Introduzione
Indice: Introduzione. - Parte prima: Dall'età tardo-antica all'alto medioevo (secoli V-XI). - Parte seconda: L'età del diritto comune classico (secoli XII-XV). - Parte terza: L'età moderna (secoli XVI-XVIII). - Parte quarta: L'età delle riforme (1750-1814). - Parte quinta: L'età delle nazioni (1815-1914). - Parte sesta: Il Novecento.
Storia del diritto in Europa
Dall’età tardo antica all’alto medioevo (sec. 5° - 11°)
Nello studio del diritto medievale e moderno è opportuno distinguere 3 diverse fasi storiche:
- 5° - 11° secolo (dal 401 al 1100), fine età tardo antica e inizio alto medioevo,
- 12° - 15° secolo (dal 1101 al 1500), fine alto medioevo e inizio basso medioevo,
- 16° - 18° secolo (dal 1501 al 1800), fine basso medioevo e inizio età moderna.
A cominciare dalla prima fase storica, che si estende per circa 6 secoli dal ‘401 al ‘1100 d. C., il passaggio dal mondo antico al medioevo si caratterizzava per la presenza di regni germanici nel territorio dell’impero romano d’Occidente (la cui caduta definitiva si fa coincidere con le invasioni delle popolazioni germaniche), il che ha permesso di introdurre un complesso sistema di istituzioni e di consuetudini nuove, diverse e lontane dal diritto romano, che nonostante ciò continuava a sopravvivere anzi si intrecciava variamente con le consuetudini germaniche.
Leggi dei Franchi, dei Longobardi, dei Visigoti, degli Anglosassoni e degli altri popoli germanici ebbero dunque una radice consuetudinaria, sono infatti questi i secoli in cui la consuetudine rappresenta la fonte del diritto per eccellenza, non rimanendo statica ma mutando nel tempo e nello spazio. Nonostante la varietà delle consuetudini tipiche di ciascun popolo, esse presentavano molti elementi comuni riguardanti la comune fede religiosa, le analoghe condizioni di vita dei popoli e delle società, prevalentemente rurali e militari, ecc.
La Chiesa invece esercitava l’importante ruolo di trasmettere regole giuridiche di derivazione romanistica e il patrimonio inestimabile della cultura antica greca e latina, come vedremo a proposito del monachesimo.
Il diritto tardo antico
Le strutture pubbliche
Costantino tra l’età (siamo ancora nell’età tardo antica perché nel 4° secolo) succedette al padre Costanzo Cloro nel governo dell’impero romano d’Occidente, ma la sua ascesa al potere non rispettò l’allora vigente sistema tetrarchico di Diocleziano, che prevedeva la presenza di due augusti e due cesari e la conseguente successione del proprio cesare al proprio augusto, perché fu fortemente voluto dall’esercito romano, sconvolgendo così la regola di abdicazione e causando tutta una serie di lotte civili e assalti al potere che si conclusero con l’assoluta vittoria di Costantino e con la sua proclamazione ad unico augusto sia dell’impero romano d’oriente che d’occidente.
Giustiniano e l’età di (siamo già nel medioevo perché nel 6° secolo) il suo regno ebbe un impatto mondiale sia dal punto di vista politico, militare, economico, ecc., costituendo un’epoca ineguagliabile per l’Impero romano d’Oriente o Impero bizantino, ma soprattutto dal punto di vista giuridico in quanto autore di una delle più importanti collezioni giuridiche: il Corpus Iuris Civilis, una compilazione di leggi romane tutt’oggi alla base del diritto civile, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del diritto romano.
Il vastissimo territorio dell'Impero tardo antico era ripartito in provincie, suddivise tra le due parti d’Oriente ed Occidente - bipartizione che si determinò involontariamente quando l’imperatore romano Teodosio I decise di affidare una parte del governo dell’impero, ancora unitario, al figlio maggiore e l’altra parte al figlio minore; la divisione doveva però essere solo provvisoria e temporanea per agevolare i figli nell’amministrazione dei vasti territori. Ma non fu così, perché da quel momento in poi le due parti dell’impero intrapresero due percorsi completamente distinti e diversi con altrettanti destini diversi, visto che l’impero romano d’Occidente cadde definitivamente nel ‘476 d.C., quasi un millennio prima dell’impero romano d’Oriente o Bizantino, che rimase invece in vita fino al 1435 d. C.
La successione al trono
La successione al trono, tramite il sistema tetrarchico di Diocleziano, prevedeva 2 imperatori - gli Augusti - e 2 successori designati - i Cesari.
- Gerarchia militare: la che faceva perno sui duces (o condottiero che comanda e guida una truppa, alle dipendenze del magister militum) e sui magistri militum (generali di corpo d’armata alle dipendenze del re) dislocati nelle diverse parti dell’impero, oltre che sulle milizie mobili (militari);
- Gerarchia civile: la con funzioni amministrative, di ordine pubblico e funzioni giudiziarie sia civili che penali;
- Gerarchia di funzionari: la con competenze tributarie e finanziarie dell’Impero.
Al vertice vi era comunque l’imperatore, unico e legittimo titolare di tutti i poteri:
- Potere di nomina di ogni carica dell’amministrazione civile e giudiziaria, militare, fiscale;
- Potere di decisione sulle controversie che lui giungevano in ultima istanza;
- Potere legislativo, poteri che ovviamente non poteva esercitare da solo e che per questo si avvaleva di appositi uffici, composti da alti funzionari personalmente scelti e in qualsiasi momento revocabili.
Legislazione postclassica
Tra gli uffici a disposizione e alle dipendenze del re vi erano:
- Il Questore del sacro palazzo, responsabile delle questioni legali, e il Maestro degli uffici, capo della cancelleria dell’impero, che elaboravano gli edicta - provvedimenti di carattere generale per lo più riguardanti il diritto pubblico - che solo dopo l’approvazione dell’imperatore divenivano ad ogni effetto leggi vincolanti nell’impero.
- La Corte Imperiale, che decideva sui casi di ultima istanza, attraverso un suo ufficio centrale: lo scrinium a libellis, ed emetteva a nome dell’imperatore un rescritto ore consulto. I rescripta – risposte su determinate questioni di diritto, principalmente di diritto privato - ben presto acquisirono, oltre che natura formale e ufficiale anche natura normativa, entrando una buona parte di essi a far parte della compilazione giustinianea.
Gli edicta e rescripta rappresentavano dunque la principale fonte del diritto determinando due importanti categorie:
- Iura, le fonti tradizionali del diritto civile e del diritto onorario come gli editti pretorii della legislazione classica;
- Leges, le costituzioni imperiali.
A proposito di leges/costituzioni imperiali, nel momento in cui iniziarono a moltiplicarsi si avvertì l’esigenza di raccoglierle in appositi testi, organicamente elaborati, dando vita a dei veri e propri codici, dei quali tra i più importanti ricordiamo:
- Il Codice Gregoriano ed Ermoginiano;
- Il Codice teodosiano;
- Il Codice giustinianeo, nonché la più eccellente raccolta giuridica riguardante tutti i campi del diritto, penale, civile, pubblico, processuale e suddiviso in 4 opere, che nel loro insieme costituiscono appunto il Corpus Iuris Civilis, il quale:
- Il Codice, migliaia di rescritti dal 1° secolo fino a Giustiniano,
- Il Digesto, testi della giurisprudenza classica come quelli di Papiniano, Ulpiano, Modestino, ecc.,
- Le Istituzioni, un breve racconto ispirato alle istituzioni di Gaio,
- Le Novelle, raccolte di costituzioni emanate dallo stesso Giustiniano.
Insomma Giustiniano intese creare un’opera che sostituisse ogni altra fonte del diritto e che venisse applicata nella sua integralità da parte dei giudici dell’Impero. E nonostante la successiva caduta dell’Impero d’Oriente la compilazione restò la base del diritto bizantino, quindi la crisi dell’impero non fu anche la crisi del suo diritto.
Il diritto dei regni germanici
Le origini
Per quanto riguarda ancora il sistema giuridico dell’alto medioevo, esso si contraddistinse anche per la presenza e la nascita, nella parte occidentale dell’impero, di popoli e regni germanici dotati di un proprio diritto, più grezzo, distinto e lontano dal diritto romano classico, rappresentato anch’esso da consuetudine ma altrettanto lontane da quelle romane. I Germani erano popoli nomadi e guerrieri che vivevano di caccia e di bottini di guerra e che la lotta e il coraggio in battaglia costituivano valori essenziali. L’esercito era dunque la struttura pubblica fondamentale, sia militare che civile che solo nelle fasi più delicate o in circostanze particolari nominava un re. Le caratteristiche tipiche erano:
- Con l’ingresso nell’esercito i maschi raggiungevano lo status di adulti e venivano sottratti alla patria potestà;
- La famiglia era composta da gruppi familiari, che formavano un clan con proprietà comune dei beni;
- La donna invece non era soggetto di diritto né possedeva la capacità di agire se non con l’assistenza del padre o di un fratello o del coniuge se sposata, e il matrimonio costituiva infatti una vendita della sposa alla famiglia dello sposo insieme ad una dote;
- Le offese si riparavano principalmente con la vendetta privata - faida - oltre che con sanzioni calcolate in natura, per lo più in capi di bestiame. Una parte dell’ammenda era comunque destinata alla famiglia dell’offeso mentre l’altra o al re o alla comunità;
- La giustizia era normalmente amministrata dai capi militari eletti dall’esercito, anche se per i processi pubblici, punibili con pena capitale per i reati più gravi come per i traditori e i disertori (militari che, durante la guerra o la pace, abbandonavano il loro posto nell’esercito senza autorizzazione), si era soliti basarsi sull’ordalia, ovvero affidarsi al giudizio di Dio, per stabilire torto o ragione. Le procedure ordaliche erano infatti una costante nei processi dei Germani, potendosene distinguere varie tipologie, come quelle dell’acqua e del fuoco, della bilancia, ecc., mentre i Longobardi privilegiarono il duello giudiziario;
- Le regole di diritto erano senza eccezioni regole consuetudinarie non scritte, in quanto la scrittura era loro sconosciuta.
Insomma l’irruzione ripetuta e inarrestabile di popolazioni di stirpe germanica (franchi, anglosassoni, visigoti, ecc.) entro i confini dell’impero romano costituì una delle ragioni della sua crisi e in particolare della caduta della sua parte occidentale con l’ulteriore conseguenza che questi popoli si stanziarono stabilmente creando nuove dominazioni con profondi e permanenti cambiamenti storici.
La personalità della legge
I popoli germanici impadronitisi di numerosi e vasti territori dell’impero si trovarono a governare su popolazioni che sino ad allora avevano vissuto secondo le leggi di diritto romano completamente e nettamente diverse da quelle che essi praticavano, e quindi a dover risolvere il problema di:
- Come mantenere il controllo sui territori occupati
- Come far prevalere la loro tradizione giuridica germanica su quella romana.
Alla fine fu proprio la presenza di un sistema normativo articolato e complesso come quello romano che portò alla soluzione del problema, cioè l’applicazione di entrambi i diritti grazie alla cosiddetta pluralità dei diritti, ognuno applicabile alla propria etnia; infatti i nuovi conquistatori tennero vive quanto possibile le proprie tradizioni giuridiche nazionali, mentre agli altri fu consentito di continuare a regolare i propri rapporti giuridici secondo le regole romane. E’ questo il principio della "personalità della legge".
Il diritto visigotico
I primi a legiferare furono i Visigoti con codificazioni ispirate al diritto romano postclassico. Un esempio fu il Codice Euriciano e la Lex Romana Visigothorum, composta da costituzioni tratte dal codice teodosiano. Solo in seguito la legislazione visigotica ebbe maggiore originalità grazie ad un testo denominato Liber Iudiciorum.
La legge salica
Clodoveo re dei Franchi, una volta convertitosi al cattolicesimo, promosse un testo di legge che per la storia fu uno dei più significativi: la Legge di Salica, il cui contenuto rispecchiava le consuetudini giuridiche dei Franchi e rappresentava una sorta di catalogo di sanzioni pecuniarie relative ai diversi possibili illeciti. Vi fu dunque l’intento di sostituire l’originaria vendetta/faida con la nuova compositio, ovvero una sanzione computata in denaro che variava in base alle modalità con cui il reato veniva commesso (ad es. in caso d’omicidio la sanzione variava se veniva commesso in modo occulto o palese, se la vittima era un uomo o una donna, un civile o un militare, ecc.).
Il diritto longobardo
I Longobardi di origine scandinava, sotto la guida del Re Alboino, si stanziarono nella parte settentrionale e centrale dell’Italia, ripartendola in trenta territori facenti capo ad altrettanti duchi (dux), un’entità completamente diversa rispetto a quella bizantina anche se di egual nome, in quanto il duca longobardo deteneva un potere militare, civile e giudiziario, nonché una forte autonomia rispetto al re.
- Dal punto di vista giuridico fu però il Re Rotari a prendere l’iniziativa di far codificare le consuetudini del suo popolo, dando così vita all’Editto di Rotari. Come con la legge di Salica, anche con tale editto si vollero individuare delle ammende da infliggere ai vari fatti illeciti commessi che andavano per metà alla famiglia dell’offeso e per metà al re, ma a differenza della legge di Salica e secondo il principio della personalità della legge, Rotari volle che l’editto si applicasse alla sola popolazione longobarda del regno e non ai romani. Inoltre accanto alle norme prettamente consuetudinarie erano in esso contenute anche disposizioni a tutela del potere monarchico volute dal re stesso, ovvero la pena capitale per chi avesse in qualunque modo attentato alla vita del re, mentre al contrario l’impunità per chi commetteva un omicidio in nome e su ordine del re.
- Tra i mezzi di prova i soli inclusi erano il duello e il “giuramento di purificazione”, che consisteva nell’esecuzione di 12 “sacramentali”, ovvero culti, che dovevano essere all’unanimità eseguiti per essere l’accusato scagionato dalla pena e ottenere così la liberazione e la benedizione (purificazione appunto).
- Con il Re Liutprando, convertitosi dall’arianesimo al cattolicesimo insieme al suo popolo, si poté chiaramente cogliere la forte influenza della Chiesa sul suo regno oltre che ricordare gli ulteriori editti emanati nonché il ricorso in appello al re per decisioni dei giudici contrari alla legge o ingiuste. A differenza di Rotari, Liutprando volle legiferare per tutti i suoi sudditi sia essi Longobardi che romani e proprio un suo editto sancì la libertà di abbandonare la propria legge nazionale per abbracciare la legge straniera, romana o longobarda, mettendo così in crisi il principio della personalità della legge.
- I giudici accertavano infine i fatti della lite mediante strumenti ben lontani dalle procedure ordaliche del duello e del giuramento.
Il regno longobardo cadde definitivamente con la sconfitta del re Desiderio ad opera del giovane re dei Franchi, Carlo: iniziava da questo momento in Italia l’età carolingia.
Gli Anglosassoni
Anche l’Inghilterra venne conquistata da popolazioni germaniche, come gli Juti, gli Angli, i Sassoni (e per questa mescolanza Anglosassoni) che si suddivisero il territorio dando vita sino a più regni diversi.
- Il cristianesimo fu portato in Inghilterra dal monaco Agostino;
- Dal punto di vista giuridico particolare importanza ebbero le leggi di Re Alfredo con le quali irrogò pene piuttosto severe, inclusa la pena di morte, per i reati più gravi;
- In generale le istituzioni anglosassoni ebbero molti aspetti comuni con quelle di altre popolazioni germaniche;
- Quando l’isola venne conquistata dai Normanni, provenienti dalla Francia, sotto la guida del Re Guglielmo il Conquistatore, non solo il regno anglosassone venne sostituito dal nuovo Regno normanno d’Inghilterra, ma con esso venne istituito un diritto nuovo, il Common law.
Cristianesimo, chiesa e diritto
La chiesa primitiva, organizzazione e gerarchia
In merito al ruolo svolto dalla Chiesa in questa fase storica di transizione dal mondo antico al medioevo, abbiamo genericamente detto che essa ha svolto un ruolo importante circa la trasmissione delle regole giuridiche di derivazione romanistica e del patrimonio culturale greco e latino. Nello specifico, invece, la posizione della Chiesa venne a delinearsi e ufficializzarsi grazie all’affermazione del Cristianesimo come unica religione dell’impero, ad opera di Costantino con l’Editto di Milano, terminando così per essa le terribili persecuzioni a cui era stata soggetta fino a quel momento e potendo finalmente assumere la forma di un’istituzione gerarchica, solida e compatta. Al vertice di tale gerarchia venne posto il pontefice o vescovo di Roma mentre ai livelli sottostanti vi erano le varie cariche ecclesiastiche come metropoliti, vescovi, presbiteri, diaconi ecc. ognuno responsabile di una determinata comunità cristiana; più comunità cristiane...
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