Schemi da “l’Europa del diritto” di Paolo Grossi
o o o
Medioevo va’ dal 4 /5 secolo d.C. al 14 .
• o o
Modernità va’ dal 14 agli inizi del 20 secolo.
• o
Post-Modernità va’ dagli inizi del 20 secolo fino ai nostri giorni.
•
3 fasi che ci offrono 3 diverse visioni e realizzazioni del diritto.
MEDIOEVO :
potere politico incompiuto cioè incapace di occuparsi delle manifestazioni
•
sociali. o o
Perché questo potere fu incompiuto? Tra 4 e 6 secolo a causa di guerre ed
epidemie ci fu una crisi demografica che ebbe varie conseguenze come: un
dimezzamento della popolazione e una difficile sopravvivenza.
Si afferma la cultura reicentrica, in sostituzione di quella antropocentrica
• classica.
Si ebbe una diversa visione del potere, il quale non venne più considerato
• “sacro”, ma solo come una necessità attribuita all’investito che doveva
guidare la Nazione.
Il diritto era autonomo e potestativo. Primeggiò il monismo giuridico, cioè vi
• fu una convivenza tra diversi ordinamenti giuridici creati da vari gruppi
sociali.
Si percepì l’imperfezione dell’uomo e la sua esigenza di appartenere ad una
• comunità protettiva.
L’incompiutezza del potere ebbe 2 conseguenze: la nascita di società
• intermedie, cioè comunità che sostituivano una forza superiore assente; e il
proporre queste società come luoghi che consentivano al soggetto di
sopravvivere come membro di una comunità e non come individuo solitario. 1
Vuoto culturale la novità consisteva nella riscoperta della fattualità del
• diritto. Per fattualità intendiamo fatti che producono immediatamente diritto
grazie alla carica giuridica che si trova in essi.
3 fatti primordiali determinavano il nuovo ordine giuridico: terra, sangue e
• tempo. La terra era la cosa madre in quanto fonte di sopravvivenza. Il
sangue era un legame tra soggetti. Il tempo era un susseguirsi di giorni, mesi
ed anni; esso: creava, estingueva e modificava solo grazie al suo scorrere
fattuale (quindi anche senza la volontà dell’uomo). Questi 3 fatti limitavano la
partecipazione del singolo e rendevano protagonista il gruppo.
La consuetudine fu la Costituzione (non scritta) per tutto il Medioevo. Essa è
• un fatto ripetuto costantemente nel tempo da una comunità, la quale ritiene
che quel fatto sia doveroso o moralmente obbligatorio. E’ un fatto normativo,
cioè un fatto che, per una propria forza, viene osservato in tempi lunghi,
diventando vincolante. Essendo un fatto presenta 2 caratteri: nasce dalla
terra e dal particolare.
Il nuovo ordine giuridico si basava sul Particolarismo, quindi era un ordine
• che non soffocava le pretese che salivano dal particolare. Particolarismo
insieme di consuetudini diverse per ogni feudo; questo particolare
raggruppamento di norme caratterizza il Medioevo giuridico.
Il sovrano per tutto il Medioevo non rivestiva il ruolo di legislatore (cioè
• creatore del diritto), bensì di giudice della comunità. La virtù per eccellenza
che doveva possedere era l’equità, la quale consisteva nel rendere la vera
giustizia secondo quanto era scritto nella natura delle cose.
La pratica negoziale si basava sul concetto di atipicità in quanto vigeva la
• consuetudine, la quale si allontanava dai rigidi modelli, facendo affidamento
alle intuizioni del notaio e alla buona fede delle parti.
Nel proto-Medioevo vi era un diritto agrario, cioè fondato sui fatti economici
• della coltivazione e della produzione e incentrato su soggetti come:
agricoltori, allevatori, boscaioli ecc.
Chiesa Romana protagonista del Medioevo. Essa creò un proprio diritto: il
•
diritto canonico. Quest’ultimo fu prodotto in luoghi e in tempi diversi e da
varie fonti, quindi si mostrò come un ammasso confuso di regole. Il vescovo
Ivo di Chartres riuscì a darne una sistemazione; egli pose in essere una
dicotomia del diritto, infatti individuò 2 livelli (1 alto e 1 basso) all’interno del
diritto canonico. Il livello alto era rappresentato dal diritto divino, quello basso
dal diritto umano. Egli applicò semplicemente “l’equità canonica”, la quale
imponeva di tenere in considerazione: il fedele, i suoi particolari atti e le
circostanze in cui questi si erano svolti.
Nel tardo Medioevo ci furono dei cambiamenti: il paesaggio agrario si fece
• anche cittadino. Emerse la figura del mercante. Si assistette alla circolazione
della moneta che sostituì il baratto. Per quanto riguarda l’ambito culturale,
nacquero importanti scuole come quelle dei: Glossatori e Commentatori, ma
anche di Università e la cultura iniziò ad essere diffusa universalmente.
Quindi, al contrario del vuoto politico, quello culturale si andò colmando. Il
principe continuava ad essere visto come giudice e la consuetudine
continuava ad essere considerata come la Costituzione non scritta della
comunità. La scienza giuridica assunse un ruolo primario in quanto, in
assenza di un potere politico compiuto, era l’unica fonte in grado di ordinare
il mondo fattuale. I maestri del diritto interpretarono scrupolosamente il
Corpus Iuris, dando vita al diritto comune. Tale diritto era prodotto da giuristi,
giudici, avvocati, notai, ma soprattutto da scienziati e maestri delle Università
europee; e nasceva dal dialogo tra: i fatti di vita presenti e le regole romane
contenute nei testi antichi. Era inoltre un diritto corale, cioè la voce di
un’intera comunità di giuristi. Ed era diritto senza limiti che aspirava
all’universale, respingendo le barriere politiche. Il diritto comune non era un
diritto romano “modernizzato” o una continuazione del diritto romano nel
Medioevo. “Diritto comune” significava “diritto comune a tutte le genti”; ed era
comune anche perché l’uomo medievale, che era cittadino e fedele, non
o
riteneva estraneo a sé il diritto canonico, considerato come un 2 modello
o
autorevole e un 2 supporto di validità.
La decretale era la fonte prevalente con cui si manifestava il diritto canonico.
• Essa si concretizzava nella risposta che il Papa dava alle richieste di
chiarimenti circa i casi emersi nell’applicazione quotidiana.
Diritto comune nacque a Bologna, ma ben presto si diffuse in tutta Europa
• e fu insegnato in varie Università. Re Federico II di Svevia ordinò di studiarlo
come materia principale nelle scuole giuridiche di Napoli. Alfonso X il Saggio
di Castiglia, scrisse la “Las siete partidas”, facendo di quest’opera quasi un
testo di puro diritto comune, che poi fu tradotto in lingua locale (ma la prassi
del Regno lo respinse, considerandolo un corpo estraneo). In Francia si
3
rafforzò la divisione tra: diritto comune (vigente a Sud) e le consuetudini
locali (dominanti a Nord).
Diritto feudale il feudalesimo era caratterizzato: da una promessa di
• protezione dall’alto e da una promessa di fedeltà dal basso. Sul piano
giuridico, questa rete di uomini e beni, diede vita ad un insieme di
consuetudini che si configurò come un ordinamento giuridico autonomo, che
prese il nome di: diritto feudale. Questo ebbe una prima sistemazione nella
raccolta chiamata “Usus Feudorum”, che fu collocata in appendice al Corpus
Iuris Civilis.
Diritto Commerciale insieme di regole e istituti funzionali non ai semplici
• cittadini, bensì agli esercenti la mercatura. Questo diritto consisteva negli usi
che i mercanti elaborarono per disciplinare i loro traffici commerciali che poi
vennero redatti per iscritto, diventando veri Statuti Mercantili. Rilevante fu
l’istituzione di Tribunali speciali di Commercio che inizialmente avevano un
ristretto campo di azione, ma poi la loro competenza si ampliò per ciò che
riguarda i commercianti e gli atti di commercio. Tali Tribunali erano presieduti
da giudici non togati ed erano regolati da procedure rapide ed efficaci.
MODERNITA’:
Il ‘300 fu il tempo di transizione, dove vecchio e nuovo si mescolarono. I
• princìpi fondamentali del Medioevo furono messi in dubbio e si richiese di
rinnovarli, puntando su valori nuovi. L’antropologia trecentesca assunse un
carattere liberatorio e secondo essa si poteva dar fiducia all’uomo solo se
questo veniva liberato dalle catene che, nel Medioevo, lo tenevano
prigioniero. L’uomo del ‘300 era un soggetto autonomo che amava e voleva,
dunque era un individuo dotato di volontà, distaccato dal mondo e che
reclamava la propria libertà su di esso. Questa libertà era concepita come
proprietà.
Entrarono in crisi: la Chiesa Romana e il Sacro Romano Impero.
• Francia re Filippo il Bello affermò la supremazia del monarca nelle cose
• o
temporali. Ad esso si contrappose papa Bonifacio 8 , il quale proclamava il
primato del potere papale sia in campo spirituale sia in quello temporale.
Filippo ebbe la meglio. Da Filippo il Bello in poi mutò la visione del potere:
infatti, l’equità (che era la virtù necessaria richiesta ad un principe) passò in
o
2 piano e si riconobbe al re di Francia la stessa capacità normativa degli
a
antichi cesari romani. Nella 2 metà del ‘500 il giurista Jean Bodin delineò un
a
paesaggio giuridico complesso che suddivise in 2 filoni: legge e diritto. La 1
esprimeva la volontà del monarca e si concretizzava in un suo rigido
comando; il 2°, invece, esprimeva le regole delle consuetudini.
Inghilterra 1066 Guglielmo il Conquistatore sconfisse, nella battaglia di
• Hastings, l’ultimo monarca sassone (Aroldo II). Si assistette alla nascita del
“common law” che si sostituì progressivamente alle consuetudini locali. In
questo contesto nacquero anche i “Writs” che erano: ordini scritti del re e
indirizzati al presidente di una corte locale con la richiesta di soddisfare una
determinata pretesa. Il common law era un diritto di impronta casistica. Al di
sotto dei detentori del potere politico, vi erano giuristi tecnici capaci di
confezionare il complesso tessuto tecnico dei writs. Essi non avevano
frequentato Università, ma erano uomini di prassi che appresero il loro
sapere negli Inns di Londra, ossia all’interno di corporazioni professionali. A
partire dalla seconda metà del ‘200 il common law si svincolò dalla figura del
re e prese avvio la “Rule of Law” ossia l’autonomia e la superiorità del diritto
sulla politica.
Umanesimo rinnovamento antropologico, incentrato sulla piena fiducia
• concessa all’individuo, il quale grazie alla sua volontà era in grado di piegare
ai propri progetti il mondo che lo circondava. Egli era un uomo auto-
sufficiente e libero da ogni condizionamento esterno. Anche a livello religioso
si affermò la carica individuale di cui ogni soggetto era portatore. Pertanto si
può parlare di Umanesimo religioso nel quale si avvertì l’esigenza di liberare
il singolo dal soffocamento delle strutture gerarchiche della società sacra;
riconoscendogli quella capacità di avere un colloquio diretto con Dio e di
leggere autonomamente la Bibbia. Sul piano economico il nuovo uomo
economico accumulava ricchezze. Questa fase può essere definita “Pre-
Capitalismo”, intendendo per “Capitalismo” un sistema economico che tende
a conseguire il maggior profitto possibile. Infine relativamente alla scienza
giuridica vediamo che non viene più considerata affidabile e si ritenevano,
invece, più attendibili la scienza naturale e le elaborazioni di matematici ed
astronomi che rivelavano all’uomo moderno i segreti dell’Universo, decifrabili
dall’umana intelligenza.
Lutero ordina di bruciare: il Corpus Iuris Canonici e la Summa Angelica. Il
• o
1 per condannare la scelta per il diritto, che appariva ai suoi occhi come
5
a
scelta per il potere; la 2 per condannare un sacramento di origine medievale
(cioè la confessione), che egli non considerava come un mezzo per la
santificazione dei fedeli, bensì come uno strumento di controllo, dal
momento che l’assoluzione dai peccati era affidata ai chierici. Per Lutero,
inoltre, il giurista era l’immagine del cattivo cristiano, in quanto egli, essendo
possessore di tecniche incomprensibili, poteva ingannare i cittadini inesperti.
Umanesimo giuridico per i giuristi dell’Umanesimo il diritto romano doveva
• essere recuperato nella sua effettiva dimensione storica, cioè per come era
stato e per come si era sviluppato nel corso di mille anni di vita. Essi,
dunque, miravano alla “storicizzazione” del diritto romano, cioè volevano
studiarlo in relazione al suo tempo storico. Per far ciò si richiedeva
l’inserimento della dimensione giuridica all’interno di altre dimensioni.
Pertanto gli umanisti si basarono su un ideale “pansòfico”, ritenendo, infatti,
che il sapere fosse un tutto connesso. In questo voler scoprire il vero volto
storico del diritto romano si devono segnalare 2 atteggiamenti diversi che ne
valorizzarono aspetti differenti: un’anima razionalista e una storicista.
a
Relativamente alla 1 vediamo che Giustiniano utilizzò male i frammenti del
sapere scientifico classico, alterandone il vero messaggio storico; i giuristi
classici, invece, sono ora considerati come quei sapienti che, ispirati ai logici
greci, riuscirono a costruire un sistema rigoroso grazie alla loro logica
perfetta; perfetta in quanto fondata sulla natura dell’uomo che gli umanisti
a
razionalistici chiamarono “retta ragione”. Per quanto riguarda la 2 anima
vediamo che l’esigenza di concepire il diritto romano come prodotto storico,
approdò a 2 risultati: differenziare passato e presente; e mettere in luce la
specificità del presente. Dalla premessa storicistica che: “il diritto romano è
un prodotto storico", se ne ricavò un’altra avente valore generale: “ogni diritto
è un prodotto storico e, in quanto tale, meritevole di essere valorizzato come
segno del suo tempo” e ovviamente lo era anche il diritto francese, infatti gli
umanisti storicisti si impegnarono a costruire un diritto nazionale francese,
disegnando progetti immediatamente applicabili e insistendo talvolta sulla
necessità di unificare le consuetudini e talvolta sull’esigenza di accentuare il
potere legislativo del re.
o o
Giusnaturalismo 17 e 18 secolo. Il giurista del ‘600 aveva lo scopo di
• scoprire la natura autentica dell’uomo e per far ciò era necessario svincolarsi
dalle sedimentazioni storiche. Il maggior esponente del Giusnaturalismo fu
Ugo Grozio che nella sua opera, il “De Iure Belli Ac Pacis” disegnò la nuova
antropologia giuridica. Nella premessa egli ricollegava le prove riguardanti il
diritto naturale a nozioni talmente evidenti che nessuno poteva negare; per
Grozio infatti: i princìpi del diritto naturale erano di per sé evidenti, e grazie a
questo “concetto di evidenza” si avviò un atteggiamento di chiusura verso la
divinità. Pertanto questo Giusnaturalismo può essere definito laico. Il
Giusnaturalismo seicentesco si basava su un concetto astratto di uomo, che
non aveva mai avuto un’esistenza concreta, ma era un individuo “incorporeo”
e non un uomo in carne e ossa. Per Grozio lo stato di natura era sorretto da
una regola fondamentale che era: il rispetto del proprium di ognuno, ossia il
rispetto della sfera individuale dove si trovavano congiunti i diritti di: libertà e
proprietà. Tale conclusione fu ancora più accentuata da John Locke nei “Due
Trattati Sul Governo” nei quali parlò dello stato di natura come “stato di
perfetta libertà” dove spettava alla property il ruolo di garanzia e difesa della
libertà individuale. (Il termine property doveva essere inteso con lo stesso
contenuto del proprium di Grozio). Infine occorre chiarire 2 punti: la scelta
a
per l’astrattezza e il ruolo del potere politico. Relativamente alla 1 vediamo
che: come abbiamo detto, il Giusnaturalismo disegnava un modello astratto
di uomo, vivente in una dimensione spazio/temporale inesistente e la scelta
dell’astrattezza era spiegata dal fatto che era considerata l’unico modo per
riuscire a nascondere una società concreta caratterizzata da molte
o
ingiustizie. Per quanto riguarda il 2 punto vediamo che nel Giusnaturalismo
o
il potere comparve solo in un 2 momento, un momento che non era più solo
natura ma che anche storia, in quanto l’uomo, per ragioni di opportunismo,
su comune consenso, diede vita ad una società politica. La proprietà e la
libertà necessitavano di un’adeguata tutela, la quale poteva essere garantita
solo dall’opera di polizia.
L’Illuminismo giuridico movimento di pensiero e di azione, che può essere
• considerato come: la continuità e il compimento del Giusnaturalismo. Gli
illuministi erano: intellettuali convinti nelle loro capacità di lettura autentica
del mondo e convinti di possedere quei lumi idonei ad adattare la realtà
storica alle regole naturali, ormai finalmente individuate. Si assistette ad un
duplice processo: da un lato ad una critica demolitiva delle vecchie fonti;
dall’altro ad una proposta costruttiva. Ancora a metà ‘700 rimanevano in
vigore le vecchie fonti medievali come la consuetudine, ma anche opinioni
dottrinali e sentenze di giudici; e tutto ciò, nel corso dei secoli, si era
trasformato in una realtà caotica e inde
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