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Procedimento in camera di consiglio
È un procedimento al quale si ricorre ogni qualvolta sia prescritto dalla legge ed è disciplinato dall'art. 127 c.p.p:
- Il giudice fissa la data dell'udienza dandone avviso alle parti, agli interessati ed ai difensori entro 10 giorni dall'udienza;
- Fino a 5 giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria;
- L'udienza si svolge in assenza di pubblico;
- Il giudice provvede con ordinanza (ricorribile per Cassazione).
Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
Tale obbligo costituisce un'applicazione del principio del favor rei; tra queste cause di non punibilità vi sono:
- Il riconoscimento da parte del giudice che il fatto non sussiste;
- Il riconoscimento da parte del giudice che il fatto non costituisce reato;
- Il riconoscimento da parte del giudice che l'imputato non ha commesso il fatto;
In tutti questi casi,
art.129 c.p.p., il giudice dichiara l'esistenza di queste cause di non punibilità d'ufficio e in ogni stato e grado del processo (non quindi, nel procedimento).
Art.129 comma 2 c.p.p.: Se esiste una causa di estinzione del reato ma risulta esistente anche una causa di non punibilità di cui sopra (il fatto non sussiste, il fatto non costituisce reato e l'imputato non ha commesso il fatto, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione nel merito, cioè quella prevista in presenza di una delle cause di non punibilità di cui sopra: prevale quindi la formula di proscioglimento prevista per le cause di non punibilità: in questo caso infatti si elimerebbe qualsiasi alone di sospetto attorno all'imputato, che invece rimarrebbe in caso di proscioglimento per estinzione del reato (qui infatti, la pronuncia verrebbe emessa a seguito della estinzione del reato, ma ciò non esclude che tale fatto sia stato comunque commesso).
dall'imputato).
PAR.7: I TERMINI.
Per termine si intende quell'arco temporale entro il quale un atto deve essere compiuto o prima del quale non deve essere compiuto.
I termini si suddividono in 3 categorie:
- TERMINE PERENTORIO: limite cronologico stabilito dal legislatore entro il quale un determinato atto deve essere compiuto, pena la decadenza dal potere di compiere quell'atto;
- TERMINE ORDINATORIO: limite cronologico stabilito dal legislatore entro il quale un determinato atto deve essere compiuto, ma che NON comporta la perdita del potere di compiere quell'atto, che rimane quindi, dopo il decorso del tempo, valido ed efficace;
- TERMINE DILATORIO: limite cronologico stabilito dal legislatore prima del decorso del quale un determinato atto NON può essere compiuto.
PAR.8: LA RESTITUZIONE NEL TERMINE.
Si ha restituzione nel termine quando un soggetto decaduto (che quindi diviene tale in quanto trascorso il termine perentorio necessario per poter compiere un atto)
viene rimesso nella possibilità di poter compiere quel determinato atto, se prova di non averlo potuto compiere in precedenza per impossibilità, caso fortuito o di forza maggiore (art.175 c.p.p.). Si ammette la restituzione nel termine per poter proporre opposizione dell'imputato condannato con decreto penale di condanna laddove questo non abbia avuto conoscenza effettiva del decreto (pur essendo avvenuta la conoscenza legale: ad esempio, se il decreto viene consegnato al portiere del condominio del condannato ma il portiere omette di consegnarlo al diretto interessato) e non abbia volontariamente rinunciato alla facoltà di proporre opposizione al decreto (art.175 comma 2 c.p.p.). La decisione sulla richiesta di rimessione nel termine spetta al giudice, che provvede con ordinanza (art.175 comma 3 c.p.p.) ricorribile per Cassazione in caso di rigetto della richiesta di restituzione nel termine (art.175 comma 6 c.p.p.). In caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine,Il giudice provvede alla rinnovazione degli atti che precedentemente non è stato possibile compiere e, se necessario, ordina la scarcerazione dell'imputato ove detenuto.
PAR.9: LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Li atti vengono documentati tramite:
- VERBALE: in forma integrale o riassuntiva; in quest'ultimo caso, laddove gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o vi è indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva;
- RIPRODUZIONE STENOGRAFICA;
- SCRITTURA MANUALE;
- RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA.
Il verbale è nullo se vi sia incertezza sulle persone intervenute o laddove manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
PAR.10: LE NOTIFICAZIONI.
Le notificazioni soddisfano l'esigenza di portare a conoscenza dei diretti interessati (parti private, difensori etc.) determinati atti processuali penali, nonché di economia processuale tramite notificazioni rapide.
La notificazione può avvenire tramite:
- CONSEGNA DI
- COPIA DELL'ATTO DALLA CANCELLERIA AL DIRETTO INTERESSATO;
- COMUNICAZIONE A MEZZO TELEFONO DELLA CANCELLERIA;
- COMUNICAZIONE A MEZZO DI P.G. PER QUELLA RICHIESTA DAL P.M.
Si distingue inoltre tra:
- NOTIFICAZIONE AD IMPUTATO DETENUTO: essa avviene nel luogo di detenzione tramite consegna di copia al diretto interessato; in caso di rifiuto alla ricezione o di assenza del detenuto, la consegna va fatta al direttore dell'istituto penitenziario, che informa tempestivamente l'interessato.
- NOTIFICAZIONE AD IMPUTATO NON DETENUTO: si distingue tra prima notificazione e notificazione successiva alla prima;
PRIMA NOTIFICAZIONE: viene effettuata tramite consegna di copia alla persona o a chi ne fa le veci presso la sua abitazione o dove questi lavora; in caso di esito negativo, la deposizione dell'atto da notificare va fatta presso la casa comunale del luogo in cui l'imputato vive o lavora; in caso di irreperibilità dell'imputato, l'A.G. dispone ricerche nel
luogo di nascita o di residenza; in caso di esito negativo, emette decreto di irreperibilità il quale comporta la rappresentanza dell’irreperibile da parte del suo difensore; tale decreto va ripetuto in ogni fase del processo e viene preceduto da sempre nuove ricerche
NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA: il giudice, il PM o la PG invitano l’imputato a dichiarare un domicilio per le notificazioni, menzionato nel verbale; se le notificazioni al domicilio eletto diventano impossibili, le stesse saranno effettuate tramite consegna di copia dell’atto al difensore.
NULLITA’ DELLE NOTIFICAZIONI: art.171 c.p.p:
- INCOMPLETEZZA DELL’ATTO NOTIFICATO;
- INCERTEZZA SULL’AUTORITA’ EMANANTE;
- INCERTEZZA SUL DESTINATARIO;
- MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DI CHI HA ESEGUITO LA NOTIFICAZIONE;
- OMESSA AFFISSIONE.
PAR.11: LE FORME DI INVALIDITA’ DELL’ATTO PROCESSUALE PENALE.
Le forme di invalidità dell’atto processuale penale hanno
subito dopo la sentenza di primo grado. Queste nullità riguardano ad esempio la mancanza di un atto fondamentale del procedimento o la violazione di diritti fondamentali dell'imputato. b. NULLITA’ GENERALI RELATIVE: disciplinate dall’art.180 c.p.p. e caratterizzate da RILEVABILITA’ SU ISTANZA DELLA PARTE E SANABILITA’. Queste nullità riguardano ad esempio la mancanza di una forma prescritta per un atto o la violazione di norme procedurali non fondamentali. - NULLITA’ SPECIALI: disciplinate da norme speciali diverse dall'art.178 c.p.p. e possono riguardare ad esempio la mancanza di una notifica o la violazione di norme specifiche per determinati atti. 3. ANNULLABILITA’ (par.13): si ha annullabilità quando un atto è compiuto in modo difforme ma non espressamente previsto come causa di nullità. L'annullabilità può essere eccepita solo dalla parte interessata e può essere sanata se la parte non la eccepisce entro un determinato termine. 4. IRREGOLARITA’ (par.14): si ha irregolarità quando un atto è compiuto in modo difforme ma non comporta né nullità né annullabilità. Queste irregolarità possono essere sanate in ogni momento del procedimento. È importante sottolineare che le nullità, le annullabilità e le irregolarità possono essere oggetto di eccezione solo se sono state tempestivamente sollevate dalla parte interessata. In caso contrario, si considerano sanate e non possono più essere eccepibili.di fronte all'irrevocabilità della sentenza e alla forza propulsiva del giudicato;
b. NULLITÀ GENERALI INTERMEDIE: disciplinate dall'art. 180 c.p.p. e caratterizzate da rilevabilità d'ufficio e sanabilità;
- NULLITÀ RELATIVE: disciplinate dall'art. 181 c.p.p. e caratterizzate da rilevabilità su eccezione di parte (limitata ad alcune parti) prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, e sanabilità;
- NULLITÀ DI tertium genus: non rilevabili da quelle parti che avessero concorso a darvi causa o da quelle parti che non hanno interesse all'osservanza della disposizione violata.
PAR.13: LE SANATORIE DELLE NULLITÀ.
Si realizza una sanatoria dell'atto allorquando l'atto viziato si combina con un atto o un fatto successivo integrante il requisito mancante nel primo, in modo così da sanarlo, creando una nuova fattispecie. Le sanatorie possono essere:
1. SANATORIE GENERALI: applicabili a tutte le
- ipotesi di nullità, tra le quali spicca il giudicato;
- SANATORIE GENERALI PREVISTE DA ART.183 c.p.p.: sono sanatorie applicabili a ipotesi di nullità relative o di tertium genus; l'effetto sanante si realizza quando:
- La parte interessata non eccepisce il vizio;
- La parte interessata accetta gli effetti dell'atto viziato;
- La parte interessata ha esercitato le facoltà derivante dall'atto viziato;
- PAR.14: L'INUTILIZZABILITÀ.
L'inutilizzabilità consiste nella inidoneità dell'atto ad essere utilizzato probatoriamente (art.191 c.p.p.);
Si distingue tra:
- INUTILIZZABILITÀ CONCERNENTE L'AN: si verifica allorquando l'organo istruttorio ha assunto una prova vietata dalla legge esercitando un potere non riconosciutogli; non è sanabile dal giudice ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
- INUTILIZZABILITÀ CONCERNENTE IL QUOMODO: si verifica allorquando...
l'organo istruttorio ha assunto una prova esercitando un potere legittimamente riconosciutogli ma violando le disposizioni relative alle modalità di assunzione; è sanabile.
PAR.15: L'inammissibilità.
L'inammissibilità è una forma di invalidità dell'atto processuale penale che si realizza allorquando l'atto risulta compiuto un volta decorso il termine per la realizzazione dello stesso, comportando quindi la decadenza dal potere di compiere l'atto; è rilevabile d'ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento.
PAR.16: L'invalidità derivata.
L'invalidità derivata è una forma di invalidità dell'atto processuale penale.