Biografia
Nacque probabilmente nel 1313 a Rave di Venatura, nel contado di Sassoferrato, e morì a Perugia il 12 luglio 1357, all'età di 44 anni, per causa non conosciuta. La condizione della sua famiglia era agiata, tanto da offrirgli la possibilità di studiare lontano dalla città natale e vivere per lungo tempo senza un mestiere. Si istruì presso Piero da Assisi, probabilmente un frate minore, il quale lo mise in condizione di iniziare lo studio del diritto romano, presso l'università di Perugia già intorno ai 13-14 anni. A Perugia Bartolo seguì le lezioni di Cino dei Sinibaldi di Pistoia, amico di Dante, che esercitò su di lui una grande influenza. Proseguì poi gli studi nell'Università di Bologna dove in seguito svolse il dottorato, che gli consentì di maturare il suo giudizio su molte questioni giuridiche.
La sua vita pubblica iniziò con il ruolo di assessore ricoperto a Todi, poi a Pisa e forse anche a Cagli. La sua carriera universitaria inizia nel 1338 a Pisa, come professore di diritto civile, tuttavia erano anni non troppo felici in ragione della carestia che colpì la città nel 1340 e dei continui scontri tra guelfi e ghibellini. Fu per tali circostanze forse che intorno al 1342 Bartolo lasciò la città per tornare a Perugia (Giulio Claro scrisse che fu costretto ad abbandonare la città in quanto l'imputato che ha sottoposto a tortura morì e scappando evitò di rispondere personalmente della morte dell'imputato), dove le sue doti di giurista e docente poterono manifestarsi appieno: le sue lezioni furono seguite da studenti che, in numero sempre maggiore, giungevano da tutte le parti d'Italia; e sono gli anni più produttivi dal punto di vista della ricerca scientifica per Bartolo che pubblicò numerosi trattati, dissertazioni su argomenti giuridici e conferenze volte ad armonizzare i testi giustinianei, rivisitandoli ed interpretandoli con metodo dialettico, misurandoli con le nuove realtà sociali scaturite dall'ordinamento della Chiesa e dalle nuove organizzazioni che stavano delineandosi (Comuni in primo luogo).
Opere
Le opere dell'autore sono tre: De regimine civitatis, De Guelphis et Gebellinis ed infine il De tyranno. Fin dai suoi temi Bartolo venne riconosciuto come il più grande di tutti i giuristi e, per la fama e l'autorità raggiunte, fu definito monarcha juris: un dio in terra nella scienza giuridico. Già in vita poi ottenne onori di ogni genere, tra cui la nomina a consigliere da parte dell'Imperatore Carlo IV di Boemia. Le sue opere divennero oggetto di studio universitario e forense, accanto ai testi del diritto romano giustinianeo ed i suoi pareri (consilia) divennero argomenti incontrastati dinanzi ai tribunali di molti paesi: in alcuni di essi (ESP e POR) si stabilì con decreto reale che nei casi dubbi, per risolvere le controversie, dovessero prevalere le opinioni di Bartolo.
Prefazione
"Hodie Italia est tota plena Tyrannis", è la frase che compare in calce al De regimine civitatis, opera precedente di Bartolo. Per il vero questa era opinione diffusa al tempo, tanto che Dante nel canto VI Purgatorio aveva pochi decenni prima denunciato che "le città d'Italia tutte piene son di tiranni", lamentando l'uso ricorrente della forza da parte degli usurpatori e avventurieri di ogni prisma al fine di sovvertire le istituzioni. Il pensiero espresso in il De tyranno è un pensiero vivo, attuale, perché intimamente connesso non solo con i problemi del tempo che fu di Bartolo, ma anche con i problemi del tempo che è nostro, perché il fenomeno giuridico studiato da Bartolo, l'ingiusto acquisto ed esercizio del potere, resta vivo ed attuale.
La grandezza e la genialità di Bartolo sanno però nell'aver dato alla condanna morale una connotazione giuridica. Il pensiero politico e giuridico del '300 ha come suo irrinunciabile postulato l'esistenza di un ordinamento giuridico universale, da una parte rappresentato da una idea d'Impero e dal diritto romano, punto di riferimento principale dei popoli una volta assoggettati all'autorità di Roma, inteso come un diritto comune dei popoli stessi; dall'altro dal progressivo formarsi dell'ordinamento giuridico della Chiesa, anch'esso ritenuto diritto comune nell'Europa della societas cristianorum.
Accanto a questi due diritti universali, espressione di una tacita esigenza di unitarietà, si collocava anche una multiforme e instabile galassia di forme statuali e articolazioni sociali (Regni, Ducati, Comuni, Corporazioni), dotate di propria autonomia, ossia di una capacità di emanare norme giuridiche. Tale autonomia era riconosciuta dallo ius commune (Lex Omnes Populi), ma più concretamente in ragione dell'autonomia conquistata per assenza dell'Imperatore, per sua non effettiva autorità oppure in via di fatto con il danaro/spada. Accanto ad un conflitto tra i due poteri universali (Chiesa-Imperatore) si affianca un conflitto tra potere dell'Imperatore e potere delle autorità locali.
Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici
Bartolo colse appieno la realtà del suo tempo elaborando quella che oggi viene detta teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: secondo Bartolo convivono nell'ordinamento universale molte giurisdizioni, così egli denomina gli ordinamenti, da quella del proprietario sulla propria terra a quella massima dell'Imperatore sul mondo. Qualsiasi ordinamento giuridico fonda la propria legittimità sul diritto, e la propria effettività su di un potere legittimo che sia in grado di agire secondo il proprio statuto ed il diritto comune (lex). La stesura del De tyranno nasce non soltanto dall'esigenza scientifica di costruzione di un sistema giuridico unitario o come reazione morale ad una desolante realtà politica dell'Italia, ma come vero e proprio invito all'imperatore Carlo IV di Boemia a farsi esecutore di giustizia, riconducendo la realtà sociale e politica nell'alveo del diritto. Non essendo in grado i in disposizione di combatterli, Imperatore e Papa con politiche remissive legittimavano gli usurpatori, in cambio di qualche limitato beneficio fiscale, nominandoli vicari imperiali/pontifici (es. Malatesta di Rimini): invece di rimuovere il tiranno si scendeva a patti con lui così facendo rimuovendo d'autorità il carattere tirannico del suo governo. Si assisteva così inerti alle prassi amministrative più degenerate (l'uso del potere al servizio di interessi personali e familiari una tra tutte). Bartolo non accetta la prassi dei vicariati imperiali e papali, che solo eccezionalmente giustifica solo quando concessi in stato di necessità (Cap. X), di fatto così condannando il fenomeno e l'inerzia dell'Imperatore e del Papa.
Egli concepisce quest'opera come strumento di azione legale e politica "perché tutti quanti abbiano la forza di liberarsi dai nodi del vincolo di quella orrenda perversità, cioè dalla schiavitù tirannica", confidando che Carlo IV di Boemia, imponesse su tutta la penisola il ripristino del primato della lex e l'autorità del tribunale imperiale.
Elementi chiave del de Tyranno
Il De tyranno si presenta come un trattato completo di idee e spunti come, ad esempio, il principio che gli atti emanati sotto ingiusto dominio, non solo le ordinanze del tiranno, ma anche gli atti di tutti i funzionari, fossero da considerarsi nulli. Mentre da parte di molti si individua la tirannide come una degenerazione della monarchia, Bartolo estende il concetto a qualsiasi forma degenerativa di governo (monarchia, aristocrazia e governo popolare), spostando l'attenzione sulla legittimità della conquista del potere e del suo esercizio, e la contrapposizione che egli prende in considerazione è quella tra iudex e tyrannus (non invece tra rex e tyrannus), ove il termine iudex evoca un'idea generale di potere, comprensiva di qualsiasi forma di governo.
Nonostante questa estensione, l'analisi delle esperienze storiche conosciute lo portava a considerare in linea generale la monarchia elettiva la forma più stabile e meno incline alla degenerazione, mentre scarso credito assegnava alla forma di governo aristocratico; ma ciò che più conta per Bartolo, è bene ribadirlo, non è il modello teorico bensì la sua reale conformità al diritto: dove il diritto è assente, inizia la tirannia.
Concezioni di tirannia
Egli afferma che vi può essere tirannide solo ove si eserciti illegittimamente una giurisdizione e tiranno può dirsi chi è preposto a tale esercizio, oppure chi, come nel caso di ribelli usurpatori impedisca l'esercizio legittimo di una giurisdizione. Se da un lato egli non ritiene punibile la mera intenzione di instaurare un regime tirannico, tuttavia equipara alla tirannide anche l'intenzione, quando sia concretata nel compimento di atti preparatori.
Nel De tyranno trova asilo anche il tema della guerra giusta, che la tradizione giuridica connotava dall'assenso del potere superiore, una giusta causa e una retta finalità (unica eccezione era data per la guerra di difesa, per la quale non occorreva l'assenso del superiore e le altre due condizioni erano implicite). Il tema si ripropone in Bartolo in relazione alla vacatio dell'imperatore, e quindi all'impossibilità di avere l'assenso dell'Imperatore con la conseguente nascita di poteri tirannici di fatto: per lui sono legittimi sia la resistenza al tiranno, sia il suo abbattimento fino al tirannicidio, a condizione che non sia possibile ricorrere al potere superiore e che si persegua la pubblica utilità e non un fine personale. In questa ricostruzione, quindi, la pena per il tiranno può essere inflitta, in assenza di un potere superiore, da qualsiasi cittadino. Bartolo suddivide la tirannia in due grandi categorie generali, avendo riguardo alla modalità in cui il fenomeno può riscontrarsi.
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Forma manifesta, che si distingue in:
- Tirannia ex defectu titutli, ossia per mancanza della titolarità del potere, per illegittimità del suo conferimento, per esercizio dopo la revoca. Riguardo a tale forma è prevista la pena di morte e la nullità di tutti gli atti compiuti.
- Tirannia ex parte exercitii, ossia per illegittimità dell'esercizio del potere da parte del legittimo titolare, a causa di abuso o interesse privato e, in generale per violazione dello statuto della propria giurisdizione. Gli atti lesivi, in questo caso, non sono nulli bensì annullabili e cioè validi fin quando il tiranno non venga rimosso, mentre quelli lesivi del pubblico interesse sono comunque nulli. Le pene vanno dalla perdita della dignità e della giurisdizione alla dichiarazione di infamia, alla deportazione, fino alla morte nei casi più gravi.
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Forma velata, che si distingue in:
- Tirannia velata propter titulum, ossia quando, nell'apparente rispetto delle regole statutarie, si alterino nei fatti le regole stesse per protrarre la durata della carica pubblica oltre la scadenza o per arrogarsi poteri appartenenti ad altre cariche pubbliche, oppure per perseguire finalità contrarie o diverse dall'interesse pubblico (confine con le due specie della forma manifesta è estremamente sottile qua). È sanzionata anch'essa con pene per il tiranno e nullità degli atti compiuti. (prima maschera)
- Tirannia velata propter defectum tituli, che si ha quando, pur non ricoprendo cariche che comportino uno specifico potere pubblico, un soggetto in virtù della sua influenza o potenza induca i titolari di quel potere pubblico a decidere secondo i suoi desideri. È sanzionata anch'essa con pene per il tiranno e nullità degli atti compiuti. (seconda maschera)
- Tirannia per discriminazione, forma a sé stante di tirannide occulta viene vista nel caso del governatore della civitas che si renda colpevole di un regime discriminatorio nei confronti di parte dei cittadini, con la conseguenza che potrà essere dichiarato tiranno riguardo ad essi soltanto. (seconda maschera, inciso)
Concetto di tirannia secondo Bartolo
La classificazione bartoliana riflette due caratteristiche essenziali del concetto di tirannia per l'autore: da una parte non ci si limita a considerare la legittimità del titolo, ma si pone l'attenzione alla legittimità intrinseca dell'esercizio del potere e così facendo si sposta l'attenzione dall'elemento soggettivo (legittimità del titolo) a quello oggettivo della legalità degli atti del potere pubblico (aspetto gestionale del potere pubblico, contributo fondamentale di Bartolo anche sul tema del controllo di legalità degli atti della PA); il secondo è che, a differenza di tutti gli altri casi di tirannia individuati da Bartolo, nel caso di atti discriminatori ciò che si lede non è l'interesse pubblico bensì lo statuto personale dei cittadini, tema caro a Bartolo, che elaborò persino uno statuo personale dello straniero: il tema della tirannide è affrontato dall'autore avendo riguardo anche al tema dei diritti universali e civili.
De tyranno
Perfidia tirannica che propaga le sue forze, ed in ragione di ciò Bartolo vuole affrontare l'argomento impegnativo della perversità tirannica. Bartolo rivela sin dall'introduzione al trattato, in una sorta di preghiera laica, l'intento politico della sua opera, scritta non per ricavarne personale vantaggio o soddisfazione, ma per fornire uno strumento giuridico che indicasse i rimedi, utile a contrastare il progressivo propagarsi di forme tiranniche nell'Italia del tempo.
L'etimologia del tiranno
La ricerca etimologica di Bartolo non è fine a se stessa, un'esercitazione letteraria, ma pare avere una duplice funzione di trarre dall'antico significato della parola tiranno ispirazione per la sua definizione giuridica e nel contempo inchiodare ad una connotazione politica negativa quel termine.
- Dal greco tyro, che in latino si dice fortis o angustia per cui i re valorosi venivano chiamati tyranni. Poi avvenne che fossero chiamati tiranni i re prepotenti e malvagi che esercitavano l'ingordigia del dispotismo e un dominio improntato alla massima crudeltà.
- Secondo Uguccione da tyro cioè tormento, perché il tiranno tormenta e strazia i sudditi secondo Uguccione.
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