Nancy Di Rollo
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE
E MODERNO
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Nancy Di Rollo
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
PARTE PRIMA: Dall'età Tardo-Antica all'Alto Medioevo 3
1. Il diritto tardo-antico
2. Cristianesimo, Chiesa e diritto
3. Il diritto dei regni germanici
4. L'età carolingia e feudale
5. Le consuetudini e la cultura giuridica
6. La riforma della Chiesa
SECONDA PARTE: L'età del diritto comune classico 16
1. I Glossatori e la nuova scienza
2. Il diritto canonico
3. Diritto e istituzioni
4. Università: studenti e professori
5. Professioni legali e giustizia
6. I Commentatori
7. I diritti particolari
8. I diritti locali
9. Il sistema del diritto comune
10. La formazione del Common law
TERZA PARTE: L'età Moderna 43
1. Chiesa e Stati assoluti
2. La Scuola culta
3. Pratici e professori
4. Dottrina giuridica e professioni legali
5. La giurisprudenza
6. Diritti locali e legislazioni regia
7. Giusnaturalismo
8. Giuristi del Settecento
9. Il sistema delle fonti
10. Il diritto inglese
QUARTA PARTE: L’età delle Riforme 66
27. Illuminismo giuridico
28.Le Riforme Pag. 2 di 84
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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
DALL'ETA' TARDA ANTICA ALL'ALTO
MEDIOEVO
Durante la transizione tra il mondo antico e il medioevo fu introdotto in Europa un nuovo complesso di
istituzioni e consuetudini nuove, infatti il diritto dell’Impero Romano tardo-antico ha influito non poco
sul diritto provato dei Germani.
La Chiesa esercitò, invece, dal canto suo un ruolo fondamentale sulla civiltà, sulla religione ma anche
nel campo civile e politico. Infatti, trasmise alla società civile sia nuove regole giuridiche di derivazione
romanistica che la cultura antica greca e romana, le quali arrivarono a noi posteri tramite i codici scritti
in pergamena dai chierici e dai monaci.
Per quanto concerne invece le norme scritte dai Franchi, Visigoti e Longobardi queste avevano una
radice consuetudinaria, e infatti in questi secoli sono le consuetudini a dominare tra le fonti del diritto,
sino a dar vita a nuove istituzioni, come ad esempio i rapporti feudali.
Questa situazione storica in Europa conobbe una trasformazione radicale solo tra il XI e il XII secolo,
grazie a una grande rinascita.
Il diritto tardo-antico
1. Le strutture pubbliche
I secoli che intercorrono tra Costantino e Giustiniano furono caratterizzati, per
quanto riguardo il diritto romano, da una serie di trasformazioni profonde. Ci
troviamo di fronte ad un Impero molto vasto, composto da 114 provincie suddivise
paritariamente tra Occidente e Oriente, le quali capitali sono rispettivamente Roma e
Costantinopoli. Questa suddivisione non impedì, però, che il comando venisse
accentrato nelle mani di una sola persona sotto il governo di alcuni grandi imperatori
come Costantino, Teodosio I e Giustiniano.
La successione al trono comprendeva due Augusti, ovvero due imperatori, e due
successori designati, ovvero i Cesari. Questa successione prende il nome
tecnicamente di tetrarchia, ovvero "Governo di quattro", che creò però un rapporto di
diffidenza reciproca tra i quattro destinati al trono.
Per quanto riguarda invece il territorio erano presenti tre diverse gerarchie, le quali
affiancandosi crearono uno dei più articolati e complessi ordinamenti della storia:
• La gerarchia militare, questa faceva perno sui duces e sui magistrati militari
dislocati nelle varie parti dell'Impero.
• La gerarchia civile, dopo il tramonto del processo formulare e l'avvento della
cognitio extra ordinem, era ripartita in cinque livelli.
• La gerarchia dei funzionari esercitava le vaste competenze tributarie e finanziarie
dell'Impero.
Al di sopra di queste tre gerarchie, trovavamo invece la Corte Imperiale.
Possiamo quindi ora parlare della figura dell'Imperatore, il quale aveva accentrato
nelle sue mani tutti i poteri, infatti e a lui aspettava la nomina dei governatori
provinciali e di qualsiasi altra carica dell'amministrazione civile e giudiziaria. Inoltre
a lui giungevano le controversie da decidere in ultima istanza ed era titolare del
potere legislativo.
Si deve comunque sottolineare che la burocrazia imperiale era viziata da molti abusi,
come ad esempio la corruzione e le prepotenze, ma è tuttavia innegabile l'alto livello
professionale degli uffici centrali, il tutto testimoniato dagli editti e i rescritti giunti a
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2. Legislazione postclassica
Parlando del diritto tardo-antico, è necessario analizzare la legislazione postclassica e
in particolar modo iniziare dalle fonti del diritto, le quali erano differenti, per quanto
riguarda alcuni aspetti, a quelle dell'età precedente.
Infatti chiuso il periodo in cui i grandi giuristi avevano elaborato i vari principi e
regole che costituiscono l'ossatura del diritto classico di Roma, nel tardo Impero ogni
attività normativa sì concentro nella figura dell'Imperatore.
Erano il Questore del Sacro e il Maestro degli Uffici a elaborare le costituzioni,
ovvero gli editti, e divenivano vincolanti dopo l'approvazione dell'imperatore. Inoltre
si deve aggiungere che nella fase giudiziaria egli operava attraverso i suoi giudici
centrale, o ancora nei casi sottoposti all'imperatore stesso in ultima istanza in fase
d'appello, dopo almeno due gradi di giurisdizione minore. Vi è un ulteriore caso in cui
si richiede l'intervento diretto dell'imperatore nella sua funzione giudiziaria, il quale
fu meno frequente, ovvero quando vi era una richiesta da parte dei funzionari-giudici
locali per risolvere questioni non risolvibili sulla base del diritto esistente. In questi
casi la Corte Imperiale emetteva un rescritto o consulto a nome dell'Imperatore,
questi, in seguito, non venivano utilizzati solo per il caso specifico ma anche per casi
simili emersi in ogni parte dell'Impero. I rescritti e i consulti nel tempo acquistarono
un ruolo normativo, tanto che entrarono all'interno della compilazione giustinianea.
Il sistema classico delle fonti era quindi trasformato e l'età postclassica ridusse le
fonti del diritto in due categorie:
• Iura, ovvero le fonti tradizionali del diritto civile e onorario;
• Legis, ovvero le costituzioni imperiali.
Questo non fu l'unica differenza fra l'età postclassica e quelle precedenti, infatti in
questo periodo abbiamo delle profonde trasformazioni. Per quanto riguarda il diritto
delle persone e delle famiglie vi è, da Costantino in poi, un influenza del
cristianesimo, il tutto si può notare ad esempio nelle sanzioni contri gli abusi del
padre, o ancora nel divieto di separazione delle famiglie dei servi in casi di
spartizione dell'eredità. Anche il diritto greco influì nelle costituzioni imperiali, ad
esempio imponendo la restituzione della dote alla moglie in caso di scioglimento del
matrimonio.
3. Da Teodosio II a Giustiniano
Nei secoli tra il IV e VI nasce l'esigenza di raccogliere in testi ben organizzati le
innumerevoli costituzioni imperiali e i vari interventi legislativi che caratterizzarono
questo periodo, un esempio di ciò ci è dato dai Codici Gregoriano e Ermogeniano ove
sono racconti i rescritti sino all'età di Diocleziano. Ma vi furono documenti di
importanza maggiore tra questi abbiamo il Codice Teodosiano, il quale, come
possiamo ben intuire, è stato promulgato dall'imperatore Teodosio II nel 438, qui
vengono raccolti in 16 libri tutte le costituzioni imperiali da Costantino sino a
quell'anno. Ogni libro era diviso in titoli, all'interno dei quali ogni costituzioni sì
succedeva in ordine cronologico. Questo Codice venne promulgato in ogni parte
dell'Impero, quindi sia Oriente che Occidente, ma in questo secondo caso esso suscitò
una profonda influenza che duro fino a dopo l'anno Mille.
Dobbiamo, invece ringraziare Imperatore Giustinianeo e la composizione del Codice
Giustinianeo e del Corpis Iuris Civilis se gran parte del diritto antico è arrivato a noi
oggi. Infatti la prima compilazione ha svolto un ruolo di straordinario rilievo, in
quanto sono presenti al suo interno centinaia di costituzioni da Giustinianeo sancite,
che hanno introdotto regole nuove in tutti i campi del diritto, ma non solo, sono
presenti, anche, riuniti in 12 libri, i rescritti e le costituzioni imperiali che sono stati
emanati dal secolo I all'età Giustinianea.
Negli anni che vanno dal 529 al 534 venne alla luce, sempre per volere di
Giustiniano, il Corpis iuris civilis, la quale compilazione era molto ampia ed era
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formato da quattro diverse opere. Tra queste oltre il Codex, troviamo il Digesto,
formato da 50 libri che contenevano i testi della giurisprudenza classica, infatti
questa opera ha portato alla luce a noi posteri frammenti degli scritti dei massimi
giuristi romani. Un fatto singolare è che questa opera non sia stata composta a Roma,
ma bensì nell'impero romano d'Oriente e solo sei secoli più tardi avrebbe influenzato
l'Occidente.
Tra le altre opere abbiamo anche le Istituzioni, il quale è un breve testo esemplato
dalle Istituzioni di Gaio, e le Novelle, il quale è una raccolta aggiuntiva di 168
costituzioni emanate dall'imperatore stesso dopo l'emanazione del Codex.
Con questa compilazione, Giustinianeo voleva realizzare una nuova fonte del diritto la
quale sarebbe stata applicata nella sua integrità da tutti i giudici dell'Impero, ed era
infatti proibito commentarla. Comunque la compilazione in Oriente fu la base del
diritto bizantino per quasi mille anni, ovvero fino alla caduta di Costantinopoli,
mentre ebbe una vita differente in Occidente, dove solo nel XII secolo divenne una
fonte del nuovo diritto comune che domino il continente fino alla fine del Settecento.
Cristianesimo, Chiesa e Diritto
1. La Chiesa primitiva, organizzazione e gerarchia
L'affermazione del cristianesimo ebbe un influenza profonda per quanto riguarda il
diritto e le sue istituzioni, questo avvenne a causa dei contenuti della nuova fede, per
i suoi valori e per le istituzioni create per diffondere e conservare tali valori. In
generale, si può affermare che il cristianesimo portò a delle conseguenze dirette o
indirette nella disciplina delle reazioni tra gli uomini, questo perché il comandamento
dell'amore del prossimo e il rispetto della persona umana, qualsiasi persona essa sia,
richiedevano un ribaltamento delle consuetudini e istituti dalle radici milionarie.
Ma per poter parlare della Chiesa e del cristianesimo dobbiamo prima prendere in
considerazioni le sue origini, ovvero quel piccolo gruppo di discepoli di Cristo, che si
presento sin dagli inizi come un istituzione dotata di regole. Ben presto la Chiesa
assunse la forma di un'istituzione gerarchica, questo per creare un organismo saldo
in grado di resistere alle spinte di altre culture. I successori degli appostoli presero il
nome di episcopi, i quali erano responsabili di una città e del territorio circostante,
ovvero la diocesi.
I vescovi, o episcopi, avevano sotto di loro i presbiteri e i diaconi, e anche tra di loro
si venne a creare una gerarchia fondata sull'importanza della città sede della diocesi.
Ai vescovi delle città più importanti aspettava il coordinamento dei vescovi della
regione. La nomina del vescovo avveniva con la volontà del clero locale, seguita dalla
consacrazione da parte dei fedeli e degli altri vescovi della provincia e dal vescovo
metropolita.
Nel tempo al vescovo di Roma fu riconosciuto il ruolo più importante, poiché Cristo
aveva dato a Pietro il ruolo di capo della Chiesa e lui era stato il primo a portare il
messaggio cristiano a Roma, al quindi i successori dovevano mantenere il primato.
2. Il testo sacro
Il cristianesimo, come in precedenza l'ebraismo e in seguito l'Islam, è caratterizzato
dalla presenza di un libro sacro, pubblico e quindi reso noto a tutti, sia fedeli che
sacerdoti.
La Scrittura rese permanente le regole e le istituzioni sia religiosi che civili dei paesi
che accolsero il cristianesimo, un esempio di ciò è dettato dalla santificazione festiva
del settimo giorno oppure il primato del vescovo di Roma, ovvero il papa. Ma la
funzione del Testo Sacro era anche quella di indirizzare i fedeli nei vari
comportamenti da tenere nei casi dubbi e per risolvere le controversie tra cristiani.
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Il libro sacro, ovvero la Bibbia, è formato da diversi libri che, naturalmente,
portarono a diversi problemi di raccordo. Questi problemi non erano dettati solo
dall'Antico e Nuovo Testamento, ma anche nei vari passi di ciascuna delle due parti
della Bibbia. Dunque per poter risolvere questo problema era necessario, per
Agostino, fare ricorso alla ragione, dimostrando così che le dissonanze del testo sacro
sono tali sono all'apparenza.
3. Il primo diritto canonico
Nei primi secoli di vita della Chiesa, questa dovette affrontare delle questioni
religiose e teologiche di fondamentale importanza, come ad esempio l'interrogativo
sulla natura divina o umana del Cristo o ancora sulla relazione tra le tre persone della
Trinità. Il tutto fu affrontato dai vescovi riuniti in concilio, e tra questi troviamo quelli
avvenuti a Nicea, Costantinopoli, Efeso e Calcedonia.
Prese così forma la fonte principale del diritto canonico, ovvero i canoni dei Concili e
dei sinodi, subordinati solo dal Testo Sacro. Questo diritto, ovviamente, non è un
diritto statale, ma dotato di norme e sanzioni, tra quest'ultime troviamo l'esclusione
del peccatore dalla eucarestia o ancora l'esclusione dalla comunità dei fedeli. È
importante sottolineare che il diritto canonico fu strettamente legato al diritto
romano, e questo legame rimase ben saldo anche nei secoli successivi.
4. Stato e Chiesa
Nel IV secolo la religione cristiana venne dapprima tollerata e poi riconosciuta da
Costantino nell'editto di Milano del 313, il tutto dopo due secoli in cui i fedeli cristiani
furono perseguitato e la Chiesa considerata un'associazione illecita. Verso la fine del
secolo, precisamente nel 380, Teodosio dichiarò che la religione cattolica era l'unica
riconosciuta e ammessa all'interno dell'Impero. Queste ultime dichiarazioni portarono
alla nascita di vari intrecci e collegamenti tra la Chiesa e l'amministrazione di
giustizia, infatti Costantino dichiarò che i litiganti avevano la possibilità di scegliere
di farsi giudicare o da giudice laico oppure da un vescovo, inoltre al vescovo fu data
giurisdizione assoluta per quanto riguarda la materia ecclesiastica, o ancora,
l'imperatore Giustiniano diede la possibilità di ricorso in appello da parte dei
governatori della provincia al vescovo.
È importante osservare che alcuni dei Padri della Chiesa avevano alle loro spalle
anche una formazione giuridica, in quanto prima di essere eletti all'episcopato
avevano svolto delle alte funzioni civile, come vedremo in seguito con la figura di
Gregorio Magno.
5. Il principio della separazione
Con le dichiarazioni del IV secolo di Costantino e Teodosio nasce una questione di
fondamentale importanza che ancora tutt'ora è un argomento attuale, ovvero i
confini, i limiti, reciproci fra l'autorità dello Stato e quella della Chiesa. Questo
interrogativo fu affrontato dai cristiani nel periodo di persecuzione, rispettando sì le
leggi romani ma rifiutandosi, comunque, di tributare all'imperatore un culto riservato
solo a Dio, anche a costo della vita. Ma nel momento stesso in cui l'imperatore si
dichiaro seguace di Cristo, i rapporti tra la Chiesa e i poteri secolari divennero più
complessi e articolati. A questo proposito è interessante e necessario tener conto
dell'episodio avvenuto nel 390, ovvero quando il vescovo di Milano, Ambrogio, rifiutò
all'ammissione in Chiesa all'imperatore Teodosio, fino a quando egli non si fosse
riconosciuto peccatore per aver ordinato una rappresaglia a Tessalonica. Il vescovo
Ambrogio, prima di divenire tale, era un alto funzionario imperiale, ed era per lui
chiara la distinzione fra la figura dell'imperatore, il quale non aveva eguali sulla
terra, e la religione cattolica, rispetto la quale l'imperatore doveva considerarsi non
diverso da ogni altro uomo. Un secolo più tardi il papa Gelasio I formulò una teoria
per quanto riguarda i limiti delle due sfere, egli afferma che l'imperatore e il papa
costituiscono due dignità distinte, non subordinate tra di loro in quanto entrambe
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volute da Dio, la prima per sovraintendere alle cose di questo mondo, mentre la
seconda per poter guidare, attraverso la Chiesa, i fedeli.
Ma come abbiamo precedentemente affermato la questione del confine delle due
sfere non ha mai avuto una fine, a causa dell'evoluzione delle ideologie e delle
istituzioni civili ed ecclesiastiche e con riferimento a questioni e materie sempre
diverse.
Per ragioni storiche diverse, non vi fu una distinzione dei confini fra la sfera religiosa
e la sfera temporale per quanto riguarda la civiltà ebraica, islamica, cinese e
giapponese, ma neanche nella cristiana Bisanzio, ove vi fu una forma di controllo
diretto e intervento dell'Impero sulla Chiesa.
6. La Regola Benedettina
Tra le varie forze spirituali che operarono all'interno dei regni germanici abbiamo il
monachesimo, il quale ebbe un ruolo di fondamentale importanza anche per quanto
riguarda il mondo del diritto.
Il monachesimo nasce in Egitto nel III secolo e si diffuse il Europa grazie ai monaci
venuti dall'Oriente bizantino,
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