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ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIZIA DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO

Gli sbocchi delle indagini preliminari sono 2 (= procedimento ordinario):

A) ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIZIA DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA

REATO (art 58) molta differenza rispetto al rito ordinario-> l’organo d’accusa viene lasciato libero di archiviare, con

un’ovvia conseguenza: l’azione penale-amministrativa nei confronti dell’ente non ha carattere obbligatorio Il

giudice, infatti, non interviene nel procedimento di archiviazione e il pm ha il potere di disporla con decreto motivato

[=\= procedimento ordinario: il gip effettua il vaglio in camera di consiglio, senza contraddittorio e decide con decreto

motivato (art 405cpp)].

Problema rischio di scelte arbitrarie del pm -> compatibilità con 122cost? (difesa nella relazione del dlgs facendo

leva sulla natura amministrativa dell’illecito-> causa persa):

­ Rischio di violazione del divieto di preferenze da parte del pm appare molto ridotto, in quando il decreto di

archiviazione va comunicato al procuratore generale presso la Corte d’appello, il quale, entro 6 mesi- svolti gli

accertamenti indispensabili- potrà optare per la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato

dell’ente (->E’ una sorta di “avocazione” simile a quella disciplinata dall’art 412cpp).

­ Inoltre, la verifica giurisdizionale sull’archiviazione, si avrà indirettamente in tutte le ipotesi di procedimento

congiunto in cui il pm avrà disposto l’archiviazione nei confronti dell’ente e richiesta nei confronti dell’autore

del reato.

Il dlgs tace sul caso di riapertura delle indagini soccorre art 34 che prevede una clausola di sussidiarietà, per la

quale si osservano le disposizioni del cpp (in quanto compatibili) ogni volta che deve essere colmata una lacuna

quindi il pm deve essere autorizzato dal gip per riaprire le indagini e rimuovere il decreto d’archiviazione da lui

stesso disposto, se sopravvengono esigenze di nuove investigazioni. Il gip decide de plano e, se accoglie la richiesta

del pm, lo fa con decreto motivato. [incoerenza-> prima si lascia il pm libero di decidere sull’archiviazione, poi si

pretende un controllo giudiziale sulla sua rimozione]

B) CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO (art59) se il pm non reputa di dover archiviare, effettua la

contestazione, che è un atto simmetrico all’imputazione formulata contro la persona fisica.

Art 59-> rinvia all’art 405cpp forme di contestazione dipendono dalle scelte procedimentali:

­ Richiesta di rinvio a giudizio (cui segue l’udienza preliminare)

­ Emissione di decreto penale di condanna

­ Richiesta di patteggiamento

­ Richiesta di giudizio direttissimo o immediato?-> dlgs non ne fa menzione, ma ciò non vale ad escludere

questa possibilità, soprattutto considerando il rinvio all’art 405cpp, che lo prevede.

­ Inoltre, ci sono altri modi di contestazione che non si esauriscono in quelli previsti dal rinvio all’art 405->

infatti alcune fattispecie penali da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, rientrano nella

competenza del giudice monocratico e sono punite con una pena non maggiore a 4 anni tali fattispecie sono

contestate con citazione diretta a giudizio (art 552cpp)

Se il procedimento è cumulativo, il pm effettua la contestazione sia all’ente che alla persona fisica,

contestualmente però art 60 non può procedersi alla contestazione di cui all’art 59, quando il reato da cui dipende

l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione disciplina, quindi, un’ipotesi di decadenza dalla potestà

sanzionatoria amministrativa (-> rafforzata dall’art 67-> il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei

casi previsti dall’art 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione)

Anche nel procedimento a carico degli enti, la contestazione dell’illecito amministrativo deve essere preceduta

dall’avviso di conclusione delle indagini prevista dall’art 415bis cpp-> lo impone l’art 35 che equipara l’ente

all’imputato (necessario perché, al pari di qualsiasi imputato, l’ente potrebbe ignorare l’esistenza di indagini a

proprio carico-> necessario per garantirgli le stesse possibilità di difesa accordate al presunto autore del reato).

DALLA CONTESTAZIONE

ALL’ESECUZIONE

INCOMPATIBILITA’ TESTIMONIALI

L’art 44 unica norma dedicata alla tematica probatoria-> offre indicazioni incerte, soprattutto riguardo alle modalità

di coordinamento con la disciplina prevista dal cpp. Dispone “ non può essere assunta come testimone : a) La

persona imputata nel reato da cui dipende l’illecito amministrativo; b) La persona che rappresenta l’ente, indicata

nella dichiarazione di cui all’art 39 comma2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del

reato.

Nel caso di incompatibilità, la persona che rappresenta l’ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme e coi

limiti e con gli effetti previsti per l’interrogatorio e per l’esame della persona imputata in un procedimento

connesso ”.

La ratio della previsione di tali incompatibilità testimoniali sta nell’esigenza di evitare che sull’imputato o soggetto ad

esso equiparato, gravino doveri e obblighi contrastanti. Quindi sono esclusi dalla prova testimoniale:

a) PRESUNTO AUTORE DEL REATO non può essere ascoltato sui fatti su cui si fonda la responsabilità

amministrativa dell’ente. Tale incompatibilità era scontata: infatti, nel processo a carico dell’ente (soprattutto

se cumulativo), la persona fisica si trova nella posizione corrispondente a quella di coimputato nel medesimo

reato. E’quindi ovvio che questi non potrà essere obbligato a presentarsi e rispondere alle domande secondo

verità. Anche nel caso di processi separati, l’imputato non potrà essere chiamato a rendere dichiarazioni nel

processo separato a carico dell’ente questo perché, si verifica un’incompatibilità, dovuta alla pregiudizialità

logico-giuridica tra illecito penale e fatto da cui discende la responsabilità amministrativa(-> comporta una

connessione tra i due procedimenti riconducibile al concorso necessario di persone. Questo porta

all’applicazione dei canoni dettati dall’art 197 comma1, lettera a del cpp, in riferimento all’incompatibilità

testimoniale nel caso di persone imputate in un procedimento connesso (“salvo che sia stata pronunciata

sent irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione della pena ai sensi 444cpp”)

Esclusione dalla testimonianza non si estende, invece, agli imputati in un diverso reato connesso o collegato

a quello da cui deriva l’illecito amministrativo-> nel caso in cui costoro abbiano già rilasciato dichiarazioni

riguardanti la posizione di altri oppure se nei loro confronti sia stata pronunciata sent irrevocabile di

proscioglimento,condanna o applicazione di pena ai sensi 444.

b) RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE incompatibilità non assoluta: necessari 2 presupposti che

devono ricorrere congiuntamente: 1) il rappresentante deve essere indicato nell’atto di costituzione in

giudizio (ex art 39); 2) deve aver avuto funzioni di rappresentanza al momento della commissione del reato.

Questo impianto è discutibile:

­ Permesso alla persona giuridica di decidere se il rappresentante possa o meno testimoniare, visto che

la sottrazione alla testimonianza è possibile prendendo la decisione di non costituirsi in giudizio

­ Contrasto col principio “nemo testis in causa propria” -> da una parte, il rappresentante legale

dell’ente è equiparato all’imputato, potendo cosi esser sottoposto ad interrogatorio per conto

dell’ente, godendo di tutte le facoltà e diritti riconosciuti all’imputato; dall’altra, può assumere la

veste di testimone nel caso in cui non fosse rappresentante legale al momento del reato. [non basta

fare riferimento all’equiparazione ente-imputato effettuata dall’art 35, sostenendo che l’equiparazione

riguarda l’ente e non il rappresentante, in quanto l’ente può rendere dichiarazioni solo attraverso la

persona fisica che lo rappresenta]

Nel caso in cui il rappresentante sia anche l’imputato del reato presupposto -> questo non potrà

ugualmente testimoniare, anche nel caso in cui non fosse rappresentante nel momento della commissione

del reato. Stessa cosa avviene nel caso in cui il rappresentante sia chiamato a rispondere come correo in

un procedimento connesso o collegato-> a meno che l’imputazione riguardi un diverso reato rispetto a

quello da cui dipende la responsabilità amministrativa (oppure la connessione avvenga ex 12 lett c e il

collegamento ex art 371, comma2 lett b), sarà preclusa la possibilità di conferire la rappresentanza

dell’ente in corso di giudizio, oppure sarà sostituito.

In caso di cessazione dalla carica di rappresentante, anche se al momento del reato era tale, viene meno

l’incompatibilità testimoniale-> occorrerà nominare un rappresentante ad processum. Lo stesso discorso

vale anche per il procedimento, eventualmente autonomo,sul reato presupposto, in quanto l’illecito

amministrativo e il reato sono interdipendenti e condividono lo stesso “nucleo fattuale” è quindi ovvio

che il rappresentante dell’ente che gode delle stesse garanzie concesse all’ente rappresentato, nel processo

alieno verrà ad assumere una posizione uguale a quella del coimputato nello stesso reato.

Modalità d’ascolto nel processo proprio e in quello altrui dell’imputato del reato presupposto e del rappresentante

legale dell’ente (soggetti per nulla disinteressati alle dinamiche dell’accertamento) valgono le norme del cpp:

a) Imputato sarà sottoposto a interrogatorio durante le indagini preliminari e a esame durante il dibattimento

cumulativo perplessità: l’impiego del modello acquisitivo previsto dall’art 503cpp può determinare, in caso

di contestazione dibattimentale, il recupero di elementi probatori contra alios formati senza il contraddittorio

dell’ente-> sarebbe preferibile procedere ai sensi dell’art 500 (-> esame di persona imputata in un

procedimento connesso)

b) Rappresentante testimonialmente incompatibile, sarà sentito mediante interrogatorio o esame con le stesse

garanzie previste per la persona imputata in un processo connesso (facoltà di non rispondere e non ha obbligo

di dire la verità). Anomalia: per la prima volta nell’ordinamento processuale penale, si risc

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher juliaranel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Paoluzzi Giovanni.