Storia diritto romano privato
Epoche
L'esperienza giuridica romana del diritto privato si articola per 13 secoli; dalla metà del VIII sec. a.C. (fondazione città di Roma) fino alla metà del VI sec. d.C. (morte dell'Imp. Giustiniano), secolo che segnò la fine del diritto romano.
Periodo divisibile in 3 epoche, scandite dalle condizioni economiche-sociali, che modificarono l'aspetto politico e costituzionale.
- Epoca del diritto arcaico (metà VIII sec. fine del IV sec. a.C.): diritto civile primitivo, legato alle superstizioni, elaborato per esigenze limitate di una società chiusa con un'agricoltura di sussistenza.
- Epoca del diritto preclassico/classico o diritto commerciale (metà del III sec. a.C. al III sec. d.C.): diritto più raffinato dovuto all'evoluzione eco-soc e alla progressiva globalizzazione.
- Epoca del diritto post classico/giustinianeo (metà III sec. d.C. alla morte di Giustiniano 565 d.C.): fu un diritto di un'epoca in via di trasformazione, decadente dal punto di vista produttivo e finanziario, di una società che si avvicinava a quella medievale, quindi con un'influenza estranea.
Divisione del diritto privato
Divisione del diritto privato redatto dal giurista, nell'opera “Le Istituzioni” Gaio, diviso in 3: Persone, Cose e Azioni.
Persone
Liberi.
Schiavi: questi appartenevano sia alla categoria delle “persone” sia alla categoria delle “proprietà”. Non godevano della capacità giuridica, ma raggiunta la pubertà acquistavano la capacità d'agire, i cui effetti potevano solo migliorare il patrimonio del Pater F.
Diritto di famiglia (matrimonio, filiazione ecc).
Le persone, analogamente ad oggi, godevano della capacità giuridica, ovvero la possibilità di essere titolare di diritti e obblighi.
Potevano goderne:
- Uomini liberi.
- Cittadini.
- Persone giuridicamente indipendenti, Sui iuris, non sotto il potere del pater familia o chi per lui.
Non ne godevano, quindi:
- Schiavi.
- Stranieri.
- Alieni, coloro che erano dipendenti da altri soggetti.
[Oggi la capacità giuridica si acquista automaticamente alla nascita, e la si perde con la morte.]
Capacità d'agire, ovvero la possibilità di compiere atti giuridici, senza alcuna assistenza.
Ne godevano tutti gli uomini, anche coloro che non disponevano della capacità giuridica (schiavi, stranieri e alieni). La si acquistava con il raggiungimento della pubertà, salvo seguenti requisiti:
- Impubertà.
- Prodigalità (malattia che porta alla dilapidazione del patrimonio).
- Sesso femminile.
In questi casi vi si affiancava un tutore.
[Oggi la capacità di agire si acquista con il compimento dei 18 anni.]
Status degli uomini
Gli uomini potevano appartenere a 3 status.
Status di libero
Un uomo poteva essere:
- Nato libero (Ingenuo).
- Acquistare la libertà in un secondo momento (liberto), è il caso dello schiavo fatto libero dal suo proprietario, il quale lo manometteva.
Manomissione: 3 modi.
- Tramite testamento.
- Con l'inserimento dello schiavo nel censimento.
- Fatta con la bacchetta, di fronte a un magistrato, chiamato pretore.
In questi casi il liberto, oltre alla libertà, acquistava direttamente anche la cittadinanza.
Anche gli uomini liberi potevano diventare schiavi, qualora:
- Si indebitassero.
- Venissero catturati da un nemico, il quale li faceva prigionieri e poi schiavi.
Se l'uomo era un cittadino libero, una volta liberato, con o senza il pagamento di un riscatto, tornava in pieno possesso di tutti i diritti.
Status di cittadino
Vi era una forte differenza tra cittadini romani e stranieri. Infatti c'erano vari istituti dai quali gli stranieri erano esclusi, quali:
- La possibilità di detenere una proprietà privata.
- Il matrimonio.
In sostanza erano esclusi dal diritto civile, inteso come quello privato. A loro volta gli stranieri non godevano tutti di un solito trattamento, anche fra loro vi erano dei privilegiati, che presero il nome di “federati”, ai quali erano riconosciuti dei diritti in materia privatistica, come:
- Contrarre matrimonio legittimo con gente romana.
- La possibilità di avviare un'attività commerciale.
Status familiare
Le persone giuridicamente indipendenti, chiamate “Sui iuris” o Pater familias, espressione che non implica necessariamente che la persona abbia figli, ma fa riferimento al sesso maschile di questo, mentre se fosse stata una donna si sarebbe limitata a chiamarsi Sui iuris.
Anche se una donna Sui iuris non godeva degli stessi diritti del pater familia, es. non aveva il potere della mano sul marito, non deteneva la patria potestà, o meglio, la deteneva solo in caso di morte del marito o se questo non si sapeva.
Persone giuridicamente dipendenti, chiamati “Alieni”: questi hanno limitazioni:
- Patrimoniali.
- Personali.
Cose
- Alla proprietà.
- Per come si acquista.
- Per come si difende.
- Per come si perde.
- Ai modi di acquisto della proprietà.
- Successioni ereditarie.
- Obbligazioni.
- Diritti reali.
- Contratti.
Azioni
Ovvero processo privato.
Matrimonio
Ad anticipare l'evento, vi erano le Sponsali, ovvero le promesse di matrimonio, che si articolavano in due momenti, nei quali i futuri coniugi si dichiaravano l'intenzione di sposarsi.
Fino al periodo arcaico le promesse erano vincolanti e qualora un coniuge non adempisse alla promessa era sottoposto all'obbligo di un risarcimento danni. Usanza che perse d'effetto nel III sec. a.C., quando le promesse non furono più vincolanti, quindi senza importanza giuridica, il che non comportava l'eventuale risarcimento danni.
Con la celebrazione del matrimonio l'uomo entrava direttamente in possesso del potere di “mano” sulla moglie.
Struttura del matrimonio legittimo
Per unirsi in matrimonio erano necessari due requisiti:
- Affetto maritale, ovvero la reciproca volontà, dello sposo e della sposa di unirsi.
- Convivenza, elemento oggettivo, visibile pubblicamente, di solito era iniziata con una cerimonia solenne durante la quale il marito prendeva in braccio la moglie e la conduceva in casa.
Successivamente, vi si aggiunsero altri 4 requisiti:
- La reciprocità naturale al matrimonio, cioè il raggiungimento della pubertà fissata per le donne a 12 anni e per gli uomini a 14.
- L'assenza di certi gradi di parentela.
- Connubio, capacità giuridica di contrarre matrimonio.
- Consenso dei padri, qualora fossero state persone sottoposte alla patria potestà.
La restituzione dei doni
Vi sono distinzioni fra le conseguenze dell'inadempimento da parte dello sposo o della sposa.
Qualora fosse lo sposo a non adempiere: i doni dati in caparra venivano persi.
Qualora fosse la sposa a non adempiere: doveva restituire la somma raddoppiata dei doni ricevuti.
Tipi di matrimonio con cui si acquistava il potere di mano
Mano: condizione che vede la moglie nelle stesse condizioni dei figli rispetto al Pat. Fam. Potere che si acquista così solo nel diritto arcaico. Tramonta con il finire di questo.
- Con un acquisto fittizio da parte del marito, (Coempzione).
- Matrimonio religioso, legame considerato indissolubile, che avveniva con la divisione del pane fatto con il farro, che i due coniugi dovevano spartirsi. (Confarreazione).
- “Uso”, dopo 1 anno di convivenza, questo modo d'acquisto scomparirà gradualmente, in quanto nel V sec. a.C. fu permesso alla donna di allontanarsi per 3 notti consecutive.
Matrimonio illegittimo e divieto di matrimonio
Concubina: amante, colei con cui si vive ma che non consideriamo moglie.
Divieto:
- Coloro che facevano parte delle alte classi sociali non potevano sposare le loro liberte. C'era il divieto di matrimonio ma la possibilità di concubinaggio.
- Con coloro che svolgevano lavori particolari, es. attrici, ballerine, prostitute. Divieto di matrimonio e divieto di concubinaggio.
I figli che nascono da queste relazioni sono illegittimi.
La dote
Complesso di beni trasferiti dalla moglie al marito al momento del matrimonio.
Avventizia: quando i beni provenivano direttamente dalla donna Sui iuris, o da una terza persona, es. un debitore.
Profettizia: quando i beni provenivano dal pater familia, in quanto la donna era sotto la patria potestà del padre.
L'uso della dote da parte del marito serviva per il sostentamento del matrimonio. In un primo momento il marito poteva disporre globalmente della dote senza alcun limite, arrivando anche a dilapidare l'intero patrimonio.
Durante il periodo classico furono messi dei limiti alla gestione della dote, come il divieto di vendita.
In caso di divorzio i beni tornavano alla moglie.
In caso di morte della moglie, la dote rimaneva al marito. Al marito poteva rimanere una piccola parte, in caso di divorzio, qualora:
- Rimanessero figli a carico del marito.
- A causa di adulterio da parte della moglie.
Divorzio
Questa procedura di scioglimento matrimoniale era già nota nel diritto romano arcaico e fu, dai romani, sempre conosciuta ed ammessa.
Il divorzio non era visto di buon occhio e solo l'uomo poteva richiederlo, qualora la donna fosse accusata:
- Adulterio.
- Aborto, intenzionale.
- Assunzione di vino dalla cantina familiare.
Ottenuto il divorzio, la donna era libera dal potere della “Mano”.
Durante il periodo classico il divorzio divenne pratica comune, grazie alla progressiva scomparsa della valutazione delle cause, cioè si poteva divorziare per qualsiasi motivazione, inoltre venne permesso anche alle donne richiederlo.
Durante quest'epoca era molto facile divorziare, bastava che venissero a mancare in due fondamenti del matrimonio:
- Bene coniugale.
- Convivenza.
Ovvero bastava che i due non si considerassero più marito e moglie.
Il divorzio poteva essere:
- Consensuale.
- Voluto da un solo coniuge, contro la volontà altrui.
Con la progressiva influenza del Cristianesimo, che considerava il matrimonio come un legame indissolubile e per questo lo condannava, cambiò in maniera parziale la legislazione romana, infatti furono imposti dei limiti ai divorzi unilaterali, che potevano avvenire solo per cause:
- Imputabili.
- Non imputabili, quindi oggettive.
- Adulterio.
- Impotenza nell'atto sessuale.
- Prostituzione della moglie.
- Impotenza nel procreare.
- Marito che portava nella casa coniugale l'amante.
- Vocazione spirituale.
Chi, invece, professava la religione cristiana doveva attenersi al rifiuto del divorzio, vedendo il momento della morte come unico mezzo di scioglimento matrimoniale.
Patria potestà
Questo è un potere che spetta esclusivamente agli uomini Sui iuris ed è esercitata sui figli/e nati da matrimonio legittimo, per natura, o adottati, per diritto.
Il padre aveva sui figli due poteri:
- Di carattere personale, cioè la possibilità di accettare o rifiutare il figlio, in caso di accettazione, il padre alla nascita doveva sollevarlo.
- Di carattere patrimoniale, ovvero i figli non ottenevano mai la capacità giuridica, possibilità di essere titolari di un patrimonio, ma una volta raggiunta la pubertà, acquistavano la capacità d'agire, compiere atti giuridici, potendo solo migliorare la situazione patrimoniale del Pater F e non peggiorarla.
Successivamente, questa incapacità patrimoniale va a poco a poco scomparendo.
- I caso: Peculio castrense, concesso dall'Imp. Augusto, che riguardava i figli che erano sotto la potestà ma che svolgevano attività militari, potevano avere un proprio patrimonio.
- II caso: Peculio quasi castrense, concesso ai figli che svolgevano attività funzionarie, nell'amministrazione imperiale.
- Successivamente, nel periodo post classico, III caso: Peculio avventizio; riconosciuto ai figli la possibilità di ereditare il patrimonio materno.
Liberazione dalla patria potestà
- Era il Pater Familia, che rinunciava volontariamente (Emancipazione).
- Morte del padre.
- Perdita di libertà del Pater Familia o dei figli, es. se venivano fatti schiavi.
- Perdita di cittadinanza.
Come avveniva l'emancipazione
Per il maschio: si procedeva con il sistema previsto dalle XII tavole, quindi si effettuavano le 3 vendite fittizie, al termine delle quali il padre adottivo rivendeva il figlio al padre naturale, che provvedeva a manomettere il figlio in maniera definitiva.
Per la femmina: bastava una vendita.
Le donne non acquistavano mai il potere della patria potestà.
Poteri del pater familias
Mano, potere del marito sulla moglie, la quale si trovava nella stessa condizione delle figli sotto il potere del padre.
Patria potestà, potere del pater familias sui figli che nascono da matrimonio legittimo e sui figli adottivi.
Mancipio, potere su persone che temporaneamente si uniscono alla famiglia, es. i lavoratori stagionali.
Potestà domicale, potere sugli schiavi. Ne godevano anche le donne.
Nell'epoca pre-classica scompaiono:
- Diritto di vita o di morte, che scompare nel IV sec. a.C.
- Diritto di vendere i figli, al quale fu posto un limite, nelle XII tavole, di un max di 3 volte.
Mancipio e potestà dominica
Mancipio: potere del pater familias esercitato su persone che entravano momentaneamente a far parte del nucleo familiare. Es. i debitori, che dovevano provvedere a sanare il debito attraverso forza lavoro, una volta saldato, questi vengono liberati attraverso la manomissione o lavoratori stagionali.
Potestà dominica: potere esercitato sugli schiavi da un uomo o una donna Sui iuris. Questi avevano pieni poteri sugli schiavi, potevano punirli, rinchiuderli o addirittura ucciderli.
Successivamente la pratica dell'uccisione ingiusta o per futili motivi fu condannata da alcuni Imperatori, da qui nasce il diritto d'asilo, secondo cui, lo schiavo su cui venivano fatti abusi ingiusti, poteva rifugiarsi sotto la statua dell'imperatore diventando così intoccabile.
L'adozione
Adottando: colui che deve essere adottato.
Adottante: colui che adotta.
Requisiti per adottare:
- Sesso maschile.
- Detentore della patria potestà.
- Sui iuris, essere giuridicamente indipendente.
- Non era necessario che il soggetto fosse sposato.
Si hanno due forme di adozione:
Arrogazione: si adotta un soggetto Sui iuris; se questo ha una famiglia a carico, anche questa andrà sotto la Patria P di chi lo adotta.
Adozione: si adotta un soggetto Alieni iuris, già sottoposto a patria potestà.
Procedimento
Arrogazione: si svolge di fronte alla più antica assemblea popolare, i Comizi curiati, i quali votano a favore o contro l'adozione. Ed ha scopi pubblicistici.
Adozione: si svolge di fronte ad un Pretore, quindi è di carattere privato.
- I fase: estinguere la patria potestà del padre biologico, con le 3 vendite fittizie.
- II fase: l'adottante, davanti al pretore, afferma di avere la patria potestà su soggetto, il tutto di fronte al silenzio del padre.
L'adozione si distingue in due tipi:
- Adozione piena: l'adottato entra a pieno titolo nel nucleo familiare.
- Adozione quasi piena: l'adottato non taglia mai i rapporti con la famiglia d'origine, di cui rimane erede.
Successivamente tutto questo tende a cambiare progressivamente alla fine del diritto romano.
L'arrogazione viene data su concessione dell'Imperatore, viene messo un limite minimo di differenza d'età tra adottante e adottato di 18 anni.
Limitazione per i Sui iuris della capacità di agire
Qualora un soggetto indipendente, Sui iuris, presenti i seguenti requisiti, la sua capacità giuridica sarà limitata e sotto il controllo di un tutore:
- Donne.
- Infermi di mente (Furiosi).
- Impuberi.
- Prodighi.
Per questi vi sono 3 tipi di tutori:
- Tutela testamentaria: il tutore veniva indicato nel testamento, fatto dal Pater Familias.
- Tutela legittima: qualora il Pater familias non avesse nominato un tutore nel testamento, allora si nominava il parente maschio più vicino in linea paterna, che prendeva il nome di “Agnato prossimo”.
- Tutela dativo: se assente “l'Agnato prossimo” il Pretore nominava un tutore maschio in linea materna, chiamato “Tutore dativo”.
Per gli impuberi
In alternativa alla patria potestà, in quanto si tratta di soggetti Sui iuris. Dal punto di vista terminologico, l'impubere è chiamato Pupillo/a. Il tutore doveva occuparsi dell'aspetto personale e patrimoniale.
Le attività del tutore variavano a seconda dell'età del Pupillo:
Infante: 0-7 anni, il tutore vi si sostituiva interamente.
Maggiore dell'infanzia: una volta raggiunta la pubertà (12 F/14 M) il tutore non sostituiva interamente il pupillo, ma lo assisteva, dando solo la propria autorizzazione per quegli atti che potevano compromettere il patrimonio del pupillo. Inoltre lo doveva formare dal punto di vista personale.
Il tutore doveva amministrare il patrimonio a favore del soggetto, all'operato di questo vennero messi dei limiti: divieto di vendita. Alla fine del “mandato” era richiesto un resoconto dell'amministrazione. A garanzia del pupillo, il tutore, prima di iniziare la rappresentanza doveva dare una sorta di cauzione.
Per le donne
Era una tutela a carattere patrimoniale, nei confronti di una donna:
- Sui iuris.
- Non più impubera.
- Libera dalla patria potestà dalla “mano” coniugale.
Questo per evitare il compimento di atti che potevano modificare il patrimonio, qui la figura del tutore non serviva a sostituire la donna nel compimento degli atti, ma provvedeva a dare il consenso dei movimenti patrimoniali che questa faceva.
La donna ne era esente se:
- Libera aveva 3 figli.
- Liberta aveva 4 figli.
Successivamente questo venne abolito dall'Imperatore Claudio.
Per gli infermi (furiosi) e prodighi
Qui il curatore, agnato più vicino, si sostituisce interamente all'infermo nell'amministrazione del patrimonio. Questo ha gli stessi limiti del curatore dell'impubere.
Persone giuridiche
Soggetto di diritto diverso dagli uomini ha una sua personalità ci
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