Diritto medievale e moderno
Periodizzazioni temporali:
1. Medioevo(VI-XV —> fino alla scoperta dell’America nel 1492)
Altomedioevo(VI-X —> anno mille)
Bassomedioevo(XI-XV)
2. Età moderna(XVI-XVIII —> fino alla Rivoluzione
francese/congresso di Vienna)
Periodizzazione tematica:
comune(ius commune)
Diritto —> XI-XVIII
—> tante fonti giuridiche:
romano-giustinianeo(Corpus iuris civilis)
Diritto civile
⁃ Diritto canonico(della chiesa)
⁃ Fonti locali
⁃ Diritto codificato —> XIX-XX
—> il primo codice importante fu quello Napoleonico del 1804: i codici di
procedura civile e penale vennero riscritti e andarono a sostituire altre
fonti
Altre differenze(soprattutto diritto pubblico)
Assolutismo —> XVI-XVIII
Ex: il re sole in Francia
Stato di diritto —> XIX
—> il diritto regola anche il potere
Stato costituzionale —> XX
—> dopo il periodo di dittature per evitare che certi diritti
fondamentali(enunciati nella costituzione) venissero violati
—————————————————————————————————————
———————————————
La fine dell’età antica e l’inizio di quella medievale viene fatta coincidere
con la caduta dell’impero romano d’occidente(quello orientale
Romolo Augustolo
durerà per altri mille anni) nel 476, quando venne
deposto dal generale barbaro(= origini germaniche) Odoacre.
Tale avvenimento non fu così sconvolgente per due motivi:
1. Costantino fu il primo imperatore cristiano(prima metà del IV) e
decise fai articolare l’impero in due aree, una occidentale e una orientale
nella quale venne costruita la nuova capitale dell’impero, ovvero
Costantinopoli
—> da più di un secolo essa era il vero centro operativo
2. La deposizione di un imperatore da parte di un generale germanico
non era un fatto inedito
—> inoltre, dopo che Odoacre inviò in segno di rispetto le insegne
imperiali a Costantinopoli, l’imperatore d’Oriente Zenone gli conferì il
titolo nobiliare di patritius
Fu soprattutto con Giustiniano che la capitale assunse importanza, il
quale cercò di ricomporre l’impero romano: scoppiò la guerra
gotica(535-553) che oppose i Bizantini agli Ostrogoti, i quali si erano
stabilizzati in Italia —> vinse e riunì le due parti dell’impero
L’Italia, detta Esarcato(area geo-politica), venne divisa in aree
amministrative, facenti capo a Ravenna, dove risiedeva il
rappresentante dell’imperatore(esarca): capo militare, politico e titolare
dell’ultima istanza della giustizia.
Il territorio era diviso in varie circoscrizioni, a capo delle quali vi era un
all’Exercitus Italiae.
duca, posto dall’esarca, con specifici compiti relativi
Infine vi era il prefetto d’Italia, con alti compiti finanziari e fiscali, a capo
vicarii
di due ampie circoscrizioni rette da due , uno a Roma e uno a
Genova.
—> tale organizzazione doveva fare i conti con la complessità e
specificità dell’area italiana:
Roma era la sede di un vescovo di grande prestigio, il cui
⁃
patrimonio fondiario si estendeva nel centro e nel meridione della
penisola
La Sicilia era guidata da uno stratega con ampi poteri, tali da avere
⁃
un rapporto diretto con Costantinopoli e svincolato da ogni
subordinazione da Ravenna
Venezia, ducato, era sorta come risposta e difesa alle occupazioni
⁃
germaniche
La vasta area del Capitanato d’Italia(Puglia, Lucania e Calabria),
⁃
sorta a seguito dello stazionamento dei Longobardi
La Pentapoli(Romagna meridionale e Marche)
⁃ In preda di aristocrazie locali costituite dalla classe senatoria e
⁃
latifondista
—> soprattutto per quanto riguarda questo ultimo punto, si sentì la
necessità di legare rapporti stabili e vantaggiosi con i vari potenti
boni homines
familiari locali( ), figure a metà strada tra l’ufficio pubblico
e la supremazia privata di tipo clientelare
Dopo il 568 la penetrazione dei Longobardi aprirà una lunga fase di
instabilità e di violenta mutazione.
Compilazione giustinianea
Le tradizionali fonti giuridiche erano:
mores
(consuetudini) —> alcuni comportamenti hanno valore
⁃
giuridico opinio iuris ac necessitati
—> devono avere (= sentimento di dover
fare quel qualcosa)
—> + la società e semplice, + la consuetudine è forte
iura ius
(dottrina dei giuristi più autorevoli, quindi dotati di
⁃
respondendi secondo la legge delle citazioni di Valentiniano)
senatusconsulta(deliberazioni del senato)
⁃
—> con la progressiva concentrazione del potere legislativo e giuridico
princeps,
nelle mani del si aggiunsero anche
Constitutiones rescripta
, tra cui i (in risposta a singole questioni o
⁃
controversie che finivano per avere valore anche per casi simili)
Leges (leggi generali, quindi vera e propria fonte di diritto)
⁃
Un primo tentativo di raccolta del frutto dell’attività legislativa fu il
Codice teodosiano(438), che raccoglie le costituzioni emanate da
poi(comprendendo anche il Codice gregoriano e il Codice
Costantino in
ermogeniano).
Tale codice venne superato dall’opera di Giustiniano, i cui lavori vennero
Triboniano.
guidati dal giurista leges
Il fulcro di tale opera divennero le (costituzioni imperiali) e lo
iura (elaborazione dottrinale dei giuristi romani dell’età classica).
Corpus iuris civilis
È divisa in 4 parti:
Codex(529)
1.
Raccoglievano le istituzioni imperiali disposte in ordine cronologico:
codice Gregoriano
⁃ codice Ermogeniano
⁃ codice Teodosiano
⁃ Giustiniano(534)
costituzioni di diritto privato emanate da
⁃
È diviso in 12 libri a loro volta divisi in titoli(con rubrica= ne indica il
contenuto), che trattavo del diritto ecclesiastico, privato, penale,
pubblico, amministrativo e fiscale.
Anche questi furono interpolati.
Digesta Pandectae(533)
2. o
In 50 libri, è una grande antologia giuridica che raccoglie brani tratti da
: Paolo.
opere di giuristi classici Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino e
interpolati(modificati)
I brani venivano spesso affinché il contenuto
degli scritti dei classici apparisse compatibile col diritto giustinianeo
Digesta
—> ai fu data forza di legge
—> trattavano principalmente di diritto privato(proprietà e diritti reali;
obbligazioni e contratti; famiglia; successioni)
Institutiones(533)
3.
Parte più breve(4 libri) e semplice(in quanto aveva funzione didattica)
—-> scritte in forma di discorso diretto che l’imperatore tiene ai
giovani che si avviano agli studi giuridici
Gaio
Ricalcano le Istituzioni di , dal quale riprendono lo schema tripartito
res, personae e actiones.
di Novellae Giustiniano
4. —> le costituzioni di aggiunte dopo la sua
morte
—> all’inizio tale opera trovava applicazione solo nell’impero Orientale,
poi venne estesa anche a quello Occidentale(554)
Vanno considerati anche due fattori:
Gli imperatori dell’età post-classica fecero del cristianesimo la
⁃
religione ufficiale dello Stato e ciò finì per alterare alcuni valori dominanti
della cultura romana classica
Ex: la patria potestà perse i tratti del rigorismo dell’antico pater familias
per stemperarsi in una pietosa
Ex: venne attutivo il rigorismo nella schiavitù, facilitandone la
manumissione
Divieto di ricorrere ad altre fonti normative e l’obbligo di attenersi
⁃
ad una interpretazione letterale, che contribuiva ad esaltare il carattere
vincolante dell’opera
I Longobardi
Prima abbiamo già accennato che, mentre il sud d’Italia conserverà i suoi
elementi significativi della cultura bizantina, il resto della penisola verrà
profondamente scossa dall’avvento dei Longobardi(568), che presero
velocemente il possesso dell’Italia.
Essi erano solo uno dei popoli germanici che nel VI si stanziarono
stabilmente in ampie aree
L’impero romano era composto da diversi regni barbarici:
Regno di Odoacre(Italia)
⁃ Regno dei Vandali(Africa)
⁃ Regno dei Visigoti(Spagna)
⁃ Rengo dei Burgundi(Francia ovest)
⁃ Regno dei Franchi(Francia)
⁃
ma presentavano tutti dei tratti comuni:
Nomadismo —> infatti per loro era innaturale individuare la
vigenza delle regole sulla base del territorio di stanziamento(principio
di territorialità del diritto), ma per loro era l’appartenenza ad un
gruppo e l’adesione alle proprie usanze(principio di personalità del
diritto)
Da quando i due popoli si fusero, quello romano e germanico, fu richiesta
la professio iuris, ovvero la dichiarazione di appartenenza ad un
ordinamento giuridico —> sempre in applicazione di quel principio di
personalità del diritto
—> da ciò deriva un’altro punto, ovvero la rilevanza giuridica del
gruppo(clan) piuttosto che del singolo, visto come uomo libero e atto al
combattimento —> non esiste una dimensione pubblicistica dello Stato,
ma piuttosto una gestione collettiva delle decisioni più importanti
attraverso l’assemblea degli uomini in armi
—> non vi è la titolarità esclusiva di un bene, ma l’uso e il godimento di
gruppo —> in un certo senso, era ammessa solo la successione
legittima(considerata come meccanismo naturale di passaggio dei beni
all’interno del nucleo familiare)
Propensione militare e alla conquista —> popolo-esercito
—>il capo veniva eletto(acclamato) dall’esercito
La sfera penale: la giustizia si basava sull’ordalia(= giudizio di Dio)
che si basava su una prova ordalica e serviva per stabilire chi avesse
ragione
—> la più famosa era l’ordalia del fuoco: l’imputato doveva tenere un
bastone incandescente, se le piaghe dopo tre giorni guarivano vuol dire
che Dio aveva deciso fosse innocente, altrimenti no —> la sentenza del
giudice era dichiarativa e non costitutiva
Altro tipo di ordalia era quella dell’acqua: l’imputato veniva legato e
⁃
gettato in acqua, se annegava era colpevole, altrimenti no
Un’altro tipo di ordalia era la faida, ovvero la vendetta, che serviva
⁃
ad ottenere giustizia compositio
—> essa poteva essere evitata con una , ovvero il
risarcimento del danno
Se il risarcimento riguardava un uomo si parlava di guidrigildo.
Il sistema più classico di ordalia era il duello
⁃ Assenza di cultura scritta —> so reggevano su un patrimonio di
consuetudini orali
—> in realtà, tutti quei popoli di matrice germanica che arrivavano a
stabilirsi durevolmente in un territorio, finivano per dotarsi di un testo
giuridico scritto nel quale raccoglievano il contenuto delle proprie
consuetudini, portando a:
Dare certezza ed organicità al diritto
⁃ Integrazione con altre culture presenti nel territorio, con la
⁃
mediazione ecclesiastica
Gerarchizzazione del potere, il quale assume il ruolo di garante
⁃
delle regole e dei suoi meccanismi di applicazione
Riportiamo tre esempi di legislazione scritta tra il VI e il VII secolo.
1. Lex Romana Wisogothorum, detta anche Breviarum
Alaricianum(506), segue di qualche decennio una raccolta di norme
visigote adottate dal padre fino a dotare norme più vicine alla sensibilità
latina e grazie alla collaborazione ecclesiastica
—> principalmente composta da legger tratte dal Codice Teodosiano e
estratti delle opere di Paolo e Gaio
2. Il Pactus Legis Salicae del re Clodoveo, grande sovrano dei Franchi
Salii che si convertì al cattolicesimo, evoca l’accordo dell’assemblea
popolare circa la corretta trasfusione nella lingua latina degli originari
contenuti della legge salica
Ex: ritroviamo la successione legittima; composizioni pecuniarie per
evitare le faide; consegna del reo all’offeso o ai suoi familiari nel caso di
mancato pagamento
(3)Dopo una prima penetrazione, i Longobardi, attuarono una violenta
opera di conquista e spoliazione dei possedimenti latini e di quelli
ecclesiastici.
Continuarono a spingersi più a sud e ciò diede vita ad una fase di grave
incertezza politica e alla formazione di una trentina di ducati indipendenti
tra loro, fino al riconoscimento di una nuova autorità unitaria: il re veniva
primus inter pares
considerato .
palatium curtis regia
La presenza stabile di un e di una a Pavia misero in
secondo piano i tradizionali centri decisionali, quali l’assemblea degli
uomini liberi e i nuclei familiari allargati.
—> il Regno di Rotari mise per iscritto le tradizionali consuetudini
palatium
popolari, mettendo raccordo tra il e i centri periferici —> il suo
Edictum poneva l’obiettivo di rinnovare, correggere ed emendare le
consuetudini longobarde, eventualmente aggiungendo o sottraendo
Rex
—> ancora una volta la centralità del viene sottolineata dal suo ruolo
di garanzia, mantenimento della pace pubblica e della repressione dei
reati più pericolosi
Vediamo degli esempi:
Mundium, ovvero potestà maschile sulla donna
⁃ Scambi patrimoniali in occasione delle nozze
⁃ Launegild, ovvero il corrispettivo simbolico offerto dal beneficiario
⁃
in occasione di una donazione, non conoscendo le concessioni a titolo
gratuito
Wadia, ovvero garanzia in forma di pegno offerta dal debitore sui
⁃
propri beni
Gairethinex, atto formale pubblico certificato di importanti effetti
⁃
giuridici, quali manomissioni di servi, adozioni, donazioni universali
mortis causa
Duello e giuramento
⁃ Successione per esclusiva via legittima
⁃ Faida, composizione pecuniaria con una quota di spettanza al re in
⁃
quanto garante del corretto funzionamento del meccanismo
Crimini di lesa maestà(capaci di incrinare la pace tutelata dal
⁃
sovrano) e quindi puniti con la pena di morte
Il re Liutprando decide di abbracciare con decisione la fede cattolica e
lex Dei:
quindi operare seguendo la
Asilo ecclesiastico
⁃ Migliore trattamento della condizione successoria delle foglie
⁃ Valorizzazione del consenso della donna nelle nozze
⁃ Donatio pro anima, lascito pio a favore di enti ecclesiastici in forma
⁃
di successione testamentaria contaminatio
Oltre a ciò, a documentare una integrazione( ) delle
tradizioni giuridiche, vanno sottolineati il valore dato alle prove
consuetudo loci,
testimoniali e il riferimento ad una indistinta capace di
superare i particolarismi(consentiva ad una delle due parti di rinunciare
alla propria legge), ma il duello continuava ad esse una forma di giustizia
irrinunciabile.
—> si passa da consuetudini personali a consuetudini territoriali
Dopo l’anno mille si ha un nuovo processo detto ‘romano-canonico’,
basato sul ruolo costitutivo del giudice: esso doveva svolgere
inquisitio
l’ , cioè faceva tutto lui(apriva la quaestio, cercava le prove,
interrogava i testimoni, decideva la sentenza) —> il giudice era
onnipotente
—> destinato a durare fino all’800
—> recupera dalla tradizione romana il fatto che la giustizia fosse
pubblica e non un accordo privato e veniva definito ‘canonico’ perché
eresie(ex: tortura)
utilizzava gli stessi metodi utilizzati per le
Il feudo
Il rapporto feudale si afferma all’interno delle comunità di combattenti
franchi come ricompensa ad un efficace sforzo bellico.
Il feudo si configura come un rapporto giuridico tra due soggetti, uno con
status
uno superiore e l’altro inferiore.
Il legame vassallatico, ovvero il rapporto feudale, si costituisce attraverso
fidelitas
un atto di fedeltà( ), giurata attraverso l’atto
homagium -> valore costitutivo del rapporto),
dell’omaggio( il vassallo si
faceva carico di obblighi di:
facere, l’auxilium consilium
quindi (collaborazione militare) il e i
⁃ iurisdictio
poteri di (potere di dirimere le controversie sorte tra i
residenti, con eccezioni delle cause penali per i reati maggiori) e
districtio (potere coercitivo sui residenti, quale quello di imporre tributi,
prestazioni lavorative e servizio militare)
non facere, ad esempio il divieto di allearsi con il nemico o di
⁃
operare a danno del signore
in cambio di protezione e un ‘mantenimento’(di solito la spartizione
del bottino di guerra, quindi delle terre, un cavallo, armi, accessori di
beneficium
protezione) —>
Non deve essere configurato come donazione, in quanto manca l’animus
donandi, nemmeno compravendita in quanto manca il prezzo e non vi è
nessun passaggio di proprietà in quanto il dominus non perde del tutto la
titolarità del bene conferito —> si può parlare di diritto reale su cosa
altrui, una specie di usufrutto —> il mondo feudale va a negare la
distinzione tra proprietà privata e potere pubblico
—> ciò era espressione del valore supremo dell’onore, persino più
pregnante di quelli biologici della parentela
—> quindi noi vediamo come colui che ha disposizione della terra è
anche titolare ‘naturale’ per forza consuetudinaria, secondo uno schema
reticolato che unisce soggetti e territori in vincoli reciproci riconosciuti
dalla consuetudine —> non si possono interpretare come poteri delegati
immunitas
dal signore sovrano, l’unico che può concedere è l’ , ovvero
l’astenersi dall’esercitare i propri poteri per evitare sovrapposizioni ed
interferenze —> è personalissimo(né trasmissibile né trasferibile),
però, si potevano chiedere al re singoli privilegi che superassero il divieto
della trasmissibilità, al fine di poter dotare la propria discendenza di una
ricchezza
Re Carlo il Calvo disporrà(877) la trasmissibilità ereditaria a vantaggio
dei vassalli maggiori, nel caso in cui essi fossero morti in battaglia —>
infine, con l’Edictum de beneficiis(1037), si accorderà una illimitata e
generale trasmissibilità per tutti i feudatari —> si fa spazio anche il
carattere patrimoniale del feudo more Francorum,
Infine si affermerà la modalità di trasmissione ereditaria
ovvero che esso venga trasmesso integralmente al solo figlio maschio
primogenito —> assunse particolare rilevanza il fedecommesso, che
obbligava l’erede a conservare il bene ricevuto a titolo ereditari e a
consegnarlo, a tempo debito, ad altra persona(anche per evitare che
l’erede alienasse il feudo)
Il rapporto feudale poteva sciogliersi a seguito di:
fellonia
tradimento( )
Morte
Se muore il vassallo, il beneficio torna nella disponibilità del
⁃
dominus(devoluzione)
Se muore il signore, il suo legittimo erede potrà decidere se
⁃
rinnovare l’investitura ricevendo un nuovo giuramento dal medesimo
vassallo
—> per evitare situazioni ‘scomode’ il feudo era ligio, ovvero esclusivo
nei confronti di un solo signore
Oberto dall’Orto Pillo da Medicina,
I glossatori, tra cui e tentarono di dare
beneficium
una prima stesura scritta delle consuetudini feudali: il
dominium
sarebbe paragonabile al romanistico e quindi ai fini della tutela
un’actio utilis(con
giudiziale si sarebbe potuto avanzare trasposizione di
dominium utile,
persona) e ad immaginare il beneficio stesso come un un
tipo di proprietà feudale assimilabile a quella romana —> come se il
dominium directum,
signore avesse un ovvero una sorta di nuda
proprietà
Il feudo diede vita ad un’elitè cetcale, aristocrazia feudale, che divenne
classe dirigente con l’affermarsi delle monarchie nazionali(soprattutto in
Francia e Spagna).
La signoria fondiaria
Il sistema produttivo veniva chiamato azienda curtense.
Il signore territoriale era colui che è titolare di vasti possedimenti
iurisdictio districtio,
fondiari, su cui esercita direttamente e ma che è
riconosciuto anche come colui che è capace di assicurare pace e
protezione ai signori fondiari più piccoli.
curtis villa
1. La (erede della romana) era l’unità abitativa principale
dominus
del signore o pars
—> essa, unita al territorio coltivabile, era definita
dominica (=parte signorile) in quanto sottoposta direttamente al
controllo del signore
—> vi lavoravano gli schiavi
massaricium pars massaricia
2. Il , o , erano delle unità
mansi
rurali( ), non necessariamente confinanti tra loro, affidate alla cura
di coltivatori, liberi o semi-liberi, che si appropriavano di una sola parte
del prodotto e il resto lo consegnavano al signore curtis
—> essi dovevano comunque lavorare ‘gratuitamente’ nella —>
cortè = obblighi personali
erano uomini ‘dipendenti’, parificati sostanzialmente agli schiavi
Il signore assumeva il ruolo di definitore dei conflitti, quindi difendere la
pace interna al territorio curtense, ma potevano essere assistiti
dall’actor(colui che amministrava il conto del signore) —> oltre alla
iurisdictio districio
potevano esercitare la , ovvero atti di comando
Ex: prestazioni straordinarie, tributi, chiamata alle armi
—> vediamo come vi era un rapporto verticale —> infatti vi era una
gerarchia anche tra i signori fondiari più ricchi e più potenti
Ex: i da Canossa in Toscana e in Emilia e l’Abbazia di Nonantola in area
padana(anche uomini di chiesa/enti ecclesiastici)
Tutta questa fitta rete di relazioni era comun
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