indicare chi
guidasse la macchina in quel momento, il tutto senza più invio della foto. Ma c’è obbligo di dichiarare chi
guidasse altrimenti si potrebbe incorrere in una sanzione per aver omesso di dichiarare che è stato lui (se era
veramente lui a guidare).
L EGGIMATICA
È vero che la legge non ammette ignoranza ma consente una ragionevolezza nell’applicazione. Ecco perché il
sistema automatico non è garanzia di giustizia.
Si era pensato ad una possibilità di creare delle leggi attraverso sistemi operativi normali e si è visto che non
va in quanto la legge è frutto di una scelta politica e non si può affermare schematicamente un’espressione
giuridica se prima non c’è stato un ragionamento.
L EGGITECNICA
Possibilità dato un certo presupposto si applicava quella normativa, per snellire attività giudiziaria. Ma non ha
funzionato in quanto ogni caso è diverso da un altro.
Concetto di DEFINIZIONI. Quando in quella legge/articolo si individua una definizione, quella definizione di estende a
tutte quelle terminologie fino ad allora esistenti. Poi se interviene un altro articolo di definizione nel tempo, prevale la
seconda definizione.
Es. “diritto d’autore” la legge si rifaceva sol o alle opere d’arte o di ingegno e diceva che non era possibile riprodurre,
senza il consenso dell’autore, per 70 anni.
Ma nel concetto di opera di ingegna sono entrate a far parte altre opere di ingeno, es. le banche dati.
::: CODICE ANFOV DI DEONTOLOGIA E BUONA
CONDOTTA PER I SERVIZI TELEMATICI :::
1.1 D G
ISPOSIZIONI ENERALI
1.1.1 Art.1 (Finalità)
1. Il presente codi
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