Storia diritto romano privato
Epoche
L'esperienza giuridica romana del diritto privato si articola per 13 secoli;
Dalla metà del VIII sec. a.C,(fondazione città di Roma) fino alla metà del VI sec. d.C.
(morte dell'Imp. Giustiniano) secolo che segnò la fine del diritto romano.
Periodo divisibile in 3 epoche; scandite dalle condizioni economiche-sociali,che modificarono
l'aspetto politico e costituzionale.
1 Epoca del diritto Ar
caico (metà VIIIsec. fine del IV sec. a.C) diritto civile primitivo,legato alle
superstizioni,elaborato per esigenze limitate di una società chiusa con un'agricoltura di sussistenza.
2 Epoca del diritto Preclassico/classico o diritto commerciale (metà del III sec.a.C al III sec.d.C)
diritto più raffinato dovuto all'evoluzione eco-soc e alla progressiva globalizzazione.
3 Epoca del diritto Post Classico/giustinianeo (metà III sec.d.C alla morte di Giustiniano 565 d.C) fu
un diritto di un'epoca in via di trasformazione, decadente dal punto di vista produttivo e
finanziario,di una società che si avvicinava a quella medievale,quindi con un'influenza estranea.
Divisione del diritto privato redatto dal giurista,nell'opera “Le Istituzioni" Gaio,diviso in 3;
Persone, Cose e Azioni. Liberi
1 Persone Persone
Schiavi Questi appartenevano sia alla categoria delle“persone” sia
alla categoria delle “proprietà”. Non godevano della Capac. Giur,
ma raggiunta la pubertà acquistavano la Cap. d'Agire,i cui
effetti potevano solo migliorare il patrimonio del Pater F.
Diritto di famiglia (matrimonio,filiazione ecc)
Le persone, analogamente ad oggi, godevano della;
→ Capacità giuridica , ovvero la possibilità di essere titolare di diritti e obblighi.
Potevano goderne ;
Uomini liberi
Cittadini
Persone giuridicamente indipendenti,Sui Iuris,non sotto il potere del pater familia o chi per lui
NON ne godevano,quindi,: Schiavi
Stranieri
Alieni, coloro che erano dipendenti da altri soggetti
[oggi la capac. giur si acquista automaticamente alla nascita,e la si perde con la morte]
→ Capacità d'agire ,ovvero la possibilità di compiere atti giuridici,senza alcuna assistenza.
Ne godevano tutti gli uomini,anche coloro che non disponevano della capacità giuridica (schiavi,
stranieri e alieni.) La si acquistava con il raggiungimento della pubertà,salvo seguenti requisiti;
Impubertà
Prodigalità (malattia che porta al lapidazione del patrimonio)
Sesso femminile
In questi casi vi si affiancava un tutore.
[oggi la capacità di agire si acquista con il compimento dei 18 anni]
Gli uomini potevano appartenere a 3 status;
1 lo status di Libero ;
Un uomo poteva essere; Nato libero (Ingenuo)
Acquistare la libertà in un secondo momento (libèrto),è il caso dello
schiavo fatto libero dal suo proprietario,il quale lo manometteva.
Manomissione 3 modi; Tramite testamento
Con l'inserimento dello schiavo nel censimento
Fatta con la bacchetta,di fronte ad un magistrato,chiamato pretore.
In questi casi il libèrto,oltre alla libertà,acquistava direttamente anche la cittadinanza.
Anche gli uomini liberi,potevano diventare schiavi,qualora;
° Si indebitassero
° Venissero catturati da un nemico,il quale li faceva prigionieri e poi schiavi. Se l'uomo era un
cittadino libero,una volta liberato,con o senza il pagamento di un riscatto,tornava in pieno
possesso di tutti i diritti.
2 lo status di Cittadino ; Vi era una forte differenza tra cittadini romani e stranieri. Infatti c' erano
vari istituti dai quali gli stranieri erano esclusi,quali;
La possibilità di detenere una proprietà privata
Il matrimonio
In sostanza erano esclusi dal diritto civile,inteso come quello privato. A loro volta gli stranieri non
godevano tutti di un solito trattamento,anche fra loro vi erano dei privilegiati,che presero il nome
di “federati”,ai quali erano riconosciuti dei diritti in materia privatistica,come;
Contrarre matrimonio legittimo con gente romana
La possibilità di avviare un'attività commerciale
3 status Familiale; Le persone giuridicamente indipendenti,chiamate“Sui Iuris” o
Pater familias,(espressione che non implica necessariamente che la
persona abbia figli,ma fa riferimento al sesso maschile di questo
mentre se fosse stata una donna si sarebbe limitata a chiamarsi Sui
iuris.) anche se una donna Sui iuris non godeva degli stessi diritti del
pater familia, Es non aveva il potere della mano sul marito,non
deteneva la patria potestà,o meglio,la deteneva solo in caso di morte
del marito o se questo non si sapeva.
Persone giuridicamente dipendenti,chiamati “Alieni”
questi hanno limitazioni; ° Patrimoniali
° Personali
Alla proprietà, Per come si acquista
Per come si difende
2 Cose Per come si perde
Ai modi di acquisto della proprietà, Successioni ereditarie
Obbligazioni
Diritti reali Contratti
3 Azioni ; Ovvero processo privato. Matrimonio
Ad anticipare l'evento,vi erano le Sponsali,ovvero le promesse di matrimonio,che si articolavano in
due momenti,nei quali i futuri coniugi si dichiaravano l'intenzione di sposarsi.
Fino al periodo arcaico le promesse erano vincolanti e qualora un coniuge non adempisse alla
promessa era sottoposto all'obbligo di un risarcimento danni. Usanza che perse d'effetto nel III sec
a.C, quando le promesse non furono più vincolanti, quindi senza importanza giuridica,il che non
comportava l'eventuale risarcimento danni. Con la celebrazione del matrimonio l'uomo entrava
direttamente in possesso del potere di “mano” sulla moglie.
Struttura del matrimonio legittimo
Per unirsi in matrimonio erano necessari due requisiti;
Affetto maritale,ovvero la reciproca volontà,dello sposo e della sposa di unirsi.
Convivenza,elemento oggettivo,visibile pubblicamente,di solito era iniziata con una cerimonia
solenne durante la quale il marito prendeva in braccio la moglie e la conduceva in casa.
Successivamente,vi si aggiunsero altri 4 requisiti;
La reciprocità naturale al matrimonio, cioè il raggiungimento della pubertà fissata per
le donne a 12 anni e per gli uomini a 14.
L'assenza di certi gradi di parentela.
Connubio,capacità giuridica di contrarre matrimonio.
Consenso dei padri,qualora fossero state persone sottoposte alla patria potestà.
La restituzione dei doni;
Vi sono distinzioni fra le conseguenze dell'inadempimento da parte dello sposo o della sposa.
Qualora fosse lo sposo a non adempiere; I doni dati in caparra venivano persi.
Qualora fosse la sposa a non adempiere; Doveva restituire la somma raddoppiata dei doni ricevuti.
Tipi di matrimonio con cui si acquistava il potere di “Mano”
Mano → Condizione che vede la moglie nelle stesse condizioni dei figli rispetto al Pat.Fam.
Potere che si acquista così solo nel diritto arcaico. Tramonta con il finire di questo.
Con un acquisto fittizio da parte del marito,(Coempzione)
Matrimonio religioso,legame considerato indissolubile,che avveniva con la divisione del pane
fatto con il farro,che i due coniugi dovevano spartirsi. (Confarreazione)
“Uso”, dopo 1 anno di convivenza, questo modo d'acquisto scomparirà gradualmente,in
quanto nel V sec a.C fu permesso alla donna di allontanarsi per 3 notti consecutive.
Matrimonio illegittimo/Divieto di matrimonio
(Concubina → amante → colei con cui si vive ma che non consideriamo moglie).
Divieto; Coloro che facevano parte delle alte classi sociali non potevano sposare le loro liberte.
(c'era il divieto di matrimonio ma la possibilità di concubinaggio)
Con coloro che svolgevano lavori particolari Es attrici,ballerine,prostitute..(divieto di
matrimonio e divieto di concubinaggio).
I figli che nascono da queste relazioni sono illegittimi.
La dote
Complesso di beni trasferiti dalla moglie al marito al momento del matrimonio
Avventizia: quando i beni provenivano Profettizia; quando i beni provenivano dal
direttamente dalla donna Sui Iuris, pater familia, in quanto la donna era sotto
o da una terza persona,Es un debitore. la patria potestà del padre.
L'uso della dote da parte del marito serviva per il sostentamento del matrimonio.In un primo
momento il marito poteva disporre globalmente della dote senza alcun limite, arrivando anche a
lapidare l'intero patrimonio. Durante il periodo classico furono messi dei limiti alla gestione della
dote,come il Divieto di vendita.
→ In caso di divorzio i beni tornavano alla moglie.
→ in caso di morte della moglie,la dote rimaneva al marito. Al marito poteva rimanere una piccola
parte,in caso di divorzio,qualora; → Rimanessero figli a carico del marito.
→ A causa di adulterio da parte della moglie.
Divorzio
Questa procedura di scioglimento matrimoniale era già nota nel diritto romano arcaico e fu, dai
romani, sempre conosciuta ed ammessa.
Il divorzio non era visto di buon occhio e solo l'uomo poteva richiederlo,qualora la donna fosse
accusata; → Adulterio.
→ Aborto,intenzionale.
→ Assunzione di vino dalla cantina familiare.
Ottenuto il divorzio,la donna era libera dal potere della “Mano”.
Durante il periodo Classico il divorzio divenne pratica comune,grazie alla progressiva scomparsa
della valutazione delle cause,cioè si poteva divorziare per qualsiasi motivazione,inoltre venne
permesso anche alle donne richiederlo.
Durante quest'epoca era molto facile divorziare,bastava che venissero a mancare in due
fondamenti del matrimonio;
Bene coniugale
Convivenza Ovvero bastava che i due non si considerassero più marito e moglie.
Divorzio poteva essere; Consensuale
Voluto da un solo coniuge,contro la volontà altrui.
Con la progressiva influenza del Cristianesimo,che considerava il matrimonio come un legame
indissolubile e per questo lo condannava ,cambiò in maniera parziale la legislazione romana,infatti
furono imposti dei limiti ai divorzi unilaterali,
che potevano avvenire solo per cause;
Imputabili Non imputabili,quindi oggettive
Adulterio Impotenza nell'atto sessuale
Prostituzione della moglie Impotenza nel procreare
Marito che portava nella casa Vocazione spirituale
coniugale l'amante
Chi,invece, professava la religione cristiana doveva attenersi al rifiuto del divorzio,vedendo il
momento della morte come unico mezzo di scioglimento matrimoniale.
Patria Potestà
Questo è un potere che spetta esclusivamente agli uomini Sui Iuris ed è esercitata sui figli/e nati da
matrimonio legittimo (per natura) o adottati,(per diritto).
Il padre aveva sui figli,due poteri;
Di carattere Personale,cioè la Di carattere Patrimoniale,ovvero i figli non
possibilità di accettare o rifiutare il ottenevano mai la capacità giuridica (possib di
figlio,in caso di accettazione, il essere titolati di un patrimonio),ma una volta
padre alla nascita doveva sollevarlo raggiunta la pubertà,acquistavano la cap d'agire,
(compiere atti giuridici) potendo solo migliorare la
situazione patrimoniale del Pater F e non peggiorarla
Successivamente,questa incapacità patrimoniale,va a poco a poco scomparendo
I caso;Pecurio Castrense,concesso dall'Imp Augusto,che riguardava i figli che erano sotto la potestà
ma che svolgevano attività militari,potevano avere un proprio patrimonio.
II caso:Peculio quasi Castrense,concesso ai figli che svolgevano attività funzionarie,
nell'amministrazione imperiale
Successivamente,nel periodo Post Classico
III caso; Peculio Avventizio; riconosciuto ai figli la possibilità di ereditare il patrimonio materno
Liberazione dalla Patria Potestà
Era il Pater Familia,che rinunciava volontariamente (Emancipazione).
Morte del padre.
Perdita di libertà del Pater Familia o dei figli ES se venivano fatti schiavi.
Perdita di cittadinanza.
Come avveniva l'Emancipazione
Per il Maschio; Per la Femmina; Bastava una vendita
Si procedeva con il sistema previsto dalle
XII tavole,quindi si effettuavano le 3 vendite
fittizie,al termine delle quali il padre adottivo
rivendeva il figlio al padre naturale,che
provvedeva a manomettere il figlio in
maniera definitiva. Le donne non acquistavano mai il potere della Patria Potestà.
Poteri pater familias; Mano, potere del marito sulla moglie, la quale si trovava
Interessano nella stessa condizione delle figli sotto il potere del padre.
le Patria potestà, potere del pater familias sui figli che nascono da
cose mancipi matrimonio legittimo e sui figli adottivi.
Manicipio, potere su persone che temporaneamente si uniscono
alla famiglia Es i lavoratori stagionali.
Potestà domicale,potere sugli schiavi. Ne godevano anche le donne.
→ Diritto di vita o di morte,che
Scompaiono scomparse nel IV sec. a.C .
nell'epoca → Diritto di vendere i figli,al quale
Pre-Class fu posto un limite,nelle XII
tavole di un max di 3 volte.
Mancipio e Potestà dominica
Mancipio; Potere del pater familias esercitato su persone che entravano momentaneamente
a far parte del nucleo familiare. Es i debitori,che dovevano provvedere a sanare il
debito attraverso forza lavoro,una volta saldato,questi vengono liberati attraverso la
manomissione o lavoratori stagionali.
Potestà dominica; Potere esercitato sugli schivi da un uomo o una donna Sui iuris.
Questi avevano pieni poteri sugli schiavi,potevano punirli,rinchiuderli o
addirittura ucciderli. Successivamente la pratica dell'uccisione ingiusta o
per futili motivi fu condannata da alcuni Imperatori,da qui nasce il diritto
d'asilo,secondo cui,lo schiavo su cui venivano fatti abusi ingiusti,poteva
rifugiarsi sotto la statua dell'imperatore diventando così intoccabile.
L'Adozione
Adottando → colui che deve essere adottato
Adottante → colui che adotta
Requisiti per adottare; Sesso maschile.
Detentore della Patria potestà.
Sui Iuris (essere giuridicamente indipendente).
Non era necessario che il sogg fosse sposato.
Si hanno Due forme di adozione:
Arrogazione; Si adotta un soggetto Sui Iuris Adozione;Si adotta un soggetto Alieni Iuris
se questo ha una famiglia a già sottoposta a patria potestà
carico,anche questa andrà sotto
la Patria P di chi lo adotta. Procedimento
Si svolge di fronte alla più antica assemblea Si svolge di fronte ad un Pretore,
popolare,i Comizi Curiati,i quali votano (quindi è di carattere privato).
a favore o contro l'adozione. Ed ha scopi I fase; estinguere la Pat.Potestà del padre biologico,
pubblicistici. con le 3 vendite fittizie
II fase; l'adottante,davanti al pretore, afferma di
avere la patria potestà su soggetto,il
tutto di fronte al silenzio del padre.
L'adozione si distingue in due tipi; Adozione piena; l'adottato entra a pieno titolo nel
nucleo familiare.
Adozione quasi piena;l 'adottato,non taglia mai i rapporti con
la famiglia d'origine,di cui rimane erede
Successivamente tutto questo tende a cambiare progressivamente alla fine del diritto romano.
L'arrogazione viene data su concessione dell'Imperatore,viene messo un limite minimo di
differenza d'età tra adottante e adottato di 18 anni
Limitazione per i Sui Iuris della Cap di Agire
Qualora un soggetto indipendente,Sui Iuris,presenti i seguenti requisiti,la sua Capacità Giuridica
sarà limitata e sotto il controllo di un Tutore; → Donne
→ Infermi di mente (Furiosi)
→ Impuberi
→ Prodighi.
Per questi vi sono 3 tipi di tutori;
Tutela Testamentaria, Il tutore veniva indicato nel testamento, fatto dal Pater Familias.
Tutela Legittima, qualora il Pater familias non avesse nominato un tutore nel testamento,
allora si nominava il parente maschio più vicino in linea paterna, che prendeva
il nome di“Agnato prossimo”.
Tutela Dativo,Se assente “l'Agnato prossimo”il Pretore nominava un tutore maschio in linea
materna,chiamato “Tutore Dativo”.
Per gli Impuberi
In alternativa alla Patria potestà, in quanto si tratta di soggetti Sui Iuris. Dal punto di vista
terminologico, l'impubere è chiamato Pupillo/a. Il tutore doveva occuparsi dell'aspetto personale e
patrimoniale.
Le attività del tutore variavano a seconda dell'età del Pupillo;
Infante; 0-7 anni,il tutore vi si Maggiore dell'infanzia; Una volta raggiunta la pubertà
sostituiva interamente (12 F/14M) il tutore non sostituiva
interamente il pupillo, ma lo
assisteva,dando solo la propria
autorizzazione per quegli atti che
potevano compromettere il
patrimonio del pupillo. Inoltre lo
doveva formare dal punto di
vista personale.
Il tutore doveva amministrare il patrimonio a favore del soggetto,all'operato di questo vennero
messi dei limiti Divieto di vendita. Alla fine del “mandato” era richiesto un resoconto
dell'amministrazione. A garanzia del pupillo,il tutore,prima di iniziare la rappresentanza doveva
dare una sorta di cauzione. Per le donne
Era una tutela a carattere patrimoniale,nei confronti di una donna ;
Sui Iuris.
Non più impubera.
Libera dalla patria potestà dalla “mano” coniugale.
Questo per evitare il compimento di atti che potevano modificare il patrimonio,qui la figura del
tutore non serviva a sostituire la donna nel compimento degli atti,ma provvedeva a dare il
consenso dei movimenti patrimoniali che questa faceva.
La donna ne era esente se; → Libera aveva 3 figli
→ Liberta aveva 4 figli
Successivamente questo venne abolito dall'Imperatore Claudio.
Per gli infermi (furiosi ) e Prodighi
Qui il curatore (agnato più vicino) si sostituisce interamente all'infermo nell'amministrazione del
patrimonio . Questo ha gli stessi limiti del curatore dell'impubere.
Persone giuridiche
Soggetto di diritto diverso dagli uomini ha una sua personalità ci
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