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LE OBBLIGAZIONI
La materia delle obbligazioni è riportata nel V libro del Codice civile italiano. Questa sistematica affonda le radici nel diritto romano in parte, e in parte è frutto della sistematica della scienza giuridica della prima età moderna.
Nelle istituzioni di Gaio non abbiamo una definizione di obbligazione, che viene però definita dalle istituzioni di Giustiniano come "necessariamente legati, per adempiere a qualcosa secondo i diritti della nostra città".
La parola obbligazione dà l'idea di un vincolo, di un legame che riguardava la persona stessa del debitore, quindi era un vero e proprio vincolo materiale sulla persona del soggetto obbligato. Dalla definizione capiamo che, quando parliamo di obbligazioni, ci troviamo di fronte a due soggetti, il creditore e il debitore; il debitore deve tenere un certo comportamento, il creditore ha il diritto di esigere tale comportamento.
Le istituzioni di Giustiniano iniziano con le fonti delle obbligazioni, parlando fin dal principio del contratto, poi dei modi di estinzione delle obbligazioni, e poi delle obbligazioni che nascono dal fatto illecito, manca quindi tutta la parte generale delle obbligazioni così come manca una parte generale del contratto.
Nelle istituzioni di Giustiniano si sottolinea che l'obbligazione è un vincolo giuridico tra debitore e creditore ma è un legame che non riguarda più la persona del debitore (cosa che avveniva nell'epoca arcaica) ma il suo patrimonio. Sempre in questa definizione deriva quanto possa essere ampio il contenuto delle obbligazioni poiché troviamo altri 2 aspetti correlati a questo; il carattere patrimoniale (che lo distingue dagli obblighi) e l'interesse del creditore al suo adempimento.
Dal 3 sec a.C. al 3 sec d.C. le obbligazioni potevano essere regolate o dal diritto civile o dal diritto onorario. Se questa veniva regolata dal
diritto civile era chiamata obligatio ius honorarium, mentre i rapporti obbligatori generati dallo erano chiamati teneri (essere tenuto). Cambiava il nome perché, dal diverso nome si vedeva da quale branca del diritto originava l’obbligazione. Quando terminò la destinazione dei obligatio due diritti, si preferì utilizzare il termine obbligazione. Dalle istituzioni di Gaio apprendiamo che ad oggetto delle obbligazioni potevano essere comportamenti di dare, fare o non fare o prestare, cui significato, da un punto di vista tecnico-giuridico, non corrispondeva a quello della lingua comune. Le obbligazioni di dare avevano ad oggetto la trasmissione della proprietà di qualcosa, quindi quando veniva detto che il debitore era “obbligato a dare”, quest’ultima nel latino giuridico, voleva dire “dare in proprietà”, trasmettere la proprietà di qualcosa. Il debitore avrebbe dovuto compiere la consegna al creditore con effetti traslativi.obbligazioni di fare o non fare = avevano a oggetto condotte consistenti nel realizzare qualcosa o nell'astenersene o anche nel consegnare una cosa, senza però trasferirne la proprietà, come nella locazione. Quindi in quelle di fare il debitore aveva l'obbligo di tenere un comportamento attivo, mentre in quelle di non fare il debitore era obbligato ad astenersi da un certo comportamento.
Le obbligazioni di prestare: il termine prestare era un termine molto ampio, aveva una pluralità di accezioni. Poteva indicare, a seconda delle circostanze, tutte le altre obbligazioni oppure indicava "essere responsabili per", per esempio, essere responsabili per il dolo, in latino dicevano "prestare in dolo", oppure indicava il termine "garanzia".
Fonti delle obbligazioni. Le istituzioni di Gaio riportano che le obbligazioni possono nascere sia dal contratto sia dal delictum, ovvero un fatto illecito che ha rilevanza nel diritto privato.
doveva farlo né per un contratto né per un fatto illecito.Voleva concludere un contratto, ma piuttosto estinguere il vincolo obbligatorio. A fini didattici e per semplificare, Gaio fa rientrare questo istituto tra le obbligazioni che nascono da contratto. Questa semplificazione non si trova nell'altra opera di Gaio chiamata "regole quotidiane d'oro" o "regole di uso quotidiano" di cui abbiamo dei frammenti nel Digesto. In questa opera c'è una più complessa classificazione delle fonti di obbligazioni, poiché alle 2 sopracitate si affianca la categoria delle varie figure di cause. L'ultima classificazione è di carattere residuale, quindi ci vengono inserite tutte le fonti di obbligazioni che non si possono inserire nelle due categorie specifiche. Anche il giurista Modestino elabora una classificazione di fonti delle obbligazioni; ci dice che le obbligazioni potevano sorgere da un contratto reale, un contratto sia reale che verbale, un contratto verbale, un contratto consensuale, da un...
I compilatori di Giustiniano adottano la classificazione di Gaio ampliandola con le obbligazioni che nascevano da quasi contratto e da quasi delitto.
Nella categoria dei quasi contratti vengono indicati tutti quegli atti leciti dove manca il consenso, vengono indicati anche istituti sopracitati come la tutela degli impuberi, i legati ad effetti obbligatori e la comproprietà all'atto dello scioglimento. La differenza tra contratti e quasi contratti è ontologica poiché in uno c'è il consenso e nell'altro no.
La distinzione tra delitti e quasi delitti dipende dalle loro origini storiche; i delitti sono i fatti illeciti introdotti dallo ius civile, ovvero furto, rapina, iniuria (atto illegittimo contro una persona) e il danneggiamento o danno ingiusto. I quasi delitti sono i fatti illeciti introdotti dallo ius honorarium.
Dallo 1100 d.C. la scienza giuridica ha cercato delle classificazioni delle obbligazioni alternative a quelle delle istituzioni di Giustiniano o del Digesto ma alla fine si è optato per la classificazione di Giustiniano nel codice napoleonico del 1804 anche se la differenza tra ius civile e ius honorarium era oramai superata. Nel XX sec ha successo reso la classificazione delle obbligazioni di Gaio, ovvero prevedere 2 categorie specifiche e una generale che comprende tutte quelle che non fanno parte delle altre due classificazioni.
CONTRATTO
La prima categoria di fonti delle obbligazioni è il contratto. Prima della nozione generale di contratto si erano delineate figure contrattuali come la (emptio venditio), (locatio conductio), la compravendita, la locazione conduzione, il deposito ed il comodato. Una prima classificazione dei contratti tipici viene proposta nelle istituzioni di Gaio e poi ripresa da quelle di Giustiniano e si dividono in 4 tipologie;
contratti reali = ci si riferisce al termine res. Affinché questo si concluda è suorequisito necessario la consegna di una res oltre che il consenso.
contratti formali (in termini moderni) si suddividono in:
contratti verbali = suo requisito necessario è una certa forma verbale oltre che il consenso.
contratti letterali = suo requisito necessario è l’uso di una certa forma scritta oltre che il consenso.
contratti consensuali = è necessario e sufficiente il solo consenso.
Nel Digesto ci sono definizioni di contratto a differenza delle istituzioni di Gaio.
La definizione più antica risale a Labeone (fine 1 sec a.C. e inizi 1 sec d.C.) che vieneciò che si è contratto è latramandata nel Digesto in un testo attribuito ad Ulpiano “nascita di una obbligazione a carico di una e dell’altra parte contraente ” quindi ilcontratto ha come elemento caratterizzante proprio la nascita di
obbligazionicorrispettive o sinallagmatiche , ovvero poste a carico di entrambi i contraenti. Da questa definizione restano fuori le figure di atto lecito dove c'è il consenso ma non ci sono obbligazioni a carico di entrambe le parti (es. contratto di mutuo). "non Sempre nel Digesto abbiamo un'altra definizione di Sesto Pedio per il quale esiste nessun contratto, nessuna obbligazione nascente dal contratto che non abbia in sé un accordo di volontà, una convenzione ". In questa definizione l'elemento caratterizzante diventa il consenso, la convenzione. Questa linea di pensiero la riscontriamo in Gaio quando ci parla del pagamento indebito, viene accolta poi da Ulpiano, dai giuristi contemporanei di Giustiniano e dal nostro Codice civile all'art. 1321. C'è però un'ambiguità di fondo perché non sempre l'accordo è l'unico requisito richiesto, lo è solo nel contratto consensuale.
come elementi accidentali del contratto.