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DA NON FARE
Nel medioevo la schiavitù antica era praticamente scomparsa, ma c'erano i servi che,
a differenza degli schiavi, che erano considerati cose, erano soggetti di diritto (grazie
all'influenza cristiana).
Si diventa servi per conquista di guerra, per debiti e per nascita; il servo è soggetto al
padrone, può essere comprato o venduto.
Si diventa liberi con la manomissione.la servitù personale poteva durare tutta la vita
vincolare anche gli eredi.
I coloni costituivano la categoria prevalente del mondo rurale: sono liberi che lavorano
la terra di altri.
A volte i coloni hanno dei doveri nei confronti del padrone non così diversi da quelli dei
servi ma a differenza di questi hanno una serie di diritti che i servi in un anno.
Poi ci sono i liberi proprietari (non sono molti: perché le grandi proprietà terriere erano laiche e
ecclesiastiche).
Anche tra i libri comunque ci sono diversi status personali: ad esempio l’aristocrazia.
Lo stato nobiliare comportava i privilegi in parte legati al feudalesimo (esenzione fiscale).
Le consuetudini locali
Era presente un'estrema frammentazione delle consuetudini, diverse anche da
villaggio a villaggio, anche se le differenze riguardano spesso solo aspetti formali o
marginali. In Italia si aveva un insieme di principi romanisti e longobardi, integrati da
nuovi principi.
Nella sostanza il diritto di questi secoli a caratteri comuni dovuti a:
economia rurale (non artigianale e commerciale);
•
• comuni valori religiosi fondati sul cristianesimo.
Esiste in tutta Europa, compresa l'Inghilterra, un "diritto comune consuetudinario”.
Si tratta di un diritto unitario, quindi che accomuna tutte le comunità europee, ma non
sempre uniforme.
Poiché gli usi sono quasi sempre non scritti in caso di contestazione vengono accertati
attraverso la testimonianza di uomini del posto. Pur essendo vigente, è difficile
dimostrare l’esistenza di una consuetudine.
Legge e consuetudine
Le consuetudini si applicano dove i testi delle leggi romane, longobardi, carolingia
ecc... non dispongono. Si applicano quindi in via sussidiaria.
La prevalenza della legge scritta sulla consuetudine viene affermata ad esempio da
due fonti eterogenee: Etimologie
- Isidoro da Savigliano, nella sua opera " " (VII Opera epistemologica
secolo).
Pippini Capitulare (VIII Fonte legislativa.
secolo).
-
I testi di legge sono leggi personali, ad esempio il diritto di Rotari (ricontrollo), (quindi la
Le consuetudini invece si affermano a livello
personalità della legge non scompare del tutto).
territoriale
Inoltre il diritto è subordinato a principi superiori: non può contrastare con i valori etici
della religione cristiana.
Consuetudine e diritto romano
Nella formazione delle consuetudini locale si affermano le regole e gli istituti del diritto
romano. In questi secoli il diritto romano sopravvive nell’applicazione quotidiana, non
neo testi.
Il diritto romano sopravvive in questi secoli sotto la forma della consuetudine. (Sempre
più unitaria)
Questo crea le condizioni per la rinascita del diritto romano tra la fine dell'XI e l'inizio
del XIII secolo.
La riaffermazione del diritto romano avviene anche per iniziativa imperiale:
l'imperatore Ottone III, per esempio, (X nomina un giudice gli ordina di giudicare
secolo)
secondo il codice di Giustiniano Roma il mondo intero.
Gli imperatori medievali si considerano continuatori dell'impero romano (vi è quindi un
impero
legame tra e diritto romano della compilazione Giustinianea).
Queste condizioni riaffermeranno la vigenza del diritto romano più avanti.
E la cultura giuridica?
Nei secoli altomedievali la cultura giuridica ha un ruolo marginale ma non inesistente:
non c'è elaborazione tecnica del diritto. Diritto faceva parte della parte del Trivio della
dialettica.
Il diritto non ha autonomia scientifica ed è studiato nell'ambito delle arti liberali: nel
Trivio (dialettica, grammatica e retorica).
Nell'825 l'imperatore Lotario istituisce scuole di studi superiori in Italia ma non
istituisce nessuna scuola di diritto.
Probabilmente giudici e notai studiavano le arti liberali e poi apprendevano la
professione attraverso la pratica presso altri giudici e notai (apprendistato). Non esisteva
scuola dove si insegnava diritto.
Ci sono pochissime opere di interpretazione dei testi di diritto romano: abbiamo brevi
commenti barra riassunti del codice o delle istituzioni senza approfondimenti analitici
(ad esempio non si approfondiscono le questioni dubbie legate al rapporto e alla combinazione di più
Queste erano le principali questioni: l’interpretazione giuridica non si è ancora
norme).
sviluppata.
Nell'alto medioevo, la cultura giuridica è legata alla prassi: la cultura giuridica di questi
secoli coincide quindi con la cultura dei giudici e dei notai.
Ad esempio si diffondono grazie alla prassi i formulari notarili: sono raccolte di formule
per gli atti notarili; modelli ai quali i notai fanno riferimento quando devono redigere
gli atti.
Rilevanti sono il formulario di Marcolfo, risalente al VII secolo, e il Cartularium
Longobardicum, forse dell'XI secolo.
In questi secoli si nota maggiore uniformità nella redazione degli atti notarili, dunque
vengono studiati per convergere sulla decisione più corretta, mentre prima si usavano
formule diverse; questo probabilmente è dovuto al fatto che i notai attingevano gli atti
che avevano a disposizione e che fungevano da modelli.
I giuristi nella prima parte dell’alto medioevo (VI-IX secolo)
L'affermazione dei regni germanici segna, in Occidente, la fine delle scuole di diritto e
dunque anche di un ceto professionale di giuristi (cioè di esperti che acquisiscono conoscenze
attraverso uno specifico percorso di formazione). In questo periodo non si ha
tecniche
una scuola di diritto, dunque il ceto dei giuristi manca in questi secoli.
Nel processo altomedievale di stampo germanico non è necessaria la presenza di
esperti di legge che non siano generici conoscitori di consuetudini locali, che svolgono
la loro funzione più per l'alto grado di esperienza che di cultura giuridica.
campione
Nel processo longobardo il termine avvocato indica il " " nel duello, che
combatte per la parte.
Nei secoli dell'alto medioevo il termine giudice è utilizzato per indicare non una
professione, ma la funzione di chi sia investito del potere di giudicare: autorità laiche o
ecclesiastiche. Per giudicare bastava un’infarinatura generale, non c’era necessità di
una cultura giuridica.
Assistiamo quindi ad una contaminazione tra funzione giudicante e potere personale.
La scuola di Pavia
Nell'XI secolo iniziano a nascere le scuole di diritto. A Pavia vi fu probabilmente una
scuola professionale dedicata allo studio del diritto: per la formazione dei giudici.
Pavia era la capitale del regno d'Italia, sede del palatium (sede centrale
dell'amministrazione del regno e quindi anche dell'amministrazione della giustizia).
Operavano quindi qui giudici e notai, che avevano funzioni di cancelleria.
Nel 1024, periodo di vacanza della sede imperiale, il palazzo viene distrutto dai pavesi,
che speravano in tal modo di liberarsi dei pesanti oneri connessi con il mantenimento
della corte regia.
Si insegnava il diritto longobardo-franco (che era quello vigente) che si applicava in
tribunale.
I docenti erano quindi dei giudici. Si trattava dunque di una scuola apprendistato, si
assisteva alle udienze.
Nel regno italico i giudici appartenevano di norma all'aristocrazia locale: erano giudici
professionali, e quindi con qualificazione tecnica. Mentre nei secoli precedenti si aveva
solo una generica conoscenza.
Abbiamo una centralizzazione della procedura di nomina dei giudici e dei notai: notai
del sacro palazzo; giudici del sacro palazzo.
Dunque: professionalizzazione e centralizzazione dei giudici.
L’expositio ad Librum papiensem
Expositio ad Librum papiensem: opera composta dopo il 1070 che dimostra l'esistenza
di una nuova cultura giuridica.
L'autore riporta l'opinione di alcuni giuristi che probabilmente erano giudici presso il
palazzo di Pavia.
È una raccolta di editti longobardi e capitolari franchi in ordine cronologico.
Dimostra l'esistenza di una scuola a Pavia: in quest'opera si parla di discepoli e di
magistrati (allievi e professori della scuola di Pavia) ed inoltre si riportano dispute di
carattere scolastico che si promulgano per più generazioni (alcuni giudici sono
denominati antiqui). Dunque la scuola era già consolidata.
L’expositio riflette l’emersione di una nuova cultura giuridica: studia e interpreta i
testi longobardi e franchi al fine di:
• esplicitare la portata giuridica delle norme comprendere il significato preciso dei
testi;
• coordinare le norme discordanti, cioè raccordare il contenuto di un passo con quello
degli altri riguardanti la stessa materia e stabilire la disciplina da applicare (la raccolta
Infatti la raccolta contiene norme di diversi
considerata come un unico testo di legge).
periodi, bisogna mettere in relazione i vari testi.
Ad esempio in tema di furto, l'editto di Rotari stabilisce una pena pecuniaria (pari al
nonuplo del valore del bene rubato) e una multa (fissa); un capitolare di Carlo Magno
stabilisce invece pene corporali.
Riferisce che molti giudici applicavano sempre il capitolare di Carlo Magno (che
avrebbe quindi abrogato l'editto di Rotari sul punto), ma il giurista Ugo ritiene invece
che il capitolare di Carlo Magno si applichi solo nel caso in cui il colpevole del furto non
sia in grado di pagare la sanzione pecuniaria.
• colmare le lacune
Quando i testi longobardi franchi non dispongono o sono equivoci, bisogna ricorrere al
diritto romano. lex generali omnium
Il diritto romano viene definito (legge generale, valida per tutti,
Anticipa quello che dirà la
applicabile in via sussidiaria rispetto alla legge longobarda-franca).
scuola di Bologna nel XII secolo.
I giuristi nell’alto medioevo nel secondo periodo (IX-XI secolo)
Tra IX e X secolo, il personale giudiziario carolingio cominciò a professionalizzarsi e ad
essere reclutato stabilmente tra coloro che avevano almeno una formazione da notaio.
I giudici possiedono infatti competenze più specializzate, diverse da quelle occasionali
e spesso improvvisate degli scabini.
I notai hanno il compito di redigere atti e di documentare le fasi e le risoluzioni dei
processi: la principale caratteristica che li distingue dal resto della società è proprio
quella di saper leggere scrivere.
Questi giudici-notai sono presenti nei giudizi per la