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ACCORDI DI RISTRUTTRAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI.

Dal punto di vista della fattispecie la particolarità di questi accordi è che l’impresa in crisi per

accedervi deve presentare debiti verso banche e intermediari finanziari non inferiori alla metà

dell’indebitamento complessivo (art. 182 septies comma 1). Il debitore ne deve fare esplicita

richiesta.

Da questa particolare conformazione soggettiva dell’esposizione debitoria, possono derivare:

la possibilità che il debitore individui una o più categorie tra i creditori definibili finanziari che

abbiano tra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. La suddivisione non per forza

deve basarsi sulla qualifica soggettiva del creditore: “una banca o un intermediario finanziario può

essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria”.

Il motivo della creazione di queste categorie è il seguente: la creazione di categorie omogenee di

creditori è condizione sufficiente agli occhi del legislatore per superare la regola sull’efficacia inter

partes dei contratti.

“In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore puo' chiedere che gli

effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla

medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle

trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e

degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della

categoria”.

Si nota come ai creditori non aderenti all’accordo si applica quanto stabilito dall’accordo per la loro

classe in cui si vengono a trovare. 123

Questo con un limite, infatti la clausole di salvaguardia prevista all’art. 182 septies comma 7: “In

nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non

aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti,

il mantenimento della

possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del

presente articolo non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del

godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati”.

Condizioni alla quali il tribunale può omologare l’accordo di ristrutturazione ex. Art 182 – spties:

- 50% esposizione debitoria totale sia verso banche e intermediari,

- Creditori aderenti almeno 75% del totale.

- Trattative svolte in buona fede,

- Categoria effettivamente formata da creditori con posizione giuridica ed interessi economici

omogenei.

- Via sia stata una disclosure totale dell’operazione che ha poi portato alla firma dell’accordo.

- Soprattutto che i creditori non aderenti all’accordo possano risultare soddisfatti in base

all’accordo in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Procedura: dal punto di vista dell’iter procedurale, l’unica deviazione rispetto all’iter consueto da

seguire per giungere all’omologazione dell’accordo consiste nell’obbligo imposto al debitore di

notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell’art. 182 bis alle banche e agli

intermediari ai quali si estende gli effetti dell’accordo. Questi possono proporre opposizione entro

trenta giorni dal deposito.

CONVENZIONI DI MORATORIA

Il debitore può stipulare con le banche e gli intermediari finanziari un accordo, denominato

convenzione, in virtù del quale vengono disciplinati in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso

una moratoria temporanea dei crediti vantati da questi ultimi art. 182 septies comma 5.

L’istituto sembra replicare il contenuto tipico del pactum de non petendo ad tempus: consentendo

al debitore di liberare risorse per lo sviluppo dei progetti imprenditoriali e ristabilire così il proprio

equilibrio economico-finanziario.

Gli effetti della moratoria vengono estesi in maniera automatica ai creditori non aderenti se

sussistono le condizioni viste prima e quindi senza l’intervento del tribunale.

Il tribunale interviene soltanto in caso di opposizione presentata entro 30 giorni dai creditori non

aderenti.

PIANI DI RISANAMENTO

Dagli accordi di ristrutturazione vanno tenuti rigorosamente distinti dai piani di risanamento

disciplinati (esclusivamente) dall’art.67, co.3, lett. d). La diversità fra le due figure non sta tanto nel

contenuto, che potrebbe coincidere, quanto nella struttura.

La legge non dà alcuna definizione dei piani di risanamento. Dà la nozione generale di «piano»

come espressione di un’attività programmatoria, idonea a prevenire ad un certo risultato,

individuato nel risanamento dell’esposizione debitoria e nel riequilibrio della situazione finanziaria.

Né deriva che è rimessa all’assoluta discrezionalità del predisponente la scelta delle strade e degli

strumenti attraverso i quali quel risultato dovrebbe essere conseguito.

Alcune precisazioni:

 L’obiettivo finale è individuato nel recupero dell’equilibrio della situazione finanziaria; condizione

in cui le entrate consentono di fronteggiare le uscite.

Ha, quindi, come obiettivo il recupero da parte dell’imprenditore della capacità di adempiere, con

pagamento dei creditori successivamente ed in misura integrale.

Vi è la possibilità che i piani contemplino anche meccanismi di ristrutturazione dei debiti, i quali

richiederanno, nella fase di esecuzione, accordi con i creditori.

 Logica di riorganizzazione industriale ed economica (è richiesta)

 È da escludere che i piani di risanamento prevedano la liquidazione dell’impresa.

Ai fini della produzione dell’effetto di esonero dalla revocatoria fallimentare, la legge richiede che la

ragionevolezza del piano sia attestata da un professionista. In particolare deve verificare la

fattibilità del piano e la veridicità delle scritture contabili su cui il piano si fonda. 124

L’unico effetto che la legge connette al piano «attestato» è dato dall’esonero dalla revocatoria

fallimentare degli atti in esecuzione del piano stesso.

La ratio sta nell’obiettivo di agevolare le soluzioni «privatistiche» delle crisi, rimuovendo o limitando

le remore costituite dal timore della revocatoria.

Liquidazione coatta amministrativa

19.

Rapporti tra la l.c.a. ed il fallimento

La liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) rientra nelle procedura concorsuali di tipo liquidativo,

come il fallimento.

La disciplina è contenuta nel Titolo V della l.fall. (artt.194-215) e in singole leggi speciali (T.U.B.,

T.U.F., ecc).

 Questa è la prima differenza fra tale procedura ed il fallimento, compiutamente ed organicamente

disciplinato.

I rapporti tra l.fall. e leggi speciali sono fissati dall’art.194, ai sensi del quale:

“La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le

leggi speciali dispongano diversamente”

“Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196,

200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.”

Dall’articolo risulta che il sistema è in parte sussidiario ed in parte esclusivo, nel senso che le

norme richiamate da questa disposizione prevalgono sulle leggi speciali.

La disciplina della l.c.a. nella l.fall. è incompleta, occupandosi soltanto degli aspetti procedurali,

con continui rinvii alle disposizioni dettate per il fallimento.

 Le due procedure si differenziano anche sul piano della natura giuridica:

Il fallimento è una procedura giudiziaria; la l.c.a. è invece una procedura amministrativa, nel senso

che si apre per effetto di un provvedimento amministrativo e si svolge sotto il controllo e la

direzione dell’autorità amministrativa.

Ci sono delle fasi giurisdizionali, che vedono l’intervento del tribunale, ma sono solo eventuali:

 Dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza.

 Contestazione dello stato passivo davanti al tribunale, nelle forme delle opposizioni e

impugnazioni.

 L’intervento del tribunale di approvazione del concordato di liquidazione.

Le uniche fasi necessarie sono il deposito, presso il tribunale, dello stato passivo e del bilancio

finale di liquidazione.

 Tra le due procedure vi è anche una diversità di struttura, ci sono cioè organi diversi. Nella l.c.a.

ci sono:

 Autorità amministrativa che dispone la l.c.a. e che vigila sulla stessa

 Commissario liquidatore

 Comitato di sorveglianza

 Tribunale

 Riguardo la funzione, la l.c.a. assolve l’esigenza esecutiva del soddisfacimento coattivo dei

creditori, come il fallimento.

 Notevoli diversità sussistono con riferimento ai presupposti, sia soggettivo che oggettivo.

Apertura della procedura

Le norme nel Titolo V si disinteressano completamente della fase di apertura, non vengono infatti

stabiliti né i presupposti, né vi è una disciplina riguardo il procedimento che l’autorità

amministrativa deve seguire per aprire la procedura concorsuale.

212. Segue. Presupposto soggettivo

Alla l.c.a. sono sottoposti i soggetti, normalmente imprenditori, che le singole leggi assoggettino

espressamente a tale procedura.

“La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la

liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla” (art.2,

co.1) 125

 Le categorie di imprese sono quindi numerose, ed eterogenee tra loro. Queste presentano però

un connotato comune: rivestire un particolare interesse per lo Stato. Questo interesse si traduce

nell’assoggettamento ad un particolare e completo regime amministrativo di vigilanza e controllo,

del quale la l.c.a. rappresenta l’elemento di chiusura.

 Sono soggetti alla l.c.a. anche gli enti pubblici economici, ai quali questa è l’unica procedura

concorsuale applicabile.

 Sono assoggettati solo gli imprenditori non persone fisiche; infatti, le imprese soggette a l.c.a.

non possono avere la forma di imprese individuali.

“Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo

che la legge diversamente disponga” (art.2, co.2)

 Nell’ipotesi di assoggettabilità ad entrambe le procedure, vige il principio della prevenzione, cioè:

“la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di

liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento” (art.196)<

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucaf_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cesqui Sante Maria.