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FONTI INTERNAZIONALI ED EUROPEE FONTI INTERNE
ð ð
Racc. n. (99)19 del Comitato dei ministri del D.lgs. n.150/22, c.d. Riforma Cartabia, che
Consiglio d’Europa ha introdotto per la prima volta in Italia una
ð Risoluzione Nazioni Unite 12/2002: esorta disciplina organica, chiara e completa,
gli Stati ad adattare il proprio sistema penale avente forza di legge plurimi innesti nel
interno, sviluppando programmi di RJ, c.p.p., c.p., o.p.
ð
valorizzandone utilità per entrambi i soggetti Decreti attuativi: D.M. 9 giugno 2023:
coinvolti nella vicenda penale 1)Formazione mediatori esperti in
ð Raccomandazione del Consiglio d’Europa programmi di giustizia riparativa;
1/2010 2)Istituzione elenco mediatori esperti in
ð Direttiva 29/2012/UE istitutiva di «norme programmi di giustizia riparativa.
minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato»
ð Raccomandazione del Consiglio d’Europa
2018(8), dedicata alla giustizia riparativa in
ambito penale
ð Documento di studio e di proposta e
Raccomandazioni, redatte dall’ufficio
dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza (dic. 2018)
ð Dichiarazione di Venezia sul ruolo della
giustizia riparativa in materia penale –
Consiglio d’Europa dicembre 2021. 47
I principi generali che governano l’istituto di giustizia riparativa sono:
- Partecipazione attiva e volontaria
- Equa considerazione della vittima e dell’autore dell’offesa
- Il coinvolgimento della comunità
- Consensualità e spontaneità: condizioni di fattibilità pratica (v. anche art. 48 «consenso alla
partecipazione ai programmi di giustizia riparativa»).
- Confidenzialità, segretezza, riservatezza (v. anche art. 50-52)
- Ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi raggiunti
- Indipendenza dei mediatori ed equiprossimità rispetto ai partecipanti
- Garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma
Le caratteristiche salienti, e qualificanti, la giustizia riparativa sono la partecipazione attiva, libera e
volontaria all’incontro; l’adempimento libero e volontario di eventuali attività o impegni nascenti da un
accordo che scaturisce, a sua volta, dall’incontro libero su base volontaria; la presenza di un mediatore
esperto in programmi di giustizia riparativa imparziale, indipendente, sensibile, equiprossimo (artt. 59,60
d.lgs. 150/22), la gratuità dell’accesso e l’adeguatezza di spazi e luoghi, idoneità ad assicurare riservatezza
e indipendenza (art. 55).
L’art.47 del d.lgs.150/2022 afferma il dovere di informare autore dell’offesa e vittima del reato sulla facoltà
di accedere ai programmi di giustizia riparativa, in ogni grado e stato del procedimento. Tale dovere compete
al pubblico ministero e all’autorità giudiziaria.
Accesso ai programmi di giustizia riparativa
Il potere di iniziativa appartiene alle parti (secondo loro richiesta), ma può anche avvenire d’ufficio, in ogni
stato e grado del procedimento. Dopo aver sentito le parti, i difensori ed eventualmente le vittime, il giudice
provvede alla richiesta con ordinanza, mentre se ad autorizzare l’iter è il pubblico ministero, provvede con
decreto motivato.
La valutazione del giudice si basa su un criterio di utilità in chiave prognostica «utile alla risoluzione questioni
derivanti da fatto per cui si procede».
Deve sussistere anche una condizione negativa «assenza di pericolo concreto per interessati e per accertamento
fatti».
Per i reati a querela di parte: a richiesta dell’imputato, sospensione del procedimento per 180 giorni, ordinanza,
acquisizione relazione. Iter di un programma di giustizia riparativa
Prima che i partecipanti si incontrino tra loro, è necessario che si tengano dei colloqui preliminari tra il
mediatore e ogni singolo partecipante, cui possono intervenire anche i difensori. In tale sede verranno fornite
le informazioni relative al programma e sarà acquisito il consenso dell’interessato a parteciparvi (articolo 54).
Nel corso dello svolgimento dei programmi devono essere assicurati (articolo 55):
- l’adeguatezza dei luoghi, anche al fine di garantire riservatezza e indipendenza per i partecipanti;
- il trattamento rispettoso e non discriminatorio nei confronti di tutti i partecipanti da parte dei mediatori;
- la facoltà per i partecipanti di essere assistiti da persone di supporto ferma restando la loro
partecipazione personale al programma;
- l’invio periodico di informazioni sullo svolgimento del programma da parte del mediatore all’autorità
giudiziaria, anche su richiesta di quest’ultima.
Gli esiti riparativi con cui può concludersi il programma possono essere di natura simbolica (ad es. scuse
formali, impegni di comportamento assunti anche nei confronti della comunità) o materiale (ad es.
risarcimento del danno, azioni volte ad evitare o attenuare le conseguenze del reato). È prevista l’assistenza
dei mediatori alle parti per gli accordi relativi ad esiti simbolici e quella dei rispettivi difensori per gli accordi
relativi ad esiti materiali (art. 56). 48
Il mediatore, al termine del programma, è tenuto ad inviare all’autorità giudiziaria procedente una relazione
finale, in cui si dà conto delle attività svolte e dell’eventuale raggiungimento di un esito riparativo o, se del
caso, si comunica il mancato svolgimento del programma o la sua interruzione (articolo 57).
L’autorità giudiziaria valuta quindi lo svolgimento del programma, anche al fine dell’attribuzione della pena
in base alla gravità del reato secondo quanto disposto dall’art. 133 c.p., fermo restando che il mancato
svolgimento del programma, la sua interruzione o il non raggiungimento di un esito riparativo non producono
effetti sfavorevoli sulla persona indicata come autore dell’offesa (articolo 58).
Per “esito riparativo” si intende qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla
riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di
ricostruire la relazione tra i partecipanti (art. 42 comma 6 lett. e).
A proposito, si distingue:
a) Esito simbolico: dichiarazioni, scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla
comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi
b) Esito materiale: restituzioni, adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose
del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal
mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni
sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.
Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma,
l'interruzione dello stesso il mancato raggiungimento di un esito riparativo, dall'articolo 58. fermo restando
quanto disposto.
L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai
fini di cui all'articolo 133 c.p., l'eventuale esito riparativo.
In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento
di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore
dell'offesa. Applicazione nel rito minorile
La giustizia riparativa consente di coniugare la minima lesività dell’intervento con l’esigenza di attenzione
alla persona offesa - che nel rito minorile ha un ruolo marginale - e di ricomposizione del conflitto connesso
o scaturito dall’evento reato.
Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e
assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità
genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del Codice penale, dal curatore speciale.
Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e
dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del Codice penale, dal curatore
speciale.
Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale NON prestino il consenso, il mediatore,
sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base
del solo consenso di quest'ultima.
Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.9
L’ESECUZIONE PENALE MINORILE
Quando la sentenza acquista forza di giudicato, interviene il giudice dell’esecuzione per occuparsi
dell’esecuzione penale in senso stretto (il giudice minorile che ha emanato la decisione divenuta irrevocabile)
cioè del titolo esecutivo. 49
La magistratura di sorveglianza è composta da due organi:
(1) il magistrato di sorveglianza (organo monocratico) che si occupa di attività consultive, attività
ispettive, attività deliberative (come la dichiarazione dell’abitualità a delinquere, l’esecuzione della
misura di sicurezza...).
(2) il tribunale di sorveglianza (organo collegiale composto da due giudici togati e due membri esperti)
che si occupa della concessione delle misure alternative alla detenzione (per i minori «misure penali
di comunità»).
Sulla base dell’art. 3 c. 2 D.P.R 448/88: il tribunale per i minorenni (dal 2024: la sezione distrettuale del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) e il magistrato di sorveglianza per i minorenni
esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato
quando erano minori degli anni diciotto. La competenza della magistratura di sorveglianza minorile prosegue
anche dopo che il condannato ha superato la soglia del diciottesimo anno di età, essendo innegabile l’esistenza
di una zona grigia tra l’età adolescenziale e quella adulta: la competenza cessa con il compimento del
venticinquesimo anno d’età.
È prevista un’eccezione nei confronti di quanti avessero già compiuto il ventunesimo anno di età: la
disposizione di favore non avrebbe operato qualora ricorressero particolari ragioni di sicurezza valutate dal
giudice competente, tenuti conto altresì delle finalità rieducative.
Nel caso di esecuzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, competente sarà