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CAPITOLO 5: I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Il codice definisce mezzi di ricerca della prova le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri
e le intercettazioni. La differenza con i mezzi di prova è giustificata nei seguenti
termini: i mezzi di prova si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze
probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione. Al contrario, i mezzi di ricerca
della prova non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire
cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. Sulla base di
quanto esposto, è possibile approfondire la differenza tra i due concetti: in primo
luogo, l’elemento probatorio si forma in seguito all’esperimento del mezzo di prova.
Viceversa, attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un
elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso. In secondo luogo, i
mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel dibattimento o
nell’incidente probatorio: i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti oltre
che dal giudice, anche dal Pm e, in alcune ipotesi, possono essere compiuti dalla
polizia giudiziaria. In terzo luogo, i mezzi di ricerca della prova si basano, di regola, sul
fattore sorpresa e, perciò, non consentono il preventivo avviso al difensore
dell’indagato quando sono compiuti nella fase delle indagini.
LE ISPEZIONI. L’ispezione (art. 244) consiste nell’osservare e descrivere persone ,
luoghi e cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Essa
è un mezzo di ricerca della prova che ha prevalentemente una finalità descrittiva: è
disposta, di regola, dall’autorità giudiziaria quando occorre accertare le tracce e gli
altri effetti materiali del reato. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali,
l’autorità giudiziaria, se possibile, cerca di individuare il modo, il tempo e le cause
delle eventuali modificazioni. Se necessario, l’ispezione si svolge con l’impiego di
poteri coercitivi. Sia il giudice, sia il Pm possono disporre l’intervento della polizia
giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica.
L’ispezione personale ha ad oggetto il corpo di un essere umano vivente o parti di
esso; può trattarsi dunque di qualunque parte del corpo, sia normalmente visibile, sia
celata all’altrui vista. Questo tipo di ispezione ha una normativa tutta particolare (art.
245). Prima che si proceda a tale atto, l’interessato è avvertito della facoltà di farsi
assistere da una persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e
idonea. L’ispezione può essere compiuta anche per mezzo di un medico, che può non
essere un medico legale. Ove intervenga un medico, l’autorità giudiziaria può
astenersi dall’assistere alle operazioni.
Altre norme valgono specificamente per l’ispezione di luoghi o di cose. La persona che
ha la disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione, ed anche l’imputato, hanno
diritto, se presenti, ad avere copia del decreto che autorizza l’atto. Nelle fasi
dell’udienza preliminare o del dibattimento, l’ispezione di persone, di luoghi o di cose
è disposta dal giudice. Durante le indagini preliminari l’ispezione è compiuta dalla
polizia di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di accertamenti e
rilievi. Occorre sottolineare che la polizia giudiziaria in casi del genere può disporre di
sua iniziativa soltanto quei rilievi sulle persone, che sono diversi dall’ispezione
personale. Quando il Pm procede ad ispezione, il difensore dell’indagato deve essere
preavvisato almeno 24 ore prima. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato
motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione della 67
prova, il Pm può procedere anche prima del termine fissato dandone avviso al
difensore senza ritardo, o anche senza darne avviso, se vi è fondato motivo di ritenere
che le tracce possano essere alterate.
LE PERQUISIZIONI. La perquisizione (art. 247) consiste nel ricercare una cosa da
assicurare al procedimento o una persona da arrestare. La perquisizione personale è
disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il
corpo del reato o le cose pertinenti al reato. La perquisizione locale è disposta quando
vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero
che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso. La perquisizione
informatica è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni,
programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema
informatico o telematico. La perquisizione è disposta dall’autorità giudiziaria con
decreto motivato: la motivazione dovrà attestare la presenza di sufficienti indizi.
È prevista una modalità meno invasiva della perquisizione, quando si ricerca una cosa
determinata (art. 248, comma 1). L’autorità giudiziaria può limitarsi ad invitare taluno
a consegnare la cosa. Se l’invito è accolto e la cosa è presentata, non si fa luogo a
perquisizione, salvo che sia utile procedervi per la completezza delle indagini. Le cose
rinvenute nel corso della perquisizione, se costituiscono corpo del reato o sono
pertinenti al reato, sono sottoposte a sequestro. Se si trova una persona ricercata, si
dà esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare o ai provvedimenti di arresto o
fermo.
La perquisizione su iniziativa del Pm. Nel corso delle indagini preliminari la
perquisizione è ordinata dal Pm, che vi provvede personalmente o delegandola ad un
ufficiale di polizia giudiziaria. All’indagato, che sia eventualmente presente alla
perquisizione, viene chiesto se è assistito da un difensore; qualora l’indagato ne sia
privo, è designato un difensore d’ufficio.
La perquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria. Sempre nel corso delle indagini
preliminari, la polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa a perquisizione
personale o locale, ma soltanto in flagranza di reato o nel caso di evasione. La polizia
deve trasmettere il verbale delle operazioni senza ritardo al Pm del luogo nel quale la
perquisizione è stata eseguita. Il magistrato convalida la perquisizione nelle 48 ore
successive, se ne ricorrono i presupposti.
IL SEQUESTRO PROBATORIO. Il codice prevede tre distinte forme di sequestro: il
sequestro probatorio (art. 253), il sequestro preventivo (art. 321) e il sequestro
conservativo (art. 316). Il primo è collocato tra i mezzi di ricerca della prova: gli altri
due tra le misure cautelari. Comune ai tre tipi di sequestro è la caratteristica di creare
un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile o immobile, attraverso uno
spossessamento coattivo.
Il sequestro probatorio consiste nell’assicurare una cosa mobile o immobile al
procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa
e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Tale vincolo serve per
conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell’accertamento dei fatti. È
necessario un requisito naturalistico, e cioè che vi sia un bene materiale. È necessario
anche un requisito giuridico, e cioè che si tratti del corpo del reato o di una cosa
pertinente al reato e, soprattutto, che la cosa sia necessaria per l’accertamento dei
fatti. Il sequestro è mantenuto fino a quando sussistono le esigenze probatorie. Il 68
limite massimo è la sentenza irrevocabile; dopodiché la cosa deve essere restituita,
salvo che ne sia stata ordinata la confisca. La conversione di un tipo di sequestro in un
altro è possibile soltanto se è emesso un provvedimento autonomo rispondente ai
requisiti e alle finalità del nuovo tipo di sequestro. Nelle fasi dell’udienza preliminare e
del dibattimento il sequestro probatorio è disposto dal giudice con decreto motivato.
Nel corso delle indagini preliminari il decreto motivato di sequestro è emanato dal Pm.
Sempre nelle indagini preliminari la polizia giudiziaria interviene soltanto in situazione
di urgenza.
INTERCETTAZIONI. Per intercettazione si intende quell’atto del procedimento che si
effettua mediante strumenti tecnici di percezione e che tende a captare il contenuto di
una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone,
quando l’apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la
sua presenza. I requisiti sono:
• Segretezza. Anzitutto, i soggetti devono comunicare tra loro col preciso intento
di escludere estranei dal contenuto della comunicazione e secondo modalità tali
da tenere quest’ultima segreta.
• Strumenti di percezione. Il soggetto che capta deve usare strumenti tecnici di
percezione particolarmente invasivi ed insidiosi, idonei a superare le cautele
elementari, che dovrebbero garantire la libertà e la segretezza del colloquio.
• Terzietà e clandestinità. Il soggetto captante deve essere assolutamente
estraneo al colloquio e deve operare in modo clandestino.
L’intercettazione è un’attività che può essere compiuta soltanto per iniziativa del Pm e
su autorizzazione del Gip nei casi e modi previsti dalla legge. Essa può avere ad
oggetto sia conversazioni o comunicazioni telefoniche e altre forme di
telecomunicazione, sia il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o
telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
L’intercettazione di comunicazioni tra presenti è ammessa di regola fuori del domicilio
privato su autorizzazione del giudice e in presenza dei presupposti di legge. In via
eccezionale l’intercettazione di comunicazioni tra presenti è consentita nel domicilio
privato se vi è un ulteriore requisito, ossia il fondato motivo di ritenere che ivi si stia
svolgendo l’attività criminosa.
I requisiti per disporre le intercettazioni. Le intercettazioni di comunicazioni e di
conversazioni sono ammesse con molti limiti. Questi sono imposti dalla necessità di
rispettare la garanzia che è prevista dall’art. 15 della Costituzione e che tende a
tutelare la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. La
compressione della libertà individuale è ammessa soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Pertanto deve ritenersi
vigente in materia una riserva di giurisdizione ed una riserva di legge. Nel rispetto
della ri