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Capitolo II - La rinascita del diritto giustinianeo

Diritto romano e diritto germanico in Occidente

Tra il VI e l'XI secolo, nell'Europa occidentale ogni riferimento al diritto romano veniva normalmente interpretato come un riferimento al diritto dei cosiddetti codici barbarici e alla Lex Romana Visigotorum. Si trattava di collezioni che riflettevano il "diritto volgare" del V secolo; fungevano da giacimenti da cui si potevano estrarre le regole, quando erano necessarie per realizzare raccolte normative più brevi.

I loro contenuti riflettevano un più basso livello di conoscenza giuridica; eppure, nel VI e nel VII secolo, talvolta tali raccolte apparivano al di là delle capacità di comprensione di coloro che le consultavano.

All'inizio del Medio Evo, il sistema dei tribunali imperiali, caratterizzato da giudici di professione che rappresentavano un apparato statale in grado di far eseguire le loro sentenze, scomparve; si iniziò a fare...

ricorso a organi giudicanti costituiti da gruppi di uomini liberi, scelti dalla cerchia degli abitanti del luogo, i quali cercavano di comporre le controversie nella maniera meno dirompente possibile per la vita della comunità. Tali assemblee di uomini liberi dovevano stabilire quali fossero le regole consuetudinarie rilevanti per il caso del quale erano state investite. Le regole costituivano una sorta di substrato in base al quale le dispute venivano risolte, spesso facendo ricorso a compromessi. L'individuo aveva la sensazione di essere membro di una comunità di persone aventi la stessa origine e gli stessi costumi. I tribunali spesso lasciavano che gli aspetti cruciali della controversia venissero stabiliti dal "giudizio di Dio"; il contenuto di quest'ultimo veniva accertato attraverso le ordalie, attraverso i duelli, o attraverso la presentazione di congiuratori (persone che giuravano di essere convinte della verità delle affermazioni dellaparte che sostenevano; la parte che presentava il maggior numero di congiuratori vinceva la causa). Il giudizio finale veniva fatto rispettare dalla pressione della comunità, con la minaccia finale dell'esclusione dalla stessa. Questo appena descritto è il contesto nel quale deve essere considerato il diritto all'inizio del Medioevo. I tribunali cercavano di far riconoscere alle parti le regole tradizionali che si applicavano nelle comunità alle quali esse appartenevano ma, in casi eccezionali, erano liberi di applicare norme giuridiche che fossero pertinenti, pur se ricavati da altri diritti tribali o dal diritto romano. Nel VI secolo il diritto romano era ancora applicato alle controversie tra i gallo-romani, gli appartenenti ai popoli assoggettati dai conquistatori germanici, ma in seguito al processo di diffusione tra i popoli, il principio della personalità del diritto lasciò spazio a quello di territorialità, secondo cui tutti coloro che

Vivevano in una determinata area dovevano sottostare al medesimo diritto. Il diritto prevalente in questo periodo era la consuetudine germanica del dominatore, che fino ad allora era stata trasmessa oralmente, ma che si iniziò a raccogliere e a documentare in forma scritta. Le autorità si avvalsero dell'aiuto di giuristi e di copisti gallo-romani e la lingua dei testi normativi fu il latino. Le leggi riguardavano soprattutto i risarcimenti in denaro da pagarsi alla vittima o alla famiglia della vittima, in conseguenza di vari tipi di offese, tra cui il furto, il danneggiamento alla proprietà, le lesioni personali, i reati sessuali e l'omicidio. Le regole a questo proposito erano molto dettagliate e specificavano con precisione le pene che dovevano essere comminate - notiamo qui una scarsa influenza romana; erano pochissime le norme sui contratti e sulla proprietà. A partire dall'VIII secolo sono più evidenti le tracce dell'influenza.

romana sulla sostanza dei diritti germanici; spesso, tuttavia, i testi romani non venivano compresi. La Lex Romana Curiensis fu una raccolta, realizzata alla fine dell'VIII secolo per la popolazione romanizzata della Rezia, nella Svizzera orientale; essa conteneva un riferimento alla Legge delle Citazioni del 426 i giuristi dell'VIII secolo intesero questo come un riferimento alla prassi per cui, quando ciascuna parte presentava in tribunale i propri congiuratori, prevaleva quella che ne aveva il numero maggiore; se i congiuratori erano in numero uguale per entrambe le parti, si riteneva che la parte che fosse stata in grado di citare a proprio sostegno un titolo della "Lex Papinianus", ossia la Lex Romana Burgundionum, avrebbe vinto la causa. In Italia sopravvisse una migliore comprensione del diritto romano. In quei luoghi in cui, come nel territorio longobardo, era saldamente radicata la tradizione di fare affidamento su formali documenti scritti cheattestassero i trasferimenti di proprietà o le costituzioni di debiti, gli atti più importanti erano normalmente preparati da notai di professione che si basavano su formulari tradizionali. L'editto di Liutprando dispose che i documenti scritti, redatti di fronte a notai romani, dovessero osservare le norme del diritto romano, mentre gli atti dei longobardi dovessero essere conformi alle regole del diritto longobardo; una delle parti di una transazione, tuttavia, con il consenso della controparte, poteva rinunciare al proprio diritto personale e seguire l'altro doveva trattarsi di una pratica che era invalsa allo scopo di evitare gli inconvenienti del principio della personalità del diritto quando una transazione coinvolgeva parti di differenti comunità. L'Italia rappresentò un'eccezione alla regola per cui il diritto romano veniva inteso esclusivamente come il diritto dei codici barbarici. Nel 553, alla fine di una lunga edisastrosa guerra contro il regno ostrogoto, i generali di Giustiniano avevano per breve tempo ricondotto tutta l'Italia sotto la dominazione bizantina e l'anno seguente, "su richiesta di Papa Vigilio", Giustiniano aveva promulgato la pragmatica sanzione, che aveva previsto l'estensione della sua compilazione all'Italia. Perfino dopo l'invasione longobarda del 568, in alcune parti della penisola furono mantenuti regolari contatti con l'impero bizantino; di conseguenza, altre parti della compilazione giustinianea, oltre ai Digesta, divennero note e furono utilizzate in varie regioni d'Italia. Si trattò delle Istituzioni di Giustiniano, dei primi nove libri del Codice e di una sintesi del VI secolo, in latino, delle Novelle di Giustiniano, nota come Epitome Juliani. Il principale custode delle tradizioni giuridiche romane fu la Chiesa; il diritto personale della Chiesa divenne in tutta Europa il diritto romano. La Chiesacontinuò a costruire il proprio diritto particolare attraverso raccolte di testi rilevanti; quando i problemi giuridici incominciarono a crescere di complessità, aumentarono i riferimenti al diritto romano. Le fonti giuridiche romane riguardanti la Chiesa vennero riunite in particolari collezioni, come la Lex Romana canonice compta, del IX secolo. Gli esperti del diritto di livello più elevato si trovavano in Italia, ma la Chiesa portò la conoscenza di nozioni del diritto romano anche in remote regioni dell'Europa dove gli istituti romani erano scomparsi dopo la fine del dominio imperiale. In Inghilterra, i regni anglosassoni non emanarono alcuna legislazione speciale per i sudditi gallo-romani che vi erano rimasti. Dopo la cristianizzazione dell'Inghilterra nel VII secolo, la Chiesa romana non si limitò all'insegnamento del Vangelo; sappiamo che nella scuola istituita da Teodoro di Tarso a Canterbury, c'era l'insegnamento di varie materie.tra cui il diritto romano. Possiamo avere un'idea degli argomenti che erano oggetto di tali insegnamenti dal Poenitentiale di Teodoro, contiene le risposte del maestro a problemi giuridici inerenti a questioni quali i requisiti per contrarre matrimonio, lo status degli schiavi e le riparazioni per i torti subiti; esse dimostrano una conoscenza del diritto romano. Scrittori cristiani intransigenti si opposero al diritto romano a causa del suo carattere laico, non cristiano; nondimeno, esso mantenne un suo punto di forza nelle scuole di molte cattedrali e nelle biblioteche di monasteri. Era diffusa l'opinione che possedere almeno una certa familiarità con il diritto romano, in quanto parte integrante dell'eredità dei romani, fosse necessario ai fini di una solida educazione, specialmente per gli ecclesiastici. Una fonte tra le più importanti per i riferimenti al diritto romano, nell'Europa al di fuori dell'Italia, fu l'opera enciclopedica di.

sant'Isidoro di Siviglia, intitolata Etymologiae, scritta intorno al 620. Sant'Isidoro aveva ricavato la propria conoscenza della materia dal diritto volgare dell'impero occidentale e, nell'elencare i grandi legislatori, non menziona Giustiniano; a quest'opera si rivolgevano gli ecclesiastici per ritrovare il significato dei termini e delle abbreviazioni del lessico tecnico-giuridico.

Chiesa e Impero

Nel 774, il re franco Carlo Magno sconfisse i longobardi e insediò suo figlio, come re, nella capitale longobarda Pavia. Carlo Magno subì l'influenza dell'erudito anglosassone Alcuino di York che conobbe a Parma e che nominò precettore reale e consigliere in materia religiosa e d'istruzione. Alcuino mirava a far rivivere il ricordo di Roma come caput mundi e questa idea divenne un carattere dominante della cd. "rinascita carolingia".

Il giorno di Natale dell'anno 800, Carlo Magno cercò di realizzare la

Visione di Alcuino facendosi incoronare imperatore, a Roma, da Papa Leone III e riunì i suoi regni in un unico impero. L'imperatore e il Papa sfruttarono il ricordo simbolico di Roma e del suo impero universale; la folla romana acclamò Carlo Magno come "incoronato da Dio" ed egli poté così chiamare il suo impero al contempo sacro e romano. Si rinnovò allora l'interesse per le relazioni tra la Chiesa e l'impero; secondo lo spirito della lettera indirizzata da papa Gelasio I all'imperatore Anastasio nel 494, i Papi avevano emanato decretali ad applicazione generale. Ora Carlo Magno e i suoi successori pretesero per sé il potere di emanare leggi senza il consenso del popolo per tutti i propri sudditi indipendentemente dalla loro nazionalità. I loro "capitolari", che rappresentavano un diritto territoriale generale in contrapposizione ai diritti tribali personali, costituirono il primo corpo di testi.

Formattazione del testo

normativi ad essere denominatoius commune.Nel X e nell’XI seco

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Publisher
A.A. 2019-2020
95 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Laura!@ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Zendri Christian.