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L’uomo romano Andrea Giardina

L’uomo romano

Il giurista

L’elaborazione del diritto romano ha attraversato per intero la storia di Roma. I giuristi non furono solo dei sapienti del diritto ma ne furono anche e soprattutto i costruttori, tanto che i secoli d’oro del diritto (dalla fine del II secolo a.C. all’inizio del III d.C.) coincisero con la stagione dell’affermarsi di un modello di diritto giurisprudenziale (dove il potere normativo era concentrato sulle prerogative di ceto dei giuristi).

Sebbene si possa registrare una certa continuità nella storia romana del diritto, bisogna anche dire che nel tempo cambiarono i fautori di quest’ultimo: ne cambiò il ceto, la posizione sociologica, i loro rapporti col potere. E siccome i giuristi erano coloro che elaboravano il diritto, con essi cambiava anche l’organizzazione della società che il diritto stesso regolava.

NB: A differenza degli altri diritti antichi, quello romano fu l’unico prodotto da un ceto di esperti professionali.

Nella mentalità romana si distinguono due elementi:

  • La religione
  • Il diritto

Tanto che fino al IV secolo a.C. le scritture che ci arrivano fanno riferimento solo a queste due sfere.

La pronuncia del diritto fu fin da subito riservata rigorosamente al collegio dei pontefici (= componente essenziale della religione romana arcaica, insieme agli auguri, le vestali e i tre flamini di Marte, Giove e Quirino). Se ai flamini era riservata la parte rituale e sacrificale, ai pontefici competeva la conoscenza sapienzale = i pontefici erano i custodi e gli interpreti di tutte le più importanti conoscenze civili della collettività (il calendario, le invocazioni agli dei, forse la scrittura stessa). Oltre a ciò, essi registravano gli avvenimenti più significativi della comunità e prendevano parte ai comitia calata in cui si compivano gli atti fondamentali della vita collettiva. Erano i sapienti della città.

=> Il nucleo nella definizione del ruolo sociale dei pontefici può essere individuato in una continua sovradeterminazione ritualistica dei rapporti sociali per stabilizzare e rassicurare => era una vera sindrome prescrittiva che regolava i rapporti tra i patres e l’ambito divino/magico con una serie di precetti. Questi ultimi, appena formulati, diventavano irrevocabili. Il loro rispetto era remunerativo, perché:

  • Dava forza alla comunità
  • Dava potenza ai pontefici, che diventavano così i difensori e gli interpreti legittimi del mondo magico
  • Garantiva sempre un contraccambio da parte degli dei.

Furono i pontefici a creare una visione urbana della religiosità: reinterpretando il patrimonio mitico in chiave storica e trasponendone gli schemi mentali oltre la sfera religiosa.

Le conoscenze dei pontefici erano utilizzate anche per regolare, attraverso la pronuncia del ius, i rapporti fra i diversi gruppi familiari all’interno della comunità. La creazione del ius si fondava sulla memoria dei mores, formatesi anch’essi nella sedimentazione precittadina della collettività. La manipolazione di questi ricordi avveniva combinando esperienze sociali e immaginazione religiosa. Essa si manifestava sotto forma di risposte dei pontefici alle domande dei patres, che chiedevano cosa fosse ius per il raggiungimento di determinati obiettivi nelle relazioni tra i gruppi. Si formava così il modello del responsum, un tipo di comunicazione autoritaria che subiva infiniti adattamenti pur mantenendo sempre una traccia della propria qualità originaria.

Dare responsa era la principale funzione nella città dei pontefici: essi riguardavano domande sull’appartenenza della terra, sulla reciprocità dello scambio matrimoniale o di beni. Si costituiva così, passando attraverso il filtro di un gruppo ristrettissimo, una sapienza intrinsecamente locale, casistica: la cognizione del ius non aveva altro senso che risolvere immediatamente problemi concreti della comunità.

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Nel corso del tempo i due ambiti (religioso e giuridico) si sarebbero sempre più allontanati, parallelamente al consolidarsi di una dimensione “politica” nel funzionamento della società. Uno dei primi momenti di allontanamento fu sicuramente la legislazione delle XII tavole.

Più si rafforzava la sfera della politica (VI-V secolo a.C.), più il peso della religione si faceva meno intenso. Ciò significava soprattutto che la dimensione del diritto prendeva sempre più spazio e iniziava ad apparire come il prodotto di un sapere civile organizzato secondo criteri del tutto propri. All’antica alleanza tra religiosità e diritto si sostituiva quella tra politica e diritto.

Fra il IV e il III secolo a.C. appare una nuova immagine: quella del nobile-sapiente. L’attività di dare responsa diventa quindi un privilegio aristocratico e nasce la corrispondenza tra sapere giuridico e primato delle grandi famiglie (corrispondenza che durerà fino alla fine della Repubblica). Rimane una costante: la cognizione del diritto rimane comunque una funzione dell’esercizio del potere nella città.

I responsa, come abbiamo visto, non stabilivano vere e proprie regole generali: essi duravano il tempo della loro attuazione. Ma non venivano dimenticati: la loro memoria era affidata alle famiglie aristocratiche e serviva a misurare qualsiasi nuova domanda. La forza di sopravvivenza di ogni risposta era legata a un equilibrio tra l’individualità dell’evento e la ricerca di una possibile tipizzazione prescrittiva. Ogni qual volta si innovava, era qualcosa di traumatico.

Per molto tempo i responsa non vennero neanche motivati: apparivano come la manifestazione di una capacità e di un’abilità segrete. Queste ultime venivano applicate secondo quella che viene definita una “razionalità semi-professionale”: un’indagine empirica di tipo quotidiano centrata sull’uomo, capace di astrarre e tipizzare ma anche di una grande concretezza. Questa caratteristica è unica del giurista romano.

La forza del responso ora quindi si reggeva su un corpo di nozioni e di dottrine interpretative, patrimonio esclusivo di un gruppo ristretto che però non erano veri e propri giuristi. Il diritto continuava ad essere un sapere non isolabile che comprendeva, dentro di sè, altri saperi.

L’esperto aristocratico non si differenzia dal pontefice dal punto di vista qualitativo ma solo da quello quantitativo (= ha più esperienza). Fino al III secolo a.C. la tradizione rimane quasi esclusivamente orale. Questa sapienza era fondata sul ricorso a schemi sostanzialmente arcaici d’interpretazione dei mores per ricavarne le regole dei casi che i cittadini proponevano.

La scrittura affiora solo in connessione a problemi contingenti di lotta politica, ma la sua presenza tradisce sempre un intento di divulgazione popolare del sapere giuridico. Un sapere interamente orale non poteva, d’altronde, regolare strutture complesse.

Quando la società romana abbandonò i suoi tratti arcaici si formò una nuova figura che costituì anche il centro dell’innovazione giuridica: quella del pretore, che ogni anno stabiliva un editto con prescrizioni processuali. Parallelamente si forma anche una visione più specialistica del diritto, che:

  • Assume a fondamento del proprio operare un’etica del responso molto articolata e matura
  • Mette in crisi il primato pontificale, invertendo l’ordine causa-effetto: non è la pratica pontificale a fondare il diritto, ma è la dottrina civilistica che giustifica il ruolo pontificale.

In questo periodo inoltre (tra Gracchi e Augusto) nasce anche una vera e propria letteratura giuridica, che si sovrappone in larga misura alla biografia di alcune figure di spicco: Scevola, Labeone. Essi non avevano consapevolmente un progetto unitario: lavorarono in direzioni differenti, ma secondo modalità tali che verranno recuperate successivamente e inscritte in un modello più complesso.

Emerge così un diritto razionale e formale, per la prima volta pensato in forme astratte, nei termini di un’ontologia giuridica. Questi schemi, pur riallacciandosi alla tradizione antica, derivano dal fatto che sono da applicare a una società meno elementare.

Da Augusto (e con la morte di Labeone) si spezza il legame tra primato politico e sapere giuridico, parallelamente alla crisi che investe la nobilitas. Si costituiscono i giuristi come élite professionale, autonoma rispetto alla politica, sebbene espressione dei ceti dominanti. I principi da questo momento dovranno interagire con questo nuovo ceto, stringendo alleanze e compromessi. Gli inizi probabilmente non furono tranquilli: Labeone stesso fu un oppositore del nuovo regime. Questa opposizione non avrà lunga vita, ma sarà il fondamento di quel compromesso di potere che la giurisprudenza successiva praticò.

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Il punto fondamentale di Labeone stava infatti nella difesa della giurisprudenzialità del diritto, che non avrebbe dovuto piegarsi in senso legislativo. Conseguenza di questo fu il tacito patto che strinsero giuristi e potere: i primi servirono le istituzioni con lealtà, il secondo rispettò il primato della giurisprudenza nella gerarchia delle fonti di produzione del diritto, che crebbe al riparo dalla politica.

Nel tempo i più importanti giuristi diventarono anche consulenti e consiglieri dei principi, soprattutto in età adrianea (= va ricordato, al proposito, Salvio Giuliano). Oltre a discutere con il principe, i giuristi si confrontano anche tra loro, stabilendo un’unica trama di problemi. I giuristi si divisero anche, al netto delle loro opinioni, ma le basi di fondo consolidate nel secolo della rivoluzione scientifica non furono più messe in discussione. Fu su questa base che si innestarono le diverse scelte di “politica del diritto”.

Le due scuole principali (negli anni tra Labeone e Giuliano) furono:

  • Sabiniana = con una tendenza empirista;
  • Proculiana = più aperta a un razionalismo non dogmatico, cautamente fiducioso nel primato dei concetti.

Fu il lavoro di Giuliano a porre fine al dibattito delle scuole, creando una politica del diritto basata sui parametri dell’utilità e della certezza.

Negli ultimi anni del II secolo d.C. ci fu un’ulteriore trasformazione: la nascita di una macchina statale, con compiti di direzione e di controllo sociali ed economici estesi. La giurisprudenza severiana è costituita quindi dai grandi funzionari dell’amministrazione imperiale, chiamati a gestire un potere mondiale. In questo frangente l’autonomia del giurista non fu messa in discussione dall’esterno, ma furono probabilmente gli stessi giuristi a mutare il loro ruolo consapevolmente:

  • Accettarono di dirigere in prima persona la grande amministrazione => formando la nuova struttura “statale”;
  • Concessero alla cancelleria imperiale il primato nella produzione del diritto, attraverso le costitutiones, secondo un modello legislativo di produzione giuridica.

Ma nell’atto di accantonare l’antico diritto, essi gli diedero in realtà una sistemazione definitiva, raccogliendolo in commentari che sarebbero resistiti all’usura del tempo. Fu Domizio Ulpiano sicuramente l’esempio più incisivo del giurista-grande funzionario. La sua vasta opera è fitta di citazioni, sottilmente manipolate, rese omogenee a un progetto di sistemazione dottrinaria.

Attraverso Ulpiano non si esprimeva più la voce collettiva del ceto, ma quella del legislatore che, cristallizzandola, poneva fine a una lunga tradizione. Proprio mentre contribuiva con le sue scelte a determinare le condizioni della sua scomparsa, il diritto giurisprudenziale romano ebbe il tempo, delineando il profilo di un diritto formale (che pure non aveva applicazione nella sua contemporaneità), di innalzare un monumento di se stesso. La sua fortuna sarebbe durata a lungo.

Il bandito

Tre forme di bandito:

  • Apuleio => figura di un bandito isolato, riconoscibile in quanto rappresentante di una “alterità” barbarica;
  • Plutarco => parla dei problemi degli anni 80-50 a.C. => pirati, che però non agiscono da soli, sono potenti per ricchezza, illustri per famiglia e si mettono addirittura anche al servizio del re. Questo tipo di banditismo è quindi su larga scala ed è una forma permanente e collettiva di violenza, provocata dall’anomala coesistenza di più poteri statali nel Mediterraneo.
  • Ammiano => banditi isaurici età tardo-imperiale => alternano periodi di scorrerie improvvise a vere e proprie imprese di guerra. Questi banditi erano stati profondamente colpiti dal cruento trattamento che le autorità avevano inflitto ai loro connazionali e, pertanto, si ribellavano. Si saziavano delle ricchezze dei viaggiatori e non riuscivano, a causa della loro moltitudine, ad essere vinti dai soldati. Il fenomeno che Ammiano descrive è quello di una sorta di autonomia regionale caratterizzata dal brigantaggio di massa nelle zone montuose della Cilicia e dell’Isauria. E’ un’immagine totalmente speculare a quella dei briganti isolati.

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Quindi: cos’è il banditismo? E’ innanzitutto una forma di potere personale. Raramente è accaduto che i banditi abbiano trasformato questo potere in istituzione, come nella forma di potere statale. Finché i banditi rimangono tali, essi rappresentano un’affermazione del singolo (= una protesta individuale). Il loro potere è basato sul carisma, su legami di tipo personale ed è sia logicamente che storicamente anteriore allo stato. Nelle società senza stato, come quelle descritte da Omero, è questa la forma di potere attestata e non viene sentita come a-normale.

Per essere etichettato come inaccettabile, infatti, il banditismo doveva essere soppiantato da forme di potere istituzionalizzate che si opponessero ad esso (ex: lo stato). Nella nuova situazione creatasi con lo stato, le forme di potere personale vennero quindi delegittimate e ad alcune di esse venne applicata la qualifica di minacce di ritorno all’anarchia prestatale.

Nella terminologia latina i banditi erano latrones (=> il banditismo latrocinium). Il punto di riferimento per questi termini era una forma di potere prestatale => viene mitizzato nei racconti della nascita della comunità romana. Romolo e Remo nel processo di fondazione della nuova città abbandonano proprio questo ruolo di pastori-banditi.

Il problema fondamentale per i pensatori romani era quello di capire attraverso quale processo le società civilizzate si distinguessero da quelle primitive. Per Cicerone c’era una differenza qualitativamente assoluta tra la giustizia dei briganti (basate su un accordo tra uomini) e quella dello stato. Secondo la morale dominante inoltre chi si dava al brigantaggio lo faceva contro le proprie intime convinzioni etiche: se avesse potuto scegliere, il brigante avrebbe preferito ottenere i suoi obiettivi attraverso mezzi onorevoli.

Secondo la visione dei Romani o si era uno stato legittimo e riconosciuto, in grado di affrontare una guerra con loro, o si era dei banditi. Secondo questa definizione, quindi, le faide di villaggio, le rivolte urbane, le scorrerie tribali, erano tutte forme di banditismo. La nostra visione del fenomeno non è assolutamente sovrapponibile a quella romana.

Il banditismo come forma isolata di violenza è una forma di violenza personale, perseguita il più delle volte da piccoli gruppi e caratteristica di comunità contadine (con le dovute eccezioni). E’ un tipo parassitario di sussistenza in cui l’acquisizione di beni e servizi dipende in via diretta dall’uso della violenza fisica e dalle minacce. Sia Platone che Aristotele riconoscevano infatti nel banditismo una delle forme comuni di comportamento economico, uno dei tanti modi di vita (come la caccia, la pesca). Addirittura in alcune polis greche era concesso formare una società di pirati.

Queste forme sociali moderate sono del tutto estranee all’Impero romano, che non contemplava la coesistenza del potere statale e del banditismo (nonostante Cicerone fosse pronto ad ammettere che persino i briganti avevano dei sistemi interni di giustizia).

La definizione di bandito nel linguaggio romano aveva una connotazione talmente negativa che il termine latro veniva utilizzato anche per definire gli oppositori politici, in particolare con quegli uomini nei quali atti si poteva riconoscere un genere di violenza identificabile come minaccia di ritorno al caos. L’appellativo di “banditi” usato in questo senso è tipico dei periodi di crisi politica in cui l’autorità centrale venne messa in discussione (per ex: i pretendenti al trono imperiale che, essendo chiamati banditi, venivano di fatto considerati come detentori di un potere illegittimo).

Questa forma di banditismo poteva svilupparsi per esempio in una particolare regione abitata da genti “libere” dal controllo dello stato o a cui potessero accedere persone che volessero affrancarsi da esso. Ne sono un esempio le zone montuose dei paesi del Mediterraneo, o le zone piene di fitte foreste, in cui le deboli forze di polizia (ancora più deboli a livello locale) non riuscivano ad arrivare. Queste isole di autonomia entro i confini dell’Impero accoglievano persone che condividevano un certo grado di indipendenza. Un altro esempio di queste zone sono le campagne che stavano fuori delle città/dai villaggi. In questi posti i funzionari dello stato si vedevano di rado e la legge e l’ordine erano imposti un po’ dalla solidarietà tra abitanti e un po’ dal perso

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Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-ANT/03 Storia romana

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rebecca.molea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di storia romana e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Raggi Andrea.
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