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II. LA FASE "INTERMEDIA"

242. La fase "intermedia": gli effetti della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Tale fase si apre con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e si chiude, o con decreto che disponel'amministrazione straordinaria, o con decreto che dichiara il fallimento. È una fase caratterizzata da due oggetti:

  1. Gestione dell'impresa
  2. Accertamento della sussistenza di prospettive di recupero

Compete al tribunale stabilire se la gestione dell'impresa debba rimanere all'imprenditore o essere affidata al commissario giudiziale in capo all'imprenditore insolvente.

Gestione: L'imprenditore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Può compiere atti di straordinaria amministrazione, ed eseguire pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, solo su autorizzazione del giudice.

delegato.Per i creditori anteriori alla sentenza dichiarativa si producono gli effetti tipici del concordato preventivo:dell’imprenditore insolvente- Divieto di azioni esecutive sul patrimonio- La «cristallizzazione» dei creditiL’apertura del concorso sul patrimonio dell’imprenditore- I crediti sorti posteriormente all’apertura della procedura, sono tutti crediti da soddisfare in prededuzione.Gestione in capo al commissario giudizialeSi producono ulteriori effetti, che portano la procedura ad atteggiarsi come il fallimento. Si ha infatti lo«spossessamento», con tutti i relativi «corollari».243. Gli organi.In questa fase, interamente giudiziale, gli organi della procedura sono:Tribunale“Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che nederivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano fermele norme

ordinarie di competenza (art.13)

Giudice delegato

Le cui attribuzioni si differenziano se la gestione è lasciata:

All'imprenditore:

Le attribuzioni si modellano su quelle dello stesso organo nel concordato preventivo, e si incentrano sul potere autorizzativo in ordine agli atti di straordinaria amministrazione, ed ai pagamenti di debiti preesistenti.

O attribuita al commissario giudiziale:

Le attribuzioni si modella su quelle dello stesso organo del fallimento, e del comitato dei creditori per il potere autorizzativo.

Commissario giudiziale

Il tribunale nomina uno o tre commissari giudiziali, con requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità dell'indicazione del Ministro dello sviluppo economico.

Si configura come incaricato giudiziale a fianco del giudice ed è un pubblico ufficiale; resta in carica fino alla nomina del commissario straordinario.

Al commissario si applicano le disposizioni dettate dalla l.fall. per il curatore: in

materia di revoca, responsabilità e compenso.
Le attribuzioni si differenziano se la gestione è lasciata:
All'imprenditore:
- Il commissario giudiziale ha un compito essenziale: deve accertare le cause dello stato di insolvenza e delle condizioni dell'art.27 (esistenza di "concrete valutare la sussistenza prospettive di recupero dell'equilibrio economico")
- Deve redigere e depositare presso il tribunale, entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, una apposita relazione su tali punti; una copia della stessa va trasmessa al Ministro dello sviluppo economico
Qualora il commissario non rispetti il suddetto termine, il tribunale procede immediatamente alla revoca e sostituzione del commissario.
Allo stesso commissario:
- Resta il compito essenziale
Assume la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore, ed i suoi poteri vengono a modellarsi su quelli del curatore (nell'ipotesi di esercizio)provvisorio dell'impresa) Spetta, infine, al commissario giudiziale di comunicare ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali immobiliari, il termine entro il quale debbano far pervenire in cancelleria le loro domande. 244. La conclusione della fase "intermedia". Depositata la relazione del commissario giudiziale, il Ministero dello sviluppo economico deve depositare entro 10 giorni dalla ricezione di quella relazione, "il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria" (art.29, co.1) L'imprenditore insolvente, i creditori, e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria le loro osservazioni. "Il tribunale, entro 30 giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria."

amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento" (art.30)245. Segue. Il caso "anomalo". Nell'ipotesi in cui sia stato dichiarato il fallimento, e non lo stato di insolvenza, si ha una fase "intermedia" che si innesta sulla procedura fallimentare in corso ed è concentrata unicamente sulla verifica delle condizioni dell'art.27: verifica affidata alla sussistenza al curatore, anziché al commissario giudiziale. Solo se sussistono tali condizioni si ha luogo alla conversione, altrimenti prosegue la procedura di fallimento. 246. Segue. Le impugnazioni. Il decreto che apre l'amministrazione straordinaria, sia il che il decreto che apre il fallimento, sono impugnabili. Contro i suddetti decreti "chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di 15 giorni. Il termine decorre, per il Ministro dell'industria,

Per l'imprenditore insolvente e per il creditore che ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data della comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione" (art.33, co.1)

Il procedimento si svolge in camera di consiglio e devono essere sentiti:

  • Ministro dello sviluppo economico
  • Imprenditore insolvente
  • Creditore che ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza
  • Reclamante se diverso da uno di quei soggetti

Commissario giudiziale, commissario straordinario (se nominato) o il curatore

Se la corte accoglie il reclamo, rimette con decreto gli atti al tribunale affinché dichiari il fallimento o disponga l'apertura dell'amministrazione straordinaria.

247. La valutazione della sussistenza delle condizioni ex art. 27 momento terminale la fase "intermedia" si incentra esclusivamente sull'accertamento nel suo della sussistenza delle condizioni dell'art.27, cioè delle "concrete

prospettive di recupero». La valutazione, del commissario prima e del tribunale poi, della sussistenza va effettuata in considerazione anche degli interessi dei creditori. Infatti, nella verifica delle possibili linee di recupero, occorre procedere anche ad una attenta analisi delle stesse in termini di costi/benefici per i creditori, confrontati con i costi/benefici della soluzione drastica del fallimento.

III. LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.

248. Il decreto dichiarativo di fallimento e la procedura conseguente. Il tribunale, se non ritiene che sussistano le condizioni indicate nell’art.27, dichiara con decreto motivato il fallimento, nominando i relativi organi, giudice delegato e curatore. A questo decreto conseguono tutti gli effetti propri della sentenza dichiarativa di fallimento che non si siano già prodotti nella fase «intermedia». La procedura è governata dalle disposizioni della l.fall., però con alcune

particolarità: L'accertamento dello stato passivo, già iniziato, prosegue nel successivo fallimento sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. I termini per la revocatoria fallimentare si computano a decorrere dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

IV. L'APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

249. Il decreto di amministrazione straordinaria.

Il tribunale, se ritiene che sussistano le condizioni indicate nell'art.27, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto, il Ministro dello sviluppo economico nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. Tale decreto è comunicato al tribunale, all'ufficio del registro delle imprese, e alla regione e comune dove l'impresa ha la sede principale.

250. Gli effetti.

Per il debitore, il decreto che apre l'amministrazione straordinaria

comporta il necessario affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, se non disposto già nella fase intermedia. Al decreto consegue immediatamente lo spossessamento dell'imprenditore insolvente, con tutti i relativi "corollari". Ove il soggetto ammesso alla procedura sia una società o una persona giuridica si determina la "cessazione" delle funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo. Per i creditori Permangono gli effetti già prodotti in conseguenza della dichiarazione dello stato di insolvenza (retro, § 241) Sugli atti pregiudizievoli ai creditori Le azioni revocatorie "possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata (art.49, co.1, d.lgs. n.270), e quindi non l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali" possono essere proposte ove sia stato autorizzato un programma, invece, di risanamento. Ove vi sia lasostituzione del programma di cessione con uno di risanamento, le azioni revocatorie "sono sospese sino a quando è in corso l'esecuzione del programma sostitutivo" eventualmente già proposte (art.60, co.4) Sui contratti pendenti è stabilita come regola generale, la continuazione dei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti data di apertura dell'amministrazione straordinaria. da entrambe le parti alla Con la possibilità, per il commissario straordinario, di sciogliersi da tali contratti. Questa disciplina non si applica: Ai contratti di lavoro subordinato Ai contratti di locazione di immobili L'altro contraente, nel caso di scioglimento, ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia douto il risarcimento del danno. V. GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. 251. L'apparato amministrativo. Come visto in precedenza (retro, § 233), caratteristica struttural
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A.A. 2019-2020
141 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Manulela91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto della crisi d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Briolini Federico.