REGIMI INTERNAZIONALI
ISTITUZIONI E REGOLE
Il diritto internazionale e le sue peculiarità
Il diritto internazionale è l’insieme di norme e di principi (trattati, atti, accordi, leggi) che
disciplinano i rapporti istituzionali tra i soggetti della comunità internazionale
.
Col diritto internazionale privato si è nell’ambito dell’ordinamento statale, col diritto
internazionale pubblico , invece, si è nell’ambito della comunità degli Stati
.
Il diritto internazionale pubblico presenta alcune peculiarità specifiche che lo
distinguono da quello privato.
Prima peculiarità : l’ordinamento giuridico internazionale è un ordinamento
paritario in quanto composto da soggetti che hanno pari sovranità sotto il profilo
giuridico . Gli Stati/le organizzazioni internazionali godono di un riconoscimento di
assoluta parità sotto il profilo del rispetto della loro esistenza. Qualunque soggetto
membro della comunità internazionale è riconosciuto pari al suo interlocutore, non
si ha quindi una gerarchia che invece c’è nel diritto dei singoli Stati.
Seconda peculiarità : sono gli stessi membri della comunità internazionale che si
impongono determinate norme e vi danno attuazione (nel diritto internazionale
non si ha un soggetto superiore gerarchicamente sovraordinato che impone il
rispetto delle norme e delle regole di condotta del diritto internazionale). I soggetti
sono al tempo stesso creatori e destinatari delle norme di diritto internazionale.
Terza peculiarità : nell’ordinamento giuridico internazionale i meccanismi di tutela
dei singoli membri della comunità, a fronte di eventuali violazioni, è affidata
all’ Istituto dell’Autotutela
. Ancora oggi è il singolo soggetto della comunità
internazionale ad agire per la tutela dei propri diritti e interessi laddove
vengano violati . Non si ha cioè un’organizzazione internazionale che imponga
autoritativamente il rispetto della norma di diritto internazionale.
Riassumendo... Il diritto internazionale pubblico si basa sulla pariteticità piena tra
Stati. Il che comporta che siano gli stessi Stati a creare e rispettare le norme. Ne
deriva il principio di autotutela che i singoli soggetti attuano per tutelare i propri
diritti e interessi laddove vengano violati.
I soggetti della comunità internazionale
Oltre allo Stato come ordinamento giuridico collocato su un territorio con un proprio
popolo, si hanno organizzazioni internazionali che detengono ed esercitano
quote di sovranità (potere politico), ma non se ne sono appropriate
definitivamente, inoltre non sono soggetti autonomi e indipendenti nell’esercizio dei
poteri loro attribuiti.
Nelle comunità internazionali si ha una pluralità di soggetti destinatari delle norme
giuridiche di diritto internazionale. Questi soggetti sono titolari di diritti e di doveri
nei confronti della norma giuridica di diritto internazionale. Questa titolarità è la
cosiddetta capacità giuridica. Solo quei soggetti che hanno soggettività giuridica
possono essere titolari di diritti e di doveri con riferimento a norme, trattati, leggi e
accordi dell’ordinamento giuridico internazionale.
Lo Stato
Il primo soggetto titolare di capacità giuridica è lo Stato , un’entità giuridica formata
da popolo, territorio e sovranità.
Lo Stato-organizzazione è il complesso di organi e istituzioni attraverso i quali si
svolge/esplica l’attività dello Stato.
Le sue tre funzioni sono quella legislativa (fare le leggi: avviene solitamente tramite
il Parlamento), quella esecutiva (rispettare le leggi) e quella giudiziaria
(magistratura).
Si parla di Stato-comunità invece quando sulla superficie terrestre di uno Stato è
stanziata una comunità umana sottoposta a leggi che la tengono unita .
Lo Stato perché si possa affermare e legittimare nelle relazioni internazionali deve
avere la sovranità interna o effettività, cioè dovrà essere in grado di esercitare
effettivamente il proprio potere sovrano all’interno del proprio territorio nei
1
confronti del proprio popolo. Nel momento in cui uno Stato non è più in grado di
esercitare l’effettività della sovranità, gli Stati non gli riconoscono più la legittimità.
Questa effettività nelle relazioni esterne si traduce in indipendenza , ovvero lo Stato
dovrà essere in grado di esercitare quella sovranità sul proprio territorio
autonomamente e non tramite altri Stati.
In quanto difettano del requisito dell’indipendenza, non sono da considerarsi
soggetti di diritto internazionale gli Stati membri di Stati federali, cioè gli Stati
federati in quanto subordinati alla volontà dello Stato federale (es. Washington DC
per gli USA).
Gli Stati federati sono una federazione di Stati. La federazione di Stati costituisce
lo Stato federale.
Essi non vanno confusi con le confederazioni che hanno sovranità esterna
(indipendenza) in quanto si tratta di accordi tra più Stati o unione di Stati indipendenti
e sovrani che attribuiscono al Governo confederale (protempore) per un determinato
periodo di tempo, e non perpetuamente, l’esercizio del potere sovrano su determinate
competenze.
I microstati, nella misura in cui siano indipendenti, cioè non fantocci, detengono la
sovranità (es. Città del Vaticano, Liechtenstein).
Se uno Stato dimostra di poter esercitare queste funzioni è uno Stato che gode di
soggettività internazionale, in caso contrario è uno Stato fantoccio o fallito
(Repubblica turco-cipriota insediata dalle forze militari turche nella parte
settentrionale di Cipro e controllata dalla Turchia).
La valutazione circa la soggettività/titolarità di diritti è data dalla prassi , cioè dalla
valutazione effettiva sul campo dell’indipendenza nel territorio.
Il riconoscimento è l’atto normativo istituzionale attraverso il quale uno Stato
riconosce che un altro Stato sia in possesso dei requisiti della sovranità interna ed
esterna necessari affinché sia un soggetto del diritto internazionale, ma in virtù della
pariteticità il riconoscimento ha un carattere dichiarativo e non costitutivo. 2
Su soggettività e sovranità si hanno due linee interpretative:
in campo giuridico si privilegia l’effettività e si osserva se un determinato
● soggetto abbia i requisiti per affermarsi nella comunità internazionale
d’altro lato, si sostiene che un soggetto della comunità internazionale
● acquisisca la soggettività giuridica sulla base delle teorie dei diritti umani e
del divieto dell’uso della forza.
Popolo, territorio e sovranità
Il territorio è lo spazio geografico all’interno del quale si esercita la sovranità dello
Stato. È delimitato da confini che sono il limite massimo di estensione territoriale di uno
Stato entro i quali esercitare la sovranità. Il territorio si espande anche nello spazio
aereo che sovrasta il territorio terrestre (qui però non si ha un limite).
Un aspetto importante relativo al territorio è quello delle vicende dei mutamenti
territoriali.
Si parla di trasferimento quando una porzione di territorio viene trasferita a un
altro Stato senza che nasca un nuovo soggetto sovrano (es. Alaska, Hong Kong,
Corsica ).
Si ha unificazione o fusione tra Stati quando Stati pre-esistenti si estinguono e
nasce un nuovo soggetto dall’unione o fusione di due o più Stati (lo Yemen del Sud
e del Nord danno origine alla Repubblica Yemenita).
La dissoluzione o smembramento è l’estinzione di uno Stato; su quel territorio si
creano due o più Stati sovrani rispetto al precedente. Può essere di carattere
pacifico (es. Cecoslovacchia ) o violento (es. Jugoslavia ).
Con l’ annessione o incorporazione uno Stato cessa di esistere come Stato sovrano
indipendente e viene a far parte di un altro Stato pre-esistente (es. Germania
annessa alla Repubblica federale tedesca).
Infine la separazione o secessione comporta il distacco di una parte del territorio di
uno Stato che si costituisce in nuovo Stato indipendente senza determinare
l'estinzione dello Stato da cui si distacca. Può avvenire in forma pacifica o violenta.
3
Sotto il profilo giuridico, il popolo è l’ insieme degli individui che vive su un determinato
territorio sotto la sovranità di un determinato Stato retto da un ordinamento giuridico
originario. Ciò che li caratterizza è la cittadinanza che si acquista secondo due criteri
generalisti:
1. jus sanguinis (diritto di sangue) diviene cittadino di uno Stato chi nasca da
→
padre e da madre, o da uno dei due, cittadino di quello Stato (trova
applicazione in Stati con una lunga tradizione e stabilità culturale e
linguistica)
2. jus soli (diritto territoriale) acquista la cittadinanza chi sia nato sul territorio
→
di uno Stato anche se i genitori non sono cittadini di quello stesso Stato
(trova applicazione in Stati giovani)
Non si esclude la possibilità che una persona abbia la doppia cittadinanza che a
volte può però anche comportare la perdita della propria cittadinanza di origine.
La sovranità ( auctoritas superiorem non recognoscens) è il potere politico decisionale
per eccellenza esercitato in maniera esclusiva su un determinato territorio e su un
determinato popolo. Comporta l’esclusività del potere politico.
Si traduce anche nel divieto di ingerenza negli affari interni di uno Stato che richiama
alla pariteticità tra i soggetti sovrani. Consiste nell’obbligo a carico degli Stati di non
interferire negli affari interni di un altro Stato.
Quest’ambito di sovranità in un territorio si chiama anche competenza domestica e
fa riferimento a tutti i settori normativi in cui la sovranità si può manifestare
liberamente e non è soggetta a vincoli od obblighi di carattere internazionale.
La competenza domestica è l’ insieme di materie nella giurisdizione esclusiva di uno
Stato. Consiste in quelle attività dello Stato che, non essendo disciplinate dal diritto
internazionale, non comportano a quest'ultimo nessun obbligo. Esso quindi è libero di
imporre la disciplina che ritiene più opportuna senza essere sottoposto a nessun
limite esterno. 4
I limiti della sovranità
Lo Stato ha il diritto di esercitare in modo esclusivo la sovranità sulla sua comunità
territoriale che si trova nell’ambito del territorio. Ha altresì l’obbligo di non esercitare
in territori altrui tale sovranità, ossia di non svolgervi con i propri organi azioni di
natura coercitiva o suscettibili di essere coercitivamente attuate.
Il principio di sovranità è sottoposto a limiti comunemente condivisi dalla comunità
internazionale che riconosce gli Stati e le organizzazioni internazionali come
destinatari di una particolare tutela con riferimento a quella che è la cosiddetta
immunità (esclusione dall’esercizio della giurisdizione nei confronti di uno o più
soggetti da parte degli altri) .
Si ha:
1. immunità giurisdizionale da parte di uno Stato straniero rispetto ai tribunali di
altri Stati
lo Stato si incarna in una serie di funzioni proprie degli organi (ministeri,
Parlamento, magistrati, forze armate) che rappresentano lo Stato e la sua
volontà.
Il divieto di sottoporre a giudizio un organo dello Stato da parte di uno
Stato straniero comporta che uno Stato non potrà mai sottoporre a giudizio
un organo di un altro Stato straniero.
L'immunità giurisdizionale si può anche chiamare funzionale in quanto un
funzionario non può essere giudicato da un Paese straniero se è nel pieno
esercizio delle sue funzioni (attività compiute per nome dello Stato).
Eccezione : l’India con il caso dei Marò.
2. Immunità del corpo diplomatico
La Convenzione di Vienna del 1961 prevede che siano riconosciute una serie
di immunità a tutto il corpo diplomatico di tutti quei Paesi che aderiscono a
tale convenzione. 5
All'avvio delle relazioni diplomatiche tra due Stati o tra Stato e organizzazione
internazionale segue una procedura specifica:
a. consenso : il corpo diplomatico può svolgere le sue funzioni in uno
Stato straniero solo previo consenso dello Stato ospitante;
b. gradimento : approvazione della persona specifica presentata
necessaria affinché essa possa entrare in territorio straniero (atto
discrezionale e politico);
c. accreditamento : presentazione ufficiale dei documenti di
rappresentanza al corpo diplomatico
Una volta seguita tale procedura, a favore di quel diplomatico si attivano una
serie di immunità che garantiscono lo svolgimento delle funzioni del
diplomatico in autonomia, senza essere sottoposto a potenziali mezzi di
ricatto da parte dello Stato ospitante:
- immunità personale
qualunque agente diplomatico deve essere innanzitutto protetto
contro le offese alla sua persona mediante misure preventive e
repressive; non potrà mai essere assoggettato a una serie di
provvedimenti che normalmente sono applicabili a ogni cittadino
da parte del proprio Paese (arresto, perquisizione, espropriazione
dei beni);
- inviolabilità domiciliare
il domicilio non può essere oggetto di provvedimenti e lo Stato
locale è tenuto a proteggerlo da attacchi da parte di privati cittadini;
- immunità dalla giurisdizione penale e civile
nel caso di esercizio delle sue funzioni come organo dello Stato ,
l’agente diplomatico è coperto dall’immunità funzionale e quindi
non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente o
civilmente degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni . 6
Gli atti che il diplomatico compie durante la vita privata sono immuni
dalla giurisdizione penale (es. in caso di uccisione di qualcuno), ma
non da quella civile per azioni successorie, attività professionali e
commerciali e nemmeno da quella amministrativa (es. se non paga
una multa). Il corpo diplomatico quindi come privato può essere
chiamato in giudizio davanti al tribunale del Paese ospitante. Questa
immunità decade al cessare delle funzioni, di conseguenza l'agente
può essere perseguito sia penalmente che civilmente;
- immunità fiscale
essa sussiste esclusivamente per le imposte dirette personali , ma,
per cortesia, lo Stato di accreditamento può estenderla anche ad
alcune imposte indirette
Anche i rappresentanti delle organizzazioni internazionali godono delle medesime
immunità.
Altre immunità
Cittadini stranieri su un territorio terzo diverso da quello di appartenenza
Il privato cittadino che si trova all’estero è sottoposto alla legge e alla giurisdizione dello
Stato territoriale che lo ospita.
Ogni Stato deve, allo stesso tempo, garantire la tutela dei beni di proprietà del
cittadino straniero residente all’estero senza discriminazioni nei confronti dei suoi
cittadini.
Nel diritto internazionale vige il principio generale del rispetto dei beni degli
stranieri e quindi del divieto di espropriazione di tali beni che deve essere
contemperato col principio della piena sovranità di ogni popolo sulle proprie
risorse naturali. 7
La persona fisica su territorio straniero può godere della protezione diplomatica
solo quando siano state esaurite tutte le procedure giudiziarie di ricorso interne
dello Stato in cui il fatto si è verificato.
Una clausola internazionale, la cosiddetta clausola Calvo , prevede espressamente
la possibilità della rinuncia da parte dell’individuo straniero alla protezione da parte
del proprio Stato nazionale.
In materia di immunità personali, in quanto ai crimini penali internazionali (crimini
contro l’umanità, crimini di guerra, crimini di pace, genocidio), le norme
sull’inviolabilità personale e le immunità dalla giurisdizione penale incontrano un
limite.
Due orientamenti:
la dottrina tradizionale esclude che possa sussistere una deroga in materia di
● inviolabilità e immunità dalla giurisdizione penale
l’orientamento opposto sostiene che sia lecito sottoporre a giudizio in
● materia di crimini penali internazionali determinati soggetti
Le organizzazioni internazionali
Sono associazioni di Stati (a) costituite mediante trattati (b) dotate di uno statuto e di
organi propri (c) che perseguono gli interessi comuni a tutti gli Stati membri della stessa
organizzazione (d).
Esse si presentano sotto molteplici forme: planetarie (Nazioni Unite),
regional-continentali (Lega Araba, Unione Africana), militari (NATO), umanitarie
(Consiglio d’Europa).
Gli elementi sempre presenti nelle organizzazioni internazionali sono:
associazioni di Stati nascono per volontà degli Stati (si parla di associazioni
➢ →
tra Stati nel 99% dei casi)
natura convenzionale le organizzazioni nascono sulla base di un accordo
➢ →
diplomatico tra soggetti sovrani 8
organi e strutture proprie gli organi sono propri dell’organizzazione
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