Parte I: Introduzione
CAPITOLO 1: GLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI D’IMPRESA
1. Le crisi d’impresa: nozione e tipologie
Un’impresa è in crisi quando non raggiunge, per qualsiasi motivo, gli obbiettivi che si potevano
conseguire, avuto riguardo ai fattori produttivi impiegati.
Giuridicamente si impone una distinzione di fondo tra:
crisi patrimoniale, consistente in squilibri economico-finanziari;
crisi non patrimoniale, che riguarda il funzionamento dell’organizzazione.
Le crisi patrimoniali possono essere divise in crisi economiche (sbilanciamento tra attivo e passivo) e
che portano “insolvenza”.
finanziarie (incapacità di soddisfare regolarmente gli impegni verso i terzi), Le
crisi possono essere, data la loro gravità, sanabili (o reversibili) e insanabili (irreversibili).
2. Il “governo” delle crisi
Gli ordinamenti evoluti hanno sistemi normativi di “governo” delle crisi delle imprese, ma solo alcuni
ordinamenti (Italia, Belgio, Francia..) prevedono apposite regolamentazioni ed istituti per le crisi delle
imprese, poiché in molti altri le procedure di “governo” delle crisi sono istituti di diritto comune.
L’adozione del modello dualistico (si ha una differenziazione di regime tra crisi si impresa e crisi del
privato, o particulier), considera che la crisi del particulier ha ripercussioni limitate sulle relazioni
economiche e giuridiche. Dove invece le procedure di soluzione delle crisi costituiscono istituto di diritto
monistici), esse sono modellate in funzione del “governo” delle crisi di imprese.
comune (nei modelli
3. Le discipline delle crisi
Le crisi finanziarie consistono nell’incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, rappresentando un
di innescare la crisi di chi abbia avuto rapporti con l’impresa in dissesto e di
elemento di turbamento in grado
immobilizzare fattori impiegabili altrove. Da ciò la necessità di “governare” tali crisi, e gli strumenti di
governo trovano il loro nucleo nelle procedure concorsuali.
Riguardo le crisi non patrimoniali, tutti gli ordinamenti hanno strumenti di composizione delle stesse,
come la liquidazione coatta amministrativa nell’ambito delle procedure concorsuali, o la gamma delle
amministrazioni straordinarie, o infine l’amministrazione ed il commissariamento giudiziale.
4. Segue. Le discipline delle crisi patrimoniali e le loro caratteristiche
La parte più rilevante delle discipline in materia di crisi d’impresa è dedicata alle crisi patrimoniali, ed
caratteristici. Un primo tratto è che sul “governo” delle crisi patrimoniali pesano i
esse presentano tratti
mutamenti delle condizioni economiche generali, con le discipline che rappresentano un complemento della
politica industriale.
Secondo tratto è la natura conflittuale, mirando a comporre il contrasto di interessi che la crisi scatena:
dell’impresa e della collettività.
Terzo tratto caratteristico sta nella varietà delle tecniche di governo delle crisi utilizzabili: procedure
giudiziarie, procedure amministrative ed interventi amministrativi, meccanismi di natura privata. Il modello
giudiziario trova la sua ragione di essere nella garanzia della giusta composizione di interessi che la crisi
scatena; il modello amministrativo nella sussistenza di un interesse pubblico nella soluzione della crisi di
certe categorie; i meccanismi privati sono espressione della spinta dell’autonomia privata al recupero del
governo anche della fase patologica dei rapporti.
5. L’ordinamento italiano: la legge fallimentare del 1942
Nel nostro ordinamento la disciplina delle crisi ha avuto origini nel pilastro del fallimento, procedura
che sottrae il patrimonio dell’imprenditore insolvente alla sua amministrazione e al suo potere di
giudiziaria
disposizione, destinandolo al soddisfacimento dei creditori in misura paritetica.
Al fallimento si sono aggiunti istituti che ne hanno ridotto l’area di applicazione: la liquidazione coatta
amministrativa; il concordato preventivo; l’amministrazione controllata. Su queste quattro procedure si è
articolata la legge fallimentare del 1942, che continua seppure modificata a reggere.
’70 e ‘80
6. Le crisi delle procedure tradizionali e le nuove tendenze: gli anni
Negli anni ’70 ed ’80 l’evoluzione della realtà economico-sociale e la situazione generale di crisi
dell’economia sottoposero a tensione i modelli tradizionali. Le tensioni erano determinate dall’emergere a
fianco delle finalità tradizionali, di finalità diverse correlate alla conservazione dell’organismo produttivo,
“valore” da preservare e tutelare in sé. Da tale tendenza il privilegiare rispetto a procedure di liquidazione-
dissoluzione, meccanismi di risanamento attraverso l’eliminazione dei fattori di crisi o di recupero e
riorganizzazione dei complessi produttivi.
Questo innescò un processo di revisione a livello giurisprudenziale, dottrinale e normativo. A livello
normativo ploriferarono leggi di “salvataggio” delle categorie di imprese e innovazioni come l’introduzione
di una nuova procedura concorsuale, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (d.l.
30/01/1979 n° 26), procedura amministrativa che affidava la gestione ad uno o più commissari straordinari
con al continuazione dell’impresa per massimo quattro anni, al fine della riorganizzazione.
7. Segue. Gli anni ‘90
A partire dagli anni ’90 si è aperto per il nostro sistema economico e giuridico uno stadio evolutivo
caratterizzato dal recupero degli schemi e dei valori liberistici del mercato e della concorrenza, dal tramonto
di ogni idea di “socialità” o “funzionalizzazione” dell’impresa e dal ridimensionamento dell’intervento
pubblico nell’economia.
Ciò ha portato alla rivalutazione della funzione tradizionale delle procedure concorsuali come strumenti
ridimensionamento dell’obbiettivo del risanamento
volti al soddisfacimento paritetico dei creditori, col
dell’impresa in crisi e con la riduzione dello spazioni riconosciuto agli interventi pubblici nella gestione delle
crisi di impresa.
Queste spinte hanno riformato l’amministrazione straordinaria del 1979, introducendo al suo posto
l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. n° 274 del 1998),
caratterizzata da:
introduzione di una fase preliminare volta all’accertamento della sussistenza di concrete prospettive
recupero dell’equilibrio economico delle attività;
di
scansione degli obbiettivi della procedura stessa, dati o dal recupero dei complessi aziendali per la
dell’impresa in chiave di risanamento
cessione a terzi, o dalla ristrutturazione economico-finanziario
e prevedendosi la conversione dell’amministrazione in fallimento se non si raggiungano gli
obbiettivi entro il tempo concesso;
ruolo determinante dell’autorità giudiziaria, con quella amministrativa che rimane con le sole
funzioni amministrativo-gestionali.
In tempi più recenti, dopo il crac Parmalat, è stata introdotta una amministrazione straordinaria speciale
(d.lgs. n°270/1999) per assicurare rapidamente la ristrutturazione delle grandissime imprese in stato di
dell’Amministrazione.
insolvenza, potenziando le attribuzioni
8. La stagione delle riforme
Il d.lgs. n°270/1999 aveva acuito la necessità di una riforma generale del sistema, per razionalizzare e
modernizzare tutto il sistema complessivo delle procedure concorsuali in funzione dell’individuazione di un
soddisfacente punto di equilibrio tra il soddisfacimento dei creditori e la preservazione degli organismi
produttivi.
Altra esigenza era la valorizzazione degli strumenti privati di composizione della crisi, che dovevano
accompagnare le procedure concorsuali, oltre alla creazione di meccanismi di allerta volti a consentire la
possibilità di interventi in prevenzione.
Il riformatore ha imboccato un itinerario confuso con tre distinti interventi:
il d.l. n°35/2005 che modificava la disciplina della revocatoria fallimentare e del concordato
preventivo;
il d.lgs. n°5/2006 che innovava la disciplina del fallimento e sopprimeva l’amministrazione
controllata;
il d.lgs. n°169/2007 che integrava il decreto dell’anno precedente.
La riforma era inorganica, non coprendo tutte le procedure concorsuali e traducendosi in un testo non
uniforme, ma le cui linee guida sembravano essere:
la circostrizione dell’area di applicazione delle procedure concorsuali e la preclusione dell’avvio di
procedure fallimentari per dissesti di modesta entità;
dell’iter delle procedure concorsuali;
la semplificazione
il favorire meccanismi e tecniche di conservazione delle strutture produttive, in base all’idea che la
crisi d’impresa è negativa ma non necessariamente distruttiva, potendola quindi gestire in un’ottica
conservativa;
l’attribuzione a debitori e creditori di un ruolo più attivo nella gestione delle crisi, visto che esse
sono essenzialmente fatti “privati” tra questi soggetti.
Fra gli elementi nuovi, si annovera il riconoscimento normativo di strumenti privati di composizione delle
crisi, come gli accordi di ristrutturazione ed i piani di risanamento.
ha lasciato insoddisfatta l’esigenza di ampliare l’area della “concorsualità” al di
La riforma del 2005-2007 avvenuta poi con l’estensione agli imprenditori agricoli della
là del campo delle imprese commerciali,
possibilità di accedere ad accordi di ristrutturazione ed alla transazione fiscale (d.l. n° 98/2011), e con
l’introduzione del procedimento per la composizione delle crisi da sovrindebitamento (l. n° 3/2012).
9. Le discipline delle crisi nella dimensione sovranazionale
La globalizzazione porta meccanismi di armonizzazione normativa sul piano internazionale e
comunitario, ma fra i vari terreni giuridici quello delle crisi è il più refrattario. Ciascun ordinamento segue
linee proprie sia nell’individuazione del punto di equilibrio fra gli interessi coinvolti dalle crisi di impresa,
sia nella scelta delle tecniche di composizione: l’ostacolo è che queste diversità toccano aspetti di ordine
pubblico che ogni Stato governa con le proprie leggi.
Non sono mancati sforzi a livello internazionale per unificare o armonizzare le discipline della crisi
d’impresa, e tra essi si ricorda nel 2004 da parte della Commissione delle Nazioni Unite nla predisposizione
della Guida legislativa sul regime dell’insolvenza, intesa a fornire ai legislatori nazionali un quadro degli
obbiettivi di un sistema di governo dell’insolvenza.
10. Segue. L’insolvenza transnazionale
Sul terreno dell’insolvenza transazionale, ovvero di un impresa che svolga un’attività internazionale e
abbia sedi e beni in più Stati, si è avviato un processo di armonizzazione. Ciò perché qua entrano in conflitto
i principi di fondo delle procedure concorsuali, quello dell’universalità delle procedure e quello della
territorialità.
Risale al 1960 l’elaborazione di un progetto comunitario di una convenzione, imperniato sul principio di
unità ed universalità delle procedure concorsuali, ma presto abbandonato.
Con la Convenzione su alcuni aspetti internazionali del fallimento (Istanbul, 1989), si introdusse la regola
dell’universalità limitata: l’apertura del “fallimento” in uno stato legittima l’apertura in altri Stati di
fallimenti secondari.
Si è arrivati poi nel 2000 al Regolamento del Consiglio sulle procedure di insolvenza (CE, 2000),
la regola dell’universalità limitata con la coesistenza tra procedura principale e
incentrato su due capisaldi:
territoriale, ed il riconoscimento in tutti gli Stati dell’Unione delle decisione relative all’apertura di procedure
concorsuali assunte in uno di essi.
CAPITOLO 2: LE PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERALE
11. La categoria delle procedure concorsuali
Il nucleo portante degli strumenti di composizione e soluzione delle crisi d’impresa solo le “procedure
concorsuali”, istituti che consistono da un lato nel fallimento (capostipite della categoria) e dall’altro, nel
coatta amministrativa, nell’amministrazione straordinaria delle
concordato preventivo, nella liquidazione
grandi imprese in stato di insolvenza.
Sono procedure diverse:
riguardo la natura: fallimento e concordato preventivo sono procedure giudiziali, la liquidazione
l’amministrazione straordinaria è una procedura mista;
coatta è amministrativa,
riguardo i presupposti soggettivi ed oggettivi: vi sono presupposti comuni, ma per le procedure
diverse dal fallimento sono richiesti requisiti o condizioni ulteriori;
riguardo l’iniziativa: in alcuni casi è plurima, in altri ristretta a quella dello stesso debitore;
riguardo la struttura: talune procedure su caratterizzano per una componente pattizia e non solo
autoritativa;
riguardo le finalità.
12. Le caratteristiche comuni
Sul piano strutturale le procedure concorsuali hanno una caratteristica comune, essendo tutte strumenti di
regolamentazione e composizione coattiva dei rapporti tra l’imprenditore-debitore e l’insieme dei suoi
creditori in chiave di attuazione della responsabilità patrimoniale dello stesso.
Esse presentano affinità coi procedimenti di esecuzione forzata disciplinati dal c.c. e dal c.p.c. ma se ne
differenziano per i caratteri specifici che le contraddistinguono:
quello dell’universalità o globalità, dato che le procedure concorsuali investono l’intero patrimonio
del debitore esistente all’apertura della procedura, e non determinati beni;
quello della generalità, dato che esse riguardano l’intera massa dei creditori esistenti all’apertura
della procedura, dando luogo al concorso degli stessi;
quello della officiosità, dato che esse si aprono col provvedimento di un’autorità pubblica e si
svolgono su impulso dell’autorità che ad esse sovrintende.
Esse comportano tutte da un lato l’imposizione di un vincolo di destinazione sul patrimonio
dell’imprenditore-debitore, eretto in patrimonio separato e reso insensibile sia alle azioni esecutive
individuali dei creditori, sia all’attività del suo titolare. Dall’altro la costituzione di un centro di competenza
al’imprenditore o gli si affianca.
che subentra
Le procedure concorsuali risultano quindi strumenti di composizione coattiva dei rapporti tra
imprenditore-debitore e i suoi creditori, con la formazione di un patrimonio separato e la gestione officiosa di
parte di un’autorità neuta. La realizzazione della responsabilità patrimoniale avviene poi in modo
esso da
diverso nelle singole procedure.
13. I principi generali delle procedure concorsuali: la “par condicio creditorum”
le procedure concorsuali c’è la par condicio creditorum, ossia la
Tra i principi di fondo caratterizzanti
parità di situazione e trattamento dei creditori esistenti al momento dell’apertura della procedura. Tutti i
creditori anteriori a tale momento hanno diritto di partecipare alla procedura e debbono essere soddisfatti in
eguale proporzione sul patrimonio assoggettato alla procedura, e questo in tutte le procedure
indipendentemente dalle specifiche finalità.
Sembra corretta la considerazione del principio della par condicio come regola tecnica di organizzazione
del concorso, frutto di una scelta che non c’entra con idee astratte di uguaglianza e giustizia. D’altra parte la
legge fallimentare prevede molte deroghe a tale principio, ed il nostro ordinamento ha visto il moltiplicarsi di
privilegi di ogni genere e tipo. Ciò impedisce di erigere la par condicio creditorum come dogma, ma non
toglie che alla regola della parità debba riconoscersi il rango di principio organizzativo centrale delle
procedure concorsuali.
14. Procedure liquidative e procedure di risanamento o recupero
Diverse sono le classificazioni proposte per le procedure concorsuali.
Una prima classificazione riguarda il modo in cui avviene il soddisfacimento dei creditori: si distingue tra
e non, a seconda che il soddisfacimento dei creditori avvenga all’interno
procedure esecutivo-satisfattive
della procedura o dopo la sua chiusura. Alla prima categoria appartengono il fallimento, la liquidazione
coatta e l’amministrazione straordinaria con indirizzo di recupero; alla seconda l’amministrazione
straordinaria con indirizzo di ristrutturazione.
Un’altra classificazione riguarda la sorte dell’impresa: si distingue fra procedure concorsuali liquidative-
dissolutive, e procedure conservative. Tra le seconde si distingue inoltre tra procedure di risanamento e di
recupero.
15. Profili strutturali: l’organizzazione delle procedure
Le procedure concorsuali comportano tutte l’imposizione di un vincolo di destinazione sull’intero
patrimonio dell’imprenditore-debitore, e l’organizzazione di un centro di competenza che subentra
all’imprenditore o ad esso si affianca nella gestione di tale patrimonio.
La composizione dell’apparato varia da procedura a procedura, ma vi sono alcune costanti. Riguardo la
composizione vi è un modello base, dato dall’articolazione su tre funzioni fondamentali:
all’autorità giudiziaria (fallimento e concordato
la funzione di direzione e controllo: spetta
preventivo), amministrativa (liquidazione coatta), o ad entrambe (amministrazione straordinaria delle
grandi imprese insolventi);
la funzione gestoria: affidata ad una componente tecnica designata ad hoc: il curatore (fallimento), il
commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa), il commissario straordinario
(amministrazione straordinaria);
la funzione
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