INTRODUZIONE
Paragrafo 1 definizione di diritto internazionale
Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della “comunità
degli stati”. Esso trova fondamento nella cooperazione fra gli stati che si impegnano a
rispettarlo per mezzo di norme costituzionali [l’ordinamento italiano all’art 10
comma 1 della costituzione].
Compito fondamentale del diritto internazionale è regolare i rapporti fra gli stati
creando diritti ed obblighi.
Un tempo il diritto internazionale si occupava solamente di materie esterne
(ad es. immunità diplomatiche, alleanze, condotta di guerra) oggi il diritto
internazionale ha subito una radicale trasformazione, occupandosi di regolare i
rapporti economici, commerciali, sociali. Materie che un tempo erano disciplinate
per mezzo di norme nazionali e che oggi vengono trattate all’interno di convenzioni
internazionali. Questa trasformazione ha fatto entrare il diritto internazionale negli
ordinamenti dei singoli stati, rendendolo un diritto destinato ad essere amministrato
ed applicato dai giudici nazionali.
Quando si parla di diritto internazionale bisogna distinguere il diritto
internazionale pubblico dal diritto internazionale privato.Quest’ultimo è
costituito da quelle norme statali che stabiliscono dei limiti all’applicabilità del diritto
di quello stato, stabilendo quando esso deve trovare applicazione e quando invece
debba applicarsi il diritto privato di un altro stato (si pensi ad es. alla conclusione di
un contratto: se i contraenti appartengono a due nazionalità differenti, potranno
decidere se applicare la disciplina contrattuale prevista nello stato dell’uno o
dell’altro contraente).
Non vi è dunque alcuna affinità fra diritto internazionale privato e diritto
internazionale pubblico dal momento che appartengono ad ordinamenti diversi:
il primo alla comunità degli Stati, il secondo all’ordinamento statale interno.
Paragrafo 2 Funzioni di produzione, accertamento ed attuazione coattiva del diritto
internazionale
Analizzando le caratteristiche dell’ordinamento internazionale, è possibile
distinguere 3 funzioni:
1)Funzione normativa: indica la produzione di norme nell’ambito della
comunità internazionale. All’interno di questa funzione bisogna distinguere fra:
a) le norme di diritto internazionale generale: che vincolano tutti gli stati. Di
queste norme si occupa l’art 10 della costituzione statuendo che: “ L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute”. Dalla lettura della norma che parla di “norme internazionali
generalmente riconosciute” si capisce che le norme di diritto internazionale generale
sono norme consuetudinarie, esse si sono formate nell’ambito della comunità
Vincenzo De Liso
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internazionale nel tempo e attraverso l’uso continuo, di cui si può affermare
l’esistenza, solo se si dimostra che sono rispettate dagli Stati per prassi costante.
La consuetudine è la fonte di primo grado del diritto internazionale; essa tuttavia, ha
dato vita sinora ad una scarsa quantità di norme.
b)Le norme di diritto internazionale particolare: che vincolano solamente
gli stati che hanno partecipato alla loro formazione.Tipiche norme di diritto
internazionale particolare sono quelle derivanti da accordi, patti, convenzioni o
trattati internazionali, che vincolano solo gli Stati contraenti. Esse sono molto
numerose e costituiscono la parte più rilevante del diritto internazionale. Sono
fonte di secondo grado, poiché l’accordo è subordinato alla consuetudine,così
come nel diritto statale il contratto è subordinato alla legge. In altre parole, la norma
internazionale “pacta sunt servanda” ha natura consuetudinaria così come ha natura
legislativa la norma secondo cui “il contratto è legge tra le parti” (QUINDI hanno
natura consuetudinaria le norme che regolano i requisiti di validità e di efficacia degli
accordi).
c)i procedimenti previsti da accordi: che costituiscono norme di diritto
internazionale particolare detti anche fonti di terzo grado. Essi traggono la loro forza
dagli accordi internazionali, che li prevedono, e sono vincolanti solo per gli Stati
aderenti agli accordi da cui promanano. Si tratta di atti delle organizzazioni
internazionali, ossia delle unioni tra Stati, come l’Onu, Comunità Europea, ecc.
Queste organizzazioni non hanno potere vincolante nei confronti degli Stati membri e
normalmente emettono raccomandazioni che sono mere esortazioni. Quando gli atti
di queste organizzazioni sono vincolanti, invece, essi sono fonti gerarchicamente
sottoposte agli accordi, perché prendono vita proprio dall’accordo (trattato
istitutivo). Lo Stato, quindi, è vincolato alla decisione, perché si è impegnato a
rispettarla con l’adesione all’accordo costitutivo dell’organizzazione.
2)funzione di accertamento giudiziario del diritto internazionale:
l’amministrazione della giustizia, in ambito internazionale, avviene mediante
arbitrato (che differisce dalla giurisdizione in quanto trova fondamento non nella
legge ma nell’accordo delle parti che decidono di rimettere la regolamentazione della
controversia a degli arbitri da loro selezionati).
Anche la Corte Internazionale di giustizia, massimo organo giudiziario delle Nazioni
Unite, ha funzione arbitrale. Il fondamento della competenza del giudice è pattizio,
nel senso che solo gli stati che hanno accettato in un modo o nell’altro detta
competenza opssono essere convenuti in giudizio:la differenza col diritto statale,
dove la sottoposizione alla funzione giurisdizionale è imposta per dalla legge, è
evidente.
Nonostante quel che si è detto fin ora, alcune Corti internazionali (come ad es. il
Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia, un organo
giuridico istituito nel 1993 con lo scopo di perseguire coloro che hanno commesso
gravi cimini durante la guerra di indipendenza Croata combattuta fra il 1991 e 1995)
hanno caratteristiche analoghe alle Corti penali operanti negli stati, avendo dunque
funzione giurisdizionale.
3)L’attuazione coattiva delle norme internazionali: cioè la repressione della
violazione delle norme internazionali per assicurare che vi sia osservanza delle
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stesse , si basa sull’autotutela (nel diritto interno è invece un’eccezione il farsi
giustizia da sé). Proprio per questo si afferma che il diritto internazionale poggia su
rapporti di mera forza.
Da quanto detto fin ora emerge un quadro internazionale caratterizzato
da una sorta di anarchiain cui risulta difficile vincolare i singoli stati alle norme di
diritto internazionale. Per questa ragione molti hanno dubitato che il diritto
internazionale possa qualificarsi come un vero e proprio diritto. Ciò che viene
criticato maggiormente è la mancanza di mezzi idonei a vincolare i singoli stati, in
particolari le grandi potenze.
Secondo parte della dottrina questo problema può essere risolto solamente con la
cooperazione degli operatori giuridici dei singoli stati e in particolare i giudici. Essi
dovrebbero garantire l’applicazione delle norme di diritto internazionale. In
generale gli ordinamenti statali prevedono, con regole più o meno simili in tutti i
paesi, che il diritto internazionale sia osservato al pari del diritto interno (in italia ad
esempio è l’art 10cost a far “rispettare le norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute”). Questa tesi riprende quella formulata dal positivista
Jellinek nel XIX secolo: egli riteneva che il diritto internazionale consistesse
nell’autolimitazione del singolo stato. Solamente il superamento dell’idea per cui
ogni Stato può liberamente sciogliersi dagli impegni internazionali assunti,
porterebbe il diritto internazionale a qualificarsi come un vero e proprio diritto.
Come detto in precedenza tutti i paesi prevedono a livello legislativo il dovere
di osservare le norme di diritto internazionale [l’Italia prevede quest’obbligo all’art
10 della costituzione]; ciò nonostante i pregiudizio nazionalistici e la scarsa
conoscenza dei meccanismi utilizzabili per risolvere questioni di diritto
internazionale, portano ad un’applicazione limitata e non vincolante del diritto
internazionale.
Paragrafo 2.1. il diritto internazionale sotto un’altra prospettiva
Oltre che come fonte di diritto da applicare all’interno dei singoli stati, il
diritto internazionale può anche esse considerato come uno strumento utilizzato
nell’ambito della comunità internazionale, per regolamentare le relazioni
internazionali fra gli stati. Sotto questa luce il diritto internazionale si qualifica
come un sostegno alla diplomazia, dal momento che lo stato che dimostra di aver
rispettato il diritto internazionale, partirà da una posizione privilegiata nelle relazioni
diplomatiche con gli altri stati. Questa visione del diritto internazionale rende viva la
tesi di Austin che lo qualificava come “morale positiva internazionale”.
Paragrafo 3 Lo stato come soggetto di diritto internazionale
Come detto in precedenza il diritto internazionale può essere definito come il
diritto della comunità degli stati. Questa nozione richiede di definire lo Stato, inteso
come destinatario di norme di diritto internazionale.
Lo Stato viene definito in modo duplice:
a)da una parte Stato-comunità:comunità umana stanziata su una zona della
superficie terrestre e sottoposta a leggi che la tengono unita.
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b)dall’altra Stato-organizzazione: cioè l’insieme degli organi che esercitano
effettivamente il potere di governo, partecipando alla formazione delle norme di
diritto internazionale. Gli organi che concorrono alla formazione dell’apparato statale
non sono solo quelli di vertice, ma tutti quelli che partecipano al potere di governo
nell’ambito del territorio, quindi anche le amministrazioni locali e gli enti pubblici
minori, che, per consuetudine, sono considerati componenti dell’organizzazione dello
Stato soggetto di diritto internazionale.
Il diritto internazionale si rivolge dunque allo stato organizzazione e
presuppone l’esistenza di due requisitiaffinché uno stato acquisti la personalità
giuridica di diritto internazionale:
1)l’effettività: questo requisito presuppone che lo Stato-organizzazione eserciti
effettivamente il suo potere sulla comunità. Per questo motivo viene negata la
personalità giuridica di diritto internazionale a:
a)ai governi in esilio e ai comitati di liberazione nazionale che, benché
riconosciuti dai governi ospitanti per motivi di opportunità politica, non
hanno effettiva sovranità sul territorio occupato da altro Stato.
Così, ad esempio, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina
con sede a Tunisi, che nel 1988 proclamò lo Stato della Palestina(OLP), nonostante
non avesse alcuna base territoriale.
A proposito dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina, la Cassazione
(1985-1986) ha sostenuto: che l’OLP, e altri movimenti di liberazione nazionale,
godono di soggettività limitata allo scopo di discutere, su basi di perfetta parità con
gli Stati territoriali, questioni relative alla autodeterminazione dei popoli da essi
controllati, principio ritenuto norma consuetudinaria di natura cogente. Viene,
invece, esclusa la soggettività piena e, quindi, vengono negate le immunità
previste dal diritto internazionale e le immunità dalla giurisdizione penale
riconosciuta ai capi di Stato estero.
Anche oggi, nonostante il passaggio di vari territori da Israele al controllo
dell’Autorità Nazionale Palestinese, vi sono dubbi sulla effettiva soggettività di uno
Stato palestinese per alcune ragioni fondamentali:
-) I suoi territori di fatto sono ancora sotto il controllo militare israeliano.
-)gli accordi che hanno sancito questo passaggio somigliano, più che ad
accordi internazionali, ad intese intercorse con le potenze coloniali nella fase di
decolonizzazione e di preparazione all’indipendenza definitiva. Del resto, tali
accordi non sono registrati presso il segretariato dell’Onu, come avviene per le
intese internazionali.
-)inoltre l’Anp continua ad avere, presso l’Onu, lo status di osservatore e non
di membro.
b)Agli stati falliti: che esistono solamente sulla carta non avendo alcun
controllo sul loro territorio. Un esempio è fornito dalla Somalia che dal 1991 è
dominata da signori della guerra. il governo federale provvisorio, formalmente
esistente, viene difeso dagli Stati esteri per evitare che i territori della Somalia
vengano considerati come nullius suscettibili dunque di acquisto mediante
occupazione (come è avvenuto in passato per i territori coloniali delle Americhe,
occupati da Francia, Inghilterra, Spagna…).
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c)per quanto riguarda il Governo o il partito insurrezionale. Gli insorti non
possono essere soggetti di diritto internazionale, ma solo sudditi ribelli, verso i quali
il Governo legittimo può prendere i provvedimenti che ritiene opportuni. Ma, se essi
dovessero riuscire a prendere il controllo effettivo di una parte di territorio,
in tal caso ci si troverebbe di fronte ad una forma embrionale di Stato, alla quale non
si può negare soggettività, anche se la rivolta poi dovesse fallire.
È dunque, l’effettivo controllo del territorio il requisito richiesto per la
personalità giuridica internazionale.
2)indipendenza (o sovranità esterna): q uesto è l’altro requisito richiesto
affinché uno stato acquisisca la personalità giuridica di diritto internazionale. Deve
considerarsi indipendente e sovrano lo stato il cui ordinamento trova fondamento
nella propria Costituzione e non nell’ordinamento giuridico di un altro stato. Per
questo motivo non può essere riconosciuta la personalità giuridica di diritto
internazionale a:
a)gli Stati membri di Stati federali:si pensi ad es. ai singoli stati membri
degli Stati Uniti d’America o alle Regioni italiane. Essi non hanno una soggettività
internazionale indipendente rispetto allo stato di cui fanno parte. Talvolta la
Costituzione li autorizza a stipulare accordi con stati terzi (come avviene ad es. per le
regioni italiane) si tratta tuttavia di un potere derivato dal governo centrale che
dunque non richiede l’acquisto di personalità giuridica di diritto internazionale da
parte dei singoli stati membri della federazione. Essi agiscono dal punto di vista del
diritto internazionale come organi dello stato federale nel suo complesso ( anche le regioni
possono stipulare accordi internazionali, ma agiscono come organi dello stato italiano e quindi con una soggettività dipendente
).
dallo stato di cui fanno parte
Un discorso diverso deve essere fatto per quanto riguarda le Confederazioni: si tratta
di unioni di Stati perfettamente indipendenti, guidate da un’assemblea con lo
scopo di garantire una comune difesa. La confederazione rimane un fenomeno legato
al passato (si pensi alla Confederazione degli Stati Uniti d’America o alla
Confederazione Elvetica); inoltre lo stato confederale si è qualificato, generalmente,
come una fase di passaggio verso la creazione di uno Stato federale (esempio USA).
b)I governi fantoccio: si tratta di quelle ipotesi cui il governo centrale di uno
stato è al servizio di uno Stato terzo che legifera indirettamente manovrando questo
governo fantoccio. Un esempio è rappresentato dal Governo Quisling in Norvegia:
un governo collaborazionista che, durante la seconda guerra mondiale, aveva il
compito di tradurre in atto la volontà degli occupanti.
Paragrafo 3.1. il riconoscimento da parte degli altri stati
Una volta identificati i requisiti necessari affinché uno stato acquisti la
personalità giuridica di diritto internazionale, bisogna stabilire se sia necessario il
riconoscimento da parte degli altri stati.
La risposta è sicuramente negativa
: il riconoscimento infatti consiste in un atto
politico compiuto dagli Stati che vogliono stabilire delle relazioni amichevoli con lo
Stato che vanno a riconoscere. Quindi il riconoscimento o il non riconoscimento non
producono conseguenze giuridiche. Appartengono alla sfera politica: rivelano
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l’intenzione, o meno, di stringere rapporti amichevoli e di avviare forme più o meno
intense di collaborazione mediante la conclusione di accordi.
Il riconoscimento dunque non può considerarsi come costitutivo della
personalità giuridica internazionale. In questo modo si nega ,se uno stato si
costituisce con i caratteri dell’effettività e della indipendenza, una sorta di
potere di ammissione agli stati preesistenti nella comunità internazionale.
Nonostante ciò gli Stati preesistenti oggi chiedono al nuovo Stato di: non
costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, che esso goda del
consenso del popolo attraverso libere elezioni e non violi i diritti umani. sono altri
requisiti affinchè possa essere riconosciuta la personalità giuridica internazionale.
Tuttavia come si è già sottolineato, nel contesto mondiale attuale questi requisiti,
mai ufficializzati,
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