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Nancy Di Rollo

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE

E MODERNO

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Nancy Di Rollo

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

PARTE PRIMA: Dall'età Tardo-Antica all'Alto Medioevo 3

1. Il diritto tardo-antico

2. Cristianesimo, Chiesa e diritto

3. Il diritto dei regni germanici

4. L'età carolingia e feudale

5. Le consuetudini e la cultura giuridica

6. La riforma della Chiesa

SECONDA PARTE: L'età del diritto comune classico 16

1. I Glossatori e la nuova scienza

2. Il diritto canonico

3. Diritto e istituzioni

4. Università: studenti e professori

5. Professioni legali e giustizia

6. I Commentatori

7. I diritti particolari

8. I diritti locali

9. Il sistema del diritto comune

10. La formazione del Common law

TERZA PARTE: L'età Moderna 43

1. Chiesa e Stati assoluti

2. La Scuola culta

3. Pratici e professori

4. Dottrina giuridica e professioni legali

5. La giurisprudenza

6. Diritti locali e legislazioni regia

7. Giusnaturalismo

8. Giuristi del Settecento

9. Il sistema delle fonti

10. Il diritto inglese

QUARTA PARTE: L’età delle Riforme 66

27. Illuminismo giuridico

28.Le Riforme Pag. 2 di 84

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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

DALL'ETA' TARDA ANTICA ALL'ALTO

MEDIOEVO

Durante la transizione tra il mondo antico e il medioevo fu introdotto in Europa un nuovo complesso di

istituzioni e consuetudini nuove, infatti il diritto dell’Impero Romano tardo-antico ha influito non poco

sul diritto provato dei Germani.

La Chiesa esercitò, invece, dal canto suo un ruolo fondamentale sulla civiltà, sulla religione ma anche

nel campo civile e politico. Infatti, trasmise alla società civile sia nuove regole giuridiche di derivazione

romanistica che la cultura antica greca e romana, le quali arrivarono a noi posteri tramite i codici scritti

in pergamena dai chierici e dai monaci.

Per quanto concerne invece le norme scritte dai Franchi, Visigoti e Longobardi queste avevano una

radice consuetudinaria, e infatti in questi secoli sono le consuetudini a dominare tra le fonti del diritto,

sino a dar vita a nuove istituzioni, come ad esempio i rapporti feudali.

Questa situazione storica in Europa conobbe una trasformazione radicale solo tra il XI e il XII secolo,

grazie a una grande rinascita.

Il diritto tardo-antico

1. Le strutture pubbliche

I secoli che intercorrono tra Costantino e Giustiniano furono caratterizzati, per

quanto riguardo il diritto romano, da una serie di trasformazioni profonde. Ci

troviamo di fronte ad un Impero molto vasto, composto da 114 provincie suddivise

paritariamente tra Occidente e Oriente, le quali capitali sono rispettivamente Roma e

Costantinopoli. Questa suddivisione non impedì, però, che il comando venisse

accentrato nelle mani di una sola persona sotto il governo di alcuni grandi imperatori

come Costantino, Teodosio I e Giustiniano.

La successione al trono comprendeva due Augusti, ovvero due imperatori, e due

successori designati, ovvero i Cesari. Questa successione prende il nome

tecnicamente di tetrarchia, ovvero "Governo di quattro", che creò però un rapporto di

diffidenza reciproca tra i quattro destinati al trono.

Per quanto riguarda invece il territorio erano presenti tre diverse gerarchie, le quali

affiancandosi crearono uno dei più articolati e complessi ordinamenti della storia:

• La gerarchia militare, questa faceva perno sui duces e sui magistrati militari

dislocati nelle varie parti dell'Impero.

• La gerarchia civile, dopo il tramonto del processo formulare e l'avvento della

cognitio extra ordinem, era ripartita in cinque livelli.

• La gerarchia dei funzionari esercitava le vaste competenze tributarie e finanziarie

dell'Impero.

Al di sopra di queste tre gerarchie, trovavamo invece la Corte Imperiale.

Possiamo quindi ora parlare della figura dell'Imperatore, il quale aveva accentrato

nelle sue mani tutti i poteri, infatti e a lui aspettava la nomina dei governatori

provinciali e di qualsiasi altra carica dell'amministrazione civile e giudiziaria. Inoltre

a lui giungevano le controversie da decidere in ultima istanza ed era titolare del

potere legislativo.

Si deve comunque sottolineare che la burocrazia imperiale era viziata da molti abusi,

come ad esempio la corruzione e le prepotenze, ma è tuttavia innegabile l'alto livello

professionale degli uffici centrali, il tutto testimoniato dagli editti e i rescritti giunti a

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2. Legislazione postclassica

Parlando del diritto tardo-antico, è necessario analizzare la legislazione postclassica e

in particolar modo iniziare dalle fonti del diritto, le quali erano differenti, per quanto

riguarda alcuni aspetti, a quelle dell'età precedente.

Infatti chiuso il periodo in cui i grandi giuristi avevano elaborato i vari principi e

regole che costituiscono l'ossatura del diritto classico di Roma, nel tardo Impero ogni

attività normativa sì concentro nella figura dell'Imperatore.

Erano il Questore del Sacro e il Maestro degli Uffici a elaborare le costituzioni,

ovvero gli editti, e divenivano vincolanti dopo l'approvazione dell'imperatore. Inoltre

si deve aggiungere che nella fase giudiziaria egli operava attraverso i suoi giudici

centrale, o ancora nei casi sottoposti all'imperatore stesso in ultima istanza in fase

d'appello, dopo almeno due gradi di giurisdizione minore. Vi è un ulteriore caso in cui

si richiede l'intervento diretto dell'imperatore nella sua funzione giudiziaria, il quale

fu meno frequente, ovvero quando vi era una richiesta da parte dei funzionari-giudici

locali per risolvere questioni non risolvibili sulla base del diritto esistente. In questi

casi la Corte Imperiale emetteva un rescritto o consulto a nome dell'Imperatore,

questi, in seguito, non venivano utilizzati solo per il caso specifico ma anche per casi

simili emersi in ogni parte dell'Impero. I rescritti e i consulti nel tempo acquistarono

un ruolo normativo, tanto che entrarono all'interno della compilazione giustinianea.

Il sistema classico delle fonti era quindi trasformato e l'età postclassica ridusse le

fonti del diritto in due categorie:

• Iura, ovvero le fonti tradizionali del diritto civile e onorario;

• Legis, ovvero le costituzioni imperiali.

Questo non fu l'unica differenza fra l'età postclassica e quelle precedenti, infatti in

questo periodo abbiamo delle profonde trasformazioni. Per quanto riguarda il diritto

delle persone e delle famiglie vi è, da Costantino in poi, un influenza del

cristianesimo, il tutto si può notare ad esempio nelle sanzioni contri gli abusi del

padre, o ancora nel divieto di separazione delle famiglie dei servi in casi di

spartizione dell'eredità. Anche il diritto greco influì nelle costituzioni imperiali, ad

esempio imponendo la restituzione della dote alla moglie in caso di scioglimento del

matrimonio.

3. Da Teodosio II a Giustiniano

Nei secoli tra il IV e VI nasce l'esigenza di raccogliere in testi ben organizzati le

innumerevoli costituzioni imperiali e i vari interventi legislativi che caratterizzarono

questo periodo, un esempio di ciò ci è dato dai Codici Gregoriano e Ermogeniano ove

sono racconti i rescritti sino all'età di Diocleziano. Ma vi furono documenti di

importanza maggiore tra questi abbiamo il Codice Teodosiano, il quale, come

possiamo ben intuire, è stato promulgato dall'imperatore Teodosio II nel 438, qui

vengono raccolti in 16 libri tutte le costituzioni imperiali da Costantino sino a

quell'anno. Ogni libro era diviso in titoli, all'interno dei quali ogni costituzioni sì

succedeva in ordine cronologico. Questo Codice venne promulgato in ogni parte

dell'Impero, quindi sia Oriente che Occidente, ma in questo secondo caso esso suscitò

una profonda influenza che duro fino a dopo l'anno Mille.

Dobbiamo, invece ringraziare Imperatore Giustinianeo e la composizione del Codice

Giustinianeo e del Corpis Iuris Civilis se gran parte del diritto antico è arrivato a noi

oggi. Infatti la prima compilazione ha svolto un ruolo di straordinario rilievo, in

quanto sono presenti al suo interno centinaia di costituzioni da Giustinianeo sancite,

che hanno introdotto regole nuove in tutti i campi del diritto, ma non solo, sono

presenti, anche, riuniti in 12 libri, i rescritti e le costituzioni imperiali che sono stati

emanati dal secolo I all'età Giustinianea.

Negli anni che vanno dal 529 al 534 venne alla luce, sempre per volere di

Giustiniano, il Corpis iuris civilis, la quale compilazione era molto ampia ed era

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formato da quattro diverse opere. Tra queste oltre il Codex, troviamo il Digesto,

formato da 50 libri che contenevano i testi della giurisprudenza classica, infatti

questa opera ha portato alla luce a noi posteri frammenti degli scritti dei massimi

giuristi romani. Un fatto singolare è che questa opera non sia stata composta a Roma,

ma bensì nell'impero romano d'Oriente e solo sei secoli più tardi avrebbe influenzato

l'Occidente.

Tra le altre opere abbiamo anche le Istituzioni, il quale è un breve testo esemplato

dalle Istituzioni di Gaio, e le Novelle, il quale è una raccolta aggiuntiva di 168

costituzioni emanate dall'imperatore stesso dopo l'emanazione del Codex.

Con questa compilazione, Giustinianeo voleva realizzare una nuova fonte del diritto la

quale sarebbe stata applicata nella sua integrità da tutti i giudici dell'Impero, ed era

infatti proibito commentarla. Comunque la compilazione in Oriente fu la base del

diritto bizantino per quasi mille anni, ovvero fino alla caduta di Costantinopoli,

mentre ebbe una vita differente in Occidente, dove solo nel XII secolo divenne una

fonte del nuovo diritto comune che domino il continente fino alla fine del Settecento.

Cristianesimo, Chiesa e Diritto

1. La Chiesa primitiva, organizzazione e gerarchia

L'affermazione del cristianesimo ebbe un influenza profonda per quanto riguarda il

diritto e le sue istituzioni, questo avvenne a causa dei contenuti della nuova fede, per

i suoi valori e per le istituzioni create per diffondere e conservare tali valori. In

generale, si può affermare che il cristianesimo portò a delle conseguenze dirette o

indirette nella disciplina delle reazioni tra gli uomini, questo perché il comandamento

dell'amore del prossimo e il rispetto della persona umana, qualsiasi persona essa sia,

richiedevano un ribaltamento delle consuetudini e istituti dalle radici milionarie.

Ma per poter parlare della Chiesa e del cristianesimo dobbiamo prima prendere in

considerazioni le sue origini, ovvero quel piccolo gruppo di discepoli di Cristo, che si

presento sin dagli inizi come un istituzione dotata di regole. Ben presto la Chiesa

assunse la forma di un'istituzione gerarchica, questo per creare un organismo saldo

in grado di resistere alle spinte di altre culture. I successori degli appostoli presero il

nome di episcopi, i quali erano responsabili di una città e del territorio circostante,

ovvero la diocesi.

I vescovi, o episcopi, avevano sotto di loro i presbiteri e i diaconi, e anche tra di loro

si venne a creare una gerarchia fondata sull'importanza della città sede della diocesi.

Ai vescovi delle città più importanti aspettava il coordinamento dei vescovi della

regione. La nomina del vescovo avveniva con la volontà del clero locale, seguita dalla

consacrazione da parte dei fedeli e degli altri vescovi della provincia e dal vescovo

metropolita.

Nel tempo al vescovo di Roma fu riconosciuto il ruolo più importante, poiché Cristo

aveva dato a Pietro il ruolo di capo della Chiesa e lui era stato il primo a portare il

messaggio cristiano a Roma, al quindi i successori dovevano mantenere il primato.

2. Il testo sacro

Il cristianesimo, come in precedenza l'ebraismo e in seguito l'Islam, è caratterizzato

dalla presenza di un libro sacro, pubblico e quindi reso noto a tutti, sia fedeli che

sacerdoti.

La Scrittura rese permanente le regole e le istituzioni sia religiosi che civili dei paesi

che accolsero il cristianesimo, un esempio di ciò è dettato dalla santificazione festiva

del settimo giorno oppure il primato del vescovo di Roma, ovvero il papa. Ma la

funzione del Testo Sacro era anche quella di indirizzare i fedeli nei vari

comportamenti da tenere nei casi dubbi e per risolvere le controversie tra cristiani.

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Il libro sacro, ovvero la Bibbia, è formato da diversi libri che, naturalmente,

portarono a diversi problemi di raccordo. Questi problemi non erano dettati solo

dall'Antico e Nuovo Testamento, ma anche nei vari passi di ciascuna delle due parti

della Bibbia. Dunque per poter risolvere questo problema era necessario, per

Agostino, fare ricorso alla ragione, dimostrando così che le dissonanze del testo sacro

sono tali sono all'apparenza.

3. Il primo diritto canonico

Nei primi secoli di vita della Chiesa, questa dovette affrontare delle questioni

religiose e teologiche di fondamentale importanza, come ad esempio l'interrogativo

sulla natura divina o umana del Cristo o ancora sulla relazione tra le tre persone della

Trinità. Il tutto fu affrontato dai vescovi riuniti in concilio, e tra questi troviamo quelli

avvenuti a Nicea, Costantinopoli, Efeso e Calcedonia.

Prese così forma la fonte principale del diritto canonico, ovvero i canoni dei Concili e

dei sinodi, subordinati solo dal Testo Sacro. Questo diritto, ovviamente, non è un

diritto statale, ma dotato di norme e sanzioni, tra quest'ultime troviamo l'esclusione

del peccatore dalla eucarestia o ancora l'esclusione dalla comunità dei fedeli. È

importante sottolineare che il diritto canonico fu strettamente legato al diritto

romano, e questo legame rimase ben saldo anche nei secoli successivi.

4. Stato e Chiesa

Nel IV secolo la religione cristiana venne dapprima tollerata e poi riconosciuta da

Costantino nell'editto di Milano del 313, il tutto dopo due secoli in cui i fedeli cristiani

furono perseguitato e la Chiesa considerata un'associazione illecita. Verso la fine del

secolo, precisamente nel 380, Teodosio dichiarò che la religione cattolica era l'unica

riconosciuta e ammessa all'interno dell'Impero. Queste ultime dichiarazioni portarono

alla nascita di vari intrecci e collegamenti tra la Chiesa e l'amministrazione di

giustizia, infatti Costantino dichiarò che i litiganti avevano la possibilità di scegliere

di farsi giudicare o da giudice laico oppure da un vescovo, inoltre al vescovo fu data

giurisdizione assoluta per quanto riguarda la materia ecclesiastica, o ancora,

l'imperatore Giustiniano diede la possibilità di ricorso in appello da parte dei

governatori della provincia al vescovo.

È importante osservare che alcuni dei Padri della Chiesa avevano alle loro spalle

anche una formazione giuridica, in quanto prima di essere eletti all'episcopato

avevano svolto delle alte funzioni civile, come vedremo in seguito con la figura di

Gregorio Magno.

5. Il principio della separazione

Con le dichiarazioni del IV secolo di Costantino e Teodosio nasce una questione di

fondamentale importanza che ancora tutt'ora è un argomento attuale, ovvero i

confini, i limiti, reciproci fra l'autorità dello Stato e quella della Chiesa. Questo

interrogativo fu affrontato dai cristiani nel periodo di persecuzione, rispettando sì le

leggi romani ma rifiutandosi, comunque, di tributare all'imperatore un culto riservato

solo a Dio, anche a costo della vita. Ma nel momento stesso in cui l'imperatore si

dichiaro seguace di Cristo, i rapporti tra la Chiesa e i poteri secolari divennero più

complessi e articolati. A questo proposito è interessante e necessario tener conto

dell'episodio avvenuto nel 390, ovvero quando il vescovo di Milano, Ambrogio, rifiutò

all'ammissione in Chiesa all'imperatore Teodosio, fino a quando egli non si fosse

riconosciuto peccatore per aver ordinato una rappresaglia a Tessalonica. Il vescovo

Ambrogio, prima di divenire tale, era un alto funzionario imperiale, ed era per lui

chiara la distinzione fra la figura dell'imperatore, il quale non aveva eguali sulla

terra, e la religione cattolica, rispetto la quale l'imperatore doveva considerarsi non

diverso da ogni altro uomo. Un secolo più tardi il papa Gelasio I formulò una teoria

per quanto riguarda i limiti delle due sfere, egli afferma che l'imperatore e il papa

costituiscono due dignità distinte, non subordinate tra di loro in quanto entrambe

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volute da Dio, la prima per sovraintendere alle cose di questo mondo, mentre la

seconda per poter guidare, attraverso la Chiesa, i fedeli.

Ma come abbiamo precedentemente affermato la questione del confine delle due

sfere non ha mai avuto una fine, a causa dell'evoluzione delle ideologie e delle

istituzioni civili ed ecclesiastiche e con riferimento a questioni e materie sempre

diverse.

Per ragioni storiche diverse, non vi fu una distinzione dei confini fra la sfera religiosa

e la sfera temporale per quanto riguarda la civiltà ebraica, islamica, cinese e

giapponese, ma neanche nella cristiana Bisanzio, ove vi fu una forma di controllo

diretto e intervento dell'Impero sulla Chiesa.

6. La Regola Benedettina

Tra le varie forze spirituali che operarono all'interno dei regni germanici abbiamo il

monachesimo, il quale ebbe un ruolo di fondamentale importanza anche per quanto

riguarda il mondo del diritto.

Il monachesimo nasce in Egitto nel III secolo e si diffuse il Europa grazie ai monaci

venuti dall'Oriente bizantino,

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nancydr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Massetto Gianpaolo.
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