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Storia del diritto medievale e moderno

Il patto veniva stretto con una cerimonia dell'omaggio, dove il vassallo poneva le sue mani giunte tra le mani giunte del suo signore e rafforzato con il solenne gesto di fedeltà. Questa cerimonia prese forme diverse nelle varie parti dell'Europa in cui fuvivo il vincolo feudale.

Gli obblighi del vassallo erano quelli di aiutare il signore in guerra e di assisterlo con dei consigli nei suoi compiti pubblici.

Il patto vassallitico fu all'origine un rapporto personale, che si estingueva alla morte dei due soggetti che lo avevano concluso, ma nel tempo questo mutò divenendo un rapporto permanente e quindi si passò all'eredità del beneficio feudale.

Anche la natura pattizia del rapporto era fondamentale, in quanto elemento significativo di un rapporto tra due uomini di posizioni sociali diverse, ma che non comportava la completa subordinazione del vassallo. Infatti anche il compito di quest'ultimo di aiuto in guerra,

Poteva essere lecitamente interrotto nel caso in cui la guerra mossa dal signore fosse considerata ingiusta o, ancora, se il signore si fosse mosso in modo illecito. A confermare ciò vi furono due importanti fonti del diritto feudale, ovvero il "Libro Feudorum", d'origini italiane, e lo "Specchio sassone", proveniente dalla Germania.

Nel tempo il rapporto feudale divenne un elemento centrale della struttura politica, ad esempio in Francia i conti vennero legati al re tramite il vincolo del vassallaggio, inoltre l'interesse del sovrano a non perdere in modo permanente il controllo sul beneficio feudale che tendeva a divenire ereditario, spiega perché frequentemente esso fosse concesso a vescovi ed ecclesiastici, i quali non avevano una discendenza.

La rete di rapporti feudali divenne via via più fitta, infatti i vassalli del re ebbero la possibilità di legare a sé un vassallo di rango inferiore, il cosiddetto valvassore, arrivando a

Creare una maglia di rapporti di subordinazione che raggiunse quattro o cinque livelli. Avvenne, anche, che il medesimo soggetto fosse un vassallo di due signori diversi, e quindi per risolvere il conflitto di fedeltà fu deciso che con uno dei due signori il vassallo avesse un rapporto prioritario. Addirittura in alcune regioni d'Europa era considerato fuorilegge l'uomo non servile che non fosse legato a un signore.

In questa situazione che si venne a creare, comunque il controllo del re non era forte, infatti il vincolo del vassallo era con il proprio signore, e non con il signore di quest'ultimo. Una soluzione a questo problema venne trovata solo nel XIII secolo, quando nella monarchia francese riuscì a prevalere l'idea che tutti i vassalli fossero legati al re.

Chi si legava al re come ben sappiamo riceva dal signore la propria protezione, ma non solo, infatti il vassallo riceveva anche un beneficio. Questo consisteva nella concessione dei diritti su una terra.

della corona per le infeudazioni compiute dal re, oppure del signore per le infeudazioni minori. Non solo i frutti della terra aspettavano al vassallo, ma anche i diritti di natura pubblica o semipubblica. Inoltre al titolare del beneficio veniva garantita anche un immunità, escludendo così la possibilità ai conti locali di esigerne tributi o esercitarne giustizia. A questo punto è importante sottolineare come tutto quello enunciato fin ora, ovvero il complesso di norme che disciplinava la genesi dei rapporti feudali, nacque spontaneamente e si affermò per via consuetudinaria. L'editto di Milano del 1037 segnò un grande traguardo, in quanto fu riconosciuta l'aspirazione dei vassalli, che già da tempo si era ottenuta in via consuetudinaria, a vedere proseguito nei figli il titolo feudale e il connesso beneficio.

4. La Chiesa feudale Pag. 13 di 84

Nancy Di Rollo

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

Il Diritto della Chiesa attraverso,

Nell'alto medioevo, delle fasi molto complesse, infatti le numerose collezioni di canoni che si succedettero dal VII all'XI secolo testimoniano nel loro taglio e ordinamento le tendenze dell'epoca e del momento in cui hanno visto luce.

Il IX secolo fu caratterizzato dal fenomeno delle falsificazioni, che avevano lo scopo di limitare l'ingerenza sul clero e sui beni delle chiese da parte sia dei signori locali che dall'autorità ecclesiastiche di grado superiore. Queste falsificazioni consistevano nell'inserire in alcune collezioni canoniche una serie di testi artefatti, attribuiti a papi o concili dei primi secoli. Non di rado i principi rivendicati corrispondevano alla tradizione e alla dottrina antica della Chiesa, ma il mezzo impiegato per rivendicarli consisteva nel formularli ex novo attribuendoli ad autorità che mai li avevano emanati.

Ma il fenomeno più rilevante di questi secoli che stiamo analizzando, fu la connessione strettissima fra le

funzioni pastorali e le funzioni secolari, infatti i vincoli feudali legarono molti vescovi al potere regio e la loro nomina che secondo la tradizione avveniva per volere del clero e del popolo, ora invece era disposta direttamente dai sovrani. Si istaurò così un'ideologia che concepiva la Chiesa come una struttura interna dell'Impero. Fu, inoltre, in questo contesto storico che si sviluppò la pratica di concedere i benefici ecclesiastici a coloro che fossero in grado di offrire un adeguato compenso in denaro. Come si può ben intuire questo provocò non pochi problemi all'interno della Chiesa, la quale attraversò una gravissima crisi morale. A questo si deve anche aggiungere che in gran parte del clero secolare si era affermata l'abitudine di vivere in concubinato, e quindi i figli vedevano a loro trasmesso, dopo la morte del padre, il beneficio ecclesiastico.

5. La Giustizia

Nei secoli che vanno dal IX all'XI secolo l'Europa era caratterizzata da diverse giustizie,

ovvero diversi ordini di giudici i quali avevano competenze e procedure differenti:
  • Giudici Pubblici

Di questa categoria dobbiamo sottolineare come le riforme carolingie abbiano in primis modificato la composizione delle corti pubbliche, introducendo le figure dei missi dominici e i scabini come abbiamo già notato in precedenza, e in secondo luogo modificando anche le norme processuali.

Le corti pubbliche avevano però delle varie problematiche, come ad esempio la problematicità dell'accertamento dei fatti da parte dei giudici, i quali non riuscivano sempre ad ottenere delle prove certe. Inoltre molto spesso non si trovavano dei testimoni, i quali non si presentavano in giudizio per paura di ritorsioni.

  • Giudici ecclesiastici

A questa categoria appartenevano i vescovi e i papi, in particolar modo vi fu un'attenzione fissa dei sovrani franchi al ruolo dei vescovi nella gestione della giustizia carolingia. Questa attenzione nasce dall'intreccio strettissimo

fra l'ordine civile e temporale con l'ordine ecclesiastico. Infatti, come abbiamo già affrontato, molto spesso la figura del missi era esercitata dai vescovi di fiducia del sovrano e inoltre era di grande rilievo il rapporto di collaborazione voluto dai sovrani tra i due ordini nel perseguimento dei reati e nella gestione delle sanzioni penitenziali. Da una parte era richiesto ai vescovi di collaborare nel denunciare i fatti illeciti, ma dall'altro erano quest'ultimi a chiedere ai poteri secolari di aiutarli nel perseguire coloro che si sottraevano alle sanzioni penitenziali irrogate dalla Chiesa. Pag. 14 di 84 Nancy Di Rollo STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO La legislazione carolingia, a partire da Carlo Magno, s'impegnò, con vari interventi, a regolare l'amministrazione delle chiese e dei monasteri e in particolar modo intervenne per tutelare il rispetto della gerarchia ecclesiastica, imponendo la sottomissione dei chierici al proprio vescovo e

Costui al metropolita. Ma il confine fra le due sfere fu attraversato di continuo da entrambe le direzioni, si può affermare che mai nella storia dell'occidente l'intreccio tra le due giustizie fu così stretto e inestricabile. L'età della rivendicazione di autonomia effettiva della Chiesa rispetto al potere secolare era ancora lontana, come era lontana la rivendicazione di autonomia dell'autorità imperiale rispetto alla Chiesa di Roma.

  • Giudici feudali, la Corte dei pari, composta da vassalli per questioni di diritto feudale;
  • Giustizie signorili, esercitate dal signore nei confronti dei colono, sulla base del contratto stipulato all'atto della concessione.

Relazioni di diritto internazionale

In questi secoli appena analizzati, furono molti i rapporti giuridici che possono essere considerati internazionali, e i soggetti di tali rapporti furono quattro: I Regni Germanici, il Papato, l'Impero Bizantino e l'Islam.

da sottolineare che questi rapporti internazionali furono espressi principalmente informa consuetudinaria e le sole basi normative internazionali sono quelle dei testi Sacri cristiani e islamici. Le pratiche contrattuali, in particolar modo i trattati, furono esercitati dagli imperatori, dai re e dai califfi. Nel periodo che va dal IV al VI secolo le nuove formazioni politiche dei regni germanici furono riconosciute giuridicamente da parte di Costantinopoli e vennero riconosciuti come elementi interni dell'orbita politica e giuridica dell'Impero. I vari strumenti di politica internazionale che possiamo analizzare in questo periodo storico, si identificano nei trattati tra i regni e l'Impero bizantino, ma anche di quest'ultimi con l'Islam e quelli dei regni con il Papato. Addirittura le relazioni internazionali si svilupparono tra regni governati da fratelli di sangue. Anche la coesistenza di diverse etnie distinte, all'interno dello stesso ordinamento puòessere considerato nell'ottica del diritto internazionale. Una seconda fase delle relazioni internazionali dell'alto medioevo maturò nel nuovo ruolo politico e diplomatico assunto dalla Chiesa, infatti questa divenne un soggetto in grado di muoversi autonomamente e lo scisma del 1054 distaccò la Chiesa di Roma da quella d'oriente. La riforma gregoriana determinò un potere accresciuto del papato nei confronti del potere secolare. Le consuetudini e la cultura giuridica 1. I ceti: servi, coloni, liberi, nobili Anche i rapporti regolati dai diritto in questi secoli erano dettati dalla consuetudine. Analizziamo quindi alcuni ceti: - Servi Scomparsa la schiavitù del mondo antico, i servi erano dei soggetti aventi diritto ma, a differenza dei liberi, questi non avevano la possibilità di movimento o di godimento dei beni comuni. Comunque ai servi furono concessi comunque alcuni diritti, come la possibilità di a
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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nancydr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Massetto Gianpaolo.