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PARTE QUARTA

LA VIOLAZIONE

DELLE NORME INTERNAZIONALI

E LE SUE CONSEGUENZE

43. Fatto illecito e suoi elementi costitutivi: elemento soggettivo.

L’illecito internazionale si ha quando uno Stato viola il diritto internazionale. Esso

innesca il problema della responsabilità. La materia è stata oggetto di

codificazione da parte della Commissione di diritto internazionale dell’Onu. Due i

documenti prodotti sul tema:

- nel 1980 un progetto di articoli che si limitava a trattare le origini della

responsabilità, ossia degli elementi dell’illecito internazionale (definito da

ora in poi Vecchio Progetto);

- nel 2001 in via definitiva, ma non ancora divenuto diritto positivo, il

Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti

internazionali: 59 articoli sugli elementi e sulle conseguenze dell’illecito

(definito da ora in poi Progetto).

Quest’iniziativa lega il concetto di responsabilità alla violazione di qualsiasi

norma internazionale, a differenza della prassi attuale che prevede solo una

casistica legata all’inosservanza delle norme sul trattamento degli stranieri e

basata sui principi della responsabilità civile di diritto interno, soprattutto

extracontrattuale, per cui chi cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a

ripararlo.

Il fatto illecito consiste nel comportamento di uno o più organi di governo,

emanazione dello Stato centrale. Anche il Progetto delinea gli elementi

dell’illecito internazionale:

art. 2 comportamento consistente in un’azione od omissione

g. attribuibile allo Stato,

h. consistente in una violazione di un obbligo internazionale

dello Stato.

art. 4 il comportamento deve essere messo in atto da un qualsiasi organo

dello Stato, legislativo, giudiziario, esecutivo, del governo centrale

o di un ente territoriale e che, comunque, sia tale in base al diritto

interno.

artt. 5 e ss. prevedono varie ipotesi di comportamenti tenuti da persone che non

sono organi dello Stato, ma agiscono come tali, oppure sotto il

controllo e le istruzioni dello Stato stesso (esercizio privato di

pubbliche funzioni).

L’identificazione di un organo è un’operazione difficile, ma che consente di

ricondurre l’atto illecito allo Stato. E’ un’indagine fondamentale negli illeciti

7

commissivi, mentre per gli illeciti omissivi la responsabilità è immediatamente

riconducibile allo Stato.

In proposito da segnalare la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia

(1986) sulle attività militari e paramilitari contro il Nicaragua, nella quale si

ammette la responsabilità degli Usa per il sostegno alle attività dei “contras”

contro il Governo del Nicaragua, ma si esclude che tutti gli atti dei “contras”

potessero essere attribuibili agli Usa, per mancanza di prove sul controllo

effettivo.

Da segnalare anche la sentenza del Tribunale per l’ex Jugoslavia (1999) nel caso

Tadic che, nell’attribuire alla Repubblica jugoslava azioni di forze armate non

sue, afferma che il grado di controllo, per affermarne la responsabilità, non deve

essere elevato.

E ancora, la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (1980) nel caso del

personale diplomatico statunitense a Teheran, detenuto dagli studenti islamici. La

Corte attribuisce all’Iran l’illecita detenzione dal momento in cui il Governo

iraniano approvò ufficialmente e decise di far propria l’azione degli studenti.

Per il diritto internazionale non basta ad identificare l’illecito, e quindi ad

attribuire la responsabilità, il fatto che lo Stato abbia indirizzato comandi agli

individui, se questi non si accompagnano alla concreta possibilità che tali ordini

siano attuati. Il contenzioso internazionale, quindi, ha sempre per oggetto

questioni concrete. Può darsi che una legge contenga un provvedimento concreto

e attuabile. In tal caso l’emanazione stessa costituisce illecito internazionale.

Si discute, poi, se possa parlarsi di responsabilità dello Stato, quando un suo

organo, agendo nell’esercizio delle sue funzioni, vada oltre la sua competenza:

ad esempio, tortura, assassinii, maltrattamenti, catture in territorio straniero

condotti da organi di polizia in violazione del diritto interno e contravvenendo agli

ordini ricevuti. In tal caso, il Progetto (art. 7) e parte della dottrina affermano che,

comunque, la responsabilità ricada sullo Stato; per altra parte della dottrina,

invece, l’azione resta propria degli individui che l’hanno compiuta e l’illecito

dello Stato consisterebbe nel non aver preso misure idonee a prevenirla. Per il

Conforti è da preferire la teoria del Progetto, in quanto più aderente alla

giurisprudenza internazionale e perché l’illecito dello Stato si verifica solo quando

siano esauriti gli eventuali mezzi di ricorso interni e, dunque, anche quando lo

Stato, pur avendo la possibilità di riparare, non lo abbia fatto.

Si esclude la responsabilità dello Stato, quando a commettere l’illecito

internazionale non sono organi statali, ma privati che arrechino danni ad

individui, organi o Stati stranieri. Al contrario si esprimeva la teoria tedesca della

solidarietà di gruppo, in base alla quale, in episodi del genere, il gruppo sociale

intero doveva sentirsi responsabile per le azioni dannose di suoi membri e,

pertanto, poteva essere legittimamente oggetto di rappresaglie della vittima. Oggi

dottrina e prassi sono concordi nel ritenere che lo Stato risponde solo quando non

abbia adottato misure idonee a prevenire l’azione e a punirne l’autore e, quindi,

solo per il fatto dei suoi organi inadempienti. Del resto, le norme internazionali

non si rivolgono ai privati, ma agli organi statali e l’illecito internazionale scatta

quando vi sia una violazione di una norma internazionale; e norme in materia di

offese agli individui e agli organi stranieri richiedono che gli organi dello Stato

territoriale adottino misure preventive e punitive. Un caso, invece, in cui lo Stato

risponde di illecito per fatti a lui non imputabili è quello della responsabilità per

danni causati da oggetti spaziali.

Più aderente alla teoria della solidarietà di gruppo è l’atteggiamento dell’Italia

fascista nel caso dell’omicidio del gen. Tellini, avvenuto in Grecia nel 1923.

7

L’Italia operò una rappresaglia armata a Corfù, in segno di protesta contro

l’assassinio del suo funzionario che doveva delimitare la frontiera tra Grecia,

Albania e Italia. Sul caso la Società delle Nazioni stabilì che la responsabilità

dello Stato, sul territorio del quale l’episodio avviene, è ravvisabile solo quando

non siano state prese tutte le misure appropriate per la ricerca, l’arresto e il

giudizio del criminale. Anche nel citato caso dei diplomatici americani a

Teheran, prima che l’Iran facesse propria l’azione degli studenti, l’illecito del

Governo iraniano già sussisteva per non aver adottato misure per prevenire il

sequestro.

44. L’elemento oggettivo.

L’elemento oggettivo dell’illecito internazionale è costituito dall’antigiuridicità

del comportamento statale, ossia dalla violazione di una norma internazionale. Il

Progetto (artt. 12 e ss.) definisce la violazione di un obbligo internazionale come

il fatto non conforme a ciò che è imposto dall’obbligo stesso, e poi delinea il

momento della definitiva consumazione della violazione:

art. 13 regola del tempus regit actum:

prevede che l’obbligazione debba esistere nel momento in cui

avviene il comportamento dello Stato;

artt. 14/15 regola del tempus commissi delicti:

stabilisce quando deve ritenersi che si verifichi l’illecito:

- negli illeciti istantanei;

- negli illeciti continui, nei quali l’obbligazione deve

sussistere per tutta la durata dell’illecito;

- negli illeciti complessi, in cui l’obbligazione deve sussistere

per tutta la durata delle varie azioni o omissioni che

compongono l’illecito.

Il previo esaurimento dei ricorsi interni è una regola sostanziale per stabilire il

tempus commissi delicti. Il Progetto la considera, invece, solo come condizione

necessaria per l’azione dello Stato diretta a far valere l’illecito sul piano

internazionale.

Il Progetto elenca le circostanze o cause escludenti l’illiceità:

I. Consenso dello Stato leso (art. 20).

Il consenso validamente dato da uno Stato da parte di altro Stato alla commissione

di un fatto determinato esclude l’illiceità di tale fatto, sempre che esso resti nei

limiti del consenso.

Si tratta di un principio ormai consuetudinario, sul cui significato parte della

dottrina vede un vero e proprio accordo tra Stato autorizzante e Stato autorizzato,

diretto a sospendere un obbligo preesistente con efficacia limitata al caso

specifico. Ma se così fosse, afferma Conforti, non avrebbe senso parlare di causa

esimente esterna, dato che l’efficacia sospensiva del consenso, insieme ai limiti

posti dallo jus cogens, sarebbero già contenuti nell’intesa e nei principi del diritto

internazionale. La causa di esclusione dell’illiceità è, invece, un atto unilaterale:

7

un’autorizzazione dello Stato che altrimenti verrebbe leso e che si basa su una

norma ad hoc del diritto internazionale generale.

L‘art. 20 va letto in combinazione con l’art. 26 che, in merito alle cause di

esclusione dell’illiceità, fa salvo il rispetto delle norme di jus cogens. Il consenso

dello Stato, infatti, non può violare una norma imperativa inderogabile, quale lo

jus cogens.

II.Autotutela (artt. 21 e 22).

Azione diretta a reprimere l’altrui illecito. Tale motivazione esclude

l’antigiuridicità, anche quando l’atto consiste in una violazione del diritto

internazionale: legittima difesa, contromisure, rappresaglie.

III.Forza maggiore (art. 23).

Evento inarrestabile e imprevisto, non controllabile dallo Stato, che rende

impossibile ottemperare ai propri obblighi. L’argomento va inquadrato, più che tra

le cause di esclusione dell’illiceità, nel problema della colpa come elemento

dell’illecito internazionale.

IV.Stato di necessità (art. 24).

L’aver commesso il fatto per evitare un pericolo grave, imminente e non

volontariamente causato. Il Progetto ne parla, in conformità al diritto

consuetudinario, riferendosi al caso dell’individuo-organo che abbia commesso

l’illecito in stato di necessità o in caso di pericolo per lui e per gli individui a lui

affidati (distress).

C’è, invece, incertezza nel riferire questa causa di esclusion

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Politi Mauro.