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DA NON FARE

Nel medioevo la schiavitù antica era praticamente scomparsa, ma c'erano i servi che,

a differenza degli schiavi, che erano considerati cose, erano soggetti di diritto (grazie

all'influenza cristiana).

Si diventa servi per conquista di guerra, per debiti e per nascita; il servo è soggetto al

padrone, può essere comprato o venduto.

Si diventa liberi con la manomissione.la servitù personale poteva durare tutta la vita

vincolare anche gli eredi.

I coloni costituivano la categoria prevalente del mondo rurale: sono liberi che lavorano

la terra di altri.

A volte i coloni hanno dei doveri nei confronti del padrone non così diversi da quelli dei

servi ma a differenza di questi hanno una serie di diritti che i servi in un anno.

Poi ci sono i liberi proprietari (non sono molti: perché le grandi proprietà terriere erano laiche e

ecclesiastiche).

Anche tra i libri comunque ci sono diversi status personali: ad esempio l’aristocrazia.

Lo stato nobiliare comportava i privilegi in parte legati al feudalesimo (esenzione fiscale).

Le consuetudini locali

Era presente un'estrema frammentazione delle consuetudini, diverse anche da

villaggio a villaggio, anche se le differenze riguardano spesso solo aspetti formali o

marginali. In Italia si aveva un insieme di principi romanisti e longobardi, integrati da

nuovi principi.

Nella sostanza il diritto di questi secoli a caratteri comuni dovuti a:

economia rurale (non artigianale e commerciale);

• comuni valori religiosi fondati sul cristianesimo.

Esiste in tutta Europa, compresa l'Inghilterra, un "diritto comune consuetudinario”.

Si tratta di un diritto unitario, quindi che accomuna tutte le comunità europee, ma non

sempre uniforme.

Poiché gli usi sono quasi sempre non scritti in caso di contestazione vengono accertati

attraverso la testimonianza di uomini del posto. Pur essendo vigente, è difficile

dimostrare l’esistenza di una consuetudine.

Legge e consuetudine

Le consuetudini si applicano dove i testi delle leggi romane, longobardi, carolingia

ecc... non dispongono. Si applicano quindi in via sussidiaria.

La prevalenza della legge scritta sulla consuetudine viene affermata ad esempio da

due fonti eterogenee: Etimologie

- Isidoro da Savigliano, nella sua opera " " (VII Opera epistemologica

secolo).

Pippini Capitulare (VIII Fonte legislativa.

secolo).

-

I testi di legge sono leggi personali, ad esempio il diritto di Rotari (ricontrollo), (quindi la

Le consuetudini invece si affermano a livello

personalità della legge non scompare del tutto).

territoriale

Inoltre il diritto è subordinato a principi superiori: non può contrastare con i valori etici

della religione cristiana.

Consuetudine e diritto romano

Nella formazione delle consuetudini locale si affermano le regole e gli istituti del diritto

romano. In questi secoli il diritto romano sopravvive nell’applicazione quotidiana, non

neo testi.

Il diritto romano sopravvive in questi secoli sotto la forma della consuetudine. (Sempre

più unitaria)

Questo crea le condizioni per la rinascita del diritto romano tra la fine dell'XI e l'inizio

del XIII secolo.

La riaffermazione del diritto romano avviene anche per iniziativa imperiale:

l'imperatore Ottone III, per esempio, (X nomina un giudice gli ordina di giudicare

secolo)

secondo il codice di Giustiniano Roma il mondo intero.

Gli imperatori medievali si considerano continuatori dell'impero romano (vi è quindi un

impero

legame tra e diritto romano della compilazione Giustinianea).

Queste condizioni riaffermeranno la vigenza del diritto romano più avanti.

E la cultura giuridica?

Nei secoli altomedievali la cultura giuridica ha un ruolo marginale ma non inesistente:

non c'è elaborazione tecnica del diritto. Diritto faceva parte della parte del Trivio della

dialettica.

Il diritto non ha autonomia scientifica ed è studiato nell'ambito delle arti liberali: nel

Trivio (dialettica, grammatica e retorica).

Nell'825 l'imperatore Lotario istituisce scuole di studi superiori in Italia ma non

istituisce nessuna scuola di diritto.

Probabilmente giudici e notai studiavano le arti liberali e poi apprendevano la

professione attraverso la pratica presso altri giudici e notai (apprendistato). Non esisteva

scuola dove si insegnava diritto.

Ci sono pochissime opere di interpretazione dei testi di diritto romano: abbiamo brevi

commenti barra riassunti del codice o delle istituzioni senza approfondimenti analitici

(ad esempio non si approfondiscono le questioni dubbie legate al rapporto e alla combinazione di più

Queste erano le principali questioni: l’interpretazione giuridica non si è ancora

norme).

sviluppata.

Nell'alto medioevo, la cultura giuridica è legata alla prassi: la cultura giuridica di questi

secoli coincide quindi con la cultura dei giudici e dei notai.

Ad esempio si diffondono grazie alla prassi i formulari notarili: sono raccolte di formule

per gli atti notarili; modelli ai quali i notai fanno riferimento quando devono redigere

gli atti.

Rilevanti sono il formulario di Marcolfo, risalente al VII secolo, e il Cartularium

Longobardicum, forse dell'XI secolo.

In questi secoli si nota maggiore uniformità nella redazione degli atti notarili, dunque

vengono studiati per convergere sulla decisione più corretta, mentre prima si usavano

formule diverse; questo probabilmente è dovuto al fatto che i notai attingevano gli atti

che avevano a disposizione e che fungevano da modelli.

I giuristi nella prima parte dell’alto medioevo (VI-IX secolo)

L'affermazione dei regni germanici segna, in Occidente, la fine delle scuole di diritto e

dunque anche di un ceto professionale di giuristi (cioè di esperti che acquisiscono conoscenze

attraverso uno specifico percorso di formazione). In questo periodo non si ha

tecniche

una scuola di diritto, dunque il ceto dei giuristi manca in questi secoli.

Nel processo altomedievale di stampo germanico non è necessaria la presenza di

esperti di legge che non siano generici conoscitori di consuetudini locali, che svolgono

la loro funzione più per l'alto grado di esperienza che di cultura giuridica.

campione

Nel processo longobardo il termine avvocato indica il " " nel duello, che

combatte per la parte.

Nei secoli dell'alto medioevo il termine giudice è utilizzato per indicare non una

professione, ma la funzione di chi sia investito del potere di giudicare: autorità laiche o

ecclesiastiche. Per giudicare bastava un’infarinatura generale, non c’era necessità di

una cultura giuridica.

Assistiamo quindi ad una contaminazione tra funzione giudicante e potere personale.

La scuola di Pavia

Nell'XI secolo iniziano a nascere le scuole di diritto. A Pavia vi fu probabilmente una

scuola professionale dedicata allo studio del diritto: per la formazione dei giudici.

Pavia era la capitale del regno d'Italia, sede del palatium (sede centrale

dell'amministrazione del regno e quindi anche dell'amministrazione della giustizia).

Operavano quindi qui giudici e notai, che avevano funzioni di cancelleria.

Nel 1024, periodo di vacanza della sede imperiale, il palazzo viene distrutto dai pavesi,

che speravano in tal modo di liberarsi dei pesanti oneri connessi con il mantenimento

della corte regia.

Si insegnava il diritto longobardo-franco (che era quello vigente) che si applicava in

tribunale.

I docenti erano quindi dei giudici. Si trattava dunque di una scuola apprendistato, si

assisteva alle udienze.

Nel regno italico i giudici appartenevano di norma all'aristocrazia locale: erano giudici

professionali, e quindi con qualificazione tecnica. Mentre nei secoli precedenti si aveva

solo una generica conoscenza.

Abbiamo una centralizzazione della procedura di nomina dei giudici e dei notai: notai

del sacro palazzo; giudici del sacro palazzo.

Dunque: professionalizzazione e centralizzazione dei giudici.

L’expositio ad Librum papiensem

Expositio ad Librum papiensem: opera composta dopo il 1070 che dimostra l'esistenza

di una nuova cultura giuridica.

L'autore riporta l'opinione di alcuni giuristi che probabilmente erano giudici presso il

palazzo di Pavia.

È una raccolta di editti longobardi e capitolari franchi in ordine cronologico.

Dimostra l'esistenza di una scuola a Pavia: in quest'opera si parla di discepoli e di

magistrati (allievi e professori della scuola di Pavia) ed inoltre si riportano dispute di

carattere scolastico che si promulgano per più generazioni (alcuni giudici sono

denominati antiqui). Dunque la scuola era già consolidata.

L’expositio riflette l’emersione di una nuova cultura giuridica: studia e interpreta i

testi longobardi e franchi al fine di:

• esplicitare la portata giuridica delle norme comprendere il significato preciso dei

testi;

• coordinare le norme discordanti, cioè raccordare il contenuto di un passo con quello

degli altri riguardanti la stessa materia e stabilire la disciplina da applicare (la raccolta

Infatti la raccolta contiene norme di diversi

considerata come un unico testo di legge).

periodi, bisogna mettere in relazione i vari testi.

Ad esempio in tema di furto, l'editto di Rotari stabilisce una pena pecuniaria (pari al

nonuplo del valore del bene rubato) e una multa (fissa); un capitolare di Carlo Magno

stabilisce invece pene corporali.

Riferisce che molti giudici applicavano sempre il capitolare di Carlo Magno (che

avrebbe quindi abrogato l'editto di Rotari sul punto), ma il giurista Ugo ritiene invece

che il capitolare di Carlo Magno si applichi solo nel caso in cui il colpevole del furto non

sia in grado di pagare la sanzione pecuniaria.

• colmare le lacune

Quando i testi longobardi franchi non dispongono o sono equivoci, bisogna ricorrere al

diritto romano. lex generali omnium

Il diritto romano viene definito (legge generale, valida per tutti,

Anticipa quello che dirà la

applicabile in via sussidiaria rispetto alla legge longobarda-franca).

scuola di Bologna nel XII secolo.

I giuristi nell’alto medioevo nel secondo periodo (IX-XI secolo)

Tra IX e X secolo, il personale giudiziario carolingio cominciò a professionalizzarsi e ad

essere reclutato stabilmente tra coloro che avevano almeno una formazione da notaio.

I giudici possiedono infatti competenze più specializzate, diverse da quelle occasionali

e spesso improvvisate degli scabini.

I notai hanno il compito di redigere atti e di documentare le fasi e le risoluzioni dei

processi: la principale caratteristica che li distingue dal resto della società è proprio

quella di saper leggere scrivere.

Questi giudici-notai sono presenti nei giudizi per la

Dettagli
A.A. 2022-2023
149 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ermannoilcavallo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bianchi Riva Raffaella.