Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SINGOLI ATTI GARANTITI
1. sit: si dividono in quelle raccolte dalla pg o quelle raccolte dal pm. le sommarie informazioni
raccolte dalla pg sono state riviste nel 1988, e ci si chiede se sia giusto dare anche alla polizia il
potere interrogatorio → non offre le stesse garanzie del pm, ma si decide di mantenere lo stesso
metodo, quindi alla polizia resta potere interrogatorio secondo l’art 350 → si riconoscono all’indagato
dei principi. l’art 350 prevede tre tipologie di interrogatorio della polizia giudiziaria:
● comma 1 e seguenti, assumono con le modalità dell’art 64 le sommarie informazioni utili per le
investigazioni dalla persona nei confronti di cui vengono svolte le indagini che non sia in stato
di arresto o di fermo. prima di assumere le informazioni la pg invita la persona a nominare un
difensore di fiducia (se non viene nominato lo si assegna di ufficio). le informazioni vanno
assunte con l’assistenza del difensore, che ha l’obbligo di presenziare pena invalidità dell’atto.
la presenza è necessaria per evitare abusi da parte dell’autorità.
● comma 5, sul luogo o nell’immediatezza del fatto gli ufficiali di polizia possono anche senza la
presenza del difensore, assumere dalla persona notizie e indicazioni utili per le indagini,
anche se in arresto in flagranza o fermata, ai fini della prosecuzione delle indagini, ma di
queste è vietato il verbale e qualunque uso processuale → solo investigativo
● comma 7, dichiarazioni spontanee, cioè chiunque sia sottoposto alle indagini può andare dalla
polizia e dichiarare le sue azioni. non sfuggono al dovere di perquisizione
2. perquisizioni: la pg può compiere di sua sponte perquisizioni personali e locali in casi di ù
urgenza. i presupposti e le modalità sono disciplinati dalla legge, essendo che incidono sulla libertà
personale. ex art 352, in caso di flagranza di reato o evasione, devono compiere perquisizioni locali o
personali se il ritardo ne pregiudicherebbe l’esito o se hanno motivo di ritenere che sulla persona ci
siano cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate. se ci sono particolari motivi di
urgenza che non consentono l’emissione di un decreto di perquisizione, gli ufficiali sono legittimati a
compiere le operazioni in vista dell’esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o la
carcerazione. se si tratta di sistemi informatici o telematici, ci sono delle regole speciali poiché
quando c’è motivo di ritenere che in questi ci siano occultati dei dati, informazioni o tracce pertinenti al
reato che possono essere dispersi → si vuole preservare i dati altamente manipolabili, e gli ufficiali
possono procedere con delle tecniche per assicurare la conservazione dei dati originali. dopo la
perquisizione ci sono due tipologie di controllo: per consentire l’intervento della pg, i verbali vengono
trasmessi senza ritardo e non oltre 48 ore al pm del luogo dove la perquisa avviene che nelle 48
successive decide della convalida con decreto motivato. se manca la convalida, questa non è
impugnabile, mentre se viene convalidata e non viene seguita da sequestro, bisogna assicurare il
controllo giurisdizionale sulla legalità. entro dieci giorni, l’indagato e la persona nei confronti cui viene
disposta, hanno diritto di porre opposizione al gip, che la accoglie quando ritiene che sia eseguita
fuori dai casi previsti dalla legge.
3. accertamenti urgenti e sequestri: nei casi di urgenza, art 354, gli ufficiali di pg dispongono di
una pluralità di poteri investigativi, per assicurare e conservare le fonti e gli elementi di prova. curano
che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate, evitando che questi e lo stato dei luoghi
non subiscano modificazioni prima dell’intervento del pm, e se c’è il pericolo che si alterino compiono
gli accertamenti necessari. provvedono al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti
rinvenute. l’assicurazione delle fonti di prova non è disciplinata, infatti il legislatore si limita a delineare
la catena di custodia prevedendo che la pg adotti delle misure per consentirne la conservazione e
provvedere se possibile alla copia. il motivo del sequestro viene consegnato al proprietario delle cose
sequestrate e trasmesso senza ritardo al pm del luogo dove il sequestro viene eseguito, per
assicurare il controllo su un atto irripetibile. nelle 48 ore successive il pm con decreto motivato
convalida il sequestro o dispone la restituzione delle cose sequestrate. una copia del decreto di
convalida viene notificata al proprietario delle cose sequestrate. entro dieci giorni si può fare richiesta
di riesame.
4. acquisizione di corrispondenza: art 353, natura inviolabile della segretezza e libertà della
corrispondenza, che possono essere limitate solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria e le
garanzie della legge. ci sono regole diverse in base alla natura cartacea o no del supporto e le
modalità di corrispondenza, se sia recapitata o in transito, ma la pg non può in nessun caso leggere il
contenuto. quella recapitata ma ancora chiusa, può essere letta solo dal pm a cui viene recapitata
dalla pg, mentre per quella in transito gli ufficiali in caso di urgenza ordinano di sospendere l’inoltro e
informano il pm.
5. accertamenti tecnici non ripetibili: art 360 quando gli accertamenti riguardano persone, cose o
luoghi il cui è stato soggetto a modificazione, la documentazione essendo un atto non ripetibile entra
nel fascicolo del dibattimento e può essere usata come prova. quindi il sistema da delle garanzie per
mettere la difesa nelle condizioni di partecipare all’atto del pm, se la modificazione è dovuta all’attività
investigativa. il pm deve avvisare l’indagato, il difensore e la persona offesa di ora e luogo del
conferimento dell’incarico, così che l’accertamento implichi il contraddittorio. hanno tutti la facoltà di
nominare dei consulenti tecnici per appurare l’investigazione. quando ci sono in gioco le indagini sulla
morte di una persona per cui sorge sospetto di reato, il procuratore della repubblica compie le
indagini per l’identificazione e per accertare la causa di morte dispone un autopsia (e può essere
sepolta solo dopo che il procuratore da l’okay, e riesumata solo in casi eccezionali). l’art 360 opera
quando indagato e offesa sono identificati nel momento in cui si disponga l’accertamento. la difesa
può anche trasformare l’accertamento in incidente probatorio davanti al giudice con le forme previste
per il dibattimento. la difesa può formulare riserva di promuovere l’incidente probatorio prima del
conferimento dell’incarico al consulente da parte del pm. a quel punto il pm dispone di non procedere
a meno che secondo lui il differimento non sia più utile
6. prelievo coattivo di campioni biologici da persone viventi: art 359 bis, regola il compimento di
atti idonei a incidere sulla libertà personale senza consenso dell’interessato. non sono giustificate
operazioni pericolose per la vita o la salute della persona. il prelievo coattivo non è rimesso alla
discrezione del pm, ma va fatta richiesta al gip che lo consente quando ricorrono le condizioni → casi
di urgenza, quando il ritardo può determinare grave irreparabile pregiudizio alle indagini. devono
essere rispettate le forme di cui all’art 224 bis e la documentazione, pena nullità degli elementi di
prova. si ha una deroga nel caso di omcidio e lesioni stradali, su presupposto che il conducente rifiuti
di sottoporsi ad accertamenti per verificare ebrezza o alterazione, se c’è motivo di ritenere che dal
ritardo possano esserci pregiudizi alle indagini.
per tutelare il diritto di difesa, l’indagato deve avere notizia dello svolgimento di indagini nei suoi
confronti e ha la facoltà di presentarsi liberamente al pm per rilasciare dichiarazioni (il difensore può
partecipare ma non è obbligatorio). l’atto in cui il contestato espone le sue colpe viene considerato un
interrogatorio, con le relative garanzie.
I DOCUMENTI
per gli atti del pm, la documentazione viene redatta dall’ufficiale di pg o dall’ausiliare, ex art 373 ci
sono tre modelli: gli atti del comma 1 vengono documentati tramite verbale in forma integrale, hanno
una portata sistematica degli atti in parola per la prova della sussistenza della condizione di
procedibilità, se querela o istanza sono presentati oralmente o in rapporto all’impiego probatorio nel
dibattimento degli atti unilaterali. per la documentazione degli interrogatori si procede con mezzi di
riproduzione audiovisiva o con mezzi di riproduzione fotografica, e per gli atti compiuti relativi a delitti
di cui all’art 407 o su richiesta della persona informatrice la documentazione avviene tramite
riproduzione fotografica a cura della pg. la disciplina per la verbalizzazione delle dichiarazioni del
minorenne o dell’infermo o di persona vulnerabile, si ha documentazione integrale con i mezzi di
riproduzione audiovisiva o fotografica. la trascrizione viene disposta solo se necessaria. le attività
diverse da queste sono documentate da verbale in forma riassuntiva, e per gli atti di limitata rilevanza
tramite annotazione. gli atti della pg hanno forma analoga.
vale il principio di libertà delle forme, cioè tutte le attività non verbalizzate sono documentate con
annotazione secondo le modalità idonee. il verbale viene imposto per gli atti previsti, tra cui il controllo
dell’operato della polizia. tutta la documentazione è a disposizione del pm.
art 234, il documento può essere formato da scritti o qualunque entità intenzionalmente costituita per
rappresentare fatti, persone o cose, che siano analogiche, digitali o entrambi. l’acquisibilitá della copia
di un documento è consentita quando non sia possibile reperire l’originale.
l’articolo 194 vieta l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel
pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità delle parti. per la valutazione della
personalità dell’imputato o dell’offeso, l’Art 236 consente l’acquisizione dei certificati del casellario
giudiziale, della documentazione esistente agli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli
uffici di sorveglianza, e sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano.
il corpo del reato: essendo importante per la decisione, l’art 235 ne garantisce l’introduzione del
processo, disponendo che i documenti che rientrano in questa categoria devono essere acquisiti
qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.nonostante il divieto di acquisire e di
utilizzare in alcun modo documenti contenenti dichiarazioni anonime, è presen