Parte prima: Evoluzione storica del processo penale - Le fonti
Capitolo 1: Sistema inquisitorio, accusatorio e misto
Funzione del diritto processuale penale: regolare il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è autore e, in caso positivo, quale pena gli deve essere applicata. La sua funzione è strumentale rispetto al diritto penale sostanziale, il quale definisce i "tipi di fatto" che costituiscono reato e le sanzioni previste.
Sistema inquisitorio
- Principio di autorità: la verità è tanto meglio accertata, quanto più potere è dato al soggetto inquirente. In lui si cumulano tutte le funzioni processuali.
- Iniziativa d’ufficio: il giudice deve poter accertare il fatto anche se le parti non si attivano.
- Iniziativa probatoria d’ufficio: la ricerca delle prove spetta al giudice stesso, perché ha più poteri e può meglio accertare la verità.
- Segreto: le deposizioni vengono assunte in segreto e non esiste la necessità di un confronto tra le parti.
- Scrittura: la decisione del giudice si basa sui verbali redatti dall’inquisitore.
- Nessun limite all’ammissibilità delle prove: non importa il metodo tramite il quale si giunge alla formazione della prova (es. tortura).
- Presunzione di reità.
- Carcerazione preventiva.
- Molteplicità delle impugnazioni.
Sistema accusatorio
- Principio dialettico: la verità si può accertare tanto meglio, quanto più le funzioni sono ripartite tra soggetti con interessi antagonisti.
- Iniziativa di parte: il giudice non può procedere d’ufficio nel determinare l’oggetto della controversia, perché altrimenti si dimostrerebbe parziale.
- Iniziativa probatoria di parte: la ricerca, l’ammissione e la valutazione delle prove spettano al giudice, all’accusa e alla difesa.
- Contraddittorio: il giudice permette alla parte interessata di sostenere le sue ragioni mediante un "esame" orale.
- Oralità: ai fini della decisione, coloro che ascoltano possono porre domande a colui che ha reso una dichiarazione.
- Limiti all’ammissibilità delle prove: si devono rispettare dei limiti per far sì che la prova si sia formata correttamente (es. divieto di torturare per estorcere una dichiarazione).
- Presunzione di innocenza.
- Limiti alla custodia cautelare: la custodia in carcere prima della sentenza è considerata come extrema ratio.
- Limiti alle impugnazioni: i controlli, infatti, funzionano al momento stesso in cui si forma la prova davanti al giudice nell’esame incrociato.
Sistema misto
Si ispira al codice francese del 1808, e tende a contemperare le esigenze che ispirano il sistema inquisitorio e quello accusatorio; da un lato, la tutela della società dal crimine; dall’altro, la difesa dell’imputato.
Capitolo 2: Il processo penale dalla costituzione al codice vigente
Il nuovo processo penale è fondato su tre principi fondamentali:
- Il principio della separazione delle funzioni: esso impone che il giudice abbia soltanto il compito di dirigere l’assunzione delle prove e di decidere senza cumulare in sé l’ulteriore potere di svolgere indagini. Stabilisce inoltre che il PM si limiti a ricercare le prove e non cumuli in sé il potere di assumerle. In tal modo viene assicurata una dialettica tra accusa e difesa, che espongono le proprie ragioni in una situazione di tendenziale equilibrio sotto il controllo del giudice;
- Il principio della netta separazione delle fasi processuali: il procedimento penale vede infatti susseguirsi le indagini preliminari svolte dal PM, l’udienza preliminare e il dibattimento. Questa struttura vuole che, in primo luogo, la prova utilizzabile nella decisione in dibattimento sia quella che viene assunta nel pieno contraddittorio delle parti; in secondo luogo, si vuole tutelare il diritto dell’imputato a che un giudice controlli la necessità del rinvio a giudizio e, quindi, la fondatezza dell’accusa formulata dal PM;
- Il principio della semplificazione del procedimento: lo svolgimento ordinario del processo penale impone ampie garanzie e richiede tempi lunghi, specialmente nella fase dibattimentale; ecco il motivo per cui il codice prevede sei riti semplificati (es. patteggiamento).
I principi attinenti ad ogni processo, disciplinati dall’art. 111 Cost., sono:
- La riserva di legge (primo comma), grazie alla quale soltanto il legislatore può regolare lo svolgimento del processo;
- Il giusto processo, che si riferisce ad un concetto ideale di giustizia, che preesiste rispetto alla legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo, che lo stato, in base all’art. 2 Cost., si impegna a riconoscere;
- Il contraddittorio “debole” (secondo comma): la decisione del giudice deve essere emanata audita altera parte. Il soggetto deve essere messo in grado di esporre le sue difese prima che il provvedimento stesso sia emanato;
- La parità delle parti (secondo comma), intesa nel processo penale come equilibrio dei poteri;
- Il giudice imparziale: occorre che il giudice, inteso come persona fisica, non abbia legami né con le parti, né con l’oggetto del procedimento;
- La ragionevole durata (secondo comma) del processo.
I principi inerenti al solo processo penale sono:
- I diritti dell’accusato (terzo comma art. 111 Cost.): anzitutto, la persona sottoposta alle indagini deve essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa nel più breve tempo possibile, inteso come “non appena l’avviso all’indagato è compatibile con l’esigenza di genuinità e di efficacia delle indagini”;
- Il diritto a confrontarsi con l’accusatore: l’imputato, infatti, ha il diritto, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. All’imputato è riconosciuto altresì il diritto di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa;
- Il principio del contraddittorio “forte” (commi 3 e 4): il principio è utilizzato sia in senso oggettivo, che in senso soggettivo. In base alla prima accezione, una prova che sia attendibile non si ottiene in segreto con pressioni unilaterali, bensì in modo dialettico, mediante l’esame incrociato. In base alla seconda accezione, si garantisce all’imputato il diritto di interrogare e di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, e la colpevolezza dell’imputato stesso non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio.
La successione delle norme processuali nel tempo
Possiamo avere, in questo caso, due differenti situazioni:
- Nell’ipotesi meno problematica che la legge predisponga una apposita disciplina per i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore, è possibile prospettare una distinzione: la nuova legge può dettare norme intertemporali o norme transitorie. Le prime hanno una natura strumentale: esse non regolano direttamente la materia interessata dalle norme che si sono succedute, bensì indicano il criterio in base al quale si individua la disciplina per il caso concreto. Viceversa, le disposizioni transitorie sono norme materiali di diretta applicazione che regolano le situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una disciplina speciale per il caso concreto, di solito intermedia tra quella contenuta nella nuova legge e quella dettata dalla normativa abrogata.
- Più delicata è la diversa situazione nella quale la nuova legge non rechi alcuna previsione circa i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore. In tali ipotesi non è dato riscontrare una lacuna del diritto, poiché vale il principio di irretroattività: la legge, infatti, non dispone che per l’avvenire. Adottando come parametro il momento di entrata in vigore della nuova disciplina, dovrà ritenersi che gli atti i cui effetti si siano ormai esauriti, saranno regolati dalla disciplina previgente; gli atti ancora da compiere saranno regolati dalla nuova disciplina; gli atti complessi, non ancora perfezionati, ricadranno sotto la nuova disciplina.
Parte seconda: Profili generali del procedimento penale
Capitolo 1: I soggetti del procedimento penale
Il processo penale ha lo scopo di accertare:
- Se una determinata persona ha commesso un reato. Il processo penale non ha lo scopo meramente teorico di ricostruire la verità su di un fatto commesso, bensì un fine più limitato che consiste nell’accertare se tale fatto costituisca reato e, nel caso positivo, nell’applicare una sanzione a chi lo ha commesso;
- Quale è la personalità dell’autore del reato. L’accertamento della personalità dell’autore del reato è reso necessario dalla caratteristica che distingue la sanzione penale. Questa si differenzia da quella civile e da quella amministrativa per il fatto di essere proporzionata alla personalità dell’autore del fatto illecito;
- Quali sono le sanzioni che devono essere applicate.
Procedimento penale vs. processo penale
| Procedimento penale | Processo penale |
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Azione penale (art. 50)
È la richiesta, diretta al giudice, di decidere sull’imputazione. L’art. 405 precisa con quali atti si esercita l’azione penale: nel procedimento penale, si esercita quando il PM chiede il rinvio a giudizio dell’imputato. Nei procedimenti speciali, l’azione è esercitata quando il PM formula l’imputazione nell’atto che instaura il singolo procedimento. L’esercizio dell’azione penale determina due effetti:
- In primo luogo, pone al giudice l’obbligo di decidere su di un determinato fatto storico;
- In secondo luogo, fissa in modo tendenzialmente immutabile l’oggetto del processo, e cioè impone al giudice il divieto di decidere su di un fatto storico differente da quello precisato nell’imputazione.
Imputazione
Consiste nell’addebitare ad un determinato soggetto un fatto di reato. Suoi elementi sono: l’enunciazione del fatto storico addebitato ad una persona; l’indicazione degli articoli che si ritiene siano stati violati; le generalità della persona alla quale è addebitato il reato.
Il giudice
Il termine “giurisdizione” può avere un duplice significato: può riferirsi alla funzione ovvero all’organo che la svolge. Nel primo senso può essere definita giurisdizione quella funzione dello stato che consiste nell’applicare la legge al caso concreto con forza cogente da parte di un giudice terzo. Nel secondo senso, è quel potere dello stato che è impersonato da organi che hanno la caratteristica della indipendenza e della imparzialità.
La competenza. Si può definire competenza quella parte della funzione giurisdizionale che è svolta dal singolo organo. Essa è individuata per approssimazioni successive che tengono conto della materia, del territorio, della funzione che deve essere svolta in una determinata fase o grado del procedimento e della eventuale connessione con altri procedimenti. Possiamo avere organi giudiziari ordinari, che sono quelli che hanno competenza generale a giudicare tutte le persone, e organi giudiziari speciali, ossia quelli che sono competenti a giudicare soltanto alcune persone e che inoltre sono composti da magistrati speciali, non appartenenti all’ordinamento giudiziario.
L’indipendenza e l’imparzialità. Il potere giudiziario ha la funzione di emanare sentenze, e cioè di applicare la legge al caso concreto. In base alla costituzione, il giudice è soggetto soltanto alla legge e non ad altra fonte. L’indipendenza del giudice è garantita dalla costituzione attraverso un apposito organo, e cioè il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). L’imparzialità è stabilita dal nuovo comma 2 dell’art. 111 Cost., in base al quale ogni processo si svolge davanti a giudice terzo e imparziale. In determinate situazioni nelle quali il giudice è o può apparire parziale, egli ha il dovere di astenersi; se non lo fa, le parti possono ricusarlo.
Giusto processo. Nel testo della costituzione, le norme sulla giurisdizione contengono al loro interno quelle sul giusto processo: ciò ha un profondo significato. Si impone, infatti, la conclusione che non può esservi giurisdizione senza giusto processo, che altro non è se non un metodo oggettivo di esercizio della funzione giurisdizionale.
La competenza (art. 4)
In generale, col termine competenza si intende l’insieme delle regole che consentono di distribuire i procedimenti all’interno della giurisdizione ordinaria. Con il medesimo termine è altresì definita quella parte della funzione giurisdizionale, che è svolta da un determinato organo giudiziario. In tal senso, la competenza è distribuita in base ai criteri della materia, del territorio e della connessione.
- Competenza per materia: a sua volta è ripartita in base a due criteri, uno qualitativo (con riferimento al tipo di reato), l’altro quantitativo (relativo alla pena edittale). La competenza per materia si ripartisce tra la corte d’assise (competente a giudicare i più gravi fatti di sangue e i più gravi delitti politici), il tribunale per i minorenni (competente per i reati commessi da minori degli anni diciotto), il giudice di pace (competente a conoscere reati che si caratterizzano per la tenuità della sanzione e per la semplicità dell’accertamento) e il tribunale (competente a giudicare i reati che non appartengono alla corte d’assise o al giudice di pace). Il tribunale in composizione collegiale conosce i reati puniti, anche nelle ipotesi di tentativo, con una pena detentiva superiore nel massimo a 10 anni, ma inferiore a 24 anni, purché non siano di competenza della corte d’assise. Al tribunale in composizione monocratica è attribuita, invece, la cognizione per i reati puniti con pena detentiva fino a 10 anni nel massimo, purché non siano di competenza del giudice di pace.
- Competenza per territorio (artt. 8 e 9): è determinata dal luogo nel quale il reato è stato consumato. La celebrazione del processo nel cosiddetto locus commissi delicti risponde a ragioni di indubbio rilievo, fra le quali l’esigenza di assicurare un effettivo controllo sociale; quella di rendere più agevole e rapida la raccolta delle prove; quella di ridurre i disagi per le parti e per i testi; vi è infine il tradizionale rilievo secondo cui il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati.
- Competenza per connessione: la connessione è un criterio attributivo della competenza del giudice che non comporta necessariamente la riunione dei procedimenti. Vi è riunione di procedimenti di competenza del tribunale e della corte d’assise in tre casi:
- In primo luogo, quando il reato per cui si procede è stato commesso da o più persone in concorso o cooperazione tra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento (art 12);
- In secondo luogo, quando una persona è imputata di più reati commessi o con una sola azione od omissione (concorso formale di reati) ovvero con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso (reato continuato);
- In terzo luogo, quando si procede per più reati, se gli uni sono stati o commessi per eseguire od occultare gli altri.
Quando vi è connessione, un solo giudice è competente a giudicare tutti i reati connessi; di regola, i procedimenti saranno riuniti, ma potranno anche svolgersi separatamente. Il giudice competente viene individuato in base ai seguenti criteri: fra i giudici competenti per materia, la corte d’assise prevale sul tribunale. Applicata questa regola, se più giudici sono egualmente competenti per materia ed hanno una diversa competenza per territorio, prevale il giudice competente per territorio per il reato più grave; in caso di pari gravità, prevale il giudice competente per il reato commesso per primo.
Riunione dei procedimenti (art 17)
La finalità naturale alla quale è preordinata la connessione è quella di permettere la riunione di più procedimenti in uno unico: se ciò avviene, si consente una economia di atti processuali. Al tempo stesso, il processo riunito può permettere di ricostruire con maggiore chiarezza e completezza il quadro probatorio e i rapporti tra i vari fatti di reato.
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