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CAPITOLO 2 IL CONTENUTO DELLE NORME INTERNAZIONALI

Paragrafo 1 Il contenuto del diritto internazionale come insieme di limiti all’uso della

forza internazionale ed interna degli Stati

Tutto il diritto internazionale si snoda intorno all’idea che esso sia

costruito da un insieme di limiti all’uso della forza da parte degli Stati. E’

possibile distinguere due tipi di violenza:

a)La violenza di tipo bellico diretta verso gli altri Stati: si parla in questo

caso di “uso internazionale della forza”.La Dichiarazione dell’Assemblea Generale

dell’Onu (Risoluzione 3314 del 1974) definisce la forza internazionale come

aggressione armata in tutte le sue specie, quindi un qualsiasi atto che implichi

operazioni militari come ad esempio l’attraversamento della frontiera da parte di

truppe regolari o di bande armate assoldate dallo Stato, il bombardamento di parte del

territorio ecc.

b)La violenza diretta verso l’interno: compiuta nei confronti di persone

fisiche o giuridiche, o dei loro beni. Si parla in questo caso di “uso interno della

forza”. Quando si parla di uso interno della forza, non ci si riferisce solamente alla

forza materiale, cioè agli atti coercitivi concreti (azioni di polizia, esecuzione forzata

dei beni, esecuzione di condanne penali).

Anche una sentenza o una legge che contenga un provvedimento possono

costituire comportamento internazionalmente illecito (es. una sentenza che sottoponga

uno Stato straniero alla giurisdizione del foro o una legge che nazionalizzi i beni di una compagnia

Vincenzo De Liso

Testo integrato e aggiornato da

per appunti giuridici scrivimi a “vincenzodelys@hotmail.it”

tuttavia perché la legge o il provvedimento possano considerarsi come degli

straniera)

esempi di uso interno della forza, è necessario che

:

-) vi sia un chiaro riferimento alla realtà. Se a un comando astratto non

segue la sua applicazione ad un caso concreto, non si può parlare di violazione del

diritto internazionale, per il quale sono rilevanti le conseguenze concrete derivanti

da un atteggiamento interno di uno Stato. L’attività normativa astratta non

interessa, neanche quando sia oggetto specifico di una convenzione internazionale.

Un esempio è rappresentato dal divieto internazionale della tortura. Nonostante

alcuni ritengano che costituisca un illecito internazionale non prevedere delle norme

“anti-tortura”; in realtà solo quando qualcuno viene torturato il diritto

internazionale si attività per sanzionare lo stato proprio perché non aveva adottato

delle norme che impedissero la tortura.

-)la sentenza o la legge possano essere coercitivamente applicate all’interno

di quello stato. Perché ciò avvenga è necessario che le persone o i beni, a cui quella

legge deve applicarsi, si trovino all’interno dello Stato in cui vuole essere esercitata

quest’attività di coercizione. Si pensi come esempio a una Legge approvata dal

Congresso americano nel 1987 che vietava “di stabilire e mantenere uffici

dell’Organizzazione libera palestrina(OLP) sul suolo americano”. Questa legge,

ponendosi in contrasto con le convenzioni poste in essere dall’Onu di cui l’OLP

faceva parte, si qualificava come un uso interno della forza. Questa legge tuttavia

non si qualificò più come un uso interno della forza da quando la giurisprudenza

americana dichiarò inapplicabile la legge, privandola di quel requisito di

coercitività di cui abbiamo parlato.

Sia la forza internazionale che la forza interna sono azione esercitata dallo

Stato su persone o cose. A questo punto una domanda sorge spontanea: è possibile

che questo potere sia esercitato nei confronti di attività incoercibili per loro

natura?(come trasmissioni radio, attività spaziali, comunicazioni in rete). Anche in

tal caso si ritiene che i diritti e gli obblighi internazionali, di cui lo Stato è titolare,

presuppongono sempre la sua possibilità di governare, nei luoghi di partenza e arrivo,

sulle attività umane. Un esempio di come anche in queste materie c.d. incoercibili si

sia giunti ad una normazione di diritto internazionale è dato dalla Convenzione di

Budapest del 2001 sui Ciber-crimini.La convenzione,fatta nel 2008, dopo aver

definito le figure criminose che gli Stati hanno l’obbligo di reprimere, non fa altro

che applicare ai ciber-crimini le comuni regole normalmente applicate in materia di

giurisdizione penale.

Tenuto conto che il principio fondamentale del diritto internazionale vieta l’uso della

forza bellica, la materia dell’ uso della “forza internazionale” viene in rilievo sotto

l’aspetto dell’eccezione a tale divieto: la legittima difesa.

Vincenzo De Liso

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Paragrafo 2 La sovranità territoriale.

Date le premesse di cui al paragrafo 1, è possibile analizzare le norme che

delimitano il poter di governo dello Stato( o limiti alla forza interna).

La norma consuetudinaria fondamentale, in tema di limitazione del potere di

governo dello Stato, è quella sulla sovranità territoriale

.

La sovranità territoriale indica il diritto dello Stato di esercitare in modo

esclusivo il potere di governo su quel territorio e sulla comunità che vi abita. Al

diritto di fare ciò che vuole nel suo territorio, si accompagna il dovere di non fare

certe cose fuori del proprio territorio, di non esercitare azioni coercitive in

territorio altrui, se non col consenso dell’autorità locale (un esempio è l’attività svolta

dai consoli o dagli agenti diplomatici).

Un esempio di questo limite all’uso del potere è rappresentato da una sanzione,

emessa dall’Onu nei confronti di Israele, che aveva catturato in Argentina il

criminale nazista Eichmann. Le Nazioni Unite, pur sottolineando la necessità di

perseguire coloro che si erano macchiati di crimini contro gli ebrei, esortò il

Governo israeliano ad assicurare al Governo di Buenos Aires una riparazione

adeguata per l’invasione del territorio argentino, in conformità con la Carta e con le

norme consuetudinarie.

Si è detto pocanzi che lo Stato può fare ciò che vuole sul proprio territorio:

questa libertà “assoluta” va sempre più restringendosi, man mano che

l’evoluzione del diritto internazionale porta all’affermazione di principi di tutela dei

diritti umani, di solidarietà e cooperazione in campo economico e sociale. A difesa

della libertà degli stai va tuttavia sottolineato che questi principi trovano fondamento

il delle norme convenzionali, quindi norme che gli stati hanno liberamente

predisposto e accettato. Insomma la libertà di vincolarsi o meno per convenzione

resta intatta. Le eccezioni che per prime si sono andate affermando sono costituite

dalle norme che impongono un certo trattamento degli stranieri, persone fisiche o

giuridiche, degli organi stranieri, soprattutto degli agenti diplomatici e degli stessi

Stati stranieri. I limiti che da queste norme derivano al potere dello stato non sono

oggi i più importanti. Anzi, per quanto riguarda i diritti degli stranieri, la loro

specificità si è andata attenuando in quanto esse sono confluite nelle norme che

tutelano tutti gli esseri umani. Molto più importanti sono i limiti prodotto da norme

che preseguono valori di giustizia, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli.

In ogni caso varie norme di diritto internazionale riconoscono la libertà dello

Stato all’interno del suo territorio. Un principio, affermato ripetutamente

dall’Assemblea generale dell’Onu, è quello per cui a ogni Stato deve essere

garantito il diritto di esercitare la sovranità sulle proprie risorse e ricchezze

naturali, e al contempo di diritto di scegliere liberamente il proprio sistema

politico, economico, sociale e culturale, conformemente alla volontà popolare.

Vincenzo De Liso

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Questi principi sono molto cari ai Paesi in via di sviluppo, che vi ravvisano le basi

per poter evitare ingerenze e sfruttamenti da parte dei Paesi industrializzati.

Per quanto riguarda le modalità di acquisto della sovranità: essa si acquista con

l’esercizio effettivo, indisturbato ed esclusivo del potere di governo su un certo

territorio.In altre parole la sovranità viene riconosciuta a chi effettivamente ha il

potere necessario per governare quel paese.

Un problema molto attuale è quello relativo all’acquisto di territori mediante

l’uso della forza,territori acquistati in violazione di norme internazionali come l’art 2

par4 della carta dell’ONU che vieta l’uso della forza (

ad es. i territori arabi occupati da

) o in violazione al principio di autodeterminazione dei popoli (

Israele nel 1967 come nel

caso di territori coloniali dei quali l’Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia dichiarato

).

l’indipendenza

Nonostante tentativi per limitare il principio della effettività e disconoscere quelle

espansioni territoriali realizzate con violenza, la prassi attuale è orientata ad

affermare la sovranità territoriale ogni qual volta vi sia un esercizio consolidato

del potere di governo su di un territorio, comunque sia stato conquistato.Oltre

all’obbligo di restitutizone (abbastanza teorico) imposto allo stato che ha commesso

l’aggressione o detenga il territorio in dispregio del principio di autodeterminazione

dei popoli, su tutti gli altri stati grava l’obbligo di negare gli effetti extraterritoriali

agli atti di governo emanati in quel territorio (sempre che l’acquisto di quel territorio

sia contestato dalla maggioranza della comunità internazionale). Si pensi

all’aggressione del Kuwait da parte dell’Iraq nel 1991 alla cui aggressione non si è

avuta reazione da parte del Kuwait, l’obbligo di negare gli effetti extraterritoriali agli

atti normativi in territori occupati con la forza è stato descritto dalla sentenza della

House of Lords nel 2002.

L’unica reazione QUINDI che ci può essere sul piano internazionale è la negazione

degli atti di governo, emanati da quello Stato, da parte della comunità internazionale.

Una reazione destinata a cedere se quel governo riesce a consolidare il suo potere,

divenendo magari una rappresentazione della volontà popolare).

Paragrafo 2.1. I limiti della sovranità territoriale. L’erosione del dominio riservato e il

rispetto dei diritti umani.

I limiti più importanti alla sovranit&ag

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzodelys di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Iovane Massimo.
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