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PROCEDUMENTO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
204. Gli artt. 182-bis, 182-quater e 67, co. 3, lett. e)
L’art. 182-bis stabilisce:
che l’imprenditore in stato di crisi può richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione
dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, depositando la
unita ad una relazione redatta da un professionista sull’attuabilità dell’accordo, con
documentazione
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei;
che l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese acquistando così efficacia;
che dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data
non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore;
che entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori ed ogni interessato possono proporre opposizione;
che il tribunale procede all’omologazione con decreto reclamabile alla corta d’appello entro 15
giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese;
che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiesto
dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 182-quater, sono prededucibili nell’eventuale successivo fallimento alcune
categorie di crediti “connessi” agli accordi di ristrutturazione. La disciplina si completa con l’art. 67, co. 3,
per il quale “non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
lett. e),
in esecuzione dell’accordo omologato.”
a) Il legislatore ha disciplinato solo il procedimento col quale tali accordi possono acquisire una
particolare efficacia diversa da quella che essi di per sé già abbiano. Gli accordi di ristrutturazione sono
presupposti dalle norme che stiamo esaminando, restando governati dal diritto comune dei contratti.
b) Non è chiara la natura dell’istituto, se si tratti di una procedura concorsuale e quale sia il suo rapporto
col concordato preventivo nell’ambito della cui disciplina la disposizione è collocata. Parrebbe da escludere
che l’istituto possa essere considerato una forma particolare di concordato preventivo, o che possa essere una
procedura concorsuale, che comporterebbe l’imposizione di un “vincolo” di destinazione sul patrimonio
dell’imprenditore – debitore, eretto in patrimonio separato e reso insensibile alle azioni esecutive dei
creditori e del suo titolare: nulla di ciò si ha nella ristrutturazione.
205. Gli accordi di ristrutturazione: nozione, contenuto, strutturazione, qualificazione
Oggetto della “ristrutturazione” sono i debiti, e “ristrutturazione dei debiti” significa nuova regolazione
questo è l’elemento qualificante dei concordati stragiudiziali.
dei rapporti debitore-creditori: accordi standard, avendosi un’ampia gamma di possibili
a) Non esistono in punto di contenuto, degli
contenuti. Si va dagli schemi più semplici (centrati su moratorie di pagamenti e/o riduzioni dei crediti) a più
complessi (che fanno perno su un piano predisposto da parte dell’impresa in crisi, nel quale si prevedono
meccanismi di risistemazione dei debiti, interventi sull’azienda, e sugli assetti imprenditoriali ed
organizzativi). Qualunque sia l’articolazione, centrali sono i meccanismi di regolazione dei debiti, che degli
accordi o concordati stragiudiziali forniscono il contenuto minimo necessario (il resto è un completamento).
L’obbiettivo degli accordi può essere il salvataggio dell’impresa, intendendosi il recupero delle normali
condizioni di funzionamento, ma anche la migliore liquidazione della stessa.
b) La strutturazione dell’accordo dipende anche dal suo contenuto. Può essere realizzato o con un’intesa
unica o con un fascio di intese collegate, o con un’intesa-quadro alla quale si connetta una serie di negozi
attuativi.
c) Gli accordi sono retti dal diritto comune dei contratti, alla cui luce la loro esistenza, validità ed efficacia
vanno vagliate. Fermo restando che le parti potrebbero subordinare l’efficacia dell’accordo alla sua
omologazione. dall’art. 182-bis:
206. Il procedimento disciplinato i presupposti
Per l’instaurarsi del procedimento sono richiesti diversi presupposti.
a) Il ricorso per l’omologazione può essere presentato non da qualunque debitore, ma “dall’imprenditore
in stato di crisi”. Il presupposto oggettivo è identico a quello per l’ammissione del concordato preventivo,
mentre quello soggettivo in origine era uguale a quello del concordato preventivo: ora invece “gli
procedure di ristrutturazione”.
imprenditori agricoli in stato di insolvenza o di crisi possono accedere alle
b) Non qualsiasi accordo di ristrutturazione può essere presentato per l’omologazione. Occorre che sia
stato stipulato con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, che sia attuabile ed idoneo ad assicurare
il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo.
In sostanza, deve presentarsi come fattualmente idoneo a consentire il superamento dello stato di crisi per
effetto della nuova regolamentazione concordata coi creditori, e della disponibilità di quanto necessario per
soddisfare integralmente i creditori estranei all’accordo.
207. Segue. Il ricorso; la pubblicazione nel registro delle imprese; la sospensione delle azioni esecutive
cautelari; le opposizioni
A. L’imprenditore in stato di crisi chiede l’omologazione dell’accordo depositando in tribunale apposito
ricorso. Assieme vanno depositati:
la documentazione (una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’impresa; e l’elenco nominativo dei creditori con
lo stato analitico ed estimativo delle attività
indicazione dei crediti e delle cause di prelazione; l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su
beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali
soci illimitatamente responsabili);
una relazione redatta da un professionista sull’esistenza delle condizioni di cui si è detto prima, cioè
l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.
B. L’accordo deve essere “pubblicato” nel registro delle imprese, ed è lo stesso debitore a dovervi
provvedere contemporaneamente al deposito del ricorso od immediatamente dopo. La pubblicazione ha lo
scopo di rendere nota alla generalità l’esistenza ed il contenuto dell’accordo.
C. “L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione” nel registro delle imprese. In realtà,
l’accordo produce i suoi effetti fra le parti nel momento in cui è stipulato: la disposizione allora va intesa nel
senso che tali effetti vanno temporaneamente ancorati alla data di pubblicazione nel registro delle imprese.
D. Dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire
azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Va sottolineato:
che “il blocco” delle azioni esecutive e cautelari previsto è analogo a quello contemplato in materia
di concordato preventivo;
che l’inosservanza del divieto determina la nullità degli atti;
che l’ambito di operatività del “blocco” dovrebbe toccare solo le azioni proposte o proponibili dai
creditori estranei all’accordo.
E. Il legislatore ha aggiunto all’art. 182-bis tre nuovi commi, che disciplinano la richiesta da parte del
“blocco” delle azioni esecutive e cautelari nel corso delle
debitore e la concessione da parte del tribunale del
trattative e prima della conclusione e del deposito dell’accordo. Questo nuovo subprocedimento:
si apre col deposito presso il tribunale da parte dell’imprenditore dell’istanza di sospensione, e con la
pubblicazione della stessa nel registro delle imprese che “produce l’effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché di acquisire titoli di prelazione dalla
pubblicazione”;
prosegue con la fissazione dell’udienza da parte del tribunale, previa verifica della completezza della
documentazione depositata;
si conclude con l’udienza all’esito della quale il tribunale dispone con decreto motivato il divieto di
iniziare o proseguire le azioni cautelari od esecutive, e di acquisire titoli di prelazioni, ed assegna il
termine di 60 gorni per depositare l’accordo di ristrutturazione (che fa scattare il “blocco”).
F. Dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese decorre il termine di 30 giorni entro il quale
i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione all’omologazione.
Quanto ai legittimati, l’opposizione può essere proposta solo dai creditori rimasti estranei all’accordo e
non anche dei partecipanti. Quanto al contenuto, i motivi per contrastare l’omologazione possono riguardare
sia profili di rito che profili di merito.
208. Segue. L’omologazione
a) Con riferimento al giudizio di omologazione, il tribunale deve pronunciarsi anche se non siano state
proposte opposizioni, e l’oggetto necessario del giudizio è sempre lo stesso indipendentemente dalle
opposizioni: esso va individuato nella verifica dei presupposti e delle condizioni a cui la legge subordina
l’omologazione. Particolare rilievo assume il profilo dell’attuabilità dell’accordo e della sua idoneità ad
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
b) Il procedimento si svolge in camera di consiglio e si conclude con un decreto con cui il tribunale
dichiara inammissibile la richiesta di omologazione. La pronuncia di inammissibilità è circoscritta a profili di
rito, e la mancanza dei presupposti e delle condizioni a cui la legge subordina l’omologazione dovrebbe
comportare il rigetto della richiesta.
Ove il procedimento abbia fatto emergere uno stato di insolvenza, il tribunale dovrà procedere alla
segnalazione al PM.
c) Il decreto del tribunale deve essere pubblicato nel registro delle imprese. Dalla pubblicazione decorre il
termine di 30 giorni per il reclamo alla corte d’appello.
209. Segue. Gli effetti dell’accordo omologato
A. Rimane da affrontare il tema degli effetti dell’accordo omologato.
E’ opinione che tali effetti vadano identificati nella sottrazione alla revocatoria degli atti, pagamenti,
garanzie effettuati in secuzione di tale accordo: però l’effetto principale dell