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CIG
b. sottoscrizione delle parti in lite della clausola facoltativa di
giurisdizione obbligatoria (art.36 Statuto CIG) gli Stati
→
che sottopongono il contenzioso alla CIG all’atto
dell’adesione allo Statuto delle Nazioni Unite hanno
sottoscritto l’art.36 che prevede che gli Stati possano
decidere che la questione venga giudicata dalla CIG
c. accettazione esplicita o tacita che una parte fa della
competenza della CIG che sia stata investita
unilateralmente della controversia dalla controparte →
procedura unilaterale sulla quale lo Stato che non ha
assunto l’iniziativa si può riservare di manifestare la
propria volontà o meno; è necessario che entrambe le
parti facciano parte delle Nazioni Unite e abbiano aderito
allo Statuto della CIG delle Nazioni Unite.
Il procedimento viene avviato con una notifica del ricorso da parte dei
soggetti in lite alla Corte stessa, in seguito alla notifica si avrà una fase scritta
con la presentazione di memorie, contromemorie, deduzioni,
controdeduzioni, ecc... e una parte orale con le ragioni delle parti in sede di
arringa (fase difensiva). Il procedimento prevede che la CIG si pronunci sulla
base di fonti (diritto pattizio, consuetudinario, principi generali del diritto
riconosciuti dagli ordinamenti dei singoli Stati, dottrina e giurisprudenza,
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equità). La sentenza è lo strumento attraverso il quale la CIG opera la
decisione sul caso oggetto della controversia. Essa deve essere sempre
motivata (motivazioni e cause giustificate che i giudici hanno utilizzato per
decidere sul caso), deve sempre indicare i giudici favorevoli e contrari, è
definitiva e inappellabile e quindi è vincolante per le parti della controversia.
Qualora una delle parti non desse esecuzione alla sentenza, la controparte
che ha ragione di pretendere il rispetto della sentenza ha il potere di
ricorrere al Consiglio di Sicurezza come il soggetto sovrano di ultima istanza
chiamato a pronunciarsi sull’adempimento coattivo sulla sentenza (art.94 il
Consiglio di Sicurezza ha a disposizione strumenti che diano effetto alla
sentenza).
b. Procedimento arbitrale
<<Processo di soluzione della controversia tra soggetti sovrani del diritto
internazionale caratterizzato dall’intervento come organo decisionale di un
terzo sia esso singolo individuo o collegio arbitrale che è scelto dalle parti e
ha il compito di emettere una sentenza avente efficacia vincolante per le
parti>>. Poiché si è in presenza di un contenzioso tra soggetti sovrani,
le parti hanno la facoltà di scegliere la composizione dell’organo
giudiziario chiamato a pronunciarsi.
Vi è un accordo di sottoporre a questo organo giudicante la decisione
con lodo arbitrale che ha efficacia vincolante per le parti.
Le parti che sottoscrivono un trattato possono di comune accordo
introdurre una clausola compromissoria, cioè che laddove tra le parti
contraenti insorgesse un contenzioso che non trova soluzione con gli
strumenti diplomatici, le parti stesse si impegnano a sottoporre la
questione a un organo giudicante.
Le parti che intendano sottoporre la vertenza a un arbitrato e non a un
procedimento istituzionale necessariamente dovranno anche redigere
46
un trattato generale di arbitrato in cui dovranno individuare gli
elementi costitutivi dell’arbitrato stesso indicando dunque l’oggetto
della controversia e il diritto applicabile.
Solitamente il collegio giudiziario è composto da 3 o 5 membri (uno è
solitamente lo Stato in causa, gli altri sono invece nominati). La
procedura è indicata da agenti diplomatici e funzionari nel
compromesso.
Il processo si articola in una fase scritta e una orale. La procedura si
conclude con l’adozione di una sentenza chiamata lodo arbitrale. La
decisione è definitiva e non impugnabile per le parti. Un’unica
eccezione è prevista alla non impugnabilità: se successivamente
venisse scoperto un fatto nuovo precedentemente sconosciuto al
collegio giudicante e questo fatto avesse influenza decisiva nel
ribaltare/modificare la pronuncia della sentenza in questo caso è
prevista l’ipotesi della revisione del processo.
Gli elementi costitutivi dei due procedimenti sono:
decisione che sia fondata su considerazioni esclusivamente giuridiche
● di diritto internazionale
giudizio affidato sempre a un organo indipendente rispetto alle parti in
● causa
deve essere sempre garantita la presenza del contraddittorio (non si
● può procedere in assenza di una delle parti)
deve essere sempre garantito il diritto di difesa e di eguaglianza tra le
● parti
Il processo potrà essere condotto in base a una scelta discrezionale degli
Stati in contenzioso, secondo uno dei due procedimenti (arbitrale o
giudiziale). 47
Il procedimento arbitrale non è istituzionalizzato, mentre quello giudiziale è
istituzionalizzato.
I procedimenti arbitrari e giudiziari si distinguono da quelli diplomatici in quanto si
traducono in una sentenza giudiziaria che come tale avrà carattere vincolante per le
parti. I procedimenti diplomatici invece non sono vincolanti, ma sono procedure
attraverso le quali gli organi cercano di risolvere le controversie tra loro attraverso
un accordo. 48
Tutela dei diritti umani in tempo di pace e di conflitto armato
Disciplina dell’uso della forza armata nel diritto internazionale
<<La guerra non è che la continuazione della diplomazia con altri mezzi>>
Von Clausewitz
Art.2 dello Statuto delle Nazioni Unite: <<è fatto divieto dell’uso della forza armata
per la risoluzione del contenzioso tra gli Stati membri>>. Con questo principio viene
bandita la guerra.
La celebre risoluzione 3314/GA del 1974 delle Nazioni Unite definisce sotto il profilo
giuridico il termine “ aggressione ”:
1. invasione o attacco di un territorio di uno Stato da parte delle forze armate di
un altro Stato
2. occupazione militare anche temporanea
3. annessione di un territorio con l’impiego della forza
4. bombardamento aereo sul territorio di quello Stato
5. blocco navale dei porti e delle coste di uno Stato
6. attacco alle forze armate di uno Stato
7. utilizzo di forze armate sul territorio di un altro Stato con il suo consenso al
fine di aggredire uno Stato terzo
8. utilizzo di bande armate, forze armate irregolari, mercenari sul territorio di
un altro Stato
Le sentenze integrano l’uso della forza armata, ma anche la minaccia dell’uso della
forza armata contro un popolo dotato di un’organizzazione rappresentativa.
È illecito
- l’ uso della forza economica , cioè la pressione economica indebita al fine di
sottomettere uno Stato
- l’ acquisto di un territorio da parte di uno Stato nei confronti di un altro in
seguito alla minaccia dell’uso della forza
- l’ uso della forza in funzione preventiva 49
- ricorso alla rappresaglia armata (strumento illecito se non nel caso specifico
dell’uso condotto delle forze armate avversarie)
Molto importante è anche il divieto del ricorso alla minaccia dell’uso della forza
armata al verificarsi di un determinato accadimento.
Art.2, 24, 39 e seguenti accentrano nelle mani delle Nazioni Unite il monopolio
dell’uso della forza attraverso il Consiglio di Sicurezza.
L’ art.24 attribuisce al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Tutto il capitolo 7 dello
Statuto delle Nazioni Unite è dedicato alla disciplina delle azioni per il rispetto della
pace contro la violazione della pace e gli atti di aggressione. Nello stesso capitolo
sono presenti gli strumenti normativi a disposizione della comunità per permettere
l’intervento militare in caso di violazione della pace.
Questo articolo parla espressamente di azioni rispetto alla pace, alla violazione
della pace e agli atti di aggressione.
Dall’art.39 al 42 si individuano le misure concrete adottabili dal Consiglio di
Sicurezza per impedire una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale:
misure di accertamento art.39: il Consiglio di Sicurezza ha la facoltà di
➢ →
accertare l’esistenza di una minaccia/violazione alla pace e un atto di
aggressione; la comunità internazionale delle Nazioni Unite ha la facoltà di
compiere indagini sul campo al fine di accertare l’effettiva esistenza di questa
violazione/minaccia
misure provvisorie art.40: una volta accertata l’esistenza di una minaccia
➢ →
alla pace, il Consiglio di Sicurezza può invitare le parti interessate a
ottemperare alle misure provvisorie considerate necessarie; tali misure
provvisorie sono preventive e hanno lo scopo di stabilizzare lo status quo tra
le parti senza pregiudicare lo stato di pace tra esse o al fine di prevenire
l’aggravarsi della situazione (parliamo di risoluzioni, proposte, tentativi di
conciliazione di carattere diplomatico) 50
misure non implicanti l’uso della forza armata art.41: il Consiglio di Sicurezza
➢ →
ha il potere di decidere tutte le misure che non implicano l’uso della forza
armata e tali misure devono essere adottate dagli Stati membri delle Nazioni
Unite; le misure si distinguono in:
misure adottate con decisione dal Consiglio di Sicurezza (carattere
○ vincolante)
misure adottate con raccomandazione dal Consiglio stesso (carattere
○ non vincolante, ma facoltativo)
sanzioni economiche: finalizzate a rendere impotente lo Stato
■ che sta violando la pace e la sicurezza internazionale (es.
embargo, blocco aeronavale con l’estero sotto il profilo
territoriale)
condanna morale della comunità internazionale: la comunità
■ internazionale, a fronte di una condotta particolarmente grave,
può pronunciarsi con una risoluzione in cui dichiara
esplicitamente che un soggetto abbia violato uno o più principi
dell’organizzazione; la condanna morale diviene il presupposto
giuridico per l’istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc
costituiti
misure implicanti l’uso della forza armata art.42: il Consiglio di Sicurezza ha la
➢ →
facoltà di ricorrere ad azioni di polizia internazionale implicanti l’uso della forza
al fine di mantenere (scopo di mantenere e consolidare una situazione di
“cessate il fuoco” già operativa) o ristabilire (azioni che sono condotte belliche
sul campo per far terminare i conflitti) la pace (tutte le azioni militari condotte
dalla comunità internazionale sono azioni di polizia inte