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PROCEDUMENTO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

204. Gli artt. 182-bis, 182-quater e 67, co. 3, lett. e)

L’art. 182-bis stabilisce:

 che l’imprenditore in stato di crisi può richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione

dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, depositando la

unita ad una relazione redatta da un professionista sull’attuabilità dell’accordo, con

documentazione

riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei;

 che l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese acquistando così efficacia;

 che dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data

non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore;

 che entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori ed ogni interessato possono proporre opposizione;

 che il tribunale procede all’omologazione con decreto reclamabile alla corta d’appello entro 15

giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese;

 che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiesto

dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 182-quater, sono prededucibili nell’eventuale successivo fallimento alcune

categorie di crediti “connessi” agli accordi di ristrutturazione. La disciplina si completa con l’art. 67, co. 3,

per il quale “non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere

lett. e),

in esecuzione dell’accordo omologato.”

a) Il legislatore ha disciplinato solo il procedimento col quale tali accordi possono acquisire una

particolare efficacia diversa da quella che essi di per sé già abbiano. Gli accordi di ristrutturazione sono

presupposti dalle norme che stiamo esaminando, restando governati dal diritto comune dei contratti.

b) Non è chiara la natura dell’istituto, se si tratti di una procedura concorsuale e quale sia il suo rapporto

col concordato preventivo nell’ambito della cui disciplina la disposizione è collocata. Parrebbe da escludere

che l’istituto possa essere considerato una forma particolare di concordato preventivo, o che possa essere una

procedura concorsuale, che comporterebbe l’imposizione di un “vincolo” di destinazione sul patrimonio

dell’imprenditore – debitore, eretto in patrimonio separato e reso insensibile alle azioni esecutive dei

creditori e del suo titolare: nulla di ciò si ha nella ristrutturazione.

205. Gli accordi di ristrutturazione: nozione, contenuto, strutturazione, qualificazione

Oggetto della “ristrutturazione” sono i debiti, e “ristrutturazione dei debiti” significa nuova regolazione

questo è l’elemento qualificante dei concordati stragiudiziali.

dei rapporti debitore-creditori: accordi standard, avendosi un’ampia gamma di possibili

a) Non esistono in punto di contenuto, degli

contenuti. Si va dagli schemi più semplici (centrati su moratorie di pagamenti e/o riduzioni dei crediti) a più

complessi (che fanno perno su un piano predisposto da parte dell’impresa in crisi, nel quale si prevedono

meccanismi di risistemazione dei debiti, interventi sull’azienda, e sugli assetti imprenditoriali ed

organizzativi). Qualunque sia l’articolazione, centrali sono i meccanismi di regolazione dei debiti, che degli

accordi o concordati stragiudiziali forniscono il contenuto minimo necessario (il resto è un completamento).

L’obbiettivo degli accordi può essere il salvataggio dell’impresa, intendendosi il recupero delle normali

condizioni di funzionamento, ma anche la migliore liquidazione della stessa.

b) La strutturazione dell’accordo dipende anche dal suo contenuto. Può essere realizzato o con un’intesa

unica o con un fascio di intese collegate, o con un’intesa-quadro alla quale si connetta una serie di negozi

attuativi.

c) Gli accordi sono retti dal diritto comune dei contratti, alla cui luce la loro esistenza, validità ed efficacia

vanno vagliate. Fermo restando che le parti potrebbero subordinare l’efficacia dell’accordo alla sua

omologazione. dall’art. 182-bis:

206. Il procedimento disciplinato i presupposti

Per l’instaurarsi del procedimento sono richiesti diversi presupposti.

a) Il ricorso per l’omologazione può essere presentato non da qualunque debitore, ma “dall’imprenditore

in stato di crisi”. Il presupposto oggettivo è identico a quello per l’ammissione del concordato preventivo,

mentre quello soggettivo in origine era uguale a quello del concordato preventivo: ora invece “gli

procedure di ristrutturazione”.

imprenditori agricoli in stato di insolvenza o di crisi possono accedere alle

b) Non qualsiasi accordo di ristrutturazione può essere presentato per l’omologazione. Occorre che sia

stato stipulato con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, che sia attuabile ed idoneo ad assicurare

il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo.

In sostanza, deve presentarsi come fattualmente idoneo a consentire il superamento dello stato di crisi per

effetto della nuova regolamentazione concordata coi creditori, e della disponibilità di quanto necessario per

soddisfare integralmente i creditori estranei all’accordo.

207. Segue. Il ricorso; la pubblicazione nel registro delle imprese; la sospensione delle azioni esecutive

cautelari; le opposizioni

A. L’imprenditore in stato di crisi chiede l’omologazione dell’accordo depositando in tribunale apposito

ricorso. Assieme vanno depositati:

 la documentazione (una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

dell’impresa; e l’elenco nominativo dei creditori con

lo stato analitico ed estimativo delle attività

indicazione dei crediti e delle cause di prelazione; l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su

beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali

soci illimitatamente responsabili);

 una relazione redatta da un professionista sull’esistenza delle condizioni di cui si è detto prima, cioè

l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.

B. L’accordo deve essere “pubblicato” nel registro delle imprese, ed è lo stesso debitore a dovervi

provvedere contemporaneamente al deposito del ricorso od immediatamente dopo. La pubblicazione ha lo

scopo di rendere nota alla generalità l’esistenza ed il contenuto dell’accordo.

C. “L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione” nel registro delle imprese. In realtà,

l’accordo produce i suoi effetti fra le parti nel momento in cui è stipulato: la disposizione allora va intesa nel

senso che tali effetti vanno temporaneamente ancorati alla data di pubblicazione nel registro delle imprese.

D. Dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire

azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Va sottolineato:

 che “il blocco” delle azioni esecutive e cautelari previsto è analogo a quello contemplato in materia

di concordato preventivo;

 che l’inosservanza del divieto determina la nullità degli atti;

 che l’ambito di operatività del “blocco” dovrebbe toccare solo le azioni proposte o proponibili dai

creditori estranei all’accordo.

E. Il legislatore ha aggiunto all’art. 182-bis tre nuovi commi, che disciplinano la richiesta da parte del

“blocco” delle azioni esecutive e cautelari nel corso delle

debitore e la concessione da parte del tribunale del

trattative e prima della conclusione e del deposito dell’accordo. Questo nuovo subprocedimento:

 si apre col deposito presso il tribunale da parte dell’imprenditore dell’istanza di sospensione, e con la

pubblicazione della stessa nel registro delle imprese che “produce l’effetto del divieto di inizio o

prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché di acquisire titoli di prelazione dalla

pubblicazione”;

 prosegue con la fissazione dell’udienza da parte del tribunale, previa verifica della completezza della

documentazione depositata;

 si conclude con l’udienza all’esito della quale il tribunale dispone con decreto motivato il divieto di

iniziare o proseguire le azioni cautelari od esecutive, e di acquisire titoli di prelazioni, ed assegna il

termine di 60 gorni per depositare l’accordo di ristrutturazione (che fa scattare il “blocco”).

F. Dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese decorre il termine di 30 giorni entro il quale

i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione all’omologazione.

Quanto ai legittimati, l’opposizione può essere proposta solo dai creditori rimasti estranei all’accordo e

non anche dei partecipanti. Quanto al contenuto, i motivi per contrastare l’omologazione possono riguardare

sia profili di rito che profili di merito.

208. Segue. L’omologazione

a) Con riferimento al giudizio di omologazione, il tribunale deve pronunciarsi anche se non siano state

proposte opposizioni, e l’oggetto necessario del giudizio è sempre lo stesso indipendentemente dalle

opposizioni: esso va individuato nella verifica dei presupposti e delle condizioni a cui la legge subordina

l’omologazione. Particolare rilievo assume il profilo dell’attuabilità dell’accordo e della sua idoneità ad

assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

b) Il procedimento si svolge in camera di consiglio e si conclude con un decreto con cui il tribunale

dichiara inammissibile la richiesta di omologazione. La pronuncia di inammissibilità è circoscritta a profili di

rito, e la mancanza dei presupposti e delle condizioni a cui la legge subordina l’omologazione dovrebbe

comportare il rigetto della richiesta.

Ove il procedimento abbia fatto emergere uno stato di insolvenza, il tribunale dovrà procedere alla

segnalazione al PM.

c) Il decreto del tribunale deve essere pubblicato nel registro delle imprese. Dalla pubblicazione decorre il

termine di 30 giorni per il reclamo alla corte d’appello.

209. Segue. Gli effetti dell’accordo omologato

A. Rimane da affrontare il tema degli effetti dell’accordo omologato.

E’ opinione che tali effetti vadano identificati nella sottrazione alla revocatoria degli atti, pagamenti,

garanzie effettuati in secuzione di tale accordo: però l’effetto principale dell

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A.A. 2013-2014
132 pagine
33 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Boscaioloasr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della crisi d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Arato Marco.