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REGIMI INTERNAZIONALI

ISTITUZIONI E REGOLE

Il diritto internazionale e le sue peculiarità

Il diritto internazionale è l’insieme di norme e di principi (trattati, atti, accordi, leggi) che

disciplinano i rapporti istituzionali tra i soggetti della comunità internazionale

.

Col diritto internazionale privato si è nell’ambito dell’ordinamento statale, col diritto

internazionale pubblico , invece,​ si è nell’ambito della comunità degli Stati

.

​ ​

Il diritto internazionale pubblico presenta alcune peculiarità specifiche che lo

distinguono da quello privato.

Prima peculiarità : l’ordinamento giuridico internazionale è un ordinamento

paritario in quanto composto da soggetti che hanno pari sovranità sotto il profilo

giuridico . Gli Stati/le organizzazioni internazionali godono di un riconoscimento di

​ assoluta parità sotto il profilo del rispetto della loro esistenza. Qualunque soggetto

membro della comunità internazionale è riconosciuto pari al suo interlocutore, non

si ha quindi una gerarchia​ che invece c’è nel diritto dei singoli Stati.

Seconda peculiarità : sono gli stessi membri della comunità internazionale che si

​ ​

impongono determinate norme e vi danno attuazione (nel diritto internazionale

non si ha un soggetto superiore gerarchicamente sovraordinato che impone il

rispetto delle norme e delle regole di condotta del diritto internazionale). I soggetti

sono al tempo stesso creatori e destinatari​ delle norme di diritto internazionale.

Terza peculiarità : nell’ordinamento giuridico internazionale i meccanismi di tutela

​ dei singoli membri della comunità, a fronte di eventuali violazioni, è affidata

all’​ Istituto dell’Autotutela

. Ancora oggi è il singolo soggetto della comunità

​ ​

internazionale ad agire per la tutela dei propri diritti e interessi laddove

vengano violati​ . Non si ha cioè un’organizzazione internazionale che imponga

autoritativamente il rispetto della norma di diritto internazionale.

Riassumendo... Il diritto internazionale pubblico si basa sulla pariteticità piena tra

Stati. Il che comporta che siano gli stessi Stati a creare e rispettare le norme. Ne

deriva il principio di autotutela che i singoli soggetti attuano per tutelare i propri

diritti e interessi laddove vengano violati.

I soggetti della comunità internazionale

Oltre allo Stato come ordinamento giuridico collocato su un territorio con un proprio

​ ​

popolo, si hanno organizzazioni internazionali che detengono ed esercitano

quote di sovranità (potere politico), ma non se ne sono appropriate

definitivamente, inoltre non sono soggetti autonomi e indipendenti nell’esercizio dei

poteri loro attribuiti.

Nelle comunità internazionali si ha una pluralità di soggetti destinatari delle norme

giuridiche di diritto internazionale. Questi soggetti sono titolari di diritti e di doveri

nei confronti della norma giuridica di diritto internazionale. Questa titolarità è la

cosiddetta capacità giuridica. Solo quei soggetti che hanno soggettività giuridica

possono essere titolari di diritti e di doveri con riferimento a norme, trattati, leggi e

accordi dell’ordinamento giuridico internazionale.

Lo Stato

Il primo soggetto titolare di capacità giuridica è lo Stato​ , un’entità giuridica formata

da popolo, territorio e sovranità.

Lo Stato-organizzazione è il complesso di organi e istituzioni attraverso i quali si

svolge/esplica l’attività dello Stato.

Le sue tre funzioni sono quella legislativa (fare le leggi: avviene solitamente tramite

​ ​

il Parlamento), quella esecutiva (rispettare le leggi) e quella giudiziaria

​ ​

(magistratura).

Si parla di Stato-comunità invece quando sulla superficie terrestre di uno Stato è

​ ​

stanziata una comunità umana sottoposta a leggi che la tengono unita .

Lo Stato perché si possa affermare e legittimare nelle relazioni internazionali deve

avere la sovranità interna o effettività, cioè dovrà essere in grado di esercitare

effettivamente il proprio potere sovrano all’interno del proprio territorio nei

1

confronti del proprio popolo. Nel momento in cui uno Stato non è più in grado di

esercitare l’effettività della sovranità, gli Stati non gli riconoscono più la legittimità.

Questa effettività nelle relazioni esterne si traduce in indipendenza , ovvero lo Stato

​ ​

dovrà essere in grado di esercitare quella sovranità sul proprio territorio

autonomamente e non tramite altri Stati.

In quanto difettano del requisito dell’indipendenza, non sono da considerarsi

soggetti di diritto internazionale gli Stati membri di Stati federali, cioè gli Stati

federati in quanto subordinati alla volontà dello Stato federale (es. Washington DC

per gli USA).

Gli Stati federati sono una federazione di Stati. La federazione di Stati costituisce

lo Stato federale.

Essi non vanno confusi con le confederazioni che hanno sovranità esterna

(indipendenza) in quanto si tratta di accordi tra più Stati o unione di Stati indipendenti

e sovrani che attribuiscono al Governo confederale (protempore) per un determinato

periodo di tempo, e non perpetuamente, l’esercizio del potere sovrano su determinate

competenze.

I microstati, nella misura in cui siano indipendenti, cioè non fantocci, detengono la

sovranità (es. Città del Vaticano, Liechtenstein).

Se uno Stato dimostra di poter esercitare queste funzioni è uno Stato che gode di

soggettività internazionale, in caso contrario è uno Stato fantoccio o fallito

(Repubblica turco-cipriota insediata dalle forze militari turche nella parte

settentrionale di Cipro e controllata dalla Turchia).

La valutazione circa la soggettività/titolarità di diritti è data dalla prassi​ , cioè dalla

valutazione effettiva sul campo dell’indipendenza nel territorio.

Il riconoscimento è l’atto normativo istituzionale attraverso il quale uno Stato

​ ​

riconosce che un altro Stato sia in possesso dei requisiti della sovranità interna ed

esterna necessari affinché sia un soggetto del diritto internazionale, ma in virtù della

pariteticità il riconoscimento ha un carattere dichiarativo e non costitutivo. 2

Su soggettività e sovranità si hanno due linee interpretative:

in campo giuridico si privilegia l’effettività e si osserva se un determinato

● soggetto abbia i requisiti per affermarsi nella comunità internazionale

d’altro lato, si sostiene che un soggetto della comunità internazionale

● acquisisca la soggettività giuridica sulla base delle teorie dei diritti umani e

del divieto dell’uso della forza.

Popolo, territorio e sovranità

Il territorio è lo spazio geografico all’interno del quale si esercita la sovranità dello

​ ​

Stato. È delimitato da confini che sono il limite massimo di estensione territoriale di uno

Stato entro i quali esercitare la sovranità. Il territorio si espande anche nello spazio

aereo che sovrasta il territorio terrestre (qui però non si ha un limite).

Un aspetto importante relativo al territorio è quello delle vicende dei mutamenti

territoriali.

Si parla di trasferimento quando una porzione di territorio viene trasferita a un

altro Stato senza che nasca un nuovo soggetto sovrano (es. Alaska, Hong Kong,

Corsica​ ).

Si ha unificazione o fusione tra Stati quando Stati pre-esistenti si estinguono e

nasce un nuovo soggetto dall’unione o fusione di due o più Stati (lo Yemen del Sud

e del Nord danno origine alla Repubblica Yemenita).

La dissoluzione o smembramento è l’estinzione di uno Stato; su quel territorio si

creano due o più Stati sovrani rispetto al precedente. Può essere di carattere

pacifico (es. Cecoslovacchia​ ) o violento (es. Jugoslavia​ ).

​ ​ ​

Con l’​ annessione o incorporazione uno Stato cessa di esistere come Stato sovrano

indipendente e viene a far parte di un altro Stato pre-esistente (es. Germania

annessa alla Repubblica federale tedesca).

Infine la separazione o secessione comporta il distacco di una parte del territorio di

​ ​

uno Stato che si costituisce in nuovo Stato indipendente senza determinare

l'estinzione dello Stato da cui si distacca. Può avvenire in forma pacifica o violenta.

​ ​ 3

Sotto il profilo giuridico, il popolo è l’​ insieme degli individui che vive su un determinato

territorio sotto la sovranità di un determinato Stato retto da un ordinamento giuridico

originario. Ciò che li caratterizza è la cittadinanza che si acquista secondo due criteri

generalisti:

1. jus sanguinis (diritto di sangue) diviene cittadino di uno Stato chi nasca da

padre e da madre, o da uno dei due, cittadino di quello Stato (trova

applicazione in Stati con una lunga tradizione e stabilità culturale e

linguistica)

2. jus soli (diritto territoriale) acquista la cittadinanza chi sia nato sul territorio

di uno Stato anche se i genitori non sono cittadini di quello stesso Stato

(trova applicazione in Stati giovani)

Non si esclude la possibilità che una persona abbia la doppia cittadinanza che a

volte può però anche comportare la perdita della propria cittadinanza di origine.

La sovranità (​ auctoritas superiorem non recognoscens) è il potere politico decisionale

​ ​

per eccellenza esercitato in maniera esclusiva su un determinato territorio e su un

determinato popolo. Comporta l’esclusività del potere politico.

Si traduce anche nel divieto di ingerenza negli affari interni di uno Stato che richiama

alla pariteticità tra i soggetti sovrani. Consiste nell’obbligo a carico degli Stati di non

interferire negli affari interni di un altro Stato.

Quest’ambito di sovranità in un territorio si chiama anche competenza domestica e

fa riferimento a tutti i settori normativi in cui la sovranità si può manifestare

liberamente e non è soggetta a vincoli od obblighi di carattere internazionale.

La competenza domestica è l’​ insieme di materie nella giurisdizione esclusiva di uno

Stato. Consiste in quelle attività dello Stato che, non essendo disciplinate dal diritto

internazionale, non comportano a quest'ultimo nessun obbligo. Esso quindi è libero di

imporre la disciplina che ritiene più opportuna senza essere sottoposto a nessun

limite esterno. 4

I limiti della sovranità

Lo Stato ha il diritto di esercitare in modo esclusivo la sovranità sulla sua comunità

territoriale che si trova nell’ambito del territorio. Ha altresì l’obbligo di non esercitare

in territori altrui tale sovranità, ossia di non svolgervi con i propri organi azioni di

natura coercitiva o suscettibili di essere coercitivamente attuate.

Il principio di sovranità è sottoposto a limiti comunemente condivisi dalla comunità

internazionale che riconosce gli Stati e le organizzazioni internazionali come

destinatari di una particolare tutela con riferimento a quella che è la cosiddetta

immunità (esclusione dall’esercizio della giurisdizione nei confronti di uno o più

soggetti da parte degli altri)​ .

Si ha:

1. immunità giurisdizionale da parte di uno Stato straniero rispetto ai tribunali di

altri Stati

lo Stato si incarna in una serie di funzioni proprie degli organi (ministeri,

Parlamento, magistrati, forze armate) che rappresentano lo Stato e la sua

volontà.

Il divieto di sottoporre a giudizio un organo dello Stato da parte di uno

Stato straniero comporta che uno Stato non potrà mai sottoporre a giudizio

un organo di un altro Stato straniero.

L'immunità giurisdizionale si può anche chiamare funzionale in quanto un

​ ​

funzionario non può essere giudicato da un Paese straniero se è nel pieno

esercizio delle sue funzioni (attività compiute per nome dello Stato).

Eccezione​ : l’India con il caso dei Marò.

2. Immunità del corpo diplomatico

La Convenzione di Vienna del 1961 prevede che siano riconosciute una serie

di immunità a tutto il corpo diplomatico di tutti quei Paesi che aderiscono a

tale convenzione. 5

All'avvio delle relazioni diplomatiche tra due Stati o tra Stato e organizzazione

internazionale segue una procedura specifica:

a. consenso​ : il corpo diplomatico può svolgere le sue funzioni in uno

Stato straniero solo previo consenso dello Stato ospitante;

b. gradimento​ : approvazione della persona specifica presentata

necessaria affinché essa possa entrare in territorio straniero (atto

discrezionale e politico);

c. accreditamento​ : presentazione ufficiale dei documenti di

rappresentanza al corpo diplomatico

Una volta seguita tale procedura, a favore di quel diplomatico si attivano una

serie di immunità che garantiscono lo svolgimento delle funzioni del

diplomatico in autonomia, senza essere sottoposto a potenziali mezzi di

ricatto da parte dello Stato ospitante:

- immunità personale

qualunque agente diplomatico deve essere innanzitutto protetto

contro le offese alla sua persona mediante misure preventive e

repressive; non potrà mai essere assoggettato a una serie di

provvedimenti che normalmente sono applicabili a ogni cittadino

da parte del proprio Paese (arresto, perquisizione, espropriazione

dei beni);

- inviolabilità domiciliare

il domicilio non può essere oggetto di provvedimenti e lo Stato

locale è tenuto a proteggerlo da attacchi da parte di privati cittadini;

- immunità dalla giurisdizione penale e civile

nel caso di esercizio delle sue funzioni come organo dello Stato​ ,

l’agente diplomatico è coperto dall’immunità funzionale e quindi

non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente o

civilmente degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni​ . 6

Gli atti che il diplomatico compie durante la vita privata sono immuni

dalla giurisdizione penale (es. in caso di uccisione di qualcuno), ma

non da quella civile per azioni successorie, attività professionali e

commerciali e nemmeno da quella amministrativa (es. se non paga

una multa). Il corpo diplomatico quindi come privato può essere

chiamato in giudizio davanti al tribunale del Paese ospitante. Questa

immunità decade al cessare delle funzioni, di conseguenza l'agente

può essere perseguito sia penalmente che civilmente;

- immunità fiscale

essa sussiste esclusivamente per le imposte dirette personali​ , ma,

per cortesia, lo Stato di accreditamento può estenderla anche ad

alcune imposte indirette

Anche i rappresentanti delle organizzazioni internazionali godono delle medesime

immunità.

Altre immunità

Cittadini stranieri su un territorio terzo diverso da quello di appartenenza

Il privato cittadino che si trova all’estero è sottoposto alla legge e alla giurisdizione dello

Stato territoriale che lo ospita.

Ogni Stato deve, allo stesso tempo, garantire la tutela dei beni di proprietà del

cittadino straniero residente all’estero senza discriminazioni nei confronti dei suoi

cittadini.

Nel diritto internazionale vige il principio generale del rispetto dei beni degli

stranieri e quindi del divieto di espropriazione di tali beni che deve essere

contemperato col principio della piena sovranità di ogni popolo sulle proprie

risorse naturali. 7

La persona fisica su territorio straniero può godere della protezione diplomatica

solo quando siano state esaurite tutte le procedure giudiziarie di ricorso interne

dello Stato in cui il fatto si è verificato.

Una clausola internazionale, la cosiddetta clausola Calvo​ , prevede espressamente

la possibilità della rinuncia da parte dell’individuo straniero alla protezione da parte

del proprio Stato nazionale.

In materia di immunità personali, in quanto ai crimini penali internazionali (crimini

contro l’umanità, crimini di guerra, crimini di pace, genocidio), le norme

sull’inviolabilità personale e le immunità dalla giurisdizione penale incontrano un

limite.

Due orientamenti:

la dottrina tradizionale esclude che possa sussistere una deroga in materia di

● inviolabilità e immunità dalla giurisdizione penale

l’orientamento opposto sostiene che sia lecito sottoporre a giudizio in

● materia di crimini penali internazionali determinati soggetti

Le organizzazioni internazionali

Sono associazioni di Stati (a) costituite mediante trattati (b) dotate di uno statuto e di

organi propri (c) che perseguono gli interessi comuni a tutti gli Stati membri della stessa

organizzazione (d).

Esse si presentano sotto molteplici forme: planetarie (Nazioni Unite),

regional-continentali (Lega Araba, Unione Africana), militari (NATO), umanitarie

(Consiglio d’Europa).

Gli elementi sempre presenti nelle organizzazioni internazionali sono:

associazioni di Stati nascono per volontà degli Stati (si parla di associazioni

➢ →

tra Stati nel 99% dei casi)

natura convenzionale le organizzazioni nascono sulla base di un accordo

➢ →

diplomatico tra soggetti sovrani 8

organi e strutture proprie gli organi sono propri dell’organizzazione

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noemi.buscemi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Regimi: istituzioni e regole e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Galantini Luca.
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