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TITOLI E PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATI
I titoli immobilizzati vanno valutati titolo per titolo, attribuendo come criterio il costo specifico d’acquisto,
comprensivo degli oneri accessori (chiaramente non faccio il minore rispetto al valore di mercato perché i
titoli non sono destinati ad essere venduti, bensì ad essere tenuti stabilmente nell’attivo immobilizzato
dell’azienda ); tale costo rappresenta il tetto massimo della valutazione in bilancio.
Tuttavia il costo non può essere mantenuto, quindi deve essere svalutato, in caso di previsione di perdite
durevoli di valori (di difficile valutazione).
Due sono i casi nei titoli immobilizzati per meglio comprendere quest’ultimo aspetto:
- Circa i titoli pubblici, il momento in cui si dovrebbe svalutare un titolo pubblico è solo quando lo stato
non sia stato capace di onorare il suo debito, quindi sostanzialmente in caso di default.
- Obbligazioni: i presupposti per la svalutazione delle obbligazioni è già più frequente e possibile: basta
pensare al fallimento della Parmalat, in cui gli obbligazionisti hanno ricevuto solo una parte del debito
concesso.
Perdita durevole di valore:
Per i titoli quotati, le condizioni per rilevare la perdita durevole, si tiene conto del ribasso di mercato:
• di dimensione rilevante: l’abbassamento di valore di mercato deve essere consistente (non il 2/3%
sotto il valore ma del 20% ad es.)
• temporalmente persistente: questa abbassamento deve essere visibile per una certa durata
temporale e non temporanea legata ad un dato evento;
• non ci sono elementi che lascino fondatamente ritenere che sia probabile una inversione di tendenza:
non riusciamo a trovare un motivo per pensare che le quotazioni di mercato torneranno a salire.
I principi contabili ci suggeriscono di tenere conto delle quotazioni di un periodo congruo (6 mesi) e di quello
successivo, fino alla data di redazione del bilancio di esercizio.
Per i titoli non quotati:
• vanno analizzate le società o lo stato che hanno emesso quei titoli e in particolare le condizioni
economico-patrimoniali dell'emittente, tali che compromettano la capacità di corrispondere gli interessi
pattuiti e/o il rimborso.
I principi contabili suggeriscono di tenere conto delle quotazioni di titoli similari e degli andamenti negativi
dell'emittente.
Per le partecipazioni, si tiene conto di:
• perdita di esercizio strutturale della partecipata: cioè la perdita di esercizio non è legata a qualche
evento particolare ma dipende dal modo in cui l’azienda opera (ad es. potrebbe operare in un settore in
declino, per contenziosi giudiziari es.), non quindi per un fatto avvenuto in quell’esercizio.
• non è dimostrabile che nel breve periodo la partecipata possa sovvertirla con risultati economici
positivi.
I principi contabili suggeriscono di tener conto dell'eventuale riduzione dei corsi azionari va considerata con
cautela
Quando ricorrono i presupposti della perdita durevole di valore, va rilevata la svalutazione utilizzando un
Fondo svalutazione titoli, quale rettifica di un costo sospeso o meglio posta rettificativa di elementi dell’attivo
e va collocato dove collochiamo l’elemento oggetto della svalutazione (nello SP); in dare rilevo il costo di
competenza dell’esercizio.
Nota bene: il fondo è iscritto con segno "-" nella stessa voce che accoglie i titoli oggetto della svalutazione (è
opportuno differenziare i fondi secondo la classificazione in bilancio dei titoli). E’ opportuno differenziare la
denominazione del conto di costo secondo la classificazione in bilancio dei titoli
Esempio:
Nel corso dell'esercizio, l'azienda acquista BTP per nominali € 10.000. Il corso secco di acquisto (aumentato
delle commissioni bancarie) è 97. Alla fine dell'esercizio, la quotazione di mercato dei titoli è 95 e si stima che
rimarrà tale per il periodo successivo.
Non ipotizzando una ripresa del valore di mercato dei titoli, se i titoli sono immobilizzati non si fa alcuna
rilevazione in quanto non sono destinati alla vendita, in quanto li tengo fino a scadenza e non ritengo tra
l’altro che lo stato non mi rimborsi il valore.
Se i titoli appartengono al circolante quindi titoli per il quale il criterio di valutazione impone di fare il minore
tra costo e valore di mercato, quindi faccio una rilevazione della svalutazione (ritengo quindi nell’es., che
venderò al 95 e non al 97).
Nel corso dell'esercizio, l'azienda acquista BTP per nominali € 10.000. Il corso secco di acquisto (aumentato
delle commissioni bancarie) è 97. Alla fine dell'esercizio, la quotazione di mercato dei titoli è 98 e si stima che
rimarrà tale per il periodo successivo.
Qualunque sia la destinazione dei titoli non faccio alcuna rilevazione: se sono titoli immobilizzati, non avendo
una perdita di valore non devo fare niente. Se sono titoli dell’attivo circolante, dovendo fare il minore tra il
costo e valore di mercato, essendo il costo 97 e valore di mercato 98 non devo rilevare niente.
Se vengono meno i motivi della svalutazione devo ripristinare il valore dei titoli entro quello originario,
annullando la svalutazione e incrementare il valore dei titoli facendo attenzione rispetto a quello che era il
valore originario.
Rivalutazione titoli è un ricavo dell’esercizio, quindi nel CE; il conto Fondo svalutazione titoli andrà nello SP.
Esempio:
Nel corso dell'esercizio, l'azienda acquista BTP per nominali € 10.000. Il corso secco di acquisto (aumentato
delle commissioni bancarie) è 97. Alla fine dell'esercizio, la quotazione di mercato dei titoli è
95 e si stima che rimarrà tale per il periodo successivo. Alla fine dell'esercizio successivo, la quotazione di
mercato dei titoli è 98 e si stima che rimarrà tale per il periodo successivo.
Sei titoli sono immobilizzati il criterio di valutazione è quello del costo, quindi devo svalutare solo se ricorrono
i presupposti di una perdita durevole di valutatore: nell’es. proposto non si fa alcuna rilevazione. Se i titoli
appartengo lo al circolante essendo il criterio di valutazione il minore tra osto e valore di mercato essendo
venuti meno i motivi della svalutazione, devo ripristinare i valore i nei limiti dei valore originario, che è 97.
Se ad es. il valore fosse stato 96 dovrei comunque rivalutare fino a 96: dovendo valutare al minore tra costo
e valore di mercato ed essendo il valore originario maggiore di 96 devo valutare a 96 e non 97 (solo se
appunto era 98 rivalutavo a 97).
Attenzione:
Se i titoli che andiamo a vendere sono del circolante le plusvalenze/minusvalenze da alienazioni di titoli sono
componenti ordinari di reddito (quindi collocati tra i proventi e oneri ordinari) quando i titoli sono collocati nel
circolante; altrimenti, se i titoli venduti erano dell’immobilizzazioni, sono componenti straordinari di reddito
(collocati tra oneri e proventi straordinari nel CE), perché derivano da un cambiamento di destinazione
economica.
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
È il criterio di valutazione, alternativo al criterio costo ma solo relativamente che può/deve essere applicato
solo in riferimento alle partecipazioni (non i titoli azionari); oltre quindi il criterio del costo (costo di acquisto o
di carico comprensivo degli oneri accessori diretti) presentano il criterio del patrimonio netto.
Requisiti di applicazione del metodo:
• partecipazioni in imprese controllate o collegate immobilizzate;
• per la applicazione del criterio vi deve essere intenzione di esercitare un'influenza effettiva e durevole
sulla gestione (requisito richiesto espressamente dai principi contabili, non dal codice civile) dell’impresa
controllata.
Per il codice civile il criterio del costo e del patrimonio netto sono alternativi, a libera discrezione del redattore
del bilancio; per i principi contabili il criterio del patrimonio netto è l'unico ammissibile, se ne ricorrono i
presupposti, perché il metodo del patrimonio netto è l’unico che consentirebbe al valore della partecipazione
di seguire l’andamento gestionale della partecipata: in presenza di influenza effettiva notevole o dominante
della partecipante sulla partecipata deve essere appunto scelto il metodo del patrimonio netto. Tra le ragioni
di disuso del criterio del patrimonio netto è il fatto che lo stesso è molto complicato da mettere in atto, quindi
si preferisce spesso quello del costo.
Anche adottando il criterio del costo, a norma di legge deve comunque essere effettuato un confronto in sede
di bilancio con il valore derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.
Principio ispiratore del metodo del patrimonio netto:
Il valore che si assegna alla partecipazione che abbiamo in portafoglio riflette il valore del patrimonio netto
della partecipata, il che comporta rivalutare la partecipazione se la partecipata aumenta il proprio patrimonio
netto in quanto consegue degli utili e svalutarla se invece consegue delle perdite: se il valore del patrimonio
netto della partecipata diminuisce, diminuisce il valore della partecipazione e viceversa se il primo aumenta.
Quando compro una quota di quella azienda acquisto una parte del suo patrimonio netto, quindi se
quest’ultimo aumenta deve aumentare anche la partecipazione. Chiaramente se io ho un partecipazione del
100% del capitale sociale di un’altra sociale tendenzialmente il valore della partecipazione corrisponde al
100% del patrimonio di quella società.
Nota bene: partecipata è il soggetto nel quale il soggetto ha la partecipazione.
L’abbandono del metodo del patrimonio netto ed il conseguente passaggio al metodo del costo qualora
l’investimento permanga tra le immobilizzazioni e metodo del minore tra costo e valore di mercato se
influisce nell’attivo circolante, può essere causato da diverse circostanze:
- Perdita dell’influenza notevole;
- Insussistenza della destinazione durevole dell’investimento e quindi dell’appartenenza alla classe
delle immobilizzazioni con prospettiva di cessione a breve della partecipazione;
- Mutamento dello scopo dell’investimento da coinvolgimento nella gestione a puro investimento
finanziario.
L’art. 2426 impone che quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio
netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto.
Il primo momento rilevante è proprio quello della prima iscrizione della partecipazione nel sistema contabile:
Possiamo avere due differenti situazioni:
1 - Il costo di acquisto della partecipazione è maggiore della corrispondente quota del patrimonio
netto della partecipata
Si ponga ad es. di sostenere un costo per 100.000 euro per una partecipazione relativa ad una quota di
capitale sociale della partecip