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Riassunto di diritto processuale penale

Dal libro “Lineamenti di Procedura Penale”, G. Lozzi, nona edizione.

Capitolo 1

Il processo penale

Par.1: Gli interessi in conflitto

Nel processo penale vi sono due interessi antitetici:

  • Interesse a pretesa punitiva dello stato ed a sollecita definizione del processo penale (economia processuale);
  • Rispetto dei formalismi, della legge processuale penale e dei conseguenti tempi processuali in attuazione del principio di eguaglianza tra i cittadini.

La lunghezza dei tempi processuali danneggia sia l'imputato innocente che quello condannato. Per il primo, questi tempi lunghi sono visti come una sofferenza inutile ed ingiusta; per il secondo, il tempo eccessivamente trascorso potrebbe aver reso inutile la risposta punitiva dello Stato, in virtù di un mutamento della personalità del condannato.

Par.2: Sistema accusatorio e sistema inquisitorio

Sistema accusatorio:

  • Organo accusatorio diverso dal giudice (connotato da terzietà);
  • Processo orale e pubblico;
  • Parità tra accusa ed imputato;
  • Libertà dell'accusato sino ad eventuale condanna;
  • Prove prodotte da accusa e imputato.

Sistema inquisitorio:

  • Organo accusatorio coincidente con il giudice (NON connotato da terzietà);
  • Processo scritto e segreto;
  • Disparità di poteri tra accusa e imputato (a vantaggio della prima);
  • Carcerazione preventiva dell'imputato;
  • Ricerca d'ufficio delle prove da parte del giudice.

Par.3: Fonti del diritto processuale penale

  • Legislazione ordinaria;
  • Norme costituzionali:
    • art.13 (inviolabilità libertà personale)
    • art.15 (libertà e segretezza corrispondenza)
    • art. 24 c.2 (inviolabilità diritto difesa)
    • art.27 c.2 (presunzione di non colpevolezza)
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950, ratificata nel 1955), le cui norme rientrano nella legislazione ordinaria.

Par.4: Le connotazioni del processo penale nel codice vigente

L'attuale codice di procedura penale del 1988 si prefigge l'obiettivo di superare le problematiche risultanti dal vecchio modello processualpenalistico. In particolare, il vecchio Codice Rocco era improntato ad un sistema di tipo inquisitorio nella fase istruttoria, e ad un sistema di tipo accusatorio nella fase dibattimentale.

I tentativi di riforma (culminati appunto con l'emanazione dell'attuale codice di procedura penale del 1988) avevano in comune l'eliminazione della duplicità dei riti istruttori, ma fu il terzo tentativo di riforma ad avere fortuna e ad ispirare la riforma del 1988. Quest'ultimo tentativo infatti prevedeva l'eliminazione di qualsiasi fase istruttoria precedente al dibattimento, prevedendo che l'acquisizione delle prove avvenisse in dibattimento ed in contradditorio tra le parti.

Inoltre, il nuovo processo penale prevedeva una distinzione tra procedimento e processo penale: il primo durava sino alla conclusione delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, fase nella quale si acquisiscono elementi probatori volti a fondare la eventuale richiesta di rinvio a giudizio e il conseguente esercizio dell'azione penale, che apre la fase del processo, con l'indagato che da tale che era nel procedimento diventa imputato nel processo.

Il nuovo processo è contraddistinto dalla parità delle parti, dall'acquisizione delle prove a richiesta di parte e NON d'ufficio dal giudice, dalla terzietà del giudice e dalla NON conoscenza da parte del giudice del dibattimento dei risultati delle indagini preliminari; inoltre, vi è formazione della prova in dibattimento e contradditorio tra le parti.

Par.5: La modifica dell'art.111 Cost.

La modifica dell'art.111 Cost. (23 novembre 1999) ha ribadito:

  • Giusto processo (comma 1)
  • Processo si svolge in contradditorio tra le parti in parità (comma 2)
  • Diritto dell'accusato ad essere informato tempestivamente dell'accusa, diritto al tempo necessario per preparare la difesa, diritto ad interrogare o far interrogare davanti al giudice chi rende dichiarazioni accusatorie a suo carico (comma 3)

Ma tale modifica ha introdotto un punto fondamentale (comma 4): che il processo penale è regolato dal contradditorio nella formazione della prova e che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto volontariamente all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore.

Capitolo 2

Il giudice

Par.1: I giudici penali

I giudici si suddividono in:

  • Giudici ordinari: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Assise;
  • Giudici speciali: Tribunale militare;
  • Giudici monocratici: Giudice di Pace, Tribunale monocratico e G.U.P.;
  • Giudici collegiali: Corte d’Assise (composta da giudici togati e laici (6), Corte d’Appello, Corte d’Assise d’appello, Corte di Cassazione.

Par.2: Le situazioni di incompatibilità del giudice penale

L'incompatibilità (art.34-35 c.p.p.) si verifica allorquando viene intaccata l'imparzialità e terzietà del giudice a causa di precedenti attività da lui compiute; in particolare si verifica quando:

  • Il giudice ha pronunciato sentenza in un altro grado del procedimento;
  • Il giudice ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare;
  • Il giudice ha esercitato, nel medesimo procedimento, funzioni di P.M., difensore o ha compiuto atti di P.G.
  • Il giudice sia imparentato con altri magistrati esercitanti funzioni nello stesso procedimento.

Par.3: Astensione e ricusazione del giudice penale

Astensione (art.36 c.p.p): rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale a cui il giudice è obbligato (proviene dal giudice stesso). Si verifica quando:

  • Se ha interesse nel procedimento;
  • Se è tutore, curatore o datore di lavoro di una delle parti private;
  • Se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie;
  • Se alcuno dei suoi congiunti è parte privata o danneggiata dal reato.

Ricusazione (art.37 c.p.p): dichiarazione mediante la quale una parte chiede la sostituzione del giudice in un determinato processo (proviene da parte processuale). Si verifica quando:

  • Sussiste una situazione di astensione (vedi sopra);
  • Il giudice ha manifestato interesse sui fatti di imputazione prima della pronuncia della sentenza.

La ricusazione può essere proposta nell'udienza preliminare prima del termine degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; viene dichiarata inammissibile in camera di consiglio allorquando sia stata proposta da chi non ne aveva diritto, per motivi infondati o per scadenza dei termini. L'accoglimento della richiesta di ricusazione comporta l'eventuale efficacia parziale degli atti già compiuti dal giudice (prima di astensione o ricusazione, mentre gli atti compiuti successivamente a ciò risultano viziati da nullità assoluta.

Par.4: La competenza e la composizione del giudice

Tre criteri di competenza:

  • Competenza funzionale: la giurisdizione penale viene attribuita al giudice con riferimento ai vari stati e gradi del processo;
  • Competenza per materia: la giurisdizione penale viene attribuita al giudice con riferimento all'entità della pena ed alla gravità del reato (Corte d’Assise per reati puniti con ergastolo o reclusione min.24 anni; Tribunale ha competenza residuale rispetto a reati di Corte d’Assise e Giudice di Pace; Tribunale collegiale ha competenza per delitti in materia di stupefacenti e per quelli puniti con la reclusione min.10 anni;
  • Competenza per territorio: la giurisdizione penale viene attribuita al giudice con riferimento al luogo di consumazione del reato o di compimento dell'ultimo atto integrante il tentativo.

Competenza per connessione (par.5 libro) art.12 c.p.p: la giurisdizione penale viene attribuita ad un unico giudice per procedimenti che sarebbero di competenza di giudici diversi. Avviene quando:

  • Reato commesso da più persone in concorso tra loro o con condotte indipendenti;
  • Reato commesso da una sola persona con più azioni o omissioni o più reati commessi con una sola azione o omissione;
  • Reato commesso per occultare altri reati;

La competenza per connessione comporta deroghe alla competenza per materia e per territorio:

Deroga a competenza per materia: la giurisdizione penale viene attribuita alla Corte d’Assise (per diversi reati attribuiti taluni a Corte d’Assise e talaltri al Tribunale) o al giudice superiore (per diversi reati attribuiti a Corte d’Assise e Giudice di Pace);

Deroga a competenza per territorio: si verifica allorquando i procedimenti sarebbero attribuibili a più giudici ugualmente competenti per materia ma diversamente per territorio; in questi casi la giurisdizione viene attribuita al giudice competente per il reato più grave e, in caso di parità di gravità, al giudice competente per primo reato.

Una deroga in tal senso si verifica anche nel caso di rimessione (vedi par.7).

Par.6: Riunione e separazione dei processi

Riunione di processi (art.17 c.p.p.): essa si verifica in 3 condizioni:

  • Pendenza di diversi processi nello stesso stato e grado davanti allo stesso giudice;
  • La riunione non deve determinare un ritardo nella definizione dei processi;
  • I diversi reati (dai quali derivano diversi processi) devono essere legati dal vincolo della connessione.

Separazione di processi (art.18 c.p.p.): essa si verifica allorquando:

  • Nell'udienza preliminare, si possa pervenire prontamente alla decisione nei confronti di uno o più imputati;
  • Nei confronti di uno o più imputati sia stata ordinata la sospensione del procedimento;
  • Nei confronti di uno o più imputati sia conclusa l'istruzione dibattimentale;
  • Se uno o più imputati sono prossimi ad essere rimessi in libertà per scadenza dei termini e mancanza di altri titoli di detenzione.

Par.7: La rimessione

La rimessione (art.45 c.p.p.) si verifica in presenza di gravi situazioni locali e di pregiudizio alla sicurezza ed all'incolumità pubblica che possono compromettere lo svolgimento del processo. In questi casi, il processo viene rimesso ad altro giudice ugualmente competente per materia.

La richiesta di rimessione (art.46 c.p.p.) viene depositata dal richiedente presso la cancelleria del giudice da rimettere, che dovrà comunque sospendere il processo (con conseguente sospensione dei termini per la prescrizione e della custodia cautelare); egli dovrà poi trasmetterla presso la Corte di Cassazione, la quale può anche dichiarare tale richiesta inammissibile o rigettarla (con sanzione di pagamento di una somma da 1000 a 5000 euro da parte del richiedente) ovvero ammissibile ed accolta; in quest'ultimo caso, gli atti compiuti dal giudice rimesso vengono trasmessi al giudice designato, che provvederà alla loro rinnovazione dinnanzi a sé.

Par.8: Le decisioni relative al difetto di giurisdizione, al difetto di competenza ed al difetto di attribuzione

Difetto di giurisdizione (art.20 c.p.p.): Si verifica quando viene attribuito al giudice penale ordinario un reato di competenza del giudice penale speciale e viceversa, o nel caso in cui il giudice procedente non abbia alcun potere giurisdizionale. Il difetto di giurisdizione va rilevato in ogni stato e grado del processo e, se rilevato dal PM nel corso delle indagini preliminari, viene dichiarato dal giudice con ordinanza alla quale segue la restituzione degli atti al PM;

Difetto di competenza per materia (art.21 c.1 c.p.p.): Va rilevata in ogni stato e grado del processo con due eccezioni:

  • Quando il reato appartiene alla cognizione di un giudice inferiore, va rilevata d'ufficio dopo aver compiuto gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, altrimenti si verifica la perpetuatio iurisdictionis in capo al giudice superiore incompetente;
  • In caso di incompetenza per materia derivante da connessione, questa va rilevata subito dopo aver compiuto gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti o prima della conclusione dell'udienza preliminare.

Difetto di competenza per territorio (art. 21 c.2 c.p.p.): L'incompetenza per territorio va rilevata subito dopo aver compiuto gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti o prima della conclusione dell'udienza preliminare.

Difetto di attribuzione (art.33 quinquies c.p.p): Si verifica allorquando il tribunale giudichi in composizione monocratica anziché collegiale; tale incompetenza va rilevata subito dopo aver compiuto gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti o prima della conclusione dell'udienza preliminare.

Par.9: I conflitti di giurisdizione e di competenza

Conflitto di giurisdizione: È un contrasto che si verifica tra più giudici ordinari e più giudici speciali; è positivo quando più giudici prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; è negativo quando più giudici ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; il conflitto può essere rilevato dallo stesso giudice che, con ordinanza, rimette gli atti alla Corte di Cassazione, oppure dal Pubblico Ministero tramite denuncia presso uno dei giudici in conflitto. Il conflitto viene deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza vincolante;

Conflitto di competenza: È un contrasto che si verifica tra due o più giudici ordinari; è positivo quando più giudici prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; è negativo quando più giudici ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; il conflitto può essere rilevato dallo stesso giudice che, con ordinanza, rimette gli atti alla Corte di Cassazione, oppure dal Pubblico Ministero tramite denuncia presso uno dei giudici in conflitto. Il conflitto viene deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza vincolante.

Capitolo 3

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria

Par.1: Il pubblico ministero e il potere esecutivo

  • Magistratura giudicante: I giudici;
  • Magistratura requirente: I pubblici ministeri. In particolare:
    • Procura della Repubblica presso il Tribunale, con a capo il Procuratore della Repubblica;
    • Procura generale della Repubblica presso Corte d’Appello e Corte di Cassazione, con a capo il Procuratore Generale della Repubblica.

Par.2: L'obbligatorietà dell'azione penale

Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, sancito dagli artt. 50 c.p.p. e 112 Cost., che comporta il conseguente obbligatorio svolgimento delle indagini preliminari. Tale obbligo, messo in discussione relativamente ai cd. reati bagatellari (cioè quelli di nessuna rilevanza pratica), si pone quale garanzia di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale.

Va inoltre detto che il Procuratore Generale non può più avocarsi liberamente ad un ufficio di Pubblico Ministero a lui sottoposto, ma soltanto nel caso di inerzia del PM procedente. Gli uffici del PM sono diretti dai propri titolari, che ne dirigono le attività e vi esercitano personalmente le funzioni attribuite al PM dal c.p.p. Il Pubblico Ministero è organo requirente autonomo (art.53 c.p.p.), tant'è che la sostituzione dei magistrati requirenti che siano gravemente impediti o per esigenze di servizio avviene ad opera del capo dell'ufficio del PM; negli altri casi, il magistrato viene sostituito solo con il suo consenso. Il magistrato esercitante funzioni di PM ha facoltà di astenersi quando sussistono gravi ragioni di convenienza; in tali casi, previo consenso del Procuratore Generale, viene sostituito con un altro magistrato appartenente al suo stesso ufficio.

Par.3: L'esercizio dell'azione penale e la richiesta di archiviazione

L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (vedi par.2) deriva dall'acquisizione della notitia criminis; sorge quindi l'obbligo di instaurazione del processo. A ciò segue lo svolgimento obbligatorio delle indagini preliminari, volte a valutare la fondatezza della notitia criminis, al termine delle quali il PM può formulare l'imputazione ovvero la richiesta di rinvio a giudizio o di riti speciali (art.405 c.p.p.): sorge quindi l'obbligo di proseguimento del processo; in questi ultimi casi, il PM intende esercitare l'azione penale concretamente, mentre con la pervenienza presso di sé della notitia criminis sorge solo l'obbligo in capo al PM di esercitare l'azione penale, non escludendo la possibilità che, al termine delle indagini preliminari, il PM ritenga di NON dover esercitare concretamente l'azione penale, presentando quindi richiesta di archiviazione. La richiesta di archiviazione è sottoposta al vaglio del GIP (giudice per le indagini preliminari), il quale deve valutare la fondatezza della volontà del PM di NON esercitare l'azione penale. Questa richiesta di archiviazione viene quindi presentata dal PM al GIP quando il primo ritenga che i risultati delle indagini preliminari svolte non possano essere in grado di sostenere l'accusa in giudizio (di norma udienza preliminare).

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pizzo_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Del Coco Rosita.
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