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La Chiesa

La chiesa influisce profondamente nella storia giuridica dell'Europa e, in particolare, del nostro paese. La chiesa nasce come istituzione religiosa e questa istituzione religiosa assume ben presto una rilevanza istituzionale giuridica profonda e, addirittura, contribuisce in maniera determinante anche alla nascita di altre istituzioni.

In un primo tempo, almeno fino al IV secolo, il cristianesimo è una religione perseguitata dall'impero: nel giro di 70 anni il cristianesimo, da religione perseguitata, diventa una religione privilegiata dello stato.

Le date sono sostanzialmente tre:

  • 311 = l'imperatore Galerio vieta le persecuzioni contro i cristiani;
  • 313 = l'imperatore Costantino (editto di Milano) dichiara il cristianesimo religione tollerata, il cui culto è liberamente ammesso all'interno dei confini dell'impero;
  • 380 = l'imperatore Teodosio I stabilisce che il cristianesimo è la religione ufficiale di
stato. Altri riconoscimenti sono stati fatti dallo stesso Teodosio I e da Giustiniano, attraverso delle norme che attribuiscono privilegi alla chiesa: entrambi lo fanno nei loro rispettivi "codex" e, in particolare modo in una sezione, che si intitola DE EPISCOPIS ET CLERICIS (titolo del codice giustinianeo, che a sua volta riprende il titolo del codice di Teodosio, dedicato ai vescovi e agli ecclesiastici in generale). In questa sezione troviamo: - PRIVILEGIUM FORI = tutte le controversie che riguardano ecclesiastici vengono decise dal tribunale ecclesiastico (da un foro privilegiato ad hoc): privilegio che dura 1200 anni (lori troveremo, circa, fino al 1700). Da questo momento in poi gli ecclesiastici rappresenteranno una carta a sé (e non solo per i tribunali). - EPISCOPALIS AUDIENTIA = (udienza davanti al vescovo) = istituto molto particolare perché Giustiniano l'aveva definito in un certo modo e nell'alto medioevo assume un altro significato.

altre parole, si tratta di un’udienza che si fa davanti al vescovo, quindi ciriconduce ad un’eventuale funzione giudiziaria del vescovo. Giustiniano diceva: “poiché lachiesa ha la tuitio dei deboli, cioè dei minori, delle donne e delle miserabiles personae(poveri), cioè di quelle persone di cui la società non si vuole prendere carico, il vescovo incerti casi può chiamarli a sé, per recepire le loro lamentele e i loro problemi, perché ilvescovo, con la sua autorità religiosa, possa farne carico alle autorità secolari” = udienzafavorevole alle classi disagiate della società. Solo che in Italia nel 500, con la guerra gotica,le invasioni dei longobardi, poi dei franchi, c’è un periodo di sfacelo istituzionale totale: lestrutture imperiali crollano, mentre quelle bizantine restano solo in pochi nuclei urbani. Insostanza, i residenti delle pochi città che rimangono popolate,

quando hanno un contenzioso, si rivolgono al vescovo, con il risultato che questa udienza, che doveva essere limitata soltanto ai tre ceti privilegiati, quelli più deboli, e solo per alcune ipotesi limitate, diventa una vera e propria prassi: il vescovo si trova ad esercitare spontaneamente una funzione giudiziaria in quelle città rimaste sprovviste di autorità organizzate. Quindi, il vescovo faceva questo, un po' per colmare questo vuoto, ma poi si legittimava anche con questa norma.

Molto spesso i vescovi sono esponenti dell'aristocrazia del luogo: il vescovo di una città, al 90%, è un esponente delle famiglie più in vista di quel luogo.

Questo vuole dire che, privilegi signorili, privilegi aristocratici, privilegi ecclesiastici, si fondono assieme: perciò spesso troviamo vescovi non solo che sono conti, ma anche se non sono conti, detengono nel loro territorio (dove risiedono i loro fedeli) poteri come la districtio e la

immunitas. Anche il vescovo può vantare una sua districtio, cioè un suo distretto dove esercita poteri di comando, e può vantare una immunitas, cioè il fatto che il re o chi per lui non esercita su quel territorio i suoi poteri. Quindi, il vescovo si inserisce spontaneamente nell'organizzazione feudale della società. Questa situazione ha dei pro e dei contro. La chiesa riceve una serie di privilegi, ma rischia poi di sottostare a tutta una serie di ingerenze da parte del potere laico. ESEMPIO: a oriente, a Bisanzio, Giustiniano da dei privilegi alla chiesa, ma comanda anche la chiesa: quindi, da questo punto di vista, la chiesa ha poca autonomia. Vediamo i franchi: i franchi fanno molte leggi (capitolari) e scrivono anche molti capitulari ecclesiastici, cioè norme che regolano l'organizzazione della chiesa. Il re franco è il "defensor declesiae", da dei privilegi alla chiesa, ma certamente vuole intervenire, perché

la tutela è sempre reciproca. Dobbiamo però mettere in chiaro alcune cose. Così come vi è stata una separatezza tra la parte orientale e la parte occidentale dell'impero, così anche la storia della chiesa si diversificherà per sempre dall'oriente (ancora adesso il rito orientale è profondamente diverso da quello occidentale e l'oriente non riconosce, se non in termini di fraterna amicizia, la superiorità del pontefice). È proprio in questi anni che si crea questa frattura. In occidente c'è lo sfascio totale delle istituzioni ecclesiastiche: il pontefice, da una parte, per difendere se stesso, cerca di reagire e si inserisce in questa carenza di istituzioni e di amministrazioni, per aumentare il proprio potere (questa è anche un'operazione spontanea: la chiesa deve sopperire all'assenza di istituzioni). Pertanto, in occidente la chiesa cerca di guadagnare autonomia rispetto al

Potere laico. Tra i tanti dati che si ritrovano a questo proposito, il più importante fu quello espresso da papa Gelasio I nel 494, il quale mandò una lettera all'imperatore Anastasio (a Bisanzio): in questa lettera lui esprimeva la teoria dei poteri che dovevano spettare al pontefice e le teorie che dovevano spettare all'imperatore = TEORIA DELLE DIGNITATES DISTINCTAE (delle dignità distinte): le dignità distinte sono quelle del potere secolare e del potere religioso. È la prima volta che un pontefice da Roma, cioè un primus inter pares tra i cardinali di Roma, scrive all'imperatore d'oriente per dire che l'imperatore non può avere tutti i poteri anche di un capo religioso, perché si tratta di due dignità che devono rimanere distinte: l'imperatore deve pensare alle cose secolari, il pontefice deve pensare alle cose spirituali (religiose), perché la finalità è la salvezza.

Delle anime in questa loro vita. Roma sente su di sé la responsabilità di crearsi un'autonomia in occidente: in occidente c'è un vuoto di potere che rischia di schiacciare la chiesa e la chiesa reagisce.

Il grande successo della chiesa consiste in questa sua capacità di inventare quotidianamente un proprio ruolo nelle situazioni storiche più diverse.

Possiamo dire che dal 494 inizia progressivamente la storia del formarsi della chiesa come istituzione: la chiesa non è ancora un'istituzione. La chiesa è ancora una religione, una piccola organizzazione di fedeli (che ha a Roma la sua capitale), dove c'è un confessore di cardinali (successori degli apostoli), dove tra questi cardinali c'è uno che è il primus inter pares, che sarà il pontefice, e per la prima volta in questo anno uno di questi pontefici dice che è indipendente da Bisanzio.

Quali sono gli altri passaggi?

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Cassino: S. Benedetto forma l'ordine dei benedettini ("ora et lavora"). Su questa regola sorgono tanti altri monasteri che si sparpagliano in tutta Italia e in tutta Europa (il monastero non è solo luogo di preghiera e di scrittura di manoscritti: è anche luogo di organizzazione delle terre. I monasteri sono signori rurali, hanno un loro patrimonio e si organizzano secondo una regola). Con l'istituzione di questi monasteri benedettini, la chiesa comincia ad organizzarsi come istituzione disciplinata, con un abate al vertice e un'organizzazione che serve per auto produrre, quando è necessario al proprio sostentamento, per organizzare le rendite del territorio, per organizzare il lavoro dei residenti. Quindi, un'organizzazione gerarchica fondata sul rispetto dell'autorictas (cioè di un capo, che è l'abate). I monasteri benedettini si differenziano poi da quelli bizantini, i quali non si organizzano secondo una

regola: i monasteri benedettini organizzano il territorio, lo lavorano, cioè crescono e accumulano ricchezze e poteri. E' questa la fortuna di questi monasteri. (invece quelli orientali hanno un'altra struttura e non riescono ad organizzarsi come centri di poteri).

• Fine del VI sec. – papa Gregorio Magno – si avvale di una EPISTULA (plurale EPISTULAE = lettera): per la prima volta c'è l'uso della sacra scrittura come fonte normativa (come autorictas) sulla quale viene esemplata una norma di comportamento. Quindi, PRINCIPIO DI NORMATIVITA' che è un po' la nascita in embrione di quello che sarà il diritto canonico.

In certi casi la chiesa è stata costretta a fare certi tipi di operazioni. E' ovvio che la chiesa ha sempre cercato di legittimare il suo potere e l'ha fatto anche in modo spregiudicato, ma dobbiamo dire che la chiesa ha dovuto, in certi casi, perché la storia glielo chiedeva,

Assolvere a certe carenze dellasocietà del periodo (per esempio, l'assenza di strutture giuridiche). Quando Gregorio Magno "inventa" le epistolae basate sulla normatività lo fa per tenere unita, in qualche modo, un'istituzione che ha ramificazioni in tutta Europa e di sopravvivere in una Europa violenta e spesso preda delle invasioni di non si sa bene quali popoli, anche se si dicono cristiani: tiene unita questa istituzione solo affermando un principio autoritativo, che comincia ad essere il principio autoritativo delle sacre scritture.

FONTI DEL DIRITTO DELLA CHIESA:

  1. DIRITTO DIVINO = rivelazione (non ha strumenti giuridici: la rivelazione è immediata); tradizione della chiesa (quanto la chiesa e le fonti religiose hanno elaborato, soprattutto le sacre scritture); diritto naturale (ordine che Dio ha dato al creato: possono essere le leggi fisiche dell'universo, ma possono anche essere leggi giuridiche, come ad es. il principio

disottoposizione all'autorità) = diritto che viene da Dio.

2. DIRITTO UMANO = diritto canonico; diritto ecclesiastico; diritto secolare (quello della compilazione).

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Publisher
A.A. 2007-2008
43 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Trombetta Angela.