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Dottrina dominante e giurisprudenza sul contumace involontario
Dottrina dominante e giurisprudenza ritengono che per il contumace involontario i termini decorrono dal momento in cui questi ha avuto notizia della sentenza (vedi processo contumaciale). Secondo consolidato principio del diritto vivente (2022 sancito espressamente nel 326cpc "i termini del 325 decorrono dalla notificazione sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario") la notificazione dell'apronuncia, anche al difensore costituito, ha efficacia bilaterale, cioè fa decorrere i termini sia per il soggetto destinatario della notificazione, sia per la parte che l'ha richiesta, sempreché soccombente, anche parzialmente. Per il regolamento di competenza vi è un solo termine di proponibilità che è di 30gg decorrente dalla data di comunicazione, da parte del cancelliere, dell'ordinanza, definitiva o non definitiva, sulla sola competenza.
In relazione al regolamento necessario, o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto dal 43.2cpc, ex art. 47cpc. (vedi ultrattività della procura). Ai fini della tempestività dell'impugnazione va evidenziato il principio secondo il quale la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, che determinerà il momento dell'impugnazione, indipendentemente dal completamento del processo notificatorio. Per i mezzi di impugnazione straordinaria diversa disciplina, dato che il termine di 30gg, per revocazione straordinaria, revocazione da parte del PM ex 397cpc e opposizione di terzo revocatoria ex 404.2cpc, decorre dagli eventi danni rispettivamente accesso a tali mezzi. Per la proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria ex 404.1cpc non è previsto alcun termine, dato che il terzo può opporsi fino alla prescrizione del diritto, o proprio senza alcun.
Il termine è imprescrittibile. Riguardo al luogo della notificazione dell'atto di impugnazione: come nel 1° grado il giudizio di impugnazione ha inizio con la notifica dell'atto di impugnazione principale e il luogo della notificazione è disciplinato ex 330cpc. Se il provvedimento di 1° grado notificato conteneva l'indicazione della residenza della parte notificante o elezione di domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciato, l'impugnazione va notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ex 170cpc presso il procuratore (difensore) costituito nel giudizio, o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per lo stesso giudizio. Principio pacifico è che l'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di 1° grado ove non revocata mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado, ma bisogna tener conto anche del principio per il quale dalla mancata osservanza dell'onere
di elezione di domicilio consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria dinanzi al quale è in corso il giudizio, trova applicazione solo se il difensore, non adempiendol'obbligo ex 125cpc, non abbia indicato l'indirizzo di PEC comunicato al proprio ordine. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente alla parte a norma degli artt. 137 e ss cpc; se l'impugnazione avviene dopo il termine lungo, ma entro il maggior termine risultante dall'applicazione della sospensione dei termini processuali disposta dalla L. 742/69 per tutta la durata del periodo feriale, essa costituisce pur sempre impugnazione nel termine fissato dal 327cpc e va, pertanto, notificata non alla parte personalmente, ma, indifferentemente a scelta del notificante, o presso ildifensore della stessa costituitoin giudizio o nel domicilio eletto o nella residenzadichiarata per quel giudizio.
Acquiescenza: forma di estinzione del potere di impugnazione, determinata da comportamenti tenuti dalla parte legittimata a impugnare; riferita all'impugnazione principale, perché non travolge il risorgere dell'interesse a impugnare in via incidentale (tardivamente) ex 334cpc dopo che è stata accolta impugnazione da altra parte. Ex art. 329cpc vi sono tre tipi di acquiescenza, due proprie e una impropria. L'acquiescenza espressa, propria, è un atto giuridico con cui il titolare dispone di un suo diritto contenente l'espressa volontà di non impugnare la sentenza, o di accettarne il contenuto. L'acquiescenza tacita, propria, si ricollega ad atti incompatibili posti in essere dopo la pronuncia della sentenza, dai quali risulti o possa ricavarsi la volontà di non proporre impugnazione, es. sottoscrizione di una
quietanza liberatoria (atto con cui il creditore dichiara di aver ricevuto la somma dal debitore e lo libera dall'obbligazione). Ma dalla acquiescenza tacita non si desume la volontà di non voler contestare le risultanze probatorie, ad esempio la relazione di una CTU, sulle quali il giudice si sia pronunciato. La spontanea esecuzione della sentenza di primo grado non determina acquiescenza, potendo il comportamento derivare dall'interesse a evitare l'esecuzione forzata; tale tipo di acquiescenza è riconducibile solo a un'impugnazione non ancora proposta, dovendosi altrimenti ricorrere, per ottenere gli stessi effetti, a una rinuncia espressa all'impugnazione. L'acquiescenza presunta, impropria, ex art. 329.2 cpc, concerne i capi della pronuncia non impugnati; quindi, si presume che la parte che abbia proposto impugnazione parziale, abbia manifestato acquiescenza nei confronti dei capi non oggetto di impugnazione. A seguito dell'impugnazione parziale, sulleparti delladecisione non impugnata, sempre che abbiano caratteredi autonomia rispetto a quelle oggetto di impugnazione,viene a formarsi il giudicato, con conseguente preclusionedel riesame delle stesse da parte del giudicedell’impugnazione; se invece vi sono più capiinscindibilmente legati, l’impugnazione anche di uno soloè sufficiente a escludere l’acquiescenza sugli altri. Èfrequente che la decisione sia sorretta da una pluralità diragioni, ognuna idonea di per sé a fondarla e sorreggerla;in tal caso l’impugnazione deve investire, con motivispecifici, ognuna di esse e, ove ciò non accada, il151giudicato sul capo non impugnato può determinarel’inammissibilità dell’impugnazione per carenzad’interesse a impugnare, dato che la decisione sui capiimpugnati non può porre nel nulla il giudicato giàformatosi sui capi non impugnati, se sono idonei di per séad attribuire oNel contesto del procedimento di impugnazione, è possibile che più parti abbiano interesse a proporre impugnazione, sia separatamente che in modo unitario. Nel caso in cui le impugnazioni siano proposte separatamente, è previsto l'obbligo di riunione ex art. 335 cpc anche d'ufficio, in un unico processo per tutte le impugnazioni proposte contro la stessa decisione. Nel caso invece in cui le impugnazioni non siano proposte separatamente, si applica il principio di unitarietà del giudizio di impugnazione, disciplinato dal cpc, che regola il regime e le modalità di proposizione delle cosiddette impugnazioni incidentali ai sensi degli artt. 333 e 334 cpc.
L'impugnazione principale è quella proposta per prima cronologicamente, ergo a prescindere da elemento soggettivo, cioè il grado di soccombenza, o oggettivo, cioè il contenuto. L'impugnazione incidentale è quella proposta nello stesso processo, dopo l'impugnazione principale in senso cronologico, tramite un atto interno al processo già in corso, presentato dalla parte nei cui confronti è stata notificata l'impugnazione principale e che, avendo anch'essa interesse a impugnare, deve ex 333cpc, proporre il relativo mezzo nel processo già instaurato; in sostanza, una volta proposta impugnazione principale, ogni altra impugnazione successiva si considera incidentale; quest'ultima può essere tempestiva o tardiva a seconda che venga proposta prima e comunque entro la scadenza del termine per impugnare, o dopo che tale termine sia scaduto. Riguardo alla impugnazione incidentale tardiva: in quanto proposta fuori.Il termine sarebbe di per sé inammissibile, ma il legislatore la ammette perché, dato che le parti, parzialmente o reciprocamente soccombenti quando più di due, potrebbero essere disposte ad accettare il contenuto della decisione così come pronunciata, o anche prestarvi acquiescenza, sul presupposto che essa passi in giudicato anche per tutte le altre parti, senza subire modificazioni di sorta, offre così a ciascuna di tali parti, la facoltà di attendere che sia l'altra parte a impugnare per prima; e per garantire tale facoltà deve per forza considerare ammissibile anche l'impugnazione incidentale tardiva, dato che la parte che ha atteso dev'essere messa in grado di reagire, proponendo la sua impugnazione; ecco perché l'art. 334.1 cpc chiarisce che l'impugnazione incidentale tardiva è proponibile solo dalle parti contro le quali è stata proposta un'impugnazione tempestiva, principale o incidentale.L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche contro capi autonomi non oggetto di impugnazione principale, purché si tratti di impugnazioni proposte in relazione a un unico rapporto. Altrimenti, se in relazione a più rapporti dedotti in giudizio o in cause diverse poi riunite, ogni parte è tenuta a proporre impugnazione per i capi della decisione che la riguardano, nei termini 326 e 327 cpc. Ex art. 334.2 cpc, principio di dipendenza tra l'impugnazione incidentale tardiva e quella principale, cioè ove sia dichiarata l'inammissibilità (2022 anche improcedibilità in alternativa) dell'impugnazione principale, analoga sorte è riservata a quella incidentale tardiva, dato che.