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Diritto medievale e moderno

Periodizzazioni temporali:

1. Medioevo(VI-XV —> fino alla scoperta dell’America nel 1492)

Altomedioevo(VI-X —> anno mille)

 Bassomedioevo(XI-XV)

2. Età moderna(XVI-XVIII —> fino alla Rivoluzione

francese/congresso di Vienna)

Periodizzazione tematica:

comune(ius commune)

Diritto —> XI-XVIII

—> tante fonti giuridiche:

romano-giustinianeo(Corpus iuris civilis)

Diritto civile

⁃ Diritto canonico(della chiesa)

⁃ Fonti locali

⁃ Diritto codificato —> XIX-XX

—> il primo codice importante fu quello Napoleonico del 1804: i codici di

procedura civile e penale vennero riscritti e andarono a sostituire altre

fonti

Altre differenze(soprattutto diritto pubblico)

Assolutismo —> XVI-XVIII

Ex: il re sole in Francia

Stato di diritto —> XIX

—> il diritto regola anche il potere

Stato costituzionale —> XX

—> dopo il periodo di dittature per evitare che certi diritti

fondamentali(enunciati nella costituzione) venissero violati

—————————————————————————————————————

———————————————

La fine dell’età antica e l’inizio di quella medievale viene fatta coincidere

con la caduta dell’impero romano d’occidente(quello orientale

Romolo Augustolo

durerà per altri mille anni) nel 476, quando venne

deposto dal generale barbaro(= origini germaniche) Odoacre.

Tale avvenimento non fu così sconvolgente per due motivi:

1. Costantino fu il primo imperatore cristiano(prima metà del IV) e

decise fai articolare l’impero in due aree, una occidentale e una orientale

nella quale venne costruita la nuova capitale dell’impero, ovvero

Costantinopoli

—> da più di un secolo essa era il vero centro operativo

2. La deposizione di un imperatore da parte di un generale germanico

non era un fatto inedito

—> inoltre, dopo che Odoacre inviò in segno di rispetto le insegne

imperiali a Costantinopoli, l’imperatore d’Oriente Zenone gli conferì il

titolo nobiliare di patritius

Fu soprattutto con Giustiniano che la capitale assunse importanza, il

quale cercò di ricomporre l’impero romano: scoppiò la guerra

gotica(535-553) che oppose i Bizantini agli Ostrogoti, i quali si erano

stabilizzati in Italia —> vinse e riunì le due parti dell’impero

L’Italia, detta Esarcato(area geo-politica), venne divisa in aree

amministrative, facenti capo a Ravenna, dove risiedeva il

rappresentante dell’imperatore(esarca): capo militare, politico e titolare

dell’ultima istanza della giustizia.

Il territorio era diviso in varie circoscrizioni, a capo delle quali vi era un

all’Exercitus Italiae.

duca, posto dall’esarca, con specifici compiti relativi

Infine vi era il prefetto d’Italia, con alti compiti finanziari e fiscali, a capo

vicarii

di due ampie circoscrizioni rette da due , uno a Roma e uno a

Genova.

—> tale organizzazione doveva fare i conti con la complessità e

specificità dell’area italiana:

Roma era la sede di un vescovo di grande prestigio, il cui

patrimonio fondiario si estendeva nel centro e nel meridione della

penisola

La Sicilia era guidata da uno stratega con ampi poteri, tali da avere

un rapporto diretto con Costantinopoli e svincolato da ogni

subordinazione da Ravenna

Venezia, ducato, era sorta come risposta e difesa alle occupazioni

germaniche

La vasta area del Capitanato d’Italia(Puglia, Lucania e Calabria),

sorta a seguito dello stazionamento dei Longobardi

La Pentapoli(Romagna meridionale e Marche)

⁃ In preda di aristocrazie locali costituite dalla classe senatoria e

latifondista

—> soprattutto per quanto riguarda questo ultimo punto, si sentì la

necessità di legare rapporti stabili e vantaggiosi con i vari potenti

boni homines

familiari locali( ), figure a metà strada tra l’ufficio pubblico

e la supremazia privata di tipo clientelare

Dopo il 568 la penetrazione dei Longobardi aprirà una lunga fase di

instabilità e di violenta mutazione.

Compilazione giustinianea

Le tradizionali fonti giuridiche erano:

mores

(consuetudini) —> alcuni comportamenti hanno valore

giuridico opinio iuris ac necessitati

—> devono avere (= sentimento di dover

fare quel qualcosa)

—> + la società e semplice, + la consuetudine è forte

iura ius

(dottrina dei giuristi più autorevoli, quindi dotati di

respondendi secondo la legge delle citazioni di Valentiniano)

senatusconsulta(deliberazioni del senato)

—> con la progressiva concentrazione del potere legislativo e giuridico

princeps,

nelle mani del si aggiunsero anche

Constitutiones rescripta

, tra cui i (in risposta a singole questioni o

controversie che finivano per avere valore anche per casi simili)

Leges (leggi generali, quindi vera e propria fonte di diritto)

Un primo tentativo di raccolta del frutto dell’attività legislativa fu il

Codice teodosiano(438), che raccoglie le costituzioni emanate da

poi(comprendendo anche il Codice gregoriano e il Codice

Costantino in

ermogeniano).

Tale codice venne superato dall’opera di Giustiniano, i cui lavori vennero

Triboniano.

guidati dal giurista leges

Il fulcro di tale opera divennero le (costituzioni imperiali) e lo

iura (elaborazione dottrinale dei giuristi romani dell’età classica).

Corpus iuris civilis

È divisa in 4 parti:

Codex(529)

1.

Raccoglievano le istituzioni imperiali disposte in ordine cronologico:

codice Gregoriano

⁃ codice Ermogeniano

⁃ codice Teodosiano

⁃ Giustiniano(534)

costituzioni di diritto privato emanate da

È diviso in 12 libri a loro volta divisi in titoli(con rubrica= ne indica il

contenuto), che trattavo del diritto ecclesiastico, privato, penale,

pubblico, amministrativo e fiscale.

Anche questi furono interpolati.

Digesta Pandectae(533)

2. o

In 50 libri, è una grande antologia giuridica che raccoglie brani tratti da

: Paolo.

opere di giuristi classici Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e

interpolati(modificati)

I brani venivano spesso affinché il contenuto

degli scritti dei classici apparisse compatibile col diritto giustinianeo

Digesta

—> ai fu data forza di legge

—> trattavano principalmente di diritto privato(proprietà e diritti reali;

obbligazioni e contratti; famiglia; successioni)

Institutiones(533)

3.

Parte più breve(4 libri) e semplice(in quanto aveva funzione didattica)

—-> scritte in forma di discorso diretto che l’imperatore tiene ai

giovani che si avviano agli studi giuridici

Gaio

Ricalcano le Istituzioni di , dal quale riprendono lo schema tripartito

res, personae e actiones.

di Novellae Giustiniano

4. —> le costituzioni di aggiunte dopo la sua

morte

—> all’inizio tale opera trovava applicazione solo nell’impero Orientale,

poi venne estesa anche a quello Occidentale(554)

Vanno considerati anche due fattori:

Gli imperatori dell’età post-classica fecero del cristianesimo la

religione ufficiale dello Stato e ciò finì per alterare alcuni valori dominanti

della cultura romana classica

Ex: la patria potestà perse i tratti del rigorismo dell’antico pater familias

per stemperarsi in una pietosa

Ex: venne attutivo il rigorismo nella schiavitù, facilitandone la

manumissione

Divieto di ricorrere ad altre fonti normative e l’obbligo di attenersi

ad una interpretazione letterale, che contribuiva ad esaltare il carattere

vincolante dell’opera

I Longobardi

Prima abbiamo già accennato che, mentre il sud d’Italia conserverà i suoi

elementi significativi della cultura bizantina, il resto della penisola verrà

profondamente scossa dall’avvento dei Longobardi(568), che presero

velocemente il possesso dell’Italia.

Essi erano solo uno dei popoli germanici che nel VI si stanziarono

stabilmente in ampie aree

L’impero romano era composto da diversi regni barbarici:

Regno di Odoacre(Italia)

⁃ Regno dei Vandali(Africa)

⁃ Regno dei Visigoti(Spagna)

⁃ Rengo dei Burgundi(Francia ovest)

⁃ Regno dei Franchi(Francia)

ma presentavano tutti dei tratti comuni:

Nomadismo —> infatti per loro era innaturale individuare la

vigenza delle regole sulla base del territorio di stanziamento(principio

di territorialità del diritto), ma per loro era l’appartenenza ad un

gruppo e l’adesione alle proprie usanze(principio di personalità del

diritto)

Da quando i due popoli si fusero, quello romano e germanico, fu richiesta

la professio iuris, ovvero la dichiarazione di appartenenza ad un

ordinamento giuridico —> sempre in applicazione di quel principio di

personalità del diritto

—> da ciò deriva un’altro punto, ovvero la rilevanza giuridica del

gruppo(clan) piuttosto che del singolo, visto come uomo libero e atto al

combattimento —> non esiste una dimensione pubblicistica dello Stato,

ma piuttosto una gestione collettiva delle decisioni più importanti

attraverso l’assemblea degli uomini in armi

—> non vi è la titolarità esclusiva di un bene, ma l’uso e il godimento di

gruppo —> in un certo senso, era ammessa solo la successione

legittima(considerata come meccanismo naturale di passaggio dei beni

all’interno del nucleo familiare)

Propensione militare e alla conquista —> popolo-esercito

—>il capo veniva eletto(acclamato) dall’esercito

La sfera penale: la giustizia si basava sull’ordalia(= giudizio di Dio)

che si basava su una prova ordalica e serviva per stabilire chi avesse

ragione

—> la più famosa era l’ordalia del fuoco: l’imputato doveva tenere un

bastone incandescente, se le piaghe dopo tre giorni guarivano vuol dire

che Dio aveva deciso fosse innocente, altrimenti no —> la sentenza del

giudice era dichiarativa e non costitutiva

Altro tipo di ordalia era quella dell’acqua: l’imputato veniva legato e

gettato in acqua, se annegava era colpevole, altrimenti no

Un’altro tipo di ordalia era la faida, ovvero la vendetta, che serviva

ad ottenere giustizia compositio

—> essa poteva essere evitata con una , ovvero il

risarcimento del danno

Se il risarcimento riguardava un uomo si parlava di guidrigildo.

Il sistema più classico di ordalia era il duello

⁃ Assenza di cultura scritta —> so reggevano su un patrimonio di

consuetudini orali

—> in realtà, tutti quei popoli di matrice germanica che arrivavano a

stabilirsi durevolmente in un territorio, finivano per dotarsi di un testo

giuridico scritto nel quale raccoglievano il contenuto delle proprie

consuetudini, portando a:

Dare certezza ed organicità al diritto

⁃ Integrazione con altre culture presenti nel territorio, con la

mediazione ecclesiastica

Gerarchizzazione del potere, il quale assume il ruolo di garante

delle regole e dei suoi meccanismi di applicazione

Riportiamo tre esempi di legislazione scritta tra il VI e il VII secolo.

1. Lex Romana Wisogothorum, detta anche Breviarum

Alaricianum(506), segue di qualche decennio una raccolta di norme

visigote adottate dal padre fino a dotare norme più vicine alla sensibilità

latina e grazie alla collaborazione ecclesiastica

—> principalmente composta da legger tratte dal Codice Teodosiano e

estratti delle opere di Paolo e Gaio

2. Il Pactus Legis Salicae del re Clodoveo, grande sovrano dei Franchi

Salii che si convertì al cattolicesimo, evoca l’accordo dell’assemblea

popolare circa la corretta trasfusione nella lingua latina degli originari

contenuti della legge salica

Ex: ritroviamo la successione legittima; composizioni pecuniarie per

evitare le faide; consegna del reo all’offeso o ai suoi familiari nel caso di

mancato pagamento

(3)Dopo una prima penetrazione, i Longobardi, attuarono una violenta

opera di conquista e spoliazione dei possedimenti latini e di quelli

ecclesiastici.

Continuarono a spingersi più a sud e ciò diede vita ad una fase di grave

incertezza politica e alla formazione di una trentina di ducati indipendenti

tra loro, fino al riconoscimento di una nuova autorità unitaria: il re veniva

primus inter pares

considerato .

palatium curtis regia

La presenza stabile di un e di una a Pavia misero in

secondo piano i tradizionali centri decisionali, quali l’assemblea degli

uomini liberi e i nuclei familiari allargati.

—> il Regno di Rotari mise per iscritto le tradizionali consuetudini

palatium

popolari, mettendo raccordo tra il e i centri periferici —> il suo

Edictum poneva l’obiettivo di rinnovare, correggere ed emendare le

consuetudini longobarde, eventualmente aggiungendo o sottraendo

Rex

—> ancora una volta la centralità del viene sottolineata dal suo ruolo

di garanzia, mantenimento della pace pubblica e della repressione dei

reati più pericolosi

Vediamo degli esempi:

Mundium, ovvero potestà maschile sulla donna

⁃ Scambi patrimoniali in occasione delle nozze

⁃ Launegild, ovvero il corrispettivo simbolico offerto dal beneficiario

in occasione di una donazione, non conoscendo le concessioni a titolo

gratuito

Wadia, ovvero garanzia in forma di pegno offerta dal debitore sui

propri beni

Gairethinex, atto formale pubblico certificato di importanti effetti

giuridici, quali manomissioni di servi, adozioni, donazioni universali

mortis causa

Duello e giuramento

⁃ Successione per esclusiva via legittima

⁃ Faida, composizione pecuniaria con una quota di spettanza al re in

quanto garante del corretto funzionamento del meccanismo

Crimini di lesa maestà(capaci di incrinare la pace tutelata dal

sovrano) e quindi puniti con la pena di morte

Il re Liutprando decide di abbracciare con decisione la fede cattolica e

lex Dei:

quindi operare seguendo la

Asilo ecclesiastico

⁃ Migliore trattamento della condizione successoria delle foglie

⁃ Valorizzazione del consenso della donna nelle nozze

⁃ Donatio pro anima, lascito pio a favore di enti ecclesiastici in forma

di successione testamentaria contaminatio

Oltre a ciò, a documentare una integrazione( ) delle

tradizioni giuridiche, vanno sottolineati il valore dato alle prove

consuetudo loci,

testimoniali e il riferimento ad una indistinta capace di

superare i particolarismi(consentiva ad una delle due parti di rinunciare

alla propria legge), ma il duello continuava ad esse una forma di giustizia

irrinunciabile.

—> si passa da consuetudini personali a consuetudini territoriali

Dopo l’anno mille si ha un nuovo processo detto ‘romano-canonico’,

basato sul ruolo costitutivo del giudice: esso doveva svolgere

inquisitio

l’ , cioè faceva tutto lui(apriva la quaestio, cercava le prove,

interrogava i testimoni, decideva la sentenza) —> il giudice era

onnipotente

—> destinato a durare fino all’800

—> recupera dalla tradizione romana il fatto che la giustizia fosse

pubblica e non un accordo privato e veniva definito ‘canonico’ perché

eresie(ex: tortura)

utilizzava gli stessi metodi utilizzati per le

Il feudo

Il rapporto feudale si afferma all’interno delle comunità di combattenti

franchi come ricompensa ad un efficace sforzo bellico.

Il feudo si configura come un rapporto giuridico tra due soggetti, uno con

status

uno superiore e l’altro inferiore.

Il legame vassallatico, ovvero il rapporto feudale, si costituisce attraverso

fidelitas

un atto di fedeltà( ), giurata attraverso l’atto

homagium -> valore costitutivo del rapporto),

dell’omaggio( il vassallo si

faceva carico di obblighi di:

facere, l’auxilium consilium

quindi (collaborazione militare) il e i

⁃ iurisdictio

poteri di (potere di dirimere le controversie sorte tra i

residenti, con eccezioni delle cause penali per i reati maggiori) e

districtio (potere coercitivo sui residenti, quale quello di imporre tributi,

prestazioni lavorative e servizio militare)

non facere, ad esempio il divieto di allearsi con il nemico o di

operare a danno del signore

in cambio di protezione e un ‘mantenimento’(di solito la spartizione

del bottino di guerra, quindi delle terre, un cavallo, armi, accessori di

beneficium

protezione) —>

Non deve essere configurato come donazione, in quanto manca l’animus

donandi, nemmeno compravendita in quanto manca il prezzo e non vi è

nessun passaggio di proprietà in quanto il dominus non perde del tutto la

titolarità del bene conferito —> si può parlare di diritto reale su cosa

altrui, una specie di usufrutto —> il mondo feudale va a negare la

distinzione tra proprietà privata e potere pubblico

—> ciò era espressione del valore supremo dell’onore, persino più

pregnante di quelli biologici della parentela

—> quindi noi vediamo come colui che ha disposizione della terra è

anche titolare ‘naturale’ per forza consuetudinaria, secondo uno schema

reticolato che unisce soggetti e territori in vincoli reciproci riconosciuti

dalla consuetudine —> non si possono interpretare come poteri delegati

immunitas

dal signore sovrano, l’unico che può concedere è l’ , ovvero

l’astenersi dall’esercitare i propri poteri per evitare sovrapposizioni ed

interferenze —> è personalissimo(né trasmissibile né trasferibile),

però, si potevano chiedere al re singoli privilegi che superassero il divieto

della trasmissibilità, al fine di poter dotare la propria discendenza di una

ricchezza

Re Carlo il Calvo disporrà(877) la trasmissibilità ereditaria a vantaggio

dei vassalli maggiori, nel caso in cui essi fossero morti in battaglia —>

infine, con l’Edictum de beneficiis(1037), si accorderà una illimitata e

generale trasmissibilità per tutti i feudatari —> si fa spazio anche il

carattere patrimoniale del feudo more Francorum,

Infine si affermerà la modalità di trasmissione ereditaria

ovvero che esso venga trasmesso integralmente al solo figlio maschio

primogenito —> assunse particolare rilevanza il fedecommesso, che

obbligava l’erede a conservare il bene ricevuto a titolo ereditari e a

consegnarlo, a tempo debito, ad altra persona(anche per evitare che

l’erede alienasse il feudo)

Il rapporto feudale poteva sciogliersi a seguito di:

fellonia

tradimento( )

 Morte

 Se muore il vassallo, il beneficio torna nella disponibilità del

dominus(devoluzione)

Se muore il signore, il suo legittimo erede potrà decidere se

rinnovare l’investitura ricevendo un nuovo giuramento dal medesimo

vassallo

—> per evitare situazioni ‘scomode’ il feudo era ligio, ovvero esclusivo

nei confronti di un solo signore

Oberto dall’Orto Pillo da Medicina,

I glossatori, tra cui e tentarono di dare

beneficium

una prima stesura scritta delle consuetudini feudali: il

dominium

sarebbe paragonabile al romanistico e quindi ai fini della tutela

un’actio utilis(con

giudiziale si sarebbe potuto avanzare trasposizione di

dominium utile,

persona) e ad immaginare il beneficio stesso come un un

tipo di proprietà feudale assimilabile a quella romana —> come se il

dominium directum,

signore avesse un ovvero una sorta di nuda

proprietà

Il feudo diede vita ad un’elitè cetcale, aristocrazia feudale, che divenne

classe dirigente con l’affermarsi delle monarchie nazionali(soprattutto in

Francia e Spagna).

La signoria fondiaria

Il sistema produttivo veniva chiamato azienda curtense.

Il signore territoriale era colui che è titolare di vasti possedimenti

iurisdictio districtio,

fondiari, su cui esercita direttamente e ma che è

riconosciuto anche come colui che è capace di assicurare pace e

protezione ai signori fondiari più piccoli.

curtis villa

1. La (erede della romana) era l’unità abitativa principale

dominus

del signore o pars

—> essa, unita al territorio coltivabile, era definita

dominica (=parte signorile) in quanto sottoposta direttamente al

controllo del signore

—> vi lavoravano gli schiavi

massaricium pars massaricia

2. Il , o , erano delle unità

mansi

rurali( ), non necessariamente confinanti tra loro, affidate alla cura

di coltivatori, liberi o semi-liberi, che si appropriavano di una sola parte

del prodotto e il resto lo consegnavano al signore curtis

—> essi dovevano comunque lavorare ‘gratuitamente’ nella —>

cortè = obblighi personali

erano uomini ‘dipendenti’, parificati sostanzialmente agli schiavi

Il signore assumeva il ruolo di definitore dei conflitti, quindi difendere la

pace interna al territorio curtense, ma potevano essere assistiti

dall’actor(colui che amministrava il conto del signore) —> oltre alla

iurisdictio districio

potevano esercitare la , ovvero atti di comando

Ex: prestazioni straordinarie, tributi, chiamata alle armi

—> vediamo come vi era un rapporto verticale —> infatti vi era una

gerarchia anche tra i signori fondiari più ricchi e più potenti

Ex: i da Canossa in Toscana e in Emilia e l’Abbazia di Nonantola in area

padana(anche uomini di chiesa/enti ecclesiastici)

Tutta questa fitta rete di relazioni era comun

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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