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IL TRIBUNALE

1) : possiamo distinguere principalmente :

A) Funzioni Interne (art.23) : 1) è investito dell’intera procedura fallimentare, esercita una

posizione di sovra-ordinazione rispetto a tutti gli altri organi esprimendo un potere

generale di controllo e coordinamento ; 2) potere di nomina-revoca-sostituzione del

giudice delegato e del curatore fallimentare, può in ogni tempo sentire in camera di

consiglio i vari attori del procedimento e decide sulle controversie relative alla procedura

che non sono di competenza del giudice delegato; 3) i provvedimenti del tribunale sono

pronunciati con decreto.

B) Funzioni Esterne (art.24) : fa riferimento a funzioni giurisdizionali contenziose, ovvero a

tutte le azioni che derivano dal fallimento e che hanno per oggetto delle liti (opposizioni o

impugnazioni dello stato passivo, azioni revocatorie fallimentari) e vengono pronunciate

tutte con sentenza;

Il GIUDICE DELEGATO :

2) è nominato dal tribunale e dello stesso fa parte, si trova in una posizione

intermedia fra il tribunale ed il curatore. Spettano la vigilanza ed il controllo sulla regolarità della

procedura e d una vasta serie di poteri specifici :

a) Atti e attività processuali : emette provvedimenti urgenti per la

conservazione del patrimonio, nomina e sostituisce i membri del

comitato dei creditori;

b) Poteri autorizzativo : autorizza la continuazione temporanea

dell’impresa dopo il fallimento, autorizza il curatore ad affidare delle

mansioni ad altri professionisti ;

c) Potere di approvazione : approva il rendiconto del curatore dove non

sorgano contestazioni;

d) Potere decisorio : provvede sui reclami contro gli atti del curatore e del

comitato dei creditori

e) Poteri diretti : liquida i compensi agli incaricati della procedura e la loro

eventuale revoca ed emette i mandati di pagamento

f) Tutti i provvedimento del giudice delegato sono pronunciati mediante

decreto motivato e sono impugnabili al tribunale

3) IL CURATORE : organo tecnico della procedura, ad esso sono attribuite una pluralità di funzioni,

fra cui l’amministrazione del patrimonio fallimentare. Risulta essere un soggetto imparziale che la

legge riconosce come pubblico ufficiale. Viene nominato dal tribunale ma i creditori possono

richiederne la sostituzione :

a) Nomina : può essere persona fisica o studio professionale :

- Requisiti positivi : essere avvocato, commercialista, ragioniere, e aver

svolto funzioni di amministrazione e controllo in società di capitali.

- Requisiti negativi : non possono essere nominati curatore il coniuge, i

parenti e gli affini entro il 4° grado del fallito e i creditori di questo;

b) Accettazione della nomina : il curatore entro i 2 giorni successivi alla

sua nomina deve comunicare al giudice delegato la propria

accettazione;

c) Cessazione : può avvenire per varie cause : morte, dimissione, revoca o

sostituzione;

d) Funzioni : il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio

ufficio, tuttavia può delegare ad altri (Delegato e Coadiutore) specifiche

mansioni ed il compenso di questi verrà poi detratto da quello del

curatore.

-Delegato : si sostituisce al curatore nel compimento di singole

operazioni ;

- Coadiutore : si affianca al curatore in posizione di subordinazione;

e) Amministrazione del patrimonio : gestione e conservazione del

patrimonio fallimentare :

- Atti di ordinaria amministrazione : atti decisi e compiuti dal curatore

senza l’intervento di altri organi;

- Atti di straordinaria amministrazione : atti per cui occorre

l’autorizzazione del comitato dei creditori;

f) Informazione : il curatore entro 60 giorni dalla dichiarazione di

fallimento deve presentare al giudice una relazione sulle cause del

fallimento e sulle responsabilità del fallito;

g) Info.Processuale : predisposizione di un progetto di stato passivo a

seguito dell’accertamento del passivo e formazione della lista dei

creditori per la distribuzione dell’attivo fallimentare;

h) Rendiconto : il curatore ha l’obbligo di redigere il rendiconto della

gestione. Viene redatto a seguito della fase di liquidazione ma

precedentemente alla chiusura della procedura di fallimento. Viene poi

esaminato dal giudice delegato e depositato in cancelleria. Gli

interessati possono presentare contestazioni o osservazioni e alla fine il

giudice delegato approva il rendiconto;

i) Compenso : è determinato da caso a caso, in base ai risultati ottenuti,

all’importanza dell’operazione, in misura proporzionata all’attivo e

passivo fallimentare con percentuali scaglionate. Inoltre viene

riconosciuto un rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal giudice

delegato.

4) IL COMITATO DEI CREDITORI : è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza

dichiarativa di fallimento e si pone come rappresentante e tutore degli interessi dei creditori. Come

organo è formato da 3-5 membri scelti fra i creditori in modo da rappresentare in misura

equilibrata quantità e qualità dei creditori. Entro 10 giorni dalla nomina viene poi nominato il loro

presidente. Svolge una serie di funzioni differenti :

a) Vigilanza e controllo sull’amministrazione del patrimonio, sulle

operazioni della procedura e sull’operato del curatore;

b) Potere autorizzativo sulla nomina dei delegati e coadiutori, su atti di

straordinaria amministrazione;

c) Potere di ispezionare le scritture contabili e i documenti della

procedura;

d) Potere di reclamo contro i decreti del giudice e potere di chiedere la

revoca del curatore fallimentare;

e) Compartecipazione gestoria, il comitato può chiedere modifiche del

piano di liquidazione al curatore fallimentare

f) Compenso : ai componenti del comitato spetta solitamente il rimborso

sulle spese ma può anche essere concesso un compenso in misura non

superiore al 10% di quello del curatore fallimentare

6. Gli effetti del fallimento per il debitore

Il fallimento porta con sé due effetti principali nei confronti dei debitori :

1) Effetti Patrimoniali : spossessamento e sigillazione del patrimonio

2) Effetti Personali : serie di incapacità correlate allo status di fallito

Spossessamento : dalla data della dichiarazione di fallimento fino alla sua conclusione il fallito, viene

privato della disponibilità e amministrazione dei suoi beni che passano sotto il controllo degli organi della

procedura. Abbiamo quindi la cristallizzazione del patrimonio del debitore destinato alla soddisfazione della

massa creditizia ; questa estromissione temporanea della gestione del debitore si produce anche a carico di

soggetti collegati ad esso, ovvero l’erede e il rappresentante legale. Questo allontanamento temporaneo

non comporta la perdita della titolarietà dei beni di cui il debitore ne rimane proprietario. Si registra quindi

un cambiamento del vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore.

Beni del patrimonio : ne fanno parte i beni che compongono il patrimonio del debitore al momento

dell’apertura della procedura e i beni che pervengono al fallito durante il fallimento. Per beni si intendono i

beni immobili, mobili, materiali e immateriali ma anche poteri, facoltà, rapporti che fanno testa al debitore

fallito e formano la massa attiva fallimentare. Rientrano anche i beni a titolo precario, cioè a titolo di

prestito e i beni che al momento della dichiarazione non erano nella sua materiale disponibilità

Beni esclusi : vi sono una serie di beni che risultano essere esclusi dall’attivo fallimentare :

a) Beni antieconomici : il curatore fallimentare può rinunciare ai beni che pervengono al fallito

durante la procedura fallimentare nel caso in cui i costi da sostenere per la loro conservazione

risultino essere superiori al valore di realizzo;

b) Assolutamente impignorabili : vi rientrano i diritti potestativi, stato di cittadinanza, tutela del

nome e dell’immagine, le cose sacre, l’anello nuziale, vestiti, frigorifero, fornelli da cucina,

biancheria;

c) Relativamente impignorabili : ne fanno parte gli assegni aventi carattere alimentare, stipendi e

salari per il mantenimento del debitore e della propria famiglia (può anche essere riconosciuto a

riguardo un sussidio a titolo di alimenti per il debitore) e anche la casa del fallito non può essere

distratta da tale uso fino alla liquidazione finale;

d) Esclusi : oggetti di proprietà del debitore che al momento della dichiarazione non erano nella sua

materiale disponibilità e legati con un contratto ad un terzo (es : fallimento di una società di leasing

finanziaria) e beni che risultano essere sottoposti a misure di sequestro o confisca.

Nelle controversie il debitore viene privato della sua legittimazione per cui sta al curatore fallimentare il

potere di rappresentanza nei suoi confronti (potere di sostituzione del fallito).

Conseguenze spossessamento : tutti gli atti compiuti dal fallito, i pagamenti effettuati o i pagamenti

ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci e le somme ricevute dovranno essere restituite,

mentre il terzo sarà costretto a ripetere il pagamento.

Obblighi : vi sono una serie di obblighi nei confronti del debitore :

1) Obbligo di deposito dei bilanci e delle altre scritture contabili e fiscali ordinato dal tribunale ;

2) Obbligo di presentarsi se occorrono informazioni o chiarimenti davanti al giudice, curatore

fallimentare e comitato dei creditori;

3) Obbligo di informare il curatore nel caso di un cambio di residenza e consegnare tutta la

corrispondenza relativa alla procedura di fallimento.

Inosservanza : l’inadempienza dell’insieme dei vari obblighi del debitore comporterà delle sanzioni civili e

penali dirette con reclusione da 6-18 mesi.

7. Gli effetti del fallimento per i creditori

Massa Passiva fallimentare : vengono intesi l’insieme dei creditori sorti anteriormente alla dichiarazione

di fallimento che hanno diritto ad essere soddisfatti secondo la par condicio creditorum

Formazione Massa Passiva Fallimentare : si basa principalmente su due concorsi :

1) Concorso Sostanziale : a seguito della cristallizzazione del patrimonio del fallito, dal giorno della

dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale può essere iniziata sui beni compresi del

fallimento. I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve cause

legittime di prelazione (privilegiati). Fa riferimento a tutti i creditori sorti sia anteriormente alla

dichiarazione di fallimento (concorsuali) sia a quelli sorti successivamente che devono essere

soddisfatti per intero e prima degli altri (prededucibili) ;

2) Concorso Formale : ogni credito anche se munito di prelazione deve essere accertato secondo le

norme d stabilite dal capo V.

Crediti Pecuniari : crediti aventi ad oggetto somme di denaro. I debiti pecuniari del fallito si

considerano scaduti alla data della dichiarazione di falli

Dettagli
A.A. 2014-2015
33 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucettamarino85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della crisi delle imprese e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Scano Alessio.