Istituzioni di diritto romano
Istituzioni di Gaio e di Giustiniano
Giustiniano primi 5 titoli 4 libro contengono le obbligazioni da fatto illecito. Tutti e due comprendono il processo privato (azioni), intero 4 libro di Gaio e seconda parte 4 libro Giustiniano.
Il codice civile francese (napoleonico)
Il più antico Codice civile (in senso moderno) è quello dei francesi (napoleonico) 1804 che segue lo schema delle istituzioni di Gaio e Giustiniano (persone, cose, proprietà, diritti reali, successioni e obbligazioni). Quello francese ha influenzato quello italiano del 1865.
Codice italiano comparato
Il Codice civile italiano vigente (1942) si ispira al modello svizzero del 1907.
Primo libro
Nel si riprende la prima parte sulla famiglia delle istituzioni di Gaio e Giustiniano.
Secondo libro
Nel ci si discosta dalle istituzioni di Gaio e Giustiniano poiché troviamo le successioni ereditarie e la donazione (mentre in quello francese era collegato al modo di acquisto delle proprietà) fortemente condizionate dal diritto di famiglia (es. matrimonio gradi parentela filiazione) quindi si è “rotto” lo schema di Gaio, Giustiniano e di quello francese.
Terzo libro
Il riprende lo schema di Gaio e Giustiniano (cose, proprietà, diritti reali). La donazione viene trattata prima nella proprietà perché anche essa ha la natura di atti di liberalità (senza pretendere un corrispettivo).
Quarto libro
Il del nostro codice contiene obbligazioni, contratti e figure dei contratti tipici. Anche qui si torna allo schema di Gaio e Giustiniano anche se obbligazioni e contratti non sono collegati all’acquisto della proprietà di cose.
Quinto libro
Il che tratta l’impresa (ci è stato unito il codice di commercio italiano del 1882) verrà “confrontato” con la struttura della famiglia romana con al vertice il pater familias poiché influenza il diritto commerciale, in particolare l’esercizio delle attività d’impresa.
Sesto libro
Nel si parla della tutela dei diritti toccando problemi di responsabilità dei debitori inadempienti, garanzie reali e prescrizione (perdita dei diritti nel corso del tempo). Pegno e ipoteca nei diritti reali, la prescrizione in materia di usucapione e di processo e gli inadempimenti dei debitori nelle obbligazioni.
Periodi del diritto privato romano
- Diritto arcaico = dalle origini fino al 241 a.C. (guerra punica). È costituito dallo ius civile mores, proveniente dagli antichi dalla legge delle 12 tavole ed all’interpretatio dei pontefici.
- Diritto dell’età commerciale o diritto classico = dal 241 a.C. fin poco dopo la fine dinastia severi.
- Diritto tardo-antico giustinianeo o diritto post-classico = dal regno di Diocleziano fino alla codificazione di Giustiniano (morte Giustiniano 565).
Le persone
Solo nel medioevo col diritto canonico si distinguono, in questo termine, persone giuridiche e enti collettivi. La persona, in ambito del diritto romano, è la persona fisica, l’essere umano, poi ci sono degli enti diversi dalle persone che possono essere soggetti di diritto (es. municipi, città).
Oggi intorno a questo termine ci sono la capacità giuridica (suscettibilità di un soggetto titolare di diritti e doveri che si acquista fin dalla nascita) e la capacità di agire (possibilità riconosciuta alla persona di concludere degli atti giuridici che si acquista con la maggiore età).
Il diritto romano fonda il diritto delle persone in 3 condizioni personali (status):
- Status libertatis = dato dalla contrapposizione tra liberi e schiavi.
- Status civitatis = dato dalla contrapposizione tra cittadino romano e straniero (scompare dopo la costituzione di Caracalla).
- Status familiae = dato dalla posizione della persona all’interno della famiglia.
Si distinguono persone:
- Sui iuris (“di proprio diritto”) = persone giuridicamente indipendenti perché non sottoposte ad alcuna potestà.
- Alieni iuris = persone soggette ad una potestà. Il pater familias poteva “liberare” i figli attraverso l’emancipazione.
Si può passare all’interno di uno status da una condizione all’altra e da uno status all’altro. Il cambiamento viene indicato con il nome “deminutio capitis” (diminuzione di status giuridico). “Deminutio capitis maxima” indicava la perdita sia della cittadinanza sia della libertà. “Deminutio capitis media” si ha quando una persona perde la qualità di cittadino e diventa straniero senza però perdere la libertà. Per lo status familiae una persona può diventare alieni iuris e viceversa sempre con la definizione sui iuris “deminutio capitis minima”.
Le persone giuridiche sono solo quelle libere, cittadine e in tutta l’esperienza del diritto romano, sebbene alle origini fosse molto più marcato. Progressivamente anche per chi aveva lo status alieni iuris, con il diritto giustinianeo, viene riconosciuto qualche diritto.
Una persona schiava straniera e alieni iuris poteva avere la capacità di agire poiché poteva compiere atti giuridici con il limite di aver raggiunto una maturità mentale per comprendere il contenuto di questi atti. Nell’esperienza romana essa si acquistava a 12 anni per le donne e 14 per gli uomini.
Diritto Postliminio
Si applica a tutti quelli che non scelgono l’esilio. Prevede che se, ad esempio, un mercante disperso o un prigioniero di guerra ritornavano a Roma, riacquistava la stessa posizione sociale e familiare che aveva prima di essere stato dichiarato disperso. Questo diritto fa eccezione per l’istituto del matrimonio e per quello del possesso, sono situazioni che devono essere necessariamente ripristinate.
Status libertatis
Gli schiavi venivano spesso liberati e più avevano capacità utili, più era semplice essere manomessi. Questo si constata con due fatti:
- Le manomissioni trovavano una regolamentazione giuridica con atti dove il dominus (padrone) liberava lo schiavo.
- Quando si parla di persone libere, i giuristi romani sottolineano la differenza tra persone libere per nascita (ingenui) e libri (liberti) che sono schiavi liberati.
Nell’epoca arcaica gli schiavi erano considerati come membri della famiglia pur essendo privi di libertà (l’aspetto di persona prevale sull’aspetto dell’elemento del patrimonio). La maggior parte degli schiavi provenivano dalle guerre con le popolazioni vicine. Non si escludeva che anche un cittadino romano potesse diventare schiavo di un altro cittadino romano. Pur essendo privi di capacità giuridica, potevano concludere atti giuridici che si riflettevano sul patrimonio del dominus, quindi diventavano rappresentanti del dominus. La rappresentanza era una condizione sbilanciata perché sul dominus si riflettevano solo i vantaggi dell’atto concluso mentre gli svantaggi (debiti) non gli vengono trasmessi.
Dopo il 3-2 sec a.C. gli schiavi diventano strumenti di rappresentanza diretta del dominus, ovvero trasmettono tutti gli effetti della loro attività giuridica direttamente come se fosse stato concluso dal dominus stesso. Dopo le guerre puniche e l’estensione della civitas romana gli schiavi diventano parte della popolazione, costituendo la maggior parte di essa. Lo schiavo in questo periodo viene considerato come elemento del patrimonio del dominus, assistiamo ad una reificazione degli schiavi (trasformazione degli schiavi in res) sebbene ciò non sia del tutto corretto poiché nelle istituzioni di Gaio troviamo scritto “tutte le persone o sono libere o sono schiavi” quindi lo schiavo viene ancora considerato una persona. Gli schiavi essendo considerati più come cose che, come persone, potevano essere venduti, lasciati nel testamento ecc.
Nella fase finale, con il diritto giustinianeo, vediamo che la schiavitù presenta sempre questo duplice aspetto di persona e cosa ma con il flusso del cristianesimo la condizione degli schiavi ottiene un miglioramento. Nelle situazioni di incertezza (dubbio se persona libera o schiava) prevale sempre l’idea di libertà (favor libertatis).
Quando il padrone manomette uno schiavo, fin dal diritto arcaico, lo schiavo liberato acquisisce la condizione di liberto e la cittadinanza romana, quindi gode di tutti i diritti dei cittadini. Nel diritto arcaico ci sono 2 atti inter vivos e 1 mortis causa:
- Manumissio censu = manomissione iscrivendo lo schiavo come persona libera nelle liste del censo.
- Manumissio vindicta (mediante la bacchetta) = è una forma molto ritualizzata. Consiste nel recarsi al tribunale con presenti lo schiavo, il padrone e una terza persona con funzione di partecipare al rituale come promotore della libertà dello schiavo (chiamato adsertor libertatis), quest’ultimo toccava lo schiavo con una bacchetta e affermava che egli era libero mentre il padrone taceva. Era quindi un finto processo.
- Manumissio testamento = l’unico atto mortis causa nel quale viene liberato lo schiavo.
Nell’epoca dell’espansione romana il numero degli schiavi è molto elevato, quasi al pari delle persone libere, quindi se liberati andavano ad alterare fortemente la composizione del popolo e delle assemblee. I neocittadini erano quasi tutti ex stranieri prigionieri di guerra che quindi portavano con sé una propria cultura che poteva anche alterare le caratteristiche del popolo romano. In età repubblicana non avvengono limitazioni per gli atti di manomissione ma anzi aumentano.
Accanto ai tre atti sopracitati si affiancano:
- Manumissio per epistula = manomissione in una lettera inviata ad amici, conoscenti o magistrati.
- Manumissio inter amicos = manomissione in occasione di incontri tra amici (es. cena o banchetto).
La manumissio vindicta si semplifica in età repubblicana poiché basta solo che il dominus si presenti con lo schiavo senza necessità dell’adsertor libertatis; inoltre, sin dall’epoca arcaica fino ad Augusto, si affiancano a questi finti processi, anche processi veri dove si discuteva dello status di libero o schiavo di una persona considerata nel processo solo come oggetto di controversia, il processo veniva condotto davanti al magistrato da chi affermava di essere padrone dello schiavo e da chi affermava che esso fosse libero (sempre l’adsertor libertatis).
Questo processo si svolge a seconda del momento storico in modi diversi anche se la sentenza viene sempre emessa da un collegio di giudici, il quale può essere composto da decemviri, recuperatores o da 7 giudici. Nell’epoca di Giustiniano lo schiavo si poteva difendere da solo senza adsertor libertatis.
Tutto questo trova un primo limite con l’imperatore Augusto che vuole recuperare le tradizioni della società romana. Questi interventi toccano anche successioni, matrimonio e adulterio. Si va a creare una condizione intermedia tra schiavo e libero che è quella di latino.
Augusto presenta una legge (lex Fufia Caninia 2 a.C.) che stabilisce numero massimo di schiavi che si potevano manomettere nel testamento in proporzione a quelli posseduti dal testatore. C’era anche una previsione di testatori di oltre 500 schiavi i quali nel testamento potevano manomettere al massimo 100 schiavi.
Un’altra legge approvata nel 4 d.C. (lex Aelia Sentia) introduce la condizione di latino per la prima volta; vieta le manomissioni fatte in frode ai creditori (debitore che diminuiva il patrimonio intenzionalmente), prevede inoltre che lo schiavo minore di 30 anni manomesso dal padrone minore di 20 anni acquisisse lo status di latino (latino aeliano) e che lo schiavo colpito da pene infamanti dopo un crimine e successivamente manomesso diventava “peregrino dediticii” (straniero arreso).
Un’altra legge approvata poi sotto Tiberio (lex Iunia Norbana 19 d.C.) stabilisce che gli schiavi liberati con forme non solenni, ovvero diverse dai 3 più antichi atti di manomissione, diventavano latini (latini iuniani).
Elio Aristide in una lettera differenzia la schiavitù romana da quella greca poiché quella romana favorisce un’integrazione dei valori nella società romana e l’identificazione dei neocittadini nella società.
I latini iuniani e aeliani restano anche dopo la costituzione Antoniniana, poi con Giustiniano queste condizioni intermedie vengono cancellate favorendo la libertà e la cittadinanza.
L’importanza del nome si trova già nel diritto romano riconosciuto sia per schiavi che per liberti. Gli schiavi avevano solo un nome, il liberto aveva come minimo un nome composto da tre parti (prenomen, nomen, cognomen) e poteva esserci anche una quarta (agnomen=parte cognome aggiunto). Il suo prenome e nome erano uguali a quelli del dominus che lo aveva liberato (chiamato patronus), il cognome, invece, poteva essere l’agnomen o il nome che aveva da schiavo o del patrono.
Status civitatis
All’inizio questa condizione determinava effetti giuridici e la capacità di agire della persona. Uno straniero non poteva accedere agli istituti giuridici come i romani (es. processo con leges actiones ecc..) ma vi erano delle operazioni di scambio alle quali potevano accedere.
Troviamo delle categorie di stranieri privilegiati come ad esempio; i prisci latini, i quali godono del diritto di commercio (ius commercii) e di alcuni istituti giuridici tipici dei romani come il matrimonio (conubium), e gli stranieri titolari di diritti e obblighi attraverso trattati con Roma o privati (ricordiamo i trattati fra Roma e Cartagine).
Gaio nelle istituzioni quando parla dello status civitatis si interessa più alle due categorie che si riferiscono al liberto, questo perché dopo Cesare ed Augusto si ha una estensione della cittadinanza che colma il divario tra cittadini e stranieri. Ci riporta che se latini aeliani e latini iuniani si fossero sposati con altri latini nella loro stessa condizione e se nel matrimonio fosse nato un figlio vissuto per almeno un anno, tutti e tre conquistavano la cittadinanza romana (stessa cosa con matrimonio con donne romane).
In un'altra disposizione ci parla di una situazione nella quale lo straniero che si sposava “per errore” con un latino o straniero credendo di essere cittadino romano o che questi ultimi fossero cittadini romani. Questo errore viene tecnicamente chiamato erroris causa status (errore sullo status di cittadino), dove “causa” vuol dire status. Se dal matrimonio fosse nato almeno un figlio e si dà la prova che giustifica l’errore chi non aveva la cittadinanza la acquistava.
Con la costituzione Antoniniana del 212 d.C. si estende la cittadinanza salvo eccezioni di latini e stranieri che si arrendevano, quindi i problemi della cittadinanza si riducono notevolmente. Nelle istituzioni di Giustiniano non c’è più nessun riferimento a queste distinzioni di condizioni perché aveva una visione del suo diritto come universale.
Status familiae
Le persone sui iuris, se uomini, vengono indicati anche con “pater familias” anche se non implica che abbiano una sua famiglia (es. bambino sui iuris può essere definito pater). Per le donne non esiste altra definizione che quella di donna sui iuris, anche se nelle fonti si parla anche di “mater familias” in senso non giuridico, che significa donna sposata madre di figli.
Nomi delle persone libere nella famiglia: Gli uomini hanno un prenome (nome proprio), un nome (indica gruppo gentilizio) ed un cognome (indica gruppo agnatizio) es. nel nome Marco Tullio Cicerone, Tullio sta per il gruppo gentilizio dei Tulli e Cicerone per il gruppo agnatizio. Per consuetudine si potevano anche chiamare citando il nome del padre e del nonno.
Per le donne abbiamo una differenza tra l’età repubblicana e l’età imperiale. Nell’età repubblicana esse sono indicate solo con il nome del padre, in età imperiale vengono indicate anche con il cognome “femminilizzato” (es. Livia Drusilla, il padre era Duso). Non sappiamo se questo cognome lo avessero già nell’età repubblicana senza usarlo. Un figlio adottato prendeva sempre prenome nome e cognome dell’adottante con l’aggiunta di un quarto nome che era l’agnomen (agnome) come per i liberti. Quest’ultimo poteva essere preso dal nome originario (es. Caio Giulio Cesare Ottaviano) oppure si poteva usare il cognome o nome dell’adottante (es. Augusto poteva chiamarsi Caio Giulio Cesare Giuliano). Si poteva facilmente decidere di cambiare nome con il sollo limite di non farlo con finalità fraudolente.
Familia proprio iure = famiglia mononucleare (padre e madre sposati). Familia communi iure = famiglia allargata che comprende tutti quelli legati dalla parentela. Nel diritto arcaico valeva solo la parentela agnatizia, ovvero parenti per linea maschile.
Gruppo gentilizio = famiglia con stesso nomen.
Fino all’anno 1000 d.C. uomini e donne vengono indicate solo con il prenome scelto all’interno della religione cristiana (es. Maria, Giuseppe ecc..). Essendo difficile distinguerli, in via consuetudinaria si chiamavano associando il nome della persona al nome del padre, oppure si associava il nome al proprio mestiere (es. Maria figlia di Paolo oppure Paolo il fornaio).
Il concilio di Trento impone ai parroci di tenere il conto nascite, matrimoni dei parrocchiani e morti, il fine era quello di evitare soprattutto i matrimoni con consanguinei entro un certo grado. La Rivoluzione francese sostituisce i registri di stato civili attribuendoli al potere laico creando un sistema parallelo a quello delle parrocchie; pur così facendo
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