L’uomo romano Andrea Giardina
L’UOMO ROMANO
Il giurista
L’elaborazione del diritto ha attraversato per intero la storia di Roma. I giuristi non furono solo
dei sapienti del diritto ma ne furono anche e soprattutto i costruttori, tanto che i secoli d’oro del
diritto (dalla fine del II secolo a.C. all’inizio del III d.C.) coincisero con la stagione dell’affermarsi
modello di diritto giurisprudenziale
di un (=dove il potere normativo era concentrato sulle
prerogative di ceto dei giuristi).
Sebbene si possa registrare una certa continuità nella storia romana del diritto, bisogna anche
dire che nel tempo cambiarono i fautori di quest’ultimo: ne cambiò il ceto, la posizione sociolo-
gica, i loro rapporti col potere. E siccome i giuristi erano coloro che elaboravano il diritto, con
essi cambiava anche l’organizzazione della società che il diritto stesso regolava.
NB: A differenza degli altri diritti antichi, quello romano fu l’unico prodotto da un ceto di esperti
professionali.
Nella mentalità romana si distinguono due elementi:
- la religione
- il diritto
tanto che fino al IV secolo a.C. le scritture che ci arrivano fanno riferimento solo a queste due
sfere.
La pronuncia del diritto fu fin da subito riservata rigorosamente al collegio dei pontefici
(=componente essenziale della religione romana arcaica, insieme agli auguri, le vestali e i tre
flamini di Marte, Giove e Quirino). Se ai flamini era riservata la parte rituale e sacrificale, ai pon-
tefici competeva la conoscenza sapienzale = i pontefici erano i custodi e gli interpreti di tutte le
più importanti conoscenze civili della collettività (il calendario, le invocazioni agli dei, forse la
scrittura stessa). Oltre a ciò, essi registravano gli avvenimenti più significativi della comunità e
prendevano parte ai comitiva calata in cui si compivano gli atti fondamentali della vita collettiva.
erano i sapienti della città.
=>
Il nucleo nella definizione del ruolo sociale dei pontefici può essere individuato in una continua
sovradetermiazione ritualistica dei rapporti sociali per stabilizzare e rassicurare => era una vera
sindrome prescrittiva che regolava i rapporti tra i patres e l’ambito divino/magico con una serie
di precetti. Quest’ultimi, appena formulati, diventavano irrevocabili. Il loro rispetto era remune-
rativo, perché:
dava forza alla comunità
• dava potenza ai pontefici, che diventavano così i difensori e gli interpreti legittimi del mondo
• del magico
garantiva sempre un contraccambio da parte degli dei.
•
Furono i pontefici a creare una visione urbana della religiosità: reinterpretando il patrimonio mi-
tico in chiave storica e trasponendone gli schemi mentali oltre la sfera religiosa. ius,
Le conoscenze dei pontefici erano utilizzate anche per regolare, attraverso la pronuncia del
La creazione del ius si fondava
i rapporti fra i diversi gruppi familiari all’interno della comunità.
sulla memoria dei mores, formatesi anch’essi nella sedimentazione precittadina della colletti-
manipolazione di questi ricordi
vità. La avveniva combinando esperienze sociali e immagina-
patres
zione religiosa. Essa si manifestava sotto forma di risposte dei pontefici domande dei
ius,
che chiedevano cosa fosse per il raggiungimento di determinati obiettivi nelle relazioni tra i
modello del responsum,
gruppi. Si formava così il un tipo di comunicazione autoritaria che
subiva infiniti adattamenti pur mantenendo sempre una traccia della propria qualità originaria.
responsa
Dare era la principale funzione nella città dei pontefici: essi riguardavano domande
sull’appartenenza della terra, sulla reciprocità dello scambio matrimoniale o di beni. Si costitui-
va così, passando attraverso il filtro di un gruppo ristrettissimo, una sapienza intrinsecamente
ius
locale, casistica: la cognizione del non aveva altro senso che risolvere immediatamente pro-
blemi concreti della comunità.
L’uomo romano Andrea Giardina
Nel corso del tempo i due ambiti (religioso e giuridico) si sarebbero sempre più allontana-
ti, parallelamente al consolidarsi di una dimensione “politica” nel funzionamento della società.
Uno dei primi momenti di allontanamento fu sicuramente la legislazione delle XII tavole.
Più si rafforzava la sfera della politica (VI-V secolo a.C.), più il peso della religione si faceva
diritto
meno intenso. Ciò significava soprattutto che la dimensione del prendeva sempre più
prodotto di un sapere civile organizzato secondo criteri
spazio e iniziava ad apparire come il
del tutto propri. politica e dirit-
All’antica alleanza tra religiosità e diritto si sostituiva quella tra
to. nobile-sapiente.
Fra il IV e il III secolo a.C. appare una nuova immagine: quella del L’attività di
responsa
dare diventa quindi un privilegio aristocratico e nasce la corrispondenza tra sapere
giuridico e primato delle grandi famiglie (corrispondenza che durerà fino alla fine della Repub-
la cognizione del diritto
blica). Rimane una costante: rimane comunque una funzione dell’e-
sercizio del potere nella città.
responsa,
I come abbiamo visto, non stabilivano vere e proprie regole generali: essi duravano il
tempo della loro attuazione. Ma non venivano dimenticati: la loro memoria era affidata alle fa-
miglie aristocratiche e serviva a misurare qualsiasi nuova domanda. La forza di sopravvivenza
di ogni risposta era legata a un equilibrio tra l’individualità dell’evento e la ricerca di una possi-
bile tipizzazione prescrittiva. Ogni qual volta si innovava, era qualcosa di traumatico.
responsa
Per molto tempo i non vennero neanche motivati: apparivano come la manifestazione
di una capacità e di un’abilità segrete. Queste ultime venivano applicate secondo quella che
viene definita una “razionalità semi-professionale”: un’indagine empirica di tipo quotidiana cen-
trata sull’uomo, capace di astrarre e tipizzare ma anche di una grande concretezza. Questa ca-
ratteristica è unica del giurista romano.
La forza del responso ora quindi si reggeva su un corpo di nozioni e di dottrine interpretative,
Il diritto
patrimonio esclusivo di un gruppo ristretto che però non erano veri e propri giuristi.
continuava ad essere un sapere non isolabile che comprendeva, dentro di sè, altri saperi.
L’esperto aristocratico non si differenzia dal pontefice dal punto di vista qualitativo ma solo da
Fino al III secolo a.C. la tradizione rimane quasi
quello quantitativo (=ha più esperienza).
esclusivamente orale. Questa sapienza era fondata sul ricorso a schemi sostanzialmente ar-
mores
caici d’interpretazione dei per ricavarne le regole dei casi che i cittadini proponevano.
La scrittura affiora solo in connessione a problemi contingenti di lotta politica, ma la sua pre-
senza tradisce sempre un intento di divulgazione popolare del sapere giuridico.
Un sapere interamente orale non poteva, d’altronde, regolare strutture complesse.
Quando la società romana abbandonò i suoi tratti arcaici si formò una nuova figura che costituì
pretore,
anche il centro dell’innovazione giuridica: quella del che ogni anno stabiliva un editto
con prescrizioni processuali. Parallelamente si forma anche una visione più specialistica del di-
ritto, che:
- assume a fondamento del proprio operare un’etica del responso molto articolata e matura
- mette in crisi il primato pontificale, invertendo l’ordine causa-effetto: non è la pratica pontifi-
cale a fondare il diritto, ma è la dottrina civilistica che giustifica il ruolo pontificale.
In questo periodo inoltre (tra Gracchi e Augusto) nasce anche una vera e propria letteratura
giuridica, che si sovrappone in larga misura alla biografia di alcune figure di spicco: Scevola,
Labeone. Essi non avevano consapevolmente un progetto unitario: lavorarono in direzioni diffe-
renti, ma secondo modalità tali che verranno recuperate successivamente e inscritte in un mo-
Emerge così un diritto razionale e formale,
dello più complesso. per la prima volta pensato in
forme astratte, nei termini di un’ontologia giuridica. Questi schemi, pur riallacciandosi alla tradi-
zione antica, derivano dal fatto che sono da applicare a una società meno elementare.
si spezza il legame tra primato politico e sapere
Da Augusto (e con la morte di Labeone)
giuridico, giuristi come élite
nobilitas.
parallelamente alla crisi che investe la Si costituiscono i
professionale, autonoma rispetto alla politica, sebbene espressione dei ceti dominanti. I prin-
cipi da questo momento dovranno interagire con questo nuovo ceto, stringendo alleanze e
compromessi. Gli inizi probabilmente non furono tranquilli: Labeone stesso fu un oppositore del
L’uomo romano Andrea Giardina
nuovo regime. Questa opposizione non avrà lunga vita, ma sarà il fondamento di quel compro-
messo di potere che la giurisprudenza successiva praticò.
Il punto fondamentale di Labeone stava infatti nella difesa della giurisprudenzialità del diritto,
tacito patto
che non avrebbe dovuto piegarsi in senso legislativo. Conseguenza di questo fu il
che strinsero giuristi e potere: i primi servirono le istituzioni con lealtà, il secondo rispettò il
primato della giurisprudenza nella gerarchia delle fonti di produzione del diritto, che crebbe al
Nel tempo i più importanti giuristi diventarono anche consulenti e con-
riparo dalla politica.
siglieri dei principi, soprattutto in età adrianea (=va ricordato, al proposito, Salvio Giuliano).
Oltre a discutere con il principe, i giuristi si confrontano anche tra loro, stabilendo un’unica tra-
ma di problemi. I giuristi si divisero anche, al netto delle loro opinioni, ma le basi di fondo con-
solidate nel secolo della rivoluzione scientifica non furono più messe in discussione. Fu su que-
sta base che si innestarono le diverse scelte di “politica del diritto”.
Le due scuole principali (negli anni tra Labeone e Giuliano) furono:
- sabiniana =con una tendenza empirista;
- proculiana = più aperta a un razionalismo non dogmatico, cautamente fiducioso nel primato
dei concetti.
Fu il lavoro di Giuliano a porre fine al dibattito delle scuole, creando una politica del diritto basa-
ta sui parametri dell’utilità e della certezza.
II secolo d.C. nascita di una macchi-
Negli ultimi anni del ci fu un’ulteriore trasformazione: la
na statale, con compiti di direzione e di controllo sociali ed economici estesi. La giurispruden-
grandi funzionari dell’amministrazione imperiale,
za severiana è costituita quindi dai chiama-
ti a gestire un potere mondiale. In questo frangente l’autonomia del giurista non fu messa in di-
scussione dall’esterno, ma furono probabilmente gli stessi giuristi a mutare il loro ruolo consa-
pevolmente:
accettarono di dirigere in prima persona la grande amministrazione => formando la nuova
• struttura “statale”; costi-
concessero alla cancelleria imperiale il primato nella produzione del diritto, attraverso le
• modello legislativo di produzione giuridica.
tutiones, secondo un
Ma nell’atto di accantonare l’antico diritto, essi gli diedero in realtà una sistemazione definitiva,
commentari Domizio Ulpiano
raccogliendolo in che sarebbero resistiti all’usura del tempo. fu
sicuramente l’esempio più incisivo del giurista-grande funzionario. La sua vasta opera è fitta di
citazioni, sottilmente manipolate, rese omogenee a un progetto di sistemazione dottrinaria. At-
traverso Ulpiano non si esprimeva più la voce collettiva del ceto, ma quella del legislatore che,
cristallizzandola, poneva fine a una lunga tradizione. Proprio mentre contribuiva con le sue scel-
te a determinare le condizioni della sua scomparsa, il diritto giurisprudenziale romano ebbe il
tempo, delineando il profilo di un diritto formale (che pure non aveva applicazione nella sua
contemporaneità), di innalzare un monumento di se stesso. La sua fortuna sarebbe durata a
lungo.
Il bandito
Tre forme di bandito:
a) Apuleio => figura di un bandito isolato, riconoscibile in quanto rappresentante di una “alteri-
tà”barbarica;
b) Plutarco => parla dei problemi degli anni 80-50 a.C. => pirati, che però non agiscono da
soli, sono potenti per ricchezza, illustri per famiglia e si mettono addirittura anche al servizio
del re. Questo tipo di banditismo è quindi su larga scala ed è una forma permanente e col-
lettiva di violenza, provocata dall’anomala coesistenza di più poteri statali nel Mediterraneo.
c) Ammiano => banditi isaurici età tardo-imperiale => alternano periodi di scorrerie improvvise
a vere e proprie imprese di guerra. Questi banditi erano stati profondamente colpiti dal
cruento trattamento che le autorità avevano inflitto ai loro connazionali e, pertanto, si ribel-
lavano. Si saziavano delle ricchezze dei viaggiatori e non riuscivano, a causa della loro mol-
titudine, ad essere vinti dai soldati. Il fenomeno che Ammiano descrive è quello di una sorta
di autonomia regionale caratterizzata dal brigantaggio di massa nelle zone montuose della
Cilicia e dell’Isauria. E’ un’immagine totalmente speculare a quella dei briganti isolati.
L’uomo romano Andrea Giardina
Quindi: cos’è il banditismo? E’ innanzitutto una forma di potere personale. Raramente è
accaduto che i banditi abbiano trasformato questo potere in istituzione, come nella forma di
potere statale. Finché i banditi rimangono tali, essi rappresentano un’affermazione del singolo
Il loro potere è basato sul carisma,
(=una protesta individuale). su legami di tipo personale ed
è sia logicamente che storicamente anteriore allo stato. Nelle società senza stato, come quelle
descritte da Omero, è questa la forma di potere attestata e non viene sentita come a-normale.
Per essere etichettato come inaccettabile, infatti, il banditismo doveva essere soppiantato da
forme di potere istituzionalizzate che si opponessero ad esso (ex: lo stato). Nella nuova situa-
zione creatasi con lo stato, le forme di potere personale vennero quindi delegittimate e ad alcu-
ne di esse venne applicata la qualifica di minacce di ritorno all’anarchia prestatale.
latrones latrocinium).
Nella terminologia latina i banditi erano (=> il banditismo Il punto di riferi-
mento per questi termini era una forma di potere prestatale => viene mitizzato nei racconti della
nascita della comunità romana. Romolo e Remo nel processo di fondazione della nuova città
abbandonano proprio questo ruolo di pastori-banditi.
Il problema fondamentale per i pensatori romani era quello di capire attraverso quale processo
le società civilizzate si distinguessero da quelle primitive. Per Cicerone c’era una differenza
qualitativamente assoluta tra la giustizia dei briganti (basate su un accordo tra uomini) e quella
dello stato. Secondo la morale dominante inoltre chi si dava al brigantaggio lo faceva contro le
proprie intime convinzioni etiche: se avesse potuto scegliere, il brigante avrebbe preferito otte-
nere i suoi obiettivi attraverso mezzi onorevoli. Secondo la visione dei Romani o si era uno stato
legittimo e riconosciuto, in grado di affrontare una guerra con loro, o si era dei banditi. Secondo
questa definizione, quindi, le faide di villaggio, le rivolte urbane, le scorrerie tribali, erano tutte
La nostra visione del fenomeno non è assolutamente sovrapponibile
forme di banditismo.
a quella romana.
Il banditismo come forma isolata di violenza è una forma di violenza personale, perseguita
caratteristica di comunità contadine
il più delle volte da piccoli gruppi e (con le dovute ecce-
un tipo parassitario di sussistenza
zioni). E’ in cui l’acquisizione di beni e servizi dipende in
via diretta dall’uso della violenza fisica e dalle minacce. Sia Platone che Aristotele riconosceva-
no infatti nel banditismo una delle forme comuni di comportamento economico, uno dei tanti
modi di vita (come la caccia, la pesca). Addirittura in alcune polis greche era concesso formare
una società di pirati. Queste forme sociali moderate sono del tutto estranee all’Impero romano,
che non contemplava la coesistenza del potere statale e del banditismo (nonostante Cicerone
fosse pronto ad ammettere che persino i briganti avevano dei sistemi interni di giustizia).
La definizione di bandito nel linguaggio romano aveva una connotazione talmente negativa che
il termine latro veniva utilizzato anche per definire gli oppositori politici, in particolare con
quegli uomini nei quali atti si poteva riconoscere un genere di violenza identificabile come mi-
naccia di ritorno al caos. L’appellativo di “banditi” usato in questo senso è tipico dei periodi di
crisi politica in cui l’autorità centrale venne messa in discussione (per ex: i pretendenti al trono
imperiale che, essendo chiamati banditi, venivano di fatto considerati come detentori di un po-
tere illegittimo).
Questa forma di banditismo poteva svilupparsi per esempio in una particolare regione abitata
da genti “libere” dal controllo dello stato o a cui potessero accedere persone che volessero af-
zone montuose dei paesi del Mediterraneo,
francarsi da esso. Ne sono un esempio le o le
zone piene di fitte foreste, in cui le deboli forze di polizia (ancora più deboli a livello locale) non
riuscivano ad arrivare. Queste isole di autonomia entro i confini dell’Impero accoglievano per-
sone che condividevano un certo grado di indipendenza. Un altro esempio di queste zone sono
campagne
le che stavano fuori delle città/dai villaggi. In questi posti i funzionari dello stato si
vedevano di rado e la legge e l’ordine erano imposti un po’ dalla solidarietà tra abitanti e un po’
dal perso
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