Riassunto esame Diritto, prof. Scano, libro consigliato Diritto di crisi delle imprese, Nigro,Vattermoli
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possibile dichiarare ricorso ad un impresa che abbia sede principale all’estero ma una sede secondaria in
Italia
Tribunale Incompetente : possiamo avere 2 situazioni :
a) il provvedimento della corte d’appello o di cassazione dichiara l’incompetenza del tribunale
che dovrà trasmettere gli atti al nuovo tribunale competente, che entro 20 giorni dal
ricevimento degli atti dovrà continuare la procedura;
b) lo stesso tribunale, oltre a dichiarare la propria incompetenza, in automatico trametterà gli
atti a quello ritenuto competente.
Procedimento per la dichiarazione di Fallimento : il procedimento può scindersi in 3 fasi :
1) Fase Introduttiva : è la fase del contradditorio, ovvero il tribunale convoca il debitore e i creditori per
il fallimento, è anche la fase dove interviene anche il Pm in caso di procedimento penale ;
2) Fase Istruttoria : ricevuta la convocazione per l’udienza le parti provvedono alla presentazione e al
deposito dei documenti e delle relazioni tecniche. L’accertamento dei presupposti varierà da caso a
caso e il tribunale può emettere dei provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio che potranno
essere poi confermati o revocati
3) Fase Conclusiva : il tribunale può :
a) accogliere l’istanza e dichiarare il fallimento;
b) respingere l’istanza ;
c) dichiarare la propria incompetenza e trasmettere gli atti a quello nuovo.
Sentenza dichiarativa di fallimento : dall’istruttoria il tribunale, accertati i vari requisiti, dichiara lo stato
d’insolvenza del debitore e perciò dichiara il fallimento. A seguito il tribunale nominerà : 1) il giudice
delegato ; 2) curatore ; 3) ordina al debitore il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali e
l’elenco dei creditori entro 3 giorni ; 4) stabilisce il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza per l’esame dello
stato passivo entro 120 giorni dalla sentenza; 5) assegna ai vari creditori il termine di 30 giorni prima
dell’adunanza per poter presentare domanda di insinuazione.
La sentenza di fallimento deve essere motivata ed acquista efficacia nel momento del deposito in
cancelleria ; dovrà esser poi notificata al debitore e comunicata ai creditori e al curatore fallimentare.
Reclamo della sentenza : contro la sentenza dichiarativa di fallimento possono proporre reclamo sia il
debitore sia qualunque interessato. Il reclamo si svolge dinanzi alla corte d’appello e deve essere
depositato entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza. La revoca potrà richiedersi per :
a) Ragioni processuali : mancata partecipazione del debitore;
b) Ragioni sostanziali : mancanza dei presupposti.
Sospensione della liquidazione dell’attivo : consente di richiedere la sospensione della liquidazione
dell’attivo solo nei casi in cui vi sia il pericolo di un danno grave per il debitore.
Chiusura del reclamo : possiamo avere 3 diversi scenari :
1) Sentenza che revoca il fallimento e viene notificata al curatore, debitore e creditori ;
2) Sentenza che rigetta il reclamo ;
3) Sentenza d’incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento.
Potrà essere poi proposto nuovamente ricorso in cassazione entro 30 giorni dalla notificazione.
5.Gli organi del fallimento
Organi della procedura di fallimento : gli organi preposti al fallimento sono :
1) Tribunale ;
2) Giudice Delegato;
3) Curatore Fallimentare;
4) Comitato dei Creditori
IL TRIBUNALE
1) : possiamo distinguere principalmente :
A) Funzioni Interne (art.23) : 1) è investito dell’intera procedura fallimentare, esercita una
posizione di sovra-ordinazione rispetto a tutti gli altri organi esprimendo un potere
generale di controllo e coordinamento ; 2) potere di nomina-revoca-sostituzione del
giudice delegato e del curatore fallimentare, può in ogni tempo sentire in camera di
consiglio i vari attori del procedimento e decide sulle controversie relative alla procedura
che non sono di competenza del giudice delegato; 3) i provvedimenti del tribunale sono
pronunciati con decreto.
B) Funzioni Esterne (art.24) : fa riferimento a funzioni giurisdizionali contenziose, ovvero a
tutte le azioni che derivano dal fallimento e che hanno per oggetto delle liti (opposizioni o
impugnazioni dello stato passivo, azioni revocatorie fallimentari) e vengono pronunciate
tutte con sentenza;
Il GIUDICE DELEGATO :
2) è nominato dal tribunale e dello stesso fa parte, si trova in una posizione
intermedia fra il tribunale ed il curatore. Spettano la vigilanza ed il controllo sulla regolarità della
procedura e d una vasta serie di poteri specifici :
a) Atti e attività processuali : emette provvedimenti urgenti per la
conservazione del patrimonio, nomina e sostituisce i membri del
comitato dei creditori;
b) Poteri autorizzativo : autorizza la continuazione temporanea
dell’impresa dopo il fallimento, autorizza il curatore ad affidare delle
mansioni ad altri professionisti ;
c) Potere di approvazione : approva il rendiconto del curatore dove non
sorgano contestazioni;
d) Potere decisorio : provvede sui reclami contro gli atti del curatore e del
comitato dei creditori
e) Poteri diretti : liquida i compensi agli incaricati della procedura e la loro
eventuale revoca ed emette i mandati di pagamento
f) Tutti i provvedimento del giudice delegato sono pronunciati mediante
decreto motivato e sono impugnabili al tribunale
3) IL CURATORE : organo tecnico della procedura, ad esso sono attribuite una pluralità di funzioni,
fra cui l’amministrazione del patrimonio fallimentare. Risulta essere un soggetto imparziale che la
legge riconosce come pubblico ufficiale. Viene nominato dal tribunale ma i creditori possono
richiederne la sostituzione :
a) Nomina : può essere persona fisica o studio professionale :
- Requisiti positivi : essere avvocato, commercialista, ragioniere, e aver
svolto funzioni di amministrazione e controllo in società di capitali.
- Requisiti negativi : non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il 4° grado del fallito e i creditori di questo;
b) Accettazione della nomina : il curatore entro i 2 giorni successivi alla
sua nomina deve comunicare al giudice delegato la propria
accettazione;
c) Cessazione : può avvenire per varie cause : morte, dimissione, revoca o
sostituzione;
d) Funzioni : il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio, tuttavia può delegare ad altri (Delegato e Coadiutore) specifiche
mansioni ed il compenso di questi verrà poi detratto da quello del
curatore.
-Delegato : si sostituisce al curatore nel compimento di singole
operazioni ;
- Coadiutore : si affianca al curatore in posizione di subordinazione;
e) Amministrazione del patrimonio : gestione e conservazione del
patrimonio fallimentare :
- Atti di ordinaria amministrazione : atti decisi e compiuti dal curatore
senza l’intervento di altri organi;
- Atti di straordinaria amministrazione : atti per cui occorre
l’autorizzazione del comitato dei creditori;
f) Informazione : il curatore entro 60 giorni dalla dichiarazione di
fallimento deve presentare al giudice una relazione sulle cause del
fallimento e sulle responsabilità del fallito;
g) Info.Processuale : predisposizione di un progetto di stato passivo a
seguito dell’accertamento del passivo e formazione della lista dei
creditori per la distribuzione dell’attivo fallimentare;
h) Rendiconto : il curatore ha l’obbligo di redigere il rendiconto della
gestione. Viene redatto a seguito della fase di liquidazione ma
precedentemente alla chiusura della procedura di fallimento. Viene poi
esaminato dal giudice delegato e depositato in cancelleria. Gli
interessati possono presentare contestazioni o osservazioni e alla fine il
giudice delegato approva il rendiconto;
i) Compenso : è determinato da caso a caso, in base ai risultati ottenuti,
all’importanza dell’operazione, in misura proporzionata all’attivo e
passivo fallimentare con percentuali scaglionate. Inoltre viene
riconosciuto un rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal giudice
delegato.
4) IL COMITATO DEI CREDITORI : è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza
dichiarativa di fallimento e si pone come rappresentante e tutore degli interessi dei creditori. Come
organo è formato da 3-5 membri scelti fra i creditori in modo da rappresentare in misura
equilibrata quantità e qualità dei creditori. Entro 10 giorni dalla nomina viene poi nominato il loro
presidente. Svolge una serie di funzioni differenti :
a) Vigilanza e controllo sull’amministrazione del patrimonio, sulle
operazioni della procedura e sull’operato del curatore;
b) Potere autorizzativo sulla nomina dei delegati e coadiutori, su atti di
straordinaria amministrazione;
c) Potere di ispezionare le scritture contabili e i documenti della
procedura;
d) Potere di reclamo contro i decreti del giudice e potere di chiedere la
revoca del curatore fallimentare;
e) Compartecipazione gestoria, il comitato può chiedere modifiche del
piano di liquidazione al curatore fallimentare
f) Compenso : ai componenti del comitato spetta solitamente il rimborso
sulle spese ma può anche essere concesso un compenso in misura non
superiore al 10% di quello del curatore fallimentare
6. Gli effetti del fallimento per il debitore
Il fallimento porta con sé due effetti principali nei confronti dei debitori :
1) Effetti Patrimoniali : spossessamento e sigillazione del patrimonio
2) Effetti Personali : serie di incapacità correlate allo status di fallito
Spossessamento : dalla data della dichiarazione di fallimento fino alla sua conclusione il fallito, viene
privato della disponibilità e amministrazione dei suoi beni che passano sotto il controllo degli organi della
procedura. Abbiamo quindi la cristallizzazione del patrimonio del debitore destinato alla soddisfazione della
massa creditizia ; questa estromissione temporanea della gestione del debitore si produce anche a carico di
soggetti collegati ad esso, ovvero l’erede e il rappresentante legale. Questo allontanamento temporaneo
non comporta la perdita della titolarietà dei beni di cui il debitore ne rimane proprietario. Si registra quindi
un cambiamento del vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore.
Beni del patrimonio : ne fanno parte i beni che compongono il patrimonio del debitore al momento
dell’apertura della procedura e i beni che pervengono al fallito durante il fallimento. Per beni si intendono i
beni immobili, mobili, materiali e immateriali ma anche poteri, facoltà, rapporti che fanno testa al debitore
fallito e formano la massa attiva fallimentare. Rientrano anche i beni a titolo precario, cioè a titolo di
prestito e i beni che al momento della dichiarazione non erano nella sua materiale disponibilità
Beni esclusi : vi sono una serie di beni che risultano essere esclusi dall’attivo fallimentare :
a) Beni antieconomici : il curatore fallimentare può rinunciare ai beni che pervengono al fallito
durante la procedura fallimentare nel caso in cui i costi da sostenere per la loro conservazione
risultino essere superiori al valore di realizzo;
b) Assolutamente impignorabili : vi rientrano i diritti potestativi, stato di cittadinanza, tutela del
nome e dell’immagine, le cose sacre, l’anello nuziale, vestiti, frigorifero, fornelli da cucina,
biancheria;
c) Relativamente impignorabili : ne fanno parte gli assegni aventi carattere alimentare, stipendi e
salari per il mantenimento del debitore e della propria famiglia (può anche essere riconosciuto a
riguardo un sussidio a titolo di alimenti per il debitore) e anche la casa del fallito non può essere
distratta da tale uso fino alla liquidazione finale;
d) Esclusi : oggetti di proprietà del debitore che al momento della dichiarazione non erano nella sua
materiale disponibilità e legati con un contratto ad un terzo (es : fallimento di una società di leasing
finanziaria) e beni che risultano essere sottoposti a misure di sequestro o confisca.
Nelle controversie il debitore viene privato della sua legittimazione per cui sta al curatore fallimentare il
potere di rappresentanza nei suoi confronti (potere di sostituzione del fallito).
Conseguenze spossessamento : tutti gli atti compiuti dal fallito, i pagamenti effettuati o i pagamenti
ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci e le somme ricevute dovranno essere restituite,
mentre il terzo sarà costretto a ripetere il pagamento.
Obblighi : vi sono una serie di obblighi nei confronti del debitore :
1) Obbligo di deposito dei bilanci e delle altre scritture contabili e fiscali ordinato dal tribunale ;
2) Obbligo di presentarsi se occorrono informazioni o chiarimenti davanti al giudice, curatore
fallimentare e comitato dei creditori;
3) Obbligo di informare il curatore nel caso di un cambio di residenza e consegnare tutta la
corrispondenza relativa alla procedura di fallimento.
Inosservanza : l’inadempienza dell’insieme dei vari obblighi del debitore comporterà delle sanzioni civili e
penali dirette con reclusione da 6-18 mesi.
7. Gli effetti del fallimento per i creditori
Massa Passiva fallimentare : vengono intesi l’insieme dei creditori sorti anteriormente alla dichiarazione
di fallimento che hanno diritto ad essere soddisfatti secondo la par condicio creditorum
Formazione Massa Passiva Fallimentare : si basa principalmente su due concorsi :
1) Concorso Sostanziale : a seguito della cristallizzazione del patrimonio del fallito, dal giorno della
dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale può essere iniziata sui beni compresi del
fallimento. I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve cause
legittime di prelazione (privilegiati). Fa riferimento a tutti i creditori sorti sia anteriormente alla
dichiarazione di fallimento (concorsuali) sia a quelli sorti successivamente che devono essere
soddisfatti per intero e prima degli altri (prededucibili) ;
2) Concorso Formale : ogni credito anche se munito di prelazione deve essere accertato secondo le
norme d stabilite dal capo V.
Crediti Pecuniari : crediti aventi ad oggetto somme di denaro. I debiti pecuniari del fallito si
considerano scaduti alla data della dichiarazione di fallimento mentre per i crediti pecuniari non scaduti
concorreranno secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.
Sospensione interessi : la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi fino alla
chiusura della procedura. Risulta funzionale alla cristallizzazione del patrimonio in quanto impedisce
che il trascorrere del tempo generi automaticamente nuove passività da soddisfare durante la
procedura di fallimento ; si ha quindi una semplice sospensione e non interruzione degli interessi che
continueranno a decorrere e che il creditore potrà richiedere in un secondo momento al debitore una
volta chiuso il fallimento.
Crediti Infruttiferi : vengono definiti quei crediti che alla data della dichiarazione di fallimento sono
ammessi al passivo per l’intera somma.
Compensazione : i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi
vantano verso lo stesso e che non siano scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non
scaduti la compensazione non ha luogo sé il creditore ha acquistato il credito dopo la dichiarazione di
fallimento. In sintesi la compensazione viene identificata come modalità di estinzione dell’obbligazione
diversa dal normale adempimento. Tuttavia si verifica solo se fra due debiti hanno per oggetto una
somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed
esigibili. Entrambi i crediti dovranno avere tre caratteristiche :
1) Omogeneità: soltanto crediti della stessa specie possono estinguersi per compensazione (es :
obbligazioni pecuniarie);
2) Liquidità: i due crediti devono essere entrambi liquidi, ossia devono essere già stati accertati, in
caso contrario dove uno dei due risulti incerto non può avvenire la compensazione ;
3) Esigibilità: i debiti devono essere esigibili, ovvero già scaduti nel momento in cui si intende
compensare
Crediti Extraconcorsuali : vengono definiti l’insieme di crediti che non fanno parte della massa passiva
fallimentare ma allo stesso tempo vengono soddisfatti assieme a quelli concorsuali durante la fase della
liquidazione della procedura di fallimento :
1) Crediti Prededucibili : sono quei crediti sorti durante lo svolgimento della procedura e hanno
diritto ad essere soddisfatti per primi rispetto all’intera massa creditizia;
2) Titolari di diritti reali o personali : si riferisce a coloro che vantano diritti su beni mobili o
immobili in possesso del fallito al momento dell’apertura della procedura.
Crediti Concorsuali : sono quei crediti sorti in epoca anteriore all’apertura della procedura e vanno a
formare la massa passiva fallimentare :
1) Crediti Privilegiati : si intendono i creditori del fallito che vantano cause legittime di prelazione,
sono preferiti rispetto ai chirografari secondo l’ordine di preferenza. Risultano essere creditori
con garanzie reali e personali (pegno, fideiussione e ipoteca) e per questa categoria non vale la
regola della sospensione del corso degli interessi;
2) Crediti Chirografari (ordinari) : si intendono i creditori che non vantano nessuna causa legittima
di prelazione e in ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione della massa
passiva fallimentare vengono al 3° posto dopo i prededucibili e i privilegiati. Sono destinatari
appieno del principio della par condicio creditorum, ovvero della proporzionalità (ogni creditore
viene soddisfatto nella medesima percentuale)
3) Crediti Subordinati (postergati) : nella classifica nell’ordine di distribuzione sono al 4° posto e si
caratterizzano per il fatto di non poter essere soddisfatti all’interno della procedura fino a che
non siano stati pagati per intero i creditori prededucibili, privilegiati e chirografari.
8. Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Reintegrazione : fra gli effetti della dichiarazione di fallimento abbiamo anche la reintegrazione di quel
patrimonio che sia stato utilizzato dal debitore tra il momento in cui l’impresa entra in crisi ed il momento
in cui l’insolvenza viene accertata ; patrimonio che venga identificato come oggetto di azioni lesive e
fraudolente verso i creditori compiute dal debitore.
A) Azione Revocatoria Ordinaria : ha la funzione di conservare la garanzia patrimoniale per il creditore
consentendo di rendere inefficaci nei confronti del debitore stesso gli atti da lui compiuti che
mettano in pericolo il soddisfacimento della massa creditizia (es: un bene che sia stato venduto, si
considera tuttora del patrimonio del debitore e così aggredibile dal creditore). Identifichiamo :
1) Presupposto soggettivo : l’atto sia compiuto dal debitore giova solo al creditore
2) Presupposto oggettivo : è necessario che l’atto abbia arrecato un pregiudizio al
creditore, cioè che il patrimonio del debitore non sia più sufficiente al soddisfacimento
dei creditori.
- Si prescrive in 5 anni.
B) Azione Revocatoria Fallimentare : detta anche revocatoria speciale, si basa sulla presunzione che
tutti gli atti posti in essere dal fallito nel periodo in cui era in stato d’insolvenza possono aver
violato la par condicio creditorum. Distinguiamo :
1) Atti a Titolo Gratuito e Assimilati : sono entrambi automaticamente inefficaci senza
revoca da parte del giudice delegato. I primi risultano essere privi di effetto rispetto ai
creditori sé compiuti dal fallito nei 2 anni precedenti alla dichiarazione di fallimento ; i
secondi invece sono privi di effetto nei confronti di pagamenti effettuati con scadenza
al giorno della dichiarazione di fallimento o successiva a questa.
2) Atti a Titolo Oneroso : risultano inefficaci sé compiuti nei 2 anni precedenti alla
dichiarazione di fallimento per i quali è dimostrabile l’intenzione fraudolenta fra le
parti (es: un bene viene venduto ad un prezzo irrisorio). Oppure anche a quegli atti
compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per i quali il curatore
deve fornire la prova che il terzo fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza quando
l’atto fu realizzato.
Categorie di Atti Revocabili : possiamo identificare differenti tipologie di atti revocabili :
A) Atti a Titolo gratuito : atti che comportano una diminuzione del patrimonio senza
corrispettivo in cambio, vi rientrano gli atti traslativi di proprietà, rinunce e remissione
di debiti;
B) Atti Assimilati : la revoca opera verso i pagamenti anticipati di debiti con scadenza al
giorno della dichiarazione di fallimento, compre tutti i tipi di pagamento;
C) Atti Anormali di gestone :
1) Atti a prestazione sproporzionate : caso in cui le obbligazioni assunte sorpassano
oltre ¼ ciò che è stato dato;
2) Pagamenti con mezzi anormali : in cui il denaro entri in gioco per via indiretta;
3) Garanzie per debiti preesistenti non scaduti : il creditore abbia preteso una
garanzia non esistente all’inizio e il debito non sia ancora scaduto;
4) Garanzie per debiti preesistenti scaduti : il debitore invece di pagare rilascia una
garanzia non richiesta.
D) Atti Normali di gestione :
1) Atti a Titolo Oneroso : atti commutativi, traslativi e dichiarativi, ne restano
esclusi gli atti da provvedimenti giurisdizionali o compiuti dal debitore per il suo
mantenimento e della propria famiglia;
2) Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili : va riferito i tutti i tipi di pagamenti,
volontari e coattivi;
3) Garanzie per debiti anche di terzi : sono revocabili tutti i tipi di garanzie, sia
tipiche che atipiche, reali o personali per debiti propri o altrui.
Esenzioni Revocatorie : possiamo avere l’esenzione dell’azione revocatoria in alcuni casi :
1) Volte a favorire la prosecuzione dell’ordinaria attività dell’impresa pur in una situazione
d’insolvenza;
2) Volte ad agevolare la soluzione della crisi attraverso procedure su accordi con i creditori;
3) Volte a proteggere le vendite di immobili a scopo abitativo, destinati a costituire l’abitazione
principale dell’acquirente o di suoi parenti affini entro il 3° grado).
Regimi Revocatori Speciali : vi sono anche una serie di regimi revocatori speciali :
1) Atti che incidono su un patrimonio destinato, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio
della società e comportano l’insolvenza di questa;
2) Pagamenti tramite intermediari specializzati che svolgono professionalmente il servizio di
pagamento per conto di terzi e società fiduciarie,;
3) Atti fra coniugi, sono revocati sé il coniuge non dimostra che ignorava lo stato d’insolvenza del
coniuge fallito;
4) Pagamenti di cambiali
Decadenza dall’azione : art. 69 bis dispone che vi sono due distinti termini di decadenza delle azioni
revocatorie :
a) 3 anni dalla data della dichiarazione di fallimento;
b) 5 anni dalla data del compimento dell’atto.
Effetti della revoca : la revocatoria fallimentare determina l’inefficacia relativa dell’atto, ovvero rispetto
alla sola massa dei creditori. Il bene oggetto dell’atto viene recuperato all’attivo fallimentare che su di esso
può aver luogo l’esecuzione fallimentare.
Posizione del terzo : colui che per effetto della revoca ha dovuto restituire quanto aveva ricevuto
precedentemente dal debitore è ammesso al passivo fallimentare per il valore dell’atto precedente.
9. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
Effetti del fallimento : la legge disciplina gli effetti del fallimento nei confronti dei rapporti giuridici
preesistenti, detti contratti pendenti, ovvero quei contratti conclusi dal debitore poi dichiarato fallito che al
momento dell’apertura della procedura non sono compiutamente eseguiti da entrambe le parti. Il sistema
può scindersi in due blocchi : 1) Norma a carattere generale ; 2) Norme relative a singole tipologie di
contratti.
Regola Generale Regola della Sospensione : sé un contratto è ineseguito o non compiutamente
eseguito da entrambe le parti e nei confronti di una di esse è dichiarato fallimento il contratto rimane
sospeso fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendo tutti gli
obblighi. La regola generale è dunque la sospensione del rapporto pendente al momento dell’apertura della
procedura. Al curatore viene data la triplice possibilità di :
1) Rimanere inerte : il contratto resta congelato ma formalmente in vigore (stand by);
2) Dar corso al contratto : il curatore dovrà richiedere l’autorizzazione al comitato dei creditori ;
3) Scioglimento del contratto : detta Resiliazione, ovvero cessazione del vincolo contrattuale.
Fallito Adempiente : nel caso in cui non vi sia stato inadempimento il soggetto dovrà attendere le
determinazioni degli organi della procedura o chiederne la risoluzione :
Sé il curatore decide di dar corso al contratto il contraente dovrà accettare la modificazione
soggettiva del rapporto;
In caso di scioglimento dal contratto il contraente ha diritto a far valere nel passivo il credito
relativo al mancato adempimento
Fallito Inadempiente : sé prima dell’apertura della procedura il fallito si fosse reso inadempiente, il
contraente a seguito dell’inadempimento del soggetto, poi dichiarato fallito, andrà a promuovere azione
giudiziale di risoluzione del contratto :
Sé il provvedimento è limitato alla dichiarazione di risoluzione del contratto, l’azione prosegue
dinanzi al giudice con la sostituzione del curatore;
Sé il contraente oltre alla risoluzione richiede la restituzione di una somma di denaro o di un bene
allora il relativo giudizio si interrompe e le domande devono essere ripresentate.
Contratto Preliminare : l’oggetto del contratto preliminare è la prestazione del consenso. Le parti si
obbligano a stipulare in un secondo momento un contratto definitivo, i cui effetti si produrranno solo se
tale contratto definitivo verrà stipulato. La regola della sospensione del contratto si applicherà a tutti i
contratti preliminari
Regole Speciali : i contratti di questo tipo possono essere distinti in base al verificarsi del fallimento di una
delle parti :
A) Contratti che rimangono sospesi ;
B) Contratti che si sciolgono autonomamente;
C) Contratti che proseguono automaticamente;
D) Contratti la cui sorte dipende da situazioni che ne condizionano il normale svolgimento
A) Contratti sospesi con scelta in capo al curatore :
1) Preliminari di compravendita immobiliare : l’acquirente ha diritto di far valere il
proprio credito in caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita
immobiliare;
2) Locazione finanziaria : fallimento dell’utilizzatore, il rapporto rimane sospeso ed è
facoltà del curatore decidere se dar corso allo stesso oppure sciogliersi;
3) Vendita con riserva di proprietà : in caso di fallimento del compratore sé il curatore
decide per il subentro, il venditore può chiedere che gli venga rilasciata una cauzione a
garanzia dell’adempimento del contratto, sé invece decide per lo scioglimento il
venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse;
4) Contratti ad esecuzione continua o periodica : sé il curatore subentra in un contratto
ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle
consegne già avvenute;
5) Mandato : fallimento del mandante, il contratto di mandato rimane sospeso con scelta
in capo al curatore se optare per il subentro o lo scioglimento.
B) Contratti che si sciolgono “ope legis” : contratti rispetto ai quali il legislatore ha effettuato una
valutazione a priori di incompatibilità degli studi con la struttura della procedura concorsuale di cui
ne consiglia l’automatico scioglimento :
1) Contratti di borsa a termine : sé il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento si
scioglie alla data della dichiarazione di fallimento;
2) Associazione in partecipazione : si scioglie per il fallimento dell’associante;
3) Conto corrente : si sciolgono per il fallimento di una delle parti :
a) Contratto di commissione : particolare mandato senza rappresentanza qualificato
dallo specifico oggetto dell’incarico conferito al commissionario ;
b) Contratto di conto corrente ordinario;
c) Contratto di conto corrente bancario : ragione dello scioglimento deve rinvenirsi
nella compensabilità fra credito e debito;
d) Contratto di mandato : si scioglie automaticamente, indipendentemente dalla
natura del contratto
C) Contratti che proseguono “ope legis”: contratti rispetto ai quali l’intervenuta dichiarazione di
fallimento non determina interruzioni ne temporanee ne definitive :
1) Preliminare di compravendita avente oggetto immobili ad uso abitativo : le
disposizioni non si applicano al contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un
immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente
o dei suoi parenti entro il 3° grado;
2) Locazione finanziaria : fallimento del concedente : in caso di fallimento delle società
autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria il
contratto prosegue; :
3) Locazione di immobili il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione di
immobili e il curatore subentra nel contratto (ininfluente la dichiarazione di fallimento
del locatore);
4) Contratto d’affitto d’azienda : in caso di fallimento di una delle parti stabilisce che non
è causa di scioglimento del contratto d’affitto d’azienda ma entrambe le parti possono
recede entro 60 giorni corrispondendo alla controparte un indennizzo;
5) Contratto di edizione : il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del
contratto di edizione, questo sarà invece risolto solo sé il curatore entro un anno dal
fallimento non continua l’esercizio dell’azienda editoriale;
D) Contratti Condizionati : contratti la cui sorte al momento della dichiarazione di fallimento di una
delle parti è condizionata anche da circostanze esterne alla procedura che impediscono la
realizzazione di un determinato effetto :
1) Contratti relativi ad immobili da costruire : i contratti si sciolgono se prima che il
curatore comunichi la scelta fra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso
la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore
(escussione: il debitore può chiedere al creditore di rivolgersi prima verso un altro
debitore)
2) Finanziamento destinato ad uno specifico affare : rientra fra quei contratti destinati
alla sospensione, il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di
finanziamento quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione;
3) Assicurazione contro i danni : il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di
assicurazione contro i danni, la regola da applicare è dunque la continuazione;
4) Appalto :
a) In caso di fallimento del committente : il contratto si scioglie se il curatore non
dichiara di voler subentrare nel rapporto dando comunicazione all’altra parte nel
termine di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento ;
b) In caso di fallimento dell’appaltatore : il rapporto contrattuale si scioglie se la
considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del
contratto
10. La custodia e l’amministrazione delle attività fallimentari
Custodia e amministrazione delle attività fallimentari : le diverse fasi in cui si articola il procedimento
sono scandite all’interno della legge fallimentare :
1) Custodia e Amministrazione delle attività fallimentari : l’attività per mezzo della
quale avviene lo spossessamento è la Sigillazione dei beni del fallito da parte del
curatore. Questa apposizione determina la pubblica custodia dei beni del debitore
e riveste natura cautelare impedendo atti di distrazione del debitore o da parte di
terzi. Rientrano tutti i beni che si trovano nella sede principale dell’impresa
indipendentemente se siano destinati a far parte della massa attiva fallimentare. Vi
sono dei beni che risultano esclusi dalla sigillazione , come il denaro, le cambiali e
altri titolo di credito;
L’inventario
- : la presa in consegna dei beni da parte dell’organo della procedura avviene
contestualmente alla redazione dell’inventario. Questo viene redatto dal curatore nel più breve
tempo possibile avvisati il fallito e il comitato dei creditori. Con questo strumento il curatore inizia a
delineare l’ammontare e la composizione della massa attiva fallimentare (beni mobili, immobili,
materiali e immateriali) avvalendosi di uno stimatore. La redazione dell’inventario rappresenta la
responsabilità del curatore, ovvero attraverso cui si ha la presa in consegna dei beni del debitore. Il
verbale d’inventario dovrà essere poi redatto in doppio originale e sottoscritto da parte dei
partecipanti e depositato presso la cancelleria del tribunale.
2) Attività inerenti all’organizzazione della procedura : fanno parte principalmente :
a) Elenco dei creditori : la compilazione dell’elenco dei creditori e dei titolari
di diritti reali mobiliari e immobiliari rappresenta l’attività preliminare alla
verificazione della massa passiva fallimentare, il curatore deve compilare
l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e di tutti colore
che vantano diritti reali e personali e pii depositare gli elenchi in
cancelleria;
b) Bilancio d’esercizio : il curatore è tenuto inoltre a redigere il bilancio
dell’ultimo esercizio se non è stato presentato dal fallito ed inoltre dovrà
apportare le rettifiche sé necessarie;
c) Fascicolo della procedura : al cancelliere del tribunale viene dato il compito
di formare il fascicolo della procedura nel quale devono essere contenuti
tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, suddivisi
in sezioni.
11. L’accertamento dello Stato Passivo e dei diritti dei terzi
L’accertamento del passivo rappresenta il procedimento attraverso il quale si provvede alla verifica di quali
siano gli importi e i soggetti che partecipano al concorso :
1. Stabilisce se la procedura ha ragion d’essere;
2. Individua il patrimonio liquidabile;
3. Dimensiona la liquidazione alle effettive necessità del concorso;
4. Preordina gli elementi.
- Ogni credito mobiliare o immobiliare deve essere accertato, compresi i crediti concorsuali
posteriori, i crediti pecuniari e non, quelli privilegiati, chirografari e subordinati sorti anteriormente
alla dichiarazione di fallimento. Risultano compresi anche i crediti prededucibili, ovvero i crediti
sorti in occasione del fallimento e che dovranno essere soddisfatti su tutti gli altri.
- Possiamo riconoscere la diversità fra le 3 categorie :
A) Crediti concorsuali : vale la regola dell’inderogabilità (privilegiati, chirografari e subordinati)
B) Diritti reali o personali su beni mobili : i relativi beni possono essere restituiti su istanza da
parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori;
C) Crediti prededucibili : esclude dall’accertamento i crediti non contestati e quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione.
Il provvedimento di verifica : si articola in due fasi :
1) Fase Necessaria : si svolge davanti al giudice delegato sulla base delle domande di
ammissione al passivo e si conclude con il decreto dello stesso giudice. Può verificarsi
inoltre il caso di decreto di esecutività dello stato passivo : il tribunale con decreto motivato
su istanza del curatore 20 giorni prima dell’udienza dispone di non farsi luogo al
procedimento di accertamento del passivo relativo ai crediti concorsuali
2) Fase Eventuale : può anche non esservi, consegue solitamente a seguito delle imputazioni
proposte dagli interessati avanti il tribunale contro il provvedimento del giudice delegato.
Fase Necessaria : si compone di una serie di punti essenziali :
1) stabilisce il luogo, giorno e d ora dell’adunanza dell’esame dello stato passivo entro il
termine di 12° giorni dal deposito della sentenza;
2) ai creditori e a terzi che vantano diritti reali o personali assegna il termine di 30 giorni
prima dell’adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione ;
3) deve redigere l’elenco dei creditori e l’elenco dei titolari di diritti reali o personali;
4) deve inviare a ciascun creditore o titolare di diritti un apposito avviso, che dovrà contenere
l’indicazione che gli interessati possono partecipare al concorso depositando domanda in
cancelleria.
Domande di ammissione al passivo : momento in cui i creditori concorsuali e titolari di diritti reali e
personali presentano domanda per l’insinuazione al passivo per ottenere il soddisfacimento delle loro
pretese.
a. La domanda si propone nella forma del ricorso al giudice delegato e viene depositata in cancelleria.
Il ricorso deve contenere le generalità del creditore, l’indicazione della somma e dei fatti della
domanda e allegati tutti i documenti;
b. Le domande vanno depositate entro 30 giorni prima dell’udienza di verifica, quelle successive
invece sono qualificate come tardive.
Domande Tardive : domande di insinuazione al passivo che vengono depositate oltre il termine di 30
giorni prima dell’accertamento del passivo. Nel caso vengano proposte oltre i 12 mesi dalla data del
deposito del decreto di esecutività dello stato passivo vengono dichiarate inammissibili.
Procedimento : si compone di una serie di fasi :
1) Progetto di stato passivo : depositate le domande in cancelleria entra in gioco il curatore il quale
esamina tali domande e predispone il progetto di stato passivo composto dagli elenchi di creditori e
dai titolari di diritti reali o personal. Dovrà poi depositare in cancelleria il progetto di stato passivo
almeno 15 giorni prima dell’udienza di verifica ;
2) Udienza di verifica : all’udienza per l’esame dello stato passivo possono intervenire coloro che
hanno presentato domanda di ammissione, il curatore ed il fallito. Il giudice delegato deciderà poi
su ciascuna domanda;
3) Istruttoria : il giudice delegato può procedere ad atti d’istruzione su richiesta delle parti.
Statuizioni del G.d e il decreto di esecutività : il giudice delegato si pronuncia con decreto su ciascuna
domanda, egli può :
1) Dichiarare inammissibile la domanda;
2) Respingere la domanda ed escludere il credito;
3) Accogliere in tutto o in parte la domanda.
Crediti con Riserva : i crediti possono essere ammessi al passivo con riserva in alcuni casi :
a) Crediti sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva;
b) Crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore;
c) Crediti accertati co sentenza del giudice pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.
Scioglimento della Riserva : quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una
domanda con riserva, il giudice delegato modifica lo stato passivo disponendo che la domanda deve
intendersi accolta definitivamente.
Le impugnazioni : il decreto che abbia reso esecutivo lo stato passivo può essere impugnato avanti il
tribunale con 3 mezzi d’impugnazione :
A) Opposizione : proposta dal creditore o dal titolare di diritti su beni mobili/immobili, il quale
contesti il rigetto o l’accoglimento parziale della sua domanda, è proposta contro il curatore;
B) Impugnazione : proposta dal curatore, creditore o dal titolare di diritti su beni mobili, immobili il
quale contesti l’accoglimento della domanda di altro creditore. Viene proposta con ricorso
depositato presso la cancelleria del tribunale entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del
curatore;
C) Revocazione : mezzo d’impugnazione straordinario, proponibile solo dopo che siano decorsi i
termini per le opposizioni. Il curatore, creditore e titolare di diritti possono chiedere che il
provvedimento di accoglimento vengano revocati perché determinati da falsità o dolo.
12. L’esercizio provvisorio dell’impresa, l’affitto d’azienda e la
liquidazione dell’attivo :
L’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda risultano essere due misure volte principalmente alla
monetizzazione dei complessi produttivi dell’impresa in crisi svolgendo una funzione strumentale alla
liquidazione, considerata come momento centrale dell’intera procedura concorsuale volta al
soddisfacimento dei creditori concorrenti. Sono due misure necessariamente temporanee che consentono
di salvaguardare l’impresa in crisi :
A) Esercizio provvisorio : alla base vi è un provvedimento del giudice delegato;
B) Affitto d’azienda del fallito : alla base vi è un contratto con un terzo, estraneo alla procedura
(affittuario).
A) Esercizio provvisorio : è costituito da due momenti :
a) Apertura della procedura : il tribunale non ha gli elementi richiesti per apprezzare se sia
effettivamente conveniente per la massa la continuazione dell’attività;
b) Continuazione temporanea d’esercizio : su proposta del curatore il giudice delegato, previo
parere del comitato dei creditori autorizza la continuazione temporanea dell’impresa
fissandone la durata indicativa.
c) Cautele : accompagnano la decisione iniziale :
1) Il comitato dei creditori è convocato dal curatore ogni 3 mesi;
2) Sé il comitato dei creditori non vede l’opportunità di continuare l’esercizio
provvisorio, il giudice delegato ordina la cessazione;
3) Ogni semestre il curatore deve presentare un rendiconto dell’attivo;
4) Il tribunale può ordinare la cessazione dell’attività quando vuole;
5) Il curatore deve specificare l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio
dell’impresa
Affitto d’azienda
B) : l’attività è imputata esclusivamente all’affittuario sul quale ricade il rischio
dell’impresa. Si potranno ottenere due vantaggi economici :
1) Incamererà i canoni d’affitto mantenendo in funzione l’organismo produttivo;
2) Eviterà la dispersione dell’avviamento;
- Insidie per la massa dei creditori : a) l’affittuario potrebbe rendersi inadempiente all’obbligo del
pagamento dei canoni; b) l’utilizzazione non efficiente dell’azienda da parte del fallito potrebbe
portare alla diminuzione del valore della stessa
- Affitto e liquidazione : a) prima della presentazione del programma di liquidazione il giudice
delegato autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi limitatamente a specifici rami;
b) la durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni;
c) il contratto d’affitto deve prevedere il diritto di recesso;
- Scelta dell’affittuario : il contratto d’affitto deve essere stipulato con chi offra canoni d’affitto più
alti e delle garanzie prestate;
- Clausola di prelazione : il curatore può decidere di inserire nel contratto la clausola di prelazione a
favore dell’affittuario che attribuisce a quest’ultimo il diritto di essere preferito rispetto agli altri
potenziali cessionari al momento della futura vendita dell’azienda.
La Liquidazione dell’attivo : sono presenti diversi tipi di strumenti liquidatori offerti agli organi della
procedura oltre alla normale vendita dei beni mobili e immobili :
a) La vendita dell’azienda e dei suoi rami;
b) La cessione dei beni e rapporti giuridici individuabili in blocco;
c) La cessione di attività e passività;
d) La possibilità per il curatore di conferire in una o più società.
- Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione
da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori;
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