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2. DIFFERENTI NORME DEL CODICE CIVILE PER I BILANCI

IMPIANTI 80.000, FONDO AMM. IMPIANTI 30.000, CLIENTI 35.000, FONDO SVAL. CREDITI 2.000

EX: IN CONTABILITA’ ABBIAMO: IMPIANTI 50.000

IN BILANCIO D’ES ABBIAMO: (80.000-30.000)

CREDITI VS CLIENTI 33.000 (35.000-2.000)

LIMITI INFORMATIVI DEL BILANCIO

Oltre al limite circa le sue capacità informative nei confronti dei vari destinatari, esso presenta anche altri limiti

che riguardano:

1) LA “NATURALE” SOGGETTIVITA’ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Quando le operazioni iniziano e terminano nello stesso periodo, i valori ad esse attribuibili risultano OGGETTIVI

(es. vendite).

Quando le operazioni sono ancora da ultimare a fine periodo, i valori ad esse attribuibili risultano SOGGETTIVI

incertezza legata alla previsione di eventi futuri

(es. ammortamenti, rimanenze finali)

Per misurare il grado di soggettività dei conti economici:

sommo tutti i valori soggettivi X 100

scelgo e divido per un valore oggettivo

2) L’INFORMATIVA FINANZIARIA

Il RENDICONTO FINANZIARIO è un documento di sintesi che serve a collegare 2 SP consecutivi, evidenziando le

variazioni intervenute nelle risorse finanziarie e le loro cause.

È però diventato obbligatorio solo dal 2016 per tutte le società che non ricorrono ad una versione semplificata

del bilancio

3) L’EVENTUALE INFLAZIONE (perdita potere acquisto della moneta)

Provoca:

a) Sottovalutazione delle risorse utilizzate e acquistate a prezzi “vecchi”

b) Determinazione di un reddito d’esercizio e patrimonio di funzionamento apparenti in quanto espressi in

termini nominali e non reali

4) LA NECESSITA’ DI UN’INFORMATIVA COMPLEMENTARE

Rappresentata da Prospetto delle variazioni

Rielaborazione SP e CE Analisi di bilancio per del patrimonio netto

indici e flussi 2

2. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

ART. 2217 C.C. Obbligo per tutte le società di redazione del bilancio d’esercizio

Obbligo solo per società di capitali e cooperative di pubblicazione

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO

APPROVAZIONE SOCIETA’ PRIVE DI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Spetta all’assemblea ordinaria

SOCIETA’ CON CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Spetta ad esso approvare

PUBBLICAZIONE entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, va depositata presso il registro

delle imprese una copia del bilancio

INTRODUZIONE AI PRINCIPI DI REDAZIONE

Si occupano di 3 aspetti:

1) REGOLE DI RILEVAZIONE riguardano le scritture contabili in partita doppia

2) REGOLE DI RAPPRESENTAZIONE riguardano l’esposizione dei fatti di gestione nel bilancio d’esercizio

3) REGOLE DI VALUTAZIONE riguardano l’attribuzione di un valore monetario ai fatti di gestione e

voci di bilancio

I principi introdotti nel Codice Civile assumono un diverso grado di importanza.

In caso di contrasto vige la seguente GERARCHIA a) PRINCIPI FONDAMENTALI

b) PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

c) PRINCIPI APPLICATI 3

A) PRINCIPI FONDAMENTALI

1. CHIAREZZA

- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza COMPRENSIBILITA’

COMPLETEZZA

- Essenziale è il rispetto degli schemi obbligatori di bilancio previsti dal C.C.

- Vi è poi l’obbligo di fornire informazioni aggiuntive (a quelle espressamente previste dalla legge) quando ciò

è necessario (prevalenza della sostanza sulla forma)

- Il principio contabile nazionale 11 mostra gli elementi che sono in grado di dare maggiore chiarezza al bilancio:

• Separazione dei componenti ordinari di reddito da quelli straordinari (eliminata però dal 2015)

• Separazione dei componenti di reddito della gestione tipica dagli altri componenti di reddito

2. RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED

ECONOMICA AZIENDALE

Tale principio stabilisce:

a) OGGETTO DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Situazione patrimoniale, finanziaria, economica aziendale

b) MODALITA’ DELLA RAPPRESENTAZIONE

VERITIERA: in riferimento a valori oggettivi

CORRETTA: in riferimento a valori soggettivi

c) DEROGA OBBLIGATORIA

Nel caso in cui una disposizione dei principi generali di redazione sia in contrasto con tale principio

fondamentale, essa non dovrà essere applicata.

In NOTA INTEGRATIVA si dovrà indicare:

- motivazione della deroga

- influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria, economica aziendale

PRINCIPIO DI RILEVANZA

Vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, rappresentazione, valutazione e informativa,

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta 4

B) PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

1. CONTINUITA’ DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE

I valori legati ad operazioni non concluse devono essere considerati nell’ottica di continuità aziendale (e non in

quella di liquidazione o di operazioni straordinarie)

2. PRUDENZA

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza

- Si possono indicare esclusivamente gli UTILI (ricavi) realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio

(sottovalutazione)

- Si deve tener conto dei rischi e delle PERDITE (costi) di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo

la chiusura di questo (sopravvalutazione)

Differenza di trattamento tra costi e ricavi “asimmetria dei componenti reddituali”

Il principio di prudenza non può comunque contrastare quello fondamentale della rappresentazione veritiera

e corretta non è ammesso eccesso di prudenza

3. PREVALENZA DELLA SOSTANZA DELL’OPERAZIONE O DEL CONTRATTO

Bisogna dare rilievo alla sostanza economico-finanziaria e non alla forma giuridica

4. COMPETENZA ECONOMICA

Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data

dell’incasso o del pagamento

5. VALUTAZIONE SEPARATA DELLE POSTE DI BILANCIO

Valutare separatamente gli elementi eterogenei presenti nelle singole voci

6. COSTANZA DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Tali criteri non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

È possibile una deroga per speciali ragioni, indicando in nota integrativa tutti gli effetti sulla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria. C) PRINCIPI APPLICATI

Regole formali su come predisporre Regole sostanziali di

SP e CE (capitolo successivo) valutazione delle voci 5

3. SCHEMI OBBLIGATORI DI BILANCIO

Documento di sintesi che rappresenta:

a) modalità di determinazione del reddito prodotto

b) consistenza del patrimonio di funzionamento

c) situazione finanziaria aziendale in termini di saldi finali e flussi di periodo

Composto da: STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

RENDICONTO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA

NORME COMUNI SULLA STRUTTURA DELLO SP E CE

1) STRUTTURA RIGIDA DEL BILANCIO

Le voci dello SP e del CE devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato

2) SCOMPOSIZIONE DELLE VOCI (di conto)

EX: B) IMMOBILIZZAZIONI

macroclasse II) MATERIALI

classe 1) TERRENI E FABBRICATI 200.000

conto - Terreni 40.000

- Fabbricati 160.000

3) RAGGRUPPAMENTO (solo per le voci di conto)

EX: C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI

2)-3) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 9.500

4) AGGIUNTA DI NUOVE VOCI

Devono essere aggiunte voci qualora il loro contenuto non è previsto dallo SP e CE

5) ADATTAMENTO DELLE VOCI

Solo per quelle precedute da numeri arabi

6) COMPARAZIONE CON I DATI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

BILANCIO A STATI COMPARATI: per le singole voci dello SP e CE deve essere indicato l’importo della stessa voce

dell’esercizio precedente

7) DIVIETO AL COMPENSO DI PARTITE (es. p. 414)

Somma algebrica di valori che devono essere rilevati distintamente in voci dell’attivo o del passivo dello SP o in

voci dei ricavi o costi del CE.

Ammesso solo se si devono iscrivere voci dell’attivo al netto delle rispettive rettifiche (ammort., svalutaz.)

8) INDICAZIONE DELLE VOCI CON SALDO PARI A ZERO

Si deve comunque indicare se preceduta

Può essere omessa se preceduta da da numero romano o lettera maiuscola

lettera minuscola o numero arabo 6

STATO PATRIMONIALE

Esprime attraverso gli impieghi aziendali e le fonti di finanziamento, la situazione del patrimonio di

funzionamento. FORMA: sezioni divise contrapposte 7

CONTO ECONOMICO

Esprime attraverso flussi economici positivi e negativi, il mutamento intervenuto nel patrimonio di

funzionamento FORMA: scalare 8

RENDICONTO FINANZIARIO

Documento contabile che descrive le dinamiche finanziarie aziendali, ossia la capacità di generare in un dato

periodo i flussi finanziari necessari alla propria attività aziendale.

Possono riguardare le disponibilità liquide (denaro, assegni…) o il capitale netto (A-P)

NOTA INTEGRATIVA

Documento non contabile che serve a rendere + completo e intelligibile quanto esposto nei prospetti contabili.

Deve informare su:

1) criteri di valutazione nel caso di valori stimati o congetturati

2) movimenti durante l’esercizio delle immobilizzazioni e delle altre voci dell’attivo

3) dettaglio di alcune voci sintetiche di SP e CE quando ciò risulti significativo

4) motivazioni di alcune scelte

5) consistenza di alcuni dati aziendali che non compaiono nei prospetti contabili

GLI ALLEGATI AL BILANCIO

Ne ampliano la capacità informativa OBBLIGATORI

FACOLTATIVI - RELAZIONE SULLA GESTIONE

- PROSPETTO DELLE VARIAZIONI

DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO - eventuale RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

- eventuale RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE

- eventuale RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOCIETA’ DI

• Documento economico-gestionale, non REVISIONE

soggetto a principi contabili - tutti gli altri eventuali documenti necessari a fornire una

• Oggetto informativo: costi, ricavi, investimenti rappresentazione veritiera e corretta

• Fornisce ulteriori info sulla composizione del

patrimonio e sulla situazione finanziaria ed

economica aziendale BILANCIO IN FOMA ABBREVIATA

A) STATO PATRIMONIALE: segue lo schema di quello ordinario, ma indica solo le voci precedute da lettera

maiuscola e numeri romani.

Per crediti e debiti si deve indicare la quota esigibile oltre l’anno.

B) CONTO ECONOMICO: si possono raggruppare alcune voci (es.: A2-A3, B9(c)-B9(d)-B9(e))

C) RENDICONTO FINANZIARIO: esonero dall’obbligo di redazione

D) NOTA INTEGRATIVA: esonero dall’obbligo di compilazione di alcuni punti 9

4. ANALISI DI BILANCIO

Serve per avere informazioni + precise e analitiche sull’azienda

PROCEDURA

1) ESPRESSIONE DI UN GIUDIZIO SULL’ATTENDIBILITA’ DEI DATI DI BILANCIO

Il bilancio è ATTENDIBILE se:

a) è

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A.A. 2018-2019
13 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ambra135 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Rusconi Gianfranco.