LUCA FREDDI DIRITTO FALLIMENTARE.
DIRITTO DELLA CRISI DELLE IMPRESE. LE PROCEDURE
CONCORSUALI.
GLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA
1.
La nozione di crisi che emerge sul piano giuridico è una nozione di crisi riferita a situazioni
effettivamente patologiche dell’impresa, in particolare dell’organizzazione produttiva.
La crisi esprime evidentemente un disvalore, è stato però sottolineato da tempo il fatto che la crisi
non è solo un evento negativo da evitare ad ogni costo, ma si inserisce nel ciclo dell’impresa, che
in via di principio non vede strutture costanti e immutabili.
Si impone subito una distinzione di fondo tra:
- Crisi di tipo patrimoniale, consistente in squilibri economico – finanziari,
- Crisi di tipo non patrimoniale, che riguarda il funzionamento dell’organizzazione.
La crisi di tipo patrimoniale si suddivide poi a sua volta in crisi economica: data dallo sbilancio fra
attivo e passivo e in crisi finanziaria che si traduce nell’incapacità di soddisfare regolarmente gli
impregni verso i terzi definita come insolvenza.
Si distingue infine tra crisi sanabili e crisi non sanabili, anche se in realtà la linea di demarcazione
fra questa classificazione è più che mai incerta.
Tutti gli ordinamenti evoluti conoscono sistemi normativi di governo delle crisi delle imprese, sotto
questo aspetto i vari sistemi nazionali possono classificarsi in due grandi gruppi:
- Sistemi dualistici: sono quelli che prevedono per la crisi delle imprese apposite
regolamentazioni ed istituti specifici (ciò per via della tradizione del fallimento che trova le
sue radici nello jus mercatorum medievale). A questo gruppo possono essere ricondotti
molti ordinamenti dell’area Latina.
- Sistemi monistici: sono quelli in cui le procedure di governo delle crisi costituiscono istituti
di diritto comune, destinati ad applicarsi a qualsiasi debitore, imprenditore e non.
L’attenzione dei legislatori, fin da epoca remota, si è incentrata sulle crisi finanziarie, in quanto
l’incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, incide immediatamente sui rapporti esterni
all’impresa. Questo rappresenta un elemento di turbamento in quanto può innescare la crisi di altre
imprese che hanno avuto rapporti con la stessa. Da ciò la necessità di appositi strumenti di
governo di simili crisi: procedure concorsuali.
Peraltro, comunque, la maggior parte degli ordinamenti evoluti conosce strumenti di risoluzione
della crisi anche sul piano delle crisi non patrimoniali.
Le discipline delle crisi patrimoniali rimangono comunque le più importanti, presentano molti tratti
caratteristici:
- L’approccio ai problemi dell’impresa in crisi e la loro soluzione sono particolarmente
sensibili all’evoluzione del sistema economico.
- Natura conflittuale: esse mirano a comporre il contrasto di interessi che la crisi patrimoniale
dell’impresa inevitabilmente scatena.
- Varietà dei modelli e delle tecniche di governo delle crisi utilizzabili: procedure giudiziarie,
procedure amministrative, meccanismi di natura schiettamente privata.
L’ordinamento Italiano
Nel nostro ordinamento, come in tutti gli ordinamenti dell’Europa continentale, ispirati alla
codificazione Napoleonica, la disciplina delle crisi dell’impresa ha avuto, alle origini, il proprio
pilastro nel fallimento: sottrazione del patrimonio all’imprenditore insolvente e sua destinazione
(previa reintegrazione tramite azioni revocatorie e recuperatorie) al soddisfacimento dei creditori in
misura tendenzialmente paritetica.
Al fallimento, si sono poi aggiunti nel tempo altri istituti che ne hanno ridotto l’area di applicazione: 1
- Liquidazione coatta amministrativa (simile al fallimento e riservata ad alcune imprese visto
il loro interesse pubblico).
- Concordato preventivo: accordo fra imprenditore e creditori sotto il controllo dell’autorità
giudiziaria, che prevede completa esdebitazione all’esito della procedura.
- Amministrazione controllata: accordo fra imprenditore in crisi e creditori, finalizzato a
consentire il superamento della crisi, con il ripristino della capacità di adempiere
regolarmente le obbligazioni.
Negli anni ’70 e ’80 vi fu quella che è definita come una crisi delle procedure concorsuali, le
tensioni furono determinate dall’emergere a fianco delle finalità tradizionali e tipiche di protezione e
soddisfacimento dei creditori dell’impresa in dissesto, di finalità diverse, e fra queste
specificamente quella della conservazione dell’organismo produttivo sempre più considerato come
valore da preservare e tutelare in sé, in relazione a tutti gli interessi collettivi che su di esso
gravitano. Ecco allora l’emergere di procedure e meccanismo di risanamento dell’impresa
attraverso l’eliminazione dei fattori di crisi, o quanto meno di recupero previa riorganizzazione dei
complessi produttivi.
Fra le varie modifiche possiamo dire dell’introduzione della nuova procedura concorsuale:
amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
A partire dagli anni ’90 l’ordinamento Italiano viene influenzato da un forte recupero degli schemi e
dei valori liberistici del mercato e della concorrenza e nonché dal tramonto di ogni idea di socialità
e funzionalizzazione dell’impesa e dal vistoso ridimensionamento dell’intervento pubblico in
economia.
Sintomo di quanto detto lo possiamo vedere sempre nella procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese, che viene caratterizzata dall’introduzione di una fase
preliminare volta all’accertamento dell’effettiva sussistenza di concrete prospettive di recupero
dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali e nonché per il ruolo determinante attribuito
all’autorità giudiziaria restando all’autorità amministrativa solo le funzioni amministrativo –
gestionali.
La tendenza è poi nuovamente cambiata post crac Parmalat e Alitalia, con l’introduzione
dell’amministrazione straordinaria speciale, giustificata con una supposta inidoneità della
procedura comune a assicurare rapidamente la ristrutturazione delle grandissime imprese in stato
di insolvenza. La differenza più rilevante è il ripotenziamento delle attribuzioni
dell’Amministrazione.
La stagione delle riforme.
A. (2005/2006/2007).
La necessità più pressante che si aveva in quel periodo era senza dubbio divenuta quella di una
razionalizzazione e modernizzazione di tutto il sistema complessivo delle procedure concorsuali.
Altra esigenza sempre più avvertita era poi quella, per un verso, della valorizzazione degli
strumenti privati, extragiudiziari, di composizione di tali crisi, che non possono certo sostituire le
procedure concorsuali, ma possono e debbono accompagnarle ed ai quali, pertanto, va offerto un
quadro giuridico appropriato. E per altro verso, della creazione di meccanismi di allerta, volti a
consentire l’anticipata percezione dei fattori di crisi e, quindi, la possibilità di interventi in
prevenzione.
La riforma che si è sostanziata in tre eventi diversi: DL, DLgs e Dlgs possiamo dire che non è
risultata affatto organica: innanzitutto non ha riguardato tutte le principali procedure concorsuali,
inoltre la riforma, essendo effettuata in tre tempi diversi presenta un testo non uniforme.
La riforma ha inoltre fatto sorgere problemi di diritto intertemporale, si deve infatti distinguere tra
quattro regimi: anteriforma, ante 2005, ante 2006, ante 2007, bisogna anche tenere conto del fatto
che alcune norme introdotte successivamente sono state rese applicabili anche alle procedure già
pendenti.
Le linee guida della riforma sono state le seguenti:
- Preclusione dell’avvio di procedure fallimentari per dissesti di lieve entità: no fallimento di
imprese agricole e di piccole imprese. 2
- Velocizzazione e semplificazione dell’iter delle procedure concorsuali in ogni loro fase.
- Procedure volte a favorire meccanismi e tecniche di conservazione delle strutture
produttive.
- Procedure volta ad attribuire un ruolo più attivo, nella gestione delle crisi, al debitore ed ai
creditori. (accordi di ristrutturazione e piani di risanamento).
B. (2011/2012).
La riforma del 2005-2007 ha lasciato insoddisfatte molte esigenze, fra cui la maggiore:
l’ampliamento dell’area della concorsualità al di là del campo delle imprese commerciali di non
piccole dimensioni e quindi anche alle piccole imprese e alle imprese agricole, nonché ai debitori
non imprenditori.
Con l’introduzione delle nuove procedure, che la legge qualifica espressamente come concorsuali,
il sistema italiano ha cessato di appartenere al novero dei sistemi dualistici puri ed è divenuto un
modello dualistico misto connotato dalla presenza di due sottoinsiemi nettamente diversi ma
rigorosamente complementari:
- Il sottoinsieme delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare,
- Il sottosistema delle procedure introdotte dalla L. del 2012 che chiamiamo “procedure di
sovraindebitamento” che ha come referente soggettivo l’area di tutti i soggetti diversi dagli
imprenditori commerciali non piccoli.
Sempre maggior importanza assume la dimensione sovranazionale delle crisi di impresa: la
globalizzazione e l’intensificarsi delle relazioni transnazionali porta con sé la spinta verso
meccanismi di armonizzazione normativa sul piano internazionale e, soprattutto, su quello
comunitario.
Va però detto che fra i diversi terreni di regolamentazione giuridica delle imprese e della loro
attività, infatti, quello della crisi si è dimostrato il più refrattario a simili processi.
Non sono comunque mancati sforzi a livello internazionale: guida legislativa sul regime
dell’insolvenza, intesa a fornire ai legislatori nazionali un quadro degli obiettivi fondamentali e delle
caratteristiche essenziali di un moderno ed efficiente sistema di governo dell'insolvenza.
È piuttosto su un altro terreno che si sta sviluppando un processo di armonizzazione: il trattamento
dell’insolvenza transnazionale: ovvero dell’insolvenza di un’impresa che svolga un’attività
internazionale e che abbia sedi e beni in più stati. Su questo terreno entrano in conflitto frontale
due principi di fondo delle procedure concorsuali, quello dell’unità/universalità di tali procedure, che
porterebbe ad attribuire alle stesse sempre e comunque portata extraterritoriale, e quello della
territorialità, che vuole invece riservato alle autorità del luogo dove si situano beni e rapporti. Di
questo aspetto e della normativa comunitaria del 2000 se ne tornerà a parlare in seguito.
Nel gennaio 2015 vi è stato un ulteriore passo: il governo ha insediato una commissione incaricata
di elaborare un progetto di riforma organica delle procedure concorsuali presenti nel nostro
ordinamento e di predisporre la bozza di una possibile legge delega.
Anziché attendere la fine dei lavori di tale commissione, lo stesso governo, pochi mesi dopo, si è
precipitato ad emanare un ennesimo decreto legge, contenente una specie di “miniriforma” della
disciplina di alcune delle procedure della legge fallimentare.
Al di là di tutto ciò, si tratta di un intervento di rilevante portata ricco di novità importanti che
meritano attenzione. Tali novità appaiono essere il frutto, non già di un disegno complessivo nitido
e coerente, ma di spinte e di linee guida che si sovrappongono più o meno confusamente e talvolta
si contrappongono: l’accelerazione delle procedure e in particolare di quella fallimentare, il
potenziamento del ruolo dell’informazione, la contendibilità delle imprese in crisi, la compressione
dell’autonomia privata nelle soluzioni negoziate. 3
LE PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERALE
2.
Il nucleo portante del nostro ordinamento degli strumenti di composizione e soluzione delle crisi di
impresa è costituito dalle cosiddette procedure concorsuali. Con questo termine si intende da un
lato il fallimento che costituisce per molti versi il capostipite e dall’altro il concordato preventivo, la
liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza. All’interno delle seconde “procedure minori” si può anche considerare le procedure di
sovraindebitamento introdotte dalla legge del 2012 cioè: l’accordo, il piano del consumatore e la
liquidazione.
Tali procedure si differenziano per:
- Natura: fallimento e concordato preventivo hanno natura giudiziale, mentre la liquidazione
coatta amministrativa è una procedura amministrativa e l’amministrazione straordinaria è
mista.
- Sotto l’aspetto dei presupposti soggetti ed oggettivi: per le procedure diverse dal fallimento
possono essere richiesti possibili ulteriori requisiti.
- Sotto l’aspetto dell’iniziativa: in alcuni casi plurima e in altri solo ad opera del debitore.
- Struttura: alcune procedure hanno una componente pattizia.
- Finalità.
Il legislatore utilizza spesso il termine procedure concorsuali, e spesso sorgono problemi di
identificazione di alcune procedure dette speciali di composizione della crisi di imprese, di stabilire
se si tratti o no di procedure concorsuali, allo scopo di verificare la possibilità di estendere alle
stesse i principi generali propri di tali procedure. Ciò impone quanto meno di tentare di individuare
una nozione specifica di procedure concorsuali alla luce delle caratteristiche comuni.
Innanzitutto sul piano strutturale le procedure concorsuali presentano una caratteristica comune:
tutte si atteggiano come strumento di regolamentazione e composizione coattiva dei rapporti fra il
debitore e l’insieme dei suoi creditori in chiave di attuazione della responsabilità patrimoniale dello
stesso debitore.
Queste procedure però da un altro lato si differenziano rispetto all’esecuzione forzata per i caratteri
specifici che le contraddistinguono:
- Universalità o globalità: investono l’intero patrimonio del debitore e non i singoli beni,
- Generalità: esse riguardano e coinvolgono l’intera massa di creditori dando luogo al
concorso degli stessi secondo il principio della par condicio creditorum.
- Officiosità: si aprono con il provvedimento di un’autorità pubblica (giudiziaria o
amministrativa) e si svolgono nelle varie fasi su impulso dell’autorità che le sovraintende.
Ma la vera differenza tra procedure concorsuali e esecuzione forzata è: l’imposizione di un vincolo
di destinazione sull’intero patrimonio del debitore, eretto in patrimonio separato e reso insensibile
sia alle azioni esecutive individuali dei creditori e sia, almeno tendenzialmente, all’attività del suo
titolare ed alle obbligazioni da questo contratte e nonché la costituzione di un apposito apparato
gestorio che subentra all’imprenditore.
Si può dunque conclusivamente dire che le procedure concorsuali costituiscono strumenti di
composizione coattiva dei rapporti fra debitore e suoi creditori, attraverso la formazione di un
patrimonio separato e la gestione officiosa di esso da parte di un’autorità neutra, in chiave di
realizzazione della responsabilità patrimoniale del debitore.
Fra i principi generali delle procedure concorsuali, abbiamo detto del principio della parcondicio
creditorum, cioè della parità di situazione e di trattamento dei creditori esistenti al momento
dell’apertura della procedura.
Il principio della parcondicio creditorum è principio di carattere generale, trovandosi sancito dall’art.
2741 del CC: i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le
cause legittime di prelazione. 4
Ora questo principio più che un principio generale dell’ordinamento espressione a sua volta dei
principi di equità e di giustizia distributiva come sostengono alcuni, pare più una regola tecnica di
organizzazione del concorso, frutto di una scelta del legislatore.
Spesso infatti la stessa legge fallimentare sancisce delle deroghe a tale principio, per non parlare
del moltiplicarsi dei privilegi sui crediti che ha eroso il principio stesso.
Detto questo rimane comunque il fatto che al principio della parcondicio creditorum si debba lo
stesso assegnare il rango di principio organizzativo centrale delle procedure concorsuali.
Una prima grossa distinzione che possiamo fare tra le procedure concorsuali riguarda la sorte
dell’impresa: si distingue infatti tra procedure concorsuali liquidative-dissolutive e procedure
conservative dall’altro che possono essere ulteriormente distinte tra procedure di risanamento e
procedure di recupero.
In realtà ormai non esistono più procedure esclusivamente liquidative, anche la liquidazione coatta
amministrativa e il fallimento ormai possono consentire la conservazione delle entità produttive.
Abbiamo detto che le procedure concorsuali sono caratterizzate dalla creazione di un particolare
centro di competenza, di un apposito apparato, che subentra al debitore o che si affianca ad esso
nella gestione del patrimonio ed al quale è affidato lo svolgimento delle procedure stesse nelle loro
varie fasi.
La composizione di questo organo varia da procedura a procedura, vi è però una composizione
base data dall’articolazione su tre componenti:
- Funzione di direzione e di controllo che spetta all’autorità giudiziaria o all’autorità
amministrativa.
- La funzione gestoria è affidata ad una componente tecnica ad hoc.
- La funzione consultiva affidata ad una struttura pluripersonale ad hoc.
La legge fallimentare qualifica le componenti dell’apparato come organi. Questo ha fatto sorgere il
problema vivacemente dibattuto nel passato della portata di tale qualificazione.
In realtà
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