Capitolo II: Il processo penale contro la persona giuridica in Spagna: quali garanzie processuali
Introduzione
La responsabilità penale delle persone giuridiche e la regolazione degli effetti processuali. Il sistema spagnolo riconosce la responsabilità penale della persona giuridica di tipo cumulativo, in quanto la responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche; diretta, in quanto si può esigere la responsabilità delle persone giuridiche solo qualora si constati la commissione di un reato da parte di chi svolga attività e funzioni all’interno dell’ente; e ristretta, trattandosi di un sistema a numero chiuso, in cui è previsto l’elenco dei reati.
Il legislatore spagnolo ha trasferito alle persone giuridiche le garanzie costituzionali di cui sono titolari le persone fisiche, riconoscendo ad esempio il diritto di essere informato sull’accusa, il diritto all’assistenza legale, ad essere ascoltato, ecc.
Diritto di accesso al processo
L’ente partecipa al processo in qualità di imputato. Il diritto all’informazione risulta a tal proposito essenziale e garantito dalla legge. Sin dall’inizio delle indagini contro la persona giuridica, questa potrà costituirsi in giudizio così come conoscere i vari atti e intervenire nelle diverse fasi del procedimento. Sorge in capo all’ente un diritto alla difesa, dovendo essere la stessa informata immediatamente dal giudice istruttore dei fatti presuntivamente imputati, oggetto di denuncia o querela e dei diritti di cui gode nella prima udienza di comparizione ai fini dell’imputazione.
Sono trasferibili i titoli o le condizioni di imputazione delle persone fisiche a eccezione di quelle strettamente personali. L’imputazione si concretizzerà con l’indicazione per iscritto dei capi di imputazione e dei fatti presunti nonché dei diritti di cui sono titolari attraverso la comparizione dinanzi al giudice istruttore della persona fisica che agisca in suo nome.
Presenza assenza nelle varie fasi del processo e adempimento del diritto all’informazione
È prevista a tal proposito la nomina di un rappresentante dell’ente. A tal fine si invierà una citazione al suo domicilio sociale in cui si chiederà che si nomini un rappresentante, avvertendo la persona giuridica che la mancata nomina non impedirà che il procedimento si svolga con un avvocato o un procuratore.
L’impresa non potrà designare quale rappresentante colui che è chiamato a prestare l’ufficio di testimone. Nel caso in cui non vi fosse un rappresentante, la comparizione si celebrerà con l’avvocato e il procuratore designato dal proprio ente o in suo difetto, con quello assegnato d’ufficio.
La mancata comparizione e l’assenza della persona giuridica: nella fase delle indagini, la mancata comparizione della persona giuridica non impedisce di proseguire l’iter processuale. Tale circostanza funge da deroga a quanto previsto per le persone fisiche. Si realizzerà una requisitoria solo qualora non sia stato possibile citare l’interessato alla prima udienza di comparizione perché non si conosceva il suo domicilio sociale, fattispecie rara.
Diritto di difesa
Il rappresentante della persona giuridica potrà esercitare quali strumenti di difesa, tutti i diritti di cui è titolare la persona giuridica che egli rappresenta come: nominare o rimuovere il difensore di fiducia, rendere dichiarazioni, ecc.
Diritto alla difesa tecnica
Tale diritto si riconosce negli stessi termini con cui è attribuito alla persona fisica. La nomina di un avvocato di ufficio dinanzi alla passività della persona giuridica, deve essere seguita, dalla comunicazione all’ente dell’identità del suo avvocato. Tale diritto include il diritto a comunicare e interloquire in modo riservato, anche prima di rendere dichiarazioni dinanzi alla polizia, al PM e all’autorità giudiziaria, e la riservatezza delle comunicazioni tra indagato imputato e il suo avvocato.
Diritto alla traduzione e interpretazione
Tale diritto è garantito a qualsiasi indagato che non parli o non comprenda il castigliano o la lingua ufficiale in cui si svolgono le varie fasi del processo, può essere esteso anche alle persone giuridiche.
Diritto alla presunzione di innocenza e diritto a non autoincriminarsi
Tale principio è esteso anche alle persone giuridiche. Così come il diritto a non autoincriminarsi. La normativa amministrativa in tema di ispezione e sanzione tributaria prevede numerosi casi in cui la persona giuridica è obbligata ad apportare documenti che possono servire come base per la corrispondente sanzione amministrativa. La giurisprudenza a riguardo non riconosce una violazione del diritto in questione derivante dalla consegna di detti documenti poiché tale evento non obbliga la persona giuridica a cooperare con minaccia di sanzione.
Presunzione di innocenza e collaborazione nel processo degli enti
L’ente incolpato come titolare di diritti fondamentali. Nonostante la struttura immateriale dell’ente, quest’ultimo va considerato quale beneficiario di tutte le garanzie e di tutti i diritti di cui gode l’imputato quale persona fisica o giuridica.
Cornice normativa
La responsabilità “amministrativa” dell’ente si muove in un contesto i cui tratti somatici ricalcano quelli del diritto punitivo nonostante la risalente diatriba tra le tre diverse posizioni:
- Alcuni riconducono la responsabilità amministrativa nel settore amministrativo
- Altri riconducono la responsabilità amministrativa al diritto penale tout court
- Altri lo riconducono ad un tertium genus
Per ricondurre tale responsabilità degli enti a quella del diritto punitivo, occorre richiamare l’indicazione fornita dalla Corte europea ed operare una identificazione della materia penale. Si identifica come penale la materia che rilevi almeno un indice tra i seguenti:
- Il carattere generale del raggio operativo della previsione normativa
- La relativa funzione punitiva e deterrente
- Il livello di afflittività delle sanzioni previste
Appare dunque intuitivo ascrivere il capitolo della responsabilità da reato degli enti alla materia penale; di conseguenza deve riconoscersi l’operatività di tutti i diritti fondamentali connessi alla giustizia penale. Gioca un ruolo fondamentale in tal senso anche il fattore processuale: la scelta del rito penale che implica sempre l’esistenza di un reato che implica una attività di accertamento. In tale accertamento interviene sempre un soggetto (imputato o indagato) che deve considerarsi destinatario di tutte le garanzie ad esso riconosciute. È dunque l’equiparazione tra ente e imputato, ai sensi dall’art. 35 d.lgs. 231/2001 che diviene la chiave di volta per trasferire il patrimonio di garanzie e diritti dalla persona fisica all’entità giuridica. L’ente diviene una figura ibrida di imputato. Quando non è possibile trasferire una determinata posizione di garanzia all’ente è necessario che questa venga trasferita al suo legale rappresentante.
Rientrano tra tali diritti e garanzie: tutela della libertà, riconoscimento dell’inviolabilità della difesa, principio del giudice naturale precostituito per legge, presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva e obbligatorietà dell’azione. E ciò è strettamente connesso al principio del “giusto processo”.
L’ente presunto innocente
Il coinvolgimento dell’ente nel fatto illecito, (forma di addebito colposo suo proprio), ne tratteggia una “capacità processuale” che lo vede diretto protagonista di tutte le dinamiche di accertamento. Appare dunque imprescindibile concludere che la garanzia dell’innocenza presunta, ancorata alla titolarità in capo all’ente di una forma di responsabilità che lo riguarda in via diretta, e vincolata nel processo penale attraverso la qualifica di imputato assegnata alla società, non ammette riserve o distinzioni fondate nella tipologia di imputato. La presunzione di cui all’art 27 cost. può dunque trovare applicazione nel caso di specie e va a colmare il vuoto lasciato dall’art 13 comma 2 Cost che non trova applicazione nel processo alle società in virtù dell’impraticabilità di misure coercitive capaci di incidere sulla libertà personale dell’imputato ente.
Ribaltamento dell’onere della prova?
La legge 231/2001 non può derogare a quanto previsto dalla Costituzione. A destare sospetti è l’art. 6 di detta legge ove si codifica il paradigma della responsabilità dell’ente nelle ipotesi di reato attribuito a soggetto che riveste un ruolo apicale. Tale disposizione parrebbe attribuire all’ente il compito di provare la propria innocenza configurando un ribaltamento dell’onere della prova. Tale circostanza potrebbe essere considerata illegittima ai sensi dell’art 27 Cost.
L’art. 6 della legge 231/2001 imponendo all’ente di dar prova di una serie di elementi che ne farebbero venire meno la responsabilità, pare intendere che sull’ente gravi una presunzione di colpevolezza, scalfibile solo a condizione che esso fornisca una piena prova contraria. Se così fosse l’art. 6 sarebbe incostituzionale, ripartendo il rischio della mancata prova a danno dell’ente incolpato che finirebbe per essere ritenuto responsabile qualora non dimostri:
- L’adozione di un modello organizzativo idoneo
- L’attribuzione ad un organismo di vigilanza del compito di svolgere un controllo su di esso
- L’elusione fraudolenta del modello
Rimarrebbe dunque la possibilità di operare una interpretazione costituzionalmente orientata considerando non un ribaltamento dell’onere della prova quanto una ripartizione dell’onere della prova connessa ad un dovere di allegazione di elementi atti a dimostrare la propria innocenza.
L’art. 7 disciplina il caso di reato addebitato a soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza. In tal caso l’ente risponde se vi è stata inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale responsabilità viene meno qualora l’ente provi, prima della commissione del reato, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di gestione, organizzazione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa natura.
Tali articoli vanno ricondotti alle regole probatorie di giudizio tipiche del processo penale. La regola che presiede la condanna si sostanzia, nel processo degli enti ed in quello codicistico, nel superamento di ogni ragionevole dubbio. Il giudice pronuncerà sentenza di condanna dell’ente qualora risulti colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Se oggetto dell’accertamento è la colpevolezza, la presunzione di innocenza esclude che tocchi all’imputato dover dimostrare la propria innocenza. Una volta formulata la prova di un elemento a carico, nulla vieta alla difesa di produrre elementi a discarico fornendone prova contraria. La prova della mancanza o inidoneità preventiva del modello grava sull’accusa. Il fatto costitutivo della colpevolezza della società non è l’organizzazione come tale, ma la disorganizzazione.
L’imputazione dell’illecito all’ente consiste proprio in questo: il Pubblico Ministero, in base ai presupposti:
- Che un reato si sia consumato o tentato in ambito aziendale
- Che l’autore sia soggetto interno alla società o che operi per questa
- Che da reato sia derivato un beneficio
L’unica interpretazione costituzionalmente garantita è che tocchi all’accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’ente, salvo la possibilità per quest’ultimo di fornire elementi di prova contrari.
Innocenza e collaborazione dell’ente
La legge 231 gravita sul modello di organizzazione dell’ente. Tale modello è connesso alla responsabilità, all’accertamento e alle sanzioni. Le sanzioni interdittive sono connesse ad una prevenzione generale e speciale. Stick and carrot le sanzioni appaiono penetranti ma al contempo non sono inesorabili. Ai sensi dell’art 17 all’ente non verranno applicate sanzioni interdittive qualora prima dell’apertura del dibattimento di primo grado abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; si sia adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato adottando e attivando i modelli organizzativi idonei; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.
L’ente matura un premio se realizza condotte riparative, reintegrative e organizzative. Tale intento è volto ad ottenere la collaborazione dell’ente operando un auto-recupero alla legalità. La funzione della pena è quella di riconciliare l’ente ai dettami della legalità. Il tentativo di evitare la pena e di ridurne l’incidenza, anticipando comportamenti dell’imputato impone un richiamo all’art. 27 cost. La compatibilità coi riferimenti costituzionali va ricondotta nella volontarietà della collaborazione dell’ente incolpato. L’ente paga per il reato e rimette il profitto affinché sia confiscato, ma non paga per la propria disorganizzazione purché rimedi al deficit.
Il modello post factum tra sospensione del processo e riorganizzazione
Il processo alle società diventa “un accentuato affilato prevenzionistico” se del reato risponde la persona fisica, del danno causato del profitto maturato risponde l’ente, per un verso risarcendo e eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato, per l’altro mettendo a disposizione quanto ricavato per la confisca. Invece, della propria colpa l’ente può non essere chiamato a rispondere, preferendosi una sua condotta collaborativo-riorganizzativa che elimini le carenze esistenti.
Le soluzioni collaborative possono essere attuate prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado o può essere chiesta una sospensione della misura cautelare interdittiva a tal fine. Nel primo caso, il ravvedimento post factum testimonia la volontaria adesione dell’ente anche al fine di evitare una misura interdittiva. Le condotte riparatorie potrebbero essere poste in essere già durante le indagini preliminari. Sede in cui potrebbe trovare applicazione la richiesta sospensiva del processo, per dare tempo all’incolpato di provvedere, è l’udienza preliminare. Anche qui potrebbe evitarsi l’applicazione di misure interdittive. Quanto alla sospensione dell’applicazione di una misura cautelare interdittiva a fronte della richiesta di collaborazione dell’ente, la peculiarità di tale fattispecie va rinvenuta nel suo collocarsi in sede interinale, là dove l’impianto cautelare è in azione.
Il cammino spagnolo per l’imputazione della responsabilità da reato alle persone giuridiche: un esercizio comparativo con il sistema italiano
Breve introduzione storica
Con l’incubazione delle idee giusnaturalistiche, il moderno diritto penale spagnolo, collocò esclusivamente il cittadino al centro dell’imputazione penale, come conseguenza del consolidamento del principio di personalità in materia penale. Tuttavia il diritto penale liberale con fondamento nella tradizione di common law, durante il XIX sec. inizia il cammino contrario ammettendo gradualmente forme di responsabilità collettiva. Nel codice penale del 1822 vi è un rifiuto generale per qualsiasi forma di responsabilità penale degli enti con personalità giuridica propria. Con l’avvento del moderno diritto amministrativo, e di quello sanzionatorio amministrativo, si verifica una tendenza di segno contrario.
Con l’attuale costituzione si conquistano il riconoscimento e la riunificazione dello ius punendi dello stato (penale e sanzionatorio amministrativo) sotto la guida di principi di garanzia penale. Da ciò deriva che anche le sanzioni amministrative alle persone giuridiche siano ricondotte al principio di colpevolezza. La costituzione spagnola consacra il principio della colpevolezza come principio strutturale di base del diritto penale. Il principio di colpevolezza trova applicazione anche in materia di infrazioni amministrative. Per quanto concerne il diritto penale successivo alla costituzione del 1978, merita sottolineare che lo stesso fu sottoposto all’influsso politico criminale promanante dal testo costituzionale e segnatamente dalla volontà di adattare il diritto penale vigente alle esigenze di transizione politica da un regime totalitario a uno democratico come accaduto in altri paesi.
Gli albori della responsabilità penale dell’ente in Spagna e la sua introduzione attraverso la Legge Organica 5/2010
Come accennato, non si reputava corretto considerare le persone giuridiche penalmente responsabili, vista la mancata capacità di azione dell’ente. Si sosteneva la vigenza del principio costituzionale di colpevolezza che a sua volta origina dal principio di dignità umana previsto dall’art. 10 della cost. spagnola. La colpevolezza si collegava al principio di personalità il quale precludeva la possibilità di punire qualcuno per un fatto altrui.
Un primo passo verso il riconoscimento della responsabilità penale degli enti si fece col codice penale del 1995 e con l’introduzione delle conseguenze accessorie previste dall’art. 129 c.p. per le persone giuridiche. Queste misure ancora in vigore vanno dalla dissoluzione dell’ente fino alla proibizione di realizzare determinate attività. Il tutto come conseguenza di azione delittuosa commessa da persona fisica nell’ambito dell’impresa.
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