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2. DIFFERENTI NORME DEL CODICE CIVILE PER I BILANCI
IMPIANTI 80.000, FONDO AMM. IMPIANTI 30.000, CLIENTI 35.000, FONDO SVAL. CREDITI 2.000
EX: IN CONTABILITA’ ABBIAMO: IMPIANTI 50.000
IN BILANCIO D’ES ABBIAMO: (80.000-30.000)
CREDITI VS CLIENTI 33.000 (35.000-2.000)
LIMITI INFORMATIVI DEL BILANCIO
Oltre al limite circa le sue capacità informative nei confronti dei vari destinatari, esso presenta anche altri limiti
che riguardano:
1) LA “NATURALE” SOGGETTIVITA’ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Quando le operazioni iniziano e terminano nello stesso periodo, i valori ad esse attribuibili risultano OGGETTIVI
(es. vendite).
Quando le operazioni sono ancora da ultimare a fine periodo, i valori ad esse attribuibili risultano SOGGETTIVI
incertezza legata alla previsione di eventi futuri
(es. ammortamenti, rimanenze finali)
Per misurare il grado di soggettività dei conti economici:
sommo tutti i valori soggettivi X 100
scelgo e divido per un valore oggettivo
2) L’INFORMATIVA FINANZIARIA
Il RENDICONTO FINANZIARIO è un documento di sintesi che serve a collegare 2 SP consecutivi, evidenziando le
variazioni intervenute nelle risorse finanziarie e le loro cause.
È però diventato obbligatorio solo dal 2016 per tutte le società che non ricorrono ad una versione semplificata
del bilancio
3) L’EVENTUALE INFLAZIONE (perdita potere acquisto della moneta)
Provoca:
a) Sottovalutazione delle risorse utilizzate e acquistate a prezzi “vecchi”
b) Determinazione di un reddito d’esercizio e patrimonio di funzionamento apparenti in quanto espressi in
termini nominali e non reali
4) LA NECESSITA’ DI UN’INFORMATIVA COMPLEMENTARE
Rappresentata da Prospetto delle variazioni
Rielaborazione SP e CE Analisi di bilancio per del patrimonio netto
indici e flussi 2
2. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
ART. 2217 C.C. Obbligo per tutte le società di redazione del bilancio d’esercizio
Obbligo solo per società di capitali e cooperative di pubblicazione
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO
APPROVAZIONE SOCIETA’ PRIVE DI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Spetta all’assemblea ordinaria
SOCIETA’ CON CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Spetta ad esso approvare
PUBBLICAZIONE entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, va depositata presso il registro
delle imprese una copia del bilancio
INTRODUZIONE AI PRINCIPI DI REDAZIONE
Si occupano di 3 aspetti:
1) REGOLE DI RILEVAZIONE riguardano le scritture contabili in partita doppia
2) REGOLE DI RAPPRESENTAZIONE riguardano l’esposizione dei fatti di gestione nel bilancio d’esercizio
3) REGOLE DI VALUTAZIONE riguardano l’attribuzione di un valore monetario ai fatti di gestione e
voci di bilancio
I principi introdotti nel Codice Civile assumono un diverso grado di importanza.
In caso di contrasto vige la seguente GERARCHIA a) PRINCIPI FONDAMENTALI
b) PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE
c) PRINCIPI APPLICATI 3
A) PRINCIPI FONDAMENTALI
1. CHIAREZZA
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza COMPRENSIBILITA’
COMPLETEZZA
- Essenziale è il rispetto degli schemi obbligatori di bilancio previsti dal C.C.
- Vi è poi l’obbligo di fornire informazioni aggiuntive (a quelle espressamente previste dalla legge) quando ciò
è necessario (prevalenza della sostanza sulla forma)
- Il principio contabile nazionale 11 mostra gli elementi che sono in grado di dare maggiore chiarezza al bilancio:
• Separazione dei componenti ordinari di reddito da quelli straordinari (eliminata però dal 2015)
• Separazione dei componenti di reddito della gestione tipica dagli altri componenti di reddito
2. RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED
ECONOMICA AZIENDALE
Tale principio stabilisce:
a) OGGETTO DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL BILANCIO
Situazione patrimoniale, finanziaria, economica aziendale
b) MODALITA’ DELLA RAPPRESENTAZIONE
VERITIERA: in riferimento a valori oggettivi
CORRETTA: in riferimento a valori soggettivi
c) DEROGA OBBLIGATORIA
Nel caso in cui una disposizione dei principi generali di redazione sia in contrasto con tale principio
fondamentale, essa non dovrà essere applicata.
In NOTA INTEGRATIVA si dovrà indicare:
- motivazione della deroga
- influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria, economica aziendale
PRINCIPIO DI RILEVANZA
Vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, rappresentazione, valutazione e informativa,
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta 4
B) PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE
1. CONTINUITA’ DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE
I valori legati ad operazioni non concluse devono essere considerati nell’ottica di continuità aziendale (e non in
quella di liquidazione o di operazioni straordinarie)
2. PRUDENZA
- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza
- Si possono indicare esclusivamente gli UTILI (ricavi) realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio
(sottovalutazione)
- Si deve tener conto dei rischi e delle PERDITE (costi) di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo (sopravvalutazione)
Differenza di trattamento tra costi e ricavi “asimmetria dei componenti reddituali”
Il principio di prudenza non può comunque contrastare quello fondamentale della rappresentazione veritiera
e corretta non è ammesso eccesso di prudenza
3. PREVALENZA DELLA SOSTANZA DELL’OPERAZIONE O DEL CONTRATTO
Bisogna dare rilievo alla sostanza economico-finanziaria e non alla forma giuridica
4. COMPETENZA ECONOMICA
Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data
dell’incasso o del pagamento
5. VALUTAZIONE SEPARATA DELLE POSTE DI BILANCIO
Valutare separatamente gli elementi eterogenei presenti nelle singole voci
6. COSTANZA DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
Tali criteri non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
È possibile una deroga per speciali ragioni, indicando in nota integrativa tutti gli effetti sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria. C) PRINCIPI APPLICATI
Regole formali su come predisporre Regole sostanziali di
SP e CE (capitolo successivo) valutazione delle voci 5
3. SCHEMI OBBLIGATORI DI BILANCIO
Documento di sintesi che rappresenta:
a) modalità di determinazione del reddito prodotto
b) consistenza del patrimonio di funzionamento
c) situazione finanziaria aziendale in termini di saldi finali e flussi di periodo
Composto da: STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
RENDICONTO FINANZIARIO
NOTA INTEGRATIVA
NORME COMUNI SULLA STRUTTURA DELLO SP E CE
1) STRUTTURA RIGIDA DEL BILANCIO
Le voci dello SP e del CE devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato
2) SCOMPOSIZIONE DELLE VOCI (di conto)
EX: B) IMMOBILIZZAZIONI
macroclasse II) MATERIALI
classe 1) TERRENI E FABBRICATI 200.000
conto - Terreni 40.000
- Fabbricati 160.000
3) RAGGRUPPAMENTO (solo per le voci di conto)
EX: C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) CREDITI
2)-3) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 9.500
4) AGGIUNTA DI NUOVE VOCI
Devono essere aggiunte voci qualora il loro contenuto non è previsto dallo SP e CE
5) ADATTAMENTO DELLE VOCI
Solo per quelle precedute da numeri arabi
6) COMPARAZIONE CON I DATI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
BILANCIO A STATI COMPARATI: per le singole voci dello SP e CE deve essere indicato l’importo della stessa voce
dell’esercizio precedente
7) DIVIETO AL COMPENSO DI PARTITE (es. p. 414)
Somma algebrica di valori che devono essere rilevati distintamente in voci dell’attivo o del passivo dello SP o in
voci dei ricavi o costi del CE.
Ammesso solo se si devono iscrivere voci dell’attivo al netto delle rispettive rettifiche (ammort., svalutaz.)
8) INDICAZIONE DELLE VOCI CON SALDO PARI A ZERO
Si deve comunque indicare se preceduta
Può essere omessa se preceduta da da numero romano o lettera maiuscola
lettera minuscola o numero arabo 6
STATO PATRIMONIALE
Esprime attraverso gli impieghi aziendali e le fonti di finanziamento, la situazione del patrimonio di
funzionamento. FORMA: sezioni divise contrapposte 7
CONTO ECONOMICO
Esprime attraverso flussi economici positivi e negativi, il mutamento intervenuto nel patrimonio di
funzionamento FORMA: scalare 8
RENDICONTO FINANZIARIO
Documento contabile che descrive le dinamiche finanziarie aziendali, ossia la capacità di generare in un dato
periodo i flussi finanziari necessari alla propria attività aziendale.
Possono riguardare le disponibilità liquide (denaro, assegni…) o il capitale netto (A-P)
NOTA INTEGRATIVA
Documento non contabile che serve a rendere + completo e intelligibile quanto esposto nei prospetti contabili.
Deve informare su:
1) criteri di valutazione nel caso di valori stimati o congetturati
2) movimenti durante l’esercizio delle immobilizzazioni e delle altre voci dell’attivo
3) dettaglio di alcune voci sintetiche di SP e CE quando ciò risulti significativo
4) motivazioni di alcune scelte
5) consistenza di alcuni dati aziendali che non compaiono nei prospetti contabili
GLI ALLEGATI AL BILANCIO
Ne ampliano la capacità informativa OBBLIGATORI
FACOLTATIVI - RELAZIONE SULLA GESTIONE
- PROSPETTO DELLE VARIAZIONI
DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO - eventuale RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
- eventuale RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE
- eventuale RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ DI
• Documento economico-gestionale, non REVISIONE
soggetto a principi contabili - tutti gli altri eventuali documenti necessari a fornire una
• Oggetto informativo: costi, ricavi, investimenti rappresentazione veritiera e corretta
• Fornisce ulteriori info sulla composizione del
patrimonio e sulla situazione finanziaria ed
economica aziendale BILANCIO IN FOMA ABBREVIATA
A) STATO PATRIMONIALE: segue lo schema di quello ordinario, ma indica solo le voci precedute da lettera
maiuscola e numeri romani.
Per crediti e debiti si deve indicare la quota esigibile oltre l’anno.
B) CONTO ECONOMICO: si possono raggruppare alcune voci (es.: A2-A3, B9(c)-B9(d)-B9(e))
C) RENDICONTO FINANZIARIO: esonero dall’obbligo di redazione
D) NOTA INTEGRATIVA: esonero dall’obbligo di compilazione di alcuni punti 9
4. ANALISI DI BILANCIO
Serve per avere informazioni + precise e analitiche sull’azienda
PROCEDURA
1) ESPRESSIONE DI UN GIUDIZIO SULL’ATTENDIBILITA’ DEI DATI DI BILANCIO
Il bilancio è ATTENDIBILE se:
a) è