Estratto del documento

Storia diritto romano privato

Epoche

L'esperienza giuridica romana del diritto privato si articola per 13 secoli;

Dalla metà del VIII sec. a.C,(fondazione città di Roma) fino alla metà del VI sec. d.C.

(morte dell'Imp. Giustiniano) secolo che segnò la fine del diritto romano.

Periodo divisibile in 3 epoche; scandite dalle condizioni economiche-sociali,che modificarono

l'aspetto politico e costituzionale.

1 Epoca del diritto Ar

caico (metà VIIIsec. fine del IV sec. a.C) diritto civile primitivo,legato alle

superstizioni,elaborato per esigenze limitate di una società chiusa con un'agricoltura di sussistenza.

2 Epoca del diritto Preclassico/classico o diritto commerciale (metà del III sec.a.C al III sec.d.C)

diritto più raffinato dovuto all'evoluzione eco-soc e alla progressiva globalizzazione.

3 Epoca del diritto Post Classico/giustinianeo (metà III sec.d.C alla morte di Giustiniano 565 d.C) fu

un diritto di un'epoca in via di trasformazione, decadente dal punto di vista produttivo e

finanziario,di una società che si avvicinava a quella medievale,quindi con un'influenza estranea.

Divisione del diritto privato redatto dal giurista,nell'opera “Le Istituzioni" Gaio,diviso in 3;

Persone, Cose e Azioni. Liberi

1 Persone Persone

Schiavi Questi appartenevano sia alla categoria delle“persone” sia

alla categoria delle “proprietà”. Non godevano della Capac. Giur,

ma raggiunta la pubertà acquistavano la Cap. d'Agire,i cui

effetti potevano solo migliorare il patrimonio del Pater F.

Diritto di famiglia (matrimonio,filiazione ecc)

Le persone, analogamente ad oggi, godevano della;

→ Capacità giuridica , ovvero la possibilità di essere titolare di diritti e obblighi.

Potevano goderne ;

Uomini liberi

Cittadini

Persone giuridicamente indipendenti,Sui Iuris,non sotto il potere del pater familia o chi per lui

NON ne godevano,quindi,: Schiavi

Stranieri

Alieni, coloro che erano dipendenti da altri soggetti

[oggi la capac. giur si acquista automaticamente alla nascita,e la si perde con la morte]

→ Capacità d'agire ,ovvero la possibilità di compiere atti giuridici,senza alcuna assistenza.

Ne godevano tutti gli uomini,anche coloro che non disponevano della capacità giuridica (schiavi,

stranieri e alieni.) La si acquistava con il raggiungimento della pubertà,salvo seguenti requisiti;

Impubertà

Prodigalità (malattia che porta al lapidazione del patrimonio)

Sesso femminile

In questi casi vi si affiancava un tutore.

[oggi la capacità di agire si acquista con il compimento dei 18 anni]

Gli uomini potevano appartenere a 3 status;

1 lo status di Libero ;

Un uomo poteva essere; Nato libero (Ingenuo)

Acquistare la libertà in un secondo momento (libèrto),è il caso dello

schiavo fatto libero dal suo proprietario,il quale lo manometteva.

Manomissione 3 modi; Tramite testamento

Con l'inserimento dello schiavo nel censimento

Fatta con la bacchetta,di fronte ad un magistrato,chiamato pretore.

In questi casi il libèrto,oltre alla libertà,acquistava direttamente anche la cittadinanza.

Anche gli uomini liberi,potevano diventare schiavi,qualora;

° Si indebitassero

° Venissero catturati da un nemico,il quale li faceva prigionieri e poi schiavi. Se l'uomo era un

cittadino libero,una volta liberato,con o senza il pagamento di un riscatto,tornava in pieno

possesso di tutti i diritti.

2 lo status di Cittadino ; Vi era una forte differenza tra cittadini romani e stranieri. Infatti c' erano

vari istituti dai quali gli stranieri erano esclusi,quali;

La possibilità di detenere una proprietà privata

Il matrimonio

In sostanza erano esclusi dal diritto civile,inteso come quello privato. A loro volta gli stranieri non

godevano tutti di un solito trattamento,anche fra loro vi erano dei privilegiati,che presero il nome

di “federati”,ai quali erano riconosciuti dei diritti in materia privatistica,come;

Contrarre matrimonio legittimo con gente romana

La possibilità di avviare un'attività commerciale

3 status Familiale; Le persone giuridicamente indipendenti,chiamate“Sui Iuris” o

Pater familias,(espressione che non implica necessariamente che la

persona abbia figli,ma fa riferimento al sesso maschile di questo

mentre se fosse stata una donna si sarebbe limitata a chiamarsi Sui

iuris.) anche se una donna Sui iuris non godeva degli stessi diritti del

pater familia, Es non aveva il potere della mano sul marito,non

deteneva la patria potestà,o meglio,la deteneva solo in caso di morte

del marito o se questo non si sapeva.

Persone giuridicamente dipendenti,chiamati “Alieni”

questi hanno limitazioni; ° Patrimoniali

° Personali

Alla proprietà, Per come si acquista

Per come si difende

2 Cose Per come si perde

Ai modi di acquisto della proprietà, Successioni ereditarie

Obbligazioni

Diritti reali Contratti

3 Azioni ; Ovvero processo privato. Matrimonio

Ad anticipare l'evento,vi erano le Sponsali,ovvero le promesse di matrimonio,che si articolavano in

due momenti,nei quali i futuri coniugi si dichiaravano l'intenzione di sposarsi.

Fino al periodo arcaico le promesse erano vincolanti e qualora un coniuge non adempisse alla

promessa era sottoposto all'obbligo di un risarcimento danni. Usanza che perse d'effetto nel III sec

a.C, quando le promesse non furono più vincolanti, quindi senza importanza giuridica,il che non

comportava l'eventuale risarcimento danni. Con la celebrazione del matrimonio l'uomo entrava

direttamente in possesso del potere di “mano” sulla moglie.

Struttura del matrimonio legittimo

Per unirsi in matrimonio erano necessari due requisiti;

Affetto maritale,ovvero la reciproca volontà,dello sposo e della sposa di unirsi.

Convivenza,elemento oggettivo,visibile pubblicamente,di solito era iniziata con una cerimonia

solenne durante la quale il marito prendeva in braccio la moglie e la conduceva in casa.

Successivamente,vi si aggiunsero altri 4 requisiti;

La reciprocità naturale al matrimonio, cioè il raggiungimento della pubertà fissata per

le donne a 12 anni e per gli uomini a 14.

L'assenza di certi gradi di parentela.

Connubio,capacità giuridica di contrarre matrimonio.

Consenso dei padri,qualora fossero state persone sottoposte alla patria potestà.

La restituzione dei doni;

Vi sono distinzioni fra le conseguenze dell'inadempimento da parte dello sposo o della sposa.

Qualora fosse lo sposo a non adempiere; I doni dati in caparra venivano persi.

Qualora fosse la sposa a non adempiere; Doveva restituire la somma raddoppiata dei doni ricevuti.

Tipi di matrimonio con cui si acquistava il potere di “Mano”

Mano → Condizione che vede la moglie nelle stesse condizioni dei figli rispetto al Pat.Fam.

Potere che si acquista così solo nel diritto arcaico. Tramonta con il finire di questo.

Con un acquisto fittizio da parte del marito,(Coempzione)

Matrimonio religioso,legame considerato indissolubile,che avveniva con la divisione del pane

fatto con il farro,che i due coniugi dovevano spartirsi. (Confarreazione)

“Uso”, dopo 1 anno di convivenza, questo modo d'acquisto scomparirà gradualmente,in

quanto nel V sec a.C fu permesso alla donna di allontanarsi per 3 notti consecutive.

Matrimonio illegittimo/Divieto di matrimonio

(Concubina → amante → colei con cui si vive ma che non consideriamo moglie).

Divieto; Coloro che facevano parte delle alte classi sociali non potevano sposare le loro liberte.

(c'era il divieto di matrimonio ma la possibilità di concubinaggio)

Con coloro che svolgevano lavori particolari Es attrici,ballerine,prostitute..(divieto di

matrimonio e divieto di concubinaggio).

I figli che nascono da queste relazioni sono illegittimi.

La dote

Complesso di beni trasferiti dalla moglie al marito al momento del matrimonio

Avventizia: quando i beni provenivano Profettizia; quando i beni provenivano dal

direttamente dalla donna Sui Iuris, pater familia, in quanto la donna era sotto

o da una terza persona,Es un debitore. la patria potestà del padre.

L'uso della dote da parte del marito serviva per il sostentamento del matrimonio.In un primo

momento il marito poteva disporre globalmente della dote senza alcun limite, arrivando anche a

lapidare l'intero patrimonio. Durante il periodo classico furono messi dei limiti alla gestione della

dote,come il Divieto di vendita.

→ In caso di divorzio i beni tornavano alla moglie.

→ in caso di morte della moglie,la dote rimaneva al marito. Al marito poteva rimanere una piccola

parte,in caso di divorzio,qualora; → Rimanessero figli a carico del marito.

→ A causa di adulterio da parte della moglie.

Divorzio

Questa procedura di scioglimento matrimoniale era già nota nel diritto romano arcaico e fu, dai

romani, sempre conosciuta ed ammessa.

Il divorzio non era visto di buon occhio e solo l'uomo poteva richiederlo,qualora la donna fosse

accusata; → Adulterio.

→ Aborto,intenzionale.

→ Assunzione di vino dalla cantina familiare.

Ottenuto il divorzio,la donna era libera dal potere della “Mano”.

Durante il periodo Classico il divorzio divenne pratica comune,grazie alla progressiva scomparsa

della valutazione delle cause,cioè si poteva divorziare per qualsiasi motivazione,inoltre venne

permesso anche alle donne richiederlo.

Durante quest'epoca era molto facile divorziare,bastava che venissero a mancare in due

fondamenti del matrimonio;

Bene coniugale

Convivenza Ovvero bastava che i due non si considerassero più marito e moglie.

Divorzio poteva essere; Consensuale

Voluto da un solo coniuge,contro la volontà altrui.

Con la progressiva influenza del Cristianesimo,che considerava il matrimonio come un legame

indissolubile e per questo lo condannava ,cambiò in maniera parziale la legislazione romana,infatti

furono imposti dei limiti ai divorzi unilaterali,

che potevano avvenire solo per cause;

Imputabili Non imputabili,quindi oggettive

Adulterio Impotenza nell'atto sessuale

Prostituzione della moglie Impotenza nel procreare

Marito che portava nella casa Vocazione spirituale

coniugale l'amante

Chi,invece, professava la religione cristiana doveva attenersi al rifiuto del divorzio,vedendo il

momento della morte come unico mezzo di scioglimento matrimoniale.

Patria Potestà

Questo è un potere che spetta esclusivamente agli uomini Sui Iuris ed è esercitata sui figli/e nati da

matrimonio legittimo (per natura) o adottati,(per diritto).

Il padre aveva sui figli,due poteri;

Di carattere Personale,cioè la Di carattere Patrimoniale,ovvero i figli non

possibilità di accettare o rifiutare il ottenevano mai la capacità giuridica (possib di

figlio,in caso di accettazione, il essere titolati di un patrimonio),ma una volta

padre alla nascita doveva sollevarlo raggiunta la pubertà,acquistavano la cap d'agire,

(compiere atti giuridici) potendo solo migliorare la

situazione patrimoniale del Pater F e non peggiorarla

Successivamente,questa incapacità patrimoniale,va a poco a poco scomparendo

I caso;Pecurio Castrense,concesso dall'Imp Augusto,che riguardava i figli che erano sotto la potestà

ma che svolgevano attività militari,potevano avere un proprio patrimonio.

II caso:Peculio quasi Castrense,concesso ai figli che svolgevano attività funzionarie,

nell'amministrazione imperiale

Successivamente,nel periodo Post Classico

III caso; Peculio Avventizio; riconosciuto ai figli la possibilità di ereditare il patrimonio materno

Liberazione dalla Patria Potestà

Era il Pater Familia,che rinunciava volontariamente (Emancipazione).

Morte del padre.

Perdita di libertà del Pater Familia o dei figli ES se venivano fatti schiavi.

Perdita di cittadinanza.

Come avveniva l'Emancipazione

Per il Maschio; Per la Femmina; Bastava una vendita

Si procedeva con il sistema previsto dalle

XII tavole,quindi si effettuavano le 3 vendite

fittizie,al termine delle quali il padre adottivo

rivendeva il figlio al padre naturale,che

provvedeva a manomettere il figlio in

maniera definitiva. Le donne non acquistavano mai il potere della Patria Potestà.

Poteri pater familias; Mano, potere del marito sulla moglie, la quale si trovava

Interessano nella stessa condizione delle figli sotto il potere del padre.

le Patria potestà, potere del pater familias sui figli che nascono da

cose mancipi matrimonio legittimo e sui figli adottivi.

Manicipio, potere su persone che temporaneamente si uniscono

alla famiglia Es i lavoratori stagionali.

Potestà domicale,potere sugli schiavi. Ne godevano anche le donne.

→ Diritto di vita o di morte,che

Scompaiono scomparse nel IV sec. a.C .

nell'epoca → Diritto di vendere i figli,al quale

Pre-Class fu posto un limite,nelle XII

tavole di un max di 3 volte.

Mancipio e Potestà dominica

Mancipio; Potere del pater familias esercitato su persone che entravano momentaneamente

a far parte del nucleo familiare. Es i debitori,che dovevano provvedere a sanare il

debito attraverso forza lavoro,una volta saldato,questi vengono liberati attraverso la

manomissione o lavoratori stagionali.

Potestà dominica; Potere esercitato sugli schivi da un uomo o una donna Sui iuris.

Questi avevano pieni poteri sugli schiavi,potevano punirli,rinchiuderli o

addirittura ucciderli. Successivamente la pratica dell'uccisione ingiusta o

per futili motivi fu condannata da alcuni Imperatori,da qui nasce il diritto

d'asilo,secondo cui,lo schiavo su cui venivano fatti abusi ingiusti,poteva

rifugiarsi sotto la statua dell'imperatore diventando così intoccabile.

L'Adozione

Adottando → colui che deve essere adottato

Adottante → colui che adotta

Requisiti per adottare; Sesso maschile.

Detentore della Patria potestà.

Sui Iuris (essere giuridicamente indipendente).

Non era necessario che il sogg fosse sposato.

Si hanno Due forme di adozione:

Arrogazione; Si adotta un soggetto Sui Iuris Adozione;Si adotta un soggetto Alieni Iuris

se questo ha una famiglia a già sottoposta a patria potestà

carico,anche questa andrà sotto

la Patria P di chi lo adotta. Procedimento

Si svolge di fronte alla più antica assemblea Si svolge di fronte ad un Pretore,

popolare,i Comizi Curiati,i quali votano (quindi è di carattere privato).

a favore o contro l'adozione. Ed ha scopi I fase; estinguere la Pat.Potestà del padre biologico,

pubblicistici. con le 3 vendite fittizie

II fase; l'adottante,davanti al pretore, afferma di

avere la patria potestà su soggetto,il

tutto di fronte al silenzio del padre.

L'adozione si distingue in due tipi; Adozione piena; l'adottato entra a pieno titolo nel

nucleo familiare.

Adozione quasi piena;l 'adottato,non taglia mai i rapporti con

la famiglia d'origine,di cui rimane erede

Successivamente tutto questo tende a cambiare progressivamente alla fine del diritto romano.

L'arrogazione viene data su concessione dell'Imperatore,viene messo un limite minimo di

differenza d'età tra adottante e adottato di 18 anni

Limitazione per i Sui Iuris della Cap di Agire

Qualora un soggetto indipendente,Sui Iuris,presenti i seguenti requisiti,la sua Capacità Giuridica

sarà limitata e sotto il controllo di un Tutore; → Donne

→ Infermi di mente (Furiosi)

→ Impuberi

→ Prodighi.

Per questi vi sono 3 tipi di tutori;

Tutela Testamentaria, Il tutore veniva indicato nel testamento, fatto dal Pater Familias.

Tutela Legittima, qualora il Pater familias non avesse nominato un tutore nel testamento,

allora si nominava il parente maschio più vicino in linea paterna, che prendeva

il nome di“Agnato prossimo”.

Tutela Dativo,Se assente “l'Agnato prossimo”il Pretore nominava un tutore maschio in linea

materna,chiamato “Tutore Dativo”.

Per gli Impuberi

In alternativa alla Patria potestà, in quanto si tratta di soggetti Sui Iuris. Dal punto di vista

terminologico, l'impubere è chiamato Pupillo/a. Il tutore doveva occuparsi dell'aspetto personale e

patrimoniale.

Le attività del tutore variavano a seconda dell'età del Pupillo;

Infante; 0-7 anni,il tutore vi si Maggiore dell'infanzia; Una volta raggiunta la pubertà

sostituiva interamente (12 F/14M) il tutore non sostituiva

interamente il pupillo, ma lo

assisteva,dando solo la propria

autorizzazione per quegli atti che

potevano compromettere il

patrimonio del pupillo. Inoltre lo

doveva formare dal punto di

vista personale.

Il tutore doveva amministrare il patrimonio a favore del soggetto,all'operato di questo vennero

messi dei limiti Divieto di vendita. Alla fine del “mandato” era richiesto un resoconto

dell'amministrazione. A garanzia del pupillo,il tutore,prima di iniziare la rappresentanza doveva

dare una sorta di cauzione. Per le donne

Era una tutela a carattere patrimoniale,nei confronti di una donna ;

Sui Iuris.

Non più impubera.

Libera dalla patria potestà dalla “mano” coniugale.

Questo per evitare il compimento di atti che potevano modificare il patrimonio,qui la figura del

tutore non serviva a sostituire la donna nel compimento degli atti,ma provvedeva a dare il

consenso dei movimenti patrimoniali che questa faceva.

La donna ne era esente se; → Libera aveva 3 figli

→ Liberta aveva 4 figli

Successivamente questo venne abolito dall'Imperatore Claudio.

Per gli infermi (furiosi ) e Prodighi

Qui il curatore (agnato più vicino) si sostituisce interamente all'infermo nell'amministrazione del

patrimonio . Questo ha gli stessi limiti del curatore dell'impubere.

Persone giuridiche

Soggetto di diritto diverso dagli uomini ha una sua personalità ci

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 41
Riassunto esame storia diritto romano privato e pubblico, prof. Petrucci-Procchi, libro consigliato Nozioni elementari di Diritto, Romano Petrucci Pag. 1 Riassunto esame storia diritto romano privato e pubblico, prof. Petrucci-Procchi, libro consigliato Nozioni elementari di Diritto, Romano Petrucci Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia diritto romano privato e pubblico, prof. Petrucci-Procchi, libro consigliato Nozioni elementari di Diritto, Romano Petrucci Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia diritto romano privato e pubblico, prof. Petrucci-Procchi, libro consigliato Nozioni elementari di Diritto, Romano Petrucci Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia diritto romano privato e pubblico, prof. Petrucci-Procchi, libro consigliato Nozioni elementari di Diritto, Romano Petrucci Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia diritto romano privato e pubblico, prof. Petrucci-Procchi, libro consigliato Nozioni elementari di Diritto, Romano Petrucci Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia diritto romano privato e pubblico, prof. Petrucci-Procchi, libro consigliato Nozioni elementari di Diritto, Romano Petrucci Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia diritto romano privato e pubblico, prof. Petrucci-Procchi, libro consigliato Nozioni elementari di Diritto, Romano Petrucci Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia diritto romano privato e pubblico, prof. Petrucci-Procchi, libro consigliato Nozioni elementari di Diritto, Romano Petrucci Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame storia diritto romano privato e pubblico, prof. Petrucci-Procchi, libro consigliato Nozioni elementari di Diritto, Romano Petrucci Pag. 41
1 su 41
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher macchia17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano privato e pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Petrucci Romano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community