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1) FASCISOLO PER IL DIBATTIMENTO
Gli atti compiuti prima del dibattimento non costituiscono, di regola, una prova utilizzabile ai fini della
sentenza; non devono essere conosciuti dal giudice del giudizio per evitare di influenzarlo. Però la
conoscenza e l'utilizzo di alcuni di essi sono ritenuti indispensabili od opportuni,questo è il caso del
fascicolo per il dibattimento. Formato secondo quanto decide il GUP con apposito provvedimento
emesso, nel contraddittorio tra le parti, dopo la lettura del decreto di rinvio a giudizio (se lo chiede lo
parte in un'apposita udienza, da celebrare entro i successivi 15 gg). L'incartamento è poi inviato al giudice,
nella cui cancelleria resta a disposizione di tutti i soggetti processuali. Sono collocati in questo fascicolo
(431 c 1):
1)gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
2)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla PG, dal PM o dal difensore;
3)i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
4)i certificati del casellario giudiziale e le documentazioni che servono per valutare la personalità
dell'imputato e della persona offesa e la credibilità dei testimoni;
5)il corpo del reato e le cose pertinenti al resto;
6)i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale.
Sono per la maggior parte prove utilizzabili ai fini della decisione per ragioni di stretta necessità o
economia processuale, o perché assunte dando la possibilità del contraddittorio. La conoscenza di altre,
come il corpo del reato, è irrinunciabile per la ricostruzione giudiziale del fatto. L'elencazione dell'art 431
è tassativa, ma la selezione è comunque affidata al giudice: questi incontra problemi perché nel codice
non sono tipizzati gli atti irripetibili e non ci sono i criteri per qualificarli tali.
2) FASCICOLO DEL PM
Vi confluisce la rimanente documentazione(atti diversi da quelli previsti all'art 431), anche, dopo la
chiusura delle indagini preliminari, il fascicolo contenente gli atti investigativi compiuti dal difensore. Il
tutto è depositato nella segreteria del PM ed è liberamente consultabile dai soggetti processuali diversi dal
giudice legittimati ad averne copia (433). La sistemazione dei fascicoli non è sempre definitiva: durante le
questioni preliminari del giudizio la collocazione di alcuni atti può esser ritenuta non corretta; è poi
previsto, a certe condizioni, il passaggio nel fascicolo del dibattimento dei verbali di precedenti
acquisizioni. Le parti hanno facoltà di concordare l'acquisizione al fascicolo dibattimentale degli atti
altrimenti destinati al fascicolo del PM, compresa la documentazione delle investigazioni difensive (431
c 2).
Paragrafo 9 Attività integrativa d'indagine
L'art 430 comma 1 ha riconosciuto il potere del PM e del difensore di compiere nel periodo che segue la
pronuncia del decreto che dispone il giudizio ogni attività d'indagine integrativa che non preveda la
partecipazione dell'imputato o del suo difensore. Le indagini integrative rispetto a quelle compiute a
norma dell'art 326 sono funzionali alle richieste dibattimentali.
Capitolo 12 I procedimenti speciali
Paragrafo 1 I riti speciali ,connotazioni generali
L’iter ordinario di svolgimento del processo è caratterizzato da una serie di fasi:
1)Indagini preliminari
2)Udienza preliminare
3)Dibattimento
4)Eventuali impugnazioni
Per soddisfare esigenze di pronta risposta al reato e di economia processuale sono previste alternative a
questo iter:
1)Per alcuni reati attribuiti alla competenza del giudice monocratico (manca l’udienza preliminare e si
procede con citazione diretta a giudizio, art 550);
2)Nei procedimenti speciali (artt 438 e ss):
a) Giudizio immediato e giudizio direttissimo: manca l’udienza preliminare, ma si fa luogo al dibattimento;
b) Giudizio abbreviato, patteggiamento e giudizio per decreto: non si fa luogo al dibattimento e l’imputato
si sottopone al giudizio sulla base degli atti delle indagini.
I procedimenti speciali sono compatibili con la Costituzione sulla base dell’art 111 comma 5 ( “ la legge
regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita” ), inserito con l.Cost 2/1999. Il VI libro è
dedicato ai “procedimenti speciali”(artt. 438 -464),la presenza di questi procedimenti non rappresenta
una novità in quanto essi erano già menzionati all'interno del codice del 1930 seppure con notevoli
differenze. In realtà quelli che il libro VI del codice definisce procedimenti speciali, si distinguono in:
1)Giudizi (giudizio abbreviato, direttissimo e immediato);
2)Procedimenti (procedimento per decreto);
3)Figure non definite (patteggiamento).
Il rito contumaciale , invece, non è più qualificato come giudizio speciale (come lo definiva il Codice
Rocco), ma è considerato una variabile del rito ordinario. Diversi sono i parametri utilizzati al fine della
classificazione di un procedimento come speciale, è possibile però individuare delle connotazioni comuni
e degli elementi diversificatori tra i diversi procedimenti . Bisogna poi sottolineare il fatto che la specialità
dei riti sia stata posta dopo il libro delle indagini ma prima di quello del giudizio,al fine proprio di
regolamentare in maniera diversa il rapporto tra le due fasi. Le varie categorie classificatorie escludono la
possibilità di un'unica catalogazione. Analizziamo i possibili parametri di differenziazione:
1)NATURA ACCELERATORIA(procedimento direttissimo,immediato) O DEFLATTIVA VERSO IL
DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO:
2)NATURA PREMIALE O MENO DEL RITO:I riti speciali sono definiti premiali in quanto, se le parti
consentono di rinunciare al rito ordinario, con risparmio di tempo per la giustizia, vengono appunto
“premiate” con sconti di pena o con altri incentivi ( come la pronta definizione della procedura
nell’immediato e nel direttissimo).In questo ambito si parla anche di RITI PREMIALI NEGOZIALI E
RITI PREMIALI CONSENSUALI: nei primi il contenuto della decisione è definito dall'accordo delle
parti, nei secondi è sufficiente l'iniziativa assunta da una sola parte in quanto il consenso dell'altra è
desumibile “ex lege”(ossia è implicito).
3)TIPOLOGIA CRIMINOSA PER LA QUALE I RITI SONO PREVISTI:
Non mancano comunque articolazioni interne ai diversi riti. Esclusi PM ed imputato le altre parti
interferiscono sui percorsi dei riti speciali in modo solamente marginale.
Paragrafo 2 Il giudizio abbreviato
Il giudizio abbreviato (disciplinato dagli artt 438-443) è un giudizio di merito sulla colpevolezza o
innocenza dell’imputato, che ha luogo nell’udienza preliminare o in sede di conversione di altro rito
speciale, la normativa in questione ha subito delle modifiche rispetto a quella originaria dovute alle
decisioni della Corte Costituzionale. Esso è caratterizzato dall’esclusione del dibattimento e, quindi, anche
dall’esclusione dell’acquisizione delle prove nel contraddittorio tra le parti; le prove utilizzate saranno
quelle contenute nel fascicolo del PM, raccolte nel corso delle indagini preliminari. Analizziamo i
presupposti del giudizio abbreviato:
1)è necessario che il PM abbia già formulato l’imputazione con l’esercizio dell’azione penale.
2)Visto che il giudizio abbreviato comporta la rinuncia al dibattimento e quindi alle sue garanzie, la facoltà
di rinunciarvi spetta esclusivamente all’ imputato.
Il PM, invece, non può avanzare la richiesta di rito abbreviato e, dopo la riforma attuata con legge
479/1999 (cd Legge Carotti), non può nemmeno consentire o meno alla scelta del rito.
Il giudice, a sua volta, ha l’obbligo di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputato
( salvo il caso dell’art 438 co 5). Prima della legge Carotti, invece, il g. abbreviato poteva essere celebrato solo se il PM
consentiva a tale rito e il giudice poteva non accogliere la richiesta se non riteneva decidibile il processo allo stato degli atti e
riteneva invece necessario il dibattimento per un approfondimento probatorio. La volontà dell’imputato viene espressa
personalmente o a mezzo di procuratore speciale. A seguito della riforma, l’imputato può scegliere tra
due tipi di giudizio abbreviato:
1) GIUDIZIO ABBREVIATO ORDINARIO (art 438 co 1): dopo tale richiesta il PM non può
esprimere dissenso e il giudice è obbligato a celebrare il giudizio;
2) GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO (art 438 co 5): è stato introdotto con la riforma;
l’imputato subordina la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria da effettuarsi in
udienza davanti al giudice. In questo caso il giudice non è obbligato a disporre il giudizio abbreviato, ma
può rigettare la richiesta quando:
A) Le prove richieste sono ritenute irrilevanti o inammissibili;
B) L’assunzione delle prove determinerebbe un appesantimento dell’udienza, incompatibile con la natura
del rito abbreviato.
Se, invece, la richiesta viene accolta e così anche l’integrazione probatoria, il PM può richiedere la prova
contraria. All’assunzione delle prove si procede ai sensi dell’art 422, previsto per l’udienza preliminare.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano state formulate le
conclusioni a norma degli artt 421e 422, e quindi nell’ambito dell’udienza preliminare. Nei casi in cui
l’udienza preliminare non è prevista, è previsto un termine diverso per la presentazione della richiesta del
rito abbreviato:
1)In caso di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica: il decreto di citazione diretta
a giudizio deve contenere a pena di nullità l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato può
presentare la richiesta di g. abbreviato prima della dichiarazione dell’apertura del dibattimento di primo
grado;
2)In caso di Giudizio direttissimo: l’imputato può chiedere il g. abbreviato prima che sia dichiarato aperto
il dibattimento;
3)In caso di Giudizio immediato: è previsto un termine di 15 gg per chiedere il g. abbreviato, tale termine
decorre dall’ultima notificazione all’imputato del decreto di g. immediato.
Il rito abbreviato presenta dei PROFILI PREMIALI PER L’IMPUTATO
1)Riduzione della pena di un terzo, tenendo conto di tutte le circostanze, nel caso di previsione
dell’ergastolo esso è sostituito da reclusione di 30 anni, nel caso di ergastolo con i