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2- EVOLUZIONE SUCCESSIVA DEL DIBATTITO SULLE CURE AI BAMBINI ESTREMAMENTE

PREMATURI

La CdF venne valutata al CNB (Comitato Nazionale Bioetica) ed inviata al ministero per la

Salute; il ministero arrivò ad un proprio documento (condivideva le posizioni del CdF) che fu a

sua volta inviato al CSS per un parere.

Il CSS si espresse con un documento che rifiutava i concetti espressi dalla CdF; seguì un

analogo documento del CNB.

In sintesi i documenti di CNB e CSS, adottati dal ministero, chiedono ai medici di rianimare

qualsiasi neonato di qualsiasi età gestazionale, che mostri qualunque segno di vita; in caso di

opposizione dei genitori è previsto che il consenso parentale sia ininfluente poiché il medico

rimane il naturale e unico tenutario del rapporto di tutela del bambino.

Le posizioni dei due documenti sono difficilmente condivisibili da chi conosce questo tipo di

pazienti ed ha presente la situazione clinica da affrontare; sono inoltre in netto contrasto con la

CdF e di conseguenza con l’ambiente scientifico internazionale.

3- PUNTI CALDI DEL DIBATTITO

- Negare un primo inquadramento dei pazienti basato sull’età (gestazionale) del bambino,

significa negare l’unica possibilità di limitare l’accanimento terapeutico.

- L’età gestazionale è l’età del feto/neonato espressa in settimane e giorni dalla data dell’ultima

mestruazione e controllata con l’ecografia; è internazionalmente considerato il miglior

parametro che correla con la maturità fetale.

- Le statistiche di sopravvivenza documentano che ogni terapia intensiva ne cura pochi e in

periodi molto prolungati; alcuni dati europei parlano di una sopravvivenza tra 0-1% a 22

settimane, tra 0-16% a 23 settimane, tra il 26-40% a 24 settimane.

- Ipotizzando di non poter identificare gruppi di bambini che beneficino o meno di un

trattamento aggressivo, i documenti di CSS e CNB indicano di rianimare tutti sempre e poi

vedere se conviene continuare; un’affermazione di questo tipo è per definizione alla base

dell’accanimento terapeutico.

- Il concetto di vita autonoma di cui parliamo, si riferisce all’autonomia nei confronti del corpo

della madre ma non nei confronti della terapia intensiva, poiché questi pazienti necessiteranno

di settimane e mesi di cure intensive estremamente gravose.

A tale proposito la diagnosi di nato vivo (OMS) non basta ma occorre adottare una diagnosi

che tenga conto dei segni di vita “preludio a una capacità di vita futura”, ovvero la valutazione

dell’età gestazionale e di altri fattori individuali importanti.

- Quindi chi decide per il neonato? La Costituzione e il c.c. richiamano ai doveri dei genitori

riguardo la salute dei figli, pertanto essi hanno la facoltà di prendersi responsabilità decisionali

sulla vita e la salute dei figli; le terapie di cui stiamo parlando non sono “salvavita”, anzi sono

spesso inutili, non validate scientificamente e con potenziali lesivi enormi.

La Costituzione nell’art. 32 richiama il diritto all’autonomia, uno dei principi basilari della

bioetica; i documenti del CSS e del CNB non garantiscono questi diritti.

GENERARE E NASCERE NELL’EPOCA DELLE BIOTECNOLOGIE

di Monica Toraldo di Francia

1- ANCORA SUI “GRANDI PREMATURI”

Il CNB costituitosi per una valutazione etico-giuridica della Carta di Firenze, ha prodotto il

documento “I grandi prematuri. Note bioetiche”, che ha dissentito su alcuni aspetti della CdF.

Le motivazioni di tale dissenso sono state articolate in 3 punti.

Il 1° punto riguarda l’interpretazione che della Carta si offre nel documento di maggioranza;

essa non fa riferimento alle patologie invalidanti come ragione sufficiente per negare o

sospendere i trattamenti, ma si preoccupa di come assicurare alla madre e al neonato

un’adeguata assistenza, tale da evitare cure inutili, dolorose e inefficaci.

Il 2° punto riguarda il ruolo da riconoscere ai genitori, poiché pur sostenendone l’importanza,

la Carta non arriva mai a dichiarare vincolante la loro volontà; il documento del CNB prevede

invece che in caso di dissenso tra genitori e medico, deve essere l’opinione del medico a

prevalere.

2- IL PARADIGMA TERAPEUTICO E LO STATUTO DELL’EMBRIONE

Parlando di statuto dell’embrione si fa riferimento al dibattito che si interroga su che tipo di

entità sia l’embrione umano e quale sia il suo status morale e giuridico, se sia possibile o meno

riconoscergli i cosiddetti diritti della persona.

L’emergere di questi interrogativi è dovuto al fatto che le nuove tecnologie procreative hanno

segnato una scissione tra procreazione e sessualità, poiché l’incontro sessuale tra uomo e

donna non è più un momento strettamente necessario affinché vi sia possibilità di

concepimento, ma è sufficiente un incontro extra-corporeo tra ovulo e spermatozoo con

successivo impianto nell’utero materno.

3- IL RITORNO DELL’ANIMA

Premesso che il concetto di persona è un concetto filosofico-morale e/o giuridico e non un

concetto scientifico, nella visione cattolica è l’appartenenza alla specie homo sapiens che

qualifica l’ente come persona dotata di valore intrinseco e diritti; altre concezioni sostengono il

valore gradualistico della vita umana in formazione, che giustificherebbe una tutela

differenziata a seconda dei vari stadi di sviluppo.

In questo secondo caso ci si chiede quali siano le caratteristiche moralmente rilevanti che

possano costituire il criterio per il riconoscimento della personalità e l’attribuzione di diritti

soggettivi.

Vi è una diffusa tendenza ad attribuire importanza alla presenza di stati psicologici, alla

capacità di provare piacere/dolore, alla capacità razionale e così via fino alla capacità di

autocoscienza.

DIRITTI DELLA MADRE E INTERESSI DELL’EMBRIONE: LEGGE 40/2004 E INTERVENTI DELLA

GIURISPRUDENZA

di Gianni Baldini

1- STERILITA’, PROCREAZIONE E BILANCIAMENTO DI INTERESSI

La procreazione costituisce l’oggetto di un diritto fondamentale della persona, intangibile e

astratto; la scelta sul se, sul quando e quanto procreare costituisce un’espressione esclusiva

dell’autonomia individuale e di coppia.

Ciò implica che eventuali limitazioni possono operare solo in presenza di interessi

costituzionalmente pari ordinati; vi sono 2 posizioni a confronto, nella vicenda:

- quella della madre; - quella del nascituro.

Alcuni concludono che non vi è equivalenza tra il diritto alla vita e alla salute di chi è già

persona (madre) e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare.

Se la tutela del concepito ha fondamento costituzionale nell’art. 2 della Carta di Firenze,

altrettanto e maggiormente lo ha quello della madre.

La creazione dell’embrione in provetta ha però alimentato la convinzione di una possibile

autonomia concettuale e funzionale dell’embrione rispetto ai corpi di provenienza; sul piano

giuridico la conseguenza è stata il riconoscimento di un’ambigua “soggettività giuridica” del

concepito con diritti attuali (e non futuri) da contrapporre a quelli della madre.

Di ciò, la legge n.40 del 19 febbraio 2004 costituisce la più fedele espressione.

2- IL PROBLEMA DELLA DIAGNOSI GENETICA DI PREIMPIANTO

Il termine PGD (Diagnosi Genetica di Preimpianto) si riferisce allo strumento diagnostico che

consenti di riconoscere, tramite biopsia sull’embrione, la sussistenza di eventuali mutazioni

genetiche della malattia della quale sono affetti i genitori.

La legge prevedeva un divieto di ricorrere a PGD al fine di conoscere lo stato di salute

dell’embrione da impiegare nel trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA).

Vi sono dei diritti fondamentali riferibili a coloro che si sottopongono al trattamento di PMA:

- preminente tutela del diritto alla salute della donna, che non può essere espropriata del

diritto di conoscere lo stato di salute dell’embrione da trasferire nel proprio corpo;

- tutela del diritto all’informazione nel trattamento sanitario (consenso informato del paziente);

- tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

- revocabilità del consenso del paziente in qualsiasi trattamento medico, salvo le ipotesi di

trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Emerse dunque che il divieto alla PGD era illegittimo.

3- IL PUNTO DI VISTA DEL GIURISTA: PGD E TRATTAMENTO DI PMA

Nella legge 40/2004 non si assiste ad un espresso divieto alla metodica di PGD, ma piuttosto è

l’ipotesi che tale indagine venga usata per finalità eugenetiche a non essere consentita.

4- IL MODELLO TERAPEUTICO UNICO: PROBLEMI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

La disciplina normativa prevista dagli artt. 6 e 14 della leggo 40/2004 risulta in contrasto con

l’art. 32 della Costituzione.

Il “congegno normativo” in forza della sua rigidità e tassatività, impedisce al medico di

adattare il protocollo terapeutico alle esigenze del caso concreto, ma lo obbliga ad applicare un

protocollo terapeutico determinato ex lege.

5- L’IRREVOCABILITA’ DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PMA

La decisione del Tribunale di Firenze di sottoporre a vaglio di costituzionalità l’art. 6 della legge

40/2004, è pienamente condivisibile perché oltre a risultare in evidente conflitto con i principi

degli articoli 2,3 e 32 della Costituzione, richiama anche ragioni di coerenza sistematica.

Si afferma l’impossibilità di revoca della volontà al trattamento sanitario di PMA da parte della

paziente., considerandolo un po’ come un trattamento sanitario obbligatorio.

6- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il processo medico-scientifico non si traduce automaticamente in un ampliamento degli spazi di

libertà e di scelta della persona.

L’evoluzione scientifica attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e la possibilità di

crioconservare il materiale prodotto, ha fornito argomenti per sostenere che l’embrione (non

più legato in un rapporto simbiotico con la madre) si presenta come entità separata dal corpo

dei generanti e può essere attore di vicende rilevanti per il diritto.

“Ma non vi può essere equivalenza tra diritti alla vita e alla saluta di chi è già persona e quelli

di chi persona deve ancora diventare”.

TRA IL NON NATO E LA DONNA: LE SCELTE DELLA CHIESA CATTOLICA

di Emmanuel Betta

1- ABORTO E STORIA

Secondo Ippocrate e Galeno si trattava di aborto ogniqualvolta vi era un’interruzione anticipata

della gravidanza; così aborto si riferiva anche alle anticipazioni di parto.

Tale concezione ha resistito fino all’800, quan

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
9 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/04 Storia contemporanea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aleunifi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia culturale e sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Guarnieri Patrizia.