EREDITARE IL FUTURO
L. Casini
(riassunto)
INTRODUZIONE
TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE:
UNA “CLAUSOLA” PER L’ETERNITA’?
1. Un patrimonio ricco di diritto
Nel Purgatorio di Dante , al canto XI, vv. 82-83, il poeta racconta di un uomo che guarda certi fogli
di un libro di diritto, miniati dal pittore Franco Bolognese , e si accorge che queste carte “ridono”.
Con questi versetti nasce in un certo senso la nostra critica d’arte, dimostrando lo stretto legame tra
diritto ed arte che ha radici antiche e che dimostra quanto il diritto abbia influenzato la formazione di
una consapevolezza circa l’esistenza di un patrimonio culturale e la sua valenza per la collettività.
Basti pensare alla stessa espressione “beni culturali”, che ha avuto origine grazie alla Convenzione
dell’Aja del 1954 e che ci parla della protezione di detti beni in caso di conflitto armato.
Una maggiore presa di coscienza di tutto ciò è avvenuta però solo negli anni Settanta del XX secolo
quando, ad esempio, in Italia è stato istituito il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.
Questa maggiore sensibilità ha avuto origine da due Convenzioni dell’UNESCO, la prima del 1970
che riguarda le misure da adottare per impedire l’illecita importazione ed esportazione dei beni
culturali, la seconda del 1972 che disciplina la protezione del patrimonio culturale mondiale.
Un altro fenomeno che velocizzò una disciplina in merito ai beni culturali non è stata una legge o
convenzione, bensì il suicidio di Mark Rothko, avvenuto a New York il 25 febbraio 1970 che apriì
delle conseguenze giuridiche in merito alla contesa sull’eredità dell’artista che portò a relazionarsi
diritto ed opera d’arte.
Da ciò nasce, negli anni successivi, l’urgenza di approdare ad una nuova visione giuridica che integri
insieme il “patrimonio culturale”, con le sue “funzioni” ed il suo “contesto”, determinando così il
conseguente regime di tutela, fruizione e valorizzazione. Per fare ciò, oltre alla scienza giuridica,
l’economia e la statistica, che rendono possibili
occorre anche il supporto di altre discipline, come
conoscere cifre e dati sulle reali condizioni in cui si trova l’amministrazione del patrimonio culturale
in Italia.
2. Il patrimonio culturale tra globalizzazione e mitologia giuridica
Per offrire una chiara lettura giuridica delle problematiche riguardanti il patrimonio culturale, è
innanzitutto necessario considerare la ricostruzione del contesto di riferimento. Abbiamo già detto
l’istituzione del Ministero
che in Italia si è iniziato a studiare i beni culturali negli anni Settanta, con
per i Beni Culturali. Questo ritardo ha determinato alcuni difetti di comprensione della messa a fuoco
dei problemi e istituti giuridici, portando alla diffusione di alcuni “miti” che ancora oggi condizionano
in questo settore. Un primo mito è quello del cosiddetto “benculturalismo” che
le scelte politiche
riguarda la eccessiva estensione della nozione di bene culturale e i relativi danni. Vi è poi il problema
della valorizzazione che attiene alla difficoltà di definire e regolare le funzioni in materia, ed infine
l’infinita riforma organizzativa (si pensi che il nostro Ministero ha visto ben 5 riforme nell’arco di 20
anni).
Un altro problema da prendere in considerazione è quello della cosiddetta globalizzazione, un
fenomeno già presente nel 1500 con gli imperi coloniali portoghese e spagnolo. Basti ricordare solo
l’attenzione internazionale per le distruzioni di beni culturali perpetrate dall’ISIS e l’attivazione dei
“caschi blu” per la cultura da parte dell’UNESCO.
La globalizzazione ci richiama a tre ambiti che riguardano altrettanti percorsi giuridici:
a) La creazione di un sistema globale per la protezione dei siti UNESCO dichiarati Patrimonio
mondiale dell’umanità;
b) La formazione di un quadro normativo internazionale per la circolazione dei beni culturali e i
suoi limiti;
L’adozione di regole globali riguardanti musei e mostre.
c)
E’ necessario altresì soffermarsi anche su quella che rappresenta una delle più importanti novità
legislative intervenute in Italia negli ultimi decenni, ossia il beneficio fiscale a favore del
mecenatismo culturale, il cosiddetto “artbonus”, introdotto con il Decreto Legge n. 83 del 2014.
3. Quattro dilemmi
Per meglio comprendere come l’analisi giuridica può offrire il proprio contributo in campo di beni
culturali, è utili considerare quattro dilemmi che riguardano appunto la regolazione del patrimonio
culturale. E’ un dilemma non solo italiano
Il primo dilemma è quello del rapporto tra pubblico è privato.
che riguarda il regime proprietario, il mecenatismo, le imprese e i cittadini, argomenti che ci fanno
capire come a fianco della tutela si sia progressivamente affiancata la valorizzazione.
Il secondo dilemma è quello tra “retenzione” (=trattenere) e circolazione internazionale di
opere d’arte. E’ una questione molto antica: basti pensare al noto caso della spoliazione di opere
dall’Italia alla Francia. Oggi l’analisi giuridica ci dice quali sono le norme che disciplinano lo scambio
delle opere.
Il terzo dilemma riguarda la progettazione di mostre. In Italia, ad esempio, negli ultimi 20 anni,
si è vista una certa esternalizzazione dei servizi cosiddetti aggiuntivi, compresa anche la progettazione
di mostre, cosa che ha portato lo Stato a non sviluppare una propria competenza nel settore museale.
Il quarto dilemma riguarda i limiti della nozione di patrimonio culturale, vale a dire il rapporto
E’ emersa soprattutto negli ultimi anni la necessità
tra beni culturali, beni paesaggistici e ambiente.
di inquadrare correttamente la funzione di valorizzazione del paesaggio in rapporto alla tutela.
4. Le soluzioni organizzative
Come si è organizzato lo Stato italiano per risolvere questi dilemmi?
Per capirlo è necessario conoscere l’evoluzione del Ministero per i Beni Culturali dalla sua istituzione
ad oggi, esaminando in particolare la riforma del 2014 che ha molto puntato su due ambiti: i musei e
gli archivi.
Infine, per meglio conoscere i limiti e le potenzialità dei modelli organizzativi usati per
l’amministrazione del patrimonio culturale, è necessario analizzare il Grande Progetto Pompei che
presenta uno straordinario esempio dove si intrecciano grandi temi come le implicazioni della
globalizzazione, la scelta del modello organizzativo, il ruolo dei privati, il distacco e lo spostamento
delle opere, la pianificazione urbanistica e paesaggistica del sito e delle aree limitrofe.
5. Quale eredità per il futuro?
Per poter affrontare queste complesse problematiche legate al patrimoni culturale, è necessario poter
discipline. Dal 2014 l’Italia sembra essersi resa
integrare la prospettiva giuridica con quella di altre
conto dell’importanza strategica del settore del patrimonio culturale. E’ stata introdotta una forte
agevolazione fiscale, è stata fondata una Scuola del Ministeri dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, sono stata previste nuove assunzioni tramite concorsi. Le leggi di stabilità del 2015 e 2016
hanno stanziato risorse significative per la cultura.
Tutti questi sono passi importanti, ma non bastano. Occorre partire dall’inizio, dall’educazione alla
tutela del patrimonio culturale e dal conoscere la sua storia. Ciò è sancito anche dall’art. 9 della nostra
Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.
e artistico della Nazione”. Questo dettato costituzionale
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
rappresenta uno di quei principi che non possono essere sovvertiti o modificati, una specie di
“clausola eterna” (eternal Ma se questa clausola può definirsi “eterna”, lo stesso vale per
clause). le
forze di distruzione dei beni culturali, che sono legate alla stupidità umana.
PARTE PRIMA
LA STORIA E IL CONTESTO: CRONACHE DI UN QUARANTENNIO
CAPITOLO PRIMO
LE POLITICHE DEL PATRIMONIO CULTURALE IN ITALIA:
POCHE STRUTTURE, MOLTE CONGETTURE
“svolta” degli anni Settanta
1. La
Nel 1974 grazie alla ferma volontà di Giovanni Spadolini è stato creato il Ministero per i Beni
Culturali e per l'Ambiente, successivamente denominato Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali: con tale atto l'espressione beni culturali entra nella nostra legislazione e, oltre alla
tutela, prenderà sempre più forma la “valorizzazione”, proprio a causa dello stato di benessere che
concretizza l’art. 9 della Costituzione che vede il patrimonio storico ed artistico della Nazione non
solo quale oggetto “statico” da tutelare, ma anche come strumento “dinamico” essenziale per lo
sviluppo della cultura.
A partire dagli anni Settanta, quindi, il diritto del patrimonio culturale assume sempre più importanza
Dall’istituzione del Ministero si è passati all’approvazione
anche nella scienza giuridica e politica.
del Testo Unico e poi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fino ad arrivare, nel 2014 e 2015,
ad importanti riforme.
Fino al 2014 ha prevalso l'attenzione verso la sistemazione dell'esistente rispetto al tentativo
di dotare il sistema del patrimonio culturale di nuovi mezzi.
2. Le strutture
Una breve carrellata di testimonianze d’autore, mostrano una delle principali caratteristiche del
patrimonio culturale e cioè la molteplicità di interessi pubblici ad esso ricondicibili.
Nel 1787 Goethe osservava che il fumo delle candele danneggiava l’opera di Michelangelo.
Tra il 1801 e il 1812 Lord Elgin trasportò i fregi del Partenone da Atene a Londra.
Nel 1829 Stendhal era turbato dal degrado delle colonne di San Lorenzo a Milano.
Nel 1916 Henry James denunciava l’incessante passaggio di quadri e statue dall’Europa agli Stati
Uniti.
Appare evidente un interesse al controllo della circolazione, al commercio, alla conservazione delle
cose di interesse storico ed artistico e alla loro restituzione.
Si parla anche di un interesse alla preservazione fisica del bene, cui si collega la conservazione o
meno del bene nel suo contesto originario. E’ il caso di intervenire con un giudizio sui benefici di un
ampio godimento, da parte della collettività, del valore espresso dal bene culturale rispetto ai danni
causati dalla decontestualizzazione del bene stesso. Ad esempio, nel 1965 il Tempi di Dendur, in
Nubia, risalente al 15 a.C. è stato donato dal governo egizio agli Stati Uniti ed è ancora oggi visitabile
nel Metropolitan Museum of Art di New York, mentre invece la Porta del mercato romano di Mileto
(120 a.C.) è stata ricostruita nel Pergamon Museum di Berlino.
Vi è poi l’interesse alla fruizione pubblica del patrimonio storico ed artistico ed alla diffusione della
sua conoscenza, legato anche all’uso della cosa, come ad esempio un luogo o un edificio.
Tutto ciò ha portato la scienza giuridica a fornire una classificazione dei diversi interesse pubblici
collegati al patrimonio culturale e tra queste vi è il cosiddetto “public interest” che può essere
scomposto in quattro componenti:
a) La conservazione fisica (preservation);
L’autenticità (cultural truth);
b) L’accessibilità (access);
c) L’identità nazionale (cultural nationalism).
d)
Altro tentativo è stato quello di distinguere cinque categorie:
L’interesse globale della società civile (accesso, libera circolazione per mostre ed esibizioni,
a) protezione dei diritti umani);
b) Gli interessi nazionali degli Stati nel conservare beni di rilievo nazionale;
c) Gli interessi privati dei proprietari e degli artisti;
d) Gli interessi dei beni stessi (funzione religiosa, conservazione nel contesto, integrità fisica)
e) Gli interessi di mercato.
La molteplicità degli interessi si riflette sul rapporto tra pubblica amministrazione e privati. La varietà
di interessi e la costante dialettica tra pubblico e privato rendono impossibile affidare ad un unico
potere pubblico tutti i compiti legislativi e amministrativi in materia. Questa pluralità di interesse
permettono di considerare il settore del patrimonio culturale come un vero e proprio sistema sociale
in cui art players e art supporters agiscono a livello sia nazionale sia internazionale.
Di conseguenza quindi accanto alla molteplicità di interessi, alla dialettica tra pubblico e privato, ci
saranno anche molteplicità di attori pubblici, ovvero più soggetti istituzionali (stato, regioni, enti
locali) fa si che vi siano spesso intrecci e dagli anni 70 questi intrecci cominciano a chiedere soluzioni
e risposte da parte dell'ordinamento.
3. Le congiunture e gli avvenimenti
L’aumento di problematicità che ha caratterizzato il patrimonio culturale negli ultimi 40 anni dipende
da numerose cause e concause.
Innanzitutto vi è l’affermazione dello Stato del benessere che, partito nel dopoguerra, si è sviluppato
intorno agli anni Sessanta. Si è passati dalla dicitura “cose d’arte” o “cose di interesse storico –
artistico” a “beni culturali”, proprio per rendere meno elitario questo settore. A ciò si aggiunge anche
l’esigenza di far conoscere, diffondere e rendere accessibile l’immenso patrimonio storico ed artistico
della Nazione.
A questo periodo, verso la fine degli anni Ottanta, ne seguo uno di crisi economico-finanziaria che
porta ad un contenimento della spesa e nel settore dei beni culturali i privati vengono visti come
produttori di reddito; si diffondono i cosiddetti servizi aggiuntivi, le erogazioni liberali e le
sponsorizzazioni. A partire dagli anni Novanta, poi, il patrimonio culturale di proprietà pubblica viene
inserito all’interno del programma di dismissione immobiliare, con il timore che si arrivasse ad una
sua possibile “svendita”.
Nel frattempo, il sistema amministrativo prosegue nel processo di decentramento che coinvolge anche
il patrimonio culturale: con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004 vengono ripartiti i
compiti amministrativi tra il potere centrale e i poteri regionali e locali. Inoltre, con la realizzazione
del mercato comune europeo, viene presa in considerazione anche la circolazione dei beni culturali,
sino ad arrivare a riconoscere, proteggere e valorizzare un patrimonio culturale comune. Assistiamo,
quindi, da una parte al riconoscimento dei siti UNESCO all’interno del patrimonio mondiale
dell’umanità, e dall’altra al riconoscere valore alle singole identità nazionali.
4. Gli interventi normativi
Di fronte a questo panorama così variegato, le soluzioni trovate dal legislatore non sono state sempre
tempestive ed organiche e, pur se dal dopoguerra ad oggi le iniziative legislative in materia di
patrimonio culturale sono state molte, pochissime hanno avuto carattere sistematico.
Il lungo percorso verso le riforme
L’impianto delle leggi inerenti il patrimonio culturale sono quelli risalenti al 1939 e, fino agli anni
Novanta, si sono susseguite due categorie di misure: quelle di finanziamento e quelle di natura
organizzativa (prima fra tutte l’istituzione del Ministero). Nel mezzo ci sono state poche eccezioni,
come la Legge n. 310 del 1964 che istituiva la Commissione Franceschini, la Legge n. 800 del 1967
sugli enti lirici, la Legge n. 512 del 1982 sul regime fiscale dei beni culturali, la cosiddetta Legge
Galasso n. 431 del 1985 sui beni ambientali, la Legge n. 163 del 1985 sullo spettacolo con la
istituzione del Fondo Fus e la cosiddetta Legge Ronchey n. 4 del 1993 sui musei statali.
Dalla fine degli anni Novanta, poi, sono iniziati gli interventi di riassetto normativo. Si arriva
all’approvazione del Testo Unico del 1999 e poi al nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
del 2004, corretto ed integrato nel 2006 e nel 2008.
Molti interventi normativi sono scaturiti dall’esigenza di recepire norme di rango internazionale,
come ad esempio la Convenzione Unidroit del 1995 sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati
o illecitamente esportati. Tra gli sviluppi più recenti si ricordano le Convenzioni Unesco per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nonché la Convenzione di Faro che pone l’accento
sulla nozione di bene culturale e di cultura.
Possiamo quindi concludere dicendo che, negli ultimi 40 anni, la disciplina legislativa inerente il
patrimonio culturale si è articolata intorno a quattro filoni:
1) Il finanziamento straordinario e/o il supporto emergenziale;
2) Il recepimento di normative europee o internazionali;
3) La riorganizzazione del Ministero;
4) La continua ricodificazione.
Il patrimonio culturale tra (ri)organizzazione e codificazione
Dopo questa prima fase di interventi, soltanto alla fine degli anni Novanta il legislatore ha intrapreso
un cammino di riforma. Negli ultimi 15 anni la normativa in materia di patrimonio culturale si è
l’organizzazione e la codificazione, quest’ultima molto ardua come
polarizzata attorno a due priorità:
impresa a causa della strutturale complessità della materia. Si amplia in questo periodo anche il
concetto di valorizzazione che porta inevitabilmente ad un processo di decentramento amministrativo,
distribuendo la valorizzazione tra Stato, regioni ed enti locali.
5. Gli sviluppi della scienza giuridica
Il patrimonio culturale è stato più volte considerato, in Italia, un “terreno” adatto per indagare istituti
del diritto pubblico. Molto importante è stato il tema della proprietà, incentrando dopo le leggi del
sulla qualificazione giuridica delle cose d’interesse storico ed artistico e sui
1939 i
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Storia dell'arte contemporanea, Prof. Di Raddo Elena, libro consigliato Il sistema dell'arte contem…
-
Riassunto esame storia dell'arte, prof. Gallo, libro consigliato Storia dell'arte contemporanea, Fabbri
-
Riassunto esame storia dell'arte contemporanea, prof. Tordella, libro consigliato Storia dell'arte, Gobrich
-
Riassunto esame Storia dell'arte contemporanea, Prof. Calanca Daniela, libro consigliato Storia sociale della moda …