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Capitolo 1 introduzione allo studio del diritto processuale penale

La cultura della legalità e l'approccio allo studio del diritto processuale penale

In un periodo come questo, caratterizzato da un uso strumentale del processo penale, appare necessario tener conto di una regola fondamentale: lo studio delle norme del codice di procedura penale non consiste solamente in un astratto indottrinamento dogmatico, bensì in una riflessione etica sul tema della verità e sul modo di ricercarla.

Nella ricerca della verità centrale appare la tutela dei diritti individuali, sempre più spesso minacciati da una parte della magistratura che, attuando la c.d. polizia giudiziaria di scopo, sostituisce la ricerca della verità con forme di antagonismo e arrivismo che vanno a danneggiare l’intero ordinamento giuridico-sociale italiano. Per contrastare questa tendenza, non si può far altro che accelerare il recupero della cultura della legalità, inteso come effettività del diritto vivente e ripristino del metodo della correttezza e del rispetto dei ruoli processuali.

Le norme di organizzazione e funzionamento

Il processo penale si basa su un insieme di norme con cui lo Stato definisce:

  • Le regole con cui perseguire i cittadini che hanno commesso dei reati.
  • Le modalità di instaurazione e svolgimento delle contese.
  • I comportamenti che devono essere osservati: sia dai soggetti che partecipano al processo in quanto portatori di specifici interessi (la parte civile, l’imputato, il pubblico ministero) sia dai soggetti investiti del potere di risolvere la contesa (i giudici di merito, i giudici di legittimità).

Per questo motivo le norme del codice di procedura penale vengono spesso definite norme di organizzazione e funzionamento.

Il processo penale ha subito nel tempo un profondo cambiamento che può essere riassunto nelle seguenti fasi:

  1. Dal 1930 a 1988 il diritto processuale penale era regolamentato dal codice Rocco. Si tratta di un testo approvato in epoca fascista e caratterizzato da una forte impronta autoritaria. In questo lungo periodo si è applicato un sistema inquisitorio in cui il giudice aveva come scopo primario la ricerca della c.d. verità reale (una sorta di verità assoluta).
  2. Nel 1987 il Parlamento ha adottato la legge delega 81/1987, con cui ha incaricato il governo di redigere un nuovo codice di procedura penale. Nel 1988 il governo ha emanato il codice Vassalli (così chiamato in onore del ministro della Giustizia Giuliano Vassalli che dette un apporto fondamentale a questo nuovo testo normativo). L’attuale codice ha eliminato qualunque riferimento alla verità reale. Ciò non vuol dire che oggi il giudice non debba ricercare la verità. Essa rimane, infatti, l’obiettivo fondamentale di ogni magistrato il quale deve tuttavia garantire, mentre effettua questa ricerca, il rispetto dei principi fondamentali in tema di prova, giurisdizione competenza ecc.
  3. La conclusione di questo processo si è avuta con la legge costituzionale n.2 del 1999 che ha inserito le regole del giusto processo nell’art 111 della Costituzione.

L’art 2 della legge delega 81/1987, che è alla base dell’attuale codice di procedura penale, dispone: “Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia”.

In sintesi questi sono i principi fondamentali che influiscono sul funzionamento del codice di procedura penale:

  • L’art 3 della Costituzione: Il quale proclama l’uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini dinanzi alla legge.
  • L’art. 13 della Costituzione: che garantisce la libertà personale. Essa esclude, in ambito penale, la tortura e ogni altra forma di pressione utilizzata con lo scopo di ottenere una confessione. L’art 13 precisa che il diritto di libertà personale può essere sacrificato nei soli casi previsti dalla legge (si pensi ad esempio ai provvedimenti provvisori di arresto e fermo, emessi dall’autorità di pubblica sicurezza. Essi sono provvisoriamente efficaci per 48 ore, dopo di che perdono di efficacia se non vengono confermati dal giudice).
  • L’art 14 della Costituzione: proclama l’inviolabilità del domicilio. Esso tutela i cittadini dinanzi ad atti invasi dell’autorità giudiziaria o della pubblica sicurezza (ad es. ispezioni, perquisizioni ecc.).
  • L’art 15 della Costituzione: che garantisce la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni è quello relativo alle intercettazioni, spesso usate o meglio abusate al di fuori dei limiti previsti dalla legge).
  • L’art 24 della Costituzione: che garantisce il diritto alla difesa con la possibilità di un’assistenza gratuita ai non abbienti.
  • L’art 25 della Costituzione: il quale dispone che la causa deve svolgersi dinanzi al giudice naturale precostituito per legge. Per lungo tempo è stato dibattuto il significato di giudice naturale; attualmente la Corte Costituzionale ha sostenuto che il giudice può dirsi naturale quando presenta i caratteri di imparzialità e terzietà di cui parla l’art 111 della Costituzione.
  • L’art 27 della Costituzione: che proclama la presunzione di non colpevolezza: per cui l’imputato può considerarsi colpevole solo dopo che sia stata adottata sentenza definitiva. Questo principio è stato ribadito dalla legge 46/2006 (la c.d. Legge Pecorella) la quale ha stabilito che “il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.
  • L’art 68 della Costituzione: che prevede la necessità di un’autorizzazione a procedere da parte della Camera affinché possano essere compiuti atti particolarmente invasivi quali ispezioni, perquisizioni personali e domiciliari, restrizioni della libertà personale ecc. Questa norma è stata introdotta per evitare prevaricazioni del potere giudiziario sul potere legislativo.
  • L’art 79 della Costituzione: che prevede la possibilità di adottare atti di clemenza come l’amnistia e l’indulto.
  • L’art 101 della Costituzione: Garantisce che i magistrati sono soggetti solamente alla legge. Un principio necessario per garantire l’autonomia e indipendenza del potere giudiziario, permettendogli di realizzare le finalità a cui è preposta.
  • L’art 111 della Costituzione: contenente il principio del giusto processo. Di esso si parlerà nel paragrafo seguente.
  • L’art 112 della Costituzione: che statuisce il principio di obbligatorietà dell’azione penale. La Corte costituzionale, con la sentenza 96 del 1997, ha precisato che tale principio non comporta l’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale ogni qual volta venga avvisato del compimento di un reato. Egli, infatti, deve contemperare l’obbligo di esercitare l’azione penale con la necessità di evitare l’instaurazione di un processo superfluo.

L’adeguamento delle tecniche interpretative indotto dalla riforma costituzionale del giusto processo

Come abbiamo visto al capitolo 2 la svolta definitiva nella risistemazione del diritto procedurale penale si è avuta con la legge costituzionale n. 2 del 1999, che ha inserito nell’art 111 della Costituzione il principio del giusto processo. Il 1º comma dell’art 111, infatti, dispone: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”.

Questa riforma ha fatto ascendere il principio del giusto processo al rango di norma costituzionale, ponendola in una posizione sovraordinata rispetto agli altri principi previsti da legge ordinaria. Passando ad analizzare nel dettaglio l’articolo 111 della Costituzione, esso garantisce il principio del giusto processo attraverso una serie di principi che fungono sa suoi corollari:

  1. Il principio della terzietà e imparzialità del giudice: indicato con chiarezza dal 2º comma dell’art 111. Queste caratteristiche sono state utilizzate dalla dottrina per definire il concetto di neutralità di cui parla l’articolo 25 della Costituzione. Secondo la dottrina maggioritaria solo il giudice terzo ed imparziale è veramente naturale.
  2. Il principio del contraddittorio: che viene garantito nel momento in cui alle parti contrapposte vengono assicurate pari opportunità. Superata quella contrapposizione fra accusato e accusatore, tipica del codice Rocco, oggi l’art 111 della Costituzione prevede il principio della parità delle armi, inteso come possibilità delle parti di fronteggiarsi su posizioni omogenee e attraverso l’esercizio di poteri simmetrici. Il piano su cui verrà misurata maggiormente l’uguaglianza delle parti è quello probatorio, utilizzato in modo determinante per la decisione delle controversie.
  3. Il principio di appellabilità: il 7º comma dell’art 111 della Costituzione prevede la necessità di garantire che le sentenze e tutti gli altri provvedimenti sulla libertà personale, possano essere sottoposti al controllo della Corte di Cassazione, almeno per violazione di legge.

La revisione esegetica dei meccanismi codicistici a presidio dei requisiti costituzionali del giusto processo

L’epocale riforma dell’art 111 della Costituzione, realizzata con l’introduzione del principio del giusto processo da parte della legge costituzionale 2/1999, ha reso necessario un grande sforzo (del legislatore oltre che degli interpreti) per adeguare le norme preesistenti in modo da evitare che vi fossero contrasti con il diritto al giusto processo. Questa revisione, tuttavia, non appare ancora completa: basti pensare al fatto che la prova, le sanzioni processuali e il meccanismo delle impugnazioni, non hanno subito trasformazioni paragonabili a quelle attuate in materia di giudizio di primo grado, indagine preliminare ecc.

La successione delle norme procedurali nel tempo: tempus regit actum

Il tema della successione delle norme nel tempo, è stato affrontato a più riprese dalla giurisprudenza, la quale ha fornito interpretazioni diverse a seconda delle norme di volta in volta considerate. Di norma il problema della successione temporale delle norme, viene risolto applicando il principio latino del tempus regit actum (tradotto letteralmente il tempo regge l’atto): esso sta a indicare che deve essere applicata la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento.

A questo punto è possibile esaminare i diversi interventi della giurisprudenza:

  1. In materia di prove la Corte di Cassazione, con una sentenza pronunciata a sezioni unite nel 1997, ha precisato che: “il principio del tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell’acquisizione della prova”. Con questa formula la Cassazione ha voluto precisare che il regime normativo da prendere in considerazione non è quello vigente nel momento in cui la prova viene acquisita, bensì quello esistente nel momento in cui interviene la decisione. Se ne deduce che la regola generale per norme di procedura penale, è la loro applicazione retroattiva fin quanto non interviene una decisione.
  2. Una disciplina diversa è prevista per norme in materia di libertà personale: in questo caso si segue un approccio più garantista, stabilendo la non retroattività delle norme sulla libertà personale (una disciplina che era già prevista nel Codice Rocco ed è stata ribadita con vigore dal codice attuale e dalla Corte Costituzionale). Tale conclusione è in contrasto con il principio per cui l’irretroattività dovrebbe riguardare solamente le norme penali c.d. primarie (o sostanziali) e non le norme processuali. La Corte Costituzionale, tuttavia, ha preferito considerare le norme in materia di libertà personale come delle norme aventi natura sostanziale, dal momento che il loro utilizzo incide fortemente sui soggetti che ne vengono colpiti.
  3. Infine per quanto concerne le norme sulla competenza del giudice: Da lungo tempo la Corte Costituzionale ha legittimato l’applicazione retroattiva di tutte le norme che statuivano in detta materia “in via generale”.

Capitolo 2 l'adattamento del diritto interno alle fonti europee

Osservazioni preliminari: vecchi schemi e nuovi modelli

A partire dal 2004 in Europa si sono verificati una serie di cambiamenti che hanno avuto (fra le varie conseguenze) forti ripercussioni nel diritto penale processuale:

  • Si è passati dall’Europa dei 15 all’Europa dei 25 con l’ingresso di 10 nuovi Stati.
  • È stato regolamentato il Mandato di Arresto Europeo (MAE) che ha sostituito, fra i paesi europei, la disciplina dell’estradizione.
  • È stata definitivamente riconosciuta la supremazia delle regole sovranazionali e delle sentenze delle Corti Europee (non solo la Corte di Giustizia ma anche la Corte europea dei diritti dell’uomo) sulle legislazioni nazionali e sulle vicende giudiziarie interne (basti pensare come esempio a due recenti sentenze adottate dalla Corte di Strasburgo con cui i giudici hanno dichiarato che alcune disposizioni del c.p.p. italiano in materia di contumacia, violano l’art 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e devono per ciò essere modificate. Tutti questi cambiamenti sono stati il punto di partenza per l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009). Fra le varie novità introdotte da questo trattato, non bisogna dimenticare il tentativo di armonizzare il diritto penale processuale vigente nei diversi Stati membri.

L’obbligo di interpretare in senso europeo la disciplina interna: il problema delle Decisioni Quadro e delle direttive

Una regola che vige ormai da tempo nel nostro ordinamento, così come negli ordinamenti delle altre nazioni europee, è la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. A ciò si aggiunge l’obbligo del giudice nazionale di interpretare le norme nazionali alla luce delle norme comunitarie. Questa regola vale non soltanto in presenza di una direttiva, ma anche quando viene adottata una Decisione Quadro (strumento sempre più utilizzato dal legislatore comunitario per indirizzare l’azione dei legislatori nazionali i quali, per mezzo di questo strumento normativo, vengono vincolati sul risultato da raggiungere ma non in merito ai mezzi e alla forma da utilizzare).

Sia per le Direttive che per le Decisioni Quadro esiste un limite fondamentale: non possono essere violati i principi generali del diritto che regolano la vita dell’ordinamento (si pensi come esempio, in materia di procedura penale, il principio della certezza del diritto, quello della non retroattiva della legge penale più sfavorevole; il principio per cui il giudice non può utilizzare le norme comunitarie per dare un’interpretazione contra legem ecc).

Dalla collaborazione internazionale in materia penale ai nuovi schemi processuali interni

A partire dalla creazione delle tre Comunità europee originarie (Ceca, Cee e Euratom), il cui unico scopo era quello di garantire una cooperazione economica fra gli Stati membri si sono realizzati numerosi passi avanti, che hanno portato ad una sempre più stretta cooperazione politica e giudiziaria.

  • Una prima evoluzione si è avuta con la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 1985: essa ha portato alla creazione di un’area giudiziaria europea, all’interno della quale l’interesse alla collaborazione prevale sull’interesse del singolo Stato. Schengen ha, inoltre, garantito enormi passi avanti in materia di lotta congiunta alla criminalità con la creazione dei S.I.S. (un sistema che permette rapidi scambi di informazioni fra gli Stati, con lo scopo di individuare i soggetti ricercati e stabilire contatti fra le autorità nazionali così da facilitarne l’arresto).
  • Non bisogna poi sottovalutare l’influenza che gli attentati dell’11 Settembre 2001 hanno avuto a livello internazionale. Secondo gli studiosi una delle motivazioni che stanno alla base dell’introduzione del Mandato di Arresto Europeo è proprio l’intenzione di utilizzare il MAE come uno strumento di lotta al terrorismo internazionale.
  • Con il Trattato di Lisbona (entrato in vigore nel 2009), si è stabilito non solo il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai vari Stati membri (principio del mutuo riconoscimento) ma anche la possibilità del Parlamento e del Consiglio dell’Ue (art 69), di approvare misure finalizzate a riavvicinare e armonizzare le legislazioni dei singoli Stati, attraverso l’adozione di norme minime che definiscono reati e sanzioni in relazione a specifiche fattispecie delittuose particolarmente gravi e con dimensione transnazionale (ad es. reati di terrorismo, tratta di esseri umani, traffico illecito di stupefacenti ecc.)

Il minimo comune denominatore europeo del diritto processuale penale e i contenuti del Trattato di Lisbona

Il panorama delle fonti internazionali che incidono sulle norme di diritto processuale italiano è quanto mai vario. Per questo appare utile identificare il c.d. minimo comune denominatore del diritto penale processuale europeo.

  • A livello di fonti scritte rilevano: la Carta di Nizza (oggi recepita all’interno del Tratto di Lisbona); la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, La Convenzione europea di estradizione; la Convenzione europea per l’assistenza giudiziaria in materia penale.
  • Fra le fonti non scritte: enorme rilevanza hanno le varie sentenze adottate dalle Corti europee. Fra le varie fonti sopra indicate, particolarmente problematica è stata l’identificazione dell’importanza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Una svolta si è avuta con il Trattato di Lisbona che all’articolo 6 dispone: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Paolozzi Giovanni.
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