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CAPITOLO UNO

LE RADICI PROFONDE D’EUROPA

1. La fine del mondo antico

Medioevo

Secondo la convenzionale partizione storica il 476 d.C., ossia l’anno della deposizione

dell’imperatore Augustolo da parte del generale barbaro Odoacre, si fa solitamente

iniziare una nuova epoca, il Medioevo. Questo termine vuole dire letteralmente <<età

di mezzo>> tra l’età antica e il Rinascimento. E’ suddiviso in Alto Medioevo (primi

secoli del 476 fino all’anno mille, quando si pensava che il mondo finisse) e Basso

Medioevo (basso perché declina verso la modernità, fino al 1492)

Questo evento va ridimensionato da due motivi:

1) Da più di un secolo il centro operativo dell’Impero si era spostato verso est (con

intervento di Costantino, primo imperatore cristiano, che, oltre ad articolare l’impero

nell’aria d’Oriente e d’Occidente, spostò la capitale nella città di Bisanzio

battezzandola Costantinopoli; per cui Roma pur mantenendo il suo prestigio non era

più centro del potere)

2) La deposizione dell’imperatore (Romolo Augustolo) da parte di un generale di stirpe

germanica (Odoacre) non fu presa come evento di evento di rottura poiché molto

frequente. Infatti Odoacre inviò le insegne imperiali a Costantinopoli e con questo

gesto voleva dire che l’unico imperatore romano era quello d’Oriente. L’imperatore

d’Oriente Zenone gli conferì il titolo di ‘’patritius’’ ed egli governò l’Italia con questo

titolo conferitogli.

A differenza dell’Occidente, a Costantinopoli vi fu una grande ascesa economica e

politica. Con l’imperatore Giustiniano nel VI sec. la capitale d’Oriente raggiunse un

primato mai raggiunto. Giustiniano aspirava alla ricomposizione dell’Impero Romano e

sferrò il suo primo attacco sul fronte Occidentale contro gli Ostrogoti tramite il

generale Belisario, il quale riunì le due arie dell’impero e Giustiniano si occupò

particolarmente dell’Italia.

La penisola era divisa in arie amministrative, che facevano capo alla capitale che al

tempo era Ravenna, direttamente collegata con Costantinopoli. A Ravenna venne

istituita un’aria geo-politica, chiamata Esarcato, in cui vi era l’esarca, ossia il

rappresentante diretto dell’imperatore. Poi vi erano i duchi, nominati dall’esarca, a

capo di circoscrizioni che avevano specifici compiti riguardo l’Exercitus Italiae

(l’esercito bizantino in Italia) e, sempre alle dipendenze dell’esarca, venne inserito il

prefetto d’Italia a capo di due ampie circoscrizioni rette da due vicari (a Roma e

Genova)

A Roma, governata da aristocrazie locali, era presente la sede di un vescovo con

enorme prestigio, che assunse un ruolo di coordinatore nel centro e nel meridione

della penisola. La Sicilia era governata da uno ‘’stratega’’ con un rapporto diretto con

Costantinopoli. Vi era il ducato di Venezia, il Capitanato d’Italia con Puglia Lucania e

Calabria che in seguito ai Longobardi assunse l’organizzazione simile alla Sicilia e vi

era il ducato di Pentapoli (Romagna Meridionale e Marche)

Nonostante l’organizzazione istituzionale, l’Italia era debole sotto il punto di vista

territoriale e nel 568 venne invasa dai Longobardi; così prende avvio il Medioevo.

LA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA

Le fonti del diritto post-classico sono consuetudines, iura e leges. A seguito del potere

legislativo nelle mani dei princeps e dei suoi uffici, a queste fonti vennero affiancate e

sostituite i rescripta (risposte date ad un quesito, riguardo questioni giuridiche dai

funzionari centrali) e constitutiones (leggi scaturite dalla volontà imperiale).

Nel V/VI sec. d.C. la situazione politica, sociale e culturale dell’impero d’Occidente

aveva portato un abbassamento della civiltà occidentale e giuridica che rendeva

difficile maneggiare le fonti del diritto classico, estremamente dotte, inoltre non

serviva quel patrimonio di scienza giuridica. Dal VI sec. d.C in avanti si assiste ad una

volgarizzazione del diritto romano, ossia ad una progressiva semplificazione delle

raccolte normative della giurisprudenza classica. Volgarizzare significa proprio rendere

accessibile al volgo.

Si sentì il bisogno di raccogliere tutto questo materiale in codici ad uso dei pratici e i

primi furono i codici privati Gregoriano ed Ermogeniano, raccolte non ufficiali di

costituzioni imperiali scelte per la loro attualità e utilità in sede processuale

Nel 438 Teodosio II promulgò il Codice teodosiano, raccolta ufficiale dell’attività

legislativa dall’epoca di Costantino, seguendo la scia del codice Gregoriano e del

codice Ermogeniano. In 16 libri, raccoglie costituzioni da Diocleziano a Teodosio. Le ex

provinciae non recuperate da Giustiniano rimangono terre di diritto teodosiano

(Spagna, Gallia romana)

Gli iura circolano in forma ‘volgarizzata’ (semplificata). Molte le antologie private:

Epitome Gai, Fragmenta Ulpiani, Pauli Sententiae , etc.

Opera di Giustiniano.

Egli si pone tre obiettivi, quali raccogliere e organizzare il patrimonio di diritto

giurisprudenziale (iura); raccogliere e organizzare le costituzioni imperiali (leges); fare

un testo di studio per i giovani che volevano perseguire una carriera giuridica. Il codice

Teodosiano venne abrogato da quello Giustiniano. Le attività di ricerca e selezione del

materiale e la compilazione furono condotte da Triboniano.

Il primo Codex Iustinianus, che alla storia passò con la denominazione di Corpus Iuris

civilis è composto da: Institutiones, opera didattica in 4 libri destinata a coloro che

studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni di Gaio. Era presente la tripartizione in

res, personae, actiones; Digesto (o Pandectae), un’antologia in 50 libri di frammenti

estrapolati (non senza modifiche) dalle opere giuridiche dei più eminenti giuristi della

storia di Roma; Codex, una raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo

stesso Giustiniano; Novellae constitutiones, costituzioni emanate da Giustiniano dopo

la pubblicazione del Codex, fino alla sua morte.

I primi tre testi sono scritti in latino mentre l'ultimo, le Novellae Constitutiones, è

scritto parte in latino e parte in greco.

(Nel 529 fu pubblicato il primo codex Iustinianus e nel 533 sono pronte le Pandette e le

Istituzioni; per pubblicare le Istituzioni dovevano essere prese decisioni che inducono

Triboniano a rivedere il Codex, infatti nel 534 vi fu la seconda edizione del Codex -> il

codex repetitae praelectiones ossia integrato. Le Novellae Constitutiones avevano

forza di legge ma mancano di una raccolta ufficiale e circolano sia singolarmente sia in

raccolte private; ne ricordiamo due EPITOME DI GIULIANO e l’AUTENTICUM (vuole

tradurre in latino le costituzioni in greco)

Nell’Occidente solo l’Italia conobbe il diritto giustinianeo attraverso l’estensione

tramite la pragmatica sanctio che l’imperatore Giustiniano dichiara di aver promulgato

pro petitione Virgilii (su richiesta di Virgilio, il vescovo di Roma del tempo) che oltre a

questa funzione, l’imperatore di proponeva di restaurare gli antichi rapporti sociali e di

dare al territorio italiano un nuovo aspetto amministrativo e legislativo rispetto a

quello gotico.

CHIESA

Nel 313 col famoso Editto di Milano l’imperatore Costantino concedeva ai cristiani la

libertà di culto. La religiosità cristiana fu un elemento di conflitto con la cultura

europea e romana.

Nel Codex giustinianeo venne codificata una normativa per gli uomini e le istituzioni

della Chiesa; venne concesso il privilegium fori per gli ecclesiastici che potevano

essere giudicati direttamente dai loro vescovi.

Un altro istituto di particolare rilievo era l’episcopalis audientia una conciliazione in

forma privata che il vescovo poteva intraprendere per specifiche questioni o per

tutelare soggetti meritevoli di tutela.

La Chiesa verte la necessità di organizzare le sue funzioni. La prima organizzazione

della chiesa è corrispondente alle giurisdizioni vescovili sono i concilia, riunioni per

dare una valenza precettiva ai precetti del cristianesimo. Le norme della Chiesa

prendono il nome di canoni(Canones), la prima fonte normativa della chiesa cattolica

romana e divengono durante l’età tardo antica e gli inizi del medioevo l’obiettivo di

fissare i grandi principi della religione cristiana (i dogmi). Fra il VI/VIII sec. i vescovi

accettano di soggiacere al primato del vescovo di Roma, il pontefice. Quest’ultimo

esprimerà la propria volontà tramite le Decretales pontificiae, che si affiancano ai

canones. Poi ricordiamo i libri penitenziali, riguardanti l’espiazione dei peccati tramite

penitenze e le epistulae dei pontefici. Il prestigio e il ruolo assunto dai vescovi non ha

impedito l’invadenza del potere laico su aspetti del mondo religioso. Vi era la necessità

di fissare un confine tra giurisdizione della Chiesa e giurisdizione dell’impero. Nel 490 il

pontefice Gelasio I formula il principio dualistico (c.d. principio gelasiano): “Duo quippe

sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacrata

pontificum et regalis potestas” (epistola del pontefice Gelasio all’Imperatore

Anastasio, a. 490 ca. volendo indicare le due autorità sulle quali regge il mondo ma

non indicando i confini dell’uno e dell’altro)

Le fonti del diritto della Chiesa

1) Canones espressi dai Concilia

2) Decretales dei Pontefici

3) Diritto divino Sacre Scritture

 Patristica

Il diritto dell’Impero e quello della Chiesa sono entrambi universali,

 condividono la medesima giurisdizione e si differenziano per

materia

I DIRITTI GERMANICI

I GERMANI ENTRANO NELL’IMPERO

I Germani erano popolazioni nomadi. Le varie usanze erano definite dall’appartenenza

al gruppo (clan) e la rilevanza giuridica era del gruppo, piuttosto che del singolo. Non

erano presenti istituti per legittimare la titolarità esclusiva di un bene: la titolarità si

manifesta con nell’uso e nel godimento del gruppo e nemmeno la della dimensione

giuridica pubblicistica.

Era vigente l’istituto della vendetta, ad esempio la faida, un gruppo o una famiglia

della vittima in una ritorsione contro la famiglia e il gruppo dell’offensore, o l’ordalia, in

cui, credendo che la divinità avrebbe consentito l’individuazione certa del colpevole e

innocente, vi erano prove di dolore e resistenza e un duello (combattimento a due).

Con i processi di invasione, i regni Germanici iniziarono a stanziarsi nell’Occidente

dell’Europa; i primi che iniziarono ad occupare la Gallia nel V secolo sono I Visigoti e i

Burgundi.

Francia: Regno Burgundo, Regno Visigoto (che nella città di Tolosa stabilizzano il

proprio re) dalla metà del V secolo d.C. (400)

I Visigoti riescono a espandersi ulteriormente in occidente, valicano i Pirenei e

occupano la striscia post-pirenaica della Spagna che era romanizzata e la città di

Toledo.

Sotto il profilo giuridico, Visigoti e Burgundi, essendo popolazioni rozze e non

conoscendo la scrittura, si reggevano su un patrimonio di consuetudini orali. I più

anziani, che conservavano memoria di quelle genti, erano anche i ‘’giudici’’ che

gestivano l’amministrazione della giustizia e le pene. Dovendo governare su

popolazioni autonome originarie del territorio, a loro superiori, fanno la scelta di

predisporre per i sudditi di origine delle sintetiche raccolte del diritto romano. Si apre

la stagione della personalità del diritto in cui, chiunque, romano o germanico, fosse

sottoposto a giudizio era tenuto a professare la propria legge: germanici, secondo le

proprie consuetudini, i romani secondo le proprie regole. La personalità vi era nei

rapporti civili, ma non in quelli penali, in cui vi prevaleva la legge del più forte.

Le prime leggi romano-barbariche furono raccolte di diritto romano teodosiano

destinate agli ex sudditi dell’Impero Visigoti e Burgundi composero raccolte normative

che sintetizzassero le leggi importanti per i romani: la Lex Romana Visigothorum e la

Lex Romana Burgundiorum, ossia legge romana fatta fare ai Visigoti/Burgundi al cui

interno vi erano anche consuetudini imperiali.

I Franchi sconfissero e inglobarono i Burgundi e Visigoti alla fine del 600. I Franchi sono

suddivisi in tre gruppi etnici, la stirpe più autorevole è quella dei Franchi Salii e la

dinastia prevalente di questa stirpe è quella regia dei Merovingi. Scrissero il Panctus

legis Salicae, da parte del re Clodoveo, sovrano dei Franchi Salii, che fissa per

iscritto norme giuridiche preesistenti, sino ad allora erano state tramandate per

via orale.

(490-493: gli Ostrogoti guidati dal loro re Teodorico sconfiggono gli Eruli. Inviati a

riconquistare l’Italia (provincia) da Zenone Imperatore d’Oriente, con cui erano

federati.

Gli Eruli sfruttando la situazione occupano l’Italia. L’imperatore d’Oriente Zenone nel

490 pensa di poter recuperare la penisola ma invece di inviare via mare un

contingente dell’esercito romano fa una scelta accorta e ordina al giovane e ambizioso

Teodorico (capo della stirpe degli Ostrogoti) di volgere verso l’Italia e recuperare la

provincia. Teodorico era imbevuto di cultura romana, aveva studiato con Zenone e

quest’ultimo aveva paura che sferrasse qualche colpo, per cui fece questa scelta.

Teodorico sposta il cuore politico della capitale da Roma a Ravenna, che aveva il

vantaggio di affacciarsi sull’Adriatico (favorevole per lo scambio via mare)

Teodorico prende l’iniziativa di provvedere ai sudditi formandoli con un testo-guida

normativa per mantenere rapporti sociali-negoziali:

Editto di Teodorico (506ca.) ha le medesime caratteristiche delle leggi romano-

germaniche di Visigoti e Burgundi: ristretto di diritto romano teodosiano e raccolte di

diritto volgare

L’editto si rivolgeva ai sudditi romani (i goti non avrebbero tollerato una legge diversa

dalle loro consuetudini nell’ambito del diritto civile).

Giustiniano

La guerra gotica (535-553), detta anche guerra greco-gotica, fu un lungo conflitto che

contrappose l'Impero bizantino (d’Oriente) agli Ostrogoti nella contesa di parte dei

territori che fino al secolo precedente erano parte dell'Impero romano d'Occidente. La

guerra fu il risultato della politica dell'imperatore bizantino Giustiniano I, mirante a

riconquistare all'impero le province italiane e altre regioni limitrofe conquistate da

Odoacre alcuni decenni prima e a quel momento dominate dagli Ostrogoti (Goti

orientali) di Teodorico il Grande.

Aveva occupato per molto tempo l’esercito bizantino, che recuperò l’Italia.)

I LONGOBARDI

La vera deviazione della penisola sub specie iuris prende quota con la discesa dei

Longobardi, stirpe gotica agguerrita che aveva vissuto nelle distese della Pannonia.

Non era una popolazione romanizzata e si è spostata proprio perché allettati dalle

fortune che avevano arriso i Visigoti, i Burgundi e i Franchi. I Longobardi scendendo

verso il centro dell’Italia trovano un punto d’arresto solo con la regione esarcale, che i

bizantini riuscirono a difendere. L’esercito dei longobardi, guidato da valenti duchi,

riuscì ad aggirare l’esarcato e andare nella parte meridionale della penisola,

stabilendosi lungo la dorsale dell’Appennino e fondando il ducato di Salerno e il ducato

di Benevento, che gli storici definiscono Longobardia minor(quest’ultimo si appresta a

diventare Regnum Longobardorum). I duchi, che segnavano le politiche militari e che

guidavano i loro eserciti in armi, necessitavano di un’indicazione unitaria, di un primus

inter pares che si occupasse delle politiche dell’esercito, che successivamente fu

definito rex, anche se si trattava di un supremo comandante. (ALBOINO, CLEFI). I

Longobardi non riescono a conquistare un accesso alle coste dell’Adriatico e

rimangono nella fascia del settentrione.

-----(In questo periodo, l’Alto medioevo, vi è frammentazione politica e territoriale della

nostra penisola (il meridione occupato dai ducati dei longobardi, le zone costiere

presidiate da piccoli stanziamenti dell’esercito bizantino, la Sicilia inizia ad essere

erosa da insediamenti dell’Africa subsahariana); per cui l’Italia si frammenta in due:

centro nord e centro sud. Ma non è l’unica cesura, ve ne sono altre due: 1) rottura

dell’unità religiosa all’interno della penisola consolidata con l’editto di Costantino

poiché i Longobardi sono cristiani ma seguono una via eretica (evangelizzati dal

vescovo Ario, infatti verrà definita eresia ariana) e la presenza di una popolazione

occupante non ortodossa fu motivo di disagio tra le popolazioni italiche e longobarde

poiché professavano un credo diverso. Sarà una difficoltà che i longobardi supereranno

attraverso la conversione al cristianesimo. 2) ulteriore difficoltà era il fatto che ai

longobardi era estranea la cultura giuridica di diritto romano poiché portatori di una

tradizione normativa consuetudinaria e il diritto giustinianeo che era stato esteso alla

penisola italica nel 1854 non trova modo di applicarsi nella pratica e di avere

un’effettiva attuazione, se non in quei territori esarcali dell’Italia centro-settentrionale.

Infatti il diritto romano in questi territori (dominati dai Longobardi) rimane un atto

formale privo di effettive conseguenze non solo per la stringente presenza della

dominazione longobarda ma anche per l’inadeguatezza delle popolazioni ad attuare

questi complessi normativi così dotti. Fu più semplice rimanere radicati a quella

memoria di quei precetti contenuti nel diritto teodosiano e delle raccolte volgarizzate

di giurisprudenza romana: i precetti di essi si tramandavano nella memoria e nella

costante obbedienza che veniva loro riconosciut

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Franci.larena di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Sarti Nicoletta.
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