Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIZIA DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO
Gli sbocchi delle indagini preliminari sono 2 (= procedimento ordinario):
A) ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIZIA DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA
REATO (art 58) molta differenza rispetto al rito ordinario-> l’organo d’accusa viene lasciato libero di archiviare, con
un’ovvia conseguenza: l’azione penale-amministrativa nei confronti dell’ente non ha carattere obbligatorio Il
giudice, infatti, non interviene nel procedimento di archiviazione e il pm ha il potere di disporla con decreto motivato
[=\= procedimento ordinario: il gip effettua il vaglio in camera di consiglio, senza contraddittorio e decide con decreto
motivato (art 405cpp)].
Problema rischio di scelte arbitrarie del pm -> compatibilità con 122cost? (difesa nella relazione del dlgs facendo
leva sulla natura amministrativa dell’illecito-> causa persa):
Rischio di violazione del divieto di preferenze da parte del pm appare molto ridotto, in quando il decreto di
archiviazione va comunicato al procuratore generale presso la Corte d’appello, il quale, entro 6 mesi- svolti gli
accertamenti indispensabili- potrà optare per la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato
dell’ente (->E’ una sorta di “avocazione” simile a quella disciplinata dall’art 412cpp).
Inoltre, la verifica giurisdizionale sull’archiviazione, si avrà indirettamente in tutte le ipotesi di procedimento
congiunto in cui il pm avrà disposto l’archiviazione nei confronti dell’ente e richiesta nei confronti dell’autore
del reato.
Il dlgs tace sul caso di riapertura delle indagini soccorre art 34 che prevede una clausola di sussidiarietà, per la
quale si osservano le disposizioni del cpp (in quanto compatibili) ogni volta che deve essere colmata una lacuna
quindi il pm deve essere autorizzato dal gip per riaprire le indagini e rimuovere il decreto d’archiviazione da lui
stesso disposto, se sopravvengono esigenze di nuove investigazioni. Il gip decide de plano e, se accoglie la richiesta
del pm, lo fa con decreto motivato. [incoerenza-> prima si lascia il pm libero di decidere sull’archiviazione, poi si
pretende un controllo giudiziale sulla sua rimozione]
B) CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO (art59) se il pm non reputa di dover archiviare, effettua la
contestazione, che è un atto simmetrico all’imputazione formulata contro la persona fisica.
Art 59-> rinvia all’art 405cpp forme di contestazione dipendono dalle scelte procedimentali:
Richiesta di rinvio a giudizio (cui segue l’udienza preliminare)
Emissione di decreto penale di condanna
Richiesta di patteggiamento
Richiesta di giudizio direttissimo o immediato?-> dlgs non ne fa menzione, ma ciò non vale ad escludere
questa possibilità, soprattutto considerando il rinvio all’art 405cpp, che lo prevede.
Inoltre, ci sono altri modi di contestazione che non si esauriscono in quelli previsti dal rinvio all’art 405->
infatti alcune fattispecie penali da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, rientrano nella
competenza del giudice monocratico e sono punite con una pena non maggiore a 4 anni tali fattispecie sono
contestate con citazione diretta a giudizio (art 552cpp)
Se il procedimento è cumulativo, il pm effettua la contestazione sia all’ente che alla persona fisica,
contestualmente però art 60 non può procedersi alla contestazione di cui all’art 59, quando il reato da cui dipende
l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione disciplina, quindi, un’ipotesi di decadenza dalla potestà
sanzionatoria amministrativa (-> rafforzata dall’art 67-> il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei
casi previsti dall’art 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione)
Anche nel procedimento a carico degli enti, la contestazione dell’illecito amministrativo deve essere preceduta
dall’avviso di conclusione delle indagini prevista dall’art 415bis cpp-> lo impone l’art 35 che equipara l’ente
all’imputato (necessario perché, al pari di qualsiasi imputato, l’ente potrebbe ignorare l’esistenza di indagini a
proprio carico-> necessario per garantirgli le stesse possibilità di difesa accordate al presunto autore del reato).
DALLA CONTESTAZIONE
ALL’ESECUZIONE
INCOMPATIBILITA’ TESTIMONIALI
L’art 44 unica norma dedicata alla tematica probatoria-> offre indicazioni incerte, soprattutto riguardo alle modalità
di coordinamento con la disciplina prevista dal cpp. Dispone “ non può essere assunta come testimone : a) La
persona imputata nel reato da cui dipende l’illecito amministrativo; b) La persona che rappresenta l’ente, indicata
nella dichiarazione di cui all’art 39 comma2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del
reato.
Nel caso di incompatibilità, la persona che rappresenta l’ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme e coi
limiti e con gli effetti previsti per l’interrogatorio e per l’esame della persona imputata in un procedimento
connesso ”.
La ratio della previsione di tali incompatibilità testimoniali sta nell’esigenza di evitare che sull’imputato o soggetto ad
esso equiparato, gravino doveri e obblighi contrastanti. Quindi sono esclusi dalla prova testimoniale:
a) PRESUNTO AUTORE DEL REATO non può essere ascoltato sui fatti su cui si fonda la responsabilità
amministrativa dell’ente. Tale incompatibilità era scontata: infatti, nel processo a carico dell’ente (soprattutto
se cumulativo), la persona fisica si trova nella posizione corrispondente a quella di coimputato nel medesimo
reato. E’quindi ovvio che questi non potrà essere obbligato a presentarsi e rispondere alle domande secondo
verità. Anche nel caso di processi separati, l’imputato non potrà essere chiamato a rendere dichiarazioni nel
processo separato a carico dell’ente questo perché, si verifica un’incompatibilità, dovuta alla pregiudizialità
logico-giuridica tra illecito penale e fatto da cui discende la responsabilità amministrativa(-> comporta una
connessione tra i due procedimenti riconducibile al concorso necessario di persone. Questo porta
all’applicazione dei canoni dettati dall’art 197 comma1, lettera a del cpp, in riferimento all’incompatibilità
testimoniale nel caso di persone imputate in un procedimento connesso (“salvo che sia stata pronunciata
sent irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione della pena ai sensi 444cpp”)
Esclusione dalla testimonianza non si estende, invece, agli imputati in un diverso reato connesso o collegato
a quello da cui deriva l’illecito amministrativo-> nel caso in cui costoro abbiano già rilasciato dichiarazioni
riguardanti la posizione di altri oppure se nei loro confronti sia stata pronunciata sent irrevocabile di
proscioglimento,condanna o applicazione di pena ai sensi 444.
b) RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE incompatibilità non assoluta: necessari 2 presupposti che
devono ricorrere congiuntamente: 1) il rappresentante deve essere indicato nell’atto di costituzione in
giudizio (ex art 39); 2) deve aver avuto funzioni di rappresentanza al momento della commissione del reato.
Questo impianto è discutibile:
Permesso alla persona giuridica di decidere se il rappresentante possa o meno testimoniare, visto che
la sottrazione alla testimonianza è possibile prendendo la decisione di non costituirsi in giudizio
Contrasto col principio “nemo testis in causa propria” -> da una parte, il rappresentante legale
dell’ente è equiparato all’imputato, potendo cosi esser sottoposto ad interrogatorio per conto
dell’ente, godendo di tutte le facoltà e diritti riconosciuti all’imputato; dall’altra, può assumere la
veste di testimone nel caso in cui non fosse rappresentante legale al momento del reato. [non basta
fare riferimento all’equiparazione ente-imputato effettuata dall’art 35, sostenendo che l’equiparazione
riguarda l’ente e non il rappresentante, in quanto l’ente può rendere dichiarazioni solo attraverso la
persona fisica che lo rappresenta]
Nel caso in cui il rappresentante sia anche l’imputato del reato presupposto -> questo non potrà
ugualmente testimoniare, anche nel caso in cui non fosse rappresentante nel momento della commissione
del reato. Stessa cosa avviene nel caso in cui il rappresentante sia chiamato a rispondere come correo in
un procedimento connesso o collegato-> a meno che l’imputazione riguardi un diverso reato rispetto a
quello da cui dipende la responsabilità amministrativa (oppure la connessione avvenga ex 12 lett c e il
collegamento ex art 371, comma2 lett b), sarà preclusa la possibilità di conferire la rappresentanza
dell’ente in corso di giudizio, oppure sarà sostituito.
In caso di cessazione dalla carica di rappresentante, anche se al momento del reato era tale, viene meno
l’incompatibilità testimoniale-> occorrerà nominare un rappresentante ad processum. Lo stesso discorso
vale anche per il procedimento, eventualmente autonomo,sul reato presupposto, in quanto l’illecito
amministrativo e il reato sono interdipendenti e condividono lo stesso “nucleo fattuale” è quindi ovvio
che il rappresentante dell’ente che gode delle stesse garanzie concesse all’ente rappresentato, nel processo
alieno verrà ad assumere una posizione uguale a quella del coimputato nello stesso reato.
Modalità d’ascolto nel processo proprio e in quello altrui dell’imputato del reato presupposto e del rappresentante
legale dell’ente (soggetti per nulla disinteressati alle dinamiche dell’accertamento) valgono le norme del cpp:
a) Imputato sarà sottoposto a interrogatorio durante le indagini preliminari e a esame durante il dibattimento
cumulativo perplessità: l’impiego del modello acquisitivo previsto dall’art 503cpp può determinare, in caso
di contestazione dibattimentale, il recupero di elementi probatori contra alios formati senza il contraddittorio
dell’ente-> sarebbe preferibile procedere ai sensi dell’art 500 (-> esame di persona imputata in un
procedimento connesso)
b) Rappresentante testimonialmente incompatibile, sarà sentito mediante interrogatorio o esame con le stesse
garanzie previste per la persona imputata in un processo connesso (facoltà di non rispondere e non ha obbligo
di dire la verità). Anomalia: per la prima volta nell’ordinamento processuale penale, si risc