CAPITOLO UNO
LE RADICI PROFONDE D’EUROPA
1. La fine del mondo antico
Medioevo
Secondo la convenzionale partizione storica il 476 d.C., ossia l’anno della deposizione
dell’imperatore Augustolo da parte del generale barbaro Odoacre, si fa solitamente
iniziare una nuova epoca, il Medioevo. Questo termine vuole dire letteralmente <<età
di mezzo>> tra l’età antica e il Rinascimento. E’ suddiviso in Alto Medioevo (primi
secoli del 476 fino all’anno mille, quando si pensava che il mondo finisse) e Basso
Medioevo (basso perché declina verso la modernità, fino al 1492)
Questo evento va ridimensionato da due motivi:
1) Da più di un secolo il centro operativo dell’Impero si era spostato verso est (con
intervento di Costantino, primo imperatore cristiano, che, oltre ad articolare l’impero
nell’aria d’Oriente e d’Occidente, spostò la capitale nella città di Bisanzio
battezzandola Costantinopoli; per cui Roma pur mantenendo il suo prestigio non era
più centro del potere)
2) La deposizione dell’imperatore (Romolo Augustolo) da parte di un generale di stirpe
germanica (Odoacre) non fu presa come evento di evento di rottura poiché molto
frequente. Infatti Odoacre inviò le insegne imperiali a Costantinopoli e con questo
gesto voleva dire che l’unico imperatore romano era quello d’Oriente. L’imperatore
d’Oriente Zenone gli conferì il titolo di ‘’patritius’’ ed egli governò l’Italia con questo
titolo conferitogli.
A differenza dell’Occidente, a Costantinopoli vi fu una grande ascesa economica e
politica. Con l’imperatore Giustiniano nel VI sec. la capitale d’Oriente raggiunse un
primato mai raggiunto. Giustiniano aspirava alla ricomposizione dell’Impero Romano e
sferrò il suo primo attacco sul fronte Occidentale contro gli Ostrogoti tramite il
generale Belisario, il quale riunì le due arie dell’impero e Giustiniano si occupò
particolarmente dell’Italia.
La penisola era divisa in arie amministrative, che facevano capo alla capitale che al
tempo era Ravenna, direttamente collegata con Costantinopoli. A Ravenna venne
istituita un’aria geo-politica, chiamata Esarcato, in cui vi era l’esarca, ossia il
rappresentante diretto dell’imperatore. Poi vi erano i duchi, nominati dall’esarca, a
capo di circoscrizioni che avevano specifici compiti riguardo l’Exercitus Italiae
(l’esercito bizantino in Italia) e, sempre alle dipendenze dell’esarca, venne inserito il
prefetto d’Italia a capo di due ampie circoscrizioni rette da due vicari (a Roma e
Genova)
A Roma, governata da aristocrazie locali, era presente la sede di un vescovo con
enorme prestigio, che assunse un ruolo di coordinatore nel centro e nel meridione
della penisola. La Sicilia era governata da uno ‘’stratega’’ con un rapporto diretto con
Costantinopoli. Vi era il ducato di Venezia, il Capitanato d’Italia con Puglia Lucania e
Calabria che in seguito ai Longobardi assunse l’organizzazione simile alla Sicilia e vi
era il ducato di Pentapoli (Romagna Meridionale e Marche)
Nonostante l’organizzazione istituzionale, l’Italia era debole sotto il punto di vista
territoriale e nel 568 venne invasa dai Longobardi; così prende avvio il Medioevo.
LA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA
Le fonti del diritto post-classico sono consuetudines, iura e leges. A seguito del potere
legislativo nelle mani dei princeps e dei suoi uffici, a queste fonti vennero affiancate e
sostituite i rescripta (risposte date ad un quesito, riguardo questioni giuridiche dai
funzionari centrali) e constitutiones (leggi scaturite dalla volontà imperiale).
Nel V/VI sec. d.C. la situazione politica, sociale e culturale dell’impero d’Occidente
aveva portato un abbassamento della civiltà occidentale e giuridica che rendeva
difficile maneggiare le fonti del diritto classico, estremamente dotte, inoltre non
serviva quel patrimonio di scienza giuridica. Dal VI sec. d.C in avanti si assiste ad una
volgarizzazione del diritto romano, ossia ad una progressiva semplificazione delle
raccolte normative della giurisprudenza classica. Volgarizzare significa proprio rendere
accessibile al volgo.
Si sentì il bisogno di raccogliere tutto questo materiale in codici ad uso dei pratici e i
primi furono i codici privati Gregoriano ed Ermogeniano, raccolte non ufficiali di
costituzioni imperiali scelte per la loro attualità e utilità in sede processuale
Nel 438 Teodosio II promulgò il Codice teodosiano, raccolta ufficiale dell’attività
legislativa dall’epoca di Costantino, seguendo la scia del codice Gregoriano e del
codice Ermogeniano. In 16 libri, raccoglie costituzioni da Diocleziano a Teodosio. Le ex
provinciae non recuperate da Giustiniano rimangono terre di diritto teodosiano
(Spagna, Gallia romana)
Gli iura circolano in forma ‘volgarizzata’ (semplificata). Molte le antologie private:
Epitome Gai, Fragmenta Ulpiani, Pauli Sententiae , etc.
Opera di Giustiniano.
Egli si pone tre obiettivi, quali raccogliere e organizzare il patrimonio di diritto
giurisprudenziale (iura); raccogliere e organizzare le costituzioni imperiali (leges); fare
un testo di studio per i giovani che volevano perseguire una carriera giuridica. Il codice
Teodosiano venne abrogato da quello Giustiniano. Le attività di ricerca e selezione del
materiale e la compilazione furono condotte da Triboniano.
Il primo Codex Iustinianus, che alla storia passò con la denominazione di Corpus Iuris
civilis è composto da: Institutiones, opera didattica in 4 libri destinata a coloro che
studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni di Gaio. Era presente la tripartizione in
res, personae, actiones; Digesto (o Pandectae), un’antologia in 50 libri di frammenti
estrapolati (non senza modifiche) dalle opere giuridiche dei più eminenti giuristi della
storia di Roma; Codex, una raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo
stesso Giustiniano; Novellae constitutiones, costituzioni emanate da Giustiniano dopo
la pubblicazione del Codex, fino alla sua morte.
I primi tre testi sono scritti in latino mentre l'ultimo, le Novellae Constitutiones, è
scritto parte in latino e parte in greco.
(Nel 529 fu pubblicato il primo codex Iustinianus e nel 533 sono pronte le Pandette e le
Istituzioni; per pubblicare le Istituzioni dovevano essere prese decisioni che inducono
Triboniano a rivedere il Codex, infatti nel 534 vi fu la seconda edizione del Codex -> il
codex repetitae praelectiones ossia integrato. Le Novellae Constitutiones avevano
forza di legge ma mancano di una raccolta ufficiale e circolano sia singolarmente sia in
raccolte private; ne ricordiamo due EPITOME DI GIULIANO e l’AUTENTICUM (vuole
tradurre in latino le costituzioni in greco)
Nell’Occidente solo l’Italia conobbe il diritto giustinianeo attraverso l’estensione
tramite la pragmatica sanctio che l’imperatore Giustiniano dichiara di aver promulgato
pro petitione Virgilii (su richiesta di Virgilio, il vescovo di Roma del tempo) che oltre a
questa funzione, l’imperatore di proponeva di restaurare gli antichi rapporti sociali e di
dare al territorio italiano un nuovo aspetto amministrativo e legislativo rispetto a
quello gotico.
CHIESA
Nel 313 col famoso Editto di Milano l’imperatore Costantino concedeva ai cristiani la
libertà di culto. La religiosità cristiana fu un elemento di conflitto con la cultura
europea e romana.
Nel Codex giustinianeo venne codificata una normativa per gli uomini e le istituzioni
della Chiesa; venne concesso il privilegium fori per gli ecclesiastici che potevano
essere giudicati direttamente dai loro vescovi.
Un altro istituto di particolare rilievo era l’episcopalis audientia una conciliazione in
forma privata che il vescovo poteva intraprendere per specifiche questioni o per
tutelare soggetti meritevoli di tutela.
La Chiesa verte la necessità di organizzare le sue funzioni. La prima organizzazione
della chiesa è corrispondente alle giurisdizioni vescovili sono i concilia, riunioni per
dare una valenza precettiva ai precetti del cristianesimo. Le norme della Chiesa
prendono il nome di canoni(Canones), la prima fonte normativa della chiesa cattolica
romana e divengono durante l’età tardo antica e gli inizi del medioevo l’obiettivo di
fissare i grandi principi della religione cristiana (i dogmi). Fra il VI/VIII sec. i vescovi
accettano di soggiacere al primato del vescovo di Roma, il pontefice. Quest’ultimo
esprimerà la propria volontà tramite le Decretales pontificiae, che si affiancano ai
canones. Poi ricordiamo i libri penitenziali, riguardanti l’espiazione dei peccati tramite
penitenze e le epistulae dei pontefici. Il prestigio e il ruolo assunto dai vescovi non ha
impedito l’invadenza del potere laico su aspetti del mondo religioso. Vi era la necessità
di fissare un confine tra giurisdizione della Chiesa e giurisdizione dell’impero. Nel 490 il
pontefice Gelasio I formula il principio dualistico (c.d. principio gelasiano): “Duo quippe
sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacrata
pontificum et regalis potestas” (epistola del pontefice Gelasio all’Imperatore
Anastasio, a. 490 ca. volendo indicare le due autorità sulle quali regge il mondo ma
non indicando i confini dell’uno e dell’altro)
Le fonti del diritto della Chiesa
1) Canones espressi dai Concilia
2) Decretales dei Pontefici
3) Diritto divino Sacre Scritture
Patristica
Il diritto dell’Impero e quello della Chiesa sono entrambi universali,
condividono la medesima giurisdizione e si differenziano per
materia
I DIRITTI GERMANICI
I GERMANI ENTRANO NELL’IMPERO
I Germani erano popolazioni nomadi. Le varie usanze erano definite dall’appartenenza
al gruppo (clan) e la rilevanza giuridica era del gruppo, piuttosto che del singolo. Non
erano presenti istituti per legittimare la titolarità esclusiva di un bene: la titolarità si
manifesta con nell’uso e nel godimento del gruppo e nemmeno la della dimensione
giuridica pubblicistica.
Era vigente l’istituto della vendetta, ad esempio la faida, un gruppo o una famiglia
della vittima in una ritorsione contro la famiglia e il gruppo dell’offensore, o l’ordalia, in
cui, credendo che la divinità avrebbe consentito l’individuazione certa del colpevole e
innocente, vi erano prove di dolore e resistenza e un duello (combattimento a due).
Con i processi di invasione, i regni Germanici iniziarono a stanziarsi nell’Occidente
dell’Europa; i primi che iniziarono ad occupare la Gallia nel V secolo sono I Visigoti e i
Burgundi.
Francia: Regno Burgundo, Regno Visigoto (che nella città di Tolosa stabilizzano il
proprio re) dalla metà del V secolo d.C. (400)
I Visigoti riescono a espandersi ulteriormente in occidente, valicano i Pirenei e
occupano la striscia post-pirenaica della Spagna che era romanizzata e la città di
Toledo.
Sotto il profilo giuridico, Visigoti e Burgundi, essendo popolazioni rozze e non
conoscendo la scrittura, si reggevano su un patrimonio di consuetudini orali. I più
anziani, che conservavano memoria di quelle genti, erano anche i ‘’giudici’’ che
gestivano l’amministrazione della giustizia e le pene. Dovendo governare su
popolazioni autonome originarie del territorio, a loro superiori, fanno la scelta di
predisporre per i sudditi di origine delle sintetiche raccolte del diritto romano. Si apre
la stagione della personalità del diritto in cui, chiunque, romano o germanico, fosse
sottoposto a giudizio era tenuto a professare la propria legge: germanici, secondo le
proprie consuetudini, i romani secondo le proprie regole. La personalità vi era nei
rapporti civili, ma non in quelli penali, in cui vi prevaleva la legge del più forte.
Le prime leggi romano-barbariche furono raccolte di diritto romano teodosiano
destinate agli ex sudditi dell’Impero Visigoti e Burgundi composero raccolte normative
che sintetizzassero le leggi importanti per i romani: la Lex Romana Visigothorum e la
Lex Romana Burgundiorum, ossia legge romana fatta fare ai Visigoti/Burgundi al cui
interno vi erano anche consuetudini imperiali.
I Franchi sconfissero e inglobarono i Burgundi e Visigoti alla fine del 600. I Franchi sono
suddivisi in tre gruppi etnici, la stirpe più autorevole è quella dei Franchi Salii e la
dinastia prevalente di questa stirpe è quella regia dei Merovingi. Scrissero il Panctus
legis Salicae, da parte del re Clodoveo, sovrano dei Franchi Salii, che fissa per
iscritto norme giuridiche preesistenti, sino ad allora erano state tramandate per
via orale.
(490-493: gli Ostrogoti guidati dal loro re Teodorico sconfiggono gli Eruli. Inviati a
riconquistare l’Italia (provincia) da Zenone Imperatore d’Oriente, con cui erano
federati.
Gli Eruli sfruttando la situazione occupano l’Italia. L’imperatore d’Oriente Zenone nel
490 pensa di poter recuperare la penisola ma invece di inviare via mare un
contingente dell’esercito romano fa una scelta accorta e ordina al giovane e ambizioso
Teodorico (capo della stirpe degli Ostrogoti) di volgere verso l’Italia e recuperare la
provincia. Teodorico era imbevuto di cultura romana, aveva studiato con Zenone e
quest’ultimo aveva paura che sferrasse qualche colpo, per cui fece questa scelta.
Teodorico sposta il cuore politico della capitale da Roma a Ravenna, che aveva il
vantaggio di affacciarsi sull’Adriatico (favorevole per lo scambio via mare)
Teodorico prende l’iniziativa di provvedere ai sudditi formandoli con un testo-guida
normativa per mantenere rapporti sociali-negoziali:
Editto di Teodorico (506ca.) ha le medesime caratteristiche delle leggi romano-
germaniche di Visigoti e Burgundi: ristretto di diritto romano teodosiano e raccolte di
diritto volgare
L’editto si rivolgeva ai sudditi romani (i goti non avrebbero tollerato una legge diversa
dalle loro consuetudini nell’ambito del diritto civile).
Giustiniano
La guerra gotica (535-553), detta anche guerra greco-gotica, fu un lungo conflitto che
contrappose l'Impero bizantino (d’Oriente) agli Ostrogoti nella contesa di parte dei
territori che fino al secolo precedente erano parte dell'Impero romano d'Occidente. La
guerra fu il risultato della politica dell'imperatore bizantino Giustiniano I, mirante a
riconquistare all'impero le province italiane e altre regioni limitrofe conquistate da
Odoacre alcuni decenni prima e a quel momento dominate dagli Ostrogoti (Goti
orientali) di Teodorico il Grande.
Aveva occupato per molto tempo l’esercito bizantino, che recuperò l’Italia.)
I LONGOBARDI
La vera deviazione della penisola sub specie iuris prende quota con la discesa dei
Longobardi, stirpe gotica agguerrita che aveva vissuto nelle distese della Pannonia.
Non era una popolazione romanizzata e si è spostata proprio perché allettati dalle
fortune che avevano arriso i Visigoti, i Burgundi e i Franchi. I Longobardi scendendo
verso il centro dell’Italia trovano un punto d’arresto solo con la regione esarcale, che i
bizantini riuscirono a difendere. L’esercito dei longobardi, guidato da valenti duchi,
riuscì ad aggirare l’esarcato e andare nella parte meridionale della penisola,
stabilendosi lungo la dorsale dell’Appennino e fondando il ducato di Salerno e il ducato
di Benevento, che gli storici definiscono Longobardia minor(quest’ultimo si appresta a
diventare Regnum Longobardorum). I duchi, che segnavano le politiche militari e che
guidavano i loro eserciti in armi, necessitavano di un’indicazione unitaria, di un primus
inter pares che si occupasse delle politiche dell’esercito, che successivamente fu
definito rex, anche se si trattava di un supremo comandante. (ALBOINO, CLEFI). I
Longobardi non riescono a conquistare un accesso alle coste dell’Adriatico e
rimangono nella fascia del settentrione.
-----(In questo periodo, l’Alto medioevo, vi è frammentazione politica e territoriale della
nostra penisola (il meridione occupato dai ducati dei longobardi, le zone costiere
presidiate da piccoli stanziamenti dell’esercito bizantino, la Sicilia inizia ad essere
erosa da insediamenti dell’Africa subsahariana); per cui l’Italia si frammenta in due:
centro nord e centro sud. Ma non è l’unica cesura, ve ne sono altre due: 1) rottura
dell’unità religiosa all’interno della penisola consolidata con l’editto di Costantino
poiché i Longobardi sono cristiani ma seguono una via eretica (evangelizzati dal
vescovo Ario, infatti verrà definita eresia ariana) e la presenza di una popolazione
occupante non ortodossa fu motivo di disagio tra le popolazioni italiche e longobarde
poiché professavano un credo diverso. Sarà una difficoltà che i longobardi supereranno
attraverso la conversione al cristianesimo. 2) ulteriore difficoltà era il fatto che ai
longobardi era estranea la cultura giuridica di diritto romano poiché portatori di una
tradizione normativa consuetudinaria e il diritto giustinianeo che era stato esteso alla
penisola italica nel 1854 non trova modo di applicarsi nella pratica e di avere
un’effettiva attuazione, se non in quei territori esarcali dell’Italia centro-settentrionale.
Infatti il diritto romano in questi territori (dominati dai Longobardi) rimane un atto
formale privo di effettive conseguenze non solo per la stringente presenza della
dominazione longobarda ma anche per l’inadeguatezza delle popolazioni ad attuare
questi complessi normativi così dotti. Fu più semplice rimanere radicati a quella
memoria di quei precetti contenuti nel diritto teodosiano e delle raccolte volgarizzate
di giurisprudenza romana: i precetti di essi si tramandavano nella memoria e nella
costante obbedienza che veniva loro riconosciut
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