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IL TRIBUNALE
1) : possiamo distinguere principalmente :
A) Funzioni Interne (art.23) : 1) è investito dell’intera procedura fallimentare, esercita una
posizione di sovra-ordinazione rispetto a tutti gli altri organi esprimendo un potere
generale di controllo e coordinamento ; 2) potere di nomina-revoca-sostituzione del
giudice delegato e del curatore fallimentare, può in ogni tempo sentire in camera di
consiglio i vari attori del procedimento e decide sulle controversie relative alla procedura
che non sono di competenza del giudice delegato; 3) i provvedimenti del tribunale sono
pronunciati con decreto.
B) Funzioni Esterne (art.24) : fa riferimento a funzioni giurisdizionali contenziose, ovvero a
tutte le azioni che derivano dal fallimento e che hanno per oggetto delle liti (opposizioni o
impugnazioni dello stato passivo, azioni revocatorie fallimentari) e vengono pronunciate
tutte con sentenza;
Il GIUDICE DELEGATO :
2) è nominato dal tribunale e dello stesso fa parte, si trova in una posizione
intermedia fra il tribunale ed il curatore. Spettano la vigilanza ed il controllo sulla regolarità della
procedura e d una vasta serie di poteri specifici :
a) Atti e attività processuali : emette provvedimenti urgenti per la
conservazione del patrimonio, nomina e sostituisce i membri del
comitato dei creditori;
b) Poteri autorizzativo : autorizza la continuazione temporanea
dell’impresa dopo il fallimento, autorizza il curatore ad affidare delle
mansioni ad altri professionisti ;
c) Potere di approvazione : approva il rendiconto del curatore dove non
sorgano contestazioni;
d) Potere decisorio : provvede sui reclami contro gli atti del curatore e del
comitato dei creditori
e) Poteri diretti : liquida i compensi agli incaricati della procedura e la loro
eventuale revoca ed emette i mandati di pagamento
f) Tutti i provvedimento del giudice delegato sono pronunciati mediante
decreto motivato e sono impugnabili al tribunale
3) IL CURATORE : organo tecnico della procedura, ad esso sono attribuite una pluralità di funzioni,
fra cui l’amministrazione del patrimonio fallimentare. Risulta essere un soggetto imparziale che la
legge riconosce come pubblico ufficiale. Viene nominato dal tribunale ma i creditori possono
richiederne la sostituzione :
a) Nomina : può essere persona fisica o studio professionale :
- Requisiti positivi : essere avvocato, commercialista, ragioniere, e aver
svolto funzioni di amministrazione e controllo in società di capitali.
- Requisiti negativi : non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il 4° grado del fallito e i creditori di questo;
b) Accettazione della nomina : il curatore entro i 2 giorni successivi alla
sua nomina deve comunicare al giudice delegato la propria
accettazione;
c) Cessazione : può avvenire per varie cause : morte, dimissione, revoca o
sostituzione;
d) Funzioni : il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio, tuttavia può delegare ad altri (Delegato e Coadiutore) specifiche
mansioni ed il compenso di questi verrà poi detratto da quello del
curatore.
-Delegato : si sostituisce al curatore nel compimento di singole
operazioni ;
- Coadiutore : si affianca al curatore in posizione di subordinazione;
e) Amministrazione del patrimonio : gestione e conservazione del
patrimonio fallimentare :
- Atti di ordinaria amministrazione : atti decisi e compiuti dal curatore
senza l’intervento di altri organi;
- Atti di straordinaria amministrazione : atti per cui occorre
l’autorizzazione del comitato dei creditori;
f) Informazione : il curatore entro 60 giorni dalla dichiarazione di
fallimento deve presentare al giudice una relazione sulle cause del
fallimento e sulle responsabilità del fallito;
g) Info.Processuale : predisposizione di un progetto di stato passivo a
seguito dell’accertamento del passivo e formazione della lista dei
creditori per la distribuzione dell’attivo fallimentare;
h) Rendiconto : il curatore ha l’obbligo di redigere il rendiconto della
gestione. Viene redatto a seguito della fase di liquidazione ma
precedentemente alla chiusura della procedura di fallimento. Viene poi
esaminato dal giudice delegato e depositato in cancelleria. Gli
interessati possono presentare contestazioni o osservazioni e alla fine il
giudice delegato approva il rendiconto;
i) Compenso : è determinato da caso a caso, in base ai risultati ottenuti,
all’importanza dell’operazione, in misura proporzionata all’attivo e
passivo fallimentare con percentuali scaglionate. Inoltre viene
riconosciuto un rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal giudice
delegato.
4) IL COMITATO DEI CREDITORI : è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza
dichiarativa di fallimento e si pone come rappresentante e tutore degli interessi dei creditori. Come
organo è formato da 3-5 membri scelti fra i creditori in modo da rappresentare in misura
equilibrata quantità e qualità dei creditori. Entro 10 giorni dalla nomina viene poi nominato il loro
presidente. Svolge una serie di funzioni differenti :
a) Vigilanza e controllo sull’amministrazione del patrimonio, sulle
operazioni della procedura e sull’operato del curatore;
b) Potere autorizzativo sulla nomina dei delegati e coadiutori, su atti di
straordinaria amministrazione;
c) Potere di ispezionare le scritture contabili e i documenti della
procedura;
d) Potere di reclamo contro i decreti del giudice e potere di chiedere la
revoca del curatore fallimentare;
e) Compartecipazione gestoria, il comitato può chiedere modifiche del
piano di liquidazione al curatore fallimentare
f) Compenso : ai componenti del comitato spetta solitamente il rimborso
sulle spese ma può anche essere concesso un compenso in misura non
superiore al 10% di quello del curatore fallimentare
6. Gli effetti del fallimento per il debitore
Il fallimento porta con sé due effetti principali nei confronti dei debitori :
1) Effetti Patrimoniali : spossessamento e sigillazione del patrimonio
2) Effetti Personali : serie di incapacità correlate allo status di fallito
Spossessamento : dalla data della dichiarazione di fallimento fino alla sua conclusione il fallito, viene
privato della disponibilità e amministrazione dei suoi beni che passano sotto il controllo degli organi della
procedura. Abbiamo quindi la cristallizzazione del patrimonio del debitore destinato alla soddisfazione della
massa creditizia ; questa estromissione temporanea della gestione del debitore si produce anche a carico di
soggetti collegati ad esso, ovvero l’erede e il rappresentante legale. Questo allontanamento temporaneo
non comporta la perdita della titolarietà dei beni di cui il debitore ne rimane proprietario. Si registra quindi
un cambiamento del vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore.
Beni del patrimonio : ne fanno parte i beni che compongono il patrimonio del debitore al momento
dell’apertura della procedura e i beni che pervengono al fallito durante il fallimento. Per beni si intendono i
beni immobili, mobili, materiali e immateriali ma anche poteri, facoltà, rapporti che fanno testa al debitore
fallito e formano la massa attiva fallimentare. Rientrano anche i beni a titolo precario, cioè a titolo di
prestito e i beni che al momento della dichiarazione non erano nella sua materiale disponibilità
Beni esclusi : vi sono una serie di beni che risultano essere esclusi dall’attivo fallimentare :
a) Beni antieconomici : il curatore fallimentare può rinunciare ai beni che pervengono al fallito
durante la procedura fallimentare nel caso in cui i costi da sostenere per la loro conservazione
risultino essere superiori al valore di realizzo;
b) Assolutamente impignorabili : vi rientrano i diritti potestativi, stato di cittadinanza, tutela del
nome e dell’immagine, le cose sacre, l’anello nuziale, vestiti, frigorifero, fornelli da cucina,
biancheria;
c) Relativamente impignorabili : ne fanno parte gli assegni aventi carattere alimentare, stipendi e
salari per il mantenimento del debitore e della propria famiglia (può anche essere riconosciuto a
riguardo un sussidio a titolo di alimenti per il debitore) e anche la casa del fallito non può essere
distratta da tale uso fino alla liquidazione finale;
d) Esclusi : oggetti di proprietà del debitore che al momento della dichiarazione non erano nella sua
materiale disponibilità e legati con un contratto ad un terzo (es : fallimento di una società di leasing
finanziaria) e beni che risultano essere sottoposti a misure di sequestro o confisca.
Nelle controversie il debitore viene privato della sua legittimazione per cui sta al curatore fallimentare il
potere di rappresentanza nei suoi confronti (potere di sostituzione del fallito).
Conseguenze spossessamento : tutti gli atti compiuti dal fallito, i pagamenti effettuati o i pagamenti
ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci e le somme ricevute dovranno essere restituite,
mentre il terzo sarà costretto a ripetere il pagamento.
Obblighi : vi sono una serie di obblighi nei confronti del debitore :
1) Obbligo di deposito dei bilanci e delle altre scritture contabili e fiscali ordinato dal tribunale ;
2) Obbligo di presentarsi se occorrono informazioni o chiarimenti davanti al giudice, curatore
fallimentare e comitato dei creditori;
3) Obbligo di informare il curatore nel caso di un cambio di residenza e consegnare tutta la
corrispondenza relativa alla procedura di fallimento.
Inosservanza : l’inadempienza dell’insieme dei vari obblighi del debitore comporterà delle sanzioni civili e
penali dirette con reclusione da 6-18 mesi.
7. Gli effetti del fallimento per i creditori
Massa Passiva fallimentare : vengono intesi l’insieme dei creditori sorti anteriormente alla dichiarazione
di fallimento che hanno diritto ad essere soddisfatti secondo la par condicio creditorum
Formazione Massa Passiva Fallimentare : si basa principalmente su due concorsi :
1) Concorso Sostanziale : a seguito della cristallizzazione del patrimonio del fallito, dal giorno della
dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale può essere iniziata sui beni compresi del
fallimento. I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve cause
legittime di prelazione (privilegiati). Fa riferimento a tutti i creditori sorti sia anteriormente alla
dichiarazione di fallimento (concorsuali) sia a quelli sorti successivamente che devono essere
soddisfatti per intero e prima degli altri (prededucibili) ;
2) Concorso Formale : ogni credito anche se munito di prelazione deve essere accertato secondo le
norme d stabilite dal capo V.
Crediti Pecuniari : crediti aventi ad oggetto somme di denaro. I debiti pecuniari del fallito si
considerano scaduti alla data della dichiarazione di falli