CAPITOLO 2 IL CONTENUTO DELLE NORME INTERNAZIONALI
Paragrafo 1 Il contenuto del diritto internazionale come insieme di limiti all’uso della
forza internazionale ed interna degli Stati
Tutto il diritto internazionale si snoda intorno all’idea che esso sia
costruito da un insieme di limiti all’uso della forza da parte degli Stati. E’
possibile distinguere due tipi di violenza:
a)La violenza di tipo bellico diretta verso gli altri Stati: si parla in questo
caso di “uso internazionale della forza”.La Dichiarazione dell’Assemblea Generale
dell’Onu (Risoluzione 3314 del 1974) definisce la forza internazionale come
aggressione armata in tutte le sue specie, quindi un qualsiasi atto che implichi
operazioni militari come ad esempio l’attraversamento della frontiera da parte di
truppe regolari o di bande armate assoldate dallo Stato, il bombardamento di parte del
territorio ecc.
b)La violenza diretta verso l’interno: compiuta nei confronti di persone
fisiche o giuridiche, o dei loro beni. Si parla in questo caso di “uso interno della
forza”. Quando si parla di uso interno della forza, non ci si riferisce solamente alla
forza materiale, cioè agli atti coercitivi concreti (azioni di polizia, esecuzione forzata
dei beni, esecuzione di condanne penali).
Anche una sentenza o una legge che contenga un provvedimento possono
costituire comportamento internazionalmente illecito (es. una sentenza che sottoponga
uno Stato straniero alla giurisdizione del foro o una legge che nazionalizzi i beni di una compagnia
Vincenzo De Liso
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per appunti giuridici scrivimi a “vincenzodelys@hotmail.it”
tuttavia perché la legge o il provvedimento possano considerarsi come degli
straniera)
esempi di uso interno della forza, è necessario che
:
-) vi sia un chiaro riferimento alla realtà. Se a un comando astratto non
segue la sua applicazione ad un caso concreto, non si può parlare di violazione del
diritto internazionale, per il quale sono rilevanti le conseguenze concrete derivanti
da un atteggiamento interno di uno Stato. L’attività normativa astratta non
interessa, neanche quando sia oggetto specifico di una convenzione internazionale.
Un esempio è rappresentato dal divieto internazionale della tortura. Nonostante
alcuni ritengano che costituisca un illecito internazionale non prevedere delle norme
“anti-tortura”; in realtà solo quando qualcuno viene torturato il diritto
internazionale si attività per sanzionare lo stato proprio perché non aveva adottato
delle norme che impedissero la tortura.
-)la sentenza o la legge possano essere coercitivamente applicate all’interno
di quello stato. Perché ciò avvenga è necessario che le persone o i beni, a cui quella
legge deve applicarsi, si trovino all’interno dello Stato in cui vuole essere esercitata
quest’attività di coercizione. Si pensi come esempio a una Legge approvata dal
Congresso americano nel 1987 che vietava “di stabilire e mantenere uffici
dell’Organizzazione libera palestrina(OLP) sul suolo americano”. Questa legge,
ponendosi in contrasto con le convenzioni poste in essere dall’Onu di cui l’OLP
faceva parte, si qualificava come un uso interno della forza. Questa legge tuttavia
non si qualificò più come un uso interno della forza da quando la giurisprudenza
americana dichiarò inapplicabile la legge, privandola di quel requisito di
coercitività di cui abbiamo parlato.
Sia la forza internazionale che la forza interna sono azione esercitata dallo
Stato su persone o cose. A questo punto una domanda sorge spontanea: è possibile
che questo potere sia esercitato nei confronti di attività incoercibili per loro
natura?(come trasmissioni radio, attività spaziali, comunicazioni in rete). Anche in
tal caso si ritiene che i diritti e gli obblighi internazionali, di cui lo Stato è titolare,
presuppongono sempre la sua possibilità di governare, nei luoghi di partenza e arrivo,
sulle attività umane. Un esempio di come anche in queste materie c.d. incoercibili si
sia giunti ad una normazione di diritto internazionale è dato dalla Convenzione di
Budapest del 2001 sui Ciber-crimini.La convenzione,fatta nel 2008, dopo aver
definito le figure criminose che gli Stati hanno l’obbligo di reprimere, non fa altro
che applicare ai ciber-crimini le comuni regole normalmente applicate in materia di
giurisdizione penale.
Tenuto conto che il principio fondamentale del diritto internazionale vieta l’uso della
forza bellica, la materia dell’ uso della “forza internazionale” viene in rilievo sotto
l’aspetto dell’eccezione a tale divieto: la legittima difesa.
Vincenzo De Liso
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Paragrafo 2 La sovranità territoriale.
Date le premesse di cui al paragrafo 1, è possibile analizzare le norme che
delimitano il poter di governo dello Stato( o limiti alla forza interna).
La norma consuetudinaria fondamentale, in tema di limitazione del potere di
governo dello Stato, è quella sulla sovranità territoriale
.
La sovranità territoriale indica il diritto dello Stato di esercitare in modo
esclusivo il potere di governo su quel territorio e sulla comunità che vi abita. Al
diritto di fare ciò che vuole nel suo territorio, si accompagna il dovere di non fare
certe cose fuori del proprio territorio, di non esercitare azioni coercitive in
territorio altrui, se non col consenso dell’autorità locale (un esempio è l’attività svolta
dai consoli o dagli agenti diplomatici).
Un esempio di questo limite all’uso del potere è rappresentato da una sanzione,
emessa dall’Onu nei confronti di Israele, che aveva catturato in Argentina il
criminale nazista Eichmann. Le Nazioni Unite, pur sottolineando la necessità di
perseguire coloro che si erano macchiati di crimini contro gli ebrei, esortò il
Governo israeliano ad assicurare al Governo di Buenos Aires una riparazione
adeguata per l’invasione del territorio argentino, in conformità con la Carta e con le
norme consuetudinarie.
Si è detto pocanzi che lo Stato può fare ciò che vuole sul proprio territorio:
questa libertà “assoluta” va sempre più restringendosi, man mano che
l’evoluzione del diritto internazionale porta all’affermazione di principi di tutela dei
diritti umani, di solidarietà e cooperazione in campo economico e sociale. A difesa
della libertà degli stai va tuttavia sottolineato che questi principi trovano fondamento
il delle norme convenzionali, quindi norme che gli stati hanno liberamente
predisposto e accettato. Insomma la libertà di vincolarsi o meno per convenzione
resta intatta. Le eccezioni che per prime si sono andate affermando sono costituite
dalle norme che impongono un certo trattamento degli stranieri, persone fisiche o
giuridiche, degli organi stranieri, soprattutto degli agenti diplomatici e degli stessi
Stati stranieri. I limiti che da queste norme derivano al potere dello stato non sono
oggi i più importanti. Anzi, per quanto riguarda i diritti degli stranieri, la loro
specificità si è andata attenuando in quanto esse sono confluite nelle norme che
tutelano tutti gli esseri umani. Molto più importanti sono i limiti prodotto da norme
che preseguono valori di giustizia, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli.
In ogni caso varie norme di diritto internazionale riconoscono la libertà dello
Stato all’interno del suo territorio. Un principio, affermato ripetutamente
dall’Assemblea generale dell’Onu, è quello per cui a ogni Stato deve essere
garantito il diritto di esercitare la sovranità sulle proprie risorse e ricchezze
naturali, e al contempo di diritto di scegliere liberamente il proprio sistema
politico, economico, sociale e culturale, conformemente alla volontà popolare.
Vincenzo De Liso
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Questi principi sono molto cari ai Paesi in via di sviluppo, che vi ravvisano le basi
per poter evitare ingerenze e sfruttamenti da parte dei Paesi industrializzati.
Per quanto riguarda le modalità di acquisto della sovranità: essa si acquista con
l’esercizio effettivo, indisturbato ed esclusivo del potere di governo su un certo
territorio.In altre parole la sovranità viene riconosciuta a chi effettivamente ha il
potere necessario per governare quel paese.
Un problema molto attuale è quello relativo all’acquisto di territori mediante
l’uso della forza,territori acquistati in violazione di norme internazionali come l’art 2
par4 della carta dell’ONU che vieta l’uso della forza (
ad es. i territori arabi occupati da
) o in violazione al principio di autodeterminazione dei popoli (
Israele nel 1967 come nel
caso di territori coloniali dei quali l’Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia dichiarato
).
l’indipendenza
Nonostante tentativi per limitare il principio della effettività e disconoscere quelle
espansioni territoriali realizzate con violenza, la prassi attuale è orientata ad
affermare la sovranità territoriale ogni qual volta vi sia un esercizio consolidato
del potere di governo su di un territorio, comunque sia stato conquistato.Oltre
all’obbligo di restitutizone (abbastanza teorico) imposto allo stato che ha commesso
l’aggressione o detenga il territorio in dispregio del principio di autodeterminazione
dei popoli, su tutti gli altri stati grava l’obbligo di negare gli effetti extraterritoriali
agli atti di governo emanati in quel territorio (sempre che l’acquisto di quel territorio
sia contestato dalla maggioranza della comunità internazionale). Si pensi
all’aggressione del Kuwait da parte dell’Iraq nel 1991 alla cui aggressione non si è
avuta reazione da parte del Kuwait, l’obbligo di negare gli effetti extraterritoriali agli
atti normativi in territori occupati con la forza è stato descritto dalla sentenza della
House of Lords nel 2002.
L’unica reazione QUINDI che ci può essere sul piano internazionale è la negazione
degli atti di governo, emanati da quello Stato, da parte della comunità internazionale.
Una reazione destinata a cedere se quel governo riesce a consolidare il suo potere,
divenendo magari una rappresentazione della volontà popolare).
Paragrafo 2.1. I limiti della sovranità territoriale. L’erosione del dominio riservato e il
rispetto dei diritti umani.
I limiti più importanti alla sovranit&ag
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